Scaduto
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione - Forniture di beni e servizi
Gara #4022
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del PFTE e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, relativi alle “opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe”.Informazioni appalto
11/09/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 711.148,31
SALLEMI ANTONINO
Categorie merceologiche
712 - Servizi architettonici e servizi affini
Lotti
1
BCB1560EF1
Qualità prezzo
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori,
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, relativi alle “opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe”.
€ 130.722,26
€ 0,00
€ 242.769,92
Scadenze
14/09/2026 23:45
14/09/2026 23:45
24/09/2026 13:00
28/09/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
24/08/2026 17:49
Quesito #1
Buonasera,
si chiede di chiarire se, nel caso in cui venga mantenuta invariata la composizione del raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla precedente procedura di gara avente ad oggetto gli “Interventi a valere su risorse FSC 2021/2027 – Progetto delle opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe” – CUP G43D21005100006, successivamente annullata in autotutela, sia possibile ritenere valido il sopralluogo già effettuato nell’ambito della precedente procedura, considerato che l’attuale gara riguarda la medesima area di intervento.
Si chiede, pertanto, se ai fini della partecipazione alla presente procedura sia necessario effettuare un nuovo sopralluogo oppure possa essere utilizzata l’attestazione relativa al sopralluogo già svolto.
si chiede di chiarire se, nel caso in cui venga mantenuta invariata la composizione del raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla precedente procedura di gara avente ad oggetto gli “Interventi a valere su risorse FSC 2021/2027 – Progetto delle opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe” – CUP G43D21005100006, successivamente annullata in autotutela, sia possibile ritenere valido il sopralluogo già effettuato nell’ambito della precedente procedura, considerato che l’attuale gara riguarda la medesima area di intervento.
Si chiede, pertanto, se ai fini della partecipazione alla presente procedura sia necessario effettuare un nuovo sopralluogo oppure possa essere utilizzata l’attestazione relativa al sopralluogo già svolto.
28/08/2026 08:40
Risposta
In riscontro al quesito formulato si chiarisce quanto segue. Il sopralluogo assolve alla funzione di assicurare all'operatore economico la conoscenza diretta dello stato dei luoghi, quale presupposto per la formulazione di un'offerta consapevole. Poiché la presente procedura ha ad oggetto il medesimo intervento e la medesima area già interessati dalla precedente procedura, annullata in autotutela, e non risultano intervenute modifiche allo stato dei luoghi né al perimetro dell'area di intervento, il sopralluogo già effettuato conserva integralmente la propria idoneità allo scopo. Una sua ripetizione si risolverebbe in un adempimento meramente formale, in contrasto con i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e con il divieto di aggravamento del procedimento. Si conferma pertanto che, ove la composizione del raggruppamento temporaneo resti invariata rispetto a quella della precedente procedura, l'attestazione di avvenuto sopralluogo già rilasciata è utilizzabile ai fini della partecipazione alla presente gara, senza necessità di effettuare un nuovo sopralluogo. L'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa, con espresso richiamo al CIG della presente procedura. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di reiterare il sopralluogo entro il termine fissato dal disciplinare, ove ritenuto opportuno. Si precisa infine che, in caso di modifica della composizione del raggruppamento, i componenti di nuovo ingresso dovranno provvedere autonomamente al sopralluogo, ovvero risultare coperti da delega conferita al soggetto che lo ha eseguito, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
29/08/2026 19:14
Quesito #2
Salve, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) in riferimento alle indagini geognostiche e geofisiche cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se le spese per l'esecuzione di tali indagini, da svolgersi da parte di ditta e laboratorio specializzati, siano economicamente a carico del professionista incaricato della progettazione (e quindi inclusi nel compenso calcolato) o se vi sono dei fondi a parte non rientranti nel compenso per la progettazione gestiti dalla Stazione Appaltante;
2) Parimenti, in relazione al quesito precedente, si chiede se, l'individuazione e l'assegnazione dell'incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche a ditta specializzata siano in capo al professionista incaricato della progettazione o rimangano in capo alla Stazione Appaltante;
3) in riferimento alla musealizzazione dell'area cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se tale componente della progettazione intende riguardare anche gli aspetti relativi all'allestimento, arredamento, cartellonistica e quant'altro necessario per rendere intelligibili e narranti gli spazi e i beni culturali e archeologici presenti.
1) in riferimento alle indagini geognostiche e geofisiche cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se le spese per l'esecuzione di tali indagini, da svolgersi da parte di ditta e laboratorio specializzati, siano economicamente a carico del professionista incaricato della progettazione (e quindi inclusi nel compenso calcolato) o se vi sono dei fondi a parte non rientranti nel compenso per la progettazione gestiti dalla Stazione Appaltante;
2) Parimenti, in relazione al quesito precedente, si chiede se, l'individuazione e l'assegnazione dell'incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche a ditta specializzata siano in capo al professionista incaricato della progettazione o rimangano in capo alla Stazione Appaltante;
3) in riferimento alla musealizzazione dell'area cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se tale componente della progettazione intende riguardare anche gli aspetti relativi all'allestimento, arredamento, cartellonistica e quant'altro necessario per rendere intelligibili e narranti gli spazi e i beni culturali e archeologici presenti.
03/09/2026 12:48
Risposta
Quesiti nn. 1 e 2 – Oneri economici e affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche Occorre distinguere. Sono a carico dell’Affidatario e già compensate nel corrispettivo: la prestazione intellettuale di natura geologica e geotecnica (programmazione, piano di indagine, direzione e sorveglianza, interpretazione degli esiti, relazione geologica e geotecnica) nonché i rilievi, gli accertamenti e i sondaggi sulle strutture e sui manufatti esistenti (artt. 1, primo capoverso, 9, 15 e 19 del Capitolato). Le specifiche indagini geognostiche e le prove geotecniche in sito e di laboratorio – e le indagini geofisiche ad esse strumentali – non già disponibili, seguono invece il regime speciale dell’art. 1, ultimo capoverso, del Capitolato: l’Affidatario ne comunica tempestivamente la necessità al RUP e redige a propria cura e spese il piano di indagine; approvato il piano, le indagini “saranno finanziate con apposite poste di spesa inserite tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del Q.E. di progetto”. Il costo materiale della loro esecuzione non grava dunque sul corrispettivo posto a base di gara. Conseguentemente, l’individuazione e l’affidamento della ditta e del laboratorio specializzati competono alla Stazione Appaltante, a valere sulle relative poste del Q.E.; restano in capo all’Affidatario il piano di indagine, le specifiche tecniche delle prove, la direzione e sorveglianza delle operazioni e l’interpretazione dei risultati, con la relazione geologica, non subappaltabile (art. 30 del Capitolato). Per le sole indagini poste a suo carico l’Affidatario può ricorrere al subappalto nei limiti del medesimo art. 30 e dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Nessun compenso aggiuntivo è comunque dovuto, essendo il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile (art. 19 del Capitolato).
Quesito n. 3 – Musealizzazione, allestimenti e apparato comunicativo La progettazione comprende integralmente le opere ricomprese nell’importo dei lavori a base di gara (€ 5.200.000,00), fra cui il restauro degli ambienti e l’allestimento museografico delle grotte di primo livello, la sistemazione dei percorsi, gli impianti elettrici e illuminotecnici e il recupero dell’edificio destinato a reception/biglietteria, da sviluppare in tutte le loro componenti ai livelli del PFTE e del progetto esecutivo. Restano invece estranee all’importo dei lavori sul quale è stato determinato il corrispettivo (art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.13) le forniture di cui alla voce B.3 del quadro economico – arredi, climatizzazione, allarme, cartellonistica, materiale divulgativo, rete e impianto WI-FI, dispositivi digitali multimediali, sistemi di controllo degli accessi, sito internet e APP, per complessivi € 376.256,72 – collocate fra le somme a disposizione e destinate ad autonomo affidamento. Su di esse l’Affidatario deve assicurare il coordinamento progettuale, definendo nel PFTE i requisiti prestazionali di compatibilità conservativa, accessibilità e coerenza narrativa del percorso museale e, nel progetto esecutivo, le predisposizioni edilizie e impiantistiche necessarie, senza che ne siano dovute la progettazione di dettaglio e l’acquisizione
Quesito n. 3 – Musealizzazione, allestimenti e apparato comunicativo La progettazione comprende integralmente le opere ricomprese nell’importo dei lavori a base di gara (€ 5.200.000,00), fra cui il restauro degli ambienti e l’allestimento museografico delle grotte di primo livello, la sistemazione dei percorsi, gli impianti elettrici e illuminotecnici e il recupero dell’edificio destinato a reception/biglietteria, da sviluppare in tutte le loro componenti ai livelli del PFTE e del progetto esecutivo. Restano invece estranee all’importo dei lavori sul quale è stato determinato il corrispettivo (art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.13) le forniture di cui alla voce B.3 del quadro economico – arredi, climatizzazione, allarme, cartellonistica, materiale divulgativo, rete e impianto WI-FI, dispositivi digitali multimediali, sistemi di controllo degli accessi, sito internet e APP, per complessivi € 376.256,72 – collocate fra le somme a disposizione e destinate ad autonomo affidamento. Su di esse l’Affidatario deve assicurare il coordinamento progettuale, definendo nel PFTE i requisiti prestazionali di compatibilità conservativa, accessibilità e coerenza narrativa del percorso museale e, nel progetto esecutivo, le predisposizioni edilizie e impiantistiche necessarie, senza che ne siano dovute la progettazione di dettaglio e l’acquisizione
31/08/2026 16:34
Quesito #3
Spett.le Regione Siciliana,
si chiede un chiarimento in merito al Modello 2 fornito.
Nel disciplinare, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati come segue:
- E.21 € 400.000,00
- E.20 € 400.000,00
- IA.01 € 50.000,00
- IA.02 € 50.000,00
- IA.03 € 800.000,00
- S.04 € 2.450.000,00
- P.03 € 400.000,00
Mentre all'interno del Modulo 2, predetti requisiti sono indicati come segue:
- E.21 € 500.000,00
- E.13 € 750.000,00
- IA.01 € 100.000,00
- IA.02 € 400.000,00
- IA.03 € 350.000,00
- S.03 € 500.000,00
- V.02 € 400.000,00
Si chiede quindi di chiarire a quali classi e importi fare riferimento per la comprova dei requisiti, se del disciplinare o del modello 2.
si chiede un chiarimento in merito al Modello 2 fornito.
Nel disciplinare, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati come segue:
- E.21 € 400.000,00
- E.20 € 400.000,00
- IA.01 € 50.000,00
- IA.02 € 50.000,00
- IA.03 € 800.000,00
- S.04 € 2.450.000,00
- P.03 € 400.000,00
Mentre all'interno del Modulo 2, predetti requisiti sono indicati come segue:
- E.21 € 500.000,00
- E.13 € 750.000,00
- IA.01 € 100.000,00
- IA.02 € 400.000,00
- IA.03 € 350.000,00
- S.03 € 500.000,00
- V.02 € 400.000,00
Si chiede quindi di chiarire a quali classi e importi fare riferimento per la comprova dei requisiti, se del disciplinare o del modello 2.
02/09/2026 14:20
Risposta
In Meirto al punto 1 (Discrepanza modello e Disciplinare):
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
31/08/2026 19:23
Quesito #4
QUESITO 1: Nel modello 2. Dichiarazione requisiti gara, al punto 2) REQUISITI SPECIALI (ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALE), le categorie e i relativi importi riportati non sono coerenti con quelli specificati nel Disciplinare a pag. 28.
Si chiede conferma che gli importi da considerare siano quelli presenti nel disciplinare e se sia necessaria rettifica da parte Vostra o se si debba apportare autonomamente tale correzione.
QUESITO 2: Inoltre, in merito ai Requisiti di capacità tecnico-professionale da dimostrare con servizi analoghi di cui al punto "5.4.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" lettera b comma 4, pag. 28, del Disciplinare di gara, si chiede conferma sulla possibilità di utilizzare servizi del medesimo grado di complessità nell’ambito della stessa categoria (ID Opera)
Si chiede conferma che gli importi da considerare siano quelli presenti nel disciplinare e se sia necessaria rettifica da parte Vostra o se si debba apportare autonomamente tale correzione.
QUESITO 2: Inoltre, in merito ai Requisiti di capacità tecnico-professionale da dimostrare con servizi analoghi di cui al punto "5.4.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" lettera b comma 4, pag. 28, del Disciplinare di gara, si chiede conferma sulla possibilità di utilizzare servizi del medesimo grado di complessità nell’ambito della stessa categoria (ID Opera)
03/09/2026 12:49
Risposta
Quesito n. 1 – Discrepanza fra il Modello 2 e il Disciplinare di gara Vincolanti sono unicamente il paragrafo 5.4.2 e la Tabella 6 del Disciplinare (pagg. 27-28). Il Modello 2 è mera modulistica, di utilizzo non obbligatorio e fornita “a titolo meramente indicativo” (par. 3.1), non compresa fra i documenti di gara di cui all’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e inidonea a formare o derogare la lex specialis, che in ogni caso prevale (art. 82, comma 2). Poiché il bando rinvia ai documenti di gara quanto ai criteri di selezione (punti III.1.2 e III.1.3), non vi è contrasto con il bando e non occorre né la sua rettifica né la proroga dei termini ex art. 92, comma 2, del Codice. Nessuna correzione è rimessa al concorrente: la Stazione Appaltante pubblicherà sulla Piattaforma il Modello 2 allineato alla Tabella 6, con valore di notifica (par. 3.2), ferma la facoltà di rendere le dichiarazioni in forma libera. Le dichiarazioni già rese sul modello previgente, se sostanzialmente dimostrative dei requisiti della Tabella 6, non comporteranno esclusione, con applicazione ove occorra del soccorso istruttorio (art. 101 del Codice). Quesito n. 2 – Utilizzo di servizi di grado di complessità pari o superiore nella medesima categoria Conferma. Il paragrafo 5.4.2, lett. b), del Disciplinare già prevede che “le attività svolte per opere analoghe … sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”, in conformità all’art. 100, commi 2 e 12, del d.lgs. n. 36/2023, all’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 (introdotto dall’art. 91 del d.lgs. n. 209/2024) e all’art. 8 e Tavola Z-1 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016. Sono pertanto spendibili sia i servizi riferiti alla medesima ID Opere, sia quelli riferiti a ID Opere diverse della medesima categoria d’opera, purché il grado di complessità <> sia pari o superiore a quello richiesto (per E.20, G 0,95, sono utilizzabili servizi in E.21, G 1,20, o E.22, G 1,55; non vale l’inverso). Non è invece ammessa compensazione fra categorie d’opera diverse, dovendo ciascuna essere coperta autonomamente per l’importo minimo di cui alla Tabella 6; i servizi devono risultare integralmente eseguiti nel decennio 2016-2025 e non è consentito sommare, per il medesimo incarico, gli importi di più prestazioni
01/09/2026 09:50
Quesito #5
Richiesta di chiarimento – Modello 2 “Dichiarazioni integrative” – Requisiti di capacità tecnica e professionale
Con riferimento al Modello 2 – “Dichiarazioni integrative”, alla sezione relativa ai “Requisiti di ordine generale – Requisiti di idoneità professionale – Requisiti speciali – Varie”, e in particolare al punto:
2) (requisiti di capacità tecnica e professionale) – punto 5.4.2 del disciplinare di gara – categorie e importo dei lavori – requisito minimo dal bando,
si rileva che le categorie e gli importi dei lavori riportati nel predetto Modello 2 non risultano coincidenti con quelli indicati nella Tabella 6 del del Disciplinare di gara, che individua i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
Si chiede, pertanto, di confermare quale sia la documentazione e quali siano i dati corretti da riportare ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Con riferimento al Modello 2 – “Dichiarazioni integrative”, alla sezione relativa ai “Requisiti di ordine generale – Requisiti di idoneità professionale – Requisiti speciali – Varie”, e in particolare al punto:
2) (requisiti di capacità tecnica e professionale) – punto 5.4.2 del disciplinare di gara – categorie e importo dei lavori – requisito minimo dal bando,
si rileva che le categorie e gli importi dei lavori riportati nel predetto Modello 2 non risultano coincidenti con quelli indicati nella Tabella 6 del del Disciplinare di gara, che individua i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
Si chiede, pertanto, di confermare quale sia la documentazione e quali siano i dati corretti da riportare ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
02/09/2026 14:23
Risposta
In Merito al punto (Discrepanza modello e Disciplinare):
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
01/09/2026 11:59
Quesito #6
Buongiorno,
in caso di partecipazione alla procedura in RTP da costituire il disciplinare recita che "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori"
La delega per il sopralluogo deve essere pertanto firmata dai legali rappresentanti degli operatori economici che faranno parte del raggruppamento e non da tutti i professionisti che firmeranno il progetto?
Si precisa che i professionisti del gruppo di lavoro sono tutti soci della società mandataria del RTP e parteciperanno come società.
Ringrazio
in caso di partecipazione alla procedura in RTP da costituire il disciplinare recita che "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori"
La delega per il sopralluogo deve essere pertanto firmata dai legali rappresentanti degli operatori economici che faranno parte del raggruppamento e non da tutti i professionisti che firmeranno il progetto?
Si precisa che i professionisti del gruppo di lavoro sono tutti soci della società mandataria del RTP e parteciperanno come società.
Ringrazio
08/09/2026 09:01
Risposta
La delega di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti – o da
procuratori muniti di idonei poteri – di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento. La clausola richiede infatti la “delega di tutti detti operatori”, e per operatori si intendono
i soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), e 66 del d.lgs. n. 36/2023.
Non occorre la firma dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, i quali non rivestono la qualità di
concorrente: la loro indicazione assolve all’onere di cui all’art. 65, comma 3, del Codice e all’art. 37
dell’Allegato II.12. Nel caso prospettato, in cui i professionisti sono soci della società mandataria e questa
partecipa in quanto società, la volontà dell’operatore economico è espressa dal solo legale rappresentante;
diversamente, la firma è dovuta dal professionista che partecipi in proprio quale mandante. Esigere
sottoscrizioni ulteriori introdurrebbe una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis, in contrasto
con l’art. 10 del Codice.
Restano fermi gli ulteriori adempimenti del paragrafo 6.1: delega conferita anteriormente al sopralluogo
ed esibita in quella sede, con documento di identità del delegato e copia di quello di ciascun delegante;
divieto per il delegato di operare per più concorrenti; facoltà, in alternativa, di sopralluogo singolo da parte
di ciascun raggruppando. Le irregolarità meramente formali della delega sono sanabili con soccorso
istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. b), del Codice.
procuratori muniti di idonei poteri – di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento. La clausola richiede infatti la “delega di tutti detti operatori”, e per operatori si intendono
i soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), e 66 del d.lgs. n. 36/2023.
Non occorre la firma dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, i quali non rivestono la qualità di
concorrente: la loro indicazione assolve all’onere di cui all’art. 65, comma 3, del Codice e all’art. 37
dell’Allegato II.12. Nel caso prospettato, in cui i professionisti sono soci della società mandataria e questa
partecipa in quanto società, la volontà dell’operatore economico è espressa dal solo legale rappresentante;
diversamente, la firma è dovuta dal professionista che partecipi in proprio quale mandante. Esigere
sottoscrizioni ulteriori introdurrebbe una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis, in contrasto
con l’art. 10 del Codice.
Restano fermi gli ulteriori adempimenti del paragrafo 6.1: delega conferita anteriormente al sopralluogo
ed esibita in quella sede, con documento di identità del delegato e copia di quello di ciascun delegante;
divieto per il delegato di operare per più concorrenti; facoltà, in alternativa, di sopralluogo singolo da parte
di ciascun raggruppando. Le irregolarità meramente formali della delega sono sanabili con soccorso
istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. b), del Codice.
02/09/2026 12:52
Quesito #7
Buongiorno,
in merito al pagamento ANAC, è necessario effettuare un nuovo pagamento o è possibile utilizzare il pagamento effettuato della precedente procedura?
Nell'attesa di un gentile riscontro,
si porgono cordiali saluti.
in merito al pagamento ANAC, è necessario effettuare un nuovo pagamento o è possibile utilizzare il pagamento effettuato della precedente procedura?
Nell'attesa di un gentile riscontro,
si porgono cordiali saluti.
08/09/2026 09:02
Risposta
Il contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, richiamato dall’art. 222 del d.lgs. n.
36/2023, è dovuto per ciascuna procedura ed è riferito al singolo Codice Identificativo Gara (delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, art.3, comma 2). Trattandosi di procedura nuova e autonoma,
contraddistinta dal CIG BCB1560EF1, la ricevuta relativa al CIG precedente non è utilizzabile: occorre
un nuovo versamento di € 77,00 riferito al CIG della presente gara (par. 8 del Disciplinare).
Per il contributo già versato per la procedura precedente, l’operatore economico può presentare istanza di
rimborso tramite il Portale dei pagamenti dell’ANAC ai sensi dell’art. 5 della citata delibera; il
procedimento è di competenza esclusiva dell’Autorità e resta estraneo alla presente gara.
Si soggiunge che il mancato versamento entro il termine di presentazione delle offerte non comporta
esclusione automatica: secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2025, sino a quando non risulti il pagamento
vige il divieto di esaminare l’offerta, ma la stazione appaltante deve assegnare un termine per
l’adempimento e, solo in caso di persistente inadempimento, dichiarare l’offerta inammissibile, con
segnalazione all’Autorità
36/2023, è dovuto per ciascuna procedura ed è riferito al singolo Codice Identificativo Gara (delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, art.3, comma 2). Trattandosi di procedura nuova e autonoma,
contraddistinta dal CIG BCB1560EF1, la ricevuta relativa al CIG precedente non è utilizzabile: occorre
un nuovo versamento di € 77,00 riferito al CIG della presente gara (par. 8 del Disciplinare).
Per il contributo già versato per la procedura precedente, l’operatore economico può presentare istanza di
rimborso tramite il Portale dei pagamenti dell’ANAC ai sensi dell’art. 5 della citata delibera; il
procedimento è di competenza esclusiva dell’Autorità e resta estraneo alla presente gara.
Si soggiunge che il mancato versamento entro il termine di presentazione delle offerte non comporta
esclusione automatica: secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2025, sino a quando non risulti il pagamento
vige il divieto di esaminare l’offerta, ma la stazione appaltante deve assegnare un termine per
l’adempimento e, solo in caso di persistente inadempimento, dichiarare l’offerta inammissibile, con
segnalazione all’Autorità
03/09/2026 12:25
Quesito #8
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di chiarire la composizione della struttura operativa richiesta. In particolare si rileva che:
- Nel disciplinare di gara al criterio B.2 (Sub criteri B.2.1 e B.2.2) viene indicata “La presenza coordinata di un Architetto Restauratore e di Restauratori qualificati (ex art. 182 Codice Beni Culturali) all'interno del nucleo decisionale del gruppo […]”
- All’art.8 “Struttura operativa…” del Capitolato prestazionale alla lett. e) viene indicata la figura del “CDE Manager”
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:
se, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le figure del Restauratore qualificato (ex art. 182 Codice Beni Culturali) e del CDE Manager debbano considerarsi obbligatorie sin dalla fase di gara (e quindi indicati nominativamente i professionisti individuati e presenti nel gruppo di lavoro), oppure se le stesse siano richieste esclusivamente in una fase successiva all’affidamento.
Qualora tali figure debbano essere obbligatoriamente indicate già in sede di gara e ricomprese nel Gruppo di Lavoro, si chiede inoltre di precisare con quali modalità debbano essere formalmente messe a disposizione del concorrente, e in particolare se sia ammesso il ricorso a subappalto, consulenza specialistica/incarico professionale ad hoc o altra forma di collaborazione, fermo restando il possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste dalla documentazione di gara.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro, ritenuto necessario ai fini di una corretta e consapevole definizione della composizione del raggruppamento partecipante.
- Nel disciplinare di gara al criterio B.2 (Sub criteri B.2.1 e B.2.2) viene indicata “La presenza coordinata di un Architetto Restauratore e di Restauratori qualificati (ex art. 182 Codice Beni Culturali) all'interno del nucleo decisionale del gruppo […]”
- All’art.8 “Struttura operativa…” del Capitolato prestazionale alla lett. e) viene indicata la figura del “CDE Manager”
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:
se, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le figure del Restauratore qualificato (ex art. 182 Codice Beni Culturali) e del CDE Manager debbano considerarsi obbligatorie sin dalla fase di gara (e quindi indicati nominativamente i professionisti individuati e presenti nel gruppo di lavoro), oppure se le stesse siano richieste esclusivamente in una fase successiva all’affidamento.
Qualora tali figure debbano essere obbligatoriamente indicate già in sede di gara e ricomprese nel Gruppo di Lavoro, si chiede inoltre di precisare con quali modalità debbano essere formalmente messe a disposizione del concorrente, e in particolare se sia ammesso il ricorso a subappalto, consulenza specialistica/incarico professionale ad hoc o altra forma di collaborazione, fermo restando il possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste dalla documentazione di gara.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro, ritenuto necessario ai fini di una corretta e consapevole definizione della composizione del raggruppamento partecipante.
07/09/2026 13:05
Risposta
Il CDE Manager è figura obbligatoria, da indicare nominativamente già in sede di gara. L’art. 8 del
Capitolato lo colloca, alla lett. e), fra le unità della struttura operativa minima e prescrive che l’incarico sia
espletato da professionisti “personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”. Poiché la
coincidenza è ammessa soltanto fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e d), esso costituisce unità autonoma;
non essendo prevista iscrizione ad albo, la qualificazione si dimostra con il curriculum.
Il Restauratore qualificato ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42/2004 non è invece figura obbligatoria: non
compare fra i requisiti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5.4.1 del Disciplinare, né fra le unità minime
dell’art. 8 del Capitolato, ed è menzionato esclusivamente nei sub-criteri B.2.1 e B.2.2 quale elemento di
valutazione premiale dell’offerta tecnica. Ove il concorrente intenda conseguire il relativo punteggio, deve
però indicarlo nominativamente nell’offerta tecnica e collocarlo nell’organigramma del gruppo di lavoro
richiesto dal paragrafo 12 del Disciplinare; la figura che abbia concorso alla formazione del punteggio non
è poi liberamente sostituibile.
Quanto alle modalità, le figure del gruppo di lavoro devono essere legate al concorrente da uno dei rapporti
tipizzati dagli artt. 35, 36, 37 e 39 dell’Allegato II.12 al Codice, richiamati dal paragrafo 5.4.1 del
Disciplinare: componente del raggruppamento; associato di un’associazione fra professionisti; socio,
amministratore o direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; dipendente; collaboratore
coordinato e continuativo su base annua; consulente munito di partita IVA che abbia fatturato al concorrente oltre il cinquanta per cento del proprio fatturato annuo. L’elenco è tassativo e presuppone rapporti stabili e preesistenti alla gara: non basta una lettera di impegno o un incarico ad hoc.
Non è utilizzabile a tal fine il subappalto, che attiene alla fase esecutiva e non costituisce modalità di possesso dei requisiti di partecipazione (art. 119, commi 1 e 2, del Codice); l’affidamento a un professionista esterno di un ruolo della struttura operativa integrerebbe un subappalto c.d. intellettuale, non consentito. Nella specie, del resto, l’art. 30 del Capitolato circoscrive il subappalto alle indagini, ai rilievi, agli elaborati specialistici e di dettaglio e alla sola redazione grafica, e l’avvalimento è vietato (par. 6.2 del Disciplinare; art. 132, comma 2, del Codice).
Capitolato lo colloca, alla lett. e), fra le unità della struttura operativa minima e prescrive che l’incarico sia
espletato da professionisti “personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”. Poiché la
coincidenza è ammessa soltanto fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e d), esso costituisce unità autonoma;
non essendo prevista iscrizione ad albo, la qualificazione si dimostra con il curriculum.
Il Restauratore qualificato ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42/2004 non è invece figura obbligatoria: non
compare fra i requisiti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5.4.1 del Disciplinare, né fra le unità minime
dell’art. 8 del Capitolato, ed è menzionato esclusivamente nei sub-criteri B.2.1 e B.2.2 quale elemento di
valutazione premiale dell’offerta tecnica. Ove il concorrente intenda conseguire il relativo punteggio, deve
però indicarlo nominativamente nell’offerta tecnica e collocarlo nell’organigramma del gruppo di lavoro
richiesto dal paragrafo 12 del Disciplinare; la figura che abbia concorso alla formazione del punteggio non
è poi liberamente sostituibile.
Quanto alle modalità, le figure del gruppo di lavoro devono essere legate al concorrente da uno dei rapporti
tipizzati dagli artt. 35, 36, 37 e 39 dell’Allegato II.12 al Codice, richiamati dal paragrafo 5.4.1 del
Disciplinare: componente del raggruppamento; associato di un’associazione fra professionisti; socio,
amministratore o direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; dipendente; collaboratore
coordinato e continuativo su base annua; consulente munito di partita IVA che abbia fatturato al concorrente oltre il cinquanta per cento del proprio fatturato annuo. L’elenco è tassativo e presuppone rapporti stabili e preesistenti alla gara: non basta una lettera di impegno o un incarico ad hoc.
Non è utilizzabile a tal fine il subappalto, che attiene alla fase esecutiva e non costituisce modalità di possesso dei requisiti di partecipazione (art. 119, commi 1 e 2, del Codice); l’affidamento a un professionista esterno di un ruolo della struttura operativa integrerebbe un subappalto c.d. intellettuale, non consentito. Nella specie, del resto, l’art. 30 del Capitolato circoscrive il subappalto alle indagini, ai rilievi, agli elaborati specialistici e di dettaglio e alla sola redazione grafica, e l’avvalimento è vietato (par. 6.2 del Disciplinare; art. 132, comma 2, del Codice).
14/09/2026 16:28
Quesito #9
Buongiorno,
a seguito del chiarimento n. 8 relativo alla figura obbligatoria del CDE Manager e facoltativa del Restauratore e al tipo di rapporto che devono avere con l'operatore economico, considerato che il sopralluogo è stato da noi eseguito prima della pubblicazione del chiarimento, considerato che tali figure erano state da noi indicate come consulenti esterni e non come componenti del RTP poichè nel disciplinare non veniva indicata l'obbligatorietà del CDE Manager tra le unità minime che devono costituire il gruppo di lavoro, si richiede se possa ritenersi valido il sopralluogo già eseguito modificando la delega presentata con i nuovi componenti del RTP oppure se debba essere nuovamente eseguito.
Ringrazio
a seguito del chiarimento n. 8 relativo alla figura obbligatoria del CDE Manager e facoltativa del Restauratore e al tipo di rapporto che devono avere con l'operatore economico, considerato che il sopralluogo è stato da noi eseguito prima della pubblicazione del chiarimento, considerato che tali figure erano state da noi indicate come consulenti esterni e non come componenti del RTP poichè nel disciplinare non veniva indicata l'obbligatorietà del CDE Manager tra le unità minime che devono costituire il gruppo di lavoro, si richiede se possa ritenersi valido il sopralluogo già eseguito modificando la delega presentata con i nuovi componenti del RTP oppure se debba essere nuovamente eseguito.
Ringrazio
16/09/2026 08:24
Risposta
Va anzitutto precisato che il chiarimento n. 8 non impone l’inserimento del CDE Manager fra i componenti
del raggruppamento, richiedendo soltanto che il professionista sia legato al concorrente da uno dei rapporti
tipizzati dagli artt. 35, 36, 37 e 39 dell’Allegato II.12 al Codice, fra i quali rientrano la collaborazione
coordinata e continuativa su base annua e la consulenza resa da soggetto munito di partita IVA che abbia
fatturato al concorrente oltre il cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.
Ove sussista uno di tali rapporti, la compagine non muta e il sopralluogo già effettuato, con la delega a suo
tempo conferita, conserva integralmente validità.
Ove invece il concorrente includa il professionista quale operatore economico mandante, il sopralluogo
già eseguito non deve essere ripetuto, conservando efficacia per gli operatori che vi hanno partecipato o
che hanno conferito la delega: non essendo mutato lo stato dei luoghi, la reiterazione si risolverebbe in un
adempimento meramente formale, contrario ai principi di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e al
divieto di aggravamento del procedimento.
Non è però praticabile la “modifica” della delega già presentata: essa deve preesistere al sopralluogo ed
essere esibita in quella sede, sicché un conferimento successivo da parte di chi era estraneo alla compagine
al momento della visita si risolverebbe nella ratifica di un’attività compiuta senza poteri.
Il paragrafo 6.1 del Disciplinare offre la soluzione, consentendo che “in alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente”: il nuovo
componente potrà quindi effettuare un proprio sopralluogo, producendo in gara entrambe le attestazioni.
La relativa richiesta va inoltrata entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, come rideterminata per effetto della disposta proroga. Ove tale termine risulti
già decorso, si ritiene che questa Stazione Appaltante possa autorizzare un sopralluogo suppletivo
assegnando un breve termine: la necessità di riconfigurare la compagine discende da un chiarimento reso
in prossimità della scadenza e la conoscenza dello stato dei luoghi, unico interesse presidiato dalla
prescrizione, è comunque assicurata.
del raggruppamento, richiedendo soltanto che il professionista sia legato al concorrente da uno dei rapporti
tipizzati dagli artt. 35, 36, 37 e 39 dell’Allegato II.12 al Codice, fra i quali rientrano la collaborazione
coordinata e continuativa su base annua e la consulenza resa da soggetto munito di partita IVA che abbia
fatturato al concorrente oltre il cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.
Ove sussista uno di tali rapporti, la compagine non muta e il sopralluogo già effettuato, con la delega a suo
tempo conferita, conserva integralmente validità.
Ove invece il concorrente includa il professionista quale operatore economico mandante, il sopralluogo
già eseguito non deve essere ripetuto, conservando efficacia per gli operatori che vi hanno partecipato o
che hanno conferito la delega: non essendo mutato lo stato dei luoghi, la reiterazione si risolverebbe in un
adempimento meramente formale, contrario ai principi di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e al
divieto di aggravamento del procedimento.
Non è però praticabile la “modifica” della delega già presentata: essa deve preesistere al sopralluogo ed
essere esibita in quella sede, sicché un conferimento successivo da parte di chi era estraneo alla compagine
al momento della visita si risolverebbe nella ratifica di un’attività compiuta senza poteri.
Il paragrafo 6.1 del Disciplinare offre la soluzione, consentendo che “in alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente”: il nuovo
componente potrà quindi effettuare un proprio sopralluogo, producendo in gara entrambe le attestazioni.
La relativa richiesta va inoltrata entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, come rideterminata per effetto della disposta proroga. Ove tale termine risulti
già decorso, si ritiene che questa Stazione Appaltante possa autorizzare un sopralluogo suppletivo
assegnando un breve termine: la necessità di riconfigurare la compagine discende da un chiarimento reso
in prossimità della scadenza e la conoscenza dello stato dei luoghi, unico interesse presidiato dalla
prescrizione, è comunque assicurata.