Pubblicato
S.R.R. Messina Provincia s.c.p.a.
Gara #4052
Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate di altri servizi di igiene urbana e dei servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti nei 57 comuni della S.R.R. Messina Provincia s.c.p.a.Informazioni appalto
28/08/2026
Aperta
Servizi
€ 257.106.394,72
Franciò Giovanni
Categorie merceologiche
905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Lotti
1
BCC5B67ACB
Qualità prezzo
Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate di altri servizi di igiene urbana e dei servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti nei 57 comuni della S.R.R. Messsina Provincia s.c.p.a.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate di altri servizi di igiene urbana e dei servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti nei 57 comuni della S.R.R. Messina Provincia s.c.p.a.
€ 256.332.658,86
€ 141.398.820,08
€ 773.735,86
Scadenze
15/10/2026 13:00
28/10/2026 13:00
05/11/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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11.94 MB |
Chiarimenti
04/09/2026 09:44
Quesito #1
Spett. le Ente,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di voler chiarire se il requisito di idoneità professionale previsto al punto 6.1, lett. d), del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo nella Sezione 1 e nella Sezione 2 ai sensi del D.M. Economia e Finanze n. 101/2022 e della Legge n. 160/2019, per l’attività di riscossione e supporto, possa essere soddisfatto mediante avvalimento ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
In particolare, si rileva che l’art. 7 del Disciplinare di gara, nel disciplinare l’istituto dell’avvalimento, dispone espressamente quanto segue:
“Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.”
Tuttavia, il medesimo articolo non reca un espresso divieto di avvalimento con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo nelle Sezioni 1 e 2 ai sensi del D.M. n. 101/2022 e della Legge n. 160/2019.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), possa essere oggetto di avvalimento.
Cordiali saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di voler chiarire se il requisito di idoneità professionale previsto al punto 6.1, lett. d), del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo nella Sezione 1 e nella Sezione 2 ai sensi del D.M. Economia e Finanze n. 101/2022 e della Legge n. 160/2019, per l’attività di riscossione e supporto, possa essere soddisfatto mediante avvalimento ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
In particolare, si rileva che l’art. 7 del Disciplinare di gara, nel disciplinare l’istituto dell’avvalimento, dispone espressamente quanto segue:
“Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.”
Tuttavia, il medesimo articolo non reca un espresso divieto di avvalimento con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo nelle Sezioni 1 e 2 ai sensi del D.M. n. 101/2022 e della Legge n. 160/2019.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), possa essere oggetto di avvalimento.
Cordiali saluti.
14/09/2026 12:25
Risposta
Si conferma la possibilità di avvalersi del requisito di cui al punto 6.1, lett. d) del disciplinare di gara
a seguito di ulteriori approfondimenti, come ribadito da giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, non è consentito l'avvalimento per l'iscrizione in albi professionali
a seguito di ulteriori approfondimenti, come ribadito da giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, non è consentito l'avvalimento per l'iscrizione in albi professionali
04/09/2026 10:12
Quesito #2
Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di Messina
All’attenzione del Responsabile del procedimento
per la fase di gara Dott. Giovanni Rovito
e, p.c. S.R.R. Messina Provincia S.C.p.A.
All’attenzione del RUP Agr. Antonino Salpietro Damiano
Trasmessa tramite Piattaforma
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE, DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI NEI 57 COMUNI DELLA SRR “MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.” – CIG BCC5B67ACB – istanza di congrua proroga del termine di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società, interessata alla partecipazione, preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è attualmente fissato all’8 ottobre 2026, ore 13:00, sottopone a codesta Stazione Appaltante formale istanza di proroga del predetto termine per un periodo congruo e, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. La richiesta discende dall’eccezionale complessità oggettiva, territoriale, tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e regolatoria dell’affidamento e, soprattutto, dalla quantità e dall’interdipendenza degli elaborati che ciascun concorrente è chiamato a verificare, sviluppare, coordinare e validare prima della presentazione di un’offerta consapevole, sostenibile e pienamente coerente con la lex specialis.
La complessità della procedura risulta, in particolare, dai seguenti elementi, tra loro strettamente interdipendenti.
1. Dimensione territoriale, economica e temporale dell’affidamento. La gara è strutturata in lotto unico e interessa 57 Comuni, per una popolazione complessiva indicata negli atti di gara pari a 158.083 abitanti e un territorio di circa 1.900 km². L’importo complessivo dei servizi, inclusi quelli facoltativi, supera € 257 milioni, mentre l’importo a base di gara è pari a € 256.332.658,86. L’affidamento è inoltre caratterizzato da avvii effettivi differenziati nei singoli Comuni e da una scadenza unitaria al 31 dicembre 2041. Ne deriva la necessità di costruire un modello industriale unitario d’Ambito ma, al contempo, concretamente declinato sulle specificità operative, economiche e temporali di ciascuno dei 57 enti interessati.
2. Eccezionale quantità e articolazione della documentazione di gara. Il Disciplinare configura un corpus progettuale particolarmente esteso e composito: oltre alla Relazione Tecnica Generale, è prevista una Relazione Tecnico-Economica specifica per ognuno dei Comuni associati, espressamente indicata come “UNA PER OGNI COMUNE”, contenente dimensionamento del servizio, scenari di raccolta, personale, mezzi e costi per l’intera durata contrattuale; sono inoltre previste Tavole Grafiche e Cartografiche per Comune, nonché piani di comunicazione, monitoraggio, digitalizzazione e conformità ambientale CAM. A tali elaborati si aggiungono il Capitolato e i relativi allegati, la documentazione sul personale, il DUVRI, la Carta della Qualità, il PEFA, il quadro economico, la relazione PEFA e gli schemi contrattuali. La predisposizione dell’offerta richiede quindi una lettura incrociata e una verifica di coerenza di una massa documentale non assimilabile a quella di un ordinario appalto di servizi.
3. Onere di verifica, validazione e ridimensionamento autonomo dei dati di gara. La stessa lex specialis precisa che la documentazione tecnica posta a base di gara ha valore ricognitivo e indicativo e pone a carico esclusivo dell’operatore economico la verifica, la validazione e, ove necessario, la ridefinizione dei dati relativi ad automezzi, attrezzature, dotazione organica e monte ore. Il concorrente deve quindi procedere al corretto e completo dimensionamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e dei servizi amministrativi, finanziari e di riscossione, assumendo il rischio di eventuali carenze, sottostime o incongruenze. Il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale ribadisce, inoltre, che i dati di gara sono indicativi e minimali e non esonerano dall’approfondimento sul campo e dalla verifica delle modalità operative delle gestioni attuali. Su un perimetro di 57 Comuni, tale attività richiede tempi tecnici oggettivamente rilevanti e non comprimibili senza incidere sull’affidabilità del progetto-offerta.
4. Eterogeneità territoriale e necessità di progettazione locale puntuale. L’Ambito riunisce realtà profondamente differenti: Comuni costieri a forte vocazione turistica e con elevata densità, aree interne montane dei Nebrodi con insediamenti dispersi e viabilità più complessa, nonché Comuni della Valle dell’Alcantara e delle aree collinari. Gli atti evidenziano differenze di densità estremamente marcate, stagionalità turistica, diversa disponibilità dei Centri Comunali di Raccolta e differenti esigenze di raccolta, spazzamento, logistica e trasporto. Non è quindi possibile sviluppare un’offerta attendibile mediante l’applicazione seriale di un unico schema: occorre analizzare percorsi, frequenze, mezzi, tempi di servizio, personale, infrastrutture e destinazioni dei rifiuti Comune per Comune, per poi ricomporre tali soluzioni in un sistema d’Ambito coerente ed efficiente.
5. Eccezionale articolazione dell’offerta tecnica e delle migliorie. La relazione tecnica deve dimostrare, tra l’altro, il sistema di raccolta, le modalità organizzative di spazzamento, raccolta, trasporto e servizi connessi, il corretto utilizzo e dimensionamento di personale, mezzi e attrezzature, le modalità di erogazione dei servizi di supporto TARI, gli obiettivi di performance, le varianti migliorative, la Carta della Qualità, il Piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up. Le varianti migliorative devono essere sviluppate secondo lo schema degli allegati del CSA per ogni singolo Comune e adeguatamente quantificate; la Carta della Qualità deve essere redatta per ogni Comune. L’offerta deve, inoltre, rispettare i CAM di cui al D.M. 7 aprile 2025 e coordinarsi con i criteri di valutazione dell’OEPV, cui sono attribuiti 80 punti su 100. La corretta redazione richiede quindi un’attività multidisciplinare coordinata tra funzioni tecniche, ambientali, tributarie, informatiche, organizzative, economiche e legali.
6. Complessità del PEFA di offerta e necessità di asseverazione esterna. L’offerta economica deve essere corredata dal Piano Economico Finanziario di Affidamento per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e con suddivisione dei costi tra i singoli Comuni. Il PEFA di offerta deve essere sviluppato a partire dal PEFA di gara, in coerenza con l’offerta tecnica, nel rispetto delle vigenti deliberazioni ARERA, accompagnato da una relazione illustrativa e asseverato da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Il modello deve quindi recepire, anno per anno, gli effetti delle differenti date di avvio, del dimensionamento di mezzi e personale, degli investimenti, degli ammortamenti, delle migliorie, delle componenti tariffarie e dei diversi costi attribuiti ai 57 Comuni. Si tratta di un processo necessariamente iterativo: ogni modifica tecnica incide sul PEFA e ogni verifica economico-finanziaria può richiedere l’aggiornamento dell’assetto tecnico, fino alla successiva validazione interna e all’asseverazione di un soggetto terzo. Tali attività non sono materialmente comprimibili in pochi giorni senza aumentare il rischio di incoerenze tra offerta tecnica, offerta economica e PEFA.
7. Rilevanza della componente occupazionale, degli obblighi sociali e degli adempimenti finanziari. Gli atti di gara stimano costi complessivi della manodopera pari a € 141.398.820,08 e impongono al concorrente di coordinare il dimensionamento effettivo dell’organico con gli obblighi di tutela occupazionale e con la clausola sociale. A ciò si aggiungono la garanzia provvisoria di importo pari a € 4.817.576,86, gli eventuali assetti di RTI/consorzio, l’avvalimento, i rapporti con banche o compagnie assicurative, con il professionista asseveratore, con eventuali fornitori e partner specialistici e con le diverse funzioni societarie chiamate a validare l’offerta. Una parte rilevante dei tempi necessari dipende pertanto anche da interlocuzioni con soggetti terzi, non integralmente governabili dal concorrente.
8. Necessità di preservare un tempo effettivamente utile dopo i chiarimenti. Il Disciplinare stabilisce che i quesiti possano essere presentati fino a dieci giorni prima della scadenza e che le risposte siano rese almeno sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Con l’attuale scadenza dell’8 ottobre 2026, eventuali chiarimenti di rilievo potrebbero dunque intervenire a ridosso della chiusura della gara, incidendo su un sistema di elaborati strettamente interconnessi: relazione tecnica, dimensionamenti comunali, migliorie, costi, offerta economica e PEFA asseverato. Peraltro, le carenze dell’offerta tecnica e dell’offerta economica non sono suscettibili di soccorso istruttorio. È pertanto essenziale che il concorrente disponga di un tempo effettivo sufficiente per recepire eventuali chiarimenti, eseguire le verifiche conseguenti e sottoporre la versione definitiva dell’offerta ai necessari controlli interni ed esterni.
In tale contesto, l’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, impone che i termini per la ricezione delle offerte siano determinati tenendo conto della complessità dell’appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, una proroga adeguata e proporzionale quando informazioni supplementari significative, richieste in tempo utile, non siano fornite nei termini o quando siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Tali disposizioni devono essere lette in coerenza con i principi di massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento e risultato, evitando che la straordinaria complessità della procedura si traduca, di fatto, in una compressione del tempo necessario per elaborare offerte realmente affidabili e comparabili.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Preg.ma Stazione Appaltante:
1. di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto all’attuale scadenza dell’8 ottobre 2026, ore 13:00, con conseguente fissazione del nuovo termine in data non anteriore al 7 dicembre 2026, ore 13:00;
2. di differire conseguentemente la data di apertura delle offerte, il termine per la proposizione dei chiarimenti e ogni altro termine procedimentale connesso alla scadenza dell’offerta;
3. di assicurare, nell’ipotesi di pubblicazione di chiarimenti di particolare rilievo o di rettifiche/integrazioni della documentazione di gara, un ulteriore tempo effettivamente adeguato e proporzionato per il loro recepimento negli elaborati tecnici, organizzativi ed economico-finanziari, ivi incluso il PEFA asseverato.
La proroga richiesta non attribuirebbe alcun vantaggio selettivo, essendo destinata indistintamente a tutti gli operatori economici, ma consentirebbe di elevare la qualità e l’affidabilità del confronto competitivo, favorendo la presentazione di offerte realmente sostenibili, coerenti e verificabili. Al contrario, il mantenimento dell’attuale scadenza, a fronte di un affidamento unitario che coinvolge 57 Comuni e richiede il coordinamento di una pluralità eccezionale di elaborati tecnici ed economico-finanziari, rischierebbe di premiare la mera rapidità redazionale anziché la qualità della progettazione e la solidità delle soluzioni proposte, con possibile pregiudizio per la massima partecipazione e per lo stesso interesse pubblico alla selezione del miglior operatore per un servizio pubblico essenziale di lunga durata.
La presente istanza non risponde, pertanto, a una mera esigenza dilatoria, ma alla necessità concreta di garantire un tempo proporzionato alla complessità della lex specialis e alla responsabilità economica, tecnica e gestionale che l’aggiudicatario sarà chiamato ad assumere.
Confidando nel favorevole accoglimento della richiesta, si resta in attesa di un urgente riscontro e del relativo provvedimento di proroga, con riserva di ogni opportuna tutela.
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di Messina
All’attenzione del Responsabile del procedimento
per la fase di gara Dott. Giovanni Rovito
e, p.c. S.R.R. Messina Provincia S.C.p.A.
All’attenzione del RUP Agr. Antonino Salpietro Damiano
Trasmessa tramite Piattaforma
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE, DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI NEI 57 COMUNI DELLA SRR “MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.” – CIG BCC5B67ACB – istanza di congrua proroga del termine di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società, interessata alla partecipazione, preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è attualmente fissato all’8 ottobre 2026, ore 13:00, sottopone a codesta Stazione Appaltante formale istanza di proroga del predetto termine per un periodo congruo e, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. La richiesta discende dall’eccezionale complessità oggettiva, territoriale, tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e regolatoria dell’affidamento e, soprattutto, dalla quantità e dall’interdipendenza degli elaborati che ciascun concorrente è chiamato a verificare, sviluppare, coordinare e validare prima della presentazione di un’offerta consapevole, sostenibile e pienamente coerente con la lex specialis.
La complessità della procedura risulta, in particolare, dai seguenti elementi, tra loro strettamente interdipendenti.
1. Dimensione territoriale, economica e temporale dell’affidamento. La gara è strutturata in lotto unico e interessa 57 Comuni, per una popolazione complessiva indicata negli atti di gara pari a 158.083 abitanti e un territorio di circa 1.900 km². L’importo complessivo dei servizi, inclusi quelli facoltativi, supera € 257 milioni, mentre l’importo a base di gara è pari a € 256.332.658,86. L’affidamento è inoltre caratterizzato da avvii effettivi differenziati nei singoli Comuni e da una scadenza unitaria al 31 dicembre 2041. Ne deriva la necessità di costruire un modello industriale unitario d’Ambito ma, al contempo, concretamente declinato sulle specificità operative, economiche e temporali di ciascuno dei 57 enti interessati.
2. Eccezionale quantità e articolazione della documentazione di gara. Il Disciplinare configura un corpus progettuale particolarmente esteso e composito: oltre alla Relazione Tecnica Generale, è prevista una Relazione Tecnico-Economica specifica per ognuno dei Comuni associati, espressamente indicata come “UNA PER OGNI COMUNE”, contenente dimensionamento del servizio, scenari di raccolta, personale, mezzi e costi per l’intera durata contrattuale; sono inoltre previste Tavole Grafiche e Cartografiche per Comune, nonché piani di comunicazione, monitoraggio, digitalizzazione e conformità ambientale CAM. A tali elaborati si aggiungono il Capitolato e i relativi allegati, la documentazione sul personale, il DUVRI, la Carta della Qualità, il PEFA, il quadro economico, la relazione PEFA e gli schemi contrattuali. La predisposizione dell’offerta richiede quindi una lettura incrociata e una verifica di coerenza di una massa documentale non assimilabile a quella di un ordinario appalto di servizi.
3. Onere di verifica, validazione e ridimensionamento autonomo dei dati di gara. La stessa lex specialis precisa che la documentazione tecnica posta a base di gara ha valore ricognitivo e indicativo e pone a carico esclusivo dell’operatore economico la verifica, la validazione e, ove necessario, la ridefinizione dei dati relativi ad automezzi, attrezzature, dotazione organica e monte ore. Il concorrente deve quindi procedere al corretto e completo dimensionamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e dei servizi amministrativi, finanziari e di riscossione, assumendo il rischio di eventuali carenze, sottostime o incongruenze. Il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale ribadisce, inoltre, che i dati di gara sono indicativi e minimali e non esonerano dall’approfondimento sul campo e dalla verifica delle modalità operative delle gestioni attuali. Su un perimetro di 57 Comuni, tale attività richiede tempi tecnici oggettivamente rilevanti e non comprimibili senza incidere sull’affidabilità del progetto-offerta.
4. Eterogeneità territoriale e necessità di progettazione locale puntuale. L’Ambito riunisce realtà profondamente differenti: Comuni costieri a forte vocazione turistica e con elevata densità, aree interne montane dei Nebrodi con insediamenti dispersi e viabilità più complessa, nonché Comuni della Valle dell’Alcantara e delle aree collinari. Gli atti evidenziano differenze di densità estremamente marcate, stagionalità turistica, diversa disponibilità dei Centri Comunali di Raccolta e differenti esigenze di raccolta, spazzamento, logistica e trasporto. Non è quindi possibile sviluppare un’offerta attendibile mediante l’applicazione seriale di un unico schema: occorre analizzare percorsi, frequenze, mezzi, tempi di servizio, personale, infrastrutture e destinazioni dei rifiuti Comune per Comune, per poi ricomporre tali soluzioni in un sistema d’Ambito coerente ed efficiente.
5. Eccezionale articolazione dell’offerta tecnica e delle migliorie. La relazione tecnica deve dimostrare, tra l’altro, il sistema di raccolta, le modalità organizzative di spazzamento, raccolta, trasporto e servizi connessi, il corretto utilizzo e dimensionamento di personale, mezzi e attrezzature, le modalità di erogazione dei servizi di supporto TARI, gli obiettivi di performance, le varianti migliorative, la Carta della Qualità, il Piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up. Le varianti migliorative devono essere sviluppate secondo lo schema degli allegati del CSA per ogni singolo Comune e adeguatamente quantificate; la Carta della Qualità deve essere redatta per ogni Comune. L’offerta deve, inoltre, rispettare i CAM di cui al D.M. 7 aprile 2025 e coordinarsi con i criteri di valutazione dell’OEPV, cui sono attribuiti 80 punti su 100. La corretta redazione richiede quindi un’attività multidisciplinare coordinata tra funzioni tecniche, ambientali, tributarie, informatiche, organizzative, economiche e legali.
6. Complessità del PEFA di offerta e necessità di asseverazione esterna. L’offerta economica deve essere corredata dal Piano Economico Finanziario di Affidamento per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e con suddivisione dei costi tra i singoli Comuni. Il PEFA di offerta deve essere sviluppato a partire dal PEFA di gara, in coerenza con l’offerta tecnica, nel rispetto delle vigenti deliberazioni ARERA, accompagnato da una relazione illustrativa e asseverato da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Il modello deve quindi recepire, anno per anno, gli effetti delle differenti date di avvio, del dimensionamento di mezzi e personale, degli investimenti, degli ammortamenti, delle migliorie, delle componenti tariffarie e dei diversi costi attribuiti ai 57 Comuni. Si tratta di un processo necessariamente iterativo: ogni modifica tecnica incide sul PEFA e ogni verifica economico-finanziaria può richiedere l’aggiornamento dell’assetto tecnico, fino alla successiva validazione interna e all’asseverazione di un soggetto terzo. Tali attività non sono materialmente comprimibili in pochi giorni senza aumentare il rischio di incoerenze tra offerta tecnica, offerta economica e PEFA.
7. Rilevanza della componente occupazionale, degli obblighi sociali e degli adempimenti finanziari. Gli atti di gara stimano costi complessivi della manodopera pari a € 141.398.820,08 e impongono al concorrente di coordinare il dimensionamento effettivo dell’organico con gli obblighi di tutela occupazionale e con la clausola sociale. A ciò si aggiungono la garanzia provvisoria di importo pari a € 4.817.576,86, gli eventuali assetti di RTI/consorzio, l’avvalimento, i rapporti con banche o compagnie assicurative, con il professionista asseveratore, con eventuali fornitori e partner specialistici e con le diverse funzioni societarie chiamate a validare l’offerta. Una parte rilevante dei tempi necessari dipende pertanto anche da interlocuzioni con soggetti terzi, non integralmente governabili dal concorrente.
8. Necessità di preservare un tempo effettivamente utile dopo i chiarimenti. Il Disciplinare stabilisce che i quesiti possano essere presentati fino a dieci giorni prima della scadenza e che le risposte siano rese almeno sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Con l’attuale scadenza dell’8 ottobre 2026, eventuali chiarimenti di rilievo potrebbero dunque intervenire a ridosso della chiusura della gara, incidendo su un sistema di elaborati strettamente interconnessi: relazione tecnica, dimensionamenti comunali, migliorie, costi, offerta economica e PEFA asseverato. Peraltro, le carenze dell’offerta tecnica e dell’offerta economica non sono suscettibili di soccorso istruttorio. È pertanto essenziale che il concorrente disponga di un tempo effettivo sufficiente per recepire eventuali chiarimenti, eseguire le verifiche conseguenti e sottoporre la versione definitiva dell’offerta ai necessari controlli interni ed esterni.
In tale contesto, l’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, impone che i termini per la ricezione delle offerte siano determinati tenendo conto della complessità dell’appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, una proroga adeguata e proporzionale quando informazioni supplementari significative, richieste in tempo utile, non siano fornite nei termini o quando siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Tali disposizioni devono essere lette in coerenza con i principi di massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento e risultato, evitando che la straordinaria complessità della procedura si traduca, di fatto, in una compressione del tempo necessario per elaborare offerte realmente affidabili e comparabili.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Preg.ma Stazione Appaltante:
1. di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto all’attuale scadenza dell’8 ottobre 2026, ore 13:00, con conseguente fissazione del nuovo termine in data non anteriore al 7 dicembre 2026, ore 13:00;
2. di differire conseguentemente la data di apertura delle offerte, il termine per la proposizione dei chiarimenti e ogni altro termine procedimentale connesso alla scadenza dell’offerta;
3. di assicurare, nell’ipotesi di pubblicazione di chiarimenti di particolare rilievo o di rettifiche/integrazioni della documentazione di gara, un ulteriore tempo effettivamente adeguato e proporzionato per il loro recepimento negli elaborati tecnici, organizzativi ed economico-finanziari, ivi incluso il PEFA asseverato.
La proroga richiesta non attribuirebbe alcun vantaggio selettivo, essendo destinata indistintamente a tutti gli operatori economici, ma consentirebbe di elevare la qualità e l’affidabilità del confronto competitivo, favorendo la presentazione di offerte realmente sostenibili, coerenti e verificabili. Al contrario, il mantenimento dell’attuale scadenza, a fronte di un affidamento unitario che coinvolge 57 Comuni e richiede il coordinamento di una pluralità eccezionale di elaborati tecnici ed economico-finanziari, rischierebbe di premiare la mera rapidità redazionale anziché la qualità della progettazione e la solidità delle soluzioni proposte, con possibile pregiudizio per la massima partecipazione e per lo stesso interesse pubblico alla selezione del miglior operatore per un servizio pubblico essenziale di lunga durata.
La presente istanza non risponde, pertanto, a una mera esigenza dilatoria, ma alla necessità concreta di garantire un tempo proporzionato alla complessità della lex specialis e alla responsabilità economica, tecnica e gestionale che l’aggiudicatario sarà chiamato ad assumere.
Confidando nel favorevole accoglimento della richiesta, si resta in attesa di un urgente riscontro e del relativo provvedimento di proroga, con riserva di ogni opportuna tutela.
10/09/2026 10:47
Risposta
IL TERMINE è STATO PROROGATO AL 28 OTTOBRE
07/09/2026 10:17
Quesito #3
In relazione alla presente procedura siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
Quesito 1 — Elenco nominativo del personale da assorbire
Il § 2.1 del disciplinare colloca l'elenco del personale da assorbire nell'Allegato 2 al Capitolato; il § 9 afferma invece che esso «è riportato per ogni comune nei rispettivi Disciplinari tecnici». Nessuno dei due documenti è reperibile fra quelli pubblicati. Si chiede di pubblicarlo per ciascuno dei 57 Comuni, con indicazione per ogni unità di livello di inquadramento, qualifica e mansione, ore settimanali, regime full-time o part-time, anzianità, scatti, superminimi e CCNL applicato dal gestore uscente. Il dato è presupposto della stima dei costi della manodopera, richiesta a pena di esclusione dal § 17 del disciplinare, e del PEFA di offerta.
Quesito 2 — Documenti ancora non reperiti ed elenco prezzi unitari
Preso atto della pubblicazione dell'Allegato B — Piano d'Ambito, dell'elaborato D1 — PEFA di gara (anche in formato editabile), dell'elaborato D3 — Relazione PEFA e degli elaborati E1 ed E2 — schemi di contratto normativo e attuativo, si chiede di indicare la collocazione sulla piattaforma, ovvero di pubblicare, i seguenti elaborati richiamati dal § 2.1 del disciplinare e tuttora non reperiti: Allegato 1 al CSA — Elenco Prezzi Unitari, anche in formato editabile; Allegato 2 al CSA — Elenco del personale da assorbire; Allegato 3 — Schema DUVRI; Allegato 4 — Carta della qualità dei servizi; modelli A, C e D. Si chiede inoltre di confermare che l'elenco prezzi unitari per Comune, imposto a pena di esclusione dall'art. 17 del CSA ma non elencato né al § 16 né al § 17 del disciplinare, debba essere inserito nella busta C — Offerta economica, e di precisare se in file unico o in 57 file distinti.
Quesito 3 — Beni in comodato: individuazione differita al contratto attuativo
L'art. 4 del CSA pone a carico del Soggetto Gestore la gestione obbligatoria dei beni conferiti in comodato gratuito dagli enti locali, con obbligo di restituzione in perfetta efficienza; l'art. 12 dello schema di contratto normativo (E1) dispone però che «in sede di singolo contratto attuativo, ove esistenti e in conformità agli atti di gara, si procederà all'esatta individuazione e consegna di tali beni». L'individuazione dei beni è dunque successiva alla presentazione dell'offerta e alla stessa aggiudicazione, mentre gli oneri di manutenzione, adeguamento e ripristino gravano sul Gestore. Si chiede: a) di pubblicare, anche in via ricognitiva, l'elenco dei beni per i quali i Comuni hanno manifestato la volontà di conferimento, con consistenza e stato d'uso; b) di confermare che i beni non riconosciuti «efficienti ed a norma» non siano oggetto di comodato e che i relativi oneri di adeguamento non gravino sul Gestore; c) di precisare come debbano essere valorizzati nell'offerta oneri riferiti a beni non ancora individuati.
Quesito 4 — Centri di raccolta: ubicazione, titoli autorizzativi e uso intercomunale
Le Relazioni Tecnico-Economiche citano i centri comunali di raccolta come oggetto del servizio (art. 2, punto 1.4 del CSA, con apertura per almeno 24 ore settimanali) senza indicarne ubicazione, superficie, dotazioni e stato di esercizio; la Tabella 3 del § 5.6.3 dell'elaborato B1 enumera i soli 15 Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato; l'art. 21 dell'Allegato 5 si limita a prevedere che i Comuni rendano disponibili tali aree «se presenti ed utilizzabili». Si chiede: a) l'elenco, per ciascuno dei 57 Comuni, di centri di raccolta, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme esistenti, con ubicazione, superficie complessiva e coperta, dotazioni e stato di esercizio; b) per ciascuno, gli estremi del provvedimento istitutivo e del titolo autorizzativo vigente, la relativa scadenza, i codici EER ammessi e il bacino di utenza autorizzato; c) la conferma che sia ammesso l'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni dell'ambito, coerentemente con l'art. 4 e con l'art. 17 del CSA, che distingue fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali», e l'indicazione degli adempimenti necessari.
Quesito 5 — Spazzamento: determinazione in offerta di frequenze e perimetri e regime delle variazioni
L'art. 2, punto B.1 del Capitolato dispone che il servizio di spazzamento sia espletato «nel rispetto delle frequenze e degli standards minimi indicati nella documentazione allegata al presente capitolato speciale d'appalto e nel rispetto del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale». L'art. 19 dell'Allegato 5 al CSA disciplina però le sole modalità esecutive dello spazzamento manuale e meccanizzato, senza indicarne alcuna frequenza, e l'art. 6 del medesimo Allegato fissa le frequenze minime della sola raccolta; per una parte rilevante dei Comuni le Relazioni Tecnico-Economiche non indicano né l'estesa dei circuiti né la frequenza del servizio. Si chiede pertanto: a) di confermare che, in assenza di frequenze e standards minimi dello spazzamento negli atti di gara, essi siano rimessi alla determinazione del concorrente nella propria offerta tecnica, e che i perimetri, le frequenze e le squadre offerti — quali parte del progetto allegato all'offerta ai sensi dell'art. 11 del Capitolato e degli elaborati grafici allegati al contratto ai sensi dell'art. 27 dello schema di contratto normativo — costituiscano l'obbligazione contrattuale del Soggetto Gestore; b) di confermare che ogni estensione del servizio oltre i perimetri e le frequenze offerti costituisca variazione ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, remunerata applicando l'elenco prezzi unitari offerto e ribassato; c) ove invece le frequenze e gli standards minimi richiamati dall'art. 2 B.1 risultino stabiliti in un atto di gara, di indicarne la collocazione e di pubblicare, per ciascun Comune, l'estesa in metri dei circuiti di spazzamento manuale e meccanizzato e il numero delle vie interessate.
Quesito 6 — Spazzamento: manodopera dedicata
Nessuna delle 57 Relazioni Tecnico-Economiche attribuisce personale al servizio di spazzamento: i profili del § 3.2 sono indicati genericamente come «operatore ecologico» e «autista», senza distinzione fra raccolta e spazzamento, e in un solo Comune (Francavilla di Sicilia) sono dichiarate le ore annue delle squadre. Il PEFA di gara valorizza per contro la componente CSL in € 1.556.140 annui a regime. Si chiede di indicare, per ciascuno dei 57 Comuni, quanti degli addetti in salvaguardia siano attualmente impiegati nel servizio di spazzamento e lavaggio e con quale monte ore annuo, ovvero di confermare che il dimensionamento del personale di spazzamento sia integralmente rimesso al concorrente.
Quesito 7 — Utenze iscritte a ruolo e dotazione di attrezzature
L'art. 6 dell'Allegato 5 al CSA prescrive con precisione la tipologia delle attrezzature da fornire a totale carico del Gestore — bidoncini da 30-40 litri per il secco residuo, l'organico, la carta e cartone, il vetro e lattine e la plastica delle utenze domestiche; sacchetti biodegradabili da 12/13 litri e cestello areato sottolavello da 10 litri per l'organico domestico; bidoni da 240 litri e contenitori a norma HACCP per le utenze non domestiche; roller per i cartoni; mastelli impilabili — ma nessun atto di gara ne indica le quantità. Le Relazioni Tecnico-Economiche descrivono mastelli, contenitori, compostiere e kit con TAG RFID all'interno della voce aggregata «costi generali dei servizi», determinata per differenza e pari a € 4.011.377,47 annui d'ambito, senza esporre alcuna quantità; l'Allegato 1 al CSA — Elenco Prezzi Unitari non è pubblicato. Le utenze, a loro volta, sono indicate nelle Relazioni con valori dichiarati approssimativi e non riconducibili ai ruoli TARI, e l'art. 5 dell'Allegato 5 stabilisce che «nulla sarà dovuto al Soggetto Gestore per variazioni del numero e del tipo di utenze risultante dall'indagine svolta durante la distribuzione». Si chiede: a) di rendere disponibile, per ciascuno dei 57 Comuni, il numero di utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo TARI all'ultima annualità disponibile, con la relativa superficie imponibile e il gettito accertato; b) di indicare le quantità di attrezzature assunte a base del quadro economico, distinte per tipologia e per Comune, e la cadenza di sostituzione assunta sui quindici anni; c) in difetto, di confermare che il dimensionamento quantitativo delle attrezzature sia rimesso al concorrente e che la prima dotazione e i ricambi siano compresi nella voce «costi generali dei servizi» del quadro economico.
Quesito 8 — Raccolta: frequenze minime vincolanti e servizi non previsti dalle relazioni
L'art. 6 dell'Allegato 5 al CSA fissa le frequenze minime di raccolta distinte per utenze domestiche e non domestiche e le fa seguire dalla clausola «fatte salve maggiori frequenze contenute nella documentazione dei singoli Comuni». Si chiede: a) di confermare che la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione sia il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica; b) di confermare che siano compresi nel canone a base di gara, in tutti i 57 Comuni, i servizi previsti dall'art. 6 e assenti da tutte le relazioni, e cioè la raccolta dei piccoli RAEE e oggetti vari di piccole dimensioni con frequenza 1/15, la raccolta di scarpe e indumenti usati con frequenza 1/15, il sistema di raccolta dei rifiuti tessili e il passaggio aggiuntivo per tessili sanitari e pannolini a tutte le utenze che li utilizzano, indicandone la frequenza minima e le modalità di individuazione delle utenze; c) di precisare se per RAEE e ingombranti il passaggio programmato con periodicità 1/30 si aggiunga al servizio a chiamata previsto dalle relazioni o sia con esso alternativo.
Quesito 9 — Raccolta: collocazione della frazione metallica
L'art. 6 dell'Allegato 5 prevede la raccolta della «Frazione Vetro e lattine» e, separatamente, della «Frazione Plastica». Cinquantacinque Relazioni Tecnico-Economiche su cinquantasette prevedono invece la raccolta congiunta di plastica e metalli quale multimateriale leggero, con il vetro monomateriale; sei relazioni prevedono la raccolta congiunta di vetro e metalli, e quella del Comune di Acquedolci precisa che «la frazione vetro-metalli può essere gestita in forma monomateriale o congiunta secondo la dotazione di contenitori». Si chiede di indicare quale schema di separazione debba essere assunto a base dell'offerta, se unico per l'ambito o differenziato per Comune, e se sia ammessa la proposta di uno schema unitario da parte del concorrente. La scelta incide sulla dotazione dei contenitori, sui corrispettivi dei consorzi di filiera e sugli impianti di destino.
Quesito 10 — Servizi opzionali: perimetro economico e quinto d'obbligo
Il quadro economico dell'art. 5 del CSA e il § 3 del disciplinare quantificano i servizi facoltativi in € 16.227.551,94, pari al 6,3% dell'importo a base di gara, e li riferiscono alla sola riscossione coattiva; l'art. 3 dell'Allegato 5 elenca però sette categorie di servizi opzionali (incremento dello spazzamento, scerbamento, rimozione carogne, pulizia radicale di tombini e caditoie, pulizia spiagge, riscossione coattiva, servizi nuovi); l'art. 13 dello schema di contratto normativo (E1) dispone infine che «il valore dei servizi opzionali per l'intera durata dell'affidamento, intendendosi come estensione propria in senso stretto del contratto principale e quindi ricadente nel quinto d'obbligo, è pari al 20% del valore dell'affidamento». Si chiede: a) di chiarire se l'importo dei servizi opzionali attivabili sia quello del quadro economico ovvero il 20% del valore dell'affidamento; b) se le sette categorie dell'art. 3 dell'Allegato 5 siano tutte comprese in tale importo; c) di confermare che i servizi opzionali siano remunerati con l'elenco prezzi unitari offerto, ribassato, e che il ribasso percentuale unico si applichi anche al loro importo; d) come debbano essere rappresentati nel PEFA di offerta, essendo la loro attivazione rimessa alla volontà dei singoli Comuni.
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.
Quesito 1 — Elenco nominativo del personale da assorbire
Il § 2.1 del disciplinare colloca l'elenco del personale da assorbire nell'Allegato 2 al Capitolato; il § 9 afferma invece che esso «è riportato per ogni comune nei rispettivi Disciplinari tecnici». Nessuno dei due documenti è reperibile fra quelli pubblicati. Si chiede di pubblicarlo per ciascuno dei 57 Comuni, con indicazione per ogni unità di livello di inquadramento, qualifica e mansione, ore settimanali, regime full-time o part-time, anzianità, scatti, superminimi e CCNL applicato dal gestore uscente. Il dato è presupposto della stima dei costi della manodopera, richiesta a pena di esclusione dal § 17 del disciplinare, e del PEFA di offerta.
Quesito 2 — Documenti ancora non reperiti ed elenco prezzi unitari
Preso atto della pubblicazione dell'Allegato B — Piano d'Ambito, dell'elaborato D1 — PEFA di gara (anche in formato editabile), dell'elaborato D3 — Relazione PEFA e degli elaborati E1 ed E2 — schemi di contratto normativo e attuativo, si chiede di indicare la collocazione sulla piattaforma, ovvero di pubblicare, i seguenti elaborati richiamati dal § 2.1 del disciplinare e tuttora non reperiti: Allegato 1 al CSA — Elenco Prezzi Unitari, anche in formato editabile; Allegato 2 al CSA — Elenco del personale da assorbire; Allegato 3 — Schema DUVRI; Allegato 4 — Carta della qualità dei servizi; modelli A, C e D. Si chiede inoltre di confermare che l'elenco prezzi unitari per Comune, imposto a pena di esclusione dall'art. 17 del CSA ma non elencato né al § 16 né al § 17 del disciplinare, debba essere inserito nella busta C — Offerta economica, e di precisare se in file unico o in 57 file distinti.
Quesito 3 — Beni in comodato: individuazione differita al contratto attuativo
L'art. 4 del CSA pone a carico del Soggetto Gestore la gestione obbligatoria dei beni conferiti in comodato gratuito dagli enti locali, con obbligo di restituzione in perfetta efficienza; l'art. 12 dello schema di contratto normativo (E1) dispone però che «in sede di singolo contratto attuativo, ove esistenti e in conformità agli atti di gara, si procederà all'esatta individuazione e consegna di tali beni». L'individuazione dei beni è dunque successiva alla presentazione dell'offerta e alla stessa aggiudicazione, mentre gli oneri di manutenzione, adeguamento e ripristino gravano sul Gestore. Si chiede: a) di pubblicare, anche in via ricognitiva, l'elenco dei beni per i quali i Comuni hanno manifestato la volontà di conferimento, con consistenza e stato d'uso; b) di confermare che i beni non riconosciuti «efficienti ed a norma» non siano oggetto di comodato e che i relativi oneri di adeguamento non gravino sul Gestore; c) di precisare come debbano essere valorizzati nell'offerta oneri riferiti a beni non ancora individuati.
Quesito 4 — Centri di raccolta: ubicazione, titoli autorizzativi e uso intercomunale
Le Relazioni Tecnico-Economiche citano i centri comunali di raccolta come oggetto del servizio (art. 2, punto 1.4 del CSA, con apertura per almeno 24 ore settimanali) senza indicarne ubicazione, superficie, dotazioni e stato di esercizio; la Tabella 3 del § 5.6.3 dell'elaborato B1 enumera i soli 15 Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato; l'art. 21 dell'Allegato 5 si limita a prevedere che i Comuni rendano disponibili tali aree «se presenti ed utilizzabili». Si chiede: a) l'elenco, per ciascuno dei 57 Comuni, di centri di raccolta, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme esistenti, con ubicazione, superficie complessiva e coperta, dotazioni e stato di esercizio; b) per ciascuno, gli estremi del provvedimento istitutivo e del titolo autorizzativo vigente, la relativa scadenza, i codici EER ammessi e il bacino di utenza autorizzato; c) la conferma che sia ammesso l'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni dell'ambito, coerentemente con l'art. 4 e con l'art. 17 del CSA, che distingue fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali», e l'indicazione degli adempimenti necessari.
Quesito 5 — Spazzamento: determinazione in offerta di frequenze e perimetri e regime delle variazioni
L'art. 2, punto B.1 del Capitolato dispone che il servizio di spazzamento sia espletato «nel rispetto delle frequenze e degli standards minimi indicati nella documentazione allegata al presente capitolato speciale d'appalto e nel rispetto del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale». L'art. 19 dell'Allegato 5 al CSA disciplina però le sole modalità esecutive dello spazzamento manuale e meccanizzato, senza indicarne alcuna frequenza, e l'art. 6 del medesimo Allegato fissa le frequenze minime della sola raccolta; per una parte rilevante dei Comuni le Relazioni Tecnico-Economiche non indicano né l'estesa dei circuiti né la frequenza del servizio. Si chiede pertanto: a) di confermare che, in assenza di frequenze e standards minimi dello spazzamento negli atti di gara, essi siano rimessi alla determinazione del concorrente nella propria offerta tecnica, e che i perimetri, le frequenze e le squadre offerti — quali parte del progetto allegato all'offerta ai sensi dell'art. 11 del Capitolato e degli elaborati grafici allegati al contratto ai sensi dell'art. 27 dello schema di contratto normativo — costituiscano l'obbligazione contrattuale del Soggetto Gestore; b) di confermare che ogni estensione del servizio oltre i perimetri e le frequenze offerti costituisca variazione ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, remunerata applicando l'elenco prezzi unitari offerto e ribassato; c) ove invece le frequenze e gli standards minimi richiamati dall'art. 2 B.1 risultino stabiliti in un atto di gara, di indicarne la collocazione e di pubblicare, per ciascun Comune, l'estesa in metri dei circuiti di spazzamento manuale e meccanizzato e il numero delle vie interessate.
Quesito 6 — Spazzamento: manodopera dedicata
Nessuna delle 57 Relazioni Tecnico-Economiche attribuisce personale al servizio di spazzamento: i profili del § 3.2 sono indicati genericamente come «operatore ecologico» e «autista», senza distinzione fra raccolta e spazzamento, e in un solo Comune (Francavilla di Sicilia) sono dichiarate le ore annue delle squadre. Il PEFA di gara valorizza per contro la componente CSL in € 1.556.140 annui a regime. Si chiede di indicare, per ciascuno dei 57 Comuni, quanti degli addetti in salvaguardia siano attualmente impiegati nel servizio di spazzamento e lavaggio e con quale monte ore annuo, ovvero di confermare che il dimensionamento del personale di spazzamento sia integralmente rimesso al concorrente.
Quesito 7 — Utenze iscritte a ruolo e dotazione di attrezzature
L'art. 6 dell'Allegato 5 al CSA prescrive con precisione la tipologia delle attrezzature da fornire a totale carico del Gestore — bidoncini da 30-40 litri per il secco residuo, l'organico, la carta e cartone, il vetro e lattine e la plastica delle utenze domestiche; sacchetti biodegradabili da 12/13 litri e cestello areato sottolavello da 10 litri per l'organico domestico; bidoni da 240 litri e contenitori a norma HACCP per le utenze non domestiche; roller per i cartoni; mastelli impilabili — ma nessun atto di gara ne indica le quantità. Le Relazioni Tecnico-Economiche descrivono mastelli, contenitori, compostiere e kit con TAG RFID all'interno della voce aggregata «costi generali dei servizi», determinata per differenza e pari a € 4.011.377,47 annui d'ambito, senza esporre alcuna quantità; l'Allegato 1 al CSA — Elenco Prezzi Unitari non è pubblicato. Le utenze, a loro volta, sono indicate nelle Relazioni con valori dichiarati approssimativi e non riconducibili ai ruoli TARI, e l'art. 5 dell'Allegato 5 stabilisce che «nulla sarà dovuto al Soggetto Gestore per variazioni del numero e del tipo di utenze risultante dall'indagine svolta durante la distribuzione». Si chiede: a) di rendere disponibile, per ciascuno dei 57 Comuni, il numero di utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo TARI all'ultima annualità disponibile, con la relativa superficie imponibile e il gettito accertato; b) di indicare le quantità di attrezzature assunte a base del quadro economico, distinte per tipologia e per Comune, e la cadenza di sostituzione assunta sui quindici anni; c) in difetto, di confermare che il dimensionamento quantitativo delle attrezzature sia rimesso al concorrente e che la prima dotazione e i ricambi siano compresi nella voce «costi generali dei servizi» del quadro economico.
Quesito 8 — Raccolta: frequenze minime vincolanti e servizi non previsti dalle relazioni
L'art. 6 dell'Allegato 5 al CSA fissa le frequenze minime di raccolta distinte per utenze domestiche e non domestiche e le fa seguire dalla clausola «fatte salve maggiori frequenze contenute nella documentazione dei singoli Comuni». Si chiede: a) di confermare che la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione sia il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica; b) di confermare che siano compresi nel canone a base di gara, in tutti i 57 Comuni, i servizi previsti dall'art. 6 e assenti da tutte le relazioni, e cioè la raccolta dei piccoli RAEE e oggetti vari di piccole dimensioni con frequenza 1/15, la raccolta di scarpe e indumenti usati con frequenza 1/15, il sistema di raccolta dei rifiuti tessili e il passaggio aggiuntivo per tessili sanitari e pannolini a tutte le utenze che li utilizzano, indicandone la frequenza minima e le modalità di individuazione delle utenze; c) di precisare se per RAEE e ingombranti il passaggio programmato con periodicità 1/30 si aggiunga al servizio a chiamata previsto dalle relazioni o sia con esso alternativo.
Quesito 9 — Raccolta: collocazione della frazione metallica
L'art. 6 dell'Allegato 5 prevede la raccolta della «Frazione Vetro e lattine» e, separatamente, della «Frazione Plastica». Cinquantacinque Relazioni Tecnico-Economiche su cinquantasette prevedono invece la raccolta congiunta di plastica e metalli quale multimateriale leggero, con il vetro monomateriale; sei relazioni prevedono la raccolta congiunta di vetro e metalli, e quella del Comune di Acquedolci precisa che «la frazione vetro-metalli può essere gestita in forma monomateriale o congiunta secondo la dotazione di contenitori». Si chiede di indicare quale schema di separazione debba essere assunto a base dell'offerta, se unico per l'ambito o differenziato per Comune, e se sia ammessa la proposta di uno schema unitario da parte del concorrente. La scelta incide sulla dotazione dei contenitori, sui corrispettivi dei consorzi di filiera e sugli impianti di destino.
Quesito 10 — Servizi opzionali: perimetro economico e quinto d'obbligo
Il quadro economico dell'art. 5 del CSA e il § 3 del disciplinare quantificano i servizi facoltativi in € 16.227.551,94, pari al 6,3% dell'importo a base di gara, e li riferiscono alla sola riscossione coattiva; l'art. 3 dell'Allegato 5 elenca però sette categorie di servizi opzionali (incremento dello spazzamento, scerbamento, rimozione carogne, pulizia radicale di tombini e caditoie, pulizia spiagge, riscossione coattiva, servizi nuovi); l'art. 13 dello schema di contratto normativo (E1) dispone infine che «il valore dei servizi opzionali per l'intera durata dell'affidamento, intendendosi come estensione propria in senso stretto del contratto principale e quindi ricadente nel quinto d'obbligo, è pari al 20% del valore dell'affidamento». Si chiede: a) di chiarire se l'importo dei servizi opzionali attivabili sia quello del quadro economico ovvero il 20% del valore dell'affidamento; b) se le sette categorie dell'art. 3 dell'Allegato 5 siano tutte comprese in tale importo; c) di confermare che i servizi opzionali siano remunerati con l'elenco prezzi unitari offerto, ribassato, e che il ribasso percentuale unico si applichi anche al loro importo; d) come debbano essere rappresentati nel PEFA di offerta, essendo la loro attivazione rimessa alla volontà dei singoli Comuni.
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.
11/09/2026 13:23
Risposta
Punto 1- La documentazione risulta regolarmente presente in piattaforma e sul sito della SRR.
Si precisa che, come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Punto 2 - La documentazione risulta regolarmente presente in piattaforma e sul sito della SRR. Si conferma che l'elenco prezzi di cui all'art. 17 del CSA, va compilato per singolo comune, anche in unico file purchè di 57 pagine ed inserito nella busta C.
Punto 3 - Nessun Comune ha manifestato volontà di conferire beni.
Punto 4 - I CCR sono quelli elencati nella documentazione di gara, con l'aggiunta del CCR di S. Agata Militello ( autorizzato ed utilizzato ) non presente in elenco per mero errore materiale.
Punto 5 - Si conferma che in assenza di indicazione delle frequenze di spazzamento , il concorrente può determinarsi in merito. Le modalità e le frequenze proposte saranno valutate in sede di attribuzione del punteggio.
Eventuale estensione oltre il perimetro e le frequenze indicate saranno remunerati a parte applicando l'elenco prezzi prodotto nell'offerta con l’applicazione del ribasso d'asta.
Punto 6- Ved. punto 1.
Punto 7 - Le attrezzature dovranno essere fornite a tutte le utenze indicate nella documentazione di gara, nonchè alle nuove utenze. I costi sono ricompresi nelle spese generali del servizio. La cadenza delle sostituzioni può essere proposta dal concorrente e sarà oggetto di valutazione in sede di attribuzione del punteggio.
Punto 8 - Si conferma che:
a) la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica;
b) in tutti i 57 comuni tutti servizi di cui all'art. 6 sono compresi nel canone;
c) per RAEE e ingombranti il passaggio programmato con periodicità 1/30 si aggiunge al servizio a chiamata previsto dalle relazioni.
Punto 9- Vanno mantenute le modalità di raccolta in essere in ciascun Comune.
Punto 10 –
a) b)l'importo dei servizi opzionali attivabili è pari al 20% del valore dell'affidamento, in esso sono compresi i servizi facoltativi di cui dell'art. 5 del CSA e il § 3 del disciplinare ed i servizi opzionali di cui all'art. 3 dell'Allegato 5;
c) i servizi opzionali sono remunerati con l'elenco prezzi unitari offerto, il ribasso percentuale unico si applica anche al loro importo;
d) Nella relazione al PEFA è stato indicato che "I servizi di Riscossione Coattiva (stimati nel 3% del PEF complessivo), essendo facoltativi e attivabili su richiesta, non sono stati inseriti tra i costi ma sono stati inseriti nella quantificazione del Quadro Economico di gara in caso di completa attivazione". L'O.E. pertanto, coerentemente al PEFA di gara pubblicato, non dovrà inserire tale tipologia di costi nel proprio PEFA di offerta.
Si precisa che il 3% è stato calcolato sul totale dei crediti TARI che derivano per i Comuni dall'approvazione dei PEF (ovvero PEF pef gestori più pef comuni). A tale percentuale, al pari degli altri servizi opzionali inseriti nell'elenco prezzi, sarà applicato il ribasso di gara.
Si precisa che, come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Punto 2 - La documentazione risulta regolarmente presente in piattaforma e sul sito della SRR. Si conferma che l'elenco prezzi di cui all'art. 17 del CSA, va compilato per singolo comune, anche in unico file purchè di 57 pagine ed inserito nella busta C.
Punto 3 - Nessun Comune ha manifestato volontà di conferire beni.
Punto 4 - I CCR sono quelli elencati nella documentazione di gara, con l'aggiunta del CCR di S. Agata Militello ( autorizzato ed utilizzato ) non presente in elenco per mero errore materiale.
Punto 5 - Si conferma che in assenza di indicazione delle frequenze di spazzamento , il concorrente può determinarsi in merito. Le modalità e le frequenze proposte saranno valutate in sede di attribuzione del punteggio.
Eventuale estensione oltre il perimetro e le frequenze indicate saranno remunerati a parte applicando l'elenco prezzi prodotto nell'offerta con l’applicazione del ribasso d'asta.
Punto 6- Ved. punto 1.
Punto 7 - Le attrezzature dovranno essere fornite a tutte le utenze indicate nella documentazione di gara, nonchè alle nuove utenze. I costi sono ricompresi nelle spese generali del servizio. La cadenza delle sostituzioni può essere proposta dal concorrente e sarà oggetto di valutazione in sede di attribuzione del punteggio.
Punto 8 - Si conferma che:
a) la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica;
b) in tutti i 57 comuni tutti servizi di cui all'art. 6 sono compresi nel canone;
c) per RAEE e ingombranti il passaggio programmato con periodicità 1/30 si aggiunge al servizio a chiamata previsto dalle relazioni.
Punto 9- Vanno mantenute le modalità di raccolta in essere in ciascun Comune.
Punto 10 –
a) b)l'importo dei servizi opzionali attivabili è pari al 20% del valore dell'affidamento, in esso sono compresi i servizi facoltativi di cui dell'art. 5 del CSA e il § 3 del disciplinare ed i servizi opzionali di cui all'art. 3 dell'Allegato 5;
c) i servizi opzionali sono remunerati con l'elenco prezzi unitari offerto, il ribasso percentuale unico si applica anche al loro importo;
d) Nella relazione al PEFA è stato indicato che "I servizi di Riscossione Coattiva (stimati nel 3% del PEF complessivo), essendo facoltativi e attivabili su richiesta, non sono stati inseriti tra i costi ma sono stati inseriti nella quantificazione del Quadro Economico di gara in caso di completa attivazione". L'O.E. pertanto, coerentemente al PEFA di gara pubblicato, non dovrà inserire tale tipologia di costi nel proprio PEFA di offerta.
Si precisa che il 3% è stato calcolato sul totale dei crediti TARI che derivano per i Comuni dall'approvazione dei PEF (ovvero PEF pef gestori più pef comuni). A tale percentuale, al pari degli altri servizi opzionali inseriti nell'elenco prezzi, sarà applicato il ribasso di gara.
07/09/2026 17:31
Quesito #4
Si rimettono i seguenti quesiti:
Quesito 1
Si chiede conferma che, per i contratti attuativi relativi ai servizi di igiene urbana con avvio differito rispetto al 01/01/2027, il corrispettivo applicabile alla data di effettivo avvio sia determinato tenendo conto del PEF vigente e degli adeguamenti/revisioni maturati sino a tale data e che il meccanismo di revisione di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto decorra dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo; in caso contrario, si chiede di chiarire la base economica e temporale da applicare, tenuto conto che il medesimo art. 16 indica il prezzo di aggiudicazione per l'anno 2027, il vigente PEF approvato per gli anni successivi e la revisione al termine del secondo anno di servizio.
Quesito 2
Si chiede conferma che l'importo complessivo dei costi della manodopera, pari a € 141.398.820,08, comprenda anche i costi del personale impiegato nei servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione di cui alla voce B del Quadro Economico, nonché nei servizi facoltativi di riscossione coattiva di cui alla voce E, considerato che nel Quadro Economico D.2 e nei quadri dell'art. 5 del Capitolato i costi della manodopera risultano esposti soltanto nell'ambito dei servizi di igiene ambientale. In caso di risposta negativa si chiede di indicare separatamente i costi della manodopera riferibili alle voci B ed E, il relativo trattamento ai fini dell'offerta economica e il CCNL di riferimento per il personale addetto a tali attività.
Quesito 3
Si chiede di chiarire in modo univoco la qualificazione contrattuale e il trattamento economico di alcune prestazioni che risultano diversamente collocate negli atti di gara. In particolare:
· l'art. 2, punto 1.11, del Capitolato qualifica come servizio base la derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione, mentre il par. 7.7 della Relazione Tecnica Generale B1 colloca disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione tra i servizi non compresi nel perimetro gestionale;
· la Relazione B1 ricomprende la pulizia e lo spurgo delle caditoie tra i servizi di igiene urbana e li disciplina al par. 8.8.21, mentre l'art. 2, punto 2.4, del Capitolato qualifica come opzionale la pulizia radicale di tombini, caditoie e pozzetti;
· infine, l'art. 2 del Capitolato indica la pulizia degli arenili sia tra i servizi base al punto 1.12 sia, come pulizia spiagge, tra i servizi opzionali al punto 2.5, mentre la Relazione B1 disciplina la pulizia spiagge al par. 8.8.22.
Si chiede pertanto di precisare, per ciascuna delle predette prestazioni, se debba essere considerata servizio base, servizio opzionale o attività fuori perimetro e, conseguentemente, se il relativo costo sia già compreso nel corrispettivo posto a base di gara ovvero richieda una successiva attivazione e remunerazione separata; per arenili e spiagge si chiede altresì di precisare se le due espressioni individuino prestazioni differenti e, in caso affermativo, il rispettivo perimetro operativo.
Quesito 4
Si chiede conferma che la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente dovrebbe redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2, debba intendersi riferita all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto, e non comporti l'obbligo di produrre in gara 57 autonomi elenchi prezzi, considerato che il punto 17 del Disciplinare, relativo alla Busta C - Offerta Economica, non prevede tale documento; in caso contrario, si chiede di indicare espressamente numero e contenuto degli elenchi da produrre, schema da utilizzare, busta/slot di caricamento, modalità di sottoscrizione e criterio di formazione dei prezzi.
Quesito 5
Si chiede di mettere a disposizione, per ciascuno dei 57 Comuni, l'elenco dei mercati periodici o settimanali e delle feste, fiere e manifestazioni ricorrenti che devono essere considerate nel dimensionamento del servizio base, indicando almeno ubicazione o area interessata, periodicità o calendario, durata indicativa e, ove disponibile, affluenza di progetto. Considerato che la Relazione Tecnica Generale B1 prevede per mercati ed eventi raccolta dedicata, contenitori, personale e pulizia/ripristino delle aree.
Quesito 6
Si chiede di chiarire il dimensionamento minimo dell'Ecosportello previsto dalla Relazione Tecnica Generale B1, la quale richiede l'attivazione di 'uno o più Ecosportelli sul territorio dell'ARO e un'apertura minima di due giorni a settimana per almeno due ore per ciascun giorno. In particolare, si chiede di indicare il numero minimo di Ecosportelli da garantire per il lotto dei 57 Comuni, la relativa articolazione territoriale o i bacini minimi da servire, se siano ammesse sedi intercomunali e se l'orario minimo previsto debba essere garantito da ciascun Ecosportello attivato.
Quesito 7
Si chiede conferma che il nastro lavorativo di organizzazione del servizio, le planimetrie esecutive dei servizi di raccolta e spazzamento e il Giornale Operativo di Servizio (GOS), richiamati nella Relazione Tecnica Generale B1 nell'ambito del sistema di controllo e monitoraggio, costituiscano documenti della fase esecutiva da produrre dall'aggiudicatario successivamente all'affidamento e non ulteriori elaborati da inserire nella Busta B. In caso contrario, si chiede di indicare espressamente quali di tali documenti debbano essere presentati in gara, il loro contenuto minimo, le modalità di caricamento e l'eventuale assoggettamento al limite dimensionale previsto per la relazione tecnica.
Quesito 8
Si chiede di confermare che il perimetro del servizio base di manutenzione, lavaggio, disinfezione e deodorazione di 'tutti i contenitori' previsto dall'art. 2, punto 1.5, del Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico e non afferenti a specifiche utenze ed NON si riferisce ai mastelli/contenitori forniti alle utenze.
Si chiede di indicare frequenze minime ai fini del dimensionamento tecnico ed economico del servizio.
Quesito 9
Si chiede conferma che l'indicazione contenuta al par. 8.5 della Relazione Tecnica Generale B1, secondo cui i servizi di raccolta devono essere svolti 'prevalentemente' in orario antimeridiano e 'indicativamente' dalle ore 6:00 alle ore 12:00, abbia carattere organizzativo non tassativo e quindi è permesso al concorrente proporre fasce di raccolta parzialmente differenti motivate da tutela di impatto viario, acustico, ambientale e nel rispetto della propria organizzazione aziendale. In caso contrario, si chiede di indicare le fasce orarie inderogabili per ciascun servizio previsto dal CSA.
Quesito 10
Si chiede di indicare in modo univoco la versione e il riferimento ufficiale dell'Allegato n. 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti recante le Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate, al quale l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto fa riferimento.
Inoltre si chiede conferma che, in caso di difformità tra i documenti di gara prevale quanto riportato nel CSA e nella Relazione Tecnica Generale.
Quesito 11
Si chiede di chiarire la frequenza minima vincolante della raccolta della frazione organica nei Comuni di Caprileone, Caronia, Ficarra e Novara di Sicilia. L'art. 6 del C1 - Allegato 5, Disciplinare descrittivo e prestazionale, stabilisce infatti una frequenza minima di 3/7 e precisa che la documentazione dei singoli Comuni può prevedere maggiori frequenze; le Relazioni Tecnico-Economiche B2.07, B2.08 e B2.13 indicano invece 2/7 nel periodo ordinario e 3/7 nel periodo estivo, mentre la B2.34 indica 2-3 passaggi/settimana. Si chiede pertanto di confermare se il minimo di 3/7 debba applicarsi per l'intero anno anche ai predetti Comuni, dovendosi in tal caso considerare le frequenze inferiori o variabili riportate nelle B2 come errori materiali.
Quesito 12
Si chiede conferma che il limite massimo di 100 pagine previsto al punto 16 del Disciplinare riguardi la Relazione tecnica principale e che, nel relativo corpo, debbano trovare compiuto sviluppo i contenuti della proposta tecnico-organizzativa di cui ai punti da 1) a 6), e precisamente: 1) Sistema di Raccolta; 2) Modalità Organizzativa dei servizi, distinta per Spazzamento, Raccolta, Trasporto, Servizi connessi e Servizi fuori perimetro; 3) Utilizzazione delle Risorse, distinta per Personale, Mezzi e Attrezzature, atta a dimostrare il corretto dimensionamento e l'effettiva esecutività dei servizi; 4) Modalità di erogazione dei servizi di Spazzamento, Raccolta, Trasporto e Servizi connessi; 5) Modalità di erogazione dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI; 6) Performance e Obiettivi.
Si chiede altresì conferma che tali contenuti possano essere organizzati secondo i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al punto 18.1, anche mediante una matrice di corrispondenza, evitando duplicazioni meramente espositive.
Quesito 13
Con riferimento al punto 16, sub 7), fermo restando che la Relazione tecnica principale dovrà descrivere compiutamente la proposta tecnico-organizzativa dell'offerente, si chiede conferma che la "dettagliata relazione illustrativa" delle varianti migliorative prevista per ciascun Comune possa costituire un elaborato autonomo e separato dalla Relazione tecnica principale e, conseguentemente, non essere computata nel limite massimo di 100 pagine.
Si chiede altresì conferma che tale elaborato possa concentrarsi sulle sole varianti e differenze migliorative rispetto alle previsioni del progetto posto a base di gara e ai contenuti già sviluppati nella Relazione tecnica principale, mediante puntuali richiami agli stessi, senza necessità di riprodurre informazioni già contenute negli atti di gara o nella Relazione principale.
Quesito 14
Al fine di assicurare uniformità, sinteticità e piena confrontabilità delle offerte, si chiede conferma che la relazione illustrativa delle varianti migliorative prevista per ogni singolo Comune possa essere resa mediante una scheda standardizzata, contenuta in una sola pagina formato A4 per ciascuno dei 57 Comuni, recante almeno il criterio/sub-criterio interessato, la previsione progettuale di riferimento, la miglioria proposta. Qualora tale impostazione non sia ritenuta conforme, si chiede di indicare espressamente il diverso limite massimo di pagine e/o il formato richiesto per ciascun Comune.
Quesito 15
Con riferimento agli ulteriori elaborati richiesti al punto 16, sub 8), 9) e 10), rispettivamente Carta della Qualità dei servizi ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022 redatta per ogni Comune, Piano di sicurezza e cronoprogramma di avvio dell'attività (Start Up), si chiede conferma che tali documenti possano essere predisposti come elaborati autonomi e separati dalla Relazione tecnica principale e che non siano pertanto computati nel limite massimo di 100 pagine.
Si chiede inoltre conferma che la Carta della Qualità possa essere organizzata in un unico fascicolo composto da una parte comune e da specifiche sezioni riferite ai singoli Comuni, fermo restando il requisito della riferibilità a ciascun Comune; che il Piano di sicurezza possa essere unico per l'intero affidamento, con eventuali sezioni relative alle specificità territoriali; e che il cronoprogramma possa essere costituito da un cronoprogramma generale di Start Up con evidenza delle differenti decorrenze e fasi di avvio dei 57 Comuni.
Quesito 16
Considerato che il punto 16 richiede che le varianti migliorative siano adeguatamente quantificate e, al contempo, prescrive che nella Busta B non siano contenuti elementi quantitativi da inserire nella Busta C, si chiede conferma che nell'Offerta tecnica possano essere indicati tutti i parametri quantitativi di natura esclusivamente tecnica necessari alla valutazione delle soluzioni proposte - quali, a titolo esemplificativo, numero di mezzi, attrezzature e contenitori, unità di personale, ore di servizio, frequenze, estensioni, tempi di intervento, livelli di servizio, target e quantità aggiuntive offerte - restando riservati alla Busta C e al PEFA i relativi valori economici, costi unitari e complessivi, valorizzazioni delle migliorie e ribasso offerto.
Quesito 17
Si chiede infine di precisare le modalità e i limiti tecnici di caricamento della documentazione costituente la Busta B sulla piattaforma Sitas "TUTTOGARE" e, in particolare:
· se sia consentita la presentazione di più file distinti e autonomamente firmati digitalmente;
· il numero massimo di file caricabili e gli eventuali slot da utilizzare;
· la dimensione massima, espressa in MB, consentita per ciascun singolo file;
· nonché la dimensione massima complessiva, espressa in MB, dell'insieme dei file costituenti l'Offerta tecnica.
Si chiede, ove applicabili, di indicare anche eventuali differenti limiti dimensionali per singolo slot o tipologia documentale, così da consentire ai concorrenti di predisporre e firmare digitalmente gli elaborati in formato compatibile con la piattaforma senza rischi di inammissibilità o impossibilità materiale di caricamento.
Quesito 18
Si chiede di confermare che quanto riportato al paragrafo 8.8.17 della Relazione Tecnica Generale, che richiede che le frazioni indifferenziata, plastica e metalli, carta e vetro siano trasportate al recapito finale mediante il medesimo mezzo utilizzato per la raccolta, sia un refuso, essendo tecnicamente inapplicabile che mezzi di raccolta di ridotta capacità o dimensione (es. porter, vasche, ecc.) siano obbligati a scaricare direttamente ad impianto di destino con evidente perdita di efficenza del servizio.
Quesito 1
Si chiede conferma che, per i contratti attuativi relativi ai servizi di igiene urbana con avvio differito rispetto al 01/01/2027, il corrispettivo applicabile alla data di effettivo avvio sia determinato tenendo conto del PEF vigente e degli adeguamenti/revisioni maturati sino a tale data e che il meccanismo di revisione di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto decorra dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo; in caso contrario, si chiede di chiarire la base economica e temporale da applicare, tenuto conto che il medesimo art. 16 indica il prezzo di aggiudicazione per l'anno 2027, il vigente PEF approvato per gli anni successivi e la revisione al termine del secondo anno di servizio.
Quesito 2
Si chiede conferma che l'importo complessivo dei costi della manodopera, pari a € 141.398.820,08, comprenda anche i costi del personale impiegato nei servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione di cui alla voce B del Quadro Economico, nonché nei servizi facoltativi di riscossione coattiva di cui alla voce E, considerato che nel Quadro Economico D.2 e nei quadri dell'art. 5 del Capitolato i costi della manodopera risultano esposti soltanto nell'ambito dei servizi di igiene ambientale. In caso di risposta negativa si chiede di indicare separatamente i costi della manodopera riferibili alle voci B ed E, il relativo trattamento ai fini dell'offerta economica e il CCNL di riferimento per il personale addetto a tali attività.
Quesito 3
Si chiede di chiarire in modo univoco la qualificazione contrattuale e il trattamento economico di alcune prestazioni che risultano diversamente collocate negli atti di gara. In particolare:
· l'art. 2, punto 1.11, del Capitolato qualifica come servizio base la derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione, mentre il par. 7.7 della Relazione Tecnica Generale B1 colloca disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione tra i servizi non compresi nel perimetro gestionale;
· la Relazione B1 ricomprende la pulizia e lo spurgo delle caditoie tra i servizi di igiene urbana e li disciplina al par. 8.8.21, mentre l'art. 2, punto 2.4, del Capitolato qualifica come opzionale la pulizia radicale di tombini, caditoie e pozzetti;
· infine, l'art. 2 del Capitolato indica la pulizia degli arenili sia tra i servizi base al punto 1.12 sia, come pulizia spiagge, tra i servizi opzionali al punto 2.5, mentre la Relazione B1 disciplina la pulizia spiagge al par. 8.8.22.
Si chiede pertanto di precisare, per ciascuna delle predette prestazioni, se debba essere considerata servizio base, servizio opzionale o attività fuori perimetro e, conseguentemente, se il relativo costo sia già compreso nel corrispettivo posto a base di gara ovvero richieda una successiva attivazione e remunerazione separata; per arenili e spiagge si chiede altresì di precisare se le due espressioni individuino prestazioni differenti e, in caso affermativo, il rispettivo perimetro operativo.
Quesito 4
Si chiede conferma che la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente dovrebbe redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2, debba intendersi riferita all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto, e non comporti l'obbligo di produrre in gara 57 autonomi elenchi prezzi, considerato che il punto 17 del Disciplinare, relativo alla Busta C - Offerta Economica, non prevede tale documento; in caso contrario, si chiede di indicare espressamente numero e contenuto degli elenchi da produrre, schema da utilizzare, busta/slot di caricamento, modalità di sottoscrizione e criterio di formazione dei prezzi.
Quesito 5
Si chiede di mettere a disposizione, per ciascuno dei 57 Comuni, l'elenco dei mercati periodici o settimanali e delle feste, fiere e manifestazioni ricorrenti che devono essere considerate nel dimensionamento del servizio base, indicando almeno ubicazione o area interessata, periodicità o calendario, durata indicativa e, ove disponibile, affluenza di progetto. Considerato che la Relazione Tecnica Generale B1 prevede per mercati ed eventi raccolta dedicata, contenitori, personale e pulizia/ripristino delle aree.
Quesito 6
Si chiede di chiarire il dimensionamento minimo dell'Ecosportello previsto dalla Relazione Tecnica Generale B1, la quale richiede l'attivazione di 'uno o più Ecosportelli sul territorio dell'ARO e un'apertura minima di due giorni a settimana per almeno due ore per ciascun giorno. In particolare, si chiede di indicare il numero minimo di Ecosportelli da garantire per il lotto dei 57 Comuni, la relativa articolazione territoriale o i bacini minimi da servire, se siano ammesse sedi intercomunali e se l'orario minimo previsto debba essere garantito da ciascun Ecosportello attivato.
Quesito 7
Si chiede conferma che il nastro lavorativo di organizzazione del servizio, le planimetrie esecutive dei servizi di raccolta e spazzamento e il Giornale Operativo di Servizio (GOS), richiamati nella Relazione Tecnica Generale B1 nell'ambito del sistema di controllo e monitoraggio, costituiscano documenti della fase esecutiva da produrre dall'aggiudicatario successivamente all'affidamento e non ulteriori elaborati da inserire nella Busta B. In caso contrario, si chiede di indicare espressamente quali di tali documenti debbano essere presentati in gara, il loro contenuto minimo, le modalità di caricamento e l'eventuale assoggettamento al limite dimensionale previsto per la relazione tecnica.
Quesito 8
Si chiede di confermare che il perimetro del servizio base di manutenzione, lavaggio, disinfezione e deodorazione di 'tutti i contenitori' previsto dall'art. 2, punto 1.5, del Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico e non afferenti a specifiche utenze ed NON si riferisce ai mastelli/contenitori forniti alle utenze.
Si chiede di indicare frequenze minime ai fini del dimensionamento tecnico ed economico del servizio.
Quesito 9
Si chiede conferma che l'indicazione contenuta al par. 8.5 della Relazione Tecnica Generale B1, secondo cui i servizi di raccolta devono essere svolti 'prevalentemente' in orario antimeridiano e 'indicativamente' dalle ore 6:00 alle ore 12:00, abbia carattere organizzativo non tassativo e quindi è permesso al concorrente proporre fasce di raccolta parzialmente differenti motivate da tutela di impatto viario, acustico, ambientale e nel rispetto della propria organizzazione aziendale. In caso contrario, si chiede di indicare le fasce orarie inderogabili per ciascun servizio previsto dal CSA.
Quesito 10
Si chiede di indicare in modo univoco la versione e il riferimento ufficiale dell'Allegato n. 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti recante le Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate, al quale l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto fa riferimento.
Inoltre si chiede conferma che, in caso di difformità tra i documenti di gara prevale quanto riportato nel CSA e nella Relazione Tecnica Generale.
Quesito 11
Si chiede di chiarire la frequenza minima vincolante della raccolta della frazione organica nei Comuni di Caprileone, Caronia, Ficarra e Novara di Sicilia. L'art. 6 del C1 - Allegato 5, Disciplinare descrittivo e prestazionale, stabilisce infatti una frequenza minima di 3/7 e precisa che la documentazione dei singoli Comuni può prevedere maggiori frequenze; le Relazioni Tecnico-Economiche B2.07, B2.08 e B2.13 indicano invece 2/7 nel periodo ordinario e 3/7 nel periodo estivo, mentre la B2.34 indica 2-3 passaggi/settimana. Si chiede pertanto di confermare se il minimo di 3/7 debba applicarsi per l'intero anno anche ai predetti Comuni, dovendosi in tal caso considerare le frequenze inferiori o variabili riportate nelle B2 come errori materiali.
Quesito 12
Si chiede conferma che il limite massimo di 100 pagine previsto al punto 16 del Disciplinare riguardi la Relazione tecnica principale e che, nel relativo corpo, debbano trovare compiuto sviluppo i contenuti della proposta tecnico-organizzativa di cui ai punti da 1) a 6), e precisamente: 1) Sistema di Raccolta; 2) Modalità Organizzativa dei servizi, distinta per Spazzamento, Raccolta, Trasporto, Servizi connessi e Servizi fuori perimetro; 3) Utilizzazione delle Risorse, distinta per Personale, Mezzi e Attrezzature, atta a dimostrare il corretto dimensionamento e l'effettiva esecutività dei servizi; 4) Modalità di erogazione dei servizi di Spazzamento, Raccolta, Trasporto e Servizi connessi; 5) Modalità di erogazione dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI; 6) Performance e Obiettivi.
Si chiede altresì conferma che tali contenuti possano essere organizzati secondo i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al punto 18.1, anche mediante una matrice di corrispondenza, evitando duplicazioni meramente espositive.
Quesito 13
Con riferimento al punto 16, sub 7), fermo restando che la Relazione tecnica principale dovrà descrivere compiutamente la proposta tecnico-organizzativa dell'offerente, si chiede conferma che la "dettagliata relazione illustrativa" delle varianti migliorative prevista per ciascun Comune possa costituire un elaborato autonomo e separato dalla Relazione tecnica principale e, conseguentemente, non essere computata nel limite massimo di 100 pagine.
Si chiede altresì conferma che tale elaborato possa concentrarsi sulle sole varianti e differenze migliorative rispetto alle previsioni del progetto posto a base di gara e ai contenuti già sviluppati nella Relazione tecnica principale, mediante puntuali richiami agli stessi, senza necessità di riprodurre informazioni già contenute negli atti di gara o nella Relazione principale.
Quesito 14
Al fine di assicurare uniformità, sinteticità e piena confrontabilità delle offerte, si chiede conferma che la relazione illustrativa delle varianti migliorative prevista per ogni singolo Comune possa essere resa mediante una scheda standardizzata, contenuta in una sola pagina formato A4 per ciascuno dei 57 Comuni, recante almeno il criterio/sub-criterio interessato, la previsione progettuale di riferimento, la miglioria proposta. Qualora tale impostazione non sia ritenuta conforme, si chiede di indicare espressamente il diverso limite massimo di pagine e/o il formato richiesto per ciascun Comune.
Quesito 15
Con riferimento agli ulteriori elaborati richiesti al punto 16, sub 8), 9) e 10), rispettivamente Carta della Qualità dei servizi ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022 redatta per ogni Comune, Piano di sicurezza e cronoprogramma di avvio dell'attività (Start Up), si chiede conferma che tali documenti possano essere predisposti come elaborati autonomi e separati dalla Relazione tecnica principale e che non siano pertanto computati nel limite massimo di 100 pagine.
Si chiede inoltre conferma che la Carta della Qualità possa essere organizzata in un unico fascicolo composto da una parte comune e da specifiche sezioni riferite ai singoli Comuni, fermo restando il requisito della riferibilità a ciascun Comune; che il Piano di sicurezza possa essere unico per l'intero affidamento, con eventuali sezioni relative alle specificità territoriali; e che il cronoprogramma possa essere costituito da un cronoprogramma generale di Start Up con evidenza delle differenti decorrenze e fasi di avvio dei 57 Comuni.
Quesito 16
Considerato che il punto 16 richiede che le varianti migliorative siano adeguatamente quantificate e, al contempo, prescrive che nella Busta B non siano contenuti elementi quantitativi da inserire nella Busta C, si chiede conferma che nell'Offerta tecnica possano essere indicati tutti i parametri quantitativi di natura esclusivamente tecnica necessari alla valutazione delle soluzioni proposte - quali, a titolo esemplificativo, numero di mezzi, attrezzature e contenitori, unità di personale, ore di servizio, frequenze, estensioni, tempi di intervento, livelli di servizio, target e quantità aggiuntive offerte - restando riservati alla Busta C e al PEFA i relativi valori economici, costi unitari e complessivi, valorizzazioni delle migliorie e ribasso offerto.
Quesito 17
Si chiede infine di precisare le modalità e i limiti tecnici di caricamento della documentazione costituente la Busta B sulla piattaforma Sitas "TUTTOGARE" e, in particolare:
· se sia consentita la presentazione di più file distinti e autonomamente firmati digitalmente;
· il numero massimo di file caricabili e gli eventuali slot da utilizzare;
· la dimensione massima, espressa in MB, consentita per ciascun singolo file;
· nonché la dimensione massima complessiva, espressa in MB, dell'insieme dei file costituenti l'Offerta tecnica.
Si chiede, ove applicabili, di indicare anche eventuali differenti limiti dimensionali per singolo slot o tipologia documentale, così da consentire ai concorrenti di predisporre e firmare digitalmente gli elaborati in formato compatibile con la piattaforma senza rischi di inammissibilità o impossibilità materiale di caricamento.
Quesito 18
Si chiede di confermare che quanto riportato al paragrafo 8.8.17 della Relazione Tecnica Generale, che richiede che le frazioni indifferenziata, plastica e metalli, carta e vetro siano trasportate al recapito finale mediante il medesimo mezzo utilizzato per la raccolta, sia un refuso, essendo tecnicamente inapplicabile che mezzi di raccolta di ridotta capacità o dimensione (es. porter, vasche, ecc.) siano obbligati a scaricare direttamente ad impianto di destino con evidente perdita di efficenza del servizio.
22/09/2026 18:58
Risposta
Quesito 1
Si conferma che, per i contratti attuativi relativi ai servizi di igiene urbana con avvio differito rispetto al 01/01/2027, il corrispettivo applicabile alla data di effettivo avvio sia determinato tenendo conto del PEF vigente e degli adeguamenti/revisioni maturati sino a tale data e che il meccanismo di revisione di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto decorra dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo.
Quesito 2
I costi della manodopera riportati in gara comprendono solamente i costi del servizio di igiene ambientale, in quanto non vi è, al momento, personale dipendente di società, e oggetto di trasferimento, che svolgono attività amministrative, finanziarie e tributarie. All'interno del PEFA di gara, che riporta i costi efficienti ed attuali del servizio, viene infatti specificato che:
I servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), obbligatori per tutti i Comuni, sono stati previsti a partire dal 1/1/2027.
I costi Amministrativi e Prodromici alla Riscossione sono costi già previsti nei PEF 2025, ma nella colonna dei costi del Comune (tra i CARC e, in parte, tra i CGG); tali costi saranno adesso traslati sul gestore ed inseriti nella riga dei COInewEXPtf
L'operatore economico, pertanto dovrà formulare una propria proposta scegliendo come meglio rispondere alle richieste della Stazione appaltante, se con una organizzazione diretta e assunzione di proprio personale oppure esternalizzando parte dei servizi, ed inserendo tale proposta all'interno del proprio PEFA di Offerta.
Quesito 3
Punto 1) Sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara. La derattizzazione dovrà essere eseguita almeno 2 volte l’anno. La disinfezione-disinfestazione dovrà essere eseguita nei primi giorni di giugno.
Punto 2) sono servizi opzionali;
Punto 3) I servizi di pulizia arenili e spiagge sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara.
Il punto 2.5 dell’art. 2 del Capitolato si intende cassato, poiché trattasi di refuso.
Quesito 4
Si conferma la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente dovrebbe redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2. Tale documento richiede il costo\die dei servizi e dovrà, ovviamente, essere coerente all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto. Dovrà essere prodotto in unico file, contenente i 57 singoli elenchi ed allegato alla busta “C”.
Quesito 5
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 6
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli
Quesito 7
Le planimetrie esecutive dei servizi di raccolta e spazzamento dovranno essere prodotte in sede di gara ed inserite nella busta B. Il nastro lavorativo di organizzazione del servizio ed il Giornale Operativo di Servizio (GOS), dovranno essere prodotti successivamente all’affidamento.
Quesito 8
Il servizio si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico, ove presenti
Quesito 9
Le fasce orarie possono essere proposte dal concorrente, ma concordate ed autorizzate dal singolo Comune.
Quesito 10
Il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani è quello approvato con Decreto n.0000125 dell’11 luglio 2012 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
In caso di difformità tra i documenti di gara prevale quanto riportato nel CSA e relativi allegati, nella Relazione Tecnica Generale, tenuto conto di quanto contenuto in piattaforma nelle risposte ai quesiti che il concorrente è tenuto a visionare
Quesito 11
La frequenza minima vincolante è quella contenuta nel Disciplinare descrittivo e prestazionale
Quesito 12
Si conferma
Quesito 13
Si conferma
Quesito 14
Si conferma
Quesito 15
Si conferma
Quesito 16
Si conferma
quesito 17, riportando quanto chiarito dal supporto della piattaforma.
"A livello tecnico per la busta tecnica è stato creato un unico slot denominato BUSTA TECNICA.
All'interno di una busta può essere inserito:
un solo file;
oppure una cartella zippata che contiene più file al suo interno.
Se l'operatore deve presentare più file e avete inserito una sola busta dovete indicargli di creare una cartella zippata.
La piattaforma non presente un limite sulla dimensione dei file da caricare.".
Quesito 18
Trattasi di refuso
Si conferma che, per i contratti attuativi relativi ai servizi di igiene urbana con avvio differito rispetto al 01/01/2027, il corrispettivo applicabile alla data di effettivo avvio sia determinato tenendo conto del PEF vigente e degli adeguamenti/revisioni maturati sino a tale data e che il meccanismo di revisione di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto decorra dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo.
Quesito 2
I costi della manodopera riportati in gara comprendono solamente i costi del servizio di igiene ambientale, in quanto non vi è, al momento, personale dipendente di società, e oggetto di trasferimento, che svolgono attività amministrative, finanziarie e tributarie. All'interno del PEFA di gara, che riporta i costi efficienti ed attuali del servizio, viene infatti specificato che:
I servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), obbligatori per tutti i Comuni, sono stati previsti a partire dal 1/1/2027.
I costi Amministrativi e Prodromici alla Riscossione sono costi già previsti nei PEF 2025, ma nella colonna dei costi del Comune (tra i CARC e, in parte, tra i CGG); tali costi saranno adesso traslati sul gestore ed inseriti nella riga dei COInewEXPtf
L'operatore economico, pertanto dovrà formulare una propria proposta scegliendo come meglio rispondere alle richieste della Stazione appaltante, se con una organizzazione diretta e assunzione di proprio personale oppure esternalizzando parte dei servizi, ed inserendo tale proposta all'interno del proprio PEFA di Offerta.
Quesito 3
Punto 1) Sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara. La derattizzazione dovrà essere eseguita almeno 2 volte l’anno. La disinfezione-disinfestazione dovrà essere eseguita nei primi giorni di giugno.
Punto 2) sono servizi opzionali;
Punto 3) I servizi di pulizia arenili e spiagge sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara.
Il punto 2.5 dell’art. 2 del Capitolato si intende cassato, poiché trattasi di refuso.
Quesito 4
Si conferma la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente dovrebbe redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2. Tale documento richiede il costo\die dei servizi e dovrà, ovviamente, essere coerente all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto. Dovrà essere prodotto in unico file, contenente i 57 singoli elenchi ed allegato alla busta “C”.
Quesito 5
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 6
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli
Quesito 7
Le planimetrie esecutive dei servizi di raccolta e spazzamento dovranno essere prodotte in sede di gara ed inserite nella busta B. Il nastro lavorativo di organizzazione del servizio ed il Giornale Operativo di Servizio (GOS), dovranno essere prodotti successivamente all’affidamento.
Quesito 8
Il servizio si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico, ove presenti
Quesito 9
Le fasce orarie possono essere proposte dal concorrente, ma concordate ed autorizzate dal singolo Comune.
Quesito 10
Il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani è quello approvato con Decreto n.0000125 dell’11 luglio 2012 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
In caso di difformità tra i documenti di gara prevale quanto riportato nel CSA e relativi allegati, nella Relazione Tecnica Generale, tenuto conto di quanto contenuto in piattaforma nelle risposte ai quesiti che il concorrente è tenuto a visionare
Quesito 11
La frequenza minima vincolante è quella contenuta nel Disciplinare descrittivo e prestazionale
Quesito 12
Si conferma
Quesito 13
Si conferma
Quesito 14
Si conferma
Quesito 15
Si conferma
Quesito 16
Si conferma
quesito 17, riportando quanto chiarito dal supporto della piattaforma.
"A livello tecnico per la busta tecnica è stato creato un unico slot denominato BUSTA TECNICA.
All'interno di una busta può essere inserito:
un solo file;
oppure una cartella zippata che contiene più file al suo interno.
Se l'operatore deve presentare più file e avete inserito una sola busta dovete indicargli di creare una cartella zippata.
La piattaforma non presente un limite sulla dimensione dei file da caricare.".
Quesito 18
Trattasi di refuso
08/09/2026 15:09
Quesito #5
Quesito — Localizzazione degli impianti di conferimento e base di riferimento per la revisione di cui all’art. 17 del Capitolato
L’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto reca la tabella «Attuali siti di conferimento», che elenca i soggetti gestori degli impianti di destinazione distintamente per RR.SS.UU. e per RD e umido, senza indicarne l’ubicazione e senza correlarli ai singoli Comuni; l’unica indicazione di località è quella contenuta nella denominazione di uno dei soggetti elencati. La medesima tabella reca la nota «(*) I luoghi di conferimento devono essere indicati in sede di gara per ogni Comune secondo il criterio di prossimità territoriale», ponendo dunque a carico del concorrente l’individuazione della destinazione di ciascun flusso per ciascun Comune.
Il medesimo art. 17 stabilisce che «qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate, presuntivamente, dall’Ente appaltante, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,20 per ogni tonnellata e per ogni chilometro A/R; a tale corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara». La clausola presuppone quindi una localizzazione «indicata, presuntivamente, dall’Ente appaltante», che non risulta reperibile negli atti: né il Capitolato, né l’Allegato 5, né gli elaborati B1 e B2 correlano un impianto di destinazione a un Comune o ne indicano la distanza. Le Relazioni Tecnico-Economiche B2, ove trattano la logistica del servizio, recano indicazioni di percorrenza espresse in forma di intervallo e qualificate dalle relazioni stesse come stimate, e il paragrafo dedicato agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento, ove presente, individua l’impianto per sola tipologia, senza denominazione né ubicazione. Il meccanismo di revisione risulta pertanto privo del proprio termine di raffronto.
Si osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, il costo di conferimento agli impianti tanto dei rifiuti indifferenziati quanto delle frazioni differenziate è posto a carico dei Comuni — coerentemente con il perimetro dichiarato nell’elaborato D1, che esclude le attività di trattamento e recupero e di trattamento e smaltimento — sicché la variabile rimessa al concorrente e incidente sul corrispettivo è la sola percorrenza di trasporto, che concorre a determinare le componenti CRT e CRD del Piano Economico Finanziario.
Si chiede pertanto:
a) di confermare che, in assenza di indicazione negli atti di gara della destinazione assegnata a ciascun Comune e delle relative distanze, l’assegnazione impianto–Comune e le percorrenze dichiarate dal concorrente in sede di offerta, in attuazione della nota (*) alla tabella dell’art. 17 e del criterio di prossimità territoriale ivi prescritto, costituiscano la «localizzazione indicata, presuntivamente, dall’Ente appaltante» rilevante ai fini del medesimo articolo e, quindi, la base di riferimento per la determinazione dei maggiori o minori costi;
b) di confermare che ogni diversa destinazione successivamente disposta dal Comune o dalla S.R.R. — ivi compreso il conferimento presso gli «altri impianti di futura disponibilità nel territorio della S.R.R.» richiamati dalla medesima tabella, e ogni comunicazione di siti di conferimento diversi ai sensi dell’art. 3 dello Schema di Contratto Attuativo — dia luogo all’applicazione del parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R rispetto a tale base, simmetricamente in aumento e in diminuzione, e che il medesimo parametro trovi applicazione anche ove la diversa destinazione consegua all’entrata in esercizio di nuova impiantistica d’ambito;
c) di precisare se il parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R sia soggetto alla revisione periodica del corrispettivo prevista dagli atti per l’intera durata dell’affidamento, ovvero resti fisso in valore nominale sino al 31 dicembre 2041;
d) di confermare che l’indicazione dei luoghi di conferimento resa in offerta ai sensi della nota (*) non costituisce impegno del concorrente alla disponibilità degli impianti indicati, la cui contrattualizzazione compete ai Comuni ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, e che eventuali variazioni non imputabili al Soggetto Gestore non rilevano ai fini dell’applicazione delle penali;
e) in via subordinata rispetto alla lettera a), ove la stazione appaltante disponga di una localizzazione presuntiva diversa da quella dichiarata dal concorrente, di renderla nota indicando per ciascun Comune l’impianto di destinazione di ciascun flusso e la relativa distanza, affinché tutti i concorrenti formulino l’offerta su base omogenea.
L’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto reca la tabella «Attuali siti di conferimento», che elenca i soggetti gestori degli impianti di destinazione distintamente per RR.SS.UU. e per RD e umido, senza indicarne l’ubicazione e senza correlarli ai singoli Comuni; l’unica indicazione di località è quella contenuta nella denominazione di uno dei soggetti elencati. La medesima tabella reca la nota «(*) I luoghi di conferimento devono essere indicati in sede di gara per ogni Comune secondo il criterio di prossimità territoriale», ponendo dunque a carico del concorrente l’individuazione della destinazione di ciascun flusso per ciascun Comune.
Il medesimo art. 17 stabilisce che «qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate, presuntivamente, dall’Ente appaltante, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,20 per ogni tonnellata e per ogni chilometro A/R; a tale corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara». La clausola presuppone quindi una localizzazione «indicata, presuntivamente, dall’Ente appaltante», che non risulta reperibile negli atti: né il Capitolato, né l’Allegato 5, né gli elaborati B1 e B2 correlano un impianto di destinazione a un Comune o ne indicano la distanza. Le Relazioni Tecnico-Economiche B2, ove trattano la logistica del servizio, recano indicazioni di percorrenza espresse in forma di intervallo e qualificate dalle relazioni stesse come stimate, e il paragrafo dedicato agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento, ove presente, individua l’impianto per sola tipologia, senza denominazione né ubicazione. Il meccanismo di revisione risulta pertanto privo del proprio termine di raffronto.
Si osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, il costo di conferimento agli impianti tanto dei rifiuti indifferenziati quanto delle frazioni differenziate è posto a carico dei Comuni — coerentemente con il perimetro dichiarato nell’elaborato D1, che esclude le attività di trattamento e recupero e di trattamento e smaltimento — sicché la variabile rimessa al concorrente e incidente sul corrispettivo è la sola percorrenza di trasporto, che concorre a determinare le componenti CRT e CRD del Piano Economico Finanziario.
Si chiede pertanto:
a) di confermare che, in assenza di indicazione negli atti di gara della destinazione assegnata a ciascun Comune e delle relative distanze, l’assegnazione impianto–Comune e le percorrenze dichiarate dal concorrente in sede di offerta, in attuazione della nota (*) alla tabella dell’art. 17 e del criterio di prossimità territoriale ivi prescritto, costituiscano la «localizzazione indicata, presuntivamente, dall’Ente appaltante» rilevante ai fini del medesimo articolo e, quindi, la base di riferimento per la determinazione dei maggiori o minori costi;
b) di confermare che ogni diversa destinazione successivamente disposta dal Comune o dalla S.R.R. — ivi compreso il conferimento presso gli «altri impianti di futura disponibilità nel territorio della S.R.R.» richiamati dalla medesima tabella, e ogni comunicazione di siti di conferimento diversi ai sensi dell’art. 3 dello Schema di Contratto Attuativo — dia luogo all’applicazione del parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R rispetto a tale base, simmetricamente in aumento e in diminuzione, e che il medesimo parametro trovi applicazione anche ove la diversa destinazione consegua all’entrata in esercizio di nuova impiantistica d’ambito;
c) di precisare se il parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R sia soggetto alla revisione periodica del corrispettivo prevista dagli atti per l’intera durata dell’affidamento, ovvero resti fisso in valore nominale sino al 31 dicembre 2041;
d) di confermare che l’indicazione dei luoghi di conferimento resa in offerta ai sensi della nota (*) non costituisce impegno del concorrente alla disponibilità degli impianti indicati, la cui contrattualizzazione compete ai Comuni ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, e che eventuali variazioni non imputabili al Soggetto Gestore non rilevano ai fini dell’applicazione delle penali;
e) in via subordinata rispetto alla lettera a), ove la stazione appaltante disponga di una localizzazione presuntiva diversa da quella dichiarata dal concorrente, di renderla nota indicando per ciascun Comune l’impianto di destinazione di ciascun flusso e la relativa distanza, affinché tutti i concorrenti formulino l’offerta su base omogenea.
23/09/2026 12:32
Risposta
Siti di conferimento –Ved.file allegato
Nota (*) E’ riferita alla presenza di eventuali, ulteriori impianti di conferimento rientranti nella disponibilità del soggetto gestore.
Il parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R , in aumento e in diminuzione, trova applicazione per ogni destinazione diversa da quelle indicate negli atti di gara e rimane fisso e invariabile fino al 31 dicembre 2041.
Nota (*) E’ riferita alla presenza di eventuali, ulteriori impianti di conferimento rientranti nella disponibilità del soggetto gestore.
Il parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R , in aumento e in diminuzione, trova applicazione per ogni destinazione diversa da quelle indicate negli atti di gara e rimane fisso e invariabile fino al 31 dicembre 2041.
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08/09/2026 17:23
Quesito #6
Spett.le Ente,
con riferimento al punto 10 del disciplinare di gara, si rileva che l’importo della garanzia provvisoria pari a € 4.817.576,86 non corrisponde al 2% del valore complessivo dell’appalto, individuato rispettivamente in € 256.332.658,86 a pag. 1 e in € 257.106.394,72 a pag. 12 del medesimo documento.
Tuttavia il predetto importo di € 4.817.576,86 risulta pari al 2% di € 240.878.842,78, vale a dire alla sommatoria delle voci A, B e C del quadro di dettaglio delle prestazioni riportato a pag. 12 del citato disciplinare.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di esplicitare l’importo da utilizzare come base di calcolo della garanzia provvisoria, nonché l’importo di quest’ultima.
Con riferimento, invece, alle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare se la riduzione del 20% sia ammessa esclusivamente in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
ovvero se la medesima riduzione sia applicabile anche in caso di possesso di altre certificazioni tra quelle indicate nell’Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
con riferimento al punto 10 del disciplinare di gara, si rileva che l’importo della garanzia provvisoria pari a € 4.817.576,86 non corrisponde al 2% del valore complessivo dell’appalto, individuato rispettivamente in € 256.332.658,86 a pag. 1 e in € 257.106.394,72 a pag. 12 del medesimo documento.
Tuttavia il predetto importo di € 4.817.576,86 risulta pari al 2% di € 240.878.842,78, vale a dire alla sommatoria delle voci A, B e C del quadro di dettaglio delle prestazioni riportato a pag. 12 del citato disciplinare.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di esplicitare l’importo da utilizzare come base di calcolo della garanzia provvisoria, nonché l’importo di quest’ultima.
Con riferimento, invece, alle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare se la riduzione del 20% sia ammessa esclusivamente in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
ovvero se la medesima riduzione sia applicabile anche in caso di possesso di altre certificazioni tra quelle indicate nell’Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
23/09/2026 12:35
Risposta
L’importo della garanzia provvisoria è di € 4.817.576,86, pari al 2% di € 240.878.842,78,
La riduzione del 20% è applicabile nei casi previsti dal Disciplinare di gara.
La riduzione del 20% è applicabile nei casi previsti dal Disciplinare di gara.
10/09/2026 13:26
Quesito #7
Quesito 1 – Disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione: qualificazione del servizio e relativa valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione e nella valorizzazione del servizio in oggetto.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.11, ricomprende «Disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione» tra i servizi base dell’appalto;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.25, rubricata «DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)», precisa invece che «i servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione non rientrano nel perimetro gestionale»;nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari risulta valorizzata la sola disinfestazione ambientale, mentre non risultano specifiche voci di prezzo per derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione, attività ricomprese nel servizio base n. 1.11 del Capitolato.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il servizio di cui al punto 1.11 del Capitolato Speciale d’Appalto sia integralmente compreso nelle prestazioni oggetto dell’appalto e nel relativo importo posto a base di gara;in caso affermativo, quali siano, per ciascun Comune, il numero minimo di cicli/interventi annui richiesti e le relative superfici, aree o punti oggetto di trattamento;come debbano essere valorizzate economicamente le attività di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione, non risultando per le stesse specifiche voci nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, e se sia pertanto prevista un’integrazione del relativo elenco prezzi.
Quesito 2 – Scerbamento e diserbo: qualificazione come servizio base o opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione delle attività di scerbamento e diserbo.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.1 «Spazzamento stradale», prevede che il servizio comprenda lo «spazzamento e diserbo/scerbamento meccanico e/o manuale delle vie, piazze, marciapiedi», riconducendo pertanto tali attività al servizio di spazzamento;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, ricomprende nello spazzamento manuale «lo spazzamento e rimozione di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe infestanti e deiezioni animali)»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.2, individua invece lo scerbamento quale servizio opzionale;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.24, rubricata «DISERBO MECCANICO (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)», qualifica il diserbo meccanico come servizio fuori dal perimetro gestionale.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali attività di scerbamento e diserbo siano ricomprese nel servizio base di spazzamento di cui al punto 1.1 e, conseguentemente, remunerate nell’importo posto a base di gara;quali attività rientrino invece nel servizio opzionale n. 2.2, attivabile su richiesta;quale sia il criterio oggettivo di distinzione tra le attività comprese nel servizio base e quelle qualificabili come servizio opzionale.
Quesito 3 – Pulizia di arenili e spiagge: distinzione tra servizio base e servizio opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di due servizi distinti relativi alla pulizia di arenili e spiagge, senza che risulti definito il relativo ambito di applicazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, individua il servizio base 1.12 «Servizio di pulizia arenili» e, separatamente, il servizio opzionale 2.5 «Servizio di pulizia spiagge»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.22 «PULIZIA SPIAGGE», descrive un unico servizio comprendente, tra l’altro, il posizionamento dei trespoli dal 15 giugno al 15 settembre, lo svuotamento giornaliero, il riposizionamento della sabbia e la pulizia delle passerelle e degli accessi al mare, senza specificarne la natura opzionale;il Disciplinare di gara, pag. 11, tabella «Il dettaglio delle prestazioni», ricomprende tra le prestazioni del lotto unico il CPV 9068000-7 «Servizi di pulizia spiagge»;nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari non risultano specifiche voci di prezzo riferite né al servizio base 1.12 né al servizio opzionale 2.5.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia l’esatta distinzione, sotto il profilo territoriale e prestazionale, tra il servizio base 1.12 «Pulizia arenili» e il servizio opzionale 2.5 «Pulizia spiagge»;quali attività descritte al § 8.8.22 della Relazione Tecnica Generale siano ricomprese nel servizio base e concorrano alla formazione dell’importo posto a base di gara;per ciascun Comune costiero interessato, quale sia l’estensione delle aree oggetto del servizio base, nonché il relativo periodo di esecuzione e la frequenza minima degli interventi;come siano valorizzate economicamente tali prestazioni e se sia prevista un’integrazione dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari con le relative voci.
Quesito 4 – Rimozione delle carogne di animali: servizio opzionale o prestazione ordinariamente dovuta
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione del servizio di rimozione e smaltimento delle carogne di animali.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio n. 2.3, qualifica l’attività come servizio opzionale;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 16 «Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, siringhe, escrementi, ecc.)», al paragrafo «Raccolta e trasporto carogne di animali», stabilisce invece che «Il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento […] delle carcasse di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico o spiaggiati» e che «L’intervento dovrà avvenire entro 12 ore dalla richiesta»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.26 «SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ», ricomprende tale tipologia di intervento tra gli ambiti del servizio.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la rimozione e lo smaltimento delle carogne di animali costituiscano un servizio opzionale, da attivare su richiesta, oppure una prestazione ordinariamente dovuta dal Soggetto Gestore;se, in quest’ultimo caso, trovi applicazione in via ordinaria il termine massimo di 12 ore dalla richiesta previsto dall’art. 16 dell’Allegato 5;in quale voce del quadro economico risulti remunerata la relativa prestazione.
Quesito 5 – Tombini, caditoie e pozzetti: distinzione tra pulizia ordinaria, pulizia radicale e spurgo
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di definire il confine tra la pulizia delle caditoie compresa nel servizio ordinario di spazzamento e le ulteriori attività di pulizia radicale e spurgo.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, prescrive, nell’ambito dello spazzamento manuale, di «mantenere costantemente pulite le bocche di lupo e le caditoie sia nei tratti orizzontali che verticali dei pozzetti stradali, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.4, prevede la «pulizia radicale dei tombini e delle caditoie stradali nonché dei sottostanti pozzetti di raccolta delle acque piovane»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.21 «PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI», descrive uno specifico servizio di pulizia e spurgo con propria programmazione degli interventi.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali attività rientrino nella pulizia ordinaria delle bocche di lupo, caditoie e pozzetti compresa nel servizio base di spazzamento;quali attività configurino invece la «pulizia radicale» ricompresa nel servizio opzionale n. 2.4;se il servizio di spurgo delle caditoie descritto al § 8.8.21 della Relazione Tecnica Generale sia ricompreso nel servizio base o nel servizio opzionale n. 2.4;in quest’ultimo caso, con quali modalità e voci di prezzo debba essere valorizzato.
Quesito 6 – Lavaggio delle strade e delle superfici pubbliche: qualificazione e valorizzazione del servizio
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di attività di lavaggio delle strade e delle superfici pubbliche che non trovano un’espressa corrispondenza nell’elenco dei servizi di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.2 «Lavaggio strade e cassonetti», richiede che l’offerta tecnica dettagli il «lavaggio ad alta pressione meccanico delle strade e piazze pubbliche, compresi i marciapiedi e le aree pubbliche adiacenti» nonché il «lavaggio cestelli gettacarte, panchine ed arredo urbano»;il medesimo Capitolato, art. 2, non individua autonomamente il lavaggio delle strade né tra i sedici servizi base né tra i sette servizi opzionali, mentre il servizio base 1.5 riguarda i contenitori;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.20 «LAVAGGIO STRADE E BASOLATI», disciplina specificamente il servizio, prevedendo l’utilizzo di automezzi lavastrade ad alta pressione e l’ausilio di operatori nelle superfici non accessibili ai mezzi meccanici;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla una voce relativa al lavaggio di piazzali e superfici basolate.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il lavaggio delle strade, piazze, marciapiedi e aree pubbliche costituisca una prestazione compresa nei servizi base dell’appalto;in caso affermativo, a quale servizio di cui all’art. 2 del Capitolato debba essere ricondotta e in quale voce del quadro economico sia remunerata;quali siano i Comuni interessati, le frequenze minime di intervento e le superfici o aree da trattare, ove già definite;quale sia la dotazione di personale e mezzi considerata ai fini della quantificazione economica della prestazione.
Quesito 7 – Servizi previsti dalla Relazione Tecnica Generale e non espressamente ricompresi nell’art. 2 del Capitolato
Dall’esame congiunto dei documenti di gara risultano alcune prestazioni descritte nella Relazione Tecnica Generale che non trovano espressa corrispondenza nell’elenco dei servizi base e opzionali di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare, la Relazione Tecnica Generale disciplina:
al § 8.8.14, la «RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI USATI E OLI ESAUSTI»;al § 8.8.15, la «RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI»;al § 8.8.18.3, le «MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CENERI VULCANICHE»;al § 8.8.23, lo «SGOMBERO NEVE (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)»;al § 8.8.26, il «SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ».
Tali prestazioni non risultano autonomamente individuate nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre, con specifico riferimento agli oli esausti, l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 13, dispone che «gli oli esausti minerali e le batterie esauste […] dovranno invece essere conferiti dagli utenti presso il CCR», mentre la Relazione Tecnica Generale fa riferimento alla raccolta domiciliare.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali delle prestazioni sopra richiamate siano effettivamente obbligatorie e comprese nell’oggetto dell’appalto;per ciascuna di esse, a quale servizio del Capitolato e a quale voce del quadro economico debbano essere ricondotte;quali siano gli eventuali standard minimi di esecuzione, in termini di personale, mezzi, frequenze e modalità operative;con specifico riferimento agli oli esausti, se il servizio debba essere effettuato mediante raccolta domiciliare, come indicato nella Relazione Tecnica Generale, ovvero mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro Comunale di Raccolta, come previsto dall’art. 13 dell’Allegato 5.
Quesito 8 – Ricerca dell’evasione TARI: distinzione tra servizio base e servizio opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile sovrapposizione tra le attività di ricerca dell’evasione TARI ricomprese nei servizi amministrativi di base e quelle previste nell’ambito del supporto alla riscossione coattiva.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 23, ricomprende tra le attività richieste la «Progettazione e attuazione della Ricerca Evasione (omessa o infedele denuncia) e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI»;tali attività risultano riconducibili al servizio base n. 1.15 di cui all’art. 2 del Capitolato;il medesimo Allegato 5, art. 25 «Servizi di supporto alla riscossione coattiva», disciplina attività inerenti alla ricerca dell’evasione nell’ambito del servizio opzionale n. 2.6, attivabile su richiesta del singolo Comune;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», quantifica separatamente i servizi amministrativi di supporto, le attività prodromiche alla riscossione ordinaria e la riscossione coattiva, senza specificare a quale componente debba essere imputata la ricerca dell’evasione.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali specifiche attività di ricerca dell’evasione TARI siano ricomprese nel servizio base n. 1.15 e siano pertanto ordinariamente dovute nei Comuni interessati;quali attività siano invece subordinate all’attivazione del servizio opzionale n. 2.6;quale sia il criterio operativo ed economico utilizzato per distinguere le due tipologie di attività e in quali voci del quadro economico risultino rispettivamente remunerate.
Quesito 9 – Centri Comunali di Raccolta: monte ore minimo di apertura e relativa valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito all’orario minimo di apertura dei Centri Comunali di Raccolta.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.4, e l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 3, punto 1.4, prevedono la gestione dei centri di raccolta «per almeno 24 ore settimanali»;il medesimo Allegato 5, art. 21, lett. c), prescrive di «garantire l’apertura del centro, con la continua presenza di un operatore, per almeno 20 ore settimanali»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, punto 3, individua invece un monte ore minimo differenziato in funzione del bacino di utenza e cumulativo tra tutti i centri di raccolta: 12 ore settimanali fino a 5.000 abitanti, 24 ore tra 5.000 e 20.000 abitanti, 30 ore tra 20.000 e 100.000 abitanti e 38 ore oltre 100.000 abitanti, prevedendo altresì almeno mezza giornata di apertura il sabato;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari quantifica la gestione dell’ecocentro sulla base di 938,34 ore annue di addetto, con una diversa quantificazione per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il monte ore minimo settimanale di apertura vincolante dei Centri Comunali di Raccolta, distinguendo, ove necessario, per fascia demografica o per Comune;se i monte ore previsti dal Piano Ambientale – CAM possano essere assicurati cumulativamente tra più centri di raccolta appartenenti al medesimo bacino;quale criterio debba essere adottato in caso di difformità tra le previsioni sopra richiamate;se, alla luce del monte ore minimo effettivamente richiesto, debba essere conseguentemente rideterminata la voce dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari relativa alla gestione dell’ecocentro.
Quesito 10 – Lavaggio, disinfezione, deodorazione e manutenzione dei contenitori: frequenze e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara non risultano individuate frequenze minime di esecuzione per il servizio di manutenzione, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.5, ricomprende il servizio tra le prestazioni base;l’art. 4, lett. B.2 del Capitolato richiama le attività di lavaggio;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.14, punto 3, lett. a) e c), prevede, per i contenitori stradali, che gli stessi siano sempre funzionanti e puliti e che la pulizia venga effettuata secondo necessità, con frequenza dipendente dalla tipologia di contenitore e dalla frazione raccolta;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla specifiche voci di sanificazione riferite ai contenitori dei rifiuti urbani pericolosi e ai cestini, mentre non risultano analoghe voci relative a mastelli, bidoni carrellati e cassonetti;nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale non risulta uno specifico articolo che determini le relative frequenze.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali siano le frequenze minime di lavaggio, disinfezione e sanificazione previste per ciascuna tipologia di contenitore;come debbano essere valorizzate le attività riferite a mastelli, bidoni carrellati e cassonetti, non risultando specifiche voci nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari;quale dotazione di personale e mezzi sia stata considerata per lo svolgimento del servizio;quale sia la relativa quantificazione economica ricompresa nell’importo posto a base di gara.
Quesito 11 – Rifiuti verdi e rifiuti urbani pericolosi: frequenze minime di raccolta
Dall’esame dei documenti di gara emerge che la tabella delle frequenze minime di raccolta non individua una specifica frequenza per i rifiuti verdi e per i rifiuti urbani pericolosi.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, non contempla espressamente tali due frazioni;il medesimo Allegato 5, art. 12 «Raccolta rifiuti verdi (sfalci e ramaglie)», prevede per le piccole quantità la raccolta congiunta con la frazione organica e, per quantitativi superiori, il conferimento diretto al Centro Comunale di Raccolta, rinviando ai regolamenti comunali per la definizione dei limiti quantitativi;l’art. 13 «Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi» prevede, per pile e farmaci, il prelievo «ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno»;la Relazione Tecnica Generale, §§ 8.8.13 e 8.8.8, disciplina rispettivamente la raccolta di sfalci e potature e dei rifiuti urbani pericolosi.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascuna delle due frazioni, la frequenza minima di raccolta oppure, in alternativa, il numero di interventi/prelievi annui assunto ai fini del dimensionamento del servizio;quali siano, per ciascun Comune, i limiti quantitativi previsti per il conferimento dei rifiuti verdi insieme alla frazione organica e per il conferimento presso il CCR;quale sia il numero dei punti di raccolta e/o delle utenze commerciali interessate dal posizionamento dei contenitori per pile e farmaci.
Quesito 12 – Lattine e imballaggi metallici: individuazione della frazione di raccolta
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito alla frazione alla quale devono essere conferite le lattine e gli imballaggi metallici.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, individua la «Frazione Vetro e lattine»;il medesimo Allegato 5, art. 11, è invece rubricato «Raccolta degli imballaggi in plastica e lattine»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.3 «RACCOLTA E TRASPORTO DEL MULTIMATERIALE “LEGGERO” (PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO)», prevede un flusso multimateriale costituito da plastica, alluminio e acciaio.
Si chiede pertanto di chiarire:
con quale frazione debbano essere raccolte le lattine e gli imballaggi in alluminio e acciaio;conseguentemente, quale debba intendersi come frequenza minima di raccolta vincolante per tali materiali.
Quesito 13 – Termini di messa a regime dei servizi e avvio del servizio di spazzamento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti indicazioni in merito al periodo di start-up e al termine massimo per l’entrata a regime dei servizi.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5, prevede che l’attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall’affidamento (periodo di start-up)»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.1, prevede che la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, di concerto con il RUP, inserisca nel verbale di consegna «un tempo massimo per l’entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell’appalto», indicando, a titolo esemplificativo, un periodo di 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti;lo stesso art. 5 dell’Allegato 5 stabilisce inoltre che «I servizi di spazzamento e pulizia delle strade […] dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il termine massimo vincolante per la completa messa a regime dei servizi;quale sia il rapporto tra il termine di sei mesi previsto dall’art. 5 dell’Allegato 5 e la determinazione del periodo di entrata a regime demandata alla DEC e al RUP dal criterio 2.1.1 del Piano Ambientale – CAM;se tale determinazione successiva possa comportare una modifica del periodo di start-up indicato nell’Allegato 5;se i servizi di spazzamento e pulizia delle strade debbano essere garantiti a pieno regime sin dal primo giorno di avvio dell’appalto in tutti i Comuni interessati.
Quesito 14 – Piccoli RAEE: modalità e frequenza del servizio
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità tra la frequenza minima prevista per la raccolta dei piccoli RAEE e le modalità indicate nelle relazioni tecnico-economiche dei singoli Comuni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, prevede una frequenza 1/15 per «piccoli RAEE ed oggetti vari di piccole dimensioni (spazzolini elettrici, tostapane, frullatori, cassette in legno, ombrelli, ecc.)»;il medesimo Allegato 5, art. 15, disciplina le relative modalità di raccolta;negli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune non risulta invece un circuito autonomo dedicato ai piccoli RAEE, essendo le relative tabelle riferite unitariamente alla voce «Ingombranti / RAEE / RUP» con modalità «a chiamata».
Si chiede pertanto di chiarire:
se debba essere previsto uno specifico circuito di raccolta dei piccoli RAEE e degli oggetti di piccole dimensioni, distinto dal servizio a chiamata per ingombranti/RAEE/RUP;se la frequenza minima 1/15 indicata all’art. 6 dell’Allegato 5 sia vincolante e debba essere garantita in ciascun Comune;in caso affermativo, come tale frequenza sia stata considerata nel dimensionamento tecnico ed economico dei servizi relativi ai singoli Comuni.
Quesito 15 – Numero Verde: fascia oraria e giorni di presidio con operatore
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito alla fascia oraria di presidio del Numero Verde con risposta diretta da parte di un operatore.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 14, quarto capoverso, prevede «un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00» nonché una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24;la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.4 «NUMERO VERDE E CANALI DI CONTATTO», prevede invece la «risposta diretta da operatore nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00, per almeno 5 giorni a settimana», oltre alla risposta automatica e segreteria telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7;il Piano di Digitalizzazione del Servizio, § 3, prevede l’integrazione del sistema con il Numero Verde.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la fascia oraria minima vincolante nella quale deve essere garantita la risposta diretta da parte di un operatore;per quanti giorni alla settimana debba essere assicurato tale presidio;se debbano conseguentemente intendersi vincolanti le ulteriori modalità di contatto indicate al § 8.9.4 della Relazione Tecnica Generale.
Quesito 16 – Ecosportello: obbligatorietà, numero minimo di sedi e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione dell’attivazione di Ecosportelli territoriali, senza che tale servizio risulti espressamente ricompreso nell’elenco di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.3 «ECOSPORTELLO», prevede «l’attivazione di uno o più Ecosportelli sul territorio», con apertura «almeno due giorni a settimana», uno in orario antimeridiano e uno in orario pomeridiano, per un minimo di due ore per ciascun giorno di apertura;alla struttura sono attribuite funzioni di informazione, ricezione di segnalazioni e reclami, prenotazione dei servizi a chiamata, distribuzione di kit e attrezzature e supporto alla gestione della tariffa;il Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione, § 2.2, prevede l’attivazione di Eco-Sportelli fisici;il Piano di Digitalizzazione del Servizio, § 3, ne prevede l’integrazione con il sistema informativo;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, non individua autonomamente l’Ecosportello tra i servizi base o opzionali e nell’Allegato 5 non risulta uno specifico articolo dedicato;non risulta inoltre indicato il numero minimo di Ecosportelli né la relativa distribuzione territoriale.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’attivazione e la gestione degli Ecosportelli costituiscano una prestazione obbligatoria compresa nei servizi base dell’appalto;quale sia il numero minimo di Ecosportelli da attivare e quale debba esserne la distribuzione sul territorio dei Comuni interessati;se gli orari minimi indicati al § 8.9.3 della Relazione Tecnica Generale debbano intendersi riferiti a ciascun Ecosportello;in quale voce del quadro economico e dell’eventuale Elenco Prezzi Unitari siano remunerati i relativi costi di personale, sede e gestione.
Quesito 17 – Ispettori ambientali: obbligatorietà, ambito territoriale e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di specifiche prestazioni affidate a Ispettori Ambientali che non risultano autonomamente individuate nell’elenco dei servizi di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.8 «ISPETTORI AMBIENTALI», prevede a carico del Gestore «la formazione e la messa a disposizione di almeno n. 2 Ispettori Ambientali, operativi sull’intero territorio», stabilendo inoltre che gli stessi siano «impegnati per almeno 6 giorni su 7, con un impegno minimo di 3 ore giornaliere»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.11, punto 4, prevede visite domiciliari a sostegno della Polizia Municipale o degli Ispettori Ambientali nell’ambito dei controlli sulle utenze registrate all’autocompostaggio;la figura dell’Ispettore Ambientale non risulta espressamente ricompresa nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto né autonomamente disciplinata nell’Allegato 5 e non risulta una specifica voce di prezzo.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la formazione e messa a disposizione di almeno n. 2 Ispettori Ambientali costituisca un obbligo contrattuale ricompreso nei servizi base;se il numero minimo di due Ispettori Ambientali debba intendersi riferito complessivamente all’intero ambito territoriale dei 57 Comuni oppure debba essere diversamente parametrato territorialmente;se l’impegno minimo di 3 ore giornaliere per 6 giorni su 7 debba intendersi riferito a ciascun Ispettore;in quale voce del quadro economico siano remunerati i relativi costi di formazione e impiego del personale.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione e nella valorizzazione del servizio in oggetto.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.11, ricomprende «Disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione» tra i servizi base dell’appalto;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.25, rubricata «DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)», precisa invece che «i servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione non rientrano nel perimetro gestionale»;nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari risulta valorizzata la sola disinfestazione ambientale, mentre non risultano specifiche voci di prezzo per derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione, attività ricomprese nel servizio base n. 1.11 del Capitolato.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il servizio di cui al punto 1.11 del Capitolato Speciale d’Appalto sia integralmente compreso nelle prestazioni oggetto dell’appalto e nel relativo importo posto a base di gara;in caso affermativo, quali siano, per ciascun Comune, il numero minimo di cicli/interventi annui richiesti e le relative superfici, aree o punti oggetto di trattamento;come debbano essere valorizzate economicamente le attività di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione, non risultando per le stesse specifiche voci nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, e se sia pertanto prevista un’integrazione del relativo elenco prezzi.
Quesito 2 – Scerbamento e diserbo: qualificazione come servizio base o opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione delle attività di scerbamento e diserbo.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.1 «Spazzamento stradale», prevede che il servizio comprenda lo «spazzamento e diserbo/scerbamento meccanico e/o manuale delle vie, piazze, marciapiedi», riconducendo pertanto tali attività al servizio di spazzamento;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, ricomprende nello spazzamento manuale «lo spazzamento e rimozione di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe infestanti e deiezioni animali)»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.2, individua invece lo scerbamento quale servizio opzionale;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.24, rubricata «DISERBO MECCANICO (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)», qualifica il diserbo meccanico come servizio fuori dal perimetro gestionale.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali attività di scerbamento e diserbo siano ricomprese nel servizio base di spazzamento di cui al punto 1.1 e, conseguentemente, remunerate nell’importo posto a base di gara;quali attività rientrino invece nel servizio opzionale n. 2.2, attivabile su richiesta;quale sia il criterio oggettivo di distinzione tra le attività comprese nel servizio base e quelle qualificabili come servizio opzionale.
Quesito 3 – Pulizia di arenili e spiagge: distinzione tra servizio base e servizio opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di due servizi distinti relativi alla pulizia di arenili e spiagge, senza che risulti definito il relativo ambito di applicazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, individua il servizio base 1.12 «Servizio di pulizia arenili» e, separatamente, il servizio opzionale 2.5 «Servizio di pulizia spiagge»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.22 «PULIZIA SPIAGGE», descrive un unico servizio comprendente, tra l’altro, il posizionamento dei trespoli dal 15 giugno al 15 settembre, lo svuotamento giornaliero, il riposizionamento della sabbia e la pulizia delle passerelle e degli accessi al mare, senza specificarne la natura opzionale;il Disciplinare di gara, pag. 11, tabella «Il dettaglio delle prestazioni», ricomprende tra le prestazioni del lotto unico il CPV 9068000-7 «Servizi di pulizia spiagge»;nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari non risultano specifiche voci di prezzo riferite né al servizio base 1.12 né al servizio opzionale 2.5.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia l’esatta distinzione, sotto il profilo territoriale e prestazionale, tra il servizio base 1.12 «Pulizia arenili» e il servizio opzionale 2.5 «Pulizia spiagge»;quali attività descritte al § 8.8.22 della Relazione Tecnica Generale siano ricomprese nel servizio base e concorrano alla formazione dell’importo posto a base di gara;per ciascun Comune costiero interessato, quale sia l’estensione delle aree oggetto del servizio base, nonché il relativo periodo di esecuzione e la frequenza minima degli interventi;come siano valorizzate economicamente tali prestazioni e se sia prevista un’integrazione dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari con le relative voci.
Quesito 4 – Rimozione delle carogne di animali: servizio opzionale o prestazione ordinariamente dovuta
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità nella qualificazione del servizio di rimozione e smaltimento delle carogne di animali.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio n. 2.3, qualifica l’attività come servizio opzionale;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 16 «Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, siringhe, escrementi, ecc.)», al paragrafo «Raccolta e trasporto carogne di animali», stabilisce invece che «Il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento […] delle carcasse di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico o spiaggiati» e che «L’intervento dovrà avvenire entro 12 ore dalla richiesta»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.26 «SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ», ricomprende tale tipologia di intervento tra gli ambiti del servizio.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la rimozione e lo smaltimento delle carogne di animali costituiscano un servizio opzionale, da attivare su richiesta, oppure una prestazione ordinariamente dovuta dal Soggetto Gestore;se, in quest’ultimo caso, trovi applicazione in via ordinaria il termine massimo di 12 ore dalla richiesta previsto dall’art. 16 dell’Allegato 5;in quale voce del quadro economico risulti remunerata la relativa prestazione.
Quesito 5 – Tombini, caditoie e pozzetti: distinzione tra pulizia ordinaria, pulizia radicale e spurgo
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di definire il confine tra la pulizia delle caditoie compresa nel servizio ordinario di spazzamento e le ulteriori attività di pulizia radicale e spurgo.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, prescrive, nell’ambito dello spazzamento manuale, di «mantenere costantemente pulite le bocche di lupo e le caditoie sia nei tratti orizzontali che verticali dei pozzetti stradali, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.4, prevede la «pulizia radicale dei tombini e delle caditoie stradali nonché dei sottostanti pozzetti di raccolta delle acque piovane»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.21 «PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI», descrive uno specifico servizio di pulizia e spurgo con propria programmazione degli interventi.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali attività rientrino nella pulizia ordinaria delle bocche di lupo, caditoie e pozzetti compresa nel servizio base di spazzamento;quali attività configurino invece la «pulizia radicale» ricompresa nel servizio opzionale n. 2.4;se il servizio di spurgo delle caditoie descritto al § 8.8.21 della Relazione Tecnica Generale sia ricompreso nel servizio base o nel servizio opzionale n. 2.4;in quest’ultimo caso, con quali modalità e voci di prezzo debba essere valorizzato.
Quesito 6 – Lavaggio delle strade e delle superfici pubbliche: qualificazione e valorizzazione del servizio
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di attività di lavaggio delle strade e delle superfici pubbliche che non trovano un’espressa corrispondenza nell’elenco dei servizi di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.2 «Lavaggio strade e cassonetti», richiede che l’offerta tecnica dettagli il «lavaggio ad alta pressione meccanico delle strade e piazze pubbliche, compresi i marciapiedi e le aree pubbliche adiacenti» nonché il «lavaggio cestelli gettacarte, panchine ed arredo urbano»;il medesimo Capitolato, art. 2, non individua autonomamente il lavaggio delle strade né tra i sedici servizi base né tra i sette servizi opzionali, mentre il servizio base 1.5 riguarda i contenitori;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.20 «LAVAGGIO STRADE E BASOLATI», disciplina specificamente il servizio, prevedendo l’utilizzo di automezzi lavastrade ad alta pressione e l’ausilio di operatori nelle superfici non accessibili ai mezzi meccanici;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla una voce relativa al lavaggio di piazzali e superfici basolate.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il lavaggio delle strade, piazze, marciapiedi e aree pubbliche costituisca una prestazione compresa nei servizi base dell’appalto;in caso affermativo, a quale servizio di cui all’art. 2 del Capitolato debba essere ricondotta e in quale voce del quadro economico sia remunerata;quali siano i Comuni interessati, le frequenze minime di intervento e le superfici o aree da trattare, ove già definite;quale sia la dotazione di personale e mezzi considerata ai fini della quantificazione economica della prestazione.
Quesito 7 – Servizi previsti dalla Relazione Tecnica Generale e non espressamente ricompresi nell’art. 2 del Capitolato
Dall’esame congiunto dei documenti di gara risultano alcune prestazioni descritte nella Relazione Tecnica Generale che non trovano espressa corrispondenza nell’elenco dei servizi base e opzionali di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare, la Relazione Tecnica Generale disciplina:
al § 8.8.14, la «RACCOLTA DOMICILIARE INDUMENTI USATI E OLI ESAUSTI»;al § 8.8.15, la «RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI»;al § 8.8.18.3, le «MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CENERI VULCANICHE»;al § 8.8.23, lo «SGOMBERO NEVE (SERVIZIO FUORI PERIMETRO GESTIONALE)»;al § 8.8.26, il «SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ».
Tali prestazioni non risultano autonomamente individuate nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre, con specifico riferimento agli oli esausti, l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 13, dispone che «gli oli esausti minerali e le batterie esauste […] dovranno invece essere conferiti dagli utenti presso il CCR», mentre la Relazione Tecnica Generale fa riferimento alla raccolta domiciliare.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali delle prestazioni sopra richiamate siano effettivamente obbligatorie e comprese nell’oggetto dell’appalto;per ciascuna di esse, a quale servizio del Capitolato e a quale voce del quadro economico debbano essere ricondotte;quali siano gli eventuali standard minimi di esecuzione, in termini di personale, mezzi, frequenze e modalità operative;con specifico riferimento agli oli esausti, se il servizio debba essere effettuato mediante raccolta domiciliare, come indicato nella Relazione Tecnica Generale, ovvero mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro Comunale di Raccolta, come previsto dall’art. 13 dell’Allegato 5.
Quesito 8 – Ricerca dell’evasione TARI: distinzione tra servizio base e servizio opzionale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile sovrapposizione tra le attività di ricerca dell’evasione TARI ricomprese nei servizi amministrativi di base e quelle previste nell’ambito del supporto alla riscossione coattiva.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 23, ricomprende tra le attività richieste la «Progettazione e attuazione della Ricerca Evasione (omessa o infedele denuncia) e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI»;tali attività risultano riconducibili al servizio base n. 1.15 di cui all’art. 2 del Capitolato;il medesimo Allegato 5, art. 25 «Servizi di supporto alla riscossione coattiva», disciplina attività inerenti alla ricerca dell’evasione nell’ambito del servizio opzionale n. 2.6, attivabile su richiesta del singolo Comune;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», quantifica separatamente i servizi amministrativi di supporto, le attività prodromiche alla riscossione ordinaria e la riscossione coattiva, senza specificare a quale componente debba essere imputata la ricerca dell’evasione.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali specifiche attività di ricerca dell’evasione TARI siano ricomprese nel servizio base n. 1.15 e siano pertanto ordinariamente dovute nei Comuni interessati;quali attività siano invece subordinate all’attivazione del servizio opzionale n. 2.6;quale sia il criterio operativo ed economico utilizzato per distinguere le due tipologie di attività e in quali voci del quadro economico risultino rispettivamente remunerate.
Quesito 9 – Centri Comunali di Raccolta: monte ore minimo di apertura e relativa valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito all’orario minimo di apertura dei Centri Comunali di Raccolta.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.4, e l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 3, punto 1.4, prevedono la gestione dei centri di raccolta «per almeno 24 ore settimanali»;il medesimo Allegato 5, art. 21, lett. c), prescrive di «garantire l’apertura del centro, con la continua presenza di un operatore, per almeno 20 ore settimanali»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, punto 3, individua invece un monte ore minimo differenziato in funzione del bacino di utenza e cumulativo tra tutti i centri di raccolta: 12 ore settimanali fino a 5.000 abitanti, 24 ore tra 5.000 e 20.000 abitanti, 30 ore tra 20.000 e 100.000 abitanti e 38 ore oltre 100.000 abitanti, prevedendo altresì almeno mezza giornata di apertura il sabato;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari quantifica la gestione dell’ecocentro sulla base di 938,34 ore annue di addetto, con una diversa quantificazione per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il monte ore minimo settimanale di apertura vincolante dei Centri Comunali di Raccolta, distinguendo, ove necessario, per fascia demografica o per Comune;se i monte ore previsti dal Piano Ambientale – CAM possano essere assicurati cumulativamente tra più centri di raccolta appartenenti al medesimo bacino;quale criterio debba essere adottato in caso di difformità tra le previsioni sopra richiamate;se, alla luce del monte ore minimo effettivamente richiesto, debba essere conseguentemente rideterminata la voce dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari relativa alla gestione dell’ecocentro.
Quesito 10 – Lavaggio, disinfezione, deodorazione e manutenzione dei contenitori: frequenze e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara non risultano individuate frequenze minime di esecuzione per il servizio di manutenzione, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.5, ricomprende il servizio tra le prestazioni base;l’art. 4, lett. B.2 del Capitolato richiama le attività di lavaggio;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.14, punto 3, lett. a) e c), prevede, per i contenitori stradali, che gli stessi siano sempre funzionanti e puliti e che la pulizia venga effettuata secondo necessità, con frequenza dipendente dalla tipologia di contenitore e dalla frazione raccolta;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla specifiche voci di sanificazione riferite ai contenitori dei rifiuti urbani pericolosi e ai cestini, mentre non risultano analoghe voci relative a mastelli, bidoni carrellati e cassonetti;nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale non risulta uno specifico articolo che determini le relative frequenze.
Si chiede pertanto di chiarire:
quali siano le frequenze minime di lavaggio, disinfezione e sanificazione previste per ciascuna tipologia di contenitore;come debbano essere valorizzate le attività riferite a mastelli, bidoni carrellati e cassonetti, non risultando specifiche voci nell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari;quale dotazione di personale e mezzi sia stata considerata per lo svolgimento del servizio;quale sia la relativa quantificazione economica ricompresa nell’importo posto a base di gara.
Quesito 11 – Rifiuti verdi e rifiuti urbani pericolosi: frequenze minime di raccolta
Dall’esame dei documenti di gara emerge che la tabella delle frequenze minime di raccolta non individua una specifica frequenza per i rifiuti verdi e per i rifiuti urbani pericolosi.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, non contempla espressamente tali due frazioni;il medesimo Allegato 5, art. 12 «Raccolta rifiuti verdi (sfalci e ramaglie)», prevede per le piccole quantità la raccolta congiunta con la frazione organica e, per quantitativi superiori, il conferimento diretto al Centro Comunale di Raccolta, rinviando ai regolamenti comunali per la definizione dei limiti quantitativi;l’art. 13 «Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi» prevede, per pile e farmaci, il prelievo «ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno»;la Relazione Tecnica Generale, §§ 8.8.13 e 8.8.8, disciplina rispettivamente la raccolta di sfalci e potature e dei rifiuti urbani pericolosi.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascuna delle due frazioni, la frequenza minima di raccolta oppure, in alternativa, il numero di interventi/prelievi annui assunto ai fini del dimensionamento del servizio;quali siano, per ciascun Comune, i limiti quantitativi previsti per il conferimento dei rifiuti verdi insieme alla frazione organica e per il conferimento presso il CCR;quale sia il numero dei punti di raccolta e/o delle utenze commerciali interessate dal posizionamento dei contenitori per pile e farmaci.
Quesito 12 – Lattine e imballaggi metallici: individuazione della frazione di raccolta
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito alla frazione alla quale devono essere conferite le lattine e gli imballaggi metallici.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, individua la «Frazione Vetro e lattine»;il medesimo Allegato 5, art. 11, è invece rubricato «Raccolta degli imballaggi in plastica e lattine»;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.3 «RACCOLTA E TRASPORTO DEL MULTIMATERIALE “LEGGERO” (PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO)», prevede un flusso multimateriale costituito da plastica, alluminio e acciaio.
Si chiede pertanto di chiarire:
con quale frazione debbano essere raccolte le lattine e gli imballaggi in alluminio e acciaio;conseguentemente, quale debba intendersi come frequenza minima di raccolta vincolante per tali materiali.
Quesito 13 – Termini di messa a regime dei servizi e avvio del servizio di spazzamento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti indicazioni in merito al periodo di start-up e al termine massimo per l’entrata a regime dei servizi.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5, prevede che l’attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall’affidamento (periodo di start-up)»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.1, prevede che la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, di concerto con il RUP, inserisca nel verbale di consegna «un tempo massimo per l’entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell’appalto», indicando, a titolo esemplificativo, un periodo di 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti;lo stesso art. 5 dell’Allegato 5 stabilisce inoltre che «I servizi di spazzamento e pulizia delle strade […] dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il termine massimo vincolante per la completa messa a regime dei servizi;quale sia il rapporto tra il termine di sei mesi previsto dall’art. 5 dell’Allegato 5 e la determinazione del periodo di entrata a regime demandata alla DEC e al RUP dal criterio 2.1.1 del Piano Ambientale – CAM;se tale determinazione successiva possa comportare una modifica del periodo di start-up indicato nell’Allegato 5;se i servizi di spazzamento e pulizia delle strade debbano essere garantiti a pieno regime sin dal primo giorno di avvio dell’appalto in tutti i Comuni interessati.
Quesito 14 – Piccoli RAEE: modalità e frequenza del servizio
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una possibile difformità tra la frequenza minima prevista per la raccolta dei piccoli RAEE e le modalità indicate nelle relazioni tecnico-economiche dei singoli Comuni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, nella tabella delle frequenze minime, prevede una frequenza 1/15 per «piccoli RAEE ed oggetti vari di piccole dimensioni (spazzolini elettrici, tostapane, frullatori, cassette in legno, ombrelli, ecc.)»;il medesimo Allegato 5, art. 15, disciplina le relative modalità di raccolta;negli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune non risulta invece un circuito autonomo dedicato ai piccoli RAEE, essendo le relative tabelle riferite unitariamente alla voce «Ingombranti / RAEE / RUP» con modalità «a chiamata».
Si chiede pertanto di chiarire:
se debba essere previsto uno specifico circuito di raccolta dei piccoli RAEE e degli oggetti di piccole dimensioni, distinto dal servizio a chiamata per ingombranti/RAEE/RUP;se la frequenza minima 1/15 indicata all’art. 6 dell’Allegato 5 sia vincolante e debba essere garantita in ciascun Comune;in caso affermativo, come tale frequenza sia stata considerata nel dimensionamento tecnico ed economico dei servizi relativi ai singoli Comuni.
Quesito 15 – Numero Verde: fascia oraria e giorni di presidio con operatore
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito alla fascia oraria di presidio del Numero Verde con risposta diretta da parte di un operatore.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 14, quarto capoverso, prevede «un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00» nonché una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24;la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.4 «NUMERO VERDE E CANALI DI CONTATTO», prevede invece la «risposta diretta da operatore nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00, per almeno 5 giorni a settimana», oltre alla risposta automatica e segreteria telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7;il Piano di Digitalizzazione del Servizio, § 3, prevede l’integrazione del sistema con il Numero Verde.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la fascia oraria minima vincolante nella quale deve essere garantita la risposta diretta da parte di un operatore;per quanti giorni alla settimana debba essere assicurato tale presidio;se debbano conseguentemente intendersi vincolanti le ulteriori modalità di contatto indicate al § 8.9.4 della Relazione Tecnica Generale.
Quesito 16 – Ecosportello: obbligatorietà, numero minimo di sedi e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione dell’attivazione di Ecosportelli territoriali, senza che tale servizio risulti espressamente ricompreso nell’elenco di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.3 «ECOSPORTELLO», prevede «l’attivazione di uno o più Ecosportelli sul territorio», con apertura «almeno due giorni a settimana», uno in orario antimeridiano e uno in orario pomeridiano, per un minimo di due ore per ciascun giorno di apertura;alla struttura sono attribuite funzioni di informazione, ricezione di segnalazioni e reclami, prenotazione dei servizi a chiamata, distribuzione di kit e attrezzature e supporto alla gestione della tariffa;il Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione, § 2.2, prevede l’attivazione di Eco-Sportelli fisici;il Piano di Digitalizzazione del Servizio, § 3, ne prevede l’integrazione con il sistema informativo;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, non individua autonomamente l’Ecosportello tra i servizi base o opzionali e nell’Allegato 5 non risulta uno specifico articolo dedicato;non risulta inoltre indicato il numero minimo di Ecosportelli né la relativa distribuzione territoriale.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’attivazione e la gestione degli Ecosportelli costituiscano una prestazione obbligatoria compresa nei servizi base dell’appalto;quale sia il numero minimo di Ecosportelli da attivare e quale debba esserne la distribuzione sul territorio dei Comuni interessati;se gli orari minimi indicati al § 8.9.3 della Relazione Tecnica Generale debbano intendersi riferiti a ciascun Ecosportello;in quale voce del quadro economico e dell’eventuale Elenco Prezzi Unitari siano remunerati i relativi costi di personale, sede e gestione.
Quesito 17 – Ispettori ambientali: obbligatorietà, ambito territoriale e valorizzazione economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di specifiche prestazioni affidate a Ispettori Ambientali che non risultano autonomamente individuate nell’elenco dei servizi di cui all’art. 2 del Capitolato.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 8.9.8 «ISPETTORI AMBIENTALI», prevede a carico del Gestore «la formazione e la messa a disposizione di almeno n. 2 Ispettori Ambientali, operativi sull’intero territorio», stabilendo inoltre che gli stessi siano «impegnati per almeno 6 giorni su 7, con un impegno minimo di 3 ore giornaliere»;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.11, punto 4, prevede visite domiciliari a sostegno della Polizia Municipale o degli Ispettori Ambientali nell’ambito dei controlli sulle utenze registrate all’autocompostaggio;la figura dell’Ispettore Ambientale non risulta espressamente ricompresa nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto né autonomamente disciplinata nell’Allegato 5 e non risulta una specifica voce di prezzo.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la formazione e messa a disposizione di almeno n. 2 Ispettori Ambientali costituisca un obbligo contrattuale ricompreso nei servizi base;se il numero minimo di due Ispettori Ambientali debba intendersi riferito complessivamente all’intero ambito territoriale dei 57 Comuni oppure debba essere diversamente parametrato territorialmente;se l’impegno minimo di 3 ore giornaliere per 6 giorni su 7 debba intendersi riferito a ciascun Ispettore;in quale voce del quadro economico siano remunerati i relativi costi di formazione e impiego del personale.
05/10/2026 11:22
Risposta
Quesito 1
Sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara. La derattizzazione dovrà essere eseguita almeno 2 volte l’anno, in tutti i Comuni. La disinfezione-disinfestazione dovrà essere eseguita, almeno una volta l’anno, nei primi giorni di giugno, in tutti i Comuni.
Quesito 2
Le attività di spazzamento\diserbo previste dal CSA art. 2 servizio 1.1, specificate al successivo art. 4 ,lett.B 1, nonché all’art. 19 del Disciplinare descrittivo e prestazionale sono da considerarsi servizi base remunerati nell’importo posto a base di gara.
Le attività di scerbamento di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.2, riguardano quelle attivabili su richiesta del Comune per decoro, sicurezza stradale ecc.
Quesito 3
I servizi di pulizia arenili e spiagge sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara.
Il punto 2.5 dell’art. 2 del Capitolato si intende cassato, poiché trattasi di refuso.
Quesito 4
Trattasi di servizio opzionale
Quesito 5
Trattasi di servizio opzionale
Quesito 6
Sono servizi base ricompresi nell’importo posto a base di gara
Quesito 7
La raccolta di indumenti usati rientra tra i servizi base, con i costi compresi nell’importo posto a base di gara, da eseguirsi con le modalità indicate all’art.22 del Disciplinare descrittivo e prestazionale;
Gli oli esausti minerali e le batterie esauste dovranno invece essere conferiti dagli utenti presso il CCR;
I servizi di rimozione ceneri vulcaniche e sgombero neve, sono servizi opzionali attivabili su specifica richiesta del Comune;
Il servizio di pronto intervento rientra nei servizi base con i costi compresi nell’importo posto a base di gara
Quesito 8
L'art. 23 del Disciplinare descrittivo e prestazionale "Servizi amministrativi e finanziari e di supporto regolatorio" riporta, nella prima parte, a pag. 14 di 18, una descrizione generale delle attività che l'operatore economico è chiamato a garantire, ovvero:
1. Servizi Tecnico-Amministrativi, Finanziari e consulenziali;
2. Supporto alla Gestione Ordinaria e alla predisposizione dell'Accertamento Esecutivo per omesso o parziale pagamento;
3. Progettazione e attuazione della Ricerca Evasione (omessa o infedele denuncia) e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI.
I servizi di cui al punto 1 sono dettagliati all'interno dello stesso art. 23, a pag. 15 di 18, e sono quelli successivi al paragrafo "si riportano un elenco, non esaustivo, delle attività amministrative e di supporto in tema di gestione ambientale e regolazione ARERA"
I servizi di cui al punto 2 sono riportati all'interno dell'art. 24
I servizi di cui al punto 3 sono riportati all'interno dell'art. 25
Pertanto i servizi di cui ai punti 1 e 2 fanno parte dei servizi di base di cui al punto 1.15 dell'art. 2 del CSA, mentre i servizi di cui al punto 3 fanno parte dei servizi opzionali di cui al punto 2.6 dell'art. 2 del CSA.
Non vi sono pertanto, tra i servizi base, servizi di ricerca di lotta all'evasione e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI da garantire all'Ente.
In merito agli assunti del PEFA, pertanto, i servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), sono quelli di cui all'art. 23 (per come chiarito sopra) e art. 24. I servizi di Riscossione Coattiva (stimati nel 3% del PEF complessivo), attivabili su richiesta dai Comuni, sono quelli di cui all'art. 25.
Quesito 9
Il monte ore minimo settimanale di apertura e quello indicato nel CSA.
E’ facoltà del concorrente, nell’ambito della propria offerta, rideterminare la corrispondente voce nell’elenco prezzi.
Quesito 10
Il servizio si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico, ove presenti
Quesito 11 La frequenza minima di raccolta della frazione verde è uguale alla frequenza di raccolta della frazione umida;
2.-3. Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 12
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità in essere in ciascun comune.
Quesito 13
Il termine massimo vincolante è quello indicato nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5.
I servizi di spazzamento e pulizia delle strade dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Quesito 14
I servizi possono essere svolti congiuntamente.
Quesito 15
La fascia oraria vincolante è quella prevista nella Relazione Tecnica Generale, § 8.9.4
Quesito 16
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli.
Quesito 17
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli.
Errata-corrige
Trattasi di refuso. Non si richiede impiego di Ispettori Ambientali.
Sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara. La derattizzazione dovrà essere eseguita almeno 2 volte l’anno, in tutti i Comuni. La disinfezione-disinfestazione dovrà essere eseguita, almeno una volta l’anno, nei primi giorni di giugno, in tutti i Comuni.
Quesito 2
Le attività di spazzamento\diserbo previste dal CSA art. 2 servizio 1.1, specificate al successivo art. 4 ,lett.B 1, nonché all’art. 19 del Disciplinare descrittivo e prestazionale sono da considerarsi servizi base remunerati nell’importo posto a base di gara.
Le attività di scerbamento di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio opzionale n. 2.2, riguardano quelle attivabili su richiesta del Comune per decoro, sicurezza stradale ecc.
Quesito 3
I servizi di pulizia arenili e spiagge sono servizi base ricompresi nel corrispettivo posto a base di gara.
Il punto 2.5 dell’art. 2 del Capitolato si intende cassato, poiché trattasi di refuso.
Quesito 4
Trattasi di servizio opzionale
Quesito 5
Trattasi di servizio opzionale
Quesito 6
Sono servizi base ricompresi nell’importo posto a base di gara
Quesito 7
La raccolta di indumenti usati rientra tra i servizi base, con i costi compresi nell’importo posto a base di gara, da eseguirsi con le modalità indicate all’art.22 del Disciplinare descrittivo e prestazionale;
Gli oli esausti minerali e le batterie esauste dovranno invece essere conferiti dagli utenti presso il CCR;
I servizi di rimozione ceneri vulcaniche e sgombero neve, sono servizi opzionali attivabili su specifica richiesta del Comune;
Il servizio di pronto intervento rientra nei servizi base con i costi compresi nell’importo posto a base di gara
Quesito 8
L'art. 23 del Disciplinare descrittivo e prestazionale "Servizi amministrativi e finanziari e di supporto regolatorio" riporta, nella prima parte, a pag. 14 di 18, una descrizione generale delle attività che l'operatore economico è chiamato a garantire, ovvero:
1. Servizi Tecnico-Amministrativi, Finanziari e consulenziali;
2. Supporto alla Gestione Ordinaria e alla predisposizione dell'Accertamento Esecutivo per omesso o parziale pagamento;
3. Progettazione e attuazione della Ricerca Evasione (omessa o infedele denuncia) e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI.
I servizi di cui al punto 1 sono dettagliati all'interno dello stesso art. 23, a pag. 15 di 18, e sono quelli successivi al paragrafo "si riportano un elenco, non esaustivo, delle attività amministrative e di supporto in tema di gestione ambientale e regolazione ARERA"
I servizi di cui al punto 2 sono riportati all'interno dell'art. 24
I servizi di cui al punto 3 sono riportati all'interno dell'art. 25
Pertanto i servizi di cui ai punti 1 e 2 fanno parte dei servizi di base di cui al punto 1.15 dell'art. 2 del CSA, mentre i servizi di cui al punto 3 fanno parte dei servizi opzionali di cui al punto 2.6 dell'art. 2 del CSA.
Non vi sono pertanto, tra i servizi base, servizi di ricerca di lotta all'evasione e supporto operativo alla Riscossione Coattiva della TARI da garantire all'Ente.
In merito agli assunti del PEFA, pertanto, i servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), sono quelli di cui all'art. 23 (per come chiarito sopra) e art. 24. I servizi di Riscossione Coattiva (stimati nel 3% del PEF complessivo), attivabili su richiesta dai Comuni, sono quelli di cui all'art. 25.
Quesito 9
Il monte ore minimo settimanale di apertura e quello indicato nel CSA.
E’ facoltà del concorrente, nell’ambito della propria offerta, rideterminare la corrispondente voce nell’elenco prezzi.
Quesito 10
Il servizio si riferisce esclusivamente ai contenitori collettivi collocati su suolo pubblico, ove presenti
Quesito 11 La frequenza minima di raccolta della frazione verde è uguale alla frequenza di raccolta della frazione umida;
2.-3. Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 12
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità in essere in ciascun comune.
Quesito 13
Il termine massimo vincolante è quello indicato nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5.
I servizi di spazzamento e pulizia delle strade dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Quesito 14
I servizi possono essere svolti congiuntamente.
Quesito 15
La fascia oraria vincolante è quella prevista nella Relazione Tecnica Generale, § 8.9.4
Quesito 16
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli.
Quesito 17
Trattasi di refuso. Non si richiede attivazione di Ecosportelli.
Errata-corrige
Trattasi di refuso. Non si richiede impiego di Ispettori Ambientali.
10/09/2026 13:28
Quesito #8
Quesito 18 – Dati necessari per l’applicazione della clausola sociale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che l’elenco del personale non riporta alcuni dati necessari a determinare il costo effettivo del personale interessato dalla clausola sociale.
In particolare:
l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, §§ 1 e 3, riporta per ciascun addetto il numero progressivo, il profilo, il livello attuale, il livello CCNL 2026, il CCNL applicato e il relativo costo annuo;non risultano indicati il regime orario, le ore settimanali contrattuali, l’anzianità di servizio, gli scatti maturati, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la mansione specifica e la sede di lavoro;il § 1 dell’Allegato 2 precisa che «Gli importi indicati rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello secondo le tabelle retributive 2026», con la conseguenza che tali importi non necessariamente coincidono con il costo effettivo delle singole posizioni in servizio;l’Allegato 2 quantifica il costo annuo del personale in € 15.386.695,92, mentre il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, e i relativi quadri economici indicano costi annui della manodopera pari a € 12.489.867,57;per sei posizioni relative al Comune di Patti, dalla n. 34 alla n. 39, non risulta indicato alcun importo economico.
Si chiede pertanto di:
integrare l’Allegato 2 – Personale SRR Messina con l’indicazione, per ciascuna posizione, del regime orario, delle ore settimanali contrattuali, dell’anzianità e degli scatti maturati, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della mansione e della sede di lavoro;chiarire il rapporto tra il costo annuo del personale indicato nell’Allegato 2 e il costo della manodopera risultante dai quadri economici di gara;integrare i dati economici relativi alle sei posizioni del Comune di Patti attualmente prive di importo.
Quesito 19 – Decorrenza dell’obbligo di assorbimento del personale nei Comuni con avvio differito
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire la decorrenza dell’obbligo di assorbimento del personale nei Comuni per i quali l’avvio del servizio è previsto in annualità successive.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate tra i Comuni, comprese tra il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2033;l’art. 10 del Capitolato disciplina la clausola sociale;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 3, riporta l’attuale consistenza del personale suddivisa per Comune, senza indicare la data alla quale ciascun addetto dovrà essere assorbito;per numerosi Comuni il subentro avverrà a distanza di diversi anni dalla pubblicazione degli atti di gara.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’obbligo di assorbimento del personale riferito a ciascun Comune decorra dalla data di effettivo avvio del servizio di igiene ambientale nel medesimo Comune, come risultante dal relativo quadro economico;se l’Allegato 2 sarà aggiornato in prossimità della data di ciascun subentro, al fine di rappresentare la consistenza effettiva del personale interessato dalla clausola sociale;quale debba essere il riferimento vincolante per l’operatore economico nel caso in cui, alla data del subentro, la consistenza o l’inquadramento del personale risultino differenti rispetto a quanto indicato negli atti di gara.
Quesito 20 – Personale inquadrato con CCNL Multiservizi
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire il trattamento contrattuale del personale attualmente inquadrato con CCNL Multiservizi.
In particolare:
il Disciplinare di gara, pag. 12, individua quale contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto il CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, §§ 1, 2 e 3, precisa invece che «Il personale inquadrato con CCNL Multiservizi conserva il proprio livello contrattuale e non confluisce nei livelli del CCNL Igiene Ambientale»;risultano complessivamente 43 addetti inquadrati con CCNL Multiservizi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se i 43 addetti attualmente inquadrati con CCNL Multiservizi debbano mantenere tale contratto collettivo anche successivamente al subentro;come tale previsione si coordini con l’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara circa il CCNL applicabile all’appalto;quale sia la tabella del costo del lavoro utilizzata per la determinazione dei costi relativi al personale inquadrato con CCNL Multiservizi.
Quesito 21 – Comune di Santo Stefano di Camastra: numero degli addetti interessati dalla clausola sociale
Dall’esame congiunto degli elaborati di gara emerge una difformità nel numero degli addetti indicati per il Comune di Santo Stefano di Camastra.
In particolare:
l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 3, riporta per il Comune di Santo Stefano di Camastra 14 addetti, per un costo annuo complessivo pari a € 597.346,95;l’Elaborato B2.51 – Relazione Tecnico-Economica Santo Stefano di Camastra, § 3.2, riporta invece, nella tabella del personale in salvaguardia, un totale di 16 addetti, pari a 13,7627 FTE, per un importo di € 590.180,46.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il numero effettivo degli addetti da considerare ai fini della clausola sociale per il Comune di Santo Stefano di Camastra;conseguentemente, quale sia il numero complessivo degli addetti interessati dalla clausola sociale nell’intero ambito di gara;quale dei due elaborati debba essere assunto quale riferimento vincolante ai fini della formulazione dell’offerta.
Quesito 22 – Base di calcolo utilizzata per la determinazione del costo della manodopera
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti riferimenti metodologici per la determinazione dei costi della manodopera.
In particolare:
il Disciplinare di gara, pag. 12, indica costi della manodopera pari a € 141.398.820,08, dichiarando che gli stessi sono stati calcolati sulla base delle tabelle economiche allegate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali del 9 dicembre 2025;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella premessa, fa riferimento alle «tabelle ministeriali del costo medio orario, gennaio 2027»;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 1, richiama invece le «tabelle retributive 2026»;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», dichiara che il Piano è stato costruito sulla base dei PEF validati 2025, rivalutati del tasso di inflazione programmata.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la base di calcolo effettivamente utilizzata dalla Stazione Appaltante per la determinazione dei costi della manodopera posti a base di gara;se la stima sia stata effettuata analiticamente sulla base di specifiche tabelle del costo del lavoro oppure mediante derivazione dagli importi complessivi dei PEF 2025;quale sia il documento o la tabella di riferimento utilizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023;di rendere disponibile, ove esistente, il relativo elaborato analitico di calcolo della manodopera.
Quesito 23 – Personale di direzione, coordinamento, supporto e controllo
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo non sempre puntualmente individuate nei quadri economici comunali.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 12.3, prevede una struttura composta, tra l’altro, da Direttore del Servizio, Responsabile Operativo, Responsabile Amministrativo e Responsabile QSA, nonché personale di supporto e controllo;tra tali figure sono richiamati addetti agli Ecosportelli, operatori del Numero Verde, tecnici del sistema informativo e Ispettori Ambientali;il successivo § 12.4 rinvia il dimensionamento agli elaborati tecnico-economici e ai piani comunali;l’Elaborato B2.48 – Relazione Tecnico-Economica Sant’Agata di Militello, § 3.2, prevede, oltre al personale in salvaguardia, circa 8,4 FTE di personale aggiuntivo di progetto, per un importo di € 400.000,00;analoga previsione non risulta espressamente riportata negli altri elaborati comunali.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il costo delle figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo previste dalla Relazione Tecnica Generale sia compreso nei costi della manodopera posti a base di gara;in caso affermativo, in quali voci dei quadri economici siano ricompresi tali costi;quale sia il dimensionamento minimo delle suddette figure previsto per l’intero ambito;per quale motivo il personale aggiuntivo di progetto risulti espressamente previsto nel solo Comune di Sant’Agata di Militello e se analoghe risorse debbano essere previste anche per altri Comuni.
Quesito 24 – Costi della manodopera relativi ai servizi amministrativi, finanziari e tributari
Dall’esame dei documenti di gara emerge che i costi della manodopera sono espressamente indicati nei quadri economici con riferimento ai servizi di igiene ambientale, mentre non risultano autonomamente evidenziati per i servizi amministrativi e di riscossione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, nei quadri economici comunali, espone la voce «di cui Costi della Manodopera Annui» nell’ambito della voce A – Importo Annuo Servizi Igiene Ambientale;la voce B – Importo Annuo Servizi Amministrativi e di Riscossione non riporta una specifica quantificazione della componente di manodopera;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, artt. 23, 24 e 25, prevede attività che richiedono l’impiego di specifiche risorse umane, tra cui gestione della banca dati TARI, bollettazione, solleciti, accertamenti e servizi di supporto;il Disciplinare di gara, pag. 12, individua complessivamente i costi della manodopera non soggetti a ribasso.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la stima dei costi della manodopera relativa ai servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione;se tali costi siano già ricompresi nell’importo complessivo di € 141.398.820,08 indicato negli atti di gara quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;in caso affermativo, quale quota di tale importo sia riferibile ai servizi di cui alla voce B dei quadri economici;quale sia il personale assunto a riferimento ai fini del dimensionamento di tali servizi.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che l’elenco del personale non riporta alcuni dati necessari a determinare il costo effettivo del personale interessato dalla clausola sociale.
In particolare:
l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, §§ 1 e 3, riporta per ciascun addetto il numero progressivo, il profilo, il livello attuale, il livello CCNL 2026, il CCNL applicato e il relativo costo annuo;non risultano indicati il regime orario, le ore settimanali contrattuali, l’anzianità di servizio, gli scatti maturati, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la mansione specifica e la sede di lavoro;il § 1 dell’Allegato 2 precisa che «Gli importi indicati rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello secondo le tabelle retributive 2026», con la conseguenza che tali importi non necessariamente coincidono con il costo effettivo delle singole posizioni in servizio;l’Allegato 2 quantifica il costo annuo del personale in € 15.386.695,92, mentre il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, e i relativi quadri economici indicano costi annui della manodopera pari a € 12.489.867,57;per sei posizioni relative al Comune di Patti, dalla n. 34 alla n. 39, non risulta indicato alcun importo economico.
Si chiede pertanto di:
integrare l’Allegato 2 – Personale SRR Messina con l’indicazione, per ciascuna posizione, del regime orario, delle ore settimanali contrattuali, dell’anzianità e degli scatti maturati, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della mansione e della sede di lavoro;chiarire il rapporto tra il costo annuo del personale indicato nell’Allegato 2 e il costo della manodopera risultante dai quadri economici di gara;integrare i dati economici relativi alle sei posizioni del Comune di Patti attualmente prive di importo.
Quesito 19 – Decorrenza dell’obbligo di assorbimento del personale nei Comuni con avvio differito
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire la decorrenza dell’obbligo di assorbimento del personale nei Comuni per i quali l’avvio del servizio è previsto in annualità successive.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate tra i Comuni, comprese tra il 1° gennaio 2027 e il 1° gennaio 2033;l’art. 10 del Capitolato disciplina la clausola sociale;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 3, riporta l’attuale consistenza del personale suddivisa per Comune, senza indicare la data alla quale ciascun addetto dovrà essere assorbito;per numerosi Comuni il subentro avverrà a distanza di diversi anni dalla pubblicazione degli atti di gara.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’obbligo di assorbimento del personale riferito a ciascun Comune decorra dalla data di effettivo avvio del servizio di igiene ambientale nel medesimo Comune, come risultante dal relativo quadro economico;se l’Allegato 2 sarà aggiornato in prossimità della data di ciascun subentro, al fine di rappresentare la consistenza effettiva del personale interessato dalla clausola sociale;quale debba essere il riferimento vincolante per l’operatore economico nel caso in cui, alla data del subentro, la consistenza o l’inquadramento del personale risultino differenti rispetto a quanto indicato negli atti di gara.
Quesito 20 – Personale inquadrato con CCNL Multiservizi
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire il trattamento contrattuale del personale attualmente inquadrato con CCNL Multiservizi.
In particolare:
il Disciplinare di gara, pag. 12, individua quale contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto il CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, §§ 1, 2 e 3, precisa invece che «Il personale inquadrato con CCNL Multiservizi conserva il proprio livello contrattuale e non confluisce nei livelli del CCNL Igiene Ambientale»;risultano complessivamente 43 addetti inquadrati con CCNL Multiservizi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se i 43 addetti attualmente inquadrati con CCNL Multiservizi debbano mantenere tale contratto collettivo anche successivamente al subentro;come tale previsione si coordini con l’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara circa il CCNL applicabile all’appalto;quale sia la tabella del costo del lavoro utilizzata per la determinazione dei costi relativi al personale inquadrato con CCNL Multiservizi.
Quesito 21 – Comune di Santo Stefano di Camastra: numero degli addetti interessati dalla clausola sociale
Dall’esame congiunto degli elaborati di gara emerge una difformità nel numero degli addetti indicati per il Comune di Santo Stefano di Camastra.
In particolare:
l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 3, riporta per il Comune di Santo Stefano di Camastra 14 addetti, per un costo annuo complessivo pari a € 597.346,95;l’Elaborato B2.51 – Relazione Tecnico-Economica Santo Stefano di Camastra, § 3.2, riporta invece, nella tabella del personale in salvaguardia, un totale di 16 addetti, pari a 13,7627 FTE, per un importo di € 590.180,46.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il numero effettivo degli addetti da considerare ai fini della clausola sociale per il Comune di Santo Stefano di Camastra;conseguentemente, quale sia il numero complessivo degli addetti interessati dalla clausola sociale nell’intero ambito di gara;quale dei due elaborati debba essere assunto quale riferimento vincolante ai fini della formulazione dell’offerta.
Quesito 22 – Base di calcolo utilizzata per la determinazione del costo della manodopera
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti riferimenti metodologici per la determinazione dei costi della manodopera.
In particolare:
il Disciplinare di gara, pag. 12, indica costi della manodopera pari a € 141.398.820,08, dichiarando che gli stessi sono stati calcolati sulla base delle tabelle economiche allegate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali del 9 dicembre 2025;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella premessa, fa riferimento alle «tabelle ministeriali del costo medio orario, gennaio 2027»;l’Allegato 2 – Personale SRR Messina, § 1, richiama invece le «tabelle retributive 2026»;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», dichiara che il Piano è stato costruito sulla base dei PEF validati 2025, rivalutati del tasso di inflazione programmata.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la base di calcolo effettivamente utilizzata dalla Stazione Appaltante per la determinazione dei costi della manodopera posti a base di gara;se la stima sia stata effettuata analiticamente sulla base di specifiche tabelle del costo del lavoro oppure mediante derivazione dagli importi complessivi dei PEF 2025;quale sia il documento o la tabella di riferimento utilizzata ai fini dell’applicazione dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023;di rendere disponibile, ove esistente, il relativo elaborato analitico di calcolo della manodopera.
Quesito 23 – Personale di direzione, coordinamento, supporto e controllo
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo non sempre puntualmente individuate nei quadri economici comunali.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 12.3, prevede una struttura composta, tra l’altro, da Direttore del Servizio, Responsabile Operativo, Responsabile Amministrativo e Responsabile QSA, nonché personale di supporto e controllo;tra tali figure sono richiamati addetti agli Ecosportelli, operatori del Numero Verde, tecnici del sistema informativo e Ispettori Ambientali;il successivo § 12.4 rinvia il dimensionamento agli elaborati tecnico-economici e ai piani comunali;l’Elaborato B2.48 – Relazione Tecnico-Economica Sant’Agata di Militello, § 3.2, prevede, oltre al personale in salvaguardia, circa 8,4 FTE di personale aggiuntivo di progetto, per un importo di € 400.000,00;analoga previsione non risulta espressamente riportata negli altri elaborati comunali.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il costo delle figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo previste dalla Relazione Tecnica Generale sia compreso nei costi della manodopera posti a base di gara;in caso affermativo, in quali voci dei quadri economici siano ricompresi tali costi;quale sia il dimensionamento minimo delle suddette figure previsto per l’intero ambito;per quale motivo il personale aggiuntivo di progetto risulti espressamente previsto nel solo Comune di Sant’Agata di Militello e se analoghe risorse debbano essere previste anche per altri Comuni.
Quesito 24 – Costi della manodopera relativi ai servizi amministrativi, finanziari e tributari
Dall’esame dei documenti di gara emerge che i costi della manodopera sono espressamente indicati nei quadri economici con riferimento ai servizi di igiene ambientale, mentre non risultano autonomamente evidenziati per i servizi amministrativi e di riscossione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, nei quadri economici comunali, espone la voce «di cui Costi della Manodopera Annui» nell’ambito della voce A – Importo Annuo Servizi Igiene Ambientale;la voce B – Importo Annuo Servizi Amministrativi e di Riscossione non riporta una specifica quantificazione della componente di manodopera;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, artt. 23, 24 e 25, prevede attività che richiedono l’impiego di specifiche risorse umane, tra cui gestione della banca dati TARI, bollettazione, solleciti, accertamenti e servizi di supporto;il Disciplinare di gara, pag. 12, individua complessivamente i costi della manodopera non soggetti a ribasso.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la stima dei costi della manodopera relativa ai servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione;se tali costi siano già ricompresi nell’importo complessivo di € 141.398.820,08 indicato negli atti di gara quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;in caso affermativo, quale quota di tale importo sia riferibile ai servizi di cui alla voce B dei quadri economici;quale sia il personale assunto a riferimento ai fini del dimensionamento di tali servizi.
28/09/2026 12:21
Risposta
Quesito 18
Come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Quesito 19
Ved. Risposta superiore punto 18.
L’obbligo di assunzione del personale riferito a ciascun Comune decorre dalla data di effettivo avvio del servizio di igiene ambientale nel medesimo Comune, come risultante dal relativo quadro economico;
Quesito 20
Ai sensi dell’art. 11 c. 1 del Codice, il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 è il seguente: "CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate".
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ex art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
Quesito 21
Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 22
Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 23 il costo delle figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo previste dalla Relazione Tecnica Generale sia compreso nei costi della manodopera posti a base di gara;
2.- 3. -4 Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 24
I costi della manodopera riportati in gara comprendono solamente i costi del servizio di igiene ambientale, in quanto non vi è, al momento, personale dipendente di società, e oggetto di trasferimento, che svolgono attività amministrative, finanziarie e tributarie. All'interno del PEFA di gara, che riporta i costi efficienti ed attuali del servizio, viene infatti specificato che:
I servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), obbligatori per tutti i Comuni, sono stati previsti a partire dal 1/1/2027.
I costi Amministrativi e Prodromici alla Riscossione sono costi già previsti nei PEF 2025, ma nella colonna dei costi del Comune (tra i CARC e, in parte, tra i CGG); tali costi saranno adesso traslati sul gestore ed inseriti nella riga dei COInewEXPtf
L'operatore economico, pertanto dovrà formulare una propria proposta scegliendo come meglio rispondere alle richieste della Stazione appaltante, se con una organizzazione diretta e assunzione di proprio personale oppure esternalizzando parte dei servizi, ed inserendo tale proposta all'interno del proprio PEFA di Offerta.
Come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Quesito 19
Ved. Risposta superiore punto 18.
L’obbligo di assunzione del personale riferito a ciascun Comune decorre dalla data di effettivo avvio del servizio di igiene ambientale nel medesimo Comune, come risultante dal relativo quadro economico;
Quesito 20
Ai sensi dell’art. 11 c. 1 del Codice, il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 è il seguente: "CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate".
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ex art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
Quesito 21
Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 22
Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 23 il costo delle figure di direzione, coordinamento, supporto e controllo previste dalla Relazione Tecnica Generale sia compreso nei costi della manodopera posti a base di gara;
2.- 3. -4 Ved. Risposta superiore punto 18.
Quesito 24
I costi della manodopera riportati in gara comprendono solamente i costi del servizio di igiene ambientale, in quanto non vi è, al momento, personale dipendente di società, e oggetto di trasferimento, che svolgono attività amministrative, finanziarie e tributarie. All'interno del PEFA di gara, che riporta i costi efficienti ed attuali del servizio, viene infatti specificato che:
I servizi amministrativi di Supporto (valevoli il 3% del PEF complessivo 2025) e i Servizi prodromici alla Riscossione Ordinaria (quantificati nel 2%), obbligatori per tutti i Comuni, sono stati previsti a partire dal 1/1/2027.
I costi Amministrativi e Prodromici alla Riscossione sono costi già previsti nei PEF 2025, ma nella colonna dei costi del Comune (tra i CARC e, in parte, tra i CGG); tali costi saranno adesso traslati sul gestore ed inseriti nella riga dei COInewEXPtf
L'operatore economico, pertanto dovrà formulare una propria proposta scegliendo come meglio rispondere alle richieste della Stazione appaltante, se con una organizzazione diretta e assunzione di proprio personale oppure esternalizzando parte dei servizi, ed inserendo tale proposta all'interno del proprio PEFA di Offerta.
10/09/2026 13:29
Quesito #9
Quesito 25 – Identificazione degli impianti di destino
Dall’esame dei documenti di gara emerge che la tabella relativa agli attuali siti di conferimento riporta le denominazioni degli impianti senza ulteriori elementi identificativi e tecnici.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, tabella «Attuali siti di conferimento», riporta le denominazioni dei siti attualmente utilizzati;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, riproduce la medesima tabella;non risultano indicati la sede dell’impianto, gli estremi autorizzativi, i codici EER ammessi né la relativa capacità disponibile.
Si chiede pertanto di integrare, per ciascun impianto indicato nella tabella «Attuali siti di conferimento», le seguenti informazioni:
denominazione completa e sede dell’impianto;estremi dell’autorizzazione vigente;codici EER conferibili;capacità autorizzata e, ove disponibile, capacità residua o disponibilità di trattamento assunta ai fini della gara.
Quesito 26 – Associazione degli impianti di destino ai singoli Comuni e alle frazioni raccolte
Dall’esame degli elaborati di gara non risulta una puntuale associazione tra i singoli Comuni, le frazioni raccolte e gli impianti di destino attualmente utilizzati.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, riportano un elenco generale degli attuali siti di conferimento;gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune non riportano l’impianto di destino associato a ciascuna frazione;analoga indicazione non risulta dagli elaborati grafici B3.
Si chiede pertanto di chiarire:
se esista una matrice di associazione tra ciascun Comune, ciascuna frazione raccolta e il relativo impianto di destino attualmente utilizzato;in caso affermativo, di renderla disponibile indicando, per ciascuna associazione, i quantitativi conferiti nell’ultimo anno disponibile;di indicare altresì le relative distanze chilometriche A/R assunte a riferimento.
Quesito 27 – Individuazione del soggetto competente alla scelta dell’impianto di destinazione
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito al soggetto competente all’individuazione degli impianti di destinazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, prevedono che il concorrente indichi i luoghi di conferimento per ciascun Comune secondo il criterio di prossimità territoriale;l’Allegato 5, art. 8, attribuisce al singolo Comune l’individuazione degli impianti di destinazione finale;la Relazione Tecnica Generale, § 8.4 e §§ 8.8, contiene riferimenti all’individuazione degli impianti da parte della Stazione Appaltante/SRR;l’art. 17 del Capitolato, nella disciplina delle variazioni delle distanze, richiama destinazioni indicate «presuntivamente» dall’Ente appaltante;il Disciplinare di gara, § 17, richiede al concorrente specifiche indicazioni nell’ambito dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale soggetto sia competente, in fase di gara, all’individuazione degli impianti di destinazione per ciascuna frazione e per ciascun Comune;quale soggetto sia competente alla medesima individuazione in fase di esecuzione del contratto;quale delle disposizioni sopra richiamate debba intendersi prevalente in caso di difformità;se l’indicazione degli impianti contenuta nell’offerta tecnica abbia carattere vincolante o possa essere successivamente modificata e, in tal caso, a quali condizioni.
Quesito 28 – Criterio di prossimità territoriale nella scelta degli impianti
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il criterio di prossimità territoriale è assunto quale riferimento per l’individuazione degli impianti, senza che risultino definite le relative modalità applicative e di verifica.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, richiamano il criterio di prossimità territoriale;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.17, disciplina aspetti connessi alla destinazione dei rifiuti;il Disciplinare di gara, § 18, individua i criteri di valutazione dell’offerta.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il criterio oggettivo utilizzato per valutare il rispetto del principio di prossimità territoriale;come tale requisito sarà verificato in fase di valutazione dell’offerta;come sarà verificato e gestito in fase di esecuzione del contratto;se sia ammesso il conferimento presso impianti ubicati al di fuori dell’Ambito Territoriale Ottimale e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Quesito 29 – Perimetro dei costi di conferimento posti a carico dei Comuni
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di precisare quali componenti economiche siano ricomprese nei costi di conferimento posti a carico dei Comuni.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, stabilisce che «Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei Comuni»;il medesimo articolo prevede che anche «Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei Comuni»;gli artt. 8, 12 e 14 dell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale disciplinano ulteriori aspetti relativi al conferimento delle diverse frazioni;non risulta tuttavia esplicitato se per «costo di conferimento» debba intendersi il solo corrispettivo applicato dall’impianto oppure anche il costo di trasporto fino allo stesso.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il costo di conferimento posto a carico dei Comuni comprenda esclusivamente la tariffa/corrispettivo di ingresso e trattamento applicato dall’impianto;se il trasporto agli impianti di destino sia invece integralmente compreso nel corrispettivo riconosciuto al Soggetto Gestore;se tale disciplina trovi applicazione per tutte le frazioni raccolte e per tutti gli impianti di destinazione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle clausole di revisione delle distanze.
Quesito 30 – Costi di trattamento, recupero e smaltimento ricompresi nella base di gara
Dall’esame congiunto degli elaborati economici e contrattuali emerge una possibile difformità in merito all’inclusione dei costi di trattamento, recupero e smaltimento nel perimetro economico dell’affidamento.
In particolare:
l’Elaborato D1 – Piano Economico-Finanziario d’Ambito (PEFA), foglio «IN_Anagrafica», indica «NO» per le attività di «Trattamento e Recupero» e «Trattamento e Smaltimento»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, pone a carico dei Comuni i costi di conferimento delle frazioni indifferenziate e differenziate;il foglio «PianoTariffarioAffidamento» del PEFA espone tuttavia, nella colonna riferita all’Operatore economico e nell’anno a regime, costi per «trattamento e smaltimento» pari a € 596.969,21 e per «trattamento e recupero» pari a € 909.298,92;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella sezione «TRATTAMENTI E SMALTIMENTI», contempla specifiche voci espresse in euro/tonnellata per diverse frazioni.
Si chiede pertanto di chiarire:
a quali specifiche prestazioni corrispondano le componenti economiche relative a trattamento e smaltimento e trattamento e recupero riportate nel PEFA;per quali frazioni e quantitativi tali costi siano stati considerati;se tali componenti siano effettivamente comprese nell’importo posto a base di gara e debbano essere considerate dal concorrente tra i costi da coprire con la propria offerta;se e in quale misura il relativo rischio di variazione dei quantitativi e dei prezzi di trattamento sia posto a carico del Soggetto Gestore;in quali casi trovino applicazione le voci espresse in euro/tonnellata contenute nella sezione «TRATTAMENTI E SMALTIMENTI» dell’Elenco Prezzi Unitari, considerato che il Capitolato pone i costi di conferimento a carico dei Comuni.
Quesito 31 – Distanze di conferimento comprese nel corrispettivo
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il costo del trasporto agli impianti è indicato come compreso nel corrispettivo entro determinate distanze, senza che tali distanze risultino puntualmente individuate negli elaborati.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, prevede che, entro determinate distanze, il costo del trasporto sia compreso nel canone offerto;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, disciplina gli impianti di destino e le eventuali variazioni delle percorrenze;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari non contempla una specifica voce chilometrica ordinaria per il trasporto agli impianti;le distanze assunte per la costruzione della base di gara non risultano riportate nei singoli elaborati comunali.
Si chiede pertanto di indicare:
la distanza di conferimento considerata compresa nel corrispettivo posto a base di gara, distintamente per ciascun Comune e per ciascuna frazione;il relativo impianto di riferimento assunto per il calcolo;se la distanza debba essere computata in termini di percorrenza A/R;quale disciplina economica trovi applicazione per eventuali percorrenze eccedenti quelle assunte a base di gara.
Quesito 32 – Applicazione del parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di individuare la distanza di riferimento rispetto alla quale deve essere applicato il meccanismo di revisione previsto per la variazione degli impianti di destinazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, dispone che, in caso di modifica della localizzazione degli impianti rispetto a quelli indicati presuntivamente dall’Ente appaltante, i maggiori o minori costi siano determinati applicando il parametro di € 0,20 per ogni tonnellata e per ogni chilometro A/R;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, disciplina analogamente le distanze di conferimento;negli elaborati di gara non risultano tuttavia espressamente riportate le distanze presuntive assunte come riferimento.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascun Comune e per ciascuna frazione, la distanza di riferimento rispetto alla quale deve essere misurata l’eventuale variazione;in quale elaborato di gara siano individuate le destinazioni e le distanze «presuntivamente» considerate dall’Ente appaltante;con quali modalità debba essere applicato il parametro di € 0,20/t/km A/R;se tale meccanismo trovi applicazione anche nei casi di chiusura temporanea o definitiva, indisponibilità o saturazione dell’impianto originariamente assunto a riferimento.
Quesito 33 – Orari di apertura e criteri di accettazione degli impianti di destino
Dall’esame dei documenti di gara emerge che gli orari di apertura e i criteri di accettazione degli impianti costituiscono elementi rilevanti ai fini dell’organizzazione del servizio, senza che risultino allegati agli atti di gara.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, §§ 8.4, 8.5 e 8.8, richiama gli orari di apertura e i criteri di accettazione degli impianti quali vincoli per l’esecuzione dei servizi;la medesima Relazione pone a carico del gestore della raccolta sanzioni e sovrapprezzi connessi al conferimento di materiale non conforme;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, non riportano gli orari di apertura né i criteri di accettazione applicati dai singoli impianti.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibili, per ciascun impianto di destino assunto a riferimento, gli orari e i giorni di apertura;rendere disponibili i relativi criteri e specifiche tecniche di accettazione delle singole frazioni;chiarire come sia ripartito tra Comune e Soggetto Gestore il rischio economico e operativo derivante dal rifiuto del carico o dall’applicazione di sovrapprezzi per non conformità;chiarire la disciplina applicabile nel caso in cui il rifiuto del carico determini la necessità di conferimento presso un impianto diverso e una conseguente maggiore percorrenza.
Quesito 34 – Convenzioni con i Consorzi di filiera e applicazione del meccanismo di sharing
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire la titolarità delle convenzioni con i Consorzi di filiera e le modalità di attribuzione dei relativi proventi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede che «I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano ai Comuni»;il medesimo articolo prevede l’applicazione del meccanismo di sharing, stabilendo che la quota pari a b × (AR + ARsc) sia portata in detrazione dalle entrate tariffarie e che la quota residua pari a (1 − b) × (AR + ARsc) sia riconosciuta al Gestore;lo stesso art. 5 prevede la possibilità per il Comune di conferire delega al Soggetto Gestore o alla SRR per la gestione dei proventi;ulteriori riferimenti sono contenuti nell’Allegato 5, art. 23, e nella Relazione Tecnica Generale, § 15.5.
Si chiede pertanto di chiarire:
se le convenzioni con i Consorzi di filiera debbano rimanere intestate ai singoli Comuni;se al Soggetto Gestore spetti esclusivamente la quota pari a (1 − b) × (AR + ARsc) risultante dall’applicazione del meccanismo di sharing;se la delega al Soggetto Gestore o alla SRR prevista dall’art. 5 costituisca una facoltà rimessa alla determinazione del singolo Comune oppure sia stata già assunta quale presupposto nella costruzione della base di gara e del PEFA;qualora tale delega sia stata considerata nella costruzione economica dell’affidamento, in quale voce del PEFA o del quadro economico siano contabilizzati i relativi proventi;quale disciplina economica trovi applicazione nel caso in cui uno o più Comuni decidano di non conferire tale delega.
Dall’esame dei documenti di gara emerge che la tabella relativa agli attuali siti di conferimento riporta le denominazioni degli impianti senza ulteriori elementi identificativi e tecnici.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, tabella «Attuali siti di conferimento», riporta le denominazioni dei siti attualmente utilizzati;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, riproduce la medesima tabella;non risultano indicati la sede dell’impianto, gli estremi autorizzativi, i codici EER ammessi né la relativa capacità disponibile.
Si chiede pertanto di integrare, per ciascun impianto indicato nella tabella «Attuali siti di conferimento», le seguenti informazioni:
denominazione completa e sede dell’impianto;estremi dell’autorizzazione vigente;codici EER conferibili;capacità autorizzata e, ove disponibile, capacità residua o disponibilità di trattamento assunta ai fini della gara.
Quesito 26 – Associazione degli impianti di destino ai singoli Comuni e alle frazioni raccolte
Dall’esame degli elaborati di gara non risulta una puntuale associazione tra i singoli Comuni, le frazioni raccolte e gli impianti di destino attualmente utilizzati.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, riportano un elenco generale degli attuali siti di conferimento;gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune non riportano l’impianto di destino associato a ciascuna frazione;analoga indicazione non risulta dagli elaborati grafici B3.
Si chiede pertanto di chiarire:
se esista una matrice di associazione tra ciascun Comune, ciascuna frazione raccolta e il relativo impianto di destino attualmente utilizzato;in caso affermativo, di renderla disponibile indicando, per ciascuna associazione, i quantitativi conferiti nell’ultimo anno disponibile;di indicare altresì le relative distanze chilometriche A/R assunte a riferimento.
Quesito 27 – Individuazione del soggetto competente alla scelta dell’impianto di destinazione
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non coincidenti in merito al soggetto competente all’individuazione degli impianti di destinazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, prevedono che il concorrente indichi i luoghi di conferimento per ciascun Comune secondo il criterio di prossimità territoriale;l’Allegato 5, art. 8, attribuisce al singolo Comune l’individuazione degli impianti di destinazione finale;la Relazione Tecnica Generale, § 8.4 e §§ 8.8, contiene riferimenti all’individuazione degli impianti da parte della Stazione Appaltante/SRR;l’art. 17 del Capitolato, nella disciplina delle variazioni delle distanze, richiama destinazioni indicate «presuntivamente» dall’Ente appaltante;il Disciplinare di gara, § 17, richiede al concorrente specifiche indicazioni nell’ambito dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale soggetto sia competente, in fase di gara, all’individuazione degli impianti di destinazione per ciascuna frazione e per ciascun Comune;quale soggetto sia competente alla medesima individuazione in fase di esecuzione del contratto;quale delle disposizioni sopra richiamate debba intendersi prevalente in caso di difformità;se l’indicazione degli impianti contenuta nell’offerta tecnica abbia carattere vincolante o possa essere successivamente modificata e, in tal caso, a quali condizioni.
Quesito 28 – Criterio di prossimità territoriale nella scelta degli impianti
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il criterio di prossimità territoriale è assunto quale riferimento per l’individuazione degli impianti, senza che risultino definite le relative modalità applicative e di verifica.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, richiamano il criterio di prossimità territoriale;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.17, disciplina aspetti connessi alla destinazione dei rifiuti;il Disciplinare di gara, § 18, individua i criteri di valutazione dell’offerta.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il criterio oggettivo utilizzato per valutare il rispetto del principio di prossimità territoriale;come tale requisito sarà verificato in fase di valutazione dell’offerta;come sarà verificato e gestito in fase di esecuzione del contratto;se sia ammesso il conferimento presso impianti ubicati al di fuori dell’Ambito Territoriale Ottimale e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Quesito 29 – Perimetro dei costi di conferimento posti a carico dei Comuni
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di precisare quali componenti economiche siano ricomprese nei costi di conferimento posti a carico dei Comuni.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, stabilisce che «Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico dei Comuni»;il medesimo articolo prevede che anche «Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dei Comuni»;gli artt. 8, 12 e 14 dell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale disciplinano ulteriori aspetti relativi al conferimento delle diverse frazioni;non risulta tuttavia esplicitato se per «costo di conferimento» debba intendersi il solo corrispettivo applicato dall’impianto oppure anche il costo di trasporto fino allo stesso.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il costo di conferimento posto a carico dei Comuni comprenda esclusivamente la tariffa/corrispettivo di ingresso e trattamento applicato dall’impianto;se il trasporto agli impianti di destino sia invece integralmente compreso nel corrispettivo riconosciuto al Soggetto Gestore;se tale disciplina trovi applicazione per tutte le frazioni raccolte e per tutti gli impianti di destinazione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle clausole di revisione delle distanze.
Quesito 30 – Costi di trattamento, recupero e smaltimento ricompresi nella base di gara
Dall’esame congiunto degli elaborati economici e contrattuali emerge una possibile difformità in merito all’inclusione dei costi di trattamento, recupero e smaltimento nel perimetro economico dell’affidamento.
In particolare:
l’Elaborato D1 – Piano Economico-Finanziario d’Ambito (PEFA), foglio «IN_Anagrafica», indica «NO» per le attività di «Trattamento e Recupero» e «Trattamento e Smaltimento»;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, pone a carico dei Comuni i costi di conferimento delle frazioni indifferenziate e differenziate;il foglio «PianoTariffarioAffidamento» del PEFA espone tuttavia, nella colonna riferita all’Operatore economico e nell’anno a regime, costi per «trattamento e smaltimento» pari a € 596.969,21 e per «trattamento e recupero» pari a € 909.298,92;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella sezione «TRATTAMENTI E SMALTIMENTI», contempla specifiche voci espresse in euro/tonnellata per diverse frazioni.
Si chiede pertanto di chiarire:
a quali specifiche prestazioni corrispondano le componenti economiche relative a trattamento e smaltimento e trattamento e recupero riportate nel PEFA;per quali frazioni e quantitativi tali costi siano stati considerati;se tali componenti siano effettivamente comprese nell’importo posto a base di gara e debbano essere considerate dal concorrente tra i costi da coprire con la propria offerta;se e in quale misura il relativo rischio di variazione dei quantitativi e dei prezzi di trattamento sia posto a carico del Soggetto Gestore;in quali casi trovino applicazione le voci espresse in euro/tonnellata contenute nella sezione «TRATTAMENTI E SMALTIMENTI» dell’Elenco Prezzi Unitari, considerato che il Capitolato pone i costi di conferimento a carico dei Comuni.
Quesito 31 – Distanze di conferimento comprese nel corrispettivo
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il costo del trasporto agli impianti è indicato come compreso nel corrispettivo entro determinate distanze, senza che tali distanze risultino puntualmente individuate negli elaborati.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, prevede che, entro determinate distanze, il costo del trasporto sia compreso nel canone offerto;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, disciplina gli impianti di destino e le eventuali variazioni delle percorrenze;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari non contempla una specifica voce chilometrica ordinaria per il trasporto agli impianti;le distanze assunte per la costruzione della base di gara non risultano riportate nei singoli elaborati comunali.
Si chiede pertanto di indicare:
la distanza di conferimento considerata compresa nel corrispettivo posto a base di gara, distintamente per ciascun Comune e per ciascuna frazione;il relativo impianto di riferimento assunto per il calcolo;se la distanza debba essere computata in termini di percorrenza A/R;quale disciplina economica trovi applicazione per eventuali percorrenze eccedenti quelle assunte a base di gara.
Quesito 32 – Applicazione del parametro di € 0,20 per tonnellata e per chilometro A/R
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di individuare la distanza di riferimento rispetto alla quale deve essere applicato il meccanismo di revisione previsto per la variazione degli impianti di destinazione.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, dispone che, in caso di modifica della localizzazione degli impianti rispetto a quelli indicati presuntivamente dall’Ente appaltante, i maggiori o minori costi siano determinati applicando il parametro di € 0,20 per ogni tonnellata e per ogni chilometro A/R;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 4, disciplina analogamente le distanze di conferimento;negli elaborati di gara non risultano tuttavia espressamente riportate le distanze presuntive assunte come riferimento.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascun Comune e per ciascuna frazione, la distanza di riferimento rispetto alla quale deve essere misurata l’eventuale variazione;in quale elaborato di gara siano individuate le destinazioni e le distanze «presuntivamente» considerate dall’Ente appaltante;con quali modalità debba essere applicato il parametro di € 0,20/t/km A/R;se tale meccanismo trovi applicazione anche nei casi di chiusura temporanea o definitiva, indisponibilità o saturazione dell’impianto originariamente assunto a riferimento.
Quesito 33 – Orari di apertura e criteri di accettazione degli impianti di destino
Dall’esame dei documenti di gara emerge che gli orari di apertura e i criteri di accettazione degli impianti costituiscono elementi rilevanti ai fini dell’organizzazione del servizio, senza che risultino allegati agli atti di gara.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, §§ 8.4, 8.5 e 8.8, richiama gli orari di apertura e i criteri di accettazione degli impianti quali vincoli per l’esecuzione dei servizi;la medesima Relazione pone a carico del gestore della raccolta sanzioni e sovrapprezzi connessi al conferimento di materiale non conforme;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, e l’Allegato 5, art. 4, non riportano gli orari di apertura né i criteri di accettazione applicati dai singoli impianti.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibili, per ciascun impianto di destino assunto a riferimento, gli orari e i giorni di apertura;rendere disponibili i relativi criteri e specifiche tecniche di accettazione delle singole frazioni;chiarire come sia ripartito tra Comune e Soggetto Gestore il rischio economico e operativo derivante dal rifiuto del carico o dall’applicazione di sovrapprezzi per non conformità;chiarire la disciplina applicabile nel caso in cui il rifiuto del carico determini la necessità di conferimento presso un impianto diverso e una conseguente maggiore percorrenza.
Quesito 34 – Convenzioni con i Consorzi di filiera e applicazione del meccanismo di sharing
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire la titolarità delle convenzioni con i Consorzi di filiera e le modalità di attribuzione dei relativi proventi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede che «I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano ai Comuni»;il medesimo articolo prevede l’applicazione del meccanismo di sharing, stabilendo che la quota pari a b × (AR + ARsc) sia portata in detrazione dalle entrate tariffarie e che la quota residua pari a (1 − b) × (AR + ARsc) sia riconosciuta al Gestore;lo stesso art. 5 prevede la possibilità per il Comune di conferire delega al Soggetto Gestore o alla SRR per la gestione dei proventi;ulteriori riferimenti sono contenuti nell’Allegato 5, art. 23, e nella Relazione Tecnica Generale, § 15.5.
Si chiede pertanto di chiarire:
se le convenzioni con i Consorzi di filiera debbano rimanere intestate ai singoli Comuni;se al Soggetto Gestore spetti esclusivamente la quota pari a (1 − b) × (AR + ARsc) risultante dall’applicazione del meccanismo di sharing;se la delega al Soggetto Gestore o alla SRR prevista dall’art. 5 costituisca una facoltà rimessa alla determinazione del singolo Comune oppure sia stata già assunta quale presupposto nella costruzione della base di gara e del PEFA;qualora tale delega sia stata considerata nella costruzione economica dell’affidamento, in quale voce del PEFA o del quadro economico siano contabilizzati i relativi proventi;quale disciplina economica trovi applicazione nel caso in cui uno o più Comuni decidano di non conferire tale delega.
28/09/2026 20:42
Risposta
Quesito 25
Ved. tabella allegata
Quesito 26
Ved. tabella allegata
Quesito 27 .
il soggetto competente all’individuazione degli impianti di destinazione per ciascuna frazione è sempre il Comune.
Quesito 28
La previsione è riferita alla presenza di eventuali, ulteriori impianti di conferimento rientranti nella disponibilità del soggetto gestore.
Quesito 29
Il costo di conferimento è posto a carico dei Comuni e comprende esclusivamente la tariffa/corrispettivo di ingresso e trattamento applicato dall’impianto, restando integralmente a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto di tutte le frazioni raccolte
Quesito 30
Ved. Risposta quesito 29.
Quesito 31
1.-2. La distanza considerata è quella prevista all’art. 17 del CSA;
3.4. Ved.art 17 CSA;
Quesito 32
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 33
E’ onere del concorrente reperire gli orari ed i giorni di conferimento presso ciascun impianto.
Quesito 34
Ved. Art.5 CSA
Ved. tabella allegata
Quesito 26
Ved. tabella allegata
Quesito 27 .
il soggetto competente all’individuazione degli impianti di destinazione per ciascuna frazione è sempre il Comune.
Quesito 28
La previsione è riferita alla presenza di eventuali, ulteriori impianti di conferimento rientranti nella disponibilità del soggetto gestore.
Quesito 29
Il costo di conferimento è posto a carico dei Comuni e comprende esclusivamente la tariffa/corrispettivo di ingresso e trattamento applicato dall’impianto, restando integralmente a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto di tutte le frazioni raccolte
Quesito 30
Ved. Risposta quesito 29.
Quesito 31
1.-2. La distanza considerata è quella prevista all’art. 17 del CSA;
3.4. Ved.art 17 CSA;
Quesito 32
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
Quesito 33
E’ onere del concorrente reperire gli orari ed i giorni di conferimento presso ciascun impianto.
Quesito 34
Ved. Art.5 CSA
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10/09/2026 13:30
Quesito #10
Quesito 35 – Durata dell’affidamento e durata effettiva dei servizi nei singoli Comuni
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire il rapporto tra la durata complessiva dell’affidamento e la durata effettiva dei servizi di igiene ambientale nei singoli Comuni.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede che «Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di anni quindici (15), come dettagliato nei Quadri Economici di gara»;i quadri economici relativi ai singoli Comuni prevedono date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate, con scadenza unitaria al 31 dicembre 2041;ne deriva una durata effettiva dei servizi di igiene ambientale variabile in funzione della data di avvio prevista per ciascun Comune;l’Elaborato D1 – Piano Economico-Finanziario d’Ambito (PEFA), foglio «Base d’asta dettaglio», recepisce tali differenti decorrenze;i servizi amministrativi e di riscossione risultano invece decorrere dal 1° gennaio 2027 per tutti i Comuni.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la durata di 15 anni debba intendersi riferita alla durata complessiva del rapporto contrattuale;se, per i servizi di igiene ambientale, la durata effettiva sia quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune e dalla scadenza comune al 31 dicembre 2041;se i servizi amministrativi e di riscossione debbano invece essere considerati per 15 annualità complete, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
Quesito 36 – Decorrenza dei servizi amministrativi e di riscossione nei Comuni con avvio differito dei servizi di igiene ambientale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che i servizi amministrativi e di riscossione risultano avere una decorrenza differente rispetto ai servizi di igiene ambientale.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate per i singoli Comuni;il Disciplinare di gara, pag. 12, e i relativi quadri economici prevedono invece la decorrenza dei servizi amministrativi e di riscossione dal 1° gennaio 2027;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, artt. 23, 24 e 25, comprende tra tali attività, tra l’altro, la gestione della banca dati TARI, la bollettazione, i solleciti, gli accertamenti, il supporto allo sportello e le attività di ricerca dell’evasione;per numerosi Comuni tali attività risulterebbero pertanto avviate anteriormente al subentro del nuovo Gestore nei servizi di igiene ambientale.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’obbligo di erogazione dei servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione decorra dal 1° gennaio 2027 in tutti i Comuni, indipendentemente dalla data di avvio dei servizi di igiene ambientale;se, conseguentemente, il Soggetto Gestore debba garantire sin da tale data le relative strutture, software, sportelli e risorse operative sull’intero ambito;come debbano essere coordinate tali attività, nei Comuni con avvio differito, con quelle eventualmente ancora svolte dal gestore uscente o da altri soggetti incaricati.
Quesito 37 – Applicazione del ribasso ai prezzi unitari comprensivi di manodopera e costi della sicurezza
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire le modalità di applicazione del ribasso ai prezzi unitari che includono componenti di costo non soggette a ribasso.
In particolare:
l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella premessa, prevede che l’elenco sia utilizzato per la valutazione economica dei servizi complementari, analoghi e occasionali e delle forniture aggiuntive e che ai relativi prezzi sia applicato il ribasso d’asta offerto;i prezzi unitari risultano costruiti considerando, tra le altre componenti, il costo del personale e una «stima costi sicurezza»;il Disciplinare di gara, pag. 12, richiama la disciplina relativa alla non ribassabilità dei costi della manodopera, salvo le ipotesi consentite dalla normativa;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, individua inoltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;l’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 disciplina i costi della manodopera e della sicurezza.
Si chiede pertanto di chiarire:
con quale modalità debba essere applicato il ribasso d’asta ai prezzi dell’Allegato 1 quando gli stessi incorporano componenti riferibili alla manodopera e ai costi della sicurezza;se il ribasso debba applicarsi all’intero prezzo unitario oppure esclusivamente alle componenti effettivamente ribassabili;quale metodologia debba essere utilizzata per separare, ai fini della contabilizzazione, le componenti non soggette a ribasso nei servizi complementari, analoghi e occasionali e nelle forniture aggiuntive.
Quesito 38 – Individuazione del documento denominato «Allegato 1» da produrre in sede di offerta
Dall’esame degli atti di gara risultano presenti due distinti documenti denominati «Allegato 1», aventi struttura e funzione differenti.
In particolare:
l’elaborato «Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari» contiene le voci relative a servizi, trattamenti e smaltimenti, mezzi, attrezzature e materiali di consumo e, secondo la relativa premessa, è utilizzato per la valutazione economica di servizi complementari, analoghi e occasionali e delle forniture aggiuntive;il Capitolato Speciale d’Appalto, pagg. 50-52, contiene invece lo schema denominato «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17», strutturato sulla base dei servizi di cui all’art. 2 e destinato alla valorizzazione da parte del concorrente;l’art. 17 del Capitolato disciplina la determinazione dei corrispettivi connessi alle variazioni quali-quantitative;il Disciplinare di gara, § 15.3, individua la documentazione da presentare nell’ambito dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale dei due documenti denominati «Allegato 1» debba essere compilato e prodotto dal concorrente nell’ambito dell’offerta economica;se il documento da presentare sia lo schema «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17» riportato alle pagg. 50-52 del Capitolato;quale sia la specifica funzione dell’«Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari»;quale dei due documenti debba essere utilizzato per la valorizzazione delle variazioni quali-quantitative ex art. 17 e quale per i servizi complementari, analoghi e occasionali e le forniture aggiuntive.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire il rapporto tra la durata complessiva dell’affidamento e la durata effettiva dei servizi di igiene ambientale nei singoli Comuni.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede che «Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di anni quindici (15), come dettagliato nei Quadri Economici di gara»;i quadri economici relativi ai singoli Comuni prevedono date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate, con scadenza unitaria al 31 dicembre 2041;ne deriva una durata effettiva dei servizi di igiene ambientale variabile in funzione della data di avvio prevista per ciascun Comune;l’Elaborato D1 – Piano Economico-Finanziario d’Ambito (PEFA), foglio «Base d’asta dettaglio», recepisce tali differenti decorrenze;i servizi amministrativi e di riscossione risultano invece decorrere dal 1° gennaio 2027 per tutti i Comuni.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la durata di 15 anni debba intendersi riferita alla durata complessiva del rapporto contrattuale;se, per i servizi di igiene ambientale, la durata effettiva sia quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune e dalla scadenza comune al 31 dicembre 2041;se i servizi amministrativi e di riscossione debbano invece essere considerati per 15 annualità complete, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
Quesito 36 – Decorrenza dei servizi amministrativi e di riscossione nei Comuni con avvio differito dei servizi di igiene ambientale
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che i servizi amministrativi e di riscossione risultano avere una decorrenza differente rispetto ai servizi di igiene ambientale.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, prevede date di avvio dei servizi di igiene ambientale differenziate per i singoli Comuni;il Disciplinare di gara, pag. 12, e i relativi quadri economici prevedono invece la decorrenza dei servizi amministrativi e di riscossione dal 1° gennaio 2027;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, artt. 23, 24 e 25, comprende tra tali attività, tra l’altro, la gestione della banca dati TARI, la bollettazione, i solleciti, gli accertamenti, il supporto allo sportello e le attività di ricerca dell’evasione;per numerosi Comuni tali attività risulterebbero pertanto avviate anteriormente al subentro del nuovo Gestore nei servizi di igiene ambientale.
Si chiede pertanto di chiarire:
se l’obbligo di erogazione dei servizi amministrativi, finanziari, tributari e di riscossione decorra dal 1° gennaio 2027 in tutti i Comuni, indipendentemente dalla data di avvio dei servizi di igiene ambientale;se, conseguentemente, il Soggetto Gestore debba garantire sin da tale data le relative strutture, software, sportelli e risorse operative sull’intero ambito;come debbano essere coordinate tali attività, nei Comuni con avvio differito, con quelle eventualmente ancora svolte dal gestore uscente o da altri soggetti incaricati.
Quesito 37 – Applicazione del ribasso ai prezzi unitari comprensivi di manodopera e costi della sicurezza
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire le modalità di applicazione del ribasso ai prezzi unitari che includono componenti di costo non soggette a ribasso.
In particolare:
l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella premessa, prevede che l’elenco sia utilizzato per la valutazione economica dei servizi complementari, analoghi e occasionali e delle forniture aggiuntive e che ai relativi prezzi sia applicato il ribasso d’asta offerto;i prezzi unitari risultano costruiti considerando, tra le altre componenti, il costo del personale e una «stima costi sicurezza»;il Disciplinare di gara, pag. 12, richiama la disciplina relativa alla non ribassabilità dei costi della manodopera, salvo le ipotesi consentite dalla normativa;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 5, individua inoltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;l’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 disciplina i costi della manodopera e della sicurezza.
Si chiede pertanto di chiarire:
con quale modalità debba essere applicato il ribasso d’asta ai prezzi dell’Allegato 1 quando gli stessi incorporano componenti riferibili alla manodopera e ai costi della sicurezza;se il ribasso debba applicarsi all’intero prezzo unitario oppure esclusivamente alle componenti effettivamente ribassabili;quale metodologia debba essere utilizzata per separare, ai fini della contabilizzazione, le componenti non soggette a ribasso nei servizi complementari, analoghi e occasionali e nelle forniture aggiuntive.
Quesito 38 – Individuazione del documento denominato «Allegato 1» da produrre in sede di offerta
Dall’esame degli atti di gara risultano presenti due distinti documenti denominati «Allegato 1», aventi struttura e funzione differenti.
In particolare:
l’elaborato «Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari» contiene le voci relative a servizi, trattamenti e smaltimenti, mezzi, attrezzature e materiali di consumo e, secondo la relativa premessa, è utilizzato per la valutazione economica di servizi complementari, analoghi e occasionali e delle forniture aggiuntive;il Capitolato Speciale d’Appalto, pagg. 50-52, contiene invece lo schema denominato «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17», strutturato sulla base dei servizi di cui all’art. 2 e destinato alla valorizzazione da parte del concorrente;l’art. 17 del Capitolato disciplina la determinazione dei corrispettivi connessi alle variazioni quali-quantitative;il Disciplinare di gara, § 15.3, individua la documentazione da presentare nell’ambito dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale dei due documenti denominati «Allegato 1» debba essere compilato e prodotto dal concorrente nell’ambito dell’offerta economica;se il documento da presentare sia lo schema «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17» riportato alle pagg. 50-52 del Capitolato;quale sia la specifica funzione dell’«Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari»;quale dei due documenti debba essere utilizzato per la valorizzazione delle variazioni quali-quantitative ex art. 17 e quale per i servizi complementari, analoghi e occasionali e le forniture aggiuntive.
30/09/2026 11:37
Risposta
Quesito 35
La durata dei servizi di igiene ambientale e dei servizi amministrativi e di riscossione è quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune e dalla scadenza comune al 31 dicembre 2041;
Come previsto dall’art. 5 del CSA: “ Trattandosi di procedura che prevede la stipula dei singoli Contratti Attuativi scaglionata nel tempo, il corrispettivo iniziale sarà rapportato ai mesi di servizio da espletare nell’anno, ovvero dalla data di avvio servizio, risultante da apposito verbale, fino al termine dell’anno solare stesso.” Per gli anni successivi il corrispettivo sarà considerato annualmente.
Quesito 36
L'Impresa Aggiudicataria dovrà essere pronta ad erogare i servizi richiesti fin dall'inizio dell'avvio dell'appalto, coordinandosi con i singoli Comuni. Modalità organizzative, strumenti e personale per rispondere a tali esigenze dovranno essere esplicitate nell'offerta tecnica.
Quesito 37
Il ribasso d’asta va applicato all’intero prezzo unitario
Quesito 38
Si conferma la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente deve redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2. Tale documento richiede il costo\die dei servizi e dovrà, ovviamente, essere coerente all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto. Dovrà essere prodotto in unico file, contenente i 57 singoli elenchi ed allegato alla busta “C”.
La durata dei servizi di igiene ambientale e dei servizi amministrativi e di riscossione è quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune e dalla scadenza comune al 31 dicembre 2041;
Come previsto dall’art. 5 del CSA: “ Trattandosi di procedura che prevede la stipula dei singoli Contratti Attuativi scaglionata nel tempo, il corrispettivo iniziale sarà rapportato ai mesi di servizio da espletare nell’anno, ovvero dalla data di avvio servizio, risultante da apposito verbale, fino al termine dell’anno solare stesso.” Per gli anni successivi il corrispettivo sarà considerato annualmente.
Quesito 36
L'Impresa Aggiudicataria dovrà essere pronta ad erogare i servizi richiesti fin dall'inizio dell'avvio dell'appalto, coordinandosi con i singoli Comuni. Modalità organizzative, strumenti e personale per rispondere a tali esigenze dovranno essere esplicitate nell'offerta tecnica.
Quesito 37
Il ribasso d’asta va applicato all’intero prezzo unitario
Quesito 38
Si conferma la previsione dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo cui il concorrente deve redigere, "a pena di esclusione dalla gara", uno specifico elenco prezzi per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui all'art. 2. Tale documento richiede il costo\die dei servizi e dovrà, ovviamente, essere coerente all'applicazione contrattuale dell'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara, opportunamente adeguato al ribasso offerto. Dovrà essere prodotto in unico file, contenente i 57 singoli elenchi ed allegato alla busta “C”.
10/09/2026 13:31
Quesito #11
Quesito 39 – Parco contenitori: consistenza, sostituzione e adeguamento ai sistemi di identificazione
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che viene richiamata una preventiva ricognizione delle esigenze relative ai contenitori, senza che i relativi dati risultino riportati negli elaborati messi a disposizione.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, nella premessa e al criterio 2.1.14 «Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti», dichiara che la Stazione Appaltante ha effettuato una ricognizione delle effettive esigenze relative alle forniture, alla manutenzione, al ricondizionamento, al recupero e allo smaltimento dei contenitori in uso;il medesimo Piano prevede specifiche tempistiche per l’adeguamento dei contenitori ai dispositivi di identificazione dell’utenza;il Piano di Digitalizzazione del Servizio prevede l’installazione di dispositivi RFID sui contenitori delle utenze;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.5, ricomprende la gestione e manutenzione dei contenitori;negli elaborati di gara non risulta tuttavia un censimento complessivo del parco contenitori esistente.
Si chiede pertanto di:
mettere a disposizione il censimento del parco contenitori attualmente presente nei 57 Comuni, indicando, per ciascuna tipologia, numero, volumetria, materiale, stato di conservazione e proprietà;chiarire se sia prevista la sostituzione integrale delle dotazioni in uso oppure la sola sostituzione dei contenitori non idonei o ammalorati;nel caso di mantenimento delle dotazioni esistenti, chiarire se sia previsto l’adeguamento mediante installazione di dispositivi RFID o equivalenti su tutti i contenitori già in uso;indicare le tempistiche vincolanti per sostituzione, manutenzione e adeguamento delle dotazioni;chiarire in quale voce economica siano stati considerati gli oneri relativi a fornitura, sostituzione, adeguamento, recupero e smaltimento dei contenitori.
Quesito 40 – Cestini stradali e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il Piano Ambientale – CAM presuppone la disponibilità di dati puntuali relativi ai cestini stradali e ai contenitori per rifiuti da prodotti da fumo, senza che tali informazioni risultino riportate negli elaborati di gara.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 3.1.9, prevede che la documentazione di gara indichi numero, tipologia, capacità volumetrica, ubicazione, caratteristiche tecniche e stato di conservazione dei cestini stradali esistenti;lo stesso criterio prevede inoltre l’individuazione delle aree nelle quali collocare nuovi cestini e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, disciplina lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchetti;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.18.1, richiama i servizi complementari allo spazzamento.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascun Comune:
il numero, la tipologia, la volumetria, l’ubicazione e lo stato di conservazione dei cestini stradali attualmente presenti;le aree nelle quali devono essere collocati nuovi cestini e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo, con il relativo numero minimo;se la fornitura e sostituzione di tali contenitori sia a carico del Soggetto Gestore;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 41 – Beni e dotazioni concessi in comodato gratuito dagli Enti locali
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che è prevista la concessione in comodato gratuito al Gestore di beni e dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli Enti locali, senza che ne risulti indicata la consistenza.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. A.2, prevede che impianti e dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli Enti locali, se riconosciuti efficienti e a norma, siano conferiti in comodato gratuito al Soggetto Gestore;il medesimo articolo prevede una ricognizione in contraddittorio al momento della consegna e pone a carico del Gestore gli obblighi di custodia e mantenimento in efficienza;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, prevede ulteriori obblighi di manutenzione e sicurezza dei Centri Comunali di Raccolta;il Capitolato, art. 6, non prevede l’obbligo di sopralluogo;la Relazione Tecnica Generale, § 5.6.3, Tabella 3, individua i Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato, senza riportare un inventario delle relative dotazioni.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibile, per ciascun Comune, l’elenco dei beni e delle dotazioni che si prevede di conferire in comodato gratuito al Soggetto Gestore;indicare per ciascun bene la relativa tipologia, consistenza, anno di acquisizione ove disponibile, stato di conservazione e condizioni di efficienza e conformità;specificare quali beni siano già stati verificati e riconosciuti efficienti e a norma;precisare quali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e messa a norma resteranno a carico del Soggetto Gestore.
Quesito 42 – Volumetria dei contenitori domiciliari e corrispondenza con l’Elenco Prezzi Unitari
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una difformità tra le volumetrie dei contenitori indicate nel Disciplinare descrittivo e quelle previste nell’Elenco Prezzi Unitari.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, prevede per diverse frazioni l’utilizzo di «bidoncini da 30-40 litri forniti dal Gestore»;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione ATTREZZATURE, contempla invece bidoncini da 10, 25, 30 e 50 litri e mastelli da 20/30 e 40 litri;non risulta una voce corrispondente in modo univoco alla volumetria indicata nell’art. 6.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la volumetria minima vincolante dei contenitori domiciliari per ciascuna frazione;se tale volumetria debba essere differenziata in funzione della tipologia di utenza;a quale specifica voce dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari debba essere ricondotto il «bidoncino da 30-40 litri» previsto dall’art. 6.
Quesito 43 – Composizione minima del kit per le utenze domestiche
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non pienamente coincidenti in merito alla composizione della dotazione da fornire alle utenze domestiche.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, richiama contenitori per le diverse frazioni e il cestello areato sottolavello;l’art. 7 fa riferimento a contenitori domestici di dimensioni adeguate;l’art. 8 richiama l’utilizzo di mastelli impilabili;la Relazione Tecnica Generale, § 11.6 «Attrezzature per le utenze», prevede mastelli o contenitori carrellati, sacchi compostabili per la frazione organica, eventuali contenitori dedicati ai tessili sanitari e sistemi RFID.
Si chiede pertanto di definire, per ciascuna utenza domestica, la composizione minima vincolante del kit, specificando:
il numero complessivo dei contenitori da fornire;la relativa volumetria per ciascuna frazione;la presenza obbligatoria o meno del cestello areato sottolavello;la presenza obbligatoria o eventuale di contenitori dedicati ai tessili sanitari;gli eventuali sacchi o materiali di consumo compresi nella dotazione iniziale.
Quesito 44 – Composizione minima del kit per le utenze non domestiche
Dall’esame dei documenti di gara emerge che le caratteristiche dimensionali dei contenitori destinati alle utenze non domestiche non sono definite per tutte le frazioni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, indica contenitori da 240 litri per alcune frazioni;per altre frazioni vengono invece richiamati genericamente contenitori dedicati o bidoni senza indicazione della relativa capacità;l’art. 20 «Gestione del servizio presso le attività produttive» disciplina ulteriori aspetti della raccolta presso le utenze non domestiche.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la volumetria minima dei contenitori da fornire alle utenze non domestiche per ciascuna frazione;se la dotazione debba essere differenziata in funzione della categoria o della produzione presunta dell’utenza;quale criterio debba essere utilizzato per determinare il numero di contenitori per singola utenza non domestica.
Quesito 45 – Dotazioni per utenze condominiali e aggregate
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di definire le modalità di assegnazione delle attrezzature alle utenze condominiali e aggregate.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.14, richiama espressamente le utenze singole e aggregate;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.3 «Metodo di raccolta», contempla modalità di raccolta domiciliare e condominiale;gli elaborati di gara non riportano il numero delle utenze servite con modalità condominiale né specificano se la dotazione debba essere individuale o collettiva.
Si chiede pertanto di chiarire:
se, per le utenze condominiali e aggregate, sia prevista una dotazione individuale per ciascuna unità immobiliare oppure l’impiego di contenitori collettivi condominiali;quale criterio dimensionale debba essere adottato nel caso di dotazioni collettive;quale sia, per ciascun Comune, il numero delle utenze o unità immobiliari servite con modalità condominiale o aggregata;in quale modo tali dati siano stati considerati ai fini del dimensionamento economico delle forniture.
Quesito 46 – Sacchi e sacchetti: tipologie, quantitativi e modalità di distribuzione
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che è prevista la fornitura di sacchi e sacchetti per diverse frazioni, senza che risultino definiti i quantitativi minimi per utenza e le relative modalità di distribuzione.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.9 «Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani», prevede la fornitura da parte dell’affidatario di sacchetti per organico, plastica e carta;il medesimo criterio prevede che gli oneri di distribuzione siano quantificati nella contabilità posta a carico del Gestore;l’Allegato 5, art. 6, disciplina le modalità generali di raccolta;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione MATERIALI DI CONSUMO, contempla alcune tipologie di sacchi, ma non tutte quelle richiamate dai CAM.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il quantitativo annuo minimo di sacchi e sacchetti per utenza, distinto tra utenze domestiche e non domestiche e per singola frazione;quali siano le modalità e i punti di distribuzione previsti;in quale voce del quadro economico siano stati quantificati gli oneri di distribuzione;quale voce dell’Elenco Prezzi Unitari debba essere utilizzata per i sacchetti in carta riciclata destinati alla raccolta della carta e per quelli in plastica riciclata destinati alla raccolta della plastica;se la relativa fornitura sia integralmente compresa nel corrispettivo posto a base di gara.
Quesito 47 – Contenitori dedicati ai tessili sanitari e ai pannolini
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di uno specifico servizio per le utenze che producono tessili sanitari, senza che risulti chiarito se debba essere fornita una dotazione dedicata.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 7, prevede un ulteriore passaggio di raccolta per le utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati;la Relazione Tecnica Generale, § 11.6, richiama eventuali contenitori dedicati ai tessili sanitari;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione ATTREZZATURE, contempla la voce «Contenitore pannolini tipo “Maialino”»;non risulta specificato il numero delle utenze interessate né l’obbligatorietà della relativa fornitura.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la fornitura di contenitori dedicati ai tessili sanitari e ai pannolini sia obbligatoria;quali utenze abbiano diritto a ricevere tale dotazione e secondo quali criteri;quale sia il numero stimato di utenze interessate per ciascun Comune;in quale voce del quadro economico sia stato considerato il costo della relativa fornitura.
Quesito 48 – Rifiuti tessili, scarpe e indumenti usati: attrezzature e modalità di raccolta
Dall’esame dei documenti di gara emerge la previsione di un servizio dedicato ai rifiuti tessili e alle scarpe, senza che risultino univocamente definite le attrezzature da utilizzare.
In particolare:
l’Allegato 5, art. 7, prevede l’attivazione di un sistema di raccolta dei rifiuti tessili;il medesimo Allegato 5, art. 22, disciplina il servizio di raccolta dei rifiuti tessili e delle scarpe;la tabella delle frequenze di cui all’art. 6 indica per «Scarpe e indumenti usati» una frequenza 1/15;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla la voce «Contenitore abiti usati»;non risulta specificato se il sistema debba essere organizzato mediante contenitori stradali, sacchi o attrezzature domiciliari dedicate.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la modalità di raccolta vincolante dei rifiuti tessili e delle scarpe;quale attrezzatura debba essere fornita alle utenze domestiche e non domestiche, ove prevista;quanti contenitori per abiti usati debbano essere collocati sul territorio di ciascun Comune;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi di fornitura e gestione.
Quesito 49 – Dotazioni aggiuntive connesse alla stagionalità turistica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di potenziamenti stagionali delle dotazioni, senza che ne risultino indicati i quantitativi.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.2, prevede un’articolazione dei servizi idonea a rispondere agli incrementi dei flussi connessi alla stagionalità turistica;gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, ai §§ 2.5.2 e 2.7, richiamano in diversi casi la presenza di utenze stagionali e la necessità di contenitori aggiuntivi nel periodo estivo;non risultano tuttavia definiti il numero delle dotazioni aggiuntive né le modalità di assegnazione alle utenze stagionali.
Si chiede pertanto di chiarire, per ciascun Comune interessato:
quale sia il numero minimo di contenitori aggiuntivi da collocare durante il periodo di alta stagione;in quali aree e per quale periodo debbano essere collocati;se le utenze domestiche stagionali debbano ricevere una dotazione autonoma oppure utilizzare quella già associata all’unità immobiliare;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 50 – Compostiere di comunità/prossimità: numero, ubicazione e copertura economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione della fornitura e gestione di apparecchiature per il compostaggio, senza che risultino determinati il numero minimo e la relativa distribuzione territoriale.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.16, ricomprende la fornitura delle macchine compostatrici tra i servizi base;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 26, individua le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature;il Capitolato, art. 17, prevede inoltre che il Soggetto Gestore si doti di un «adeguato numero di compostiere di comunità/prossimità»;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla una voce relativa alla gestione della compostiera di comunità, ma non risulta una specifica voce relativa alla fornitura delle macchine;nello schema «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17» non risulta espressamente riportato il servizio n. 1.16.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il numero minimo di macchine compostatrici da fornire nell’ambito dell’appalto;in quali Comuni debbano essere installate oppure quale sia il criterio di ripartizione territoriale adottato;quale sia il numero minimo di compostiere di comunità/prossimità richiesto ai sensi dell’art. 17 del Capitolato;se le macchine compostatrici di cui al servizio 1.16 e le compostiere di comunità/prossimità richiamate dall’art. 17 debbano intendersi come la medesima tipologia di dotazione o come forniture distinte;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi di acquisto, installazione e gestione.
Quesito 51 – Dotazioni dei CCR, delle isole ecologiche, delle stazioni di trasferenza e delle piattaforme
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che il Gestore è tenuto a fornire attrezzature e contenitori per diverse infrastrutture del servizio, senza che risulti indicata la consistenza delle strutture e delle dotazioni già disponibili.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 21, pone a carico del Gestore la fornitura dei cassoni scarrabili e dei contenitori da posizionare presso le strutture interessate;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, introduce ulteriori obblighi relativi ai Centri Comunali di Raccolta;la Relazione Tecnica Generale, § 5.6.3, Tabella 3, individua 15 Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato;non risultano invece indicati, per ciascun Comune, il numero e lo stato delle strutture, le dotazioni esistenti e quelle da integrare.
Si chiede pertanto di integrare le informazioni disponibili indicando, per ciascuno dei 57 Comuni:
il numero e lo stato dei Centri Comunali di Raccolta, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme interessati dall’appalto;le dotazioni e i contenitori già presenti e utilizzabili presso ciascuna struttura;il numero e la tipologia dei cassoni scarrabili e degli ulteriori contenitori che dovranno essere forniti dal Soggetto Gestore;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi oneri di fornitura e gestione.
Quesito 52 – Mercati, cimiteri, uffici pubblici e scuole: numero delle postazioni e dotazioni da fornire
Dall’esame dei documenti di gara emerge l’obbligo di attrezzare diverse categorie di utenze e aree pubbliche, senza che ne risulti indicata la consistenza numerica.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 17 «Raccolta dai Cimiteri», prevede specifiche dotazioni per la raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri;l’art. 18 «Raccolta e spazzamento rifiuti provenienti dai mercati» prevede la fornitura di idonei contenitori per le aree mercatali;gli artt. 9 e 10 prevedono specifiche raccolte presso uffici pubblici e scuole;negli elaborati non risulta indicato il numero complessivo delle relative strutture e postazioni.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascun Comune:
il numero dei cimiteri interessati dal servizio e le relative dotazioni minime da fornire;il numero delle aree mercatali, la relativa periodicità di svolgimento e le dotazioni necessarie;il numero degli uffici pubblici e dei plessi scolastici da servire;il numero e la tipologia minima dei contenitori da fornire per ciascuna tipologia di utenza o postazione;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 53 – Contenitori per rifiuti urbani pericolosi e raccolte presso utenze terze
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge l’obbligo di predisporre specifici punti di raccolta per diverse tipologie di rifiuti, senza che risultino indicati il numero e l’ubicazione delle relative postazioni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 13, prevede contenitori dedicati per pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti etichettati «T/F», oli minerali e batterie esauste;il medesimo articolo stabilisce che le attrezzature e i materiali necessari siano a carico del Soggetto Gestore;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.2, prevede l’indicazione del numero e del posizionamento dei contenitori presenti e di quelli da collocare per pile e accumulatori, farmaci, oli e grassi vegetali e animali esausti e consumabili da stampa;il criterio 2.1.10, punto 7, prevede invece che l’affidatario possa richiedere specifici contenitori ai sistemi individuali o collettivi di gestione dei rifiuti;non risulta indicato il numero delle utenze commerciali e dei punti di raccolta coinvolti.
Si chiede pertanto di chiarire, per ciascun Comune:
il numero e l’ubicazione dei punti di raccolta previsti per pile e accumulatori, farmaci scaduti, oli e grassi vegetali esausti e consumabili da stampa;il numero delle utenze commerciali interessate dagli obblighi di cui all’art. 13 dell’Allegato 5;quali contenitori debbano essere forniti direttamente dal Soggetto Gestore e quali possano essere richiesti ai sistemi individuali o collettivi di gestione;chi sostenga il relativo costo nei diversi casi;in quale voce del quadro economico siano stati considerati gli eventuali costi di fornitura, installazione e gestione.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che viene richiamata una preventiva ricognizione delle esigenze relative ai contenitori, senza che i relativi dati risultino riportati negli elaborati messi a disposizione.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, nella premessa e al criterio 2.1.14 «Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti», dichiara che la Stazione Appaltante ha effettuato una ricognizione delle effettive esigenze relative alle forniture, alla manutenzione, al ricondizionamento, al recupero e allo smaltimento dei contenitori in uso;il medesimo Piano prevede specifiche tempistiche per l’adeguamento dei contenitori ai dispositivi di identificazione dell’utenza;il Piano di Digitalizzazione del Servizio prevede l’installazione di dispositivi RFID sui contenitori delle utenze;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.5, ricomprende la gestione e manutenzione dei contenitori;negli elaborati di gara non risulta tuttavia un censimento complessivo del parco contenitori esistente.
Si chiede pertanto di:
mettere a disposizione il censimento del parco contenitori attualmente presente nei 57 Comuni, indicando, per ciascuna tipologia, numero, volumetria, materiale, stato di conservazione e proprietà;chiarire se sia prevista la sostituzione integrale delle dotazioni in uso oppure la sola sostituzione dei contenitori non idonei o ammalorati;nel caso di mantenimento delle dotazioni esistenti, chiarire se sia previsto l’adeguamento mediante installazione di dispositivi RFID o equivalenti su tutti i contenitori già in uso;indicare le tempistiche vincolanti per sostituzione, manutenzione e adeguamento delle dotazioni;chiarire in quale voce economica siano stati considerati gli oneri relativi a fornitura, sostituzione, adeguamento, recupero e smaltimento dei contenitori.
Quesito 40 – Cestini stradali e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo
Dall’esame dei documenti di gara emerge che il Piano Ambientale – CAM presuppone la disponibilità di dati puntuali relativi ai cestini stradali e ai contenitori per rifiuti da prodotti da fumo, senza che tali informazioni risultino riportate negli elaborati di gara.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 3.1.9, prevede che la documentazione di gara indichi numero, tipologia, capacità volumetrica, ubicazione, caratteristiche tecniche e stato di conservazione dei cestini stradali esistenti;lo stesso criterio prevede inoltre l’individuazione delle aree nelle quali collocare nuovi cestini e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 19, disciplina lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchetti;la Relazione Tecnica Generale, § 8.8.18.1, richiama i servizi complementari allo spazzamento.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascun Comune:
il numero, la tipologia, la volumetria, l’ubicazione e lo stato di conservazione dei cestini stradali attualmente presenti;le aree nelle quali devono essere collocati nuovi cestini e contenitori per rifiuti da prodotti da fumo, con il relativo numero minimo;se la fornitura e sostituzione di tali contenitori sia a carico del Soggetto Gestore;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 41 – Beni e dotazioni concessi in comodato gratuito dagli Enti locali
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che è prevista la concessione in comodato gratuito al Gestore di beni e dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli Enti locali, senza che ne risulti indicata la consistenza.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. A.2, prevede che impianti e dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli Enti locali, se riconosciuti efficienti e a norma, siano conferiti in comodato gratuito al Soggetto Gestore;il medesimo articolo prevede una ricognizione in contraddittorio al momento della consegna e pone a carico del Gestore gli obblighi di custodia e mantenimento in efficienza;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, prevede ulteriori obblighi di manutenzione e sicurezza dei Centri Comunali di Raccolta;il Capitolato, art. 6, non prevede l’obbligo di sopralluogo;la Relazione Tecnica Generale, § 5.6.3, Tabella 3, individua i Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato, senza riportare un inventario delle relative dotazioni.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibile, per ciascun Comune, l’elenco dei beni e delle dotazioni che si prevede di conferire in comodato gratuito al Soggetto Gestore;indicare per ciascun bene la relativa tipologia, consistenza, anno di acquisizione ove disponibile, stato di conservazione e condizioni di efficienza e conformità;specificare quali beni siano già stati verificati e riconosciuti efficienti e a norma;precisare quali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e messa a norma resteranno a carico del Soggetto Gestore.
Quesito 42 – Volumetria dei contenitori domiciliari e corrispondenza con l’Elenco Prezzi Unitari
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge una difformità tra le volumetrie dei contenitori indicate nel Disciplinare descrittivo e quelle previste nell’Elenco Prezzi Unitari.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, prevede per diverse frazioni l’utilizzo di «bidoncini da 30-40 litri forniti dal Gestore»;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione ATTREZZATURE, contempla invece bidoncini da 10, 25, 30 e 50 litri e mastelli da 20/30 e 40 litri;non risulta una voce corrispondente in modo univoco alla volumetria indicata nell’art. 6.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la volumetria minima vincolante dei contenitori domiciliari per ciascuna frazione;se tale volumetria debba essere differenziata in funzione della tipologia di utenza;a quale specifica voce dell’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari debba essere ricondotto il «bidoncino da 30-40 litri» previsto dall’art. 6.
Quesito 43 – Composizione minima del kit per le utenze domestiche
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni non pienamente coincidenti in merito alla composizione della dotazione da fornire alle utenze domestiche.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, richiama contenitori per le diverse frazioni e il cestello areato sottolavello;l’art. 7 fa riferimento a contenitori domestici di dimensioni adeguate;l’art. 8 richiama l’utilizzo di mastelli impilabili;la Relazione Tecnica Generale, § 11.6 «Attrezzature per le utenze», prevede mastelli o contenitori carrellati, sacchi compostabili per la frazione organica, eventuali contenitori dedicati ai tessili sanitari e sistemi RFID.
Si chiede pertanto di definire, per ciascuna utenza domestica, la composizione minima vincolante del kit, specificando:
il numero complessivo dei contenitori da fornire;la relativa volumetria per ciascuna frazione;la presenza obbligatoria o meno del cestello areato sottolavello;la presenza obbligatoria o eventuale di contenitori dedicati ai tessili sanitari;gli eventuali sacchi o materiali di consumo compresi nella dotazione iniziale.
Quesito 44 – Composizione minima del kit per le utenze non domestiche
Dall’esame dei documenti di gara emerge che le caratteristiche dimensionali dei contenitori destinati alle utenze non domestiche non sono definite per tutte le frazioni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 6, indica contenitori da 240 litri per alcune frazioni;per altre frazioni vengono invece richiamati genericamente contenitori dedicati o bidoni senza indicazione della relativa capacità;l’art. 20 «Gestione del servizio presso le attività produttive» disciplina ulteriori aspetti della raccolta presso le utenze non domestiche.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la volumetria minima dei contenitori da fornire alle utenze non domestiche per ciascuna frazione;se la dotazione debba essere differenziata in funzione della categoria o della produzione presunta dell’utenza;quale criterio debba essere utilizzato per determinare il numero di contenitori per singola utenza non domestica.
Quesito 45 – Dotazioni per utenze condominiali e aggregate
Dall’esame dei documenti di gara emerge la necessità di definire le modalità di assegnazione delle attrezzature alle utenze condominiali e aggregate.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.14, richiama espressamente le utenze singole e aggregate;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.3 «Metodo di raccolta», contempla modalità di raccolta domiciliare e condominiale;gli elaborati di gara non riportano il numero delle utenze servite con modalità condominiale né specificano se la dotazione debba essere individuale o collettiva.
Si chiede pertanto di chiarire:
se, per le utenze condominiali e aggregate, sia prevista una dotazione individuale per ciascuna unità immobiliare oppure l’impiego di contenitori collettivi condominiali;quale criterio dimensionale debba essere adottato nel caso di dotazioni collettive;quale sia, per ciascun Comune, il numero delle utenze o unità immobiliari servite con modalità condominiale o aggregata;in quale modo tali dati siano stati considerati ai fini del dimensionamento economico delle forniture.
Quesito 46 – Sacchi e sacchetti: tipologie, quantitativi e modalità di distribuzione
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che è prevista la fornitura di sacchi e sacchetti per diverse frazioni, senza che risultino definiti i quantitativi minimi per utenza e le relative modalità di distribuzione.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.9 «Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani», prevede la fornitura da parte dell’affidatario di sacchetti per organico, plastica e carta;il medesimo criterio prevede che gli oneri di distribuzione siano quantificati nella contabilità posta a carico del Gestore;l’Allegato 5, art. 6, disciplina le modalità generali di raccolta;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione MATERIALI DI CONSUMO, contempla alcune tipologie di sacchi, ma non tutte quelle richiamate dai CAM.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il quantitativo annuo minimo di sacchi e sacchetti per utenza, distinto tra utenze domestiche e non domestiche e per singola frazione;quali siano le modalità e i punti di distribuzione previsti;in quale voce del quadro economico siano stati quantificati gli oneri di distribuzione;quale voce dell’Elenco Prezzi Unitari debba essere utilizzata per i sacchetti in carta riciclata destinati alla raccolta della carta e per quelli in plastica riciclata destinati alla raccolta della plastica;se la relativa fornitura sia integralmente compresa nel corrispettivo posto a base di gara.
Quesito 47 – Contenitori dedicati ai tessili sanitari e ai pannolini
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di uno specifico servizio per le utenze che producono tessili sanitari, senza che risulti chiarito se debba essere fornita una dotazione dedicata.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 7, prevede un ulteriore passaggio di raccolta per le utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati;la Relazione Tecnica Generale, § 11.6, richiama eventuali contenitori dedicati ai tessili sanitari;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, sezione ATTREZZATURE, contempla la voce «Contenitore pannolini tipo “Maialino”»;non risulta specificato il numero delle utenze interessate né l’obbligatorietà della relativa fornitura.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la fornitura di contenitori dedicati ai tessili sanitari e ai pannolini sia obbligatoria;quali utenze abbiano diritto a ricevere tale dotazione e secondo quali criteri;quale sia il numero stimato di utenze interessate per ciascun Comune;in quale voce del quadro economico sia stato considerato il costo della relativa fornitura.
Quesito 48 – Rifiuti tessili, scarpe e indumenti usati: attrezzature e modalità di raccolta
Dall’esame dei documenti di gara emerge la previsione di un servizio dedicato ai rifiuti tessili e alle scarpe, senza che risultino univocamente definite le attrezzature da utilizzare.
In particolare:
l’Allegato 5, art. 7, prevede l’attivazione di un sistema di raccolta dei rifiuti tessili;il medesimo Allegato 5, art. 22, disciplina il servizio di raccolta dei rifiuti tessili e delle scarpe;la tabella delle frequenze di cui all’art. 6 indica per «Scarpe e indumenti usati» una frequenza 1/15;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla la voce «Contenitore abiti usati»;non risulta specificato se il sistema debba essere organizzato mediante contenitori stradali, sacchi o attrezzature domiciliari dedicate.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la modalità di raccolta vincolante dei rifiuti tessili e delle scarpe;quale attrezzatura debba essere fornita alle utenze domestiche e non domestiche, ove prevista;quanti contenitori per abiti usati debbano essere collocati sul territorio di ciascun Comune;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi di fornitura e gestione.
Quesito 49 – Dotazioni aggiuntive connesse alla stagionalità turistica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di potenziamenti stagionali delle dotazioni, senza che ne risultino indicati i quantitativi.
In particolare:
il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.2, prevede un’articolazione dei servizi idonea a rispondere agli incrementi dei flussi connessi alla stagionalità turistica;gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, ai §§ 2.5.2 e 2.7, richiamano in diversi casi la presenza di utenze stagionali e la necessità di contenitori aggiuntivi nel periodo estivo;non risultano tuttavia definiti il numero delle dotazioni aggiuntive né le modalità di assegnazione alle utenze stagionali.
Si chiede pertanto di chiarire, per ciascun Comune interessato:
quale sia il numero minimo di contenitori aggiuntivi da collocare durante il periodo di alta stagione;in quali aree e per quale periodo debbano essere collocati;se le utenze domestiche stagionali debbano ricevere una dotazione autonoma oppure utilizzare quella già associata all’unità immobiliare;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 50 – Compostiere di comunità/prossimità: numero, ubicazione e copertura economica
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione della fornitura e gestione di apparecchiature per il compostaggio, senza che risultino determinati il numero minimo e la relativa distribuzione territoriale.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, servizio base n. 1.16, ricomprende la fornitura delle macchine compostatrici tra i servizi base;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 26, individua le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature;il Capitolato, art. 17, prevede inoltre che il Soggetto Gestore si doti di un «adeguato numero di compostiere di comunità/prossimità»;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contempla una voce relativa alla gestione della compostiera di comunità, ma non risulta una specifica voce relativa alla fornitura delle macchine;nello schema «ALLEGATO 1 – CAPITOLATO – ART.17» non risulta espressamente riportato il servizio n. 1.16.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il numero minimo di macchine compostatrici da fornire nell’ambito dell’appalto;in quali Comuni debbano essere installate oppure quale sia il criterio di ripartizione territoriale adottato;quale sia il numero minimo di compostiere di comunità/prossimità richiesto ai sensi dell’art. 17 del Capitolato;se le macchine compostatrici di cui al servizio 1.16 e le compostiere di comunità/prossimità richiamate dall’art. 17 debbano intendersi come la medesima tipologia di dotazione o come forniture distinte;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi di acquisto, installazione e gestione.
Quesito 51 – Dotazioni dei CCR, delle isole ecologiche, delle stazioni di trasferenza e delle piattaforme
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che il Gestore è tenuto a fornire attrezzature e contenitori per diverse infrastrutture del servizio, senza che risulti indicata la consistenza delle strutture e delle dotazioni già disponibili.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 21, pone a carico del Gestore la fornitura dei cassoni scarrabili e dei contenitori da posizionare presso le strutture interessate;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10, introduce ulteriori obblighi relativi ai Centri Comunali di Raccolta;la Relazione Tecnica Generale, § 5.6.3, Tabella 3, individua 15 Comuni dotati di CCR autorizzato e utilizzato;non risultano invece indicati, per ciascun Comune, il numero e lo stato delle strutture, le dotazioni esistenti e quelle da integrare.
Si chiede pertanto di integrare le informazioni disponibili indicando, per ciascuno dei 57 Comuni:
il numero e lo stato dei Centri Comunali di Raccolta, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme interessati dall’appalto;le dotazioni e i contenitori già presenti e utilizzabili presso ciascuna struttura;il numero e la tipologia dei cassoni scarrabili e degli ulteriori contenitori che dovranno essere forniti dal Soggetto Gestore;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi oneri di fornitura e gestione.
Quesito 52 – Mercati, cimiteri, uffici pubblici e scuole: numero delle postazioni e dotazioni da fornire
Dall’esame dei documenti di gara emerge l’obbligo di attrezzare diverse categorie di utenze e aree pubbliche, senza che ne risulti indicata la consistenza numerica.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 17 «Raccolta dai Cimiteri», prevede specifiche dotazioni per la raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri;l’art. 18 «Raccolta e spazzamento rifiuti provenienti dai mercati» prevede la fornitura di idonei contenitori per le aree mercatali;gli artt. 9 e 10 prevedono specifiche raccolte presso uffici pubblici e scuole;negli elaborati non risulta indicato il numero complessivo delle relative strutture e postazioni.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascun Comune:
il numero dei cimiteri interessati dal servizio e le relative dotazioni minime da fornire;il numero delle aree mercatali, la relativa periodicità di svolgimento e le dotazioni necessarie;il numero degli uffici pubblici e dei plessi scolastici da servire;il numero e la tipologia minima dei contenitori da fornire per ciascuna tipologia di utenza o postazione;in quale voce del quadro economico siano stati considerati i relativi costi.
Quesito 53 – Contenitori per rifiuti urbani pericolosi e raccolte presso utenze terze
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge l’obbligo di predisporre specifici punti di raccolta per diverse tipologie di rifiuti, senza che risultino indicati il numero e l’ubicazione delle relative postazioni.
In particolare:
l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 13, prevede contenitori dedicati per pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti etichettati «T/F», oli minerali e batterie esauste;il medesimo articolo stabilisce che le attrezzature e i materiali necessari siano a carico del Soggetto Gestore;il Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.2, prevede l’indicazione del numero e del posizionamento dei contenitori presenti e di quelli da collocare per pile e accumulatori, farmaci, oli e grassi vegetali e animali esausti e consumabili da stampa;il criterio 2.1.10, punto 7, prevede invece che l’affidatario possa richiedere specifici contenitori ai sistemi individuali o collettivi di gestione dei rifiuti;non risulta indicato il numero delle utenze commerciali e dei punti di raccolta coinvolti.
Si chiede pertanto di chiarire, per ciascun Comune:
il numero e l’ubicazione dei punti di raccolta previsti per pile e accumulatori, farmaci scaduti, oli e grassi vegetali esausti e consumabili da stampa;il numero delle utenze commerciali interessate dagli obblighi di cui all’art. 13 dell’Allegato 5;quali contenitori debbano essere forniti direttamente dal Soggetto Gestore e quali possano essere richiesti ai sistemi individuali o collettivi di gestione;chi sostenga il relativo costo nei diversi casi;in quale voce del quadro economico siano stati considerati gli eventuali costi di fornitura, installazione e gestione.
09/10/2026 19:58
Risposta
Quesito 39
1. non si è in possesso di questi dati;
2. è ammessa la sola sostituzione dei contenitori non idonei o ammalorati e l’integrazione di quelli mancanti, per tutta la durata dell’appalto;
3. è previsto l’adeguamento mediante installazione di dispositivi RFID o equivalenti su tutti i contenitori già in uso;
4. sostituzioni e manutenzioni vanno effettuati secondo le previsioni del Piano Ambientale – CAM, nella premessa e al criterio 2.1.14 «Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti»,
Quesito 40
1.-2. I dati non sono nelle nostre disponibilità:
3. sarà valutata l’offerta del concorrente;
4. i costi sono previsti alla voce “ Ammortamenti” del PEFA
Quesito 41
2. 3. Risposta gia fornita in altri quesiti;
4. Gli oneri a carico del Soggetto Gestore, sono quelli previsti dall’ art. 21 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale e dal Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10,
Quesito 42
Si richiede la fornitura di n. 5 mastelli \utente da lt 30-40 e sottolavello per l’umido lt 10 per le UD, bidone carrellato da lt 240 per le UND
Quesito 43
Ved. Risposta quesito n. 42
Quesito 44
Ved. Risposta quesito n.42
Quesito 45
Al momento non esistono utenze condominiali o aggregate
Quesito 46
Risposta già fornita in altro quesito
Quesito 47
La fornitura è obbligatoria. Le modalità sono previste negli atti di gara. I costi sono ricompresi nell’importo a base di gara
Quesito 48
Sarà valutata l’offerta del concorrente. I costi sono ricompresi nell’importo a base di gara
Quesito 49
E’ possibile utilizzare la dotazione già associata all’unità immobiliare;
Quesito 50
Con riferimento al quesito si chiarisce che:
- allo stato non risulta possibile determinare il numero di macchine compostatrici da fornire, in quanto ciò dipende dalla volontà del singolo comune, unico soggetto deputato all’individuazione dell’impianto ed a sostenere i relativi costi di conferimento. Pertanto, ove il Comune dovesse ravvisare l’opportunità e la convenienza della fornitura potrà, su base volontaria, stipulare apposito accordo economico con il soggetto gestore, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art.17 del CSA., il quale a sua volta, beneficerà delle somme che il Comune verserà per i costi di conferimento. Ciò si tradurrebbe in un vantaggio per il Comune rappresentato dal risparmio sui costi ed un vantaggio per il soggetto gestore il quale a sua volta, beneficerà delle somme che il Comune verserà per i costi di conferimento. Tali somme sono inserite nel PEF dei Comuni ma non inserite nel PEFA di gara, si tratterebbe quindi di beneficiare di somme aggiuntive;
- La produzione attuale di frazione organica dell’intero ambito supera le 35.000 ton\anno, con un costo di conferimento di circa € 200\ton.;
- La fornitura potrà realizzarsi con varie modalità (acquisto, leasing, etc).
- Le macchine compostatrici di cui al servizio 1.16 e le compostiere di comunità/prossimità richiamate dall’art. 17 sono da intendersi come la medesima tipologia di dotazione.
Quesito 51
Fornita risposta in altro quesito
Quesito 52
Non si dispone dei dati richiesti
Quesito 53
Non si dispone dei dati richiesti , Sarà valutata l’offerta del concorrente
1. non si è in possesso di questi dati;
2. è ammessa la sola sostituzione dei contenitori non idonei o ammalorati e l’integrazione di quelli mancanti, per tutta la durata dell’appalto;
3. è previsto l’adeguamento mediante installazione di dispositivi RFID o equivalenti su tutti i contenitori già in uso;
4. sostituzioni e manutenzioni vanno effettuati secondo le previsioni del Piano Ambientale – CAM, nella premessa e al criterio 2.1.14 «Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti»,
Quesito 40
1.-2. I dati non sono nelle nostre disponibilità:
3. sarà valutata l’offerta del concorrente;
4. i costi sono previsti alla voce “ Ammortamenti” del PEFA
Quesito 41
2. 3. Risposta gia fornita in altri quesiti;
4. Gli oneri a carico del Soggetto Gestore, sono quelli previsti dall’ art. 21 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale e dal Piano Ambientale – CAM, criterio 2.1.10,
Quesito 42
Si richiede la fornitura di n. 5 mastelli \utente da lt 30-40 e sottolavello per l’umido lt 10 per le UD, bidone carrellato da lt 240 per le UND
Quesito 43
Ved. Risposta quesito n. 42
Quesito 44
Ved. Risposta quesito n.42
Quesito 45
Al momento non esistono utenze condominiali o aggregate
Quesito 46
Risposta già fornita in altro quesito
Quesito 47
La fornitura è obbligatoria. Le modalità sono previste negli atti di gara. I costi sono ricompresi nell’importo a base di gara
Quesito 48
Sarà valutata l’offerta del concorrente. I costi sono ricompresi nell’importo a base di gara
Quesito 49
E’ possibile utilizzare la dotazione già associata all’unità immobiliare;
Quesito 50
Con riferimento al quesito si chiarisce che:
- allo stato non risulta possibile determinare il numero di macchine compostatrici da fornire, in quanto ciò dipende dalla volontà del singolo comune, unico soggetto deputato all’individuazione dell’impianto ed a sostenere i relativi costi di conferimento. Pertanto, ove il Comune dovesse ravvisare l’opportunità e la convenienza della fornitura potrà, su base volontaria, stipulare apposito accordo economico con il soggetto gestore, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art.17 del CSA., il quale a sua volta, beneficerà delle somme che il Comune verserà per i costi di conferimento. Ciò si tradurrebbe in un vantaggio per il Comune rappresentato dal risparmio sui costi ed un vantaggio per il soggetto gestore il quale a sua volta, beneficerà delle somme che il Comune verserà per i costi di conferimento. Tali somme sono inserite nel PEF dei Comuni ma non inserite nel PEFA di gara, si tratterebbe quindi di beneficiare di somme aggiuntive;
- La produzione attuale di frazione organica dell’intero ambito supera le 35.000 ton\anno, con un costo di conferimento di circa € 200\ton.;
- La fornitura potrà realizzarsi con varie modalità (acquisto, leasing, etc).
- Le macchine compostatrici di cui al servizio 1.16 e le compostiere di comunità/prossimità richiamate dall’art. 17 sono da intendersi come la medesima tipologia di dotazione.
Quesito 51
Fornita risposta in altro quesito
Quesito 52
Non si dispone dei dati richiesti
Quesito 53
Non si dispone dei dati richiesti , Sarà valutata l’offerta del concorrente
10/09/2026 13:32
Quesito #12
Quesito 54 – Sedi aziendali e centri servizi: numero minimo, localizzazione e tempistiche di disponibilità
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni che necessitano di coordinamento in merito al numero, alla localizzazione e alle tempistiche di disponibilità delle sedi aziendali – centri servizi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 11 «Obblighi del Soggetto Gestore», prevede che «Il Soggetto Gestore è tenuto a dotarsi di almeno 6 sedi aziendali – centri servizi», per le quali, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotto idoneo titolo di proprietà, possesso o locazione;il medesimo articolo stabilisce che tali sedi debbano essere ubicate in «posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa»;la Relazione Tecnica Generale, cap. 10 «SEDI AZIENDALI E OPERATIVE DEL GESTORE», demanda invece allo studio logistico-organizzativo del concorrente la definizione del numero e della localizzazione delle sedi, richiedendo che le relative scelte siano motivate;il Disciplinare di gara, §§ 16 e 17, richiede rispettivamente il cronoprogramma di avvio e la descrizione dell’organizzazione proposta nell’offerta tecnica;i quadri economici di cui all’art. 5 del Capitolato prevedono un avvio progressivo dei servizi nei diversi Comuni.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il numero di almeno 6 sedi aziendali – centri servizi previsto dall’art. 11 del Capitolato costituisca un requisito minimo inderogabile oppure se il concorrente possa proporre, nell’ambito dello studio logistico-organizzativo, un numero differente di sedi adeguatamente motivato;quali siano i parametri oggettivi utilizzati per valutare l’idoneità della localizzazione proposta e, in particolare, come debba essere interpretato il requisito della «posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa»;se siano previsti requisiti minimi relativi a superficie, dotazioni, numero di Comuni, mezzi o addetti serviti da ciascuna sede, distanze o tempi massimi di percorrenza, nonché se siano ammissibili sedi ubicate al di fuori del territorio dell’Ambito;qualora sia confermato il numero minimo di 6 sedi, se tale dotazione debba essere disponibile integralmente alla sottoscrizione del contratto oppure possa essere raggiunta progressivamente in coerenza con il cronoprogramma di avvio dei servizi;entro quale termine debbano essere prodotti i relativi titoli di proprietà, possesso o locazione;quali siano le modalità e le tempistiche di approvazione delle sedi da parte della S.R.R. e/o dei Comuni, nonché se sia previsto un termine massimo per la relativa pronuncia.
Quesito 55 – Modulazione delle sedi aziendali in relazione allo scaglionamento degli avvii
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire se il numero delle sedi aziendali possa essere correlato alla progressiva estensione territoriale dei servizi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 11, prevede almeno 6 sedi aziendali – centri servizi;il Capitolato, art. 20, disciplina le ipotesi di risoluzione contrattuale;la Relazione Tecnica Generale, cap. 10, demanda al concorrente la predisposizione di uno specifico studio logistico-organizzativo;il Disciplinare di gara, § 16, richiede un cronoprogramma di avvio delle attività;l’avvio dei servizi di igiene ambientale avviene progressivamente nei diversi Comuni fino al completamento del perimetro dell’affidamento.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il numero delle sedi aziendali possa essere modulato progressivamente nel corso dell’affidamento, in funzione dell’effettivo numero di Comuni nei quali il servizio risulta avviato;se tale modulazione possa essere rappresentata e motivata nello studio logistico-organizzativo e nel cronoprogramma di Start Up;qualora sia ammessa una progressiva implementazione delle sedi, quale sia il numero minimo richiesto nelle diverse fasi di avvio;se una modulazione conforme alle indicazioni della Stazione Appaltante debba intendersi compatibile con l’art. 11 del Capitolato e non costituisca inadempimento contrattuale.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono indicazioni che necessitano di coordinamento in merito al numero, alla localizzazione e alle tempistiche di disponibilità delle sedi aziendali – centri servizi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 11 «Obblighi del Soggetto Gestore», prevede che «Il Soggetto Gestore è tenuto a dotarsi di almeno 6 sedi aziendali – centri servizi», per le quali, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotto idoneo titolo di proprietà, possesso o locazione;il medesimo articolo stabilisce che tali sedi debbano essere ubicate in «posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa»;la Relazione Tecnica Generale, cap. 10 «SEDI AZIENDALI E OPERATIVE DEL GESTORE», demanda invece allo studio logistico-organizzativo del concorrente la definizione del numero e della localizzazione delle sedi, richiedendo che le relative scelte siano motivate;il Disciplinare di gara, §§ 16 e 17, richiede rispettivamente il cronoprogramma di avvio e la descrizione dell’organizzazione proposta nell’offerta tecnica;i quadri economici di cui all’art. 5 del Capitolato prevedono un avvio progressivo dei servizi nei diversi Comuni.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il numero di almeno 6 sedi aziendali – centri servizi previsto dall’art. 11 del Capitolato costituisca un requisito minimo inderogabile oppure se il concorrente possa proporre, nell’ambito dello studio logistico-organizzativo, un numero differente di sedi adeguatamente motivato;quali siano i parametri oggettivi utilizzati per valutare l’idoneità della localizzazione proposta e, in particolare, come debba essere interpretato il requisito della «posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa»;se siano previsti requisiti minimi relativi a superficie, dotazioni, numero di Comuni, mezzi o addetti serviti da ciascuna sede, distanze o tempi massimi di percorrenza, nonché se siano ammissibili sedi ubicate al di fuori del territorio dell’Ambito;qualora sia confermato il numero minimo di 6 sedi, se tale dotazione debba essere disponibile integralmente alla sottoscrizione del contratto oppure possa essere raggiunta progressivamente in coerenza con il cronoprogramma di avvio dei servizi;entro quale termine debbano essere prodotti i relativi titoli di proprietà, possesso o locazione;quali siano le modalità e le tempistiche di approvazione delle sedi da parte della S.R.R. e/o dei Comuni, nonché se sia previsto un termine massimo per la relativa pronuncia.
Quesito 55 – Modulazione delle sedi aziendali in relazione allo scaglionamento degli avvii
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la necessità di chiarire se il numero delle sedi aziendali possa essere correlato alla progressiva estensione territoriale dei servizi.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 11, prevede almeno 6 sedi aziendali – centri servizi;il Capitolato, art. 20, disciplina le ipotesi di risoluzione contrattuale;la Relazione Tecnica Generale, cap. 10, demanda al concorrente la predisposizione di uno specifico studio logistico-organizzativo;il Disciplinare di gara, § 16, richiede un cronoprogramma di avvio delle attività;l’avvio dei servizi di igiene ambientale avviene progressivamente nei diversi Comuni fino al completamento del perimetro dell’affidamento.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il numero delle sedi aziendali possa essere modulato progressivamente nel corso dell’affidamento, in funzione dell’effettivo numero di Comuni nei quali il servizio risulta avviato;se tale modulazione possa essere rappresentata e motivata nello studio logistico-organizzativo e nel cronoprogramma di Start Up;qualora sia ammessa una progressiva implementazione delle sedi, quale sia il numero minimo richiesto nelle diverse fasi di avvio;se una modulazione conforme alle indicazioni della Stazione Appaltante debba intendersi compatibile con l’art. 11 del Capitolato e non costituisca inadempimento contrattuale.
30/09/2026 17:59
Risposta
Quesito 54 -Quesito 55
Il numero delle sedi aziendali è quello previsto all’art. 11 del CSA e può essere modulato progressivamente nel corso dell’affidamento, in funzione dell’effettivo numero di Comuni nei quali il servizio risulta avviato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale.
Ovviamente, sedi ubicate al di fuori del territorio dell’Ambito, non possono essere considerate baricentriche;
Il numero delle sedi aziendali è quello previsto all’art. 11 del CSA e può essere modulato progressivamente nel corso dell’affidamento, in funzione dell’effettivo numero di Comuni nei quali il servizio risulta avviato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale.
Ovviamente, sedi ubicate al di fuori del territorio dell’Ambito, non possono essere considerate baricentriche;
10/09/2026 13:34
Quesito #13
Quesito 56 – Obiettivo di raccolta differenziata e parametro di riferimento per l’applicazione delle penalità
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti valori-obiettivo relativi alla percentuale di raccolta differenziata, rendendo necessario chiarirne la natura e il relativo valore vincolante.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 6.3, prevede percentuali di raccolta differenziata superiori al 65%, con l’obiettivo di avvicinarsi progressivamente a valori pari o superiori all’80%;il § 14.2.1 della medesima Relazione individua quale obiettivo il raggiungimento di una percentuale ≥ 65% nel breve periodo e il progressivo incremento fino a valori ≥ 75% nel medio-lungo periodo;la tabella dei KPI di cui al § 14.7 indica valori pari a ≥ 65% nel breve periodo e ≥ 75% nel medio periodo;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 1, e l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 2, prevedono il raggiungimento del 65% entro un anno dall’avvio, con innalzamento automatico al livello dell’eventuale maggiore percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente all’avvio del servizio nel singolo Comune;il Piano di Monitoraggio e Controllo, § 3, indica quale obiettivo una media d’Ambito superiore al 65%;il Capitolato, art. 14, disciplina l’applicazione delle penalità connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la percentuale-obiettivo vincolante di raccolta differenziata ai fini dell’esecuzione contrattuale;quale percentuale costituisca il parametro di riferimento per l’applicazione delle penalità previste dall’art. 14 del Capitolato;se gli obiettivi del 75% e dell’80% richiamati nella Relazione Tecnica Generale abbiano natura contrattualmente vincolante oppure meramente programmatica;se l’obiettivo debba essere verificato per singolo Comune o come media complessiva d’Ambito;di indicare, per ciascun Comune, la percentuale media di raccolta differenziata assunta come valore di riferimento ai fini dell’eventuale innalzamento automatico dell’obiettivo.
Quesito 57 – Natura e modalità di misurazione degli obiettivi del Piano di Monitoraggio e Controllo
Dall’esame dei documenti di gara emerge la previsione, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di specifici obiettivi quantitativi, senza che ne risulti univocamente definita la natura contrattuale e la relativa modalità di misurazione.
In particolare, il Piano di Monitoraggio e Controllo, § 3, individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore al 65% come media d’Ambito;rifiuto urbano residuo inferiore a 150 kg/abitante/anno;incremento del 20% della frazione organica avviata a recupero rispetto alla situazione di partenza;copertura del 100% dei CCR previsti;popolazione servita da raccolta porta a porta superiore al 90%;miglioramento del 15% del grado di riscossione della TARI;utenti registrati all’applicazione superiori al 40% delle utenze domestiche;incremento annuo del 10% delle utenze aderenti all’Albo dei compostatori domestici.
Ulteriori obiettivi e indicatori sono richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto, artt. 1 e 14, e nella Relazione Tecnica Generale, §§ 6.3, 14.2.1 e 14.7.
Si chiede pertanto di chiarire:
se gli obiettivi quantitativi indicati nel § 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo costituiscano obblighi contrattuali di risultato posti a carico del Soggetto Gestore oppure obiettivi generali di programmazione e monitoraggio;quali di essi siano eventualmente assoggettati a penalità in caso di mancato raggiungimento e secondo quale disciplina;quale sia, per ciascun indicatore espresso come incremento percentuale, l’anno e il valore-base di riferimento;se la verifica debba essere effettuata a livello di singolo Comune o di Ambito;come debbano essere valutati, ai fini della responsabilità contrattuale del Gestore, gli indicatori il cui risultato dipenda anche da comportamenti dell’utenza o dei contribuenti.
Quesito 58 – Frequenze dello spazzamento non determinate negli elaborati comunali
Dall’esame congiunto degli elaborati di gara emerge che, per numerosi Comuni, non risulta puntualmente definita la frequenza minima dello spazzamento manuale e/o meccanizzato.
In particolare:
gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, al capitolo 3, riportano in diversi casi formule quali «Secondo programmazione», «Programmato (continuativo)», «Secondo circuiti», «Nel Piano Operativo Servizi» oppure celle prive di indicazione quantitativa;gli Elaborati B3 – Tavole grafiche e cartografiche per Comune, laddove presenti, individuano in alcuni casi zone o percorsi di spazzamento senza riportare la relativa frequenza;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5, stabilisce che «I servizi di spazzamento e pulizia delle strade […] dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Si chiede pertanto di:
indicare, per ciascun Comune per il quale gli elaborati non riportano una frequenza quantitativamente determinata, la frequenza minima dello spazzamento manuale e dello spazzamento meccanizzato assunta ai fini del dimensionamento del servizio;precisare quali siano le frequenze considerate nella determinazione dell’importo posto a base di gara;chiarire che cosa debba intendersi per «pieno regime» ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 5 nei Comuni per i quali gli elaborati non definiscono quantitativamente il livello del servizio;indicare quale elaborato debba essere assunto quale riferimento contrattuale per l’individuazione delle frequenze minime.
Quesito 59 – Rifiuti derivanti dallo spazzamento: quantità previste e costo di trattamento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di uno specifico prezzo unitario per il trattamento dei rifiuti da spazzamento, senza che risultino indicate le quantità stimate.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.1, richiede che il progetto specifichi le modalità di conferimento delle terre di spazzamento e dei residui da scerbamento agli impianti di destino;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella tabella relativa ai trattamenti, valorizza la voce «Trattamento secco residuo / rifiuti da spazzamento» in € 137,32/tonnellata;gli Elaborati B2.01-B2.57 non riportano una specifica produzione attesa di rifiuti da spazzamento;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina non individua autonomamente tale frazione nel quadro delle quantità.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascun Comune, la quantità annua stimata di rifiuti derivanti dallo spazzamento assunta nel dimensionamento del servizio;quale sia l’impianto di destino assunto a riferimento per tale frazione;se il relativo costo di trattamento sia compreso nell’importo posto a base di gara;in caso affermativo, in quale voce del quadro economico sia stato contabilizzato.
Quesito 60 – Estensione delle strade e delle aree oggetto di spazzamento
Dall’esame degli elaborati di gara emerge che, per numerosi Comuni, non risulta indicata l’estensione delle strade e delle aree pubbliche interessate dallo spazzamento manuale e/o meccanizzato.
In particolare:
gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, § 3.1, dovrebbero individuare estese e frequenze dei servizi;per diversi Comuni non risulta indicata l’estensione relativa allo spazzamento manuale e/o allo spazzamento meccanizzato;gli Elaborati B3 – Tavole grafiche e cartografiche per Comune non risultano disponibili o sufficientemente dettagliati per tutti i Comuni;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contiene prezzi dei servizi di spazzamento e lavaggio espressi anche in €/km;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, disciplina le variazioni quali-quantitative del servizio.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascuno dei 57 Comuni:
l’estensione complessiva, espressa in metri o chilometri, delle strade e delle aree pubbliche oggetto di spazzamento manuale;l’estensione complessiva delle strade e delle aree oggetto di spazzamento meccanizzato;la relativa suddivisione per zona o circuito, ove prevista;le estese effettivamente assunte nella determinazione dell’importo posto a base di gara.
Quesito 61 – Difformità tra le frequenze di spazzamento riportate nelle Relazioni tecnico-economiche e nelle Tavole grafiche
Dall’esame congiunto degli elaborati comunali emergono, in alcuni casi, frequenze di spazzamento non coincidenti tra la Relazione tecnico-economica e la corrispondente Tavola grafica.
In particolare, negli esempi rilevati:
per Alcara Li Fusi, la Relazione tecnico-economica indica per lo spazzamento meccanizzato una frequenza di «1 v/mese», mentre la relativa Tavola «Aree di spazzamento» riporta «Frequenza spazzamento meccanico 1 vv/sett.»;per Floresta, la Relazione tecnico-economica indica per lo spazzamento manuale una frequenza di «0,5 vv/sett.» e per quello meccanizzato «1 v/mese», mentre la Tavola «Aree di spazzamento» indica rispettivamente «2 vv/sett.» e «1 vv/sett.».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale elaborato debba essere considerato prevalente e contrattualmente vincolante in caso di difformità tra Relazione tecnico-economica e Tavola grafica;quale sia la frequenza effettivamente dovuta per lo spazzamento manuale e meccanizzato nei Comuni interessati;quali frequenze siano state assunte ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara.
Quesito 62 – Tavole dei circuiti e delle aree di spazzamento non disponibili per alcuni Comuni
Dall’esame degli elaborati di gara emerge che le tavole cartografiche relative ai circuiti e alle aree di spazzamento non risultano disponibili per tutti i Comuni dell’Ambito.
In particolare:
il Disciplinare di gara, nell’elenco degli elaborati B3 «Tavole Grafiche e Cartografiche per Comune», prevede espressamente planimetrie e mappe tematiche relative ai «Circuiti/aree di spazzamento stradale»;gli elaborati B3 messi a disposizione comprendono tavole dello spazzamento riferite soltanto a una parte dei Comuni;risultano privi di specifiche tavole di spazzamento i Comuni di Castel di Lucio, Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, Mistretta, Montalbano Elicona, Motta d’Affermo, Novara di Sicilia, Pettineo, Rodì Milici, San Fratello e Tortorici;per Capizzi, le tavole denominate «Strade zona A», «Strade zona B» e «Strade zona C» non riportano modalità e frequenze del servizio;l’Allegato 5, art. 5, richiede l’avvio a pieno regime dei servizi di spazzamento sin dal primo giorno.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibili, per i Comuni sopra indicati, le tavole dei circuiti e delle aree di spazzamento previste dal Disciplinare di gara;integrare, ove necessario, le tavole con l’indicazione delle modalità e frequenze di esecuzione;in alternativa, qualora la definizione dei circuiti sia demandata al concorrente, chiarire espressamente quale sia il perimetro minimo del servizio contrattualmente richiesto;indicare, in tale ipotesi, sulla base di quali estese, circuiti e frequenze sia stato determinato il relativo importo posto a base di gara.
Quesito 63 – Costi di spazzamento e lavaggio nei PEF comunali di riferimento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che la voce «CSL – Costi Spazzamento e Lavaggio» non risulta valorizzata in modo uniforme nei PEF comunali assunti a riferimento.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, ricomprende lo spazzamento tra i servizi base;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», precisa che il Piano è stato costruito sulla base dei PEF 2025 validati, verificandone la coerenza a livello di importo complessivo e non delle singole voci di costo;negli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, la voce «CSL – Costi Spazzamento e Lavaggio» risulta valorizzata soltanto in parte dei PEF, mentre in altri casi è pari a zero o non risulta esposta;la Relazione relativa al Comune di Alcara Li Fusi evidenzia espressamente che «Il CSL = 0 nel PEF è un’anomalia presente anche in altri comuni dell’ambito».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascuno dei 57 Comuni, l’importo annuo riferibile ai servizi di spazzamento e lavaggio ricompreso nella base di gara;sulla base di quali parametri tecnici ed economici tale importo sia stato determinato;come sia stato determinato il costo del servizio nei Comuni il cui PEF di riferimento presenta una voce CSL pari a zero o non valorizzata;se esista un elaborato analitico di ricostruzione di tali costi e, in caso affermativo, di renderlo disponibile.
Quesito 64 – Computo della copertina e dell’indice nel limite massimo di 100 pagine
Dall’esame del Disciplinare di gara emerge la necessità di chiarire le modalità di computo del limite dimensionale previsto per la Relazione Tecnica.
In particolare:
il Disciplinare di gara, § 16 «Offerta Tecnica (Busta digitale B)», stabilisce un limite massimo di 100 pagine per la Relazione Tecnica;il medesimo paragrafo individua alcuni documenti e allegati esclusi dal relativo computo;non risulta invece espressamente disciplinato il trattamento della copertina e dell’indice.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la copertina debba essere computata nel limite massimo di 100 pagine;se l’indice debba essere computato nel medesimo limite;conseguentemente, se entrambi possano essere collocati al di fuori delle 100 pagine destinate ai contenuti della Relazione Tecnica.
Quesito 65 – Computo degli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) nel limite massimo di 100 pagine
Dall’esame del Disciplinare di gara emerge la necessità di chiarire se alcuni elaborati espressamente richiesti nell’ambito dell’offerta tecnica debbano essere ricompresi nel limite massimo di 100 pagine previsto per la Relazione Tecnica.
In particolare, il Disciplinare di gara, § 16 «Offerta Tecnica (Busta digitale B)», richiede:
al punto 7), le «Varianti Migliorative»;al punto 8), la «Carta della Qualità dei servizi»;al punto 9), il «Piano di sicurezza»;al punto 10), il «Cronoprogramma di avvio dell’attività (Start Up)».
Per alcuni di tali elaborati è richiesto un livello di dettaglio riferito ai singoli Comuni dell’affidamento; in particolare, il punto 7) richiede una specifica illustrazione per Comune e il punto 8) una Carta della Qualità dei servizi per ciascun Comune.
Il Disciplinare non chiarisce tuttavia se tali documenti debbano essere materialmente ricompresi nella Relazione Tecnica soggetta al limite dimensionale oppure possano essere prodotti come allegati autonomi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se gli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) del § 16 possano essere prodotti quali allegati separati alla Relazione Tecnica;se, in tale ipotesi, le relative pagine siano escluse dal limite massimo di 100 pagine;se sia sufficiente richiamarne sinteticamente i contenuti all’interno della Relazione Tecnica;qualora uno o più di tali elaborati debbano invece essere ricompresi nel limite delle 100 pagine, di precisare espressamente quali documenti e in quale misura siano soggetti al relativo computo.
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emergono differenti valori-obiettivo relativi alla percentuale di raccolta differenziata, rendendo necessario chiarirne la natura e il relativo valore vincolante.
In particolare:
la Relazione Tecnica Generale, § 6.3, prevede percentuali di raccolta differenziata superiori al 65%, con l’obiettivo di avvicinarsi progressivamente a valori pari o superiori all’80%;il § 14.2.1 della medesima Relazione individua quale obiettivo il raggiungimento di una percentuale ≥ 65% nel breve periodo e il progressivo incremento fino a valori ≥ 75% nel medio-lungo periodo;la tabella dei KPI di cui al § 14.7 indica valori pari a ≥ 65% nel breve periodo e ≥ 75% nel medio periodo;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 1, e l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 2, prevedono il raggiungimento del 65% entro un anno dall’avvio, con innalzamento automatico al livello dell’eventuale maggiore percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente all’avvio del servizio nel singolo Comune;il Piano di Monitoraggio e Controllo, § 3, indica quale obiettivo una media d’Ambito superiore al 65%;il Capitolato, art. 14, disciplina l’applicazione delle penalità connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia la percentuale-obiettivo vincolante di raccolta differenziata ai fini dell’esecuzione contrattuale;quale percentuale costituisca il parametro di riferimento per l’applicazione delle penalità previste dall’art. 14 del Capitolato;se gli obiettivi del 75% e dell’80% richiamati nella Relazione Tecnica Generale abbiano natura contrattualmente vincolante oppure meramente programmatica;se l’obiettivo debba essere verificato per singolo Comune o come media complessiva d’Ambito;di indicare, per ciascun Comune, la percentuale media di raccolta differenziata assunta come valore di riferimento ai fini dell’eventuale innalzamento automatico dell’obiettivo.
Quesito 57 – Natura e modalità di misurazione degli obiettivi del Piano di Monitoraggio e Controllo
Dall’esame dei documenti di gara emerge la previsione, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di specifici obiettivi quantitativi, senza che ne risulti univocamente definita la natura contrattuale e la relativa modalità di misurazione.
In particolare, il Piano di Monitoraggio e Controllo, § 3, individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
raccolta differenziata superiore al 65% come media d’Ambito;rifiuto urbano residuo inferiore a 150 kg/abitante/anno;incremento del 20% della frazione organica avviata a recupero rispetto alla situazione di partenza;copertura del 100% dei CCR previsti;popolazione servita da raccolta porta a porta superiore al 90%;miglioramento del 15% del grado di riscossione della TARI;utenti registrati all’applicazione superiori al 40% delle utenze domestiche;incremento annuo del 10% delle utenze aderenti all’Albo dei compostatori domestici.
Ulteriori obiettivi e indicatori sono richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto, artt. 1 e 14, e nella Relazione Tecnica Generale, §§ 6.3, 14.2.1 e 14.7.
Si chiede pertanto di chiarire:
se gli obiettivi quantitativi indicati nel § 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo costituiscano obblighi contrattuali di risultato posti a carico del Soggetto Gestore oppure obiettivi generali di programmazione e monitoraggio;quali di essi siano eventualmente assoggettati a penalità in caso di mancato raggiungimento e secondo quale disciplina;quale sia, per ciascun indicatore espresso come incremento percentuale, l’anno e il valore-base di riferimento;se la verifica debba essere effettuata a livello di singolo Comune o di Ambito;come debbano essere valutati, ai fini della responsabilità contrattuale del Gestore, gli indicatori il cui risultato dipenda anche da comportamenti dell’utenza o dei contribuenti.
Quesito 58 – Frequenze dello spazzamento non determinate negli elaborati comunali
Dall’esame congiunto degli elaborati di gara emerge che, per numerosi Comuni, non risulta puntualmente definita la frequenza minima dello spazzamento manuale e/o meccanizzato.
In particolare:
gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, al capitolo 3, riportano in diversi casi formule quali «Secondo programmazione», «Programmato (continuativo)», «Secondo circuiti», «Nel Piano Operativo Servizi» oppure celle prive di indicazione quantitativa;gli Elaborati B3 – Tavole grafiche e cartografiche per Comune, laddove presenti, individuano in alcuni casi zone o percorsi di spazzamento senza riportare la relativa frequenza;l’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 5, stabilisce che «I servizi di spazzamento e pulizia delle strade […] dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto».
Si chiede pertanto di:
indicare, per ciascun Comune per il quale gli elaborati non riportano una frequenza quantitativamente determinata, la frequenza minima dello spazzamento manuale e dello spazzamento meccanizzato assunta ai fini del dimensionamento del servizio;precisare quali siano le frequenze considerate nella determinazione dell’importo posto a base di gara;chiarire che cosa debba intendersi per «pieno regime» ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 5 nei Comuni per i quali gli elaborati non definiscono quantitativamente il livello del servizio;indicare quale elaborato debba essere assunto quale riferimento contrattuale per l’individuazione delle frequenze minime.
Quesito 59 – Rifiuti derivanti dallo spazzamento: quantità previste e costo di trattamento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge la previsione di uno specifico prezzo unitario per il trattamento dei rifiuti da spazzamento, senza che risultino indicate le quantità stimate.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4, lett. B.1, richiede che il progetto specifichi le modalità di conferimento delle terre di spazzamento e dei residui da scerbamento agli impianti di destino;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari, nella tabella relativa ai trattamenti, valorizza la voce «Trattamento secco residuo / rifiuti da spazzamento» in € 137,32/tonnellata;gli Elaborati B2.01-B2.57 non riportano una specifica produzione attesa di rifiuti da spazzamento;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina non individua autonomamente tale frazione nel quadro delle quantità.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascun Comune, la quantità annua stimata di rifiuti derivanti dallo spazzamento assunta nel dimensionamento del servizio;quale sia l’impianto di destino assunto a riferimento per tale frazione;se il relativo costo di trattamento sia compreso nell’importo posto a base di gara;in caso affermativo, in quale voce del quadro economico sia stato contabilizzato.
Quesito 60 – Estensione delle strade e delle aree oggetto di spazzamento
Dall’esame degli elaborati di gara emerge che, per numerosi Comuni, non risulta indicata l’estensione delle strade e delle aree pubbliche interessate dallo spazzamento manuale e/o meccanizzato.
In particolare:
gli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, § 3.1, dovrebbero individuare estese e frequenze dei servizi;per diversi Comuni non risulta indicata l’estensione relativa allo spazzamento manuale e/o allo spazzamento meccanizzato;gli Elaborati B3 – Tavole grafiche e cartografiche per Comune non risultano disponibili o sufficientemente dettagliati per tutti i Comuni;l’Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari contiene prezzi dei servizi di spazzamento e lavaggio espressi anche in €/km;il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, disciplina le variazioni quali-quantitative del servizio.
Si chiede pertanto di indicare, per ciascuno dei 57 Comuni:
l’estensione complessiva, espressa in metri o chilometri, delle strade e delle aree pubbliche oggetto di spazzamento manuale;l’estensione complessiva delle strade e delle aree oggetto di spazzamento meccanizzato;la relativa suddivisione per zona o circuito, ove prevista;le estese effettivamente assunte nella determinazione dell’importo posto a base di gara.
Quesito 61 – Difformità tra le frequenze di spazzamento riportate nelle Relazioni tecnico-economiche e nelle Tavole grafiche
Dall’esame congiunto degli elaborati comunali emergono, in alcuni casi, frequenze di spazzamento non coincidenti tra la Relazione tecnico-economica e la corrispondente Tavola grafica.
In particolare, negli esempi rilevati:
per Alcara Li Fusi, la Relazione tecnico-economica indica per lo spazzamento meccanizzato una frequenza di «1 v/mese», mentre la relativa Tavola «Aree di spazzamento» riporta «Frequenza spazzamento meccanico 1 vv/sett.»;per Floresta, la Relazione tecnico-economica indica per lo spazzamento manuale una frequenza di «0,5 vv/sett.» e per quello meccanizzato «1 v/mese», mentre la Tavola «Aree di spazzamento» indica rispettivamente «2 vv/sett.» e «1 vv/sett.».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale elaborato debba essere considerato prevalente e contrattualmente vincolante in caso di difformità tra Relazione tecnico-economica e Tavola grafica;quale sia la frequenza effettivamente dovuta per lo spazzamento manuale e meccanizzato nei Comuni interessati;quali frequenze siano state assunte ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara.
Quesito 62 – Tavole dei circuiti e delle aree di spazzamento non disponibili per alcuni Comuni
Dall’esame degli elaborati di gara emerge che le tavole cartografiche relative ai circuiti e alle aree di spazzamento non risultano disponibili per tutti i Comuni dell’Ambito.
In particolare:
il Disciplinare di gara, nell’elenco degli elaborati B3 «Tavole Grafiche e Cartografiche per Comune», prevede espressamente planimetrie e mappe tematiche relative ai «Circuiti/aree di spazzamento stradale»;gli elaborati B3 messi a disposizione comprendono tavole dello spazzamento riferite soltanto a una parte dei Comuni;risultano privi di specifiche tavole di spazzamento i Comuni di Castel di Lucio, Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, Mistretta, Montalbano Elicona, Motta d’Affermo, Novara di Sicilia, Pettineo, Rodì Milici, San Fratello e Tortorici;per Capizzi, le tavole denominate «Strade zona A», «Strade zona B» e «Strade zona C» non riportano modalità e frequenze del servizio;l’Allegato 5, art. 5, richiede l’avvio a pieno regime dei servizi di spazzamento sin dal primo giorno.
Si chiede pertanto di:
rendere disponibili, per i Comuni sopra indicati, le tavole dei circuiti e delle aree di spazzamento previste dal Disciplinare di gara;integrare, ove necessario, le tavole con l’indicazione delle modalità e frequenze di esecuzione;in alternativa, qualora la definizione dei circuiti sia demandata al concorrente, chiarire espressamente quale sia il perimetro minimo del servizio contrattualmente richiesto;indicare, in tale ipotesi, sulla base di quali estese, circuiti e frequenze sia stato determinato il relativo importo posto a base di gara.
Quesito 63 – Costi di spazzamento e lavaggio nei PEF comunali di riferimento
Dall’esame congiunto dei documenti di gara emerge che la voce «CSL – Costi Spazzamento e Lavaggio» non risulta valorizzata in modo uniforme nei PEF comunali assunti a riferimento.
In particolare:
il Capitolato Speciale d’Appalto, art. 2, ricomprende lo spazzamento tra i servizi base;l’Elaborato D3 – Relazione PEFA SRR Messina, al paragrafo «Assunti del PEFA», precisa che il Piano è stato costruito sulla base dei PEF 2025 validati, verificandone la coerenza a livello di importo complessivo e non delle singole voci di costo;negli Elaborati B2.01-B2.57 – Relazioni tecnico-economiche per Comune, la voce «CSL – Costi Spazzamento e Lavaggio» risulta valorizzata soltanto in parte dei PEF, mentre in altri casi è pari a zero o non risulta esposta;la Relazione relativa al Comune di Alcara Li Fusi evidenzia espressamente che «Il CSL = 0 nel PEF è un’anomalia presente anche in altri comuni dell’ambito».
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia, per ciascuno dei 57 Comuni, l’importo annuo riferibile ai servizi di spazzamento e lavaggio ricompreso nella base di gara;sulla base di quali parametri tecnici ed economici tale importo sia stato determinato;come sia stato determinato il costo del servizio nei Comuni il cui PEF di riferimento presenta una voce CSL pari a zero o non valorizzata;se esista un elaborato analitico di ricostruzione di tali costi e, in caso affermativo, di renderlo disponibile.
Quesito 64 – Computo della copertina e dell’indice nel limite massimo di 100 pagine
Dall’esame del Disciplinare di gara emerge la necessità di chiarire le modalità di computo del limite dimensionale previsto per la Relazione Tecnica.
In particolare:
il Disciplinare di gara, § 16 «Offerta Tecnica (Busta digitale B)», stabilisce un limite massimo di 100 pagine per la Relazione Tecnica;il medesimo paragrafo individua alcuni documenti e allegati esclusi dal relativo computo;non risulta invece espressamente disciplinato il trattamento della copertina e dell’indice.
Si chiede pertanto di chiarire:
se la copertina debba essere computata nel limite massimo di 100 pagine;se l’indice debba essere computato nel medesimo limite;conseguentemente, se entrambi possano essere collocati al di fuori delle 100 pagine destinate ai contenuti della Relazione Tecnica.
Quesito 65 – Computo degli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) nel limite massimo di 100 pagine
Dall’esame del Disciplinare di gara emerge la necessità di chiarire se alcuni elaborati espressamente richiesti nell’ambito dell’offerta tecnica debbano essere ricompresi nel limite massimo di 100 pagine previsto per la Relazione Tecnica.
In particolare, il Disciplinare di gara, § 16 «Offerta Tecnica (Busta digitale B)», richiede:
al punto 7), le «Varianti Migliorative»;al punto 8), la «Carta della Qualità dei servizi»;al punto 9), il «Piano di sicurezza»;al punto 10), il «Cronoprogramma di avvio dell’attività (Start Up)».
Per alcuni di tali elaborati è richiesto un livello di dettaglio riferito ai singoli Comuni dell’affidamento; in particolare, il punto 7) richiede una specifica illustrazione per Comune e il punto 8) una Carta della Qualità dei servizi per ciascun Comune.
Il Disciplinare non chiarisce tuttavia se tali documenti debbano essere materialmente ricompresi nella Relazione Tecnica soggetta al limite dimensionale oppure possano essere prodotti come allegati autonomi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se gli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) del § 16 possano essere prodotti quali allegati separati alla Relazione Tecnica;se, in tale ipotesi, le relative pagine siano escluse dal limite massimo di 100 pagine;se sia sufficiente richiamarne sinteticamente i contenuti all’interno della Relazione Tecnica;qualora uno o più di tali elaborati debbano invece essere ricompresi nel limite delle 100 pagine, di precisare espressamente quali documenti e in quale misura siano soggetti al relativo computo.
30/09/2026 17:54
Risposta
Quesito 56
L’obiettivo percentuale vincolante è quello previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, art. 1, e nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 2, che prevedono il raggiungimento del 65% entro un anno dall’avvio, con innalzamento automatico al livello dell’eventuale maggiore percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente all’avvio del servizio nel singolo Comune e va verificato per singolo Comune.
Quesito 57
R
Gli obiettivi quantitativi indicati nel § 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo e costituiscono obiettivi generali di programmazione e monitoraggio;
Quesito 58
Si conferma che in assenza di indicazione delle frequenze di spazzamento, il concorrente può determinarsi in merito. Le modalità e le frequenze proposte saranno valutate in sede di attribuzione del punteggio.
Eventuale estensione oltre il perimetro e le frequenze indicate saranno remunerati a parte applicando l'elenco prezzi prodotto nell'offerta con l’applicazione del ribasso d'asta.
Quesito 59
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
I costi di trattamento sono a carico dei Comuni.
Quesito 60
Ved. Superiore punto
Quesito 61
Vanno considerate le frequenze indicate nella Relazione tecnico-economica
Quesito 62
Ved. Superiore punto 59
Quesito 63
I costi sono ricompresi nell’importo complessivo posto a base di gara.
Quesito 64
L’intero documento dovrà essere composto al massimo da n. 100 pagine
Quesito 65
Gli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) del § 16 possono essere prodotti quali allegati separati alla Relazione Tecnica, quindi, le relative pagine sono escluse dal limite massimo di 100 pagine
L’obiettivo percentuale vincolante è quello previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, art. 1, e nell’Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale, art. 2, che prevedono il raggiungimento del 65% entro un anno dall’avvio, con innalzamento automatico al livello dell’eventuale maggiore percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente all’avvio del servizio nel singolo Comune e va verificato per singolo Comune.
Quesito 57
R
Gli obiettivi quantitativi indicati nel § 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo e costituiscono obiettivi generali di programmazione e monitoraggio;
Quesito 58
Si conferma che in assenza di indicazione delle frequenze di spazzamento, il concorrente può determinarsi in merito. Le modalità e le frequenze proposte saranno valutate in sede di attribuzione del punteggio.
Eventuale estensione oltre il perimetro e le frequenze indicate saranno remunerati a parte applicando l'elenco prezzi prodotto nell'offerta con l’applicazione del ribasso d'asta.
Quesito 59
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, ulteriori dati e notizie.
I costi di trattamento sono a carico dei Comuni.
Quesito 60
Ved. Superiore punto
Quesito 61
Vanno considerate le frequenze indicate nella Relazione tecnico-economica
Quesito 62
Ved. Superiore punto 59
Quesito 63
I costi sono ricompresi nell’importo complessivo posto a base di gara.
Quesito 64
L’intero documento dovrà essere composto al massimo da n. 100 pagine
Quesito 65
Gli elaborati di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) del § 16 possono essere prodotti quali allegati separati alla Relazione Tecnica, quindi, le relative pagine sono escluse dal limite massimo di 100 pagine
15/09/2026 14:45
Quesito #14
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere quanto segue:
Dall’esame della documentazione di gara emerge una differenza significativa tra il costo del personale indicato nell’elaborato C1, relativo al personale da assorbire, e quello riportato nel PEF-A.
In particolare, il paragrafo 4 «Riepilogo d’ambito» dell’elaborato C1, a pagina 26, indica 368 addetti e un costo annuo complessivo a tempo pieno di € 15.386.695,92. Nel file «d1.pefa.xlsx», foglio «ContoEconomico», la voce «Costo del personale», riportata alla riga 11, è invece valorizzata in € 12.489.867,57 annui dal 2033 al 2041, con una differenza di € 2.896.828,35 annui rispetto al costo dichiarato nell’Allegato del personale.
Il confronto riguarda la fase nella quale, secondo le date riportate nel foglio «Base dasta dettaglio», risulta completato l’ingresso di tutti i Comuni nell’affidamento; lo scostamento non appare quindi spiegabile con la sola progressiva attivazione dei servizi.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il costo della manodopera effettivamente assunto per determinare la base d’asta e come tale importo si raccordi con il personale e con i costi indicati nell’elaborato C1. In particolare, si chiede di precisare se la differenza dipenda dalle ore di impiego considerate, da eventuali rapporti a tempo parziale, da un diverso insieme di servizi o dall’inclusione di una parte del costo del personale in altre voci, indicando in quest’ultimo caso le relative voci e gli importi.
Si chiede inoltre di rendere disponibile il prospetto di calcolo della manodopera, con il numero degli addetti, i livelli contrattuali, le ore considerate e i costi applicati, precisando quali tabelle e quali incrementi dei rinnovi contrattuali già sottoscritti siano stati tenuti in conto nelle rispettive annualità.
In assenza di una spiegazione documentata di tale differenza, la base d’asta appare non congrua rispetto agli oneri della manodopera risultanti dagli stessi atti di gara. Si chiede pertanto di dare evidenza della copertura di tali oneri, nel rispetto degli obblighi di assorbimento previsti dalla gara e senza compromettere la copertura degli altri costi necessari all’esecuzione dei servizi. Qualora la verifica evidenzi errori o sottostime, si chiede di provvedere alle conseguenti rettifiche della documentazione economica e, ove necessario, della base d’asta.
Distinti saluti.
con la presente siamo a richiedere quanto segue:
Dall’esame della documentazione di gara emerge una differenza significativa tra il costo del personale indicato nell’elaborato C1, relativo al personale da assorbire, e quello riportato nel PEF-A.
In particolare, il paragrafo 4 «Riepilogo d’ambito» dell’elaborato C1, a pagina 26, indica 368 addetti e un costo annuo complessivo a tempo pieno di € 15.386.695,92. Nel file «d1.pefa.xlsx», foglio «ContoEconomico», la voce «Costo del personale», riportata alla riga 11, è invece valorizzata in € 12.489.867,57 annui dal 2033 al 2041, con una differenza di € 2.896.828,35 annui rispetto al costo dichiarato nell’Allegato del personale.
Il confronto riguarda la fase nella quale, secondo le date riportate nel foglio «Base dasta dettaglio», risulta completato l’ingresso di tutti i Comuni nell’affidamento; lo scostamento non appare quindi spiegabile con la sola progressiva attivazione dei servizi.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il costo della manodopera effettivamente assunto per determinare la base d’asta e come tale importo si raccordi con il personale e con i costi indicati nell’elaborato C1. In particolare, si chiede di precisare se la differenza dipenda dalle ore di impiego considerate, da eventuali rapporti a tempo parziale, da un diverso insieme di servizi o dall’inclusione di una parte del costo del personale in altre voci, indicando in quest’ultimo caso le relative voci e gli importi.
Si chiede inoltre di rendere disponibile il prospetto di calcolo della manodopera, con il numero degli addetti, i livelli contrattuali, le ore considerate e i costi applicati, precisando quali tabelle e quali incrementi dei rinnovi contrattuali già sottoscritti siano stati tenuti in conto nelle rispettive annualità.
In assenza di una spiegazione documentata di tale differenza, la base d’asta appare non congrua rispetto agli oneri della manodopera risultanti dagli stessi atti di gara. Si chiede pertanto di dare evidenza della copertura di tali oneri, nel rispetto degli obblighi di assorbimento previsti dalla gara e senza compromettere la copertura degli altri costi necessari all’esecuzione dei servizi. Qualora la verifica evidenzi errori o sottostime, si chiede di provvedere alle conseguenti rettifiche della documentazione economica e, ove necessario, della base d’asta.
Distinti saluti.
30/09/2026 18:13
Risposta
I costi della manodopera, pari a € 141.398.820,08 riportati in gara comprendono solamente i costi del servizio di igiene ambientale, in quanto non vi è, al momento, personale dipendente di società, e oggetto di trasferimento, che svolgono attività amministrative, finanziarie e tributarie.
Come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
16/09/2026 16:24
Quesito #15
Buon pomeriggio,
con la presente siamo a richiedere quanto segue:
Quesito 11 — Titolo di utilizzo dei centri di raccolta e oneri conseguenti
Il riscontro al punto 3 della richiesta di chiarimenti del 07/09/2026, afferma che «nessun Comune ha manifestato volontà di conferire beni»; il riscontro al punto 4 conferma però che i centri di raccolta CCR autorizzati e utilizzati sono sedici. L'art. 4 del Capitolato disciplina la messa a disposizione degli impianti e delle dotazioni patrimoniali degli enti locali — centri di raccolta e stazioni di trasferenza compresi — nella sola forma del comodato gratuito ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L.R. n. 9/2010 e dell'art. 202, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, con obbligo di gestione, di mantenimento «in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza» e di restituzione previa ricognizione in contraddittorio. L'art. 21 dell'Allegato 5 prevede invece che «se presenti ed utilizzabili, i Comuni renderanno disponibili al Soggetto Gestore le aree adibite a CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme», senza qualificarne il titolo.
Si chiede: a) a quale titolo giuridico i sedici centri di raccolta siano messi a disposizione del Soggetto Gestore, non essendovi conferimento in comodato; b) se siano comunque dovute la ricognizione in contraddittorio all'atto della consegna e la restituzione in efficienza a fine rapporto; c) a carico di quale soggetto siano gli oneri di adeguamento, di manutenzione straordinaria e di rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi, essendo la sola manutenzione ordinaria posta a carico dell'affidatario dal § 2.1.10 dell'elaborato B7; d) in quale voce del quadro economico tali oneri siano stati considerati.
Quesito 12 — Comuni privi di centro di raccolta e obblighi che ne presuppongono l'esistenza
Dal riscontro al punto 4 discende che quarantuno dei cinquantasette Comuni sono privi di centro di raccolta autorizzato e utilizzabile. Numerose prescrizioni ne presuppongono però l'esistenza in ciascun Comune: l'art. 2, punto 1.4 del Capitolato pone fra i servizi di base la «manutenzione e gestione operativa delle isole ecologiche, piattaforme, CCR ed aree ecologiche per la raccolta differenziata per almeno 24 ore settimanali»; l'art. 12 dell'Allegato 5 dispone che i rifiuti verdi conferiti in quantità superiori ai limiti del Regolamento comunale siano raccolti «mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso il CCR»; l'art. 13 impone il posizionamento presso il CCR dei contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, contenitori etichettati «T/F», oli esausti minerali e batterie; l'art. 14 prevede che ingombranti e RAEE «possono essere anche conferiti direttamente alle isole ecologiche, CCR, stazioni di trasferenza, piattaforme»; l'art. 21 elenca diciassette tipologie di rifiuto per le quali il Soggetto Gestore deve prevedere il posizionamento di idonei contenitori presso tali strutture.
Si chiede: a) con quali modalità tali obblighi debbano essere adempiuti nei Comuni privi di centro di raccolta; b) se il Soggetto Gestore sia tenuto a realizzare, o comunque a rendere disponibili, centri di raccolta nei Comuni che ne sono privi e, in caso affermativo, con quali requisiti dimensionali, entro quale termine e in quale voce del quadro economico il relativo investimento sia stato considerato; c) ovvero se in tali Comuni il servizio di cui all'art. 2, punto 1.4 del Capitolato non sia dovuto e le frazioni conferibili al centro di raccolta debbano essere intercettate con modalità alternative, che si chiede di indicare.
Quesito 13 — Utilizzo intercomunale dei centri di raccolta
Il riscontro al punto 4 non ha dato risposta alla lettera c) del quesito, con la quale si chiedeva di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni dell'ambito. La questione assume ora rilievo dirimente: essendo quarantuno Comuni privi di centro di raccolta, l'utilizzo intercomunale è la sola modalità con la quale gli obblighi richiamati nel quesito che precede possano essere adempiuti senza nuove realizzazioni. Si osserva che l'art. 4 del Capitolato prevede che gli impianti eventualmente nella disponibilità patrimoniale o in convenzione «dovranno essere obbligatoriamente gestiti in nome e conto dei Comuni interessati»; che l'art. 17 distingue espressamente, nella tabella degli attuali siti di conferimento, fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali»; e che il D.M. 8 aprile 2008, richiamato dall'art. 21 dell'Allegato 5, rimette all'atto istitutivo del centro l'individuazione del relativo bacino di utenza.
Si chiede: a) di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo intercomunale dei centri di raccolta esistenti; b) quali adempimenti siano necessari per estendere il bacino di utenza di un centro esistente ai Comuni limitrofi e a carico di quale soggetto; c) se tale estensione debba essere perfezionata prima dell'avvio del servizio nel Comune servito ovvero se, nelle more, il servizio non sia dovuto; d) se l'utilizzo intercomunale sia ammesso anche per stazioni di trasferenza e piattaforme.
Quesito 14 — Orari di apertura dei centri di raccolta e presidio
L'art. 2, punto 1.4 del Capitolato e l'art. 3, punto 1.4 dell'Allegato 5 prescrivono la gestione operativa dei centri di raccolta con apertura «per almeno 24 ore settimanali». L'art. 21 del medesimo Allegato 5 obbliga però il Soggetto Gestore a «garantire l'apertura del centro, con la continua presenza di un operatore, per almeno 20 ore settimanali». Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 fissa a sua volta soglie cumulative differenziate per bacino di utenza — «12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti; 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti; 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti; 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti» — con l'obbligo che gli orari comprendano «almeno metà della giornata del sabato», e prevede per i centri del riuso «un'apertura di almeno il 50% delle ore totali di apertura dei centri di raccolta».
Si chiede: a) quale sia la soglia oraria vincolante fra le tre indicate; b) se essa debba essere garantita per ciascun centro, per Comune ovvero cumulativamente per bacino di utenza e, in quest'ultimo caso, come sia individuato il bacino; c) se la presenza continua di un operatore sia richiesta per l'intero orario di apertura e in quale voce del quadro economico sia stato considerato il relativo costo di personale per ciascuno dei sedici centri; d) se l'estensione dell'orario oltre il minimo sia valutabile ai fini del sub-criterio C.6, tenuto conto che il § 2.2.7 del medesimo elaborato B7 vi parametra espressamente il punteggio premiante.
Quesito 15 — Dati identificativi dei centri di raccolta e regolamenti comunali
Il riscontro al punto 4 individua i centri di raccolta per relationem, senza fornire i dati che le lettere a) e b) del quesito chiedevano. Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 premette peraltro che la stazione appaltante «ha indicato, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria, fornendo informazioni circa l'effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per la gestione degli stessi», e che vi ha inserito il «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti/centri di raccolta» recante le quantità massime giornaliere e annue conferibili per ciascuna tipologia; l'art. 21 dell'Allegato 5 richiama a sua volta i limiti quantitativi del Regolamento comunale. Tali documenti e informazioni non risultano fra gli atti pubblicati.
Si chiede: a) per ciascuno dei sedici centri, ubicazione, superficie complessiva e coperta, dotazioni, stato di esercizio ed estremi del provvedimento istitutivo e del titolo autorizzativo vigente, con la relativa scadenza, i codici EER ammessi e il bacino di utenza autorizzato; b) la pubblicazione dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e dei centri di raccolta, o l'indicazione della loro collocazione; c) la localizzazione cartografica dei centri di raccolta e delle isole ecologiche, che il § 2.1 del disciplinare indica fra i contenuti obbligatori dell'elaborato B3 e che nessuna delle tavole pubblicate riporta.
Quesito 16 — Perimetro del sub-criterio C.6
Il sub-criterio C.6 del § 18.1 del disciplinare attribuisce sette punti — il peso maggiore dopo il sub-criterio A.1 — alla «messa a disposizione e gestione, all'interno dell'ambito, di ulteriori, isole ecologiche (fisse e\o itineranti), C.C.R., stazioni di trasferenza, piattaforme di conferimento e\o trattamento».
Si chiede di precisare: a) rispetto a quale dotazione si misuri il carattere «ulteriore», se cioè il riferimento siano i sedici centri esistenti confermati al punto 4 del riscontro ovvero la dotazione minima comunque dovuta ai sensi dell'art. 2, punto 1.4 del Capitolato; b) se un centro reso disponibile a servizio di più Comuni sia computato una sola volta ovvero per ciascun Comune servito; c) se rilevino, e con quale criterio, le isole ecologiche itineranti, gli eco-compattatori e i sistemi a punto mobile di consegna richiamati dall'art. 4, punto B.3 del Capitolato; d) se rilevino le stazioni di trasferenza e le piattaforme nella disponibilità patrimoniale o in convenzione del Soggetto Gestore, anche ubicate presso le sedi aziendali di cui all'art. 11 del Capitolato.
Quesito 17 — Base quantitativa delle utenze da attrezzare
Il riscontro al punto 7 dispone che le attrezzature siano fornite «a tutte le utenze indicate nella documentazione di gara, nonché alle nuove utenze». Le Relazioni Tecnico-Economiche espongono però il numero delle utenze domestiche e non domestiche come valore dichiaratamente stimato e non riconducibile ai ruoli TARI, e la Relazione del Comune di Motta d'Affermo non reca alcuna tabella delle utenze.
Si chiede: a) di indicare, per ciascuno dei cinquantasette Comuni, il numero di utenze domestiche — distinte fra stabili e stagionali — e di utenze non domestiche da assumere quale base della fornitura; b) di integrare il dato mancante per il Comune di Motta d'Affermo; c) di confermare che tale base documentale sia quella rilevante ai fini della verifica di congruità dell'offerta, indipendentemente dal numero di utenze che risulterà dai ruoli TARI e dall'indagine condotta in fase di distribuzione.
Quesito 18 — Utenze di nuova attivazione e regime di compensazione
L'obbligo di fornitura «alle nuove utenze», affermato dal riscontro al punto 7, non è accompagnato da alcuna quantificazione né da alcun termine, e si proietta sull'intera durata quindicennale dell'affidamento. L'art. 5 dell'Allegato 5 stabilisce che «nulla sarà dovuto al Soggetto Gestore per variazioni del numero e del tipo di utenze risultante dall'indagine svolta durante la distribuzione», riferendosi alla distribuzione iniziale del periodo di start-up.
Si chiede: a) di confermare che tale clausola riguardi la sola distribuzione iniziale; b) di confermare che l'incremento del numero delle utenze nel corso dell'affidamento costituisca variazione quali-quantitativa ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, remunerata applicando le quotazioni dell'elenco prezzi offerto con il ribasso di gara, in analogia con quanto già confermato per le estensioni del servizio di spazzamento al punto 5 del riscontro; c) in difetto, di indicare l'incremento percentuale di utenze assunto a base d'asta per l'intera durata e la fonte del dato.
Quesito 19 — Composizione della dotazione per utenza e quantità assunte a base d'asta
L'art. 6 dell'Allegato 5 prescrive, per le utenze domestiche, bidoncini da 30-40 litri per la frazione residua, l'organico, la carta e cartone, il vetro e lattine e la plastica, sacchetti biodegradabili da 12/13 litri e cestello areato sottolavello da 10 litri; per le utenze non domestiche, contenitori dedicati, bidoni da 240 litri e contenitori a norma HACCP; l'art. 8 pone a carico del Soggetto Gestore anche la fornitura dei mastelli impilabili e l'art. 9 quella degli appositi roller per i cartoni. Il riscontro al punto 7 colloca i relativi costi nelle «spese generali del servizio». La somma della voce «costi generali dei servizi» dei quadri economici delle cinquantasette Relazioni Tecnico-Economiche ammonta a € 4.011.377,47 annui e, secondo le medesime Relazioni, comprende anche voci diverse dalle attrezzature.
Si chiede di rendere disponibile il prospetto di calcolo posto a base d'asta, con l'indicazione, per ciascuna tipologia di attrezzatura, delle quantità, dei prezzi unitari e della vita utile assunti, nonché delle ulteriori voci comprese nei costi generali dei servizi con i rispettivi importi. In difetto di tale evidenza non è possibile verificare la capienza della voce rispetto agli obblighi di fornitura che il riscontro al punto 7 vi ricomprende.
Quesito 20 — Fornitura dei sacchetti
L'art. 6 dell'Allegato 5 prevede la fornitura di sacchetti biodegradabili da 12/13 litri per la sola frazione organica. Il § 2.1.9 dell'elaborato B7 dispone invece che «la Stazione appaltante... ha previsto che l'affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta», aggiungendo che «gli oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta a carico del gestore del servizio» e che l'affidatario è tenuto a renderli disponibili presso i presidi indicati nella documentazione di gara.
Si chiede: a) per quali frazioni la fornitura dei sacchetti sia dovuta; b) il numero di sacchetti per utenza e per anno assunto a base d'asta, distinto per frazione e per tipologia di utenza; c) con quale modalità debba avvenire la distribuzione, se a domicilio, presso i centri di raccolta ovvero presso altri presidi, e quali siano i presidi indicati; d) in quale voce del quadro economico l'onere di fornitura e quello di distribuzione siano stati considerati.
Quesito 21 — Dispositivi di identificazione dell'utenza sui contenitori
Il capitolo 2 dell'elaborato B6 prevede «la fornitura e l'implementazione di un sistema integrato di identificazione elettronica e tracciabilità dei rifiuti urbani basato su tecnologia RFID... da applicare a tutti i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni merceologiche, in uso sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche», qualificandolo come oggetto dell'affidamento. L'art. 6 dell'Allegato 5, che disciplina analiticamente le dotazioni da fornire, non ne fa menzione. Il § 2.1.2 dell'elaborato B7 richiede l'identificazione dell'utenza per il solo rifiuto urbano residuo, con facoltà di non effettuare la misurazione «nei territori in cui la quantità di RUR prodotta procapite/anno sia inferiore a 80 kg». I sub-criteri A.2 e A.5 del § 18.1 del disciplinare attribuiscono a loro volta punteggio premiante a elementi del medesimo sistema.
Si chiede: a) se la dotazione di transponder su tutti i contenitori di tutte le frazioni costituisca obbligo contrattuale ovvero elemento premiante; b) in caso di obbligo, le quantità assunte a base d'asta e la voce del quadro economico che le comprende; c) di indicare, per ciascun Comune, la produzione pro capite di rifiuto urbano residuo assunta ai fini della deroga degli 80 kg per abitante e per anno.
Quesito 22 — Cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo
Il § 3.1.9 dell'elaborato B7 premette che la documentazione di gara «indica il numero, la tipologia, la capacità volumetrica e l'ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e raccoglitori», nonché «le aree ad alta intensità abitativa... ad alta aggregazione sociale... e ad alta frequentazione... in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area», e dispone che «nelle aree urbane, l'affidatario installa, ove non già presenti, dei cestini stradali nelle aree e nei luoghi e secondo la distribuzione indicati nella documentazione di gara». Tali indicazioni non risultano negli atti pubblicati. L'art. 19 dell'Allegato 5 pone inoltre fra le attività ordinarie dello spazzamento manuale lo «svuotamento dei cestini gettacarte e sostituzione dei sacchetti di raccolta posti all'interno».
Si chiede: a) per ciascun Comune, numero, tipologia, capacità e ubicazione dei cestini esistenti, con il relativo stato di conservazione; b) il numero minimo di cestini di nuova installazione e le aree di collocazione; c) in quale voce del quadro economico siano stati considerati la fornitura, l'installazione, la manutenzione, la sostituzione e i sacchetti a perdere.
Quesito 23 — Compostiere domestiche e macchine compostatrici
Gli atti distinguono due oggetti diversi. Da un lato le macchine compostatrici: l'art. 2, punto 1.16 del Capitolato e l'art. 3, punto 1.16 dell'Allegato 5 ne pongono a carico dell'aggiudicatario la fornitura e la gestione; l'art. 17 del Capitolato dispone che il Soggetto Gestore «dovrà dotarsi di adeguato numero di compostiere di comunità\prossimità gestendo la frazione umida all'interno dell'Ambito Territoriale»; l'art. 26 dell'Allegato 5 ne fissa le caratteristiche minime, fra cui la capacità minima di 80 tonnellate. Dall'altro le compostiere domestiche: il § 2.1.7, lettera d) dell'elaborato B7 impone «la distribuzione di compostiere in comodato d'uso gratuito, o con altra modalità preferibilmente agevolata, alle utenze che ne facciano richiesta», mentre il sub-criterio C.4 del § 18.1 del disciplinare ne premia la fornitura.
Si chiede: a) il numero minimo e la capacità complessiva delle macchine compostatrici richieste, i Comuni di installazione e la voce del quadro economico che ne comprende l'investimento e la gestione; b) il numero di compostiere domestiche assunto a base d'asta e la voce che lo comprende; c) quale sia, per entrambe le fattispecie, il confine fra la dotazione dovuta e la dotazione valutabile come miglioria ai fini del sub-criterio C.4.
Quesito 24 — Portata del riscontro al punto 9 in ordine alle modalità di raccolta
Il riscontro al punto 9, dispone che «vanno mantenute le modalità di raccolta in essere in ciascun Comune». Il quesito cui si riferisce aveva per oggetto la sola collocazione della frazione metallica fra multimateriale leggero e raccolta congiunta con il vetro. Si chiede pertanto di confermare che tale indicazione attenga allo schema di separazione delle frazioni merceologiche e non deroghi: a) all'art. 1 dell'Allegato 5, che ammette espressamente varianti relative all'organizzazione logistica del servizio, ai servizi aggiuntivi di raccolta differenziata, all'incremento delle frequenze, ai servizi aggiuntivi di pulizia, ai sistemi di controllo e alla tipologia delle attrezzature, nonché a «sistemi sperimentali alternativi al sistema “porta a porta”, se consentono un risparmio per gli Enti»; b) all'art. 4, punto B.3 del Capitolato, che richiama il principio della «domiciliarizzazione diffusa» «prevedendo eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti)» e «l'opportunità di istituire “circuiti complementari” a consegna (CCR, Eco compattatori, isole ecologiche mobili, sistemi a punto mobile di consegna)»; c) alla facoltà di proporre varianti migliorative riconosciuta dal § 16 del disciplinare e dall'art. 4, lettera C del Capitolato.
Si chiede in particolare se sia ammessa, nelle zone a dispersione abitativa e nelle case sparse, l'adozione di circuiti complementari di prossimità in luogo della raccolta domiciliare, fermo il mantenimento di quest'ultima nelle aree a maggiore densità abitativa.
Quesito 25 — Frequenze differenziate per tipologia di utenza e passaggio per tessili sanitari
Il riscontro al punto 8, lettera a) conferma che la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 dell'Allegato 5 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica. La tabella dell'art. 6 articola però le frequenze minime distintamente per utenze domestiche e non domestiche, mentre le Relazioni indicano, salvo eccezioni, un'unica frequenza per frazione.
Si chiede: a) se il confronto fra i due valori debba essere effettuato separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; b) se, in difetto di indicazione nella Relazione, la frequenza applicabile alle utenze non domestiche sia quella dell'art. 6. Il riscontro al punto 8, lettera b) conferma inoltre che tutti i servizi dell'art. 6 sono compresi nel canone in tutti i cinquantasette Comuni, ma non indica, per il passaggio aggiuntivo previsto dall'art. 7 «solo alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati», né la frequenza minima né le modalità di individuazione delle utenze interessate: si chiede di precisarle, e di indicare il numero di utenze assunto a base d'asta per ciascun Comune.
Quesito 26 — Prestazioni accessorie comprese nel canone e servizi opzionali
L'art. 19 dell'Allegato 5 include nello spazzamento manuale di base la rimozione delle erbe infestanti e delle deiezioni animali, il mantenimento della pulizia di bocche di lupo e caditoie «sia nei tratti orizzontali che verticali dei pozzetti stradali», lo svuotamento dei cestini gettacarte con sostituzione dei sacchetti e la «pulizia a fondo prima e dopo ogni operazione di taglio dell'erba». L'art. 3 del medesimo Allegato elenca però fra i servizi opzionali, a corrispettivo separato, lo scerbamento delle strade urbane e degli interstizi dei marciapiedi (punto 2.2) e la pulizia radicale di tombini, caditoie e pozzetti (punto 2.4). Si chiede di precisare il confine fra prestazioni comprese nel canone e prestazioni opzionali.
Quesito 27 — Comuni con servizio escluso o non contrattualizzato
La Relazione del Comune di Ficarra dichiara che «lo spazzamento e lavaggio delle strade non è ricompreso tra i servizi a carico del presente affidamento»; i PEF vigenti dei Comuni di Galati Mamertino, Longi e Militello Rosmarino riportano il servizio come «non contrattualizzato» con CSL pari a zero. Il PEFA di gara valorizza per contro la componente CSL a livello d'ambito senza distinzione per Comune.
Si chiede di confermare per quali Comuni il servizio sia escluso dall'affidamento e per quali debba invece essere dimensionato e valorizzato.
Quesito 28 — Servizi accessori non valorizzati nelle relazioni
L'art. 2 del CSA e l'art. 3 dell'Allegato 5 elencano fra i servizi di base la pulizia degli arenili, dei cimiteri, delle aree gioco e dei parchi comunali, la pulizia in occasione di feste patronali e mercati, la raccolta dei rifiuti abbandonati e la derattizzazione e disinfestazione. Le Relazioni non ne espongono il dimensionamento né la valorizzazione.
Si chiede di indicare, per ciascun Comune, le quantità di riferimento (metri di arenile, superficie cimiteriale, numero di manifestazioni annue) e se tali servizi siano compresi nell'importo a base di gara.
Quesito 29 — Trasbordo e trasferenza presso le sedi aziendali
Il § 10 del B1 prevede che le sedi aziendali possano ospitare «aree dedicate alle eventuali operazioni di trasbordo/trasferenza», con costi inclusi nel canone, e il § 8.4 precisa che il trasbordo non costituisce stoccaggio ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. v) del D.Lgs. 152/2006 se logisticamente motivato, entro limiti temporali e in area preventivamente autorizzata.
Si chiede di confermare che l'allestimento di aree di trasbordo presso le sedi del Gestore sia ammesso e quali titoli autorizzativi la stazione appaltante ritenga necessari.
Quesito 30 — Schema regolatorio TQRIF applicabile
Il § 7.1 dell'elaborato B1 indica lo Schema I della matrice del TQRIF per tutti i Comuni dell'ARO; la Tabella 5 del § 8.10.2 del medesimo elaborato richiama invece «quelli previsti nel TQRIF per lo Schema Regolatorio IV»; le Relazioni Tecnico-Economiche indicano al § 2.9.1 schemi differenti fra loro, fra cui lo Schema I per il Comune di Naso e lo Schema II per i Comuni di Castel di Lucio e Capo d'Orlando.
Si chiede di indicare quale sia lo schema regolatorio applicabile, se unico per l'ambito o differenziato per Comune, e quali obblighi e standard di qualità debbano essere assunti a base dell'offerta.
Quesito 31 — Collocazione dei servizi amministrativi nelle componenti tariffarie
Nel PEFA di gara la componente CARC — costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti — non risulta valorizzata, mentre l'importo annuo dei servizi amministrativi e di riscossione, pari a € 1.803.061,33, è esposto fra i costi operativi incentivanti di cui all'art. 10 del MTR-3.
Si chiede di confermare tale impostazione e di precisare in quali componenti il concorrente debba collocare, nel PEFA di offerta, i costi dei servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, all'accertamento e alla riscossione della TARI.
Quesito 32 — Corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione
Il quadro economico dell'art. 5 del CSA espone l'importo annuo dei servizi amministrativi e di riscossione come importo fisso, pari a € 1.803.061,33 per l'ambito; il foglio «Base d'asta dettaglio» del PEFA di gara intitola la medesima sezione «Base d'asta servizi amm. e risc. (5%)», valore che corrisponde al 5% di un gettito TARI implicito di circa € 36.061.227.
Si chiede di confermare se il corrispettivo di tali servizi sia un canone fisso, invariabile rispetto al gettito effettivamente accertato o riscosso, ovvero una percentuale del gettito, e in quest'ultimo caso su quale base essa sia calcolata e come operi il ribasso di gara.
Quesito 33 — Fattore di sharing dei ricavi da corrispettivi dei consorzi di filiera
L'art. 5 del CSA dispone che il fattore di sharing «b» sia determinato, per ciascuna annualità, in funzione degli indicatori di efficacia della raccolta differenziata (γ1) e di efficacia del riciclo (γ2) conseguiti e validati; il PEFA di gara assume per contro un fattore b pari a 0,70 costante per tutti i quindici anni. Si chiede di confermare che il PEFA di offerta debba essere sviluppato con b = 0,70 costante, e di precisare se il valore sia soggetto a revisione annuale in funzione delle performance conseguite e con quali effetti sui corrispettivi del Gestore.
Quesito 34 — Ripartizione del corrispettivo fra i Comuni
L'art. 13 dello schema di contratto normativo (E1) ripartisce il corrispettivo fra i vari Comuni «salvo diverso accordo in sede di stipula del contratto attuativo con il singolo comune», e l'art. 27 del medesimo schema annovera fra gli allegati contrattuali un documento denominato «Ribasso Offerta Comuni». Il § 17 del disciplinare richiede invece un unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara.
Si chiede di confermare che il ribasso da formulare sia unico, quale sia il contenuto dell'allegato «Ribasso Offerta Comuni» e se la ripartizione per Comune esposta nel PEFA di offerta sia vincolante o rinegoziabile in sede di contratto attuativo.
Quesito 35 — Tipologia di offerta ai sensi della deliberazione ARERA 596/2024
Il foglio «IN_Anagrafica» del PEFA di gara qualifica la procedura come gara ai sensi della deliberazione ARERA 596/2024/R/rif, con tipologia di offerta «ex comma 9.4 lettera a)» dell'Allegato A alla medesima deliberazione.
Si chiede di confermare che il PEFA di offerta debba essere sviluppato secondo tale tipologia e di precisare quali voci del modello pubblicato debbano essere rielaborate dal concorrente e quali restino invariate.
Quesito 36 — Durata effettiva per Comune, ammortamenti e scadenze dei contratti in essere
Il foglio «Base d'asta dettaglio» del PEFA di gara sviluppa la base d'asta per Comune e per anno dalle rispettive date di avvio, confermando durate effettive dei servizi di igiene ambientale comprese fra 15 e 9 anni con scadenza unica al 31/12/2041.
Si chiede: a) di precisare il criterio di recupero degli ammortamenti dei beni impiegati nei Comuni con avvio più tardivo, tenuto conto delle vite utili regolatorie e dell'ipotesi di ammortamento su cinque anni assunta nella Relazione PEFA; b) di pubblicare l'elenco delle scadenze dei contratti in essere per tutti i 57 Comuni, essendo tale dato riportato solo nei cartigli delle quattro tavole B.03.01 reperite; c) di confermare la data di avvio del Comune di Capizzi, per il quale la tavola B.03.01 indica la scadenza del contratto in essere al 31/12/2032 mentre il quadro economico fissa l'avvio al 01/11/2032, e di indicare a carico di chi siano gli oneri dell'eventuale sovrapposizione.
Quesito 37 — Penali sugli obiettivi ambientali e revisione dei prezzi
L'art. 14 del CSA commisura le penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di rifiuto urbano biodegradabile a percentuali dell'«importo annuale posto a base d'asta»:
si chiede se tale importo sia quello del singolo Comune inadempiente ovvero l'importo annuo complessivo dell'appalto. L'art. 16 del CSA prevede inoltre che il corrispettivo del primo anno resti fisso e che «al termine del secondo anno di servizio si procederà a revisione applicando sul prezzo iniziale gli indici»: si chiede se la prima revisione decorra dal secondo o dal terzo anno di servizio e se il termine decadenziale del primo bimestre si applichi anche alla prima richiesta.
Quesito 38 — Colonna «T» assente nella tabella del § 18.1 e metodo applicabile ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3
Il § 18.2 del disciplinare distingue gli elementi «cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella», valutati mediante coefficiente variabile da zero a uno attribuito da ciascun commissario, dagli elementi «cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella», il cui punteggio «è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto». La tabella dei criteri di valutazione di cui al § 18.1 reca però un'unica colonna di punteggio, intestata «PUNTI D MAX», e non contiene alcuna colonna «T». I tre sub-criteri del criterio D risultano perciò collocati fra i punteggi discrezionali, benché siano formulati in termini di presenza o assenza di una certificazione (D.1 e D.2) ovvero per soglie predeterminate («Rating di legalità: 1stella =1 punto, 2 stelle= 2 punti. 3 stelle=3 punti», D.3).
Si chiede di precisare se ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3 si applichi il metodo discrezionale della colonna «D» ovvero il metodo tabellare descritto dal § 18.2 per la colonna «T», e, in quest'ultimo caso, di indicare quali altri sub-criteri debbano intendersi tabellari.
Quesito 39 — Ambito e modalità della riparametrazione
Il § 18.2 del disciplinare prevede che le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari siano trasformate in coefficienti definitivi «riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie», secondo la formula V(a)i = Mi/Mmax, e che il punteggio di ogni criterio o sub-criterio scaturisca «dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al criterio o sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente definitivo».
Si chiede: a) di confermare che la riparametrazione operi esclusivamente a livello di singolo criterio e sub-criterio e che non sia prevista alcuna riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica; b) di precisare se la riparametrazione si applichi anche ai sub-criteri del criterio D, tenuto conto del quesito che precede: ove essa vi si applicasse, in assenza di concorrenti in possesso del rating di legalità a tre stelle il concorrente in possesso di due stelle conseguirebbe il punteggio massimo di 3 punti, con effetto difforme dalla graduazione espressamente stabilita dal sub-criterio D.3.
Quesito 40 — Certificazioni premianti e rating di legalità: termine di possesso, documentazione e possesso in forma associata
I sub-criteri D.1, D.2 e D.3 attribuiscono punteggio al possesso, rispettivamente, della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, della certificazione UNI EN ISO 37001:2022 sui sistemi di gestione anticorruzione e del rating di legalità. Il disciplinare non indica il termine entro il quale tali attestazioni debbano essere possedute — a differenza del § 6.3 lett. c), che per le certificazioni ISO 45001:2018, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001 prescrive il «Possesso obbligatorio alla data di pubblicazione del bando» —, né il documento da inserire nella busta B a comprova, né il soggetto che debba possederle in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
Si chiede: a) il termine di possesso rilevante; b) quali documenti ed estremi (organismo di certificazione, numero, data di rilascio e scadenza, campo di applicazione; per il rating, estremi del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e relativa validità) debbano essere prodotti e in quale busta; c) se, in forma associata, il punteggio spetti quando l'attestazione sia posseduta dalla sola mandataria, da una sola delle imprese raggruppate ovvero da tutte, e con quale eventuale criterio di proporzionamento.
Formazione e presentazione dell'offerta tecnica
Quesito 41 — Corrispondenza fra i sub-criteri di valutazione e i contenuti obbligatori della relazione tecnica
Il § 16 del disciplinare prescrive che la relazione tecnica contenga «una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1., i seguenti elementi», elencandone dieci. Gli atti non stabiliscono però alcuna corrispondenza fra i ventiquattro sub-criteri della tabella e i dieci contenuti obbligatori, e due di questi ultimi — il Piano di sicurezza (elemento 9, richiesto anche dall'art. 4, punto B.7 del CSA) e il Cronoprogramma di avvio dell'attività, Start Up (elemento 10) — non trovano riscontro in alcun sub-criterio di valutazione.
Si chiede: a) di confermare che l'articolazione della relazione sia rimessa al concorrente, purché tutti i dieci contenuti obbligatori siano presenti e reperibili; b) se sia gradita, e con quali modalità, una tavola di corrispondenza fra le sezioni della relazione e i sub-criteri del § 18.1, e se essa sia computata nel limite delle 100 pagine; c) in quale sede e sotto quale sub-criterio siano valutati il Piano di sicurezza e il Cronoprogramma di avvio.
Quesito 42 — Schema per la relazione sulle varianti migliorative per singolo Comune
Il § 16 del disciplinare prescrive che le varianti migliorative siano esplicitate «in una dettagliata relazione illustrativa che segua lo schema di cui agli allegati del CSA per ogni singolo comune», siano «suffragate da esempi concreti che ne esplicitino i risultati previsti e le verifiche di riscontro» e siano riassunte «in un abaco schematico che riporti per ogni criterio e sub criterio le previsioni del progetto e le migliorie offerte dal concorrente», «adeguatamente quantificate», fermo che «le migliorie proposte non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante».
Si chiede: a) di identificare lo schema allegato al CSA cui la relazione deve conformarsi, essendo l'unico allegato materialmente presente nel documento pubblicato l'Allegato 1 — Elenco Prezzi Unitari, e di renderlo disponibile in formato editabile; b) di precisare in quali grandezze debba avvenire la quantificazione delle migliorie nell'abaco, tenuto conto che il medesimo § 16 vieta di inserire nella busta B «alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta “C”» e che il § 17 colloca nella busta C «la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari»; c) di confermare che l'abaco e le schede di dettaglio per Comune siano qualificabili come schede tecniche e quindi non computati nel limite delle 100 pagine, coerentemente con quanto già richiesto al quesito 43.
Quesito 43 — Offerta tecnica: limite di 100 pagine, limiti della piattaforma e formattazione
Il § 16 del disciplinare fissa in 100 pagine il limite della relazione tecnica, escludendo dal computo «gli allegati quali, elaborati grafici e schede tecniche», e prescrive «margini 2 sui quattro lati» senza indicare l'unità di misura; il § 13 fissa in 15 MB il limite per file e 50 MB per busta, vietando gli archivi compressi.
Si chiede: a) di confermare che le 57 Carte della qualità dei servizi, le 57 schede di dettaglio delle migliorie per Comune, l'abaco schematico, il piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up possano essere prodotti come allegati non computati nel limite; b) che i margini siano di 2 centimetri; c) che sia ammesso il caricamento di più file distinti nello slot dell'offerta tecnica e se il limite di 50 MB per busta sia inderogabile.
Quesito 44 — Valore prescrittivo degli elaborati B4, B5, B6 e B7
Il § 2.1 del disciplinare elenca fra i documenti tecnici gli elaborati B4 — Piano di comunicazione e sensibilizzazione, B5 — Piano di monitoraggio e controllo (KPI), B6 — Piano di digitalizzazione del servizio e B7 — Piano ambientale CAM. Tali elaborati non sono però richiamati né dal Capitolato Speciale d'Appalto né dall'Allegato 5, che all'art. 3 definisce il «Progetto tecnico» come l'insieme del Piano d'Ambito, della documentazione relativa ai singoli Comuni, del Capitolato e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, «tutti intesi come unico documento integrato», senza menzionarli. Il § 16 del disciplinare commina l'esclusione all'offerta priva «dei contenuti minimi prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare Descrittivo e Prestazionale e nelle eventuali Relazioni Tecnico-economiche di ciascun Comune», parimenti senza menzionarli. L'elaborato B7 contiene però prescrizioni puntuali qualificate come «clausole contrattuali» (§§ 2.1 e 3.1) e come «criteri premianti» (§§ 2.2 e 3.2), e l'elaborato B6 qualifica talune funzionalità come «minime richieste».
Si chiede: a) se i contenuti degli elaborati B4, B5, B6 e B7 costituiscano obbligazioni contrattuali vincolanti per l'aggiudicatario e, in caso affermativo, in che rapporto stiano con il Capitolato e con l'Allegato 5 in caso di difformità; b) se le clausole contrattuali del B7 rientrino fra i «contenuti minimi» la cui assenza comporta esclusione ai sensi del § 16; c) se i criteri premianti dei §§ 2.2, 3.2, 4.2 e 5.3 del B7 costituiscano il perimetro degli elementi valutabili ovvero un'esemplificazione non esaustiva; d) se il B4, che prefigura scelte di merito quali la ripartizione «80% digitale / 20% canali tradizionali» delle azioni di comunicazione, debba essere assunto come vincolo o come documento ricognitivo.
Quesito 45 — Durata del periodo di start-up
L'art. 5 dell'Allegato 5 al CSA dispone che l'attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall'affidamento (periodo di start-up)». Il § 2.1.1 dell'elaborato B7 — Piano ambientale CAM prevede invece che sia la Direzione Esecutiva del Contratto, di concerto con il RUP, a inserire nel verbale di consegna «un tempo massimo per l'entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell'appalto», indicando «a titolo indicativo: 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti; 12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti; 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti». Il termine incide sul cronoprogramma di avvio, che è contenuto obbligatorio dell'offerta tecnica, e sul computo del primo anno di esecuzione a regime cui l'art. 2 del medesimo Allegato 5 àncora l'obbligo di raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.
Si chiede quale sia il termine vincolante, se esso decorra dall'aggiudicazione, dalla stipula del contratto attuativo o dal verbale di consegna, e se sia riferito al singolo Comune o all'ambito.
Quesito 46 — Sopralluogo presupposto dall'elaborato B7 e dall'art. 17 del CSA
Il § 11 del disciplinare e l'art. 6 del CSA dispongono, con identica formulazione, che «non è richiesto sopralluogo». Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 — Piano ambientale CAM presuppone per contro che l'idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di raccolta siano «da verificare in corso del sopralluogo obbligatorio, causa di esclusione dalla gara in caso di mancato sopralluogo»; l'art. 17 del CSA fa a sua volta riferimento a siti di conferimento «eventualmente individuate sul territorio dei singoli Comuni in sede di sopralluogo».
Si chiede di confermare che il sopralluogo non sia richiesto né a pena di esclusione né ad altro effetto, e che le clausole richiamate non incidano sull'ammissibilità dell'offerta né sulla valutazione del sub-criterio C.6. Si osserva che il § 15 del disciplinare elenca comunque fra i documenti della busta A una «Dichiarazione eventuale sopralluogo», di cui non è precisato il contenuto.
Si chiede se essa debba essere prodotta e in quali termini.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo distinti saluti.
con la presente siamo a richiedere quanto segue:
Quesito 11 — Titolo di utilizzo dei centri di raccolta e oneri conseguenti
Il riscontro al punto 3 della richiesta di chiarimenti del 07/09/2026, afferma che «nessun Comune ha manifestato volontà di conferire beni»; il riscontro al punto 4 conferma però che i centri di raccolta CCR autorizzati e utilizzati sono sedici. L'art. 4 del Capitolato disciplina la messa a disposizione degli impianti e delle dotazioni patrimoniali degli enti locali — centri di raccolta e stazioni di trasferenza compresi — nella sola forma del comodato gratuito ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L.R. n. 9/2010 e dell'art. 202, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, con obbligo di gestione, di mantenimento «in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza» e di restituzione previa ricognizione in contraddittorio. L'art. 21 dell'Allegato 5 prevede invece che «se presenti ed utilizzabili, i Comuni renderanno disponibili al Soggetto Gestore le aree adibite a CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferenza e piattaforme», senza qualificarne il titolo.
Si chiede: a) a quale titolo giuridico i sedici centri di raccolta siano messi a disposizione del Soggetto Gestore, non essendovi conferimento in comodato; b) se siano comunque dovute la ricognizione in contraddittorio all'atto della consegna e la restituzione in efficienza a fine rapporto; c) a carico di quale soggetto siano gli oneri di adeguamento, di manutenzione straordinaria e di rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi, essendo la sola manutenzione ordinaria posta a carico dell'affidatario dal § 2.1.10 dell'elaborato B7; d) in quale voce del quadro economico tali oneri siano stati considerati.
Quesito 12 — Comuni privi di centro di raccolta e obblighi che ne presuppongono l'esistenza
Dal riscontro al punto 4 discende che quarantuno dei cinquantasette Comuni sono privi di centro di raccolta autorizzato e utilizzabile. Numerose prescrizioni ne presuppongono però l'esistenza in ciascun Comune: l'art. 2, punto 1.4 del Capitolato pone fra i servizi di base la «manutenzione e gestione operativa delle isole ecologiche, piattaforme, CCR ed aree ecologiche per la raccolta differenziata per almeno 24 ore settimanali»; l'art. 12 dell'Allegato 5 dispone che i rifiuti verdi conferiti in quantità superiori ai limiti del Regolamento comunale siano raccolti «mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso il CCR»; l'art. 13 impone il posizionamento presso il CCR dei contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, contenitori etichettati «T/F», oli esausti minerali e batterie; l'art. 14 prevede che ingombranti e RAEE «possono essere anche conferiti direttamente alle isole ecologiche, CCR, stazioni di trasferenza, piattaforme»; l'art. 21 elenca diciassette tipologie di rifiuto per le quali il Soggetto Gestore deve prevedere il posizionamento di idonei contenitori presso tali strutture.
Si chiede: a) con quali modalità tali obblighi debbano essere adempiuti nei Comuni privi di centro di raccolta; b) se il Soggetto Gestore sia tenuto a realizzare, o comunque a rendere disponibili, centri di raccolta nei Comuni che ne sono privi e, in caso affermativo, con quali requisiti dimensionali, entro quale termine e in quale voce del quadro economico il relativo investimento sia stato considerato; c) ovvero se in tali Comuni il servizio di cui all'art. 2, punto 1.4 del Capitolato non sia dovuto e le frazioni conferibili al centro di raccolta debbano essere intercettate con modalità alternative, che si chiede di indicare.
Quesito 13 — Utilizzo intercomunale dei centri di raccolta
Il riscontro al punto 4 non ha dato risposta alla lettera c) del quesito, con la quale si chiedeva di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni dell'ambito. La questione assume ora rilievo dirimente: essendo quarantuno Comuni privi di centro di raccolta, l'utilizzo intercomunale è la sola modalità con la quale gli obblighi richiamati nel quesito che precede possano essere adempiuti senza nuove realizzazioni. Si osserva che l'art. 4 del Capitolato prevede che gli impianti eventualmente nella disponibilità patrimoniale o in convenzione «dovranno essere obbligatoriamente gestiti in nome e conto dei Comuni interessati»; che l'art. 17 distingue espressamente, nella tabella degli attuali siti di conferimento, fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali»; e che il D.M. 8 aprile 2008, richiamato dall'art. 21 dell'Allegato 5, rimette all'atto istitutivo del centro l'individuazione del relativo bacino di utenza.
Si chiede: a) di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo intercomunale dei centri di raccolta esistenti; b) quali adempimenti siano necessari per estendere il bacino di utenza di un centro esistente ai Comuni limitrofi e a carico di quale soggetto; c) se tale estensione debba essere perfezionata prima dell'avvio del servizio nel Comune servito ovvero se, nelle more, il servizio non sia dovuto; d) se l'utilizzo intercomunale sia ammesso anche per stazioni di trasferenza e piattaforme.
Quesito 14 — Orari di apertura dei centri di raccolta e presidio
L'art. 2, punto 1.4 del Capitolato e l'art. 3, punto 1.4 dell'Allegato 5 prescrivono la gestione operativa dei centri di raccolta con apertura «per almeno 24 ore settimanali». L'art. 21 del medesimo Allegato 5 obbliga però il Soggetto Gestore a «garantire l'apertura del centro, con la continua presenza di un operatore, per almeno 20 ore settimanali». Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 fissa a sua volta soglie cumulative differenziate per bacino di utenza — «12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti; 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti; 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti; 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti» — con l'obbligo che gli orari comprendano «almeno metà della giornata del sabato», e prevede per i centri del riuso «un'apertura di almeno il 50% delle ore totali di apertura dei centri di raccolta».
Si chiede: a) quale sia la soglia oraria vincolante fra le tre indicate; b) se essa debba essere garantita per ciascun centro, per Comune ovvero cumulativamente per bacino di utenza e, in quest'ultimo caso, come sia individuato il bacino; c) se la presenza continua di un operatore sia richiesta per l'intero orario di apertura e in quale voce del quadro economico sia stato considerato il relativo costo di personale per ciascuno dei sedici centri; d) se l'estensione dell'orario oltre il minimo sia valutabile ai fini del sub-criterio C.6, tenuto conto che il § 2.2.7 del medesimo elaborato B7 vi parametra espressamente il punteggio premiante.
Quesito 15 — Dati identificativi dei centri di raccolta e regolamenti comunali
Il riscontro al punto 4 individua i centri di raccolta per relationem, senza fornire i dati che le lettere a) e b) del quesito chiedevano. Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 premette peraltro che la stazione appaltante «ha indicato, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria, fornendo informazioni circa l'effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per la gestione degli stessi», e che vi ha inserito il «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti/centri di raccolta» recante le quantità massime giornaliere e annue conferibili per ciascuna tipologia; l'art. 21 dell'Allegato 5 richiama a sua volta i limiti quantitativi del Regolamento comunale. Tali documenti e informazioni non risultano fra gli atti pubblicati.
Si chiede: a) per ciascuno dei sedici centri, ubicazione, superficie complessiva e coperta, dotazioni, stato di esercizio ed estremi del provvedimento istitutivo e del titolo autorizzativo vigente, con la relativa scadenza, i codici EER ammessi e il bacino di utenza autorizzato; b) la pubblicazione dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e dei centri di raccolta, o l'indicazione della loro collocazione; c) la localizzazione cartografica dei centri di raccolta e delle isole ecologiche, che il § 2.1 del disciplinare indica fra i contenuti obbligatori dell'elaborato B3 e che nessuna delle tavole pubblicate riporta.
Quesito 16 — Perimetro del sub-criterio C.6
Il sub-criterio C.6 del § 18.1 del disciplinare attribuisce sette punti — il peso maggiore dopo il sub-criterio A.1 — alla «messa a disposizione e gestione, all'interno dell'ambito, di ulteriori, isole ecologiche (fisse e\o itineranti), C.C.R., stazioni di trasferenza, piattaforme di conferimento e\o trattamento».
Si chiede di precisare: a) rispetto a quale dotazione si misuri il carattere «ulteriore», se cioè il riferimento siano i sedici centri esistenti confermati al punto 4 del riscontro ovvero la dotazione minima comunque dovuta ai sensi dell'art. 2, punto 1.4 del Capitolato; b) se un centro reso disponibile a servizio di più Comuni sia computato una sola volta ovvero per ciascun Comune servito; c) se rilevino, e con quale criterio, le isole ecologiche itineranti, gli eco-compattatori e i sistemi a punto mobile di consegna richiamati dall'art. 4, punto B.3 del Capitolato; d) se rilevino le stazioni di trasferenza e le piattaforme nella disponibilità patrimoniale o in convenzione del Soggetto Gestore, anche ubicate presso le sedi aziendali di cui all'art. 11 del Capitolato.
Quesito 17 — Base quantitativa delle utenze da attrezzare
Il riscontro al punto 7 dispone che le attrezzature siano fornite «a tutte le utenze indicate nella documentazione di gara, nonché alle nuove utenze». Le Relazioni Tecnico-Economiche espongono però il numero delle utenze domestiche e non domestiche come valore dichiaratamente stimato e non riconducibile ai ruoli TARI, e la Relazione del Comune di Motta d'Affermo non reca alcuna tabella delle utenze.
Si chiede: a) di indicare, per ciascuno dei cinquantasette Comuni, il numero di utenze domestiche — distinte fra stabili e stagionali — e di utenze non domestiche da assumere quale base della fornitura; b) di integrare il dato mancante per il Comune di Motta d'Affermo; c) di confermare che tale base documentale sia quella rilevante ai fini della verifica di congruità dell'offerta, indipendentemente dal numero di utenze che risulterà dai ruoli TARI e dall'indagine condotta in fase di distribuzione.
Quesito 18 — Utenze di nuova attivazione e regime di compensazione
L'obbligo di fornitura «alle nuove utenze», affermato dal riscontro al punto 7, non è accompagnato da alcuna quantificazione né da alcun termine, e si proietta sull'intera durata quindicennale dell'affidamento. L'art. 5 dell'Allegato 5 stabilisce che «nulla sarà dovuto al Soggetto Gestore per variazioni del numero e del tipo di utenze risultante dall'indagine svolta durante la distribuzione», riferendosi alla distribuzione iniziale del periodo di start-up.
Si chiede: a) di confermare che tale clausola riguardi la sola distribuzione iniziale; b) di confermare che l'incremento del numero delle utenze nel corso dell'affidamento costituisca variazione quali-quantitativa ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, remunerata applicando le quotazioni dell'elenco prezzi offerto con il ribasso di gara, in analogia con quanto già confermato per le estensioni del servizio di spazzamento al punto 5 del riscontro; c) in difetto, di indicare l'incremento percentuale di utenze assunto a base d'asta per l'intera durata e la fonte del dato.
Quesito 19 — Composizione della dotazione per utenza e quantità assunte a base d'asta
L'art. 6 dell'Allegato 5 prescrive, per le utenze domestiche, bidoncini da 30-40 litri per la frazione residua, l'organico, la carta e cartone, il vetro e lattine e la plastica, sacchetti biodegradabili da 12/13 litri e cestello areato sottolavello da 10 litri; per le utenze non domestiche, contenitori dedicati, bidoni da 240 litri e contenitori a norma HACCP; l'art. 8 pone a carico del Soggetto Gestore anche la fornitura dei mastelli impilabili e l'art. 9 quella degli appositi roller per i cartoni. Il riscontro al punto 7 colloca i relativi costi nelle «spese generali del servizio». La somma della voce «costi generali dei servizi» dei quadri economici delle cinquantasette Relazioni Tecnico-Economiche ammonta a € 4.011.377,47 annui e, secondo le medesime Relazioni, comprende anche voci diverse dalle attrezzature.
Si chiede di rendere disponibile il prospetto di calcolo posto a base d'asta, con l'indicazione, per ciascuna tipologia di attrezzatura, delle quantità, dei prezzi unitari e della vita utile assunti, nonché delle ulteriori voci comprese nei costi generali dei servizi con i rispettivi importi. In difetto di tale evidenza non è possibile verificare la capienza della voce rispetto agli obblighi di fornitura che il riscontro al punto 7 vi ricomprende.
Quesito 20 — Fornitura dei sacchetti
L'art. 6 dell'Allegato 5 prevede la fornitura di sacchetti biodegradabili da 12/13 litri per la sola frazione organica. Il § 2.1.9 dell'elaborato B7 dispone invece che «la Stazione appaltante... ha previsto che l'affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta», aggiungendo che «gli oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta a carico del gestore del servizio» e che l'affidatario è tenuto a renderli disponibili presso i presidi indicati nella documentazione di gara.
Si chiede: a) per quali frazioni la fornitura dei sacchetti sia dovuta; b) il numero di sacchetti per utenza e per anno assunto a base d'asta, distinto per frazione e per tipologia di utenza; c) con quale modalità debba avvenire la distribuzione, se a domicilio, presso i centri di raccolta ovvero presso altri presidi, e quali siano i presidi indicati; d) in quale voce del quadro economico l'onere di fornitura e quello di distribuzione siano stati considerati.
Quesito 21 — Dispositivi di identificazione dell'utenza sui contenitori
Il capitolo 2 dell'elaborato B6 prevede «la fornitura e l'implementazione di un sistema integrato di identificazione elettronica e tracciabilità dei rifiuti urbani basato su tecnologia RFID... da applicare a tutti i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni merceologiche, in uso sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche», qualificandolo come oggetto dell'affidamento. L'art. 6 dell'Allegato 5, che disciplina analiticamente le dotazioni da fornire, non ne fa menzione. Il § 2.1.2 dell'elaborato B7 richiede l'identificazione dell'utenza per il solo rifiuto urbano residuo, con facoltà di non effettuare la misurazione «nei territori in cui la quantità di RUR prodotta procapite/anno sia inferiore a 80 kg». I sub-criteri A.2 e A.5 del § 18.1 del disciplinare attribuiscono a loro volta punteggio premiante a elementi del medesimo sistema.
Si chiede: a) se la dotazione di transponder su tutti i contenitori di tutte le frazioni costituisca obbligo contrattuale ovvero elemento premiante; b) in caso di obbligo, le quantità assunte a base d'asta e la voce del quadro economico che le comprende; c) di indicare, per ciascun Comune, la produzione pro capite di rifiuto urbano residuo assunta ai fini della deroga degli 80 kg per abitante e per anno.
Quesito 22 — Cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo
Il § 3.1.9 dell'elaborato B7 premette che la documentazione di gara «indica il numero, la tipologia, la capacità volumetrica e l'ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e raccoglitori», nonché «le aree ad alta intensità abitativa... ad alta aggregazione sociale... e ad alta frequentazione... in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area», e dispone che «nelle aree urbane, l'affidatario installa, ove non già presenti, dei cestini stradali nelle aree e nei luoghi e secondo la distribuzione indicati nella documentazione di gara». Tali indicazioni non risultano negli atti pubblicati. L'art. 19 dell'Allegato 5 pone inoltre fra le attività ordinarie dello spazzamento manuale lo «svuotamento dei cestini gettacarte e sostituzione dei sacchetti di raccolta posti all'interno».
Si chiede: a) per ciascun Comune, numero, tipologia, capacità e ubicazione dei cestini esistenti, con il relativo stato di conservazione; b) il numero minimo di cestini di nuova installazione e le aree di collocazione; c) in quale voce del quadro economico siano stati considerati la fornitura, l'installazione, la manutenzione, la sostituzione e i sacchetti a perdere.
Quesito 23 — Compostiere domestiche e macchine compostatrici
Gli atti distinguono due oggetti diversi. Da un lato le macchine compostatrici: l'art. 2, punto 1.16 del Capitolato e l'art. 3, punto 1.16 dell'Allegato 5 ne pongono a carico dell'aggiudicatario la fornitura e la gestione; l'art. 17 del Capitolato dispone che il Soggetto Gestore «dovrà dotarsi di adeguato numero di compostiere di comunità\prossimità gestendo la frazione umida all'interno dell'Ambito Territoriale»; l'art. 26 dell'Allegato 5 ne fissa le caratteristiche minime, fra cui la capacità minima di 80 tonnellate. Dall'altro le compostiere domestiche: il § 2.1.7, lettera d) dell'elaborato B7 impone «la distribuzione di compostiere in comodato d'uso gratuito, o con altra modalità preferibilmente agevolata, alle utenze che ne facciano richiesta», mentre il sub-criterio C.4 del § 18.1 del disciplinare ne premia la fornitura.
Si chiede: a) il numero minimo e la capacità complessiva delle macchine compostatrici richieste, i Comuni di installazione e la voce del quadro economico che ne comprende l'investimento e la gestione; b) il numero di compostiere domestiche assunto a base d'asta e la voce che lo comprende; c) quale sia, per entrambe le fattispecie, il confine fra la dotazione dovuta e la dotazione valutabile come miglioria ai fini del sub-criterio C.4.
Quesito 24 — Portata del riscontro al punto 9 in ordine alle modalità di raccolta
Il riscontro al punto 9, dispone che «vanno mantenute le modalità di raccolta in essere in ciascun Comune». Il quesito cui si riferisce aveva per oggetto la sola collocazione della frazione metallica fra multimateriale leggero e raccolta congiunta con il vetro. Si chiede pertanto di confermare che tale indicazione attenga allo schema di separazione delle frazioni merceologiche e non deroghi: a) all'art. 1 dell'Allegato 5, che ammette espressamente varianti relative all'organizzazione logistica del servizio, ai servizi aggiuntivi di raccolta differenziata, all'incremento delle frequenze, ai servizi aggiuntivi di pulizia, ai sistemi di controllo e alla tipologia delle attrezzature, nonché a «sistemi sperimentali alternativi al sistema “porta a porta”, se consentono un risparmio per gli Enti»; b) all'art. 4, punto B.3 del Capitolato, che richiama il principio della «domiciliarizzazione diffusa» «prevedendo eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti)» e «l'opportunità di istituire “circuiti complementari” a consegna (CCR, Eco compattatori, isole ecologiche mobili, sistemi a punto mobile di consegna)»; c) alla facoltà di proporre varianti migliorative riconosciuta dal § 16 del disciplinare e dall'art. 4, lettera C del Capitolato.
Si chiede in particolare se sia ammessa, nelle zone a dispersione abitativa e nelle case sparse, l'adozione di circuiti complementari di prossimità in luogo della raccolta domiciliare, fermo il mantenimento di quest'ultima nelle aree a maggiore densità abitativa.
Quesito 25 — Frequenze differenziate per tipologia di utenza e passaggio per tessili sanitari
Il riscontro al punto 8, lettera a) conferma che la frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 dell'Allegato 5 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica. La tabella dell'art. 6 articola però le frequenze minime distintamente per utenze domestiche e non domestiche, mentre le Relazioni indicano, salvo eccezioni, un'unica frequenza per frazione.
Si chiede: a) se il confronto fra i due valori debba essere effettuato separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; b) se, in difetto di indicazione nella Relazione, la frequenza applicabile alle utenze non domestiche sia quella dell'art. 6. Il riscontro al punto 8, lettera b) conferma inoltre che tutti i servizi dell'art. 6 sono compresi nel canone in tutti i cinquantasette Comuni, ma non indica, per il passaggio aggiuntivo previsto dall'art. 7 «solo alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati», né la frequenza minima né le modalità di individuazione delle utenze interessate: si chiede di precisarle, e di indicare il numero di utenze assunto a base d'asta per ciascun Comune.
Quesito 26 — Prestazioni accessorie comprese nel canone e servizi opzionali
L'art. 19 dell'Allegato 5 include nello spazzamento manuale di base la rimozione delle erbe infestanti e delle deiezioni animali, il mantenimento della pulizia di bocche di lupo e caditoie «sia nei tratti orizzontali che verticali dei pozzetti stradali», lo svuotamento dei cestini gettacarte con sostituzione dei sacchetti e la «pulizia a fondo prima e dopo ogni operazione di taglio dell'erba». L'art. 3 del medesimo Allegato elenca però fra i servizi opzionali, a corrispettivo separato, lo scerbamento delle strade urbane e degli interstizi dei marciapiedi (punto 2.2) e la pulizia radicale di tombini, caditoie e pozzetti (punto 2.4). Si chiede di precisare il confine fra prestazioni comprese nel canone e prestazioni opzionali.
Quesito 27 — Comuni con servizio escluso o non contrattualizzato
La Relazione del Comune di Ficarra dichiara che «lo spazzamento e lavaggio delle strade non è ricompreso tra i servizi a carico del presente affidamento»; i PEF vigenti dei Comuni di Galati Mamertino, Longi e Militello Rosmarino riportano il servizio come «non contrattualizzato» con CSL pari a zero. Il PEFA di gara valorizza per contro la componente CSL a livello d'ambito senza distinzione per Comune.
Si chiede di confermare per quali Comuni il servizio sia escluso dall'affidamento e per quali debba invece essere dimensionato e valorizzato.
Quesito 28 — Servizi accessori non valorizzati nelle relazioni
L'art. 2 del CSA e l'art. 3 dell'Allegato 5 elencano fra i servizi di base la pulizia degli arenili, dei cimiteri, delle aree gioco e dei parchi comunali, la pulizia in occasione di feste patronali e mercati, la raccolta dei rifiuti abbandonati e la derattizzazione e disinfestazione. Le Relazioni non ne espongono il dimensionamento né la valorizzazione.
Si chiede di indicare, per ciascun Comune, le quantità di riferimento (metri di arenile, superficie cimiteriale, numero di manifestazioni annue) e se tali servizi siano compresi nell'importo a base di gara.
Quesito 29 — Trasbordo e trasferenza presso le sedi aziendali
Il § 10 del B1 prevede che le sedi aziendali possano ospitare «aree dedicate alle eventuali operazioni di trasbordo/trasferenza», con costi inclusi nel canone, e il § 8.4 precisa che il trasbordo non costituisce stoccaggio ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. v) del D.Lgs. 152/2006 se logisticamente motivato, entro limiti temporali e in area preventivamente autorizzata.
Si chiede di confermare che l'allestimento di aree di trasbordo presso le sedi del Gestore sia ammesso e quali titoli autorizzativi la stazione appaltante ritenga necessari.
Quesito 30 — Schema regolatorio TQRIF applicabile
Il § 7.1 dell'elaborato B1 indica lo Schema I della matrice del TQRIF per tutti i Comuni dell'ARO; la Tabella 5 del § 8.10.2 del medesimo elaborato richiama invece «quelli previsti nel TQRIF per lo Schema Regolatorio IV»; le Relazioni Tecnico-Economiche indicano al § 2.9.1 schemi differenti fra loro, fra cui lo Schema I per il Comune di Naso e lo Schema II per i Comuni di Castel di Lucio e Capo d'Orlando.
Si chiede di indicare quale sia lo schema regolatorio applicabile, se unico per l'ambito o differenziato per Comune, e quali obblighi e standard di qualità debbano essere assunti a base dell'offerta.
Quesito 31 — Collocazione dei servizi amministrativi nelle componenti tariffarie
Nel PEFA di gara la componente CARC — costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti — non risulta valorizzata, mentre l'importo annuo dei servizi amministrativi e di riscossione, pari a € 1.803.061,33, è esposto fra i costi operativi incentivanti di cui all'art. 10 del MTR-3.
Si chiede di confermare tale impostazione e di precisare in quali componenti il concorrente debba collocare, nel PEFA di offerta, i costi dei servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, all'accertamento e alla riscossione della TARI.
Quesito 32 — Corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione
Il quadro economico dell'art. 5 del CSA espone l'importo annuo dei servizi amministrativi e di riscossione come importo fisso, pari a € 1.803.061,33 per l'ambito; il foglio «Base d'asta dettaglio» del PEFA di gara intitola la medesima sezione «Base d'asta servizi amm. e risc. (5%)», valore che corrisponde al 5% di un gettito TARI implicito di circa € 36.061.227.
Si chiede di confermare se il corrispettivo di tali servizi sia un canone fisso, invariabile rispetto al gettito effettivamente accertato o riscosso, ovvero una percentuale del gettito, e in quest'ultimo caso su quale base essa sia calcolata e come operi il ribasso di gara.
Quesito 33 — Fattore di sharing dei ricavi da corrispettivi dei consorzi di filiera
L'art. 5 del CSA dispone che il fattore di sharing «b» sia determinato, per ciascuna annualità, in funzione degli indicatori di efficacia della raccolta differenziata (γ1) e di efficacia del riciclo (γ2) conseguiti e validati; il PEFA di gara assume per contro un fattore b pari a 0,70 costante per tutti i quindici anni. Si chiede di confermare che il PEFA di offerta debba essere sviluppato con b = 0,70 costante, e di precisare se il valore sia soggetto a revisione annuale in funzione delle performance conseguite e con quali effetti sui corrispettivi del Gestore.
Quesito 34 — Ripartizione del corrispettivo fra i Comuni
L'art. 13 dello schema di contratto normativo (E1) ripartisce il corrispettivo fra i vari Comuni «salvo diverso accordo in sede di stipula del contratto attuativo con il singolo comune», e l'art. 27 del medesimo schema annovera fra gli allegati contrattuali un documento denominato «Ribasso Offerta Comuni». Il § 17 del disciplinare richiede invece un unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara.
Si chiede di confermare che il ribasso da formulare sia unico, quale sia il contenuto dell'allegato «Ribasso Offerta Comuni» e se la ripartizione per Comune esposta nel PEFA di offerta sia vincolante o rinegoziabile in sede di contratto attuativo.
Quesito 35 — Tipologia di offerta ai sensi della deliberazione ARERA 596/2024
Il foglio «IN_Anagrafica» del PEFA di gara qualifica la procedura come gara ai sensi della deliberazione ARERA 596/2024/R/rif, con tipologia di offerta «ex comma 9.4 lettera a)» dell'Allegato A alla medesima deliberazione.
Si chiede di confermare che il PEFA di offerta debba essere sviluppato secondo tale tipologia e di precisare quali voci del modello pubblicato debbano essere rielaborate dal concorrente e quali restino invariate.
Quesito 36 — Durata effettiva per Comune, ammortamenti e scadenze dei contratti in essere
Il foglio «Base d'asta dettaglio» del PEFA di gara sviluppa la base d'asta per Comune e per anno dalle rispettive date di avvio, confermando durate effettive dei servizi di igiene ambientale comprese fra 15 e 9 anni con scadenza unica al 31/12/2041.
Si chiede: a) di precisare il criterio di recupero degli ammortamenti dei beni impiegati nei Comuni con avvio più tardivo, tenuto conto delle vite utili regolatorie e dell'ipotesi di ammortamento su cinque anni assunta nella Relazione PEFA; b) di pubblicare l'elenco delle scadenze dei contratti in essere per tutti i 57 Comuni, essendo tale dato riportato solo nei cartigli delle quattro tavole B.03.01 reperite; c) di confermare la data di avvio del Comune di Capizzi, per il quale la tavola B.03.01 indica la scadenza del contratto in essere al 31/12/2032 mentre il quadro economico fissa l'avvio al 01/11/2032, e di indicare a carico di chi siano gli oneri dell'eventuale sovrapposizione.
Quesito 37 — Penali sugli obiettivi ambientali e revisione dei prezzi
L'art. 14 del CSA commisura le penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di rifiuto urbano biodegradabile a percentuali dell'«importo annuale posto a base d'asta»:
si chiede se tale importo sia quello del singolo Comune inadempiente ovvero l'importo annuo complessivo dell'appalto. L'art. 16 del CSA prevede inoltre che il corrispettivo del primo anno resti fisso e che «al termine del secondo anno di servizio si procederà a revisione applicando sul prezzo iniziale gli indici»: si chiede se la prima revisione decorra dal secondo o dal terzo anno di servizio e se il termine decadenziale del primo bimestre si applichi anche alla prima richiesta.
Quesito 38 — Colonna «T» assente nella tabella del § 18.1 e metodo applicabile ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3
Il § 18.2 del disciplinare distingue gli elementi «cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella», valutati mediante coefficiente variabile da zero a uno attribuito da ciascun commissario, dagli elementi «cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella», il cui punteggio «è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto». La tabella dei criteri di valutazione di cui al § 18.1 reca però un'unica colonna di punteggio, intestata «PUNTI D MAX», e non contiene alcuna colonna «T». I tre sub-criteri del criterio D risultano perciò collocati fra i punteggi discrezionali, benché siano formulati in termini di presenza o assenza di una certificazione (D.1 e D.2) ovvero per soglie predeterminate («Rating di legalità: 1stella =1 punto, 2 stelle= 2 punti. 3 stelle=3 punti», D.3).
Si chiede di precisare se ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3 si applichi il metodo discrezionale della colonna «D» ovvero il metodo tabellare descritto dal § 18.2 per la colonna «T», e, in quest'ultimo caso, di indicare quali altri sub-criteri debbano intendersi tabellari.
Quesito 39 — Ambito e modalità della riparametrazione
Il § 18.2 del disciplinare prevede che le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari siano trasformate in coefficienti definitivi «riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie», secondo la formula V(a)i = Mi/Mmax, e che il punteggio di ogni criterio o sub-criterio scaturisca «dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al criterio o sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente definitivo».
Si chiede: a) di confermare che la riparametrazione operi esclusivamente a livello di singolo criterio e sub-criterio e che non sia prevista alcuna riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica; b) di precisare se la riparametrazione si applichi anche ai sub-criteri del criterio D, tenuto conto del quesito che precede: ove essa vi si applicasse, in assenza di concorrenti in possesso del rating di legalità a tre stelle il concorrente in possesso di due stelle conseguirebbe il punteggio massimo di 3 punti, con effetto difforme dalla graduazione espressamente stabilita dal sub-criterio D.3.
Quesito 40 — Certificazioni premianti e rating di legalità: termine di possesso, documentazione e possesso in forma associata
I sub-criteri D.1, D.2 e D.3 attribuiscono punteggio al possesso, rispettivamente, della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, della certificazione UNI EN ISO 37001:2022 sui sistemi di gestione anticorruzione e del rating di legalità. Il disciplinare non indica il termine entro il quale tali attestazioni debbano essere possedute — a differenza del § 6.3 lett. c), che per le certificazioni ISO 45001:2018, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001 prescrive il «Possesso obbligatorio alla data di pubblicazione del bando» —, né il documento da inserire nella busta B a comprova, né il soggetto che debba possederle in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
Si chiede: a) il termine di possesso rilevante; b) quali documenti ed estremi (organismo di certificazione, numero, data di rilascio e scadenza, campo di applicazione; per il rating, estremi del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e relativa validità) debbano essere prodotti e in quale busta; c) se, in forma associata, il punteggio spetti quando l'attestazione sia posseduta dalla sola mandataria, da una sola delle imprese raggruppate ovvero da tutte, e con quale eventuale criterio di proporzionamento.
Formazione e presentazione dell'offerta tecnica
Quesito 41 — Corrispondenza fra i sub-criteri di valutazione e i contenuti obbligatori della relazione tecnica
Il § 16 del disciplinare prescrive che la relazione tecnica contenga «una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1., i seguenti elementi», elencandone dieci. Gli atti non stabiliscono però alcuna corrispondenza fra i ventiquattro sub-criteri della tabella e i dieci contenuti obbligatori, e due di questi ultimi — il Piano di sicurezza (elemento 9, richiesto anche dall'art. 4, punto B.7 del CSA) e il Cronoprogramma di avvio dell'attività, Start Up (elemento 10) — non trovano riscontro in alcun sub-criterio di valutazione.
Si chiede: a) di confermare che l'articolazione della relazione sia rimessa al concorrente, purché tutti i dieci contenuti obbligatori siano presenti e reperibili; b) se sia gradita, e con quali modalità, una tavola di corrispondenza fra le sezioni della relazione e i sub-criteri del § 18.1, e se essa sia computata nel limite delle 100 pagine; c) in quale sede e sotto quale sub-criterio siano valutati il Piano di sicurezza e il Cronoprogramma di avvio.
Quesito 42 — Schema per la relazione sulle varianti migliorative per singolo Comune
Il § 16 del disciplinare prescrive che le varianti migliorative siano esplicitate «in una dettagliata relazione illustrativa che segua lo schema di cui agli allegati del CSA per ogni singolo comune», siano «suffragate da esempi concreti che ne esplicitino i risultati previsti e le verifiche di riscontro» e siano riassunte «in un abaco schematico che riporti per ogni criterio e sub criterio le previsioni del progetto e le migliorie offerte dal concorrente», «adeguatamente quantificate», fermo che «le migliorie proposte non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante».
Si chiede: a) di identificare lo schema allegato al CSA cui la relazione deve conformarsi, essendo l'unico allegato materialmente presente nel documento pubblicato l'Allegato 1 — Elenco Prezzi Unitari, e di renderlo disponibile in formato editabile; b) di precisare in quali grandezze debba avvenire la quantificazione delle migliorie nell'abaco, tenuto conto che il medesimo § 16 vieta di inserire nella busta B «alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta “C”» e che il § 17 colloca nella busta C «la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari»; c) di confermare che l'abaco e le schede di dettaglio per Comune siano qualificabili come schede tecniche e quindi non computati nel limite delle 100 pagine, coerentemente con quanto già richiesto al quesito 43.
Quesito 43 — Offerta tecnica: limite di 100 pagine, limiti della piattaforma e formattazione
Il § 16 del disciplinare fissa in 100 pagine il limite della relazione tecnica, escludendo dal computo «gli allegati quali, elaborati grafici e schede tecniche», e prescrive «margini 2 sui quattro lati» senza indicare l'unità di misura; il § 13 fissa in 15 MB il limite per file e 50 MB per busta, vietando gli archivi compressi.
Si chiede: a) di confermare che le 57 Carte della qualità dei servizi, le 57 schede di dettaglio delle migliorie per Comune, l'abaco schematico, il piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up possano essere prodotti come allegati non computati nel limite; b) che i margini siano di 2 centimetri; c) che sia ammesso il caricamento di più file distinti nello slot dell'offerta tecnica e se il limite di 50 MB per busta sia inderogabile.
Quesito 44 — Valore prescrittivo degli elaborati B4, B5, B6 e B7
Il § 2.1 del disciplinare elenca fra i documenti tecnici gli elaborati B4 — Piano di comunicazione e sensibilizzazione, B5 — Piano di monitoraggio e controllo (KPI), B6 — Piano di digitalizzazione del servizio e B7 — Piano ambientale CAM. Tali elaborati non sono però richiamati né dal Capitolato Speciale d'Appalto né dall'Allegato 5, che all'art. 3 definisce il «Progetto tecnico» come l'insieme del Piano d'Ambito, della documentazione relativa ai singoli Comuni, del Capitolato e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, «tutti intesi come unico documento integrato», senza menzionarli. Il § 16 del disciplinare commina l'esclusione all'offerta priva «dei contenuti minimi prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare Descrittivo e Prestazionale e nelle eventuali Relazioni Tecnico-economiche di ciascun Comune», parimenti senza menzionarli. L'elaborato B7 contiene però prescrizioni puntuali qualificate come «clausole contrattuali» (§§ 2.1 e 3.1) e come «criteri premianti» (§§ 2.2 e 3.2), e l'elaborato B6 qualifica talune funzionalità come «minime richieste».
Si chiede: a) se i contenuti degli elaborati B4, B5, B6 e B7 costituiscano obbligazioni contrattuali vincolanti per l'aggiudicatario e, in caso affermativo, in che rapporto stiano con il Capitolato e con l'Allegato 5 in caso di difformità; b) se le clausole contrattuali del B7 rientrino fra i «contenuti minimi» la cui assenza comporta esclusione ai sensi del § 16; c) se i criteri premianti dei §§ 2.2, 3.2, 4.2 e 5.3 del B7 costituiscano il perimetro degli elementi valutabili ovvero un'esemplificazione non esaustiva; d) se il B4, che prefigura scelte di merito quali la ripartizione «80% digitale / 20% canali tradizionali» delle azioni di comunicazione, debba essere assunto come vincolo o come documento ricognitivo.
Quesito 45 — Durata del periodo di start-up
L'art. 5 dell'Allegato 5 al CSA dispone che l'attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall'affidamento (periodo di start-up)». Il § 2.1.1 dell'elaborato B7 — Piano ambientale CAM prevede invece che sia la Direzione Esecutiva del Contratto, di concerto con il RUP, a inserire nel verbale di consegna «un tempo massimo per l'entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell'appalto», indicando «a titolo indicativo: 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti; 12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti; 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti». Il termine incide sul cronoprogramma di avvio, che è contenuto obbligatorio dell'offerta tecnica, e sul computo del primo anno di esecuzione a regime cui l'art. 2 del medesimo Allegato 5 àncora l'obbligo di raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.
Si chiede quale sia il termine vincolante, se esso decorra dall'aggiudicazione, dalla stipula del contratto attuativo o dal verbale di consegna, e se sia riferito al singolo Comune o all'ambito.
Quesito 46 — Sopralluogo presupposto dall'elaborato B7 e dall'art. 17 del CSA
Il § 11 del disciplinare e l'art. 6 del CSA dispongono, con identica formulazione, che «non è richiesto sopralluogo». Il § 2.1.10 dell'elaborato B7 — Piano ambientale CAM presuppone per contro che l'idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di raccolta siano «da verificare in corso del sopralluogo obbligatorio, causa di esclusione dalla gara in caso di mancato sopralluogo»; l'art. 17 del CSA fa a sua volta riferimento a siti di conferimento «eventualmente individuate sul territorio dei singoli Comuni in sede di sopralluogo».
Si chiede di confermare che il sopralluogo non sia richiesto né a pena di esclusione né ad altro effetto, e che le clausole richiamate non incidano sull'ammissibilità dell'offerta né sulla valutazione del sub-criterio C.6. Si osserva che il § 15 del disciplinare elenca comunque fra i documenti della busta A una «Dichiarazione eventuale sopralluogo», di cui non è precisato il contenuto.
Si chiede se essa debba essere prodotta e in quali termini.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo distinti saluti.
09/10/2026 20:19
Risposta
Quesito 11
Si chiarisce che, gli unici beni conferiti dai comuni in comodato d’uso gratuito al momento saranno le isole ecologiche\CCR contenuti in elenco, regolarmente autorizzati e funzionanti.
E’ dovuta la ricognizione in contraddittorio sia alla consegna che alla restituzione.
Gli oneri di manutenzione straordinaria, rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi sono a carico dei Comuni.
Gli oneri di manutenzione ordinaria sono ricompresi nell’importo posto a base di gara.
Eventuali nuovi impianti di proprietà dei Comuni o della SRR che dovessero essere resi disponibili nel corso dell’appalto, dovranno essere obbligatoriamente gestiti all’affidatario.
Quesito 12
Nei comuni privi di CCR, ovviamente decadono i conseguenti obblighi.
Come previsto al punto C.6 dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di Gara, è facoltà del Soggetto Gestore la messa a disposizione e gestione, all’interno dell’ambito, di ulteriori, isole ecologiche (fisse e\o itineranti), C.C.R., stazioni di trasferenza, piattaforme di conferimento e\o trattamento.
Quesito 13
E’ ammesso l’utilizzo di CCR intercomunali, stazioni di trasferenza e piattaforme, con estensione da perfezionarsi prima dell’avvio dei servizi nel comune servito.
Quesito 14
è stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 15
La documentazione richiesta è in possesso di singoli Comuni proprietari degli impianti.
E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 16
Il riferimento è rappresentato dai sedici centri indicati.
L’unico limite imposto dal sub-criterio C.6 del § 18.1 è che la localizzazione all’interno dell’ambito. Saranno valutati il numero di abitanti serviti e la distanza rispetto al bacino servito.
Quesito 17
Il numero di utenze indicato nei documenti di gara è riconducibile ai ruoli TARI.
Quesito 18
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 19
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 20
Non si richiede fornitura di sacchetti, ad eccezione di quelli occorrenti per lo svuotamento dei cestini stradali.
Quesito 21
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 22
La documentazione richiesta è in possesso di singoli Comuni.. E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 23
Non si dispone di dati sul fabbisogno di compostiere domestiche nei vari Comuni. Tuttavia si stima un numero esiguo di richieste.
Per la fornitura di compostiere di comunità\prossimità, è stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 24
Si conferma che tale indicazione attiene allo schema di separazione delle frazioni merceologiche e non deroga all'art. 1 dell'Allegato 5
Nelle zone a dispersione abitativa e nelle case sparse, è facoltà del concorrente di proporre variante migliorativa riconosciuta dal § 16 del disciplinare e dall'art. 4, lettera C del Capitolato
Quesito 25
La frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, fatte salve maggiori frequenze contenute nella documentazione dei singoli Comuni.
Il servizio deve comprendere un ulteriore passaggio solo alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati, nei giorni ed orari stabiliti in accordo con i singoli Comuni.
Quesito 26
E’ stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 27
Il servizio di spazzamento va eseguito in tutti i Comuni. Per i comuni citati il concorrente produrrà la propria offerta che sarà oggetto di valutazione.
Quesito 28
Non si è in possesso della documentazione richiesta.
E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 29
Si conferma.
I titoli autorizzativi restano nell’integrale competenza e responsabilità del soggetto gestore,
Quesito 30
Dovranno essere mantenuti i livelli di qualità attuali, di cui alle relazioni tecnico economiche pubblicate. Al momento, la maggior parte dei comuni sono in schema I, ad eccezione di 11 Comuni in schema II.
Quesito 31
Essendo costi non presenti nei precedenti PEF gestori, gli stessi sono stati inseriti tra i costi operativi incentivanti. Si ritiene pertanto più coerente mantenerli in questa categoria. Quando l’O.E. presenterà il PEF per le annualità successive al primo, i costi incentivanti saranno rendicontati e inseriti all’interno dei CARC.
Quesito 32
Risposta data in altro quesito: La base per il calcolo del 5% è la sommatoria del PEF 2025 di tutti e 57 i comuni rivalutati. Per il 2027 il soggetto gestore presenterà un PEF in linea con il PEFA di offerta. Per le annualità successive al 2027, il gestore verrà remunerato sulla base dei propri costi efficienti, e quindi sulla base del PEF pro tempore vigente, sia per i costi della raccolta, che dello spazzamento che per i costi amministrativi (che confluiranno nei CARC). Il valore del PEF in ogni caso non potrà essere superiore, in ciascun anno, al valore contrattuale rivalutato secondo l’art. 16 del CSA.
Quesito 33
Per lo sviluppo del PEFA, l’O.E. può mantenere il tasso costante o variarlo in base alle proprie previsioni. Tuttavia b sarà determinato nel corso delle varie predisposizioni del PEF, in funzione dei risultati raggiunti e dei criteri individuati da ARERA
Quesito 34
Il ribasso di gara è unico per tutti i comuni. La ripartizione per Comune esposta nel PEFA è vincolante e sono le risorse di cui dispone la singola Amministrazione.
Quesito 35
Le indicazioni di ARERA prevedono che il PEFA di offerta è elaborato dal gestore in coerenza con la propria offerta tecnica, quantificando i correlati parametri economici inerenti al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e gli eventuali costi operativi incentivanti.
Si reputa pertanto ammissibile, per l’O.E., inserire le proprie componenti di costo per come discendono dalla propria offerta tecnica.
Quesito 36
a) I comuni con avvio più tardivo avranno almeno 9 anni a disposizione per il recupero degli ammortamenti, ammortamenti che dovranno comunque rispettare le vite utili previste da ARERA, fatta salva la facoltà di richiedere all’ETC delle durati inferiori o superiori alla vita utile. (il riferimento ai 5 anni inserito nel PEFA faceva riferimento solamente alle attrezzature, prevedendo che gli automezzi vengano acquistati in leasing). L’O.E. potrà comunque sviluppare il proprio piano di investimenti, avendo comunque l’obbligo di minimizzare il valore di subentro; per un piano , è plausibile che gli ammortamenti vengano azzerati alla fine del periodo.
b) All’interno del PEFA sono riportate le scadenze dei singoli contratti e l’avvio dei nuovi servizi. (V. foglio base d’asta dettaglio, date scritte in formato anglosassone)
c) Si conferma che la scadenza del contratto di appalto di Capizzi è il 31/10/2032, quindi non vi saranno sovrapposizioni
Quesito 37 L’ importo da considerare è quello del singolo Comune;
L’ art. 16 del CSA prevede “ Al termine del secondo anno di servizio, si procederà a revisione applicando sul prezzo iniziale gli indici di cui in appresso, dalla data di avvio del servizio al termine dello stesso anno solare, sulle prestazioni da effettuare”. Quindi, il calcolo viene effettuato alla fine del secondo anno e si applicherà sulle prestazioni del terzo anno.
Quesito 38
Ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3 si applica il metodo discrezionale della colonna «D»
Quesito
Il punteggio di ogni criterio o sub-criterio della colonna “D” scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al criterio o sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente definitivo assegnato come sopra descritto.
Quesito 40
Le certificazioni UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, della certificazione UNI EN ISO 37001:2022 sui sistemi di gestione anticorruzione e del rating di legalità devono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso, obbligatoriamente alla data di pubblicazione del bando.
La comprova del requisito è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione.
Formazione e presentazione dell'offerta tecnica
Quesito 41 Si conferma che l'articolazione della relazione sia rimessa al concorrente, purché tutti i dieci contenuti obbligatori siano presenti e reperibili;
a) Risposta fornita in altri quesiti;
b) Sono documenti obbligatori
Quesito 42
Risposta fornita in altro quesito
Quesito 43 — Offerta tecnica: limite di 100 pagine, limiti della piattaforma e formattazione
Il § 16 del disciplinare fissa in 100 pagine il limite della relazione tecnica, escludendo dal computo «gli allegati quali, elaborati grafici e schede tecniche», e prescrive «margini 2 sui quattro lati» senza indicare l'unità di misura; il § 13 fissa in 15 MB il limite per file e 50 MB per busta, vietando gli archivi compressi.
Si chiede: a) di confermare che le 57 Carte della qualità dei servizi, le 57 schede di dettaglio delle migliorie per Comune, l'abaco schematico, il piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up possano essere prodotti come allegati non computati nel limite; b) che i margini siano di 2 centimetri; c) che sia ammesso il caricamento di più file distinti nello slot dell'offerta tecnica e se il limite di 50 MB per busta sia inderogabile.
Risposta fornita in altro quesito
Quesito 44
I contenuti degli elaborati B4, B5, B6 e B7 costituiscono obbligazioni contrattuali vincolanti per l'aggiudicatario. In caso di difformità prevalgono i contenuti del Capitolato e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale.
Quesito 45
L'attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall'affidamento (periodo di start-up ) decorrenti dal verbale di consegna, riferito al singolo Comune
Quesito 46
Non è richiesto sopralluogo e. conseguentemente dichiarazione.
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Si chiarisce che, gli unici beni conferiti dai comuni in comodato d’uso gratuito al momento saranno le isole ecologiche\CCR contenuti in elenco, regolarmente autorizzati e funzionanti.
E’ dovuta la ricognizione in contraddittorio sia alla consegna che alla restituzione.
Gli oneri di manutenzione straordinaria, rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi sono a carico dei Comuni.
Gli oneri di manutenzione ordinaria sono ricompresi nell’importo posto a base di gara.
Eventuali nuovi impianti di proprietà dei Comuni o della SRR che dovessero essere resi disponibili nel corso dell’appalto, dovranno essere obbligatoriamente gestiti all’affidatario.
Quesito 12
Nei comuni privi di CCR, ovviamente decadono i conseguenti obblighi.
Come previsto al punto C.6 dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di Gara, è facoltà del Soggetto Gestore la messa a disposizione e gestione, all’interno dell’ambito, di ulteriori, isole ecologiche (fisse e\o itineranti), C.C.R., stazioni di trasferenza, piattaforme di conferimento e\o trattamento.
Quesito 13
E’ ammesso l’utilizzo di CCR intercomunali, stazioni di trasferenza e piattaforme, con estensione da perfezionarsi prima dell’avvio dei servizi nel comune servito.
Quesito 14
è stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 15
La documentazione richiesta è in possesso di singoli Comuni proprietari degli impianti.
E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 16
Il riferimento è rappresentato dai sedici centri indicati.
L’unico limite imposto dal sub-criterio C.6 del § 18.1 è che la localizzazione all’interno dell’ambito. Saranno valutati il numero di abitanti serviti e la distanza rispetto al bacino servito.
Quesito 17
Il numero di utenze indicato nei documenti di gara è riconducibile ai ruoli TARI.
Quesito 18
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 19
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 20
Non si richiede fornitura di sacchetti, ad eccezione di quelli occorrenti per lo svuotamento dei cestini stradali.
Quesito 21
Risposta fornita in altri quesiti
Quesito 22
La documentazione richiesta è in possesso di singoli Comuni.. E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 23
Non si dispone di dati sul fabbisogno di compostiere domestiche nei vari Comuni. Tuttavia si stima un numero esiguo di richieste.
Per la fornitura di compostiere di comunità\prossimità, è stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 24
Si conferma che tale indicazione attiene allo schema di separazione delle frazioni merceologiche e non deroga all'art. 1 dell'Allegato 5
Nelle zone a dispersione abitativa e nelle case sparse, è facoltà del concorrente di proporre variante migliorativa riconosciuta dal § 16 del disciplinare e dall'art. 4, lettera C del Capitolato
Quesito 25
La frequenza vincolante per ciascun Comune e frazione è il valore più elevato fra quello dell'art. 6 e quello della rispettiva Relazione Tecnico-Economica, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, fatte salve maggiori frequenze contenute nella documentazione dei singoli Comuni.
Il servizio deve comprendere un ulteriore passaggio solo alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati, nei giorni ed orari stabiliti in accordo con i singoli Comuni.
Quesito 26
E’ stata fornita risposta in altro quesito
Quesito 27
Il servizio di spazzamento va eseguito in tutti i Comuni. Per i comuni citati il concorrente produrrà la propria offerta che sarà oggetto di valutazione.
Quesito 28
Non si è in possesso della documentazione richiesta.
E’ facoltà del concorrente, nel corso di sopralluoghi autonomi, verificare lo stato dei luoghi ed acquisire ulteriori dati e notizie di proprio interesse.
Quesito 29
Si conferma.
I titoli autorizzativi restano nell’integrale competenza e responsabilità del soggetto gestore,
Quesito 30
Dovranno essere mantenuti i livelli di qualità attuali, di cui alle relazioni tecnico economiche pubblicate. Al momento, la maggior parte dei comuni sono in schema I, ad eccezione di 11 Comuni in schema II.
Quesito 31
Essendo costi non presenti nei precedenti PEF gestori, gli stessi sono stati inseriti tra i costi operativi incentivanti. Si ritiene pertanto più coerente mantenerli in questa categoria. Quando l’O.E. presenterà il PEF per le annualità successive al primo, i costi incentivanti saranno rendicontati e inseriti all’interno dei CARC.
Quesito 32
Risposta data in altro quesito: La base per il calcolo del 5% è la sommatoria del PEF 2025 di tutti e 57 i comuni rivalutati. Per il 2027 il soggetto gestore presenterà un PEF in linea con il PEFA di offerta. Per le annualità successive al 2027, il gestore verrà remunerato sulla base dei propri costi efficienti, e quindi sulla base del PEF pro tempore vigente, sia per i costi della raccolta, che dello spazzamento che per i costi amministrativi (che confluiranno nei CARC). Il valore del PEF in ogni caso non potrà essere superiore, in ciascun anno, al valore contrattuale rivalutato secondo l’art. 16 del CSA.
Quesito 33
Per lo sviluppo del PEFA, l’O.E. può mantenere il tasso costante o variarlo in base alle proprie previsioni. Tuttavia b sarà determinato nel corso delle varie predisposizioni del PEF, in funzione dei risultati raggiunti e dei criteri individuati da ARERA
Quesito 34
Il ribasso di gara è unico per tutti i comuni. La ripartizione per Comune esposta nel PEFA è vincolante e sono le risorse di cui dispone la singola Amministrazione.
Quesito 35
Le indicazioni di ARERA prevedono che il PEFA di offerta è elaborato dal gestore in coerenza con la propria offerta tecnica, quantificando i correlati parametri economici inerenti al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e gli eventuali costi operativi incentivanti.
Si reputa pertanto ammissibile, per l’O.E., inserire le proprie componenti di costo per come discendono dalla propria offerta tecnica.
Quesito 36
a) I comuni con avvio più tardivo avranno almeno 9 anni a disposizione per il recupero degli ammortamenti, ammortamenti che dovranno comunque rispettare le vite utili previste da ARERA, fatta salva la facoltà di richiedere all’ETC delle durati inferiori o superiori alla vita utile. (il riferimento ai 5 anni inserito nel PEFA faceva riferimento solamente alle attrezzature, prevedendo che gli automezzi vengano acquistati in leasing). L’O.E. potrà comunque sviluppare il proprio piano di investimenti, avendo comunque l’obbligo di minimizzare il valore di subentro; per un piano , è plausibile che gli ammortamenti vengano azzerati alla fine del periodo.
b) All’interno del PEFA sono riportate le scadenze dei singoli contratti e l’avvio dei nuovi servizi. (V. foglio base d’asta dettaglio, date scritte in formato anglosassone)
c) Si conferma che la scadenza del contratto di appalto di Capizzi è il 31/10/2032, quindi non vi saranno sovrapposizioni
Quesito 37 L’ importo da considerare è quello del singolo Comune;
L’ art. 16 del CSA prevede “ Al termine del secondo anno di servizio, si procederà a revisione applicando sul prezzo iniziale gli indici di cui in appresso, dalla data di avvio del servizio al termine dello stesso anno solare, sulle prestazioni da effettuare”. Quindi, il calcolo viene effettuato alla fine del secondo anno e si applicherà sulle prestazioni del terzo anno.
Quesito 38
Ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3 si applica il metodo discrezionale della colonna «D»
Quesito
Il punteggio di ogni criterio o sub-criterio della colonna “D” scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al criterio o sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente definitivo assegnato come sopra descritto.
Quesito 40
Le certificazioni UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, della certificazione UNI EN ISO 37001:2022 sui sistemi di gestione anticorruzione e del rating di legalità devono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso, obbligatoriamente alla data di pubblicazione del bando.
La comprova del requisito è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione.
Formazione e presentazione dell'offerta tecnica
Quesito 41 Si conferma che l'articolazione della relazione sia rimessa al concorrente, purché tutti i dieci contenuti obbligatori siano presenti e reperibili;
a) Risposta fornita in altri quesiti;
b) Sono documenti obbligatori
Quesito 42
Risposta fornita in altro quesito
Quesito 43 — Offerta tecnica: limite di 100 pagine, limiti della piattaforma e formattazione
Il § 16 del disciplinare fissa in 100 pagine il limite della relazione tecnica, escludendo dal computo «gli allegati quali, elaborati grafici e schede tecniche», e prescrive «margini 2 sui quattro lati» senza indicare l'unità di misura; il § 13 fissa in 15 MB il limite per file e 50 MB per busta, vietando gli archivi compressi.
Si chiede: a) di confermare che le 57 Carte della qualità dei servizi, le 57 schede di dettaglio delle migliorie per Comune, l'abaco schematico, il piano di sicurezza e il cronoprogramma di start-up possano essere prodotti come allegati non computati nel limite; b) che i margini siano di 2 centimetri; c) che sia ammesso il caricamento di più file distinti nello slot dell'offerta tecnica e se il limite di 50 MB per busta sia inderogabile.
Risposta fornita in altro quesito
Quesito 44
I contenuti degli elaborati B4, B5, B6 e B7 costituiscono obbligazioni contrattuali vincolanti per l'aggiudicatario. In caso di difformità prevalgono i contenuti del Capitolato e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale.
Quesito 45
L'attivazione dei nuovi servizi «dovrà avvenire entro sei mesi dall'affidamento (periodo di start-up ) decorrenti dal verbale di consegna, riferito al singolo Comune
Quesito 46
Non è richiesto sopralluogo e. conseguentemente dichiarazione.
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
21/09/2026 15:06
Quesito #16
Buon pomeriggio, vedasi richiesta allegata.
distinti saluti.
distinti saluti.
05/10/2026 10:47
Risposta
Non si dispone di questi dati.
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, acquisire ulteriori dati e notizie.
Come specificato all’art.3 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: “ Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere considerati dagli operatori economici partecipanti puramente indicativi e minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura delle offerte tecnica ed economica.” …. “ Rimane a carico degli operatori economici concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale”
Pertanto, il concorrente può, nel corso di sopralluoghi autonomi, acquisire ulteriori dati e notizie.
22/09/2026 11:01
Quesito #17
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere quanto segue.
Oggetto: personale da assorbire — richiesta dei dati individuali per ciascuna posizione dell'elenco del personale in servizio; riproposizione, per la parte rimasta priva di riscontro del quesito n. 1 del 07/09.
L'elaborato «C1 – Allegato – Elenco del personale in servizio» riporta, per ciascuno dei 57 Comuni e per ciascuna delle 368 posizioni, il numero progressivo, il profilo, il livello attuale, il livello corrispondente del CCNL 2026, il CCNL applicato e un costo annuo. La premessa dello stesso elaborato (pag. 2) precisa che gli importi «rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello secondo le tabelle retributive 2026»: si tratta dunque di un costo convenzionale di livello, non del costo effettivo della singola posizione.
Con il quesito n. 1 del 07/09 era stato chiesto di conoscere, per ciascuna unità, anche le ore settimanali, il regime a tempo pieno o parziale, l'anzianità di servizio, gli scatti e i superminimi. Il riscontro del 11/09 ha chiarito il principio che regola l'assorbimento, ma non ha reso disponibili tali dati.
Essi sono necessari per tre ragioni, tutte interne agli atti di gara:
il § 17 del disciplinare richiede, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera, e il § 3 impone una relazione giustificativa quando il costo indicato dal concorrente si discosta da quello stimato dalla stazione appaltante: né l'una né l'altra possono essere redatte in modo attendibile sulla base di un costo convenzionale di livello;
l'Allegato B7 (criteri 2.1.19 e 3.1.13, «Clausola sociale») dà atto che nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale «ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.», e richiama le Linee guida ANAC n. 13, che al paragrafo 3 elencano fra i dati da mettere a disposizione dei concorrenti il monte ore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, la sede di lavoro, i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999 e quelli per i quali sono fruite agevolazioni contributive. Percentuale di utilizzo, mansioni, patenti, monte ore e scatti non figurano nell'elaborato pubblicato;
il § 9 del disciplinare e la dichiarazione di impegno ex art. 102 del Codice richiedono al concorrente di assumere un impegno di stabilità occupazionale la cui portata economica, su un affidamento di quindici anni, dipende dalla composizione effettiva dell'organico.
Si chiede pertanto di rendere disponibile, per ciascuna posizione dell'elenco, identificata in forma anonima dal Comune e dal numero progressivo già utilizzati nell'elaborato, un prospetto in formato editabile (.xlsx) contenente i seguenti dati, acquisendoli ove necessario dai gestori uscenti:
a) Rapporto di lavoro
datore di lavoro attuale (gestore uscente) e data di scadenza del contratto di servizio in essere nel Comune;
tipologia del rapporto (tempo indeterminato; tempo determinato, con la scadenza; altra forma);
data di assunzione presso il gestore uscente e data di assegnazione al cantiere del Comune.
b) Orario e utilizzo
orario contrattuale settimanale e percentuale di part-time, con l'indicazione se orizzontale, verticale o misto e, per il verticale, dei periodi lavorati;
percentuale di utilizzo sull'appalto, quando la posizione è impiegata anche su altri servizi o altri Comuni;
sede di lavoro.
c) Inquadramento e mansione
CCNL applicato (per il personale Multiservizi, l'esatta denominazione del contratto), livello e posizione parametrale;
mansione effettivamente svolta (raccolta, spazzamento manuale, conduzione di mezzi leggeri, conduzione di mezzi pesanti, conduzione di spazzatrici, presidio del centro di raccolta, coordinamento, attività amministrativa, altro);
patenti e abilitazioni possedute (B, C, CE, CQC, carta del conducente, abilitazioni per macchine operatrici e gru su autocarro).
d) Anzianità e retribuzione individuale
data di decorrenza dell'anzianità di servizio riconosciuta, numero degli aumenti periodici maturati e data di maturazione del successivo;
elementi retributivi individuali fissi e continuativi ulteriori rispetto ai minimi tabellari (superminimi, assegni ad personam, indennità fisse) e trattamenti derivanti da contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, con i relativi importi annui;
costo annuo effettivo della posizione sostenuto dal gestore uscente nell'ultimo esercizio chiuso.
e) Dati anagrafici in forma anonima
anno di nascita e genere.
f) Condizioni particolari
appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999;
agevolazioni contributive in godimento, con la relativa scadenza;
per ciascun Comune, in forma aggregata e senza riferimento alle singole posizioni, numero degli addetti con giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni o prescrizioni;
per ciascun Comune, in forma aggregata, contenziosi pendenti in materia di inquadramento o di differenze retributive.
Si chiede inoltre di precisare:
g) la data alla quale è riferito l'elenco pubblicato e le variazioni intervenute da allora (cessazioni, nuove assunzioni, variazioni di livello o di orario), nonché le cessazioni per pensionamento o per altra causa già note o programmate;
h) il costo annuo delle posizioni nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Comune di Patti (pag. 17 dell'elaborato), per le quali la colonna «Costo annuo» non è valorizzata, e se il totale del Comune, pari a € 1.367.870,26 per 39 addetti, le comprenda;
i) il criterio con il quale le 368 posizioni dell'elenco sono state ricondotte alle unità equivalenti a tempo pieno e al costo della manodopera delle Relazioni tecnico-economiche dei singoli Comuni e del PEFA di gara, rendendo disponibile il relativo prospetto di raccordo per Comune. Sul punto si richiama il quesito sul costo della manodopera già trasmesso e tuttora privo di riscontro.
I dati richiesti non consentono l'identificazione delle persone e sono quelli ordinariamente messi a disposizione dei concorrenti nelle procedure con clausola sociale. La loro mancanza impedisce una stima attendibile del costo della manodopera, che il disciplinare richiede a pena di esclusione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
con la presente siamo a richiedere quanto segue.
Oggetto: personale da assorbire — richiesta dei dati individuali per ciascuna posizione dell'elenco del personale in servizio; riproposizione, per la parte rimasta priva di riscontro del quesito n. 1 del 07/09.
L'elaborato «C1 – Allegato – Elenco del personale in servizio» riporta, per ciascuno dei 57 Comuni e per ciascuna delle 368 posizioni, il numero progressivo, il profilo, il livello attuale, il livello corrispondente del CCNL 2026, il CCNL applicato e un costo annuo. La premessa dello stesso elaborato (pag. 2) precisa che gli importi «rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello secondo le tabelle retributive 2026»: si tratta dunque di un costo convenzionale di livello, non del costo effettivo della singola posizione.
Con il quesito n. 1 del 07/09 era stato chiesto di conoscere, per ciascuna unità, anche le ore settimanali, il regime a tempo pieno o parziale, l'anzianità di servizio, gli scatti e i superminimi. Il riscontro del 11/09 ha chiarito il principio che regola l'assorbimento, ma non ha reso disponibili tali dati.
Essi sono necessari per tre ragioni, tutte interne agli atti di gara:
il § 17 del disciplinare richiede, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera, e il § 3 impone una relazione giustificativa quando il costo indicato dal concorrente si discosta da quello stimato dalla stazione appaltante: né l'una né l'altra possono essere redatte in modo attendibile sulla base di un costo convenzionale di livello;
l'Allegato B7 (criteri 2.1.19 e 3.1.13, «Clausola sociale») dà atto che nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale «ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.», e richiama le Linee guida ANAC n. 13, che al paragrafo 3 elencano fra i dati da mettere a disposizione dei concorrenti il monte ore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, la sede di lavoro, i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999 e quelli per i quali sono fruite agevolazioni contributive. Percentuale di utilizzo, mansioni, patenti, monte ore e scatti non figurano nell'elaborato pubblicato;
il § 9 del disciplinare e la dichiarazione di impegno ex art. 102 del Codice richiedono al concorrente di assumere un impegno di stabilità occupazionale la cui portata economica, su un affidamento di quindici anni, dipende dalla composizione effettiva dell'organico.
Si chiede pertanto di rendere disponibile, per ciascuna posizione dell'elenco, identificata in forma anonima dal Comune e dal numero progressivo già utilizzati nell'elaborato, un prospetto in formato editabile (.xlsx) contenente i seguenti dati, acquisendoli ove necessario dai gestori uscenti:
a) Rapporto di lavoro
datore di lavoro attuale (gestore uscente) e data di scadenza del contratto di servizio in essere nel Comune;
tipologia del rapporto (tempo indeterminato; tempo determinato, con la scadenza; altra forma);
data di assunzione presso il gestore uscente e data di assegnazione al cantiere del Comune.
b) Orario e utilizzo
orario contrattuale settimanale e percentuale di part-time, con l'indicazione se orizzontale, verticale o misto e, per il verticale, dei periodi lavorati;
percentuale di utilizzo sull'appalto, quando la posizione è impiegata anche su altri servizi o altri Comuni;
sede di lavoro.
c) Inquadramento e mansione
CCNL applicato (per il personale Multiservizi, l'esatta denominazione del contratto), livello e posizione parametrale;
mansione effettivamente svolta (raccolta, spazzamento manuale, conduzione di mezzi leggeri, conduzione di mezzi pesanti, conduzione di spazzatrici, presidio del centro di raccolta, coordinamento, attività amministrativa, altro);
patenti e abilitazioni possedute (B, C, CE, CQC, carta del conducente, abilitazioni per macchine operatrici e gru su autocarro).
d) Anzianità e retribuzione individuale
data di decorrenza dell'anzianità di servizio riconosciuta, numero degli aumenti periodici maturati e data di maturazione del successivo;
elementi retributivi individuali fissi e continuativi ulteriori rispetto ai minimi tabellari (superminimi, assegni ad personam, indennità fisse) e trattamenti derivanti da contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, con i relativi importi annui;
costo annuo effettivo della posizione sostenuto dal gestore uscente nell'ultimo esercizio chiuso.
e) Dati anagrafici in forma anonima
anno di nascita e genere.
f) Condizioni particolari
appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999;
agevolazioni contributive in godimento, con la relativa scadenza;
per ciascun Comune, in forma aggregata e senza riferimento alle singole posizioni, numero degli addetti con giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni o prescrizioni;
per ciascun Comune, in forma aggregata, contenziosi pendenti in materia di inquadramento o di differenze retributive.
Si chiede inoltre di precisare:
g) la data alla quale è riferito l'elenco pubblicato e le variazioni intervenute da allora (cessazioni, nuove assunzioni, variazioni di livello o di orario), nonché le cessazioni per pensionamento o per altra causa già note o programmate;
h) il costo annuo delle posizioni nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Comune di Patti (pag. 17 dell'elaborato), per le quali la colonna «Costo annuo» non è valorizzata, e se il totale del Comune, pari a € 1.367.870,26 per 39 addetti, le comprenda;
i) il criterio con il quale le 368 posizioni dell'elenco sono state ricondotte alle unità equivalenti a tempo pieno e al costo della manodopera delle Relazioni tecnico-economiche dei singoli Comuni e del PEFA di gara, rendendo disponibile il relativo prospetto di raccordo per Comune. Sul punto si richiama il quesito sul costo della manodopera già trasmesso e tuttora privo di riscontro.
I dati richiesti non consentono l'identificazione delle persone e sono quelli ordinariamente messi a disposizione dei concorrenti nelle procedure con clausola sociale. La loro mancanza impedisce una stima attendibile del costo della manodopera, che il disciplinare richiede a pena di esclusione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
05/10/2026 10:46
Risposta
Si precisa che, come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
23/09/2026 09:24
Quesito #18
Quesito 1 — Qualificazione giuridica del servizio
L'art. 23 dell'Allegato 5 dispone che «l'Ente mantiene in via esclusiva la titolarità della funzione impositiva e di riscossione» e che tutti gli atti a rilevanza esterna sono emessi e sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell'Ente. Gli artt. 24 e 25 del medesimo Allegato pongono tuttavia a carico dell'Affidatario l'inoltro in notifica degli atti e il tracciamento delle relate, l'acquisizione settimanale dei flussi di versamento con abbinamento contabile e quadratura dei versamenti rispetto alle partite emesse, nonché la notifica e la materiale iscrizione nei pubblici registri dei provvedimenti di fermo amministrativo e di ipoteca legale. I Quadri Economici dell'art. 5 del CSA denominano la prestazione «Servizi Amministrativi e di Riscossione», l'art. 2 punto 2.6 del CSA «Servizi di riscossione coattiva della TARI» e la tabella delle prestazioni del § 3 del Disciplinare «Servizi di riscossione straordinaria e coattiva», CPV 79940000-5.
Si chiede di chiarire se la prestazione si configuri quale affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997, ovvero quale attività di supporto propedeutica all'accertamento e alla riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 805, della L. 160/2019.
Si chiede conseguentemente di precisare: a) quale iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 sia richiesta all'operatore che esegue la prestazione, se alla Sezione I, alla Sezione II; b) se l'Affidatario assuma o meno la qualità di agente contabile con i conseguenti obblighi di resa del conto giudiziale.
Quesito 2 — Oneri di riscossione e spese di notifica
L'art. 24 dell'Allegato 5 prevede che gli Avvisi di Accertamento Esecutivo siano calcolati con irrogazione di sanzioni, interessi moratori e spese di notifica. La documentazione di gara non disciplina la destinazione delle somme poste a carico del debitore ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 160/2019.
Si chiede di confermare che, una volta riscossi dal debitore:
a) gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a) della L. 160/2019;
b) il rimborso delle spese di notifica determinate dal D.M. MEF 14 aprile 2023;
c) il rimborso delle spese delle procedure esecutive e cautelari di cui all'art. 1, comma 803, lett. b);
sono di spettanza dell’affidatario.
Quesito 3 — Criterio di determinazione del corrispettivo e sua dinamica
L'elaborato D1 – PEFA, foglio «Base dasta dettaglio», reca alla riga 63 l'intestazione «B) BASE D'ASTA SERVIZI AMM. E RISC. (5%)». L'art. 5 del CSA dispone che «il corrispettivo annuale iniziale, anno 2027, sarà corrispondente al prezzo di aggiudicazione, per gli anni successivi sarà corrispondente al vigente PEF approvato».
Si chiede di precisare: a) quale grandezza costituisca la base di calcolo della percentuale del 5% indicata nel citato elaborato; b) se, per le annualità successive al 2027, il corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione sia determinato applicando la medesima percentuale al PEF vigente, ovvero resti pari al prezzo di aggiudicazione soggetto alla sola revisione di cui all'art. 16 del CSA.
Quesito 4 — Dati dimensionali dei servizi amministrativi e di riscossione
Si chiede di pubblicare, per ciascuno dei 57 Comuni: a) il numero di utenze TARI iscritte a ruolo alla data del 31 dicembre 2025, distinte fra domestiche e non domestiche; b) il numero di avvisi di pagamento, di solleciti e di avvisi di accertamento emessi in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025; c) il gettito TARI a ruolo e il relativo tasso di riscossione ordinaria a dodici e a ventiquattro mesi.
Quesito 5 —Liquidazione del corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione
L'art. 17 dello schema di contratto attuativo (elaborato E2, pag. 12) subordina il pagamento del canone alla trasmissione mensile di documentazione riferita ai quantitativi di rifiuti raccolti distinti per frazione, ai formulari di identificazione, all'andamento del centro comunale di raccolta e al supporto per la predisposizione del MUD.
Si chiede di precisare con quali modalità, con quale periodicità e sulla base di quale documentazione sia liquidato il corrispettivo di cui alla voce B «Importo Annuo Servizi Amministrativi e di Riscossione» dei Quadri Economici di cui all'art. 5 del CSA
Quesito 6 — Decorrenza del corrispettivo nei Comuni con avvio differito dei servizi di igiene ambientale
I Quadri Economici dell'art. 5 del CSA fissano la durata dei Servizi Amministrativi e Finanziari dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2041 per tutti i 57 Comuni, mentre l'avvio dei servizi di igiene ambientale è differito, in taluni Comuni, sino al 1° gennaio 2033. L'art. 10 del CSA prevede che il contratto attuativo sia stipulato almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei contratti di igiene ambientale già in essere.
Si chiede di precisare, per i Comuni il cui contratto attuativo sarà stipulato in annualità successive al 2027: a) quale sia il titolo contrattuale in forza del quale i servizi amministrativi e di riscossione sono resi ed il relativo corrispettivo è liquidato a decorrere dal 1° gennaio 2027; b) se sia prevista la stipula di un contratto attuativo anticipato limitato ai soli servizi amministrativi e di riscossione.
Quesito 7 — Perimetro temporale delle attività
Si chiede conferma che le annualità d'imposta anteriori al 1° gennaio 2027 non rientrino nel perimetro delle attività affidate e che, conseguentemente, nessuna responsabilità per prescrizione o decadenza relativa ad atti precedentemente emessi, ovvero a posizioni riferibili ad annualità anteriori alla data di avvio del servizio, possa essere addebitata all'Affidatario, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato 5 e dall'art. 14 del CSA.
Si chiede altresì di confermare che, ove un singolo Comune richieda la lavorazione di annualità anteriori alla predetta data, la stessa costituisca servizio nuovo ai sensi dell'art. 2 punto 2.7 del CSA, oggetto di separata quantificazione.
L'art. 23 dell'Allegato 5 dispone che «l'Ente mantiene in via esclusiva la titolarità della funzione impositiva e di riscossione» e che tutti gli atti a rilevanza esterna sono emessi e sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell'Ente. Gli artt. 24 e 25 del medesimo Allegato pongono tuttavia a carico dell'Affidatario l'inoltro in notifica degli atti e il tracciamento delle relate, l'acquisizione settimanale dei flussi di versamento con abbinamento contabile e quadratura dei versamenti rispetto alle partite emesse, nonché la notifica e la materiale iscrizione nei pubblici registri dei provvedimenti di fermo amministrativo e di ipoteca legale. I Quadri Economici dell'art. 5 del CSA denominano la prestazione «Servizi Amministrativi e di Riscossione», l'art. 2 punto 2.6 del CSA «Servizi di riscossione coattiva della TARI» e la tabella delle prestazioni del § 3 del Disciplinare «Servizi di riscossione straordinaria e coattiva», CPV 79940000-5.
Si chiede di chiarire se la prestazione si configuri quale affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997, ovvero quale attività di supporto propedeutica all'accertamento e alla riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 805, della L. 160/2019.
Si chiede conseguentemente di precisare: a) quale iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 sia richiesta all'operatore che esegue la prestazione, se alla Sezione I, alla Sezione II; b) se l'Affidatario assuma o meno la qualità di agente contabile con i conseguenti obblighi di resa del conto giudiziale.
Quesito 2 — Oneri di riscossione e spese di notifica
L'art. 24 dell'Allegato 5 prevede che gli Avvisi di Accertamento Esecutivo siano calcolati con irrogazione di sanzioni, interessi moratori e spese di notifica. La documentazione di gara non disciplina la destinazione delle somme poste a carico del debitore ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 160/2019.
Si chiede di confermare che, una volta riscossi dal debitore:
a) gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a) della L. 160/2019;
b) il rimborso delle spese di notifica determinate dal D.M. MEF 14 aprile 2023;
c) il rimborso delle spese delle procedure esecutive e cautelari di cui all'art. 1, comma 803, lett. b);
sono di spettanza dell’affidatario.
Quesito 3 — Criterio di determinazione del corrispettivo e sua dinamica
L'elaborato D1 – PEFA, foglio «Base dasta dettaglio», reca alla riga 63 l'intestazione «B) BASE D'ASTA SERVIZI AMM. E RISC. (5%)». L'art. 5 del CSA dispone che «il corrispettivo annuale iniziale, anno 2027, sarà corrispondente al prezzo di aggiudicazione, per gli anni successivi sarà corrispondente al vigente PEF approvato».
Si chiede di precisare: a) quale grandezza costituisca la base di calcolo della percentuale del 5% indicata nel citato elaborato; b) se, per le annualità successive al 2027, il corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione sia determinato applicando la medesima percentuale al PEF vigente, ovvero resti pari al prezzo di aggiudicazione soggetto alla sola revisione di cui all'art. 16 del CSA.
Quesito 4 — Dati dimensionali dei servizi amministrativi e di riscossione
Si chiede di pubblicare, per ciascuno dei 57 Comuni: a) il numero di utenze TARI iscritte a ruolo alla data del 31 dicembre 2025, distinte fra domestiche e non domestiche; b) il numero di avvisi di pagamento, di solleciti e di avvisi di accertamento emessi in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025; c) il gettito TARI a ruolo e il relativo tasso di riscossione ordinaria a dodici e a ventiquattro mesi.
Quesito 5 —Liquidazione del corrispettivo dei servizi amministrativi e di riscossione
L'art. 17 dello schema di contratto attuativo (elaborato E2, pag. 12) subordina il pagamento del canone alla trasmissione mensile di documentazione riferita ai quantitativi di rifiuti raccolti distinti per frazione, ai formulari di identificazione, all'andamento del centro comunale di raccolta e al supporto per la predisposizione del MUD.
Si chiede di precisare con quali modalità, con quale periodicità e sulla base di quale documentazione sia liquidato il corrispettivo di cui alla voce B «Importo Annuo Servizi Amministrativi e di Riscossione» dei Quadri Economici di cui all'art. 5 del CSA
Quesito 6 — Decorrenza del corrispettivo nei Comuni con avvio differito dei servizi di igiene ambientale
I Quadri Economici dell'art. 5 del CSA fissano la durata dei Servizi Amministrativi e Finanziari dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2041 per tutti i 57 Comuni, mentre l'avvio dei servizi di igiene ambientale è differito, in taluni Comuni, sino al 1° gennaio 2033. L'art. 10 del CSA prevede che il contratto attuativo sia stipulato almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei contratti di igiene ambientale già in essere.
Si chiede di precisare, per i Comuni il cui contratto attuativo sarà stipulato in annualità successive al 2027: a) quale sia il titolo contrattuale in forza del quale i servizi amministrativi e di riscossione sono resi ed il relativo corrispettivo è liquidato a decorrere dal 1° gennaio 2027; b) se sia prevista la stipula di un contratto attuativo anticipato limitato ai soli servizi amministrativi e di riscossione.
Quesito 7 — Perimetro temporale delle attività
Si chiede conferma che le annualità d'imposta anteriori al 1° gennaio 2027 non rientrino nel perimetro delle attività affidate e che, conseguentemente, nessuna responsabilità per prescrizione o decadenza relativa ad atti precedentemente emessi, ovvero a posizioni riferibili ad annualità anteriori alla data di avvio del servizio, possa essere addebitata all'Affidatario, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato 5 e dall'art. 14 del CSA.
Si chiede altresì di confermare che, ove un singolo Comune richieda la lavorazione di annualità anteriori alla predetta data, la stessa costituisca servizio nuovo ai sensi dell'art. 2 punto 2.7 del CSA, oggetto di separata quantificazione.
05/10/2026 10:48
Risposta
Gli artt. 24 e 25 dell'Allegato 5 descrivono le varie attività di riscossione sempre come attività propedeutiche o di supporto; l’O.E. supporterà pertanto l’Amministrazione nelle attività propedeutiche alla riscossione ordinaria e coattiva, ma, come previsto nell’art. 23, tutti gli atti a rilevanza esterna sono emessi e sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell'Ente. L’attività va pertanto inquadrata come attività di supporto.
Per come richiesto dal Disciplinare di gara, è richiesta l’iscrizione all’albo nella sezione prima e seconda (nel senso che è sufficiente l’iscrizione nella sezione 1 o nella sezione 2) .
La società affidataria del mero servizio di supporto alla riscossione coattiva non assume la qualità di agente contabile e, di conseguenza, non ha l'obbligo di resa del conto giudiziale.
2. Considerata la titolarità del credito da parte dell’Ente, le spese previste a carico del debitore, di cui ai punti a) b) c) sono di spettanza dello stesso Ente.
L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria e il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui Le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
3. La base per il calcolo del 5% è la sommatoria del PEF 2025 di tutti e 57 i comuni rivalutati. Per il 2027 il soggetto gestore presenterà un PEF in linea con il PEFA di offerta. All’interno del PEFA queste voci di costo sono previste all’interno della componente COInewEXPtf. Per le annualità successive al 2027, il gestore verrà remunerato sulla base dei propri costi efficienti, e quindi sulla base del PEF pro tempore vigente, sia per i costi della raccolta, che dello spazzamento che per i costi amministrativi (che confluiranno nei CARC). Il valore del PEF in ogni caso non potrà essere superiore al valore contrattuale rivalutato secondo l’art. 16 del CSA.
4. Non si dispone di questi dati, per cui l’operatore economico dovrà effettuare le proprie stime e valutazioni
5.Dovrà essere emessa mensilmente fattura a ciascun comune. Non è prevista documentazione integrativa.
Nel caso in cui vengano attivati i servizi di supporto alla riscossione coattiva, alla fattura mensile, destinata all’Ente richiedente il servizio, dovrà essere allegata la rendicontazione con le eventuali spese anticipate.
6.Si prevede la stipula di un contratto attuativo anticipato limitato ai soli servizi amministrativi e di riscossione.
7.Se nessuna responsabilità può essere addebitata all’OE per eventuali atti esecutivi precedentemente emessi o procedure già avviate da altri soggetti, è di tutta evidenza che l’attività accertativa si svolge per le annualità pregresse e, nel caso in cui venga richiesta fin dall’inizio l’attivazione del supporto alla riscossione coattiva, le stesse attività afferiranno posizioni precedenti alla data dal 1/1/2027. La lavorazione delle annualità pregresse pertanto non costituiscono nuovo servizio ma è ricompresa nel corrispettivo di base.
Per come richiesto dal Disciplinare di gara, è richiesta l’iscrizione all’albo nella sezione prima e seconda (nel senso che è sufficiente l’iscrizione nella sezione 1 o nella sezione 2) .
La società affidataria del mero servizio di supporto alla riscossione coattiva non assume la qualità di agente contabile e, di conseguenza, non ha l'obbligo di resa del conto giudiziale.
2. Considerata la titolarità del credito da parte dell’Ente, le spese previste a carico del debitore, di cui ai punti a) b) c) sono di spettanza dello stesso Ente.
L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria e il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui Le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
3. La base per il calcolo del 5% è la sommatoria del PEF 2025 di tutti e 57 i comuni rivalutati. Per il 2027 il soggetto gestore presenterà un PEF in linea con il PEFA di offerta. All’interno del PEFA queste voci di costo sono previste all’interno della componente COInewEXPtf. Per le annualità successive al 2027, il gestore verrà remunerato sulla base dei propri costi efficienti, e quindi sulla base del PEF pro tempore vigente, sia per i costi della raccolta, che dello spazzamento che per i costi amministrativi (che confluiranno nei CARC). Il valore del PEF in ogni caso non potrà essere superiore al valore contrattuale rivalutato secondo l’art. 16 del CSA.
4. Non si dispone di questi dati, per cui l’operatore economico dovrà effettuare le proprie stime e valutazioni
5.Dovrà essere emessa mensilmente fattura a ciascun comune. Non è prevista documentazione integrativa.
Nel caso in cui vengano attivati i servizi di supporto alla riscossione coattiva, alla fattura mensile, destinata all’Ente richiedente il servizio, dovrà essere allegata la rendicontazione con le eventuali spese anticipate.
6.Si prevede la stipula di un contratto attuativo anticipato limitato ai soli servizi amministrativi e di riscossione.
7.Se nessuna responsabilità può essere addebitata all’OE per eventuali atti esecutivi precedentemente emessi o procedure già avviate da altri soggetti, è di tutta evidenza che l’attività accertativa si svolge per le annualità pregresse e, nel caso in cui venga richiesta fin dall’inizio l’attivazione del supporto alla riscossione coattiva, le stesse attività afferiranno posizioni precedenti alla data dal 1/1/2027. La lavorazione delle annualità pregresse pertanto non costituiscono nuovo servizio ma è ricompresa nel corrispettivo di base.
28/09/2026 10:52
Quesito #20
Garanzia definitiva, avvio differenziato delle prestazioni e servizi facoltativi di riscossione coattiva
Con riferimento alla garanzia definitiva da costituire ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di chiarire quale debba essere l’importo contrattuale da assumere quale riferimento ai fini della relativa determinazione, tenuto conto della particolare articolazione temporale e prestazionale dell’affidamento.
Il Disciplinare prevede, infatti, che i servizi di igiene urbana abbiano date di avvio differenziate nei singoli Comuni, in relazione alla scadenza delle gestioni attualmente in essere, mentre i servizi amministrativi e di riscossione sono previsti con decorrenza dal 01/01/2027 e fino al 31/12/2041.
Il punto 3.1 del Disciplinare precisa, inoltre, che l’affidamento avrà un «avvio effettivo differenziato nei vari comuni», decorrente dalla sottoscrizione del contratto d’appalto attuativo tra il Gestore e ciascun Comune e, comunque, dalla data di effettivo inizio del servizio risultante dall’apposito verbale di consegna.
A tale articolazione temporale si aggiunge la circostanza che i servizi di riscossione coattiva hanno natura facoltativa. Il Disciplinare quantifica tali servizi in € 16.227.551,94 e precisa espressamente che gli stessi sono «da attivare facoltativamente su base volontaria da parte dei singoli Comuni» e che i relativi importi saranno corrisposti esclusivamente in caso di attivazione, in misura proporzionata alla data e alla durata della stessa.
Pertanto, l’effettivo valore delle prestazioni contrattualmente attivate appare suscettibile di evolversi nel corso dell’affidamento sia:
1. per effetto del progressivo avvio dei servizi di igiene urbana nei singoli Comuni, in date non necessariamente coincidenti con l’avvio dei servizi amministrativi e di riscossione previsto dal 01/01/2027;
2. per effetto dell’eventuale successiva attivazione dei servizi facoltativi di riscossione coattiva da parte di ciascun Comune.
Il Disciplinare stabilisce, peraltro, che la garanzia definitiva debba essere calcolata sull’importo contrattuale e dispone espressamente che, trattandosi di una procedura caratterizzata dalla stipula dei singoli Contratti Attuativi scaglionata nel tempo, «la cauzione definitiva potrà essere costituita pro quota, prima della stipula dei singoli Contratti stessi».
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se la garanzia definitiva debba essere costituita sin dall’origine assumendo quale riferimento l’intero importo dell’appalto, comprensivo anche delle prestazioni non ancora avviate nei singoli Comuni e dei servizi facoltativi di riscossione coattiva non ancora attivati, ovvero se la stessa possa essere costituita progressivamente e pro quota, in funzione dell’effettivo valore delle prestazioni contrattualmente attivate nei diversi momenti dell’affidamento.
In particolare, si chiede di confermare se sia possibile:
· costituire inizialmente la garanzia definitiva in relazione al valore dei servizi effettivamente attivati e oggetto dei Contratti Attuativi sottoscritti con i singoli Comuni;
· integrare/adeguare successivamente la garanzia, in corrispondenza dell’avvio dei servizi di igiene urbana nei Comuni nei quali questi abbiano decorrenza successiva rispetto ai servizi amministrativi;
· procedere ad analoga integrazione/adeguamento della garanzia qualora uno o più Comuni decidano, nel corso dell’affidamento, di attivare il servizio facoltativo di riscossione coattiva.
Si chiede, pertanto, di precisare se la previsione della costituzione “pro quota” della cauzione definitiva debba essere interpretata nel senso che l’importo garantito possa essere progressivamente commisurato all’effettivo valore delle prestazioni di volta in volta contrattualizzate e avviate, con conseguente adeguamento della garanzia in occasione dell’avvio di ulteriori servizi o dell’attivazione delle prestazioni facoltative, anziché essere determinato sin dall’origine sull’intero valore potenziale dell’appalto.
Con riferimento alla garanzia definitiva da costituire ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di chiarire quale debba essere l’importo contrattuale da assumere quale riferimento ai fini della relativa determinazione, tenuto conto della particolare articolazione temporale e prestazionale dell’affidamento.
Il Disciplinare prevede, infatti, che i servizi di igiene urbana abbiano date di avvio differenziate nei singoli Comuni, in relazione alla scadenza delle gestioni attualmente in essere, mentre i servizi amministrativi e di riscossione sono previsti con decorrenza dal 01/01/2027 e fino al 31/12/2041.
Il punto 3.1 del Disciplinare precisa, inoltre, che l’affidamento avrà un «avvio effettivo differenziato nei vari comuni», decorrente dalla sottoscrizione del contratto d’appalto attuativo tra il Gestore e ciascun Comune e, comunque, dalla data di effettivo inizio del servizio risultante dall’apposito verbale di consegna.
A tale articolazione temporale si aggiunge la circostanza che i servizi di riscossione coattiva hanno natura facoltativa. Il Disciplinare quantifica tali servizi in € 16.227.551,94 e precisa espressamente che gli stessi sono «da attivare facoltativamente su base volontaria da parte dei singoli Comuni» e che i relativi importi saranno corrisposti esclusivamente in caso di attivazione, in misura proporzionata alla data e alla durata della stessa.
Pertanto, l’effettivo valore delle prestazioni contrattualmente attivate appare suscettibile di evolversi nel corso dell’affidamento sia:
1. per effetto del progressivo avvio dei servizi di igiene urbana nei singoli Comuni, in date non necessariamente coincidenti con l’avvio dei servizi amministrativi e di riscossione previsto dal 01/01/2027;
2. per effetto dell’eventuale successiva attivazione dei servizi facoltativi di riscossione coattiva da parte di ciascun Comune.
Il Disciplinare stabilisce, peraltro, che la garanzia definitiva debba essere calcolata sull’importo contrattuale e dispone espressamente che, trattandosi di una procedura caratterizzata dalla stipula dei singoli Contratti Attuativi scaglionata nel tempo, «la cauzione definitiva potrà essere costituita pro quota, prima della stipula dei singoli Contratti stessi».
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se la garanzia definitiva debba essere costituita sin dall’origine assumendo quale riferimento l’intero importo dell’appalto, comprensivo anche delle prestazioni non ancora avviate nei singoli Comuni e dei servizi facoltativi di riscossione coattiva non ancora attivati, ovvero se la stessa possa essere costituita progressivamente e pro quota, in funzione dell’effettivo valore delle prestazioni contrattualmente attivate nei diversi momenti dell’affidamento.
In particolare, si chiede di confermare se sia possibile:
· costituire inizialmente la garanzia definitiva in relazione al valore dei servizi effettivamente attivati e oggetto dei Contratti Attuativi sottoscritti con i singoli Comuni;
· integrare/adeguare successivamente la garanzia, in corrispondenza dell’avvio dei servizi di igiene urbana nei Comuni nei quali questi abbiano decorrenza successiva rispetto ai servizi amministrativi;
· procedere ad analoga integrazione/adeguamento della garanzia qualora uno o più Comuni decidano, nel corso dell’affidamento, di attivare il servizio facoltativo di riscossione coattiva.
Si chiede, pertanto, di precisare se la previsione della costituzione “pro quota” della cauzione definitiva debba essere interpretata nel senso che l’importo garantito possa essere progressivamente commisurato all’effettivo valore delle prestazioni di volta in volta contrattualizzate e avviate, con conseguente adeguamento della garanzia in occasione dell’avvio di ulteriori servizi o dell’attivazione delle prestazioni facoltative, anziché essere determinato sin dall’origine sull’intero valore potenziale dell’appalto.
10/10/2026 11:18
Risposta
Quesito n. 20
Si precisa che la previsione della costituzione “pro quota” della cauzione definitiva debba essere interpretata nel senso che l’importo garantito possa essere progressivamente commisurato all’effettivo valore delle prestazioni di volta in volta contrattualizzate e avviate, con conseguente adeguamento della garanzia in occasione dell’avvio di ulteriori servizi o dell’attivazione delle prestazioni facoltative, anziché essere determinato sin dall’origine sull’intero valore potenziale dell’appalto.
Si precisa che la previsione della costituzione “pro quota” della cauzione definitiva debba essere interpretata nel senso che l’importo garantito possa essere progressivamente commisurato all’effettivo valore delle prestazioni di volta in volta contrattualizzate e avviate, con conseguente adeguamento della garanzia in occasione dell’avvio di ulteriori servizi o dell’attivazione delle prestazioni facoltative, anziché essere determinato sin dall’origine sull’intero valore potenziale dell’appalto.
28/09/2026 10:52
Quesito #21
Decorrenza dei servizi amministrativi e rapporti contrattuali attualmente in essere
Con riferimento alla decorrenza delle diverse prestazioni oggetto dell'affidamento, il Disciplinare di gara prevede che la durata dei servizi di igiene urbana sia determinata in funzione delle scadenze delle attuali gestioni, con conseguente avvio differenziato nei singoli Comuni, mentre per i servizi amministrativi e di riscossione è espressamente prevista la decorrenza dal 01/01/2027 al 31/12/2041.
Il successivo punto 3.1 precisa, inoltre, che l'affidamento presenta un «avvio effettivo differenziato nei vari comuni», secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che i servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI oggetto del presente affidamento avranno, per tutti i Comuni ricompresi nella procedura, effettiva decorrenza a partire dal 01/01/2027, indipendentemente dalla diversa e successiva data di avvio dei servizi di igiene urbana prevista per ciascun Comune.
Conseguentemente, si chiede altresì di confermare che, alla data del 01/01/2027, non sussisteranno, presso i singoli Comuni, contratti o affidamenti in essere con altri operatori economici aventi ad oggetto le medesime prestazioni amministrative, finanziarie e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI oggetto della presente procedura ovvero che, qualora attualmente esistenti, gli stessi avranno scadenza o saranno comunque cessati entro la data prevista per il subentro del nuovo Gestore, così da consentire l'integrale avvio delle predette prestazioni dal 01/01/2027 senza sovrapposizioni con precedenti affidamenti.
Si chiede, infine, di precisare se siano eventualmente presenti singoli Comuni per i quali, in ragione di rapporti contrattuali attualmente vigenti o di altre circostanze, sia prevista una decorrenza dei predetti servizi amministrativi e di riscossione successiva al 01/01/2027, indicando, in caso affermativo, i Comuni interessati e le rispettive date previste per il subentro.
Con riferimento alla decorrenza delle diverse prestazioni oggetto dell'affidamento, il Disciplinare di gara prevede che la durata dei servizi di igiene urbana sia determinata in funzione delle scadenze delle attuali gestioni, con conseguente avvio differenziato nei singoli Comuni, mentre per i servizi amministrativi e di riscossione è espressamente prevista la decorrenza dal 01/01/2027 al 31/12/2041.
Il successivo punto 3.1 precisa, inoltre, che l'affidamento presenta un «avvio effettivo differenziato nei vari comuni», secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che i servizi amministrativi, finanziari e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI oggetto del presente affidamento avranno, per tutti i Comuni ricompresi nella procedura, effettiva decorrenza a partire dal 01/01/2027, indipendentemente dalla diversa e successiva data di avvio dei servizi di igiene urbana prevista per ciascun Comune.
Conseguentemente, si chiede altresì di confermare che, alla data del 01/01/2027, non sussisteranno, presso i singoli Comuni, contratti o affidamenti in essere con altri operatori economici aventi ad oggetto le medesime prestazioni amministrative, finanziarie e di supporto alla gestione ordinaria, accertamento e riscossione TARI oggetto della presente procedura ovvero che, qualora attualmente esistenti, gli stessi avranno scadenza o saranno comunque cessati entro la data prevista per il subentro del nuovo Gestore, così da consentire l'integrale avvio delle predette prestazioni dal 01/01/2027 senza sovrapposizioni con precedenti affidamenti.
Si chiede, infine, di precisare se siano eventualmente presenti singoli Comuni per i quali, in ragione di rapporti contrattuali attualmente vigenti o di altre circostanze, sia prevista una decorrenza dei predetti servizi amministrativi e di riscossione successiva al 01/01/2027, indicando, in caso affermativo, i Comuni interessati e le rispettive date previste per il subentro.
10/10/2026 11:21
Risposta
Quesito 21
Risposta fornita an altro quesito
Risposta fornita an altro quesito
29/09/2026 12:16
Quesito #22
QUESITO 1 - Sacchetti per la frazione organica
L'Allegato 5 “Disciplinare descrittivo e prestazionale”, all’art. 6, richiama sacchetti biodegradabili da 12/13 litri, mentre all'art. 8 riporta che “sono comprese nel servizio, a totale carico del Soggetto Gestore, la fornitura dei contenitori dei cestelli areati sottolavello, dei mastelli impilabili”.
Si chiede conferma che, per la raccolta della frazione organica, non sia prevista a carico dell’affidatario la fornitura periodica di sacchetti alle utenze e che l’obbligo di fornitura riguardi esclusivamente i contenitori, i cestelli aerati sottolavello e i mastelli impilabili previsti dagli atti di gara.
In caso contrario, si chiede di indicare il numero di sacchetti da fornire a ciascuna utenza, la periodicità della distribuzione e la tipologia/dimensione da assumere ai fini dell’offerta.
QUESITO 2 - Attrezzature per la raccolta della plastica
Si chiede conferma, con riferimento all'Allegato 5 “Disciplinare descrittivo e prestazionale”, art. 6, che il servizio di raccolta della plastica presso le utenze domestiche e non domestiche deve essere svolto con conferimento all’interno di bidoncini da 30-40 litri comprensivi di transponder, forniti dal Gestore, e quindi che non sia prevista a carico dell’affidatario la fornitura periodica di sacchi alle utenze.
In caso contrario, si chiede di indicare le utenze interessate, il numero di sacchi da fornire, la periodicità della distribuzione e la tipologia/dimensione da assumere ai fini dell’offerta.
QUESITO 3 - Dimensione del carattere nelle tabelle
Si chiede conferma che, fermo restando l’utilizzo del Times New Roman 12 per il testo corrente della Relazione tecnica, nelle tabelle, negli abachi, nei grafici, nelle didascalie, nelle legende e nelle schede possa essere utilizzato un carattere di dimensione inferiore, purché pienamente leggibile.
QUESITO 4 - Ispettori ambientali
Si chiede di confermare che il numero minimo di n. 2 Ispettori sia riferito complessivamente all’intero ambito dei 57 Comuni e che l’impegno di 3 ore giornaliere per 6 giorni su 7 sia riferito a ciascun Ispettore.
QUESITO 5 – Piano Assorbimento
Si chiede conferma che il Piano di assorbimento del personale debba essere prodotto quale autonomo allegato nella Busta B e non sia computato nel limite di 100 pagine della Relazione tecnica principale.
L'Allegato 5 “Disciplinare descrittivo e prestazionale”, all’art. 6, richiama sacchetti biodegradabili da 12/13 litri, mentre all'art. 8 riporta che “sono comprese nel servizio, a totale carico del Soggetto Gestore, la fornitura dei contenitori dei cestelli areati sottolavello, dei mastelli impilabili”.
Si chiede conferma che, per la raccolta della frazione organica, non sia prevista a carico dell’affidatario la fornitura periodica di sacchetti alle utenze e che l’obbligo di fornitura riguardi esclusivamente i contenitori, i cestelli aerati sottolavello e i mastelli impilabili previsti dagli atti di gara.
In caso contrario, si chiede di indicare il numero di sacchetti da fornire a ciascuna utenza, la periodicità della distribuzione e la tipologia/dimensione da assumere ai fini dell’offerta.
QUESITO 2 - Attrezzature per la raccolta della plastica
Si chiede conferma, con riferimento all'Allegato 5 “Disciplinare descrittivo e prestazionale”, art. 6, che il servizio di raccolta della plastica presso le utenze domestiche e non domestiche deve essere svolto con conferimento all’interno di bidoncini da 30-40 litri comprensivi di transponder, forniti dal Gestore, e quindi che non sia prevista a carico dell’affidatario la fornitura periodica di sacchi alle utenze.
In caso contrario, si chiede di indicare le utenze interessate, il numero di sacchi da fornire, la periodicità della distribuzione e la tipologia/dimensione da assumere ai fini dell’offerta.
QUESITO 3 - Dimensione del carattere nelle tabelle
Si chiede conferma che, fermo restando l’utilizzo del Times New Roman 12 per il testo corrente della Relazione tecnica, nelle tabelle, negli abachi, nei grafici, nelle didascalie, nelle legende e nelle schede possa essere utilizzato un carattere di dimensione inferiore, purché pienamente leggibile.
QUESITO 4 - Ispettori ambientali
Si chiede di confermare che il numero minimo di n. 2 Ispettori sia riferito complessivamente all’intero ambito dei 57 Comuni e che l’impegno di 3 ore giornaliere per 6 giorni su 7 sia riferito a ciascun Ispettore.
QUESITO 5 – Piano Assorbimento
Si chiede conferma che il Piano di assorbimento del personale debba essere prodotto quale autonomo allegato nella Busta B e non sia computato nel limite di 100 pagine della Relazione tecnica principale.
05/10/2026 11:28
Risposta
QUESITO 1
Non si richiede fornitura di sacchetti
QUESITO 2
Non si richiede fornitura di sacchetti
QUESITO 3
Può essere utilizzato
QUESITO 4
Trattasi di refuso. Non si richiede impiego di Ispettori Ambientali.
QUESITO 5
Può essere prodotto come documento autonomo non computato nel limite delle 100 pagine
Non si richiede fornitura di sacchetti
QUESITO 2
Non si richiede fornitura di sacchetti
QUESITO 3
Può essere utilizzato
QUESITO 4
Trattasi di refuso. Non si richiede impiego di Ispettori Ambientali.
QUESITO 5
Può essere prodotto come documento autonomo non computato nel limite delle 100 pagine
29/09/2026 16:29
Quesito #23
Criterio D “Certificazioni premianti” – Paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara
Con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara e, in particolare, al criterio di valutazione D – “Certificazioni premianti”, articolato nei sub-criteri D.1, D.2 e D.3, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.
1) Natura dei punteggi D.1, D.2 e D.3
Considerato che il paragrafo 18.2 individua nella colonna “D” i punteggi di natura discrezionale, mentre i sub-criteri D.1, D.2 e D.3 risultano riferiti al possesso di elementi oggettivamente verificabili – rispettivamente certificazione UNI/PdR 125:2022, certificazione UNI EN ISO 37001:2022 e rating di legalità – si chiede di confermare che i relativi punteggi siano da intendersi di natura tabellare e siano pertanto attribuiti automaticamente, senza applicazione dei coefficienti discrezionali di cui al paragrafo 18.2, e che la loro collocazione nella colonna “D” sia da intendersi quale mero refuso. In caso contrario, si chiede di indicare i criteri di discrezionalità che saranno adottati dalla Commissione di gara.
2) Sub-criteri D.1 e D.2 – Partecipazione in RTI
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, considerato che il paragrafo 6.4 del Disciplinare, con riferimento alle certificazioni obbligatorie di cui al punto 6.3, lett. c), stabilisce che i relativi requisiti devono essere posseduti «dal raggruppamento nel complesso», si chiede di chiarire se analogo criterio debba trovare applicazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali previsti dai sub-criteri D.1 e D.2 e, conseguentemente, se sia sufficiente che la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione UNI EN ISO 37001:2022 siano possedute da almeno uno dei componenti dell’RTI per ottenere il rispettivo punteggio previsto dalla lex specialis. In caso contrario, si chiede di specificare con quale criterio sarà attribuito il punteggio nel caso in cui soltanto una o più imprese partecipanti al raggruppamento, e non la totalità, possiedano le suddette certificazioni.
3) Sub-criterio D.3 – Rating di legalità in caso di partecipazione in RTI
Con specifico riferimento al sub-criterio D.3 – Rating di legalità, che prevede l’attribuzione di 1 punto in caso di possesso di una stella, 2 punti in caso di possesso di due stelle e 3 punti in caso di possesso di tre stelle, si rileva che la lex specialis non reca una specifica disciplina in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Al riguardo, si richiama quanto previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare, secondo cui, con riferimento ai requisiti di cui al punto 6.3, lett. c), relativi alle certificazioni richieste ai fini della partecipazione, gli stessi «devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso», senza che ne sia richiesto il possesso da parte di ciascuna singola impresa componente.
In considerazione di tale impostazione della lex specialis e tenuto conto della natura unitaria dell’offerta presentata dal Raggruppamento, si chiede di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dal sub-criterio D.3, il rating di legalità possa essere valutato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso e, conseguentemente, se il possesso di un rating di legalità pari a tre stelle da parte di uno dei componenti dell’RTI consenta l’attribuzione dell’intero punteggio di 3 punti previsto dal sub-criterio D.3, anche qualora gli altri componenti del Raggruppamento siano in possesso di un rating inferiore.
In caso contrario, si chiede di specificare il criterio che sarà applicato per la determinazione del punteggio D.3 in caso di RTI qualora le imprese del raggruppamento posseggano un diverso numero di stelle rating ovvero una soltanto o più imprese non siano in possesso del rating.
Con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara e, in particolare, al criterio di valutazione D – “Certificazioni premianti”, articolato nei sub-criteri D.1, D.2 e D.3, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.
1) Natura dei punteggi D.1, D.2 e D.3
Considerato che il paragrafo 18.2 individua nella colonna “D” i punteggi di natura discrezionale, mentre i sub-criteri D.1, D.2 e D.3 risultano riferiti al possesso di elementi oggettivamente verificabili – rispettivamente certificazione UNI/PdR 125:2022, certificazione UNI EN ISO 37001:2022 e rating di legalità – si chiede di confermare che i relativi punteggi siano da intendersi di natura tabellare e siano pertanto attribuiti automaticamente, senza applicazione dei coefficienti discrezionali di cui al paragrafo 18.2, e che la loro collocazione nella colonna “D” sia da intendersi quale mero refuso. In caso contrario, si chiede di indicare i criteri di discrezionalità che saranno adottati dalla Commissione di gara.
2) Sub-criteri D.1 e D.2 – Partecipazione in RTI
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, considerato che il paragrafo 6.4 del Disciplinare, con riferimento alle certificazioni obbligatorie di cui al punto 6.3, lett. c), stabilisce che i relativi requisiti devono essere posseduti «dal raggruppamento nel complesso», si chiede di chiarire se analogo criterio debba trovare applicazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali previsti dai sub-criteri D.1 e D.2 e, conseguentemente, se sia sufficiente che la certificazione UNI/PdR 125:2022 e la certificazione UNI EN ISO 37001:2022 siano possedute da almeno uno dei componenti dell’RTI per ottenere il rispettivo punteggio previsto dalla lex specialis. In caso contrario, si chiede di specificare con quale criterio sarà attribuito il punteggio nel caso in cui soltanto una o più imprese partecipanti al raggruppamento, e non la totalità, possiedano le suddette certificazioni.
3) Sub-criterio D.3 – Rating di legalità in caso di partecipazione in RTI
Con specifico riferimento al sub-criterio D.3 – Rating di legalità, che prevede l’attribuzione di 1 punto in caso di possesso di una stella, 2 punti in caso di possesso di due stelle e 3 punti in caso di possesso di tre stelle, si rileva che la lex specialis non reca una specifica disciplina in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Al riguardo, si richiama quanto previsto dal paragrafo 6.4 del Disciplinare, secondo cui, con riferimento ai requisiti di cui al punto 6.3, lett. c), relativi alle certificazioni richieste ai fini della partecipazione, gli stessi «devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso», senza che ne sia richiesto il possesso da parte di ciascuna singola impresa componente.
In considerazione di tale impostazione della lex specialis e tenuto conto della natura unitaria dell’offerta presentata dal Raggruppamento, si chiede di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dal sub-criterio D.3, il rating di legalità possa essere valutato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso e, conseguentemente, se il possesso di un rating di legalità pari a tre stelle da parte di uno dei componenti dell’RTI consenta l’attribuzione dell’intero punteggio di 3 punti previsto dal sub-criterio D.3, anche qualora gli altri componenti del Raggruppamento siano in possesso di un rating inferiore.
In caso contrario, si chiede di specificare il criterio che sarà applicato per la determinazione del punteggio D.3 in caso di RTI qualora le imprese del raggruppamento posseggano un diverso numero di stelle rating ovvero una soltanto o più imprese non siano in possesso del rating.
10/10/2026 11:23
Risposta
Risposte fornite in altri quesiti
30/09/2026 15:48
Quesito #24
Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di consentire una corretta valutazione economica dell’offerta, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Servizi amministrativi di supporto alla gestione della TARI
Con riferimento ai servizi amministrativi di supporto alla gestione della TARI e prodromici alla relativa riscossione, si chiede di specificare, per ciascun Ente, il numero di emissioni ordinarie previste annualmente e il numero di rate previsto per ciascuna emissione.
2. Spese postali – fase ordinaria e accertativa
Si chiede di chiarire se le spese postali relative alla spedizione degli avvisi ordinari e degli atti di accertamento, sia per omesso/tardivo pagamento sia per omessa/infedele dichiarazione, siano rimborsate dalla Committente all’aggiudicatario a seguito dell’emissione e spedizione degli atti, in aggiunta al corrispettivo previsto per il servizio.
3. Riscossione coattiva della TARI – servizio opzionale
Con riferimento all’eventuale attivazione del servizio di riscossione coattiva, si chiede di chiarire quanto segue:
• se tutte le spese postali e di notifica sostenute per gli atti della riscossione coattiva siano rimborsate dall’Ente all’aggiudicatario a seguito dell’emissione/notifica degli stessi; in caso negativo, si chiede di precisare se il rimborso sia riconosciuto esclusivamente per le posizioni effettivamente riscosse e nella misura posta a carico del contribuente;
• con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive e cautelari, secondo gli importi previsti dalla tabella ministeriale del 14 aprile 2023, si chiede di precisare se le stesse siano riconosciute all’affidatario soltanto per le posizioni effettivamente riscosse ovvero anche per le procedure concluse con esito infruttuoso, con relativo rimborso in sede di presentazione delle inesigibilità;
• si chiede, infine, di chiarire se gli oneri di riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, posti dalla normativa a carico del debitore nei casi previsti, siano riconosciuti all’affidatario in aggiunta al corrispettivo previsto dagli atti di gara, qualora effettivamente riscossi dal contribuente.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
1. Servizi amministrativi di supporto alla gestione della TARI
Con riferimento ai servizi amministrativi di supporto alla gestione della TARI e prodromici alla relativa riscossione, si chiede di specificare, per ciascun Ente, il numero di emissioni ordinarie previste annualmente e il numero di rate previsto per ciascuna emissione.
2. Spese postali – fase ordinaria e accertativa
Si chiede di chiarire se le spese postali relative alla spedizione degli avvisi ordinari e degli atti di accertamento, sia per omesso/tardivo pagamento sia per omessa/infedele dichiarazione, siano rimborsate dalla Committente all’aggiudicatario a seguito dell’emissione e spedizione degli atti, in aggiunta al corrispettivo previsto per il servizio.
3. Riscossione coattiva della TARI – servizio opzionale
Con riferimento all’eventuale attivazione del servizio di riscossione coattiva, si chiede di chiarire quanto segue:
• se tutte le spese postali e di notifica sostenute per gli atti della riscossione coattiva siano rimborsate dall’Ente all’aggiudicatario a seguito dell’emissione/notifica degli stessi; in caso negativo, si chiede di precisare se il rimborso sia riconosciuto esclusivamente per le posizioni effettivamente riscosse e nella misura posta a carico del contribuente;
• con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive e cautelari, secondo gli importi previsti dalla tabella ministeriale del 14 aprile 2023, si chiede di precisare se le stesse siano riconosciute all’affidatario soltanto per le posizioni effettivamente riscosse ovvero anche per le procedure concluse con esito infruttuoso, con relativo rimborso in sede di presentazione delle inesigibilità;
• si chiede, infine, di chiarire se gli oneri di riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, posti dalla normativa a carico del debitore nei casi previsti, siano riconosciuti all’affidatario in aggiunta al corrispettivo previsto dagli atti di gara, qualora effettivamente riscossi dal contribuente.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
03/10/2026 18:04
Risposta
1. Non si dispone di questi dati, per cui l’operatore economico dovrà effettuare le proprie stime e valutazioni
2. L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento). Pertanto non è previsto rimborso. L’accertamento per omessa/infedele dichiarazione viene considerata all’interno delle attività di ricerca all’evasione di cui all’art. 25. Si veda il successivo chiarimento.
3. L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Essendo tutte le spese sostenute dall’Ente, gli introiti connessi alle procedure esecutive saranno incamerati dallo stesso e non costituiscono compenso aggiuntivo. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
2. L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento). Pertanto non è previsto rimborso. L’accertamento per omessa/infedele dichiarazione viene considerata all’interno delle attività di ricerca all’evasione di cui all’art. 25. Si veda il successivo chiarimento.
3. L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Essendo tutte le spese sostenute dall’Ente, gli introiti connessi alle procedure esecutive saranno incamerati dallo stesso e non costituiscono compenso aggiuntivo. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
02/10/2026 14:48
Quesito #25
Buon pomeriggio,
Con richieste trasmesse tramite piattaforma e precisamente (quesiti 11-29),(quesiti 30-46) e (centri comunali di raccolta non ricompresi nella Tabella 3 della Relazione Tecnica Generale), la scrivente ha sottoposto alla stazione appaltante quesiti che, alla data odierna, non risultano riscontrati. Alcuni di essi sono stati assorbiti dalle risposte pubblicate ad altri concorrenti; quelli di seguito riproposti non lo sono, e riguardano elementi che incidono direttamente sul dimensionamento dei servizi, sul PEFA di offerta da asseverare e sull'attribuzione dei punteggi.
Si ripropongono pertanto, in forma sintetica e con l'indicazione del quesito originario, i soli punti indispensabili alla formulazione dell'offerta, ai quali si aggiunge un nuovo quesito (63) sorto dalla risposta pubblicata il 30/09/2026 al Quesito #10.
VEDASI ALLEGATO
A. Centri comunali di raccolta
La risposta al primo invio (Quesito #3, punto 4) ha individuato i centri di raccolta per relazione — quelli della Tabella 3 del § 5.6.3 della Relazione Tecnica Generale, oltre a Sant'Agata di Militello — senza rispondere alle lettere a), b) e c). Ne risulta che 41 Comuni su 57 sono privi di un centro autorizzato e utilizzato, mentre il Capitolato e l'Allegato 5 pongono a carico del Gestore obblighi che ne presuppongono l'esistenza in ogni Comune. Dalle risposte che seguono dipendono l'organizzazione dei conferimenti, gli investimenti da prevedere nel PEFA e la proposta per il sub-criterio C.6.
Quesito 59 — Titolo di utilizzo dei centri di raccolta esistenti, oneri e dati identificativi
La risposta al punto 3 del primo invio afferma che nessun Comune ha manifestato la volontà di conferire beni, mentre l'art. 4 del Capitolato disciplina la messa a disposizione dei centri di raccolta nella sola forma del comodato gratuito e l'art. 21 dell'Allegato 5 ne prevede la messa a disposizione «se presenti ed utilizzabili». L'elaborato B7 (§ 2.1.10) dichiara inoltre che negli atti sono indicati, per ciascun centro, stato delle aree, autorizzazioni, titoli abilitativi, manuali operativi e regolamento comunale con i limiti di conferimento: tali documenti non risultano pubblicati. Si chiede:
a) a quale titolo i sedici centri di raccolta siano messi a disposizione del Soggetto Gestore e se siano dovute la ricognizione in contraddittorio alla consegna e la restituzione in efficienza a fine rapporto;
b) a carico di quale soggetto siano gli oneri di adeguamento, manutenzione straordinaria, rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi, e in quale voce del quadro economico siano stati considerati;
c) per ciascun centro: ubicazione, superficie, dotazioni, estremi e scadenza del titolo autorizzativo, codici EER ammessi, bacino di utenza autorizzato e regolamento comunale con i limiti di conferimento, ovvero l'indicazione della loro collocazione negli atti.
Quesito 60 — Comuni privi di centro di raccolta e obblighi che ne presuppongono l'esistenza
Nei 41 Comuni privi di centro di raccolta restano a carico del Gestore la gestione per almeno 24 ore settimanali (art. 2, punto 1.4 CSA, confermata dalla risposta al Quesito #7, punto 9), il conferimento diretto del verde oltre i limiti regolamentari (art. 12 Allegato 5), il posizionamento al centro dei contenitori per pile, farmaci, prodotti «T/F», oli minerali e batterie (art. 13, confermato dalla risposta al Quesito #7, punto 7) e degli ulteriori contenitori dell'art. 21. Si chiede:
a) con quali modalità tali obblighi debbano essere adempiuti nei Comuni privi di centro di raccolta;
b) se il Soggetto Gestore sia tenuto a realizzare o rendere disponibili centri di raccolta in tali Comuni e, in caso affermativo, con quali requisiti, entro quale termine e in quale voce del quadro economico l'investimento sia stato considerato;
c) ovvero se in tali Comuni il servizio dell'art. 2, punto 1.4 non sia dovuto e le relative frazioni debbano essere intercettate con modalità alternative (raccolta domiciliare, centri mobili, isole ecologiche itineranti), da proporre in offerta.
Quesito 61 — Utilizzo intercomunale dei centri di raccolta
La lettera c) del punto 4 del primo invio, con cui si chiedeva di confermare l'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni, è rimasta senza risposta. La questione è dirimente: per i 41 Comuni privi di centro l'utilizzo intercomunale è la sola modalità con cui gli obblighi del quesito precedente possono essere adempiuti senza nuove realizzazioni. L'art. 17 del Capitolato distingue peraltro fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali». Si chiede:
a) di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo intercomunale dei centri di raccolta esistenti;
b) quali adempimenti siano necessari per estenderne il bacino di utenza ai Comuni limitrofi e a carico di quale soggetto;
c) se l'estensione debba essere perfezionata prima dell'avvio del servizio nel Comune servito ovvero se, nelle more, il servizio non sia dovuto;
d) se l'utilizzo intercomunale sia ammesso anche per stazioni di trasferenza e piattaforme.
Quesito 62 — Nove centri di raccolta non ricompresi nella Tabella 3 e perimetro del sub-criterio C.6
Le Relazioni tecnico-economiche dei Comuni di Ficarra (B2.13), Gioiosa Marea (B2.19), Motta Camastra (B2.31), Oliveri (B2.35), Patti (B2.36), San Fratello (B2.43), San Piero Patti (B2.45), Santo Stefano di Camastra (B2.51) e Torrenova (B2.53) menzionano un centro di raccolta o ne presuppongono la gestione (addetti, attrezzature, costi), ma nessuno di tali Comuni figura nella Tabella 3. Si chiede:
a) per ciascuno dei nove Comuni, se esista un centro di raccolta e in quale stato (autorizzato e utilizzato, presente ma non autorizzato o non utilizzato, in realizzazione), con ubicazione ed estremi del titolo;
b) se i centri così individuati rientrino fra quelli da gestire ai sensi dell'art. 2, punto 1.4 del Capitolato e se i relativi costi, considerati nelle Relazioni, siano compresi nella base di gara;
c) ai fini del sub-criterio C.6, rispetto a quale dotazione si misuri il carattere «ulteriore» di isole ecologiche, centri di raccolta e stazioni di trasferenza (i sedici centri confermati, ovvero quelli risultanti dalla risposta alla lettera a), e se un centro a servizio di più Comuni sia computato una volta sola o per ciascun Comune servito.
B. Profili economici e PEFA
Quesito 63 — Decorrenza dei servizi amministrativi e di supporto alla gestione TARI (nuovo)
Il disciplinare (§ 3, pag. 12), i quadri economici dell'art. 5 del Capitolato e il PEFA di gara collocano i servizi amministrativi di supporto (3 % del PEF 2025) e i servizi prodromici alla riscossione ordinaria (2 %) a partire dal 1° gennaio 2027 per tutti i 57 Comuni, come confermato anche dalla risposta al Quesito #4, punto 2. La risposta pubblicata il 30/09/2026 al Quesito #10, punto 35, afferma invece che «la durata dei servizi di igiene ambientale e dei servizi amministrativi e di riscossione è quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune», e la risposta al punto 36 richiede che il Gestore sia pronto a erogarli «fin dall'inizio dell'avvio dell'appalto, coordinandosi con i singoli Comuni». Le due indicazioni non sono conciliabili e incidono sui ricavi e sui costi del PEFA di offerta per gli anni 2027-2032. Si chiede:
a) se i servizi di cui all'art. 2, punto 1.15 del Capitolato (artt. 23 e 24 dell'Allegato 5) decorrano dal 1° gennaio 2027 in tutti i Comuni, come previsto dal disciplinare e dal PEFA di gara, ovvero dalla data di avvio dei servizi di igiene ambientale in ciascun Comune;
b) in quest'ultimo caso, se il PEFA di offerta debba esporre il corrispettivo dei servizi amministrativi di ciascun Comune solo dalla relativa data di avvio, e se i quadri economici e il PEFA di gara saranno rettificati di conseguenza;
c) nel primo caso, come si coordinino tali servizi, nei Comuni ad avvio differito, con il gestore uscente dei servizi di igiene ambientale e con i soggetti che svolgono oggi le attività TARI.
Quesito 64 — Fattore di sharing e quota dei proventi spettante al Gestore
La risposta al Quesito #9, punto 34, rinvia all'art. 5 del Capitolato, che attribuisce ai Comuni i proventi dei consorzi di filiera e riconosce al Gestore la quota (1 − b) × (AR + ARsc), ma non ne disciplina la determinazione annuale né le modalità di corresponsione. Il PEFA di gara assume b = 0,70 costante per quindici anni ed espone fra i ricavi del gestore «Ricavi da vendita di materia da mercato» per € 542.186,61 annui a regime. Si chiede:
a) se il PEFA di offerta debba essere sviluppato con b = 0,70 costante ovvero con b determinato annualmente in funzione degli indicatori γ1 e γ2 dell'art. 5;
b) se le convenzioni con i consorzi restino intestate ai singoli Comuni e con quali modalità e tempi la quota (1 − b) × (AR + ARsc) sia corrisposta al Gestore;
c) a quale grandezza corrispondano i «Ricavi da vendita di materia da mercato» del PEFA di gara e come si raccordino con l'attribuzione dei proventi ai Comuni.
Quesito 65 — Base di calcolo delle penali sugli obiettivi ambientali e prima revisione del corrispettivo
La risposta al Quesito #13, punto 56, ha chiarito che l'obiettivo di raccolta differenziata si verifica per singolo Comune; l'art. 14 del Capitolato commisura però le penali a percentuali dell'«importo annuale posto a base d'asta», senza precisare se si tratti dell'importo del singolo Comune o dell'intero appalto.
La risposta al Quesito #4, punto 1, ha chiarito che la revisione decorre dall'avvio di ciascun contratto attuativo, ma non la prima annualità di applicazione. Si chiede:
a) di confermare che le penali dell'art. 14 si calcolano sull'importo annuo a base d'asta del singolo Comune inadempiente, al netto del ribasso offerto;
b) se, ai sensi dell'art. 16, la prima revisione si applichi dal secondo o dal terzo anno di servizio di ciascun Comune e se il termine decadenziale del primo bimestre valga anche per la prima richiesta.
C. Attribuzione dei punteggi
Quesito 66 — Metodo applicabile ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3
Il § 18.2 del disciplinare distingue i punteggi discrezionali della colonna «D» da quelli tabellari della colonna «T», assegnati automaticamente sulla base della presenza o assenza dell'elemento. La tabella del § 18.1 reca però un'unica colonna, intestata «PUNTI D MAX», sicché i sub-criteri D.1 e D.2 (certificazioni) e D.3 (rating di legalità: una stella 1 punto, due stelle 2 punti, tre stelle 3 punti) figurano fra i discrezionali pur essendo formulati come tabellari. Si chiede se a tali sub-criteri si applichi il metodo tabellare della colonna «T» e, in caso affermativo, quali altri sub-criteri debbano intendersi tabellari.
Quesito 67 — Ambito della riparametrazione
Il § 18.2 prevede la trasformazione delle medie dei coefficienti in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta (V(a)i = Mi/Mmax). Si chiede: a) di confermare che la riparametrazione opera solo a livello di singolo criterio o sub-criterio e che non è prevista una riparametrazione del punteggio tecnico complessivo; b) se essa si applichi anche ai sub-criteri del criterio D: in tal caso, in assenza di concorrenti con rating a tre stelle, chi ne ha due conseguirebbe il punteggio massimo di 3 punti, in contrasto con la graduazione stabilita dal sub-criterio D.3.
Richiesta conclusiva
Si chiede di riscontrare i quesiti nel termine previsto dal § 2.2 del disciplinare. Trattandosi in larga parte di informazioni richieste in tempo utile già a metà settembre e non ancora fornite, qualora non sia possibile renderle disponibili almeno sei giorni prima della scadenza, si chiede di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Con richieste trasmesse tramite piattaforma e precisamente (quesiti 11-29),(quesiti 30-46) e (centri comunali di raccolta non ricompresi nella Tabella 3 della Relazione Tecnica Generale), la scrivente ha sottoposto alla stazione appaltante quesiti che, alla data odierna, non risultano riscontrati. Alcuni di essi sono stati assorbiti dalle risposte pubblicate ad altri concorrenti; quelli di seguito riproposti non lo sono, e riguardano elementi che incidono direttamente sul dimensionamento dei servizi, sul PEFA di offerta da asseverare e sull'attribuzione dei punteggi.
Si ripropongono pertanto, in forma sintetica e con l'indicazione del quesito originario, i soli punti indispensabili alla formulazione dell'offerta, ai quali si aggiunge un nuovo quesito (63) sorto dalla risposta pubblicata il 30/09/2026 al Quesito #10.
VEDASI ALLEGATO
A. Centri comunali di raccolta
La risposta al primo invio (Quesito #3, punto 4) ha individuato i centri di raccolta per relazione — quelli della Tabella 3 del § 5.6.3 della Relazione Tecnica Generale, oltre a Sant'Agata di Militello — senza rispondere alle lettere a), b) e c). Ne risulta che 41 Comuni su 57 sono privi di un centro autorizzato e utilizzato, mentre il Capitolato e l'Allegato 5 pongono a carico del Gestore obblighi che ne presuppongono l'esistenza in ogni Comune. Dalle risposte che seguono dipendono l'organizzazione dei conferimenti, gli investimenti da prevedere nel PEFA e la proposta per il sub-criterio C.6.
Quesito 59 — Titolo di utilizzo dei centri di raccolta esistenti, oneri e dati identificativi
La risposta al punto 3 del primo invio afferma che nessun Comune ha manifestato la volontà di conferire beni, mentre l'art. 4 del Capitolato disciplina la messa a disposizione dei centri di raccolta nella sola forma del comodato gratuito e l'art. 21 dell'Allegato 5 ne prevede la messa a disposizione «se presenti ed utilizzabili». L'elaborato B7 (§ 2.1.10) dichiara inoltre che negli atti sono indicati, per ciascun centro, stato delle aree, autorizzazioni, titoli abilitativi, manuali operativi e regolamento comunale con i limiti di conferimento: tali documenti non risultano pubblicati. Si chiede:
a) a quale titolo i sedici centri di raccolta siano messi a disposizione del Soggetto Gestore e se siano dovute la ricognizione in contraddittorio alla consegna e la restituzione in efficienza a fine rapporto;
b) a carico di quale soggetto siano gli oneri di adeguamento, manutenzione straordinaria, rinnovo o voltura dei titoli autorizzativi, e in quale voce del quadro economico siano stati considerati;
c) per ciascun centro: ubicazione, superficie, dotazioni, estremi e scadenza del titolo autorizzativo, codici EER ammessi, bacino di utenza autorizzato e regolamento comunale con i limiti di conferimento, ovvero l'indicazione della loro collocazione negli atti.
Quesito 60 — Comuni privi di centro di raccolta e obblighi che ne presuppongono l'esistenza
Nei 41 Comuni privi di centro di raccolta restano a carico del Gestore la gestione per almeno 24 ore settimanali (art. 2, punto 1.4 CSA, confermata dalla risposta al Quesito #7, punto 9), il conferimento diretto del verde oltre i limiti regolamentari (art. 12 Allegato 5), il posizionamento al centro dei contenitori per pile, farmaci, prodotti «T/F», oli minerali e batterie (art. 13, confermato dalla risposta al Quesito #7, punto 7) e degli ulteriori contenitori dell'art. 21. Si chiede:
a) con quali modalità tali obblighi debbano essere adempiuti nei Comuni privi di centro di raccolta;
b) se il Soggetto Gestore sia tenuto a realizzare o rendere disponibili centri di raccolta in tali Comuni e, in caso affermativo, con quali requisiti, entro quale termine e in quale voce del quadro economico l'investimento sia stato considerato;
c) ovvero se in tali Comuni il servizio dell'art. 2, punto 1.4 non sia dovuto e le relative frazioni debbano essere intercettate con modalità alternative (raccolta domiciliare, centri mobili, isole ecologiche itineranti), da proporre in offerta.
Quesito 61 — Utilizzo intercomunale dei centri di raccolta
La lettera c) del punto 4 del primo invio, con cui si chiedeva di confermare l'utilizzo di un centro di raccolta a servizio di più Comuni, è rimasta senza risposta. La questione è dirimente: per i 41 Comuni privi di centro l'utilizzo intercomunale è la sola modalità con cui gli obblighi del quesito precedente possono essere adempiuti senza nuove realizzazioni. L'art. 17 del Capitolato distingue peraltro fra «CCR comunali» e «CCR intercomunali». Si chiede:
a) di confermare l'ammissibilità dell'utilizzo intercomunale dei centri di raccolta esistenti;
b) quali adempimenti siano necessari per estenderne il bacino di utenza ai Comuni limitrofi e a carico di quale soggetto;
c) se l'estensione debba essere perfezionata prima dell'avvio del servizio nel Comune servito ovvero se, nelle more, il servizio non sia dovuto;
d) se l'utilizzo intercomunale sia ammesso anche per stazioni di trasferenza e piattaforme.
Quesito 62 — Nove centri di raccolta non ricompresi nella Tabella 3 e perimetro del sub-criterio C.6
Le Relazioni tecnico-economiche dei Comuni di Ficarra (B2.13), Gioiosa Marea (B2.19), Motta Camastra (B2.31), Oliveri (B2.35), Patti (B2.36), San Fratello (B2.43), San Piero Patti (B2.45), Santo Stefano di Camastra (B2.51) e Torrenova (B2.53) menzionano un centro di raccolta o ne presuppongono la gestione (addetti, attrezzature, costi), ma nessuno di tali Comuni figura nella Tabella 3. Si chiede:
a) per ciascuno dei nove Comuni, se esista un centro di raccolta e in quale stato (autorizzato e utilizzato, presente ma non autorizzato o non utilizzato, in realizzazione), con ubicazione ed estremi del titolo;
b) se i centri così individuati rientrino fra quelli da gestire ai sensi dell'art. 2, punto 1.4 del Capitolato e se i relativi costi, considerati nelle Relazioni, siano compresi nella base di gara;
c) ai fini del sub-criterio C.6, rispetto a quale dotazione si misuri il carattere «ulteriore» di isole ecologiche, centri di raccolta e stazioni di trasferenza (i sedici centri confermati, ovvero quelli risultanti dalla risposta alla lettera a), e se un centro a servizio di più Comuni sia computato una volta sola o per ciascun Comune servito.
B. Profili economici e PEFA
Quesito 63 — Decorrenza dei servizi amministrativi e di supporto alla gestione TARI (nuovo)
Il disciplinare (§ 3, pag. 12), i quadri economici dell'art. 5 del Capitolato e il PEFA di gara collocano i servizi amministrativi di supporto (3 % del PEF 2025) e i servizi prodromici alla riscossione ordinaria (2 %) a partire dal 1° gennaio 2027 per tutti i 57 Comuni, come confermato anche dalla risposta al Quesito #4, punto 2. La risposta pubblicata il 30/09/2026 al Quesito #10, punto 35, afferma invece che «la durata dei servizi di igiene ambientale e dei servizi amministrativi e di riscossione è quella risultante dalla data di avvio prevista per ciascun Comune», e la risposta al punto 36 richiede che il Gestore sia pronto a erogarli «fin dall'inizio dell'avvio dell'appalto, coordinandosi con i singoli Comuni». Le due indicazioni non sono conciliabili e incidono sui ricavi e sui costi del PEFA di offerta per gli anni 2027-2032. Si chiede:
a) se i servizi di cui all'art. 2, punto 1.15 del Capitolato (artt. 23 e 24 dell'Allegato 5) decorrano dal 1° gennaio 2027 in tutti i Comuni, come previsto dal disciplinare e dal PEFA di gara, ovvero dalla data di avvio dei servizi di igiene ambientale in ciascun Comune;
b) in quest'ultimo caso, se il PEFA di offerta debba esporre il corrispettivo dei servizi amministrativi di ciascun Comune solo dalla relativa data di avvio, e se i quadri economici e il PEFA di gara saranno rettificati di conseguenza;
c) nel primo caso, come si coordinino tali servizi, nei Comuni ad avvio differito, con il gestore uscente dei servizi di igiene ambientale e con i soggetti che svolgono oggi le attività TARI.
Quesito 64 — Fattore di sharing e quota dei proventi spettante al Gestore
La risposta al Quesito #9, punto 34, rinvia all'art. 5 del Capitolato, che attribuisce ai Comuni i proventi dei consorzi di filiera e riconosce al Gestore la quota (1 − b) × (AR + ARsc), ma non ne disciplina la determinazione annuale né le modalità di corresponsione. Il PEFA di gara assume b = 0,70 costante per quindici anni ed espone fra i ricavi del gestore «Ricavi da vendita di materia da mercato» per € 542.186,61 annui a regime. Si chiede:
a) se il PEFA di offerta debba essere sviluppato con b = 0,70 costante ovvero con b determinato annualmente in funzione degli indicatori γ1 e γ2 dell'art. 5;
b) se le convenzioni con i consorzi restino intestate ai singoli Comuni e con quali modalità e tempi la quota (1 − b) × (AR + ARsc) sia corrisposta al Gestore;
c) a quale grandezza corrispondano i «Ricavi da vendita di materia da mercato» del PEFA di gara e come si raccordino con l'attribuzione dei proventi ai Comuni.
Quesito 65 — Base di calcolo delle penali sugli obiettivi ambientali e prima revisione del corrispettivo
La risposta al Quesito #13, punto 56, ha chiarito che l'obiettivo di raccolta differenziata si verifica per singolo Comune; l'art. 14 del Capitolato commisura però le penali a percentuali dell'«importo annuale posto a base d'asta», senza precisare se si tratti dell'importo del singolo Comune o dell'intero appalto.
La risposta al Quesito #4, punto 1, ha chiarito che la revisione decorre dall'avvio di ciascun contratto attuativo, ma non la prima annualità di applicazione. Si chiede:
a) di confermare che le penali dell'art. 14 si calcolano sull'importo annuo a base d'asta del singolo Comune inadempiente, al netto del ribasso offerto;
b) se, ai sensi dell'art. 16, la prima revisione si applichi dal secondo o dal terzo anno di servizio di ciascun Comune e se il termine decadenziale del primo bimestre valga anche per la prima richiesta.
C. Attribuzione dei punteggi
Quesito 66 — Metodo applicabile ai sub-criteri D.1, D.2 e D.3
Il § 18.2 del disciplinare distingue i punteggi discrezionali della colonna «D» da quelli tabellari della colonna «T», assegnati automaticamente sulla base della presenza o assenza dell'elemento. La tabella del § 18.1 reca però un'unica colonna, intestata «PUNTI D MAX», sicché i sub-criteri D.1 e D.2 (certificazioni) e D.3 (rating di legalità: una stella 1 punto, due stelle 2 punti, tre stelle 3 punti) figurano fra i discrezionali pur essendo formulati come tabellari. Si chiede se a tali sub-criteri si applichi il metodo tabellare della colonna «T» e, in caso affermativo, quali altri sub-criteri debbano intendersi tabellari.
Quesito 67 — Ambito della riparametrazione
Il § 18.2 prevede la trasformazione delle medie dei coefficienti in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta (V(a)i = Mi/Mmax). Si chiede: a) di confermare che la riparametrazione opera solo a livello di singolo criterio o sub-criterio e che non è prevista una riparametrazione del punteggio tecnico complessivo; b) se essa si applichi anche ai sub-criteri del criterio D: in tal caso, in assenza di concorrenti con rating a tre stelle, chi ne ha due conseguirebbe il punteggio massimo di 3 punti, in contrasto con la graduazione stabilita dal sub-criterio D.3.
Richiesta conclusiva
Si chiede di riscontrare i quesiti nel termine previsto dal § 2.2 del disciplinare. Trattandosi in larga parte di informazioni richieste in tempo utile già a metà settembre e non ancora fornite, qualora non sia possibile renderle disponibili almeno sei giorni prima della scadenza, si chiede di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.
10/10/2026 11:26
Risposta
Risposte fornite in altri quesiti
03/10/2026 13:19
Quesito #26
La scrivente intende partecipare alla procedura in qualità di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo. Eseguirebbe esclusivamente le prestazioni secondarie «Servizi amministrativi, finanziari, tributari» e «Servizi di riscossione straordinaria e coattiva» (voci B ed E dei quadri economici di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito «CSA»; artt. 23, 24 e 25 dell'Allegato 5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale). Le prestazioni di igiene ambientale sarebbero integralmente eseguite dagli altri componenti del raggruppamento.
Quesito 1 – CCNL applicabile al personale delle prestazioni secondarie
Il punto 3 del Disciplinare di gara (di seguito «Disciplinare» indica quale contratto collettivo applicabile il «CCNL Igiene Ambientale – Aziende private e municipalizzate». Codesta S.A., nelle risposte ai Quesiti #4 (punto 2) e #8 (punto 24), ha chiarito che i costi della manodopera posti a base di gara si riferiscono esclusivamente ai servizi di igiene ambientale, che non vi è personale addetto alle attività amministrative, finanziarie e tributarie oggetto di trasferimento e che l'operatore economico può organizzare tali servizi con proprio personale o esternalizzandone parte. Ciò premesso, si chiede di confermare:
a) che il CCNL indicato al punto 3 del Disciplinare si riferisca al personale impiegato nella prestazione principale, cioè nei servizi di igiene ambientale;
b) che l'operatore economico mandante che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie sopra indicate possa applicare al proprio personale il CCNL già in uso nella propria azienda, coerente con l'attività effettivamente svolta, senza che ciò configuri l'indicazione di un «differente contratto collettivo» ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e senza necessità della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4.
Quesito 2 – Iscrizione nella white list
Il punto 5 del Disciplinare (pag. 16) richiede agli operatori economici, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura competente, o in alternativa la presentazione della domanda di iscrizione.
L'iscrizione è prevista dall'art. 1, commi 52 e 53, della L. 190/2012 per le sole attività elencate al comma 53. Tra queste rientrano i servizi ambientali, cioè raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Non vi rientrano le attività di supporto alla gestione, all'accertamento e alla riscossione della TARI, che attengono alla gestione di un tributo e non alla gestione dei rifiuti. Un operatore che svolge esclusivamente queste ultime non avrebbe titolo a ottenere l'iscrizione.
Si chiede pertanto di confermare che, in caso di raggruppamento, il requisito debba essere posseduto, o la domanda presentata, dai soli componenti che eseguono le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Si chiede di confermare, inoltre, che non sia richiesto al componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione, nei cui confronti le verifiche antimafia saranno svolte secondo le modalità ordinarie di cui al D.Lgs. 159/2011.
Quesito 3 – Clausola sociale e perimetro del personale da assorbire
Il punto 9 del Disciplinare (pag. 24) impone all'aggiudicatario di assorbire prioritariamente il personale del gestore uscente. L'art. 4 del CSA (pag. 9) riconduce la salvaguardia occupazionale all'art. 19, comma 8, della L.R. 9/2010, all'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e all'Accordo Quadro del 6 agosto 2013, cioè a norme riferite al personale del servizio di gestione dei rifiuti. Nelle risposte ai Quesiti #4 (punto 2) e #8 (punti 19 e 24), codesta S.A. ha chiarito che non vi è personale addetto ad attività amministrative, finanziarie e tributarie oggetto di trasferimento. Ha chiarito anche che l'obbligo di assunzione decorre, per ciascun Comune, dall'avvio del servizio di igiene ambientale.
L'Allegato 2 – Personale SRR Messina riporta anche addetti con profilo di «impiegato amministrativo», in parte inquadrati con CCNL Multiservizi. Si chiede di confermare:
a) che tali addetti siano personale dei gestori uscenti del servizio di igiene ambientale, compreso nei costi della manodopera di cui alla voce A dei quadri economici, e non personale riferibile ai servizi di cui alle voci B ed E;
b) che, in caso di raggruppamento, l'obbligo di assorbimento del personale di cui all'Allegato 2 debba essere adempiuto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale, cui tale personale è funzionalmente riferito, e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie.
Quesito 4 – Requisiti di idoneità professionale in RTI costituendo
Con riferimento al punto 6.1 del Disciplinare, si chiede di confermare:
a) che il requisito della lett. a), relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti, sia soddisfatto da ciascun componente con riferimento alle prestazioni che esegue e che, per il componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie, il requisito sia soddisfatto da un oggetto sociale pertinente ai servizi amministrativi, tributari e di riscossione;
Quesito 5 – Requisito di cui al punto 6.3, lett. b) (personale CAM, SGA, Responsabile Tecnico)
Il punto 6.3, lett. b), del Disciplinare richiede personale con competenze tecniche per ridurre gli impatti ambientali del servizio, almeno un addetto con competenza per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale ai sensi del D.M. 7 aprile 2025 (CAM gestione rifiuti) e un Responsabile Tecnico con i requisiti della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 6 del 26 novembre 2025. Il punto 6.4 precisa che, in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto «da tutti gli operatori economici del raggruppamento».
Il requisito è funzionale ai servizi di raccolta, trasporto e spazzamento disciplinati dai CAM, e la figura del Responsabile Tecnico è connessa all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Si chiede pertanto di confermare che, in un raggruppamento, il requisito debba essere posseduto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, spazzamento, pulizia, disinfestazione, pulizia arenili) e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione.
Quesito 6:
In relazione al servizio opzionale di Riscossione Coattiva e Ricerca Evasione (Voce E del Quadro Economico) e a quanto previsto dall'Art. 25 dell'Allegato 5 (Disciplinare descrittivo e prestazionale), nonché ai chiarimenti precedentemente resi in data 18.09 (Punto 10, lett. c e d), con la presente si richiede di chiarire quanto segue:
1. Modalità di remunerazione della Voce E: Nei chiarimenti pubblicati viene indicato che i servizi opzionali sono remunerati a misura mediante l'Elenco Prezzi Unitari di gara (Allegato 1) al netto del ribasso d'asta unico offerto. Rilevato tuttavia che l'Allegato 1 non reca voci e tariffe specifiche per le singole prestazioni dell'area tributi e riscossione (es. invio solleciti bonari, indagini di solvibilità, notifica avvisi esecutivi, iscrizioni di fermi/ipoteche), si chiede di confermare:
a) Se la remunerazione della Voce E debba intendersi configurata quale compenso/aggio percentuale (pari al 3% del valore del credito/PEF affidato o riscosso, al netto del ribasso d'asta unico offerto);
b) Ovvero, qualora la remunerazione sia previsti a tariffa unitaria, con quali modalità e listini debbano essere valorizzate le singole lavorazioni rese nei confronti dei Comuni aderenti.
2. Regime delle spese di notifica anticipate per atti esecutivi e crediti inesigibili: L'Art. 25 dell'Allegato 5 pone a carico del Gestore l'onere di predisposizione e inoltro in notifica degli Avvisi di Accertamento Esecutivi e degli atti coattivi (tramite PEC/SEND, servizio postale o messi notificatori), con addebito delle relative spese al contribuente moroso. Considerato che al termine del triennio di azioni esecutive è prevista la trasmissione all'Ente delle liste di inesigibilità per i crediti non recuperati, si chiede di chiarire:
Se i costi vivi di notifica, spedizione e visura anticipati dal Gestore per le posizioni che risulteranno infruttuose e inesigibili vengano rimborsati a consuntivo dal singolo Comune, ovvero se restino a totale carico del Gestore all'interno del margine riconosciuto per il servizio.
Quesito 1 – CCNL applicabile al personale delle prestazioni secondarie
Il punto 3 del Disciplinare di gara (di seguito «Disciplinare» indica quale contratto collettivo applicabile il «CCNL Igiene Ambientale – Aziende private e municipalizzate». Codesta S.A., nelle risposte ai Quesiti #4 (punto 2) e #8 (punto 24), ha chiarito che i costi della manodopera posti a base di gara si riferiscono esclusivamente ai servizi di igiene ambientale, che non vi è personale addetto alle attività amministrative, finanziarie e tributarie oggetto di trasferimento e che l'operatore economico può organizzare tali servizi con proprio personale o esternalizzandone parte. Ciò premesso, si chiede di confermare:
a) che il CCNL indicato al punto 3 del Disciplinare si riferisca al personale impiegato nella prestazione principale, cioè nei servizi di igiene ambientale;
b) che l'operatore economico mandante che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie sopra indicate possa applicare al proprio personale il CCNL già in uso nella propria azienda, coerente con l'attività effettivamente svolta, senza che ciò configuri l'indicazione di un «differente contratto collettivo» ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e senza necessità della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4.
Quesito 2 – Iscrizione nella white list
Il punto 5 del Disciplinare (pag. 16) richiede agli operatori economici, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura competente, o in alternativa la presentazione della domanda di iscrizione.
L'iscrizione è prevista dall'art. 1, commi 52 e 53, della L. 190/2012 per le sole attività elencate al comma 53. Tra queste rientrano i servizi ambientali, cioè raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Non vi rientrano le attività di supporto alla gestione, all'accertamento e alla riscossione della TARI, che attengono alla gestione di un tributo e non alla gestione dei rifiuti. Un operatore che svolge esclusivamente queste ultime non avrebbe titolo a ottenere l'iscrizione.
Si chiede pertanto di confermare che, in caso di raggruppamento, il requisito debba essere posseduto, o la domanda presentata, dai soli componenti che eseguono le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Si chiede di confermare, inoltre, che non sia richiesto al componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione, nei cui confronti le verifiche antimafia saranno svolte secondo le modalità ordinarie di cui al D.Lgs. 159/2011.
Quesito 3 – Clausola sociale e perimetro del personale da assorbire
Il punto 9 del Disciplinare (pag. 24) impone all'aggiudicatario di assorbire prioritariamente il personale del gestore uscente. L'art. 4 del CSA (pag. 9) riconduce la salvaguardia occupazionale all'art. 19, comma 8, della L.R. 9/2010, all'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e all'Accordo Quadro del 6 agosto 2013, cioè a norme riferite al personale del servizio di gestione dei rifiuti. Nelle risposte ai Quesiti #4 (punto 2) e #8 (punti 19 e 24), codesta S.A. ha chiarito che non vi è personale addetto ad attività amministrative, finanziarie e tributarie oggetto di trasferimento. Ha chiarito anche che l'obbligo di assunzione decorre, per ciascun Comune, dall'avvio del servizio di igiene ambientale.
L'Allegato 2 – Personale SRR Messina riporta anche addetti con profilo di «impiegato amministrativo», in parte inquadrati con CCNL Multiservizi. Si chiede di confermare:
a) che tali addetti siano personale dei gestori uscenti del servizio di igiene ambientale, compreso nei costi della manodopera di cui alla voce A dei quadri economici, e non personale riferibile ai servizi di cui alle voci B ed E;
b) che, in caso di raggruppamento, l'obbligo di assorbimento del personale di cui all'Allegato 2 debba essere adempiuto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale, cui tale personale è funzionalmente riferito, e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie.
Quesito 4 – Requisiti di idoneità professionale in RTI costituendo
Con riferimento al punto 6.1 del Disciplinare, si chiede di confermare:
a) che il requisito della lett. a), relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti, sia soddisfatto da ciascun componente con riferimento alle prestazioni che esegue e che, per il componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie, il requisito sia soddisfatto da un oggetto sociale pertinente ai servizi amministrativi, tributari e di riscossione;
Quesito 5 – Requisito di cui al punto 6.3, lett. b) (personale CAM, SGA, Responsabile Tecnico)
Il punto 6.3, lett. b), del Disciplinare richiede personale con competenze tecniche per ridurre gli impatti ambientali del servizio, almeno un addetto con competenza per l'attuazione di un sistema di gestione ambientale ai sensi del D.M. 7 aprile 2025 (CAM gestione rifiuti) e un Responsabile Tecnico con i requisiti della Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 6 del 26 novembre 2025. Il punto 6.4 precisa che, in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto «da tutti gli operatori economici del raggruppamento».
Il requisito è funzionale ai servizi di raccolta, trasporto e spazzamento disciplinati dai CAM, e la figura del Responsabile Tecnico è connessa all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Si chiede pertanto di confermare che, in un raggruppamento, il requisito debba essere posseduto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, spazzamento, pulizia, disinfestazione, pulizia arenili) e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione.
Quesito 6:
In relazione al servizio opzionale di Riscossione Coattiva e Ricerca Evasione (Voce E del Quadro Economico) e a quanto previsto dall'Art. 25 dell'Allegato 5 (Disciplinare descrittivo e prestazionale), nonché ai chiarimenti precedentemente resi in data 18.09 (Punto 10, lett. c e d), con la presente si richiede di chiarire quanto segue:
1. Modalità di remunerazione della Voce E: Nei chiarimenti pubblicati viene indicato che i servizi opzionali sono remunerati a misura mediante l'Elenco Prezzi Unitari di gara (Allegato 1) al netto del ribasso d'asta unico offerto. Rilevato tuttavia che l'Allegato 1 non reca voci e tariffe specifiche per le singole prestazioni dell'area tributi e riscossione (es. invio solleciti bonari, indagini di solvibilità, notifica avvisi esecutivi, iscrizioni di fermi/ipoteche), si chiede di confermare:
a) Se la remunerazione della Voce E debba intendersi configurata quale compenso/aggio percentuale (pari al 3% del valore del credito/PEF affidato o riscosso, al netto del ribasso d'asta unico offerto);
b) Ovvero, qualora la remunerazione sia previsti a tariffa unitaria, con quali modalità e listini debbano essere valorizzate le singole lavorazioni rese nei confronti dei Comuni aderenti.
2. Regime delle spese di notifica anticipate per atti esecutivi e crediti inesigibili: L'Art. 25 dell'Allegato 5 pone a carico del Gestore l'onere di predisposizione e inoltro in notifica degli Avvisi di Accertamento Esecutivi e degli atti coattivi (tramite PEC/SEND, servizio postale o messi notificatori), con addebito delle relative spese al contribuente moroso. Considerato che al termine del triennio di azioni esecutive è prevista la trasmissione all'Ente delle liste di inesigibilità per i crediti non recuperati, si chiede di chiarire:
Se i costi vivi di notifica, spedizione e visura anticipati dal Gestore per le posizioni che risulteranno infruttuose e inesigibili vengano rimborsati a consuntivo dal singolo Comune, ovvero se restino a totale carico del Gestore all'interno del margine riconosciuto per il servizio.
10/10/2026 11:31
Risposta
Quesito 1
a) Si conferma
b) Si conferma
Quesito 2
Si conferma che, in caso di raggruppamento, il requisito debba essere posseduto, o la domanda presentata, dai soli componenti che eseguono le attività di cui all'art. 1, comma 53; della L. 190/2012
Si conferma che non sia richiesto al componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione, nei cui confronti le verifiche antimafia saranno svolte secondo le modalità ordinarie di cui al D.Lgs. 159/2011.
Quesito 3
Si conferma quanto richiesto ai punti a) e b)
Quesito 4 –
Si conferma
Quesito 5
Si conferma che in un raggruppamento, il requisito debba essere posseduto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, spazzamento, pulizia, disinfestazione, pulizia arenili) e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione.
Quesito 6:
L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria e il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui Le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
a) Si conferma
b) Si conferma
Quesito 2
Si conferma che, in caso di raggruppamento, il requisito debba essere posseduto, o la domanda presentata, dai soli componenti che eseguono le attività di cui all'art. 1, comma 53; della L. 190/2012
Si conferma che non sia richiesto al componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione, nei cui confronti le verifiche antimafia saranno svolte secondo le modalità ordinarie di cui al D.Lgs. 159/2011.
Quesito 3
Si conferma quanto richiesto ai punti a) e b)
Quesito 4 –
Si conferma
Quesito 5
Si conferma che in un raggruppamento, il requisito debba essere posseduto dai componenti che eseguono i servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, spazzamento, pulizia, disinfestazione, pulizia arenili) e non dal componente che esegue esclusivamente le prestazioni secondarie amministrative, tributarie e di riscossione.
Quesito 6:
L’attività dell’O.E., avente natura di supporto alla riscossione, verrà remunerata con il corrispettivo predeterminato (il 2% sulla riscossione ordinaria e il 3%, in caso di attivazione, sulla riscossione coattiva – al netto del ribasso di gara). L’art. 24 dell’all.5 prevede le operazioni a carico dell’O.E. (ad es. postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli avvisi bonari, notifica degli avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento).
L’art. 25 dell’all.5 prevede per contro le attività di supporto alla ricerca dell’evasione (omessa o infedele dichiarazione) e alle procedure esecutive, ma non prevede spese a carico dell’O.E., per cui Le spese per le procedure esecutive saranno a carico dell’Ente. Si precisa che per ragioni di efficienza alcune di tali spese potranno essere anticipate dall’operatore economico: in tal caso, le stesse dovranno essere rimborsate entro 30gg. dalla rendicontazione.
06/10/2026 16:46
Quesito #27
Buon pomeriggio,
con riferimento alla procedura di gara siamo a significare quanto segue.
Oggetto: costo della manodopera posto a base di gara — raccordo fra l’elenco del personale in servizio, gli elaborati tecnici per Comune e il PEF-A; portata dell’espressione «il numero delle teste è integralmente mantenuto»; dati necessari alla formulazione dell’offerta; parametro della verifica di congruità
Gli atti di gara espongono il costo della manodopera in tre misure fra loro non coincidenti, senza un prospetto che le raccordi:
1. il bando e il disciplinare (§ 17) indicano un costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante di € 141.398.820,08 sull’intera durata, pari al 58,70 % dell’importo a base di gara, dichiarato non soggetto a ribasso;
2. il PEF-A d’ambito (file d1.pefa.xlsx, foglio «ContoEconomico», riga 11) espone un «Costo del personale» di € 12.489.867,57 per ciascuna annualità dal 2033 al 2041, cioè a regime, dopo l’ingresso dell’ultimo Comune (foglio «Base dasta dettaglio», Brolo, 1° gennaio 2033); gli elaborati tecnici per Comune, sommati, portano a circa 290,7 unità equivalenti a tempo pieno;
3. l’elaborato allegato al Capitolato con l’elenco del personale in servizio (richiamato dal disciplinare al § 2.1 come «Allegato 2» e intitolato al suo interno «Allegato 3 — Elenco del personale in servizio») riporta al § 4 «Riepilogo d’ambito», pag. 26, 368 addetti e un «costo annuo complessivo a tempo pieno (CCNL 2026)» di € 15.386.695,92, con l’affermazione «Il numero delle teste è integralmente mantenuto».
La differenza fra la terza e la seconda misura è di € 2.896.828,35 per anno a regime, pari a circa € 36 milioni sull’intera durata se computata dal mese di avvio di ciascun Comune. Il quesito già trasmesso su questo punto non risulta fra le risposte pubblicate; la risposta n. 8, rinvia all’art. 4 del Capitolato senza indicare il raccordo numerico.
La stessa premessa dell’elenco (pag. 2) precisa che gli importi «rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello»: il documento non indica, per ciascuna posizione, l’orario settimanale, il regime a tempo pieno o parziale, la percentuale di utilizzo sul servizio, l’anzianità, gli scatti e i superminimi. L’Allegato B7 dichiara presenti, ai criteri 2.1.19 (pag. 33) e 3.1.13 (pag. 60), la percentuale di utilizzo, le mansioni e le patenti del personale, che negli atti pubblicati non si rinvengono. Le posizioni da 34 a 39 del Comune di Patti sono elencate senza valorizzazione del costo.
Infine, il disciplinare al § 16 (pag. 42) stabilisce che «la consistenza del personale indicata negli atti di gara non costituisce vincolo dimensionale», in coerenza con la risposta al quesito n. 3, mentre l’elenco del personale afferma che «il numero delle teste è integralmente mantenuto», e il § 23 assoggetta a verifica ex art. 110 del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera che si discostino dalla stima della stazione appaltante, senza precisare da quale delle tre misure.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:
a) quale delle tre misure costituisce la stima del costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 e con quali elementi è stata determinata: unità equivalenti a tempo pieno, ore annue per unità, costo orario per livello e per Comune, tabelle e rinnovi contrattuali considerati per ciascuna annualità; si chiede di rendere disponibile il relativo prospetto di calcolo;
b) come le 368 posizioni dell’elenco, valorizzate a tempo pieno in € 15.386.695,92, si raccordino con il costo del personale di € 12.489.867,57 del PEF-A e con le unità equivalenti degli elaborati per Comune, indicando per ciascuna posizione l’orario settimanale, il regime a tempo pieno o parziale e la percentuale di utilizzo sui servizi oggetto di gara;
c) quale portata abbia l’espressione «il numero delle teste è integralmente mantenuto» (elenco del personale, pag. 26) a fronte del § 16 del disciplinare e della risposta al quesito n. 3, e in particolare se essa descriva la consistenza rilevata alla data dell’elenco oppure un obbligo del concorrente ulteriore rispetto alla clausola sociale dell’art. 4 del Capitolato, applicata nei limiti dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023;
d) quale sia il costo delle posizioni da 34 a 39 del Comune di Patti, elencate senza importo, e se esse siano comprese nelle 368 unità e nel totale di € 15.386.695,92;
e) quali siano l’anzianità di servizio, gli scatti maturati, i superminimi e le indennità fisse riconosciuti a ciascuna posizione, in forma anonima e in formato elaborabile, trattandosi di dati necessari per determinare il costo effettivo dell’assorbimento; in mancanza, se il costo di assorbimento sia da assumere pari al costo convenzionale di livello indicato nell’elenco;
f) dove siano reperibili la percentuale di utilizzo, le mansioni e le patenti del personale, dichiarate presenti dall’Allegato B7 ai criteri 2.1.19 e 3.1.13, e, ove non pubblicate, se la stazione appaltante intenda renderle disponibili;
g) quale importo costituirà il parametro di raffronto nella verifica di cui al § 23 del disciplinare e all’art. 110 del d.lgs. 36/2023 per i costi della manodopera indicati in offerta ai sensi dell’art. 108, comma 9, e se uno scostamento in diminuzione giustificato da una più efficiente organizzazione del servizio sia ammesso a norma dell’art. 41, comma 14, dello stesso decreto.
Qualora la risposta comporti la pubblicazione di dati o prospetti non presenti negli atti, ovvero la rettifica di uno di essi, si chiede di valutare il differimento del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per un periodo proporzionato alla rilevanza delle informazioni rese.
Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti.
con riferimento alla procedura di gara siamo a significare quanto segue.
Oggetto: costo della manodopera posto a base di gara — raccordo fra l’elenco del personale in servizio, gli elaborati tecnici per Comune e il PEF-A; portata dell’espressione «il numero delle teste è integralmente mantenuto»; dati necessari alla formulazione dell’offerta; parametro della verifica di congruità
Gli atti di gara espongono il costo della manodopera in tre misure fra loro non coincidenti, senza un prospetto che le raccordi:
1. il bando e il disciplinare (§ 17) indicano un costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante di € 141.398.820,08 sull’intera durata, pari al 58,70 % dell’importo a base di gara, dichiarato non soggetto a ribasso;
2. il PEF-A d’ambito (file d1.pefa.xlsx, foglio «ContoEconomico», riga 11) espone un «Costo del personale» di € 12.489.867,57 per ciascuna annualità dal 2033 al 2041, cioè a regime, dopo l’ingresso dell’ultimo Comune (foglio «Base dasta dettaglio», Brolo, 1° gennaio 2033); gli elaborati tecnici per Comune, sommati, portano a circa 290,7 unità equivalenti a tempo pieno;
3. l’elaborato allegato al Capitolato con l’elenco del personale in servizio (richiamato dal disciplinare al § 2.1 come «Allegato 2» e intitolato al suo interno «Allegato 3 — Elenco del personale in servizio») riporta al § 4 «Riepilogo d’ambito», pag. 26, 368 addetti e un «costo annuo complessivo a tempo pieno (CCNL 2026)» di € 15.386.695,92, con l’affermazione «Il numero delle teste è integralmente mantenuto».
La differenza fra la terza e la seconda misura è di € 2.896.828,35 per anno a regime, pari a circa € 36 milioni sull’intera durata se computata dal mese di avvio di ciascun Comune. Il quesito già trasmesso su questo punto non risulta fra le risposte pubblicate; la risposta n. 8, rinvia all’art. 4 del Capitolato senza indicare il raccordo numerico.
La stessa premessa dell’elenco (pag. 2) precisa che gli importi «rappresentano il costo annuo a tempo pieno del singolo livello»: il documento non indica, per ciascuna posizione, l’orario settimanale, il regime a tempo pieno o parziale, la percentuale di utilizzo sul servizio, l’anzianità, gli scatti e i superminimi. L’Allegato B7 dichiara presenti, ai criteri 2.1.19 (pag. 33) e 3.1.13 (pag. 60), la percentuale di utilizzo, le mansioni e le patenti del personale, che negli atti pubblicati non si rinvengono. Le posizioni da 34 a 39 del Comune di Patti sono elencate senza valorizzazione del costo.
Infine, il disciplinare al § 16 (pag. 42) stabilisce che «la consistenza del personale indicata negli atti di gara non costituisce vincolo dimensionale», in coerenza con la risposta al quesito n. 3, mentre l’elenco del personale afferma che «il numero delle teste è integralmente mantenuto», e il § 23 assoggetta a verifica ex art. 110 del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera che si discostino dalla stima della stazione appaltante, senza precisare da quale delle tre misure.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:
a) quale delle tre misure costituisce la stima del costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 e con quali elementi è stata determinata: unità equivalenti a tempo pieno, ore annue per unità, costo orario per livello e per Comune, tabelle e rinnovi contrattuali considerati per ciascuna annualità; si chiede di rendere disponibile il relativo prospetto di calcolo;
b) come le 368 posizioni dell’elenco, valorizzate a tempo pieno in € 15.386.695,92, si raccordino con il costo del personale di € 12.489.867,57 del PEF-A e con le unità equivalenti degli elaborati per Comune, indicando per ciascuna posizione l’orario settimanale, il regime a tempo pieno o parziale e la percentuale di utilizzo sui servizi oggetto di gara;
c) quale portata abbia l’espressione «il numero delle teste è integralmente mantenuto» (elenco del personale, pag. 26) a fronte del § 16 del disciplinare e della risposta al quesito n. 3, e in particolare se essa descriva la consistenza rilevata alla data dell’elenco oppure un obbligo del concorrente ulteriore rispetto alla clausola sociale dell’art. 4 del Capitolato, applicata nei limiti dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023;
d) quale sia il costo delle posizioni da 34 a 39 del Comune di Patti, elencate senza importo, e se esse siano comprese nelle 368 unità e nel totale di € 15.386.695,92;
e) quali siano l’anzianità di servizio, gli scatti maturati, i superminimi e le indennità fisse riconosciuti a ciascuna posizione, in forma anonima e in formato elaborabile, trattandosi di dati necessari per determinare il costo effettivo dell’assorbimento; in mancanza, se il costo di assorbimento sia da assumere pari al costo convenzionale di livello indicato nell’elenco;
f) dove siano reperibili la percentuale di utilizzo, le mansioni e le patenti del personale, dichiarate presenti dall’Allegato B7 ai criteri 2.1.19 e 3.1.13, e, ove non pubblicate, se la stazione appaltante intenda renderle disponibili;
g) quale importo costituirà il parametro di raffronto nella verifica di cui al § 23 del disciplinare e all’art. 110 del d.lgs. 36/2023 per i costi della manodopera indicati in offerta ai sensi dell’art. 108, comma 9, e se uno scostamento in diminuzione giustificato da una più efficiente organizzazione del servizio sia ammesso a norma dell’art. 41, comma 14, dello stesso decreto.
Qualora la risposta comporti la pubblicazione di dati o prospetti non presenti negli atti, ovvero la rettifica di uno di essi, si chiede di valutare il differimento del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per un periodo proporzionato alla rilevanza delle informazioni rese.
Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti.
10/10/2026 11:34
Risposta
Si conferma che l'importo complessivo dei costi della manodopera è pari a € 141.398.820,08
Si precisa che, come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
Si precisa che, come previsto dall’art.4 lettera A), punto A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi , le attrezzature ed il personale messo a disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900.
08/10/2026 10:23
Quesito #29
Spett.le Ente
con la presente si formula il seguente quesito in merito alla Garanzia provvisoria e all'eventuale impegno al rilascio della garanzia definitiva:
Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva una possibile incongruenza tra quanto previsto dal Disciplinare di gara e quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare, l’art. 7 del CSA prevede che:
«Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art. 117 del Codice per la puntuale esecuzione del contratto d’appalto».
Tale prescrizione non risulta, invece, espressamente riportata nel Disciplinare di gara tra gli adempimenti e la documentazione da produrre a corredo dell’offerta.
Alla luce di tale difformità, si chiede di chiarire quale delle due disposizioni debba essere considerata prevalente ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, se il concorrente sia tenuto a produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, anche la dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, anche in assenza di una specifica previsione nel Disciplinare.
con la presente si formula il seguente quesito in merito alla Garanzia provvisoria e all'eventuale impegno al rilascio della garanzia definitiva:
Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva una possibile incongruenza tra quanto previsto dal Disciplinare di gara e quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare, l’art. 7 del CSA prevede che:
«Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art. 117 del Codice per la puntuale esecuzione del contratto d’appalto».
Tale prescrizione non risulta, invece, espressamente riportata nel Disciplinare di gara tra gli adempimenti e la documentazione da produrre a corredo dell’offerta.
Alla luce di tale difformità, si chiede di chiarire quale delle due disposizioni debba essere considerata prevalente ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, se il concorrente sia tenuto a produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, anche la dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, anche in assenza di una specifica previsione nel Disciplinare.
10/10/2026 11:36
Risposta
Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art. 117 del Codice per la puntuale esecuzione del contratto d’appalto».