Pubblicato
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione - Forniture di beni e servizi
Gara #4022
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del PFTE e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, relativi alle “opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe”.Informazioni appalto
12/08/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 711.148,31
SALLEMI ANTONINO
Categorie merceologiche
712 - Servizi architettonici e servizi affini
Lotti
1
BCB1560EF1
Qualità prezzo
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori,
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, relativi alle “opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe”.
€ 130.722,26
€ 0,00
€ 242.769,92
Scadenze
04/09/2026 23:45
04/09/2026 23:45
14/09/2026 13:00
21/09/2026 13:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
24/08/2026 17:49
Quesito #1
Buonasera,
si chiede di chiarire se, nel caso in cui venga mantenuta invariata la composizione del raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla precedente procedura di gara avente ad oggetto gli “Interventi a valere su risorse FSC 2021/2027 – Progetto delle opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe” – CUP G43D21005100006, successivamente annullata in autotutela, sia possibile ritenere valido il sopralluogo già effettuato nell’ambito della precedente procedura, considerato che l’attuale gara riguarda la medesima area di intervento.
Si chiede, pertanto, se ai fini della partecipazione alla presente procedura sia necessario effettuare un nuovo sopralluogo oppure possa essere utilizzata l’attestazione relativa al sopralluogo già svolto.
si chiede di chiarire se, nel caso in cui venga mantenuta invariata la composizione del raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla precedente procedura di gara avente ad oggetto gli “Interventi a valere su risorse FSC 2021/2027 – Progetto delle opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del Quartiere Rupestre di Chiafura e aree limitrofe” – CUP G43D21005100006, successivamente annullata in autotutela, sia possibile ritenere valido il sopralluogo già effettuato nell’ambito della precedente procedura, considerato che l’attuale gara riguarda la medesima area di intervento.
Si chiede, pertanto, se ai fini della partecipazione alla presente procedura sia necessario effettuare un nuovo sopralluogo oppure possa essere utilizzata l’attestazione relativa al sopralluogo già svolto.
28/08/2026 08:40
Risposta
In riscontro al quesito formulato si chiarisce quanto segue. Il sopralluogo assolve alla funzione di assicurare all'operatore economico la conoscenza diretta dello stato dei luoghi, quale presupposto per la formulazione di un'offerta consapevole. Poiché la presente procedura ha ad oggetto il medesimo intervento e la medesima area già interessati dalla precedente procedura, annullata in autotutela, e non risultano intervenute modifiche allo stato dei luoghi né al perimetro dell'area di intervento, il sopralluogo già effettuato conserva integralmente la propria idoneità allo scopo. Una sua ripetizione si risolverebbe in un adempimento meramente formale, in contrasto con i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e con il divieto di aggravamento del procedimento. Si conferma pertanto che, ove la composizione del raggruppamento temporaneo resti invariata rispetto a quella della precedente procedura, l'attestazione di avvenuto sopralluogo già rilasciata è utilizzabile ai fini della partecipazione alla presente gara, senza necessità di effettuare un nuovo sopralluogo. L'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa, con espresso richiamo al CIG della presente procedura. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di reiterare il sopralluogo entro il termine fissato dal disciplinare, ove ritenuto opportuno. Si precisa infine che, in caso di modifica della composizione del raggruppamento, i componenti di nuovo ingresso dovranno provvedere autonomamente al sopralluogo, ovvero risultare coperti da delega conferita al soggetto che lo ha eseguito, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
29/08/2026 19:14
Quesito #2
Salve, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) in riferimento alle indagini geognostiche e geofisiche cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se le spese per l'esecuzione di tali indagini, da svolgersi da parte di ditta e laboratorio specializzati, siano economicamente a carico del professionista incaricato della progettazione (e quindi inclusi nel compenso calcolato) o se vi sono dei fondi a parte non rientranti nel compenso per la progettazione gestiti dalla Stazione Appaltante;
2) Parimenti, in relazione al quesito precedente, si chiede se, l'individuazione e l'assegnazione dell'incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche a ditta specializzata siano in capo al professionista incaricato della progettazione o rimangano in capo alla Stazione Appaltante;
3) in riferimento alla musealizzazione dell'area cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se tale componente della progettazione intende riguardare anche gli aspetti relativi all'allestimento, arredamento, cartellonistica e quant'altro necessario per rendere intelligibili e narranti gli spazi e i beni culturali e archeologici presenti.
1) in riferimento alle indagini geognostiche e geofisiche cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se le spese per l'esecuzione di tali indagini, da svolgersi da parte di ditta e laboratorio specializzati, siano economicamente a carico del professionista incaricato della progettazione (e quindi inclusi nel compenso calcolato) o se vi sono dei fondi a parte non rientranti nel compenso per la progettazione gestiti dalla Stazione Appaltante;
2) Parimenti, in relazione al quesito precedente, si chiede se, l'individuazione e l'assegnazione dell'incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche a ditta specializzata siano in capo al professionista incaricato della progettazione o rimangano in capo alla Stazione Appaltante;
3) in riferimento alla musealizzazione dell'area cui si fa riferimento nel DIP e nel Disciplinare, si chiede se tale componente della progettazione intende riguardare anche gli aspetti relativi all'allestimento, arredamento, cartellonistica e quant'altro necessario per rendere intelligibili e narranti gli spazi e i beni culturali e archeologici presenti.
03/09/2026 12:48
Risposta
Quesiti nn. 1 e 2 – Oneri economici e affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche Occorre distinguere. Sono a carico dell’Affidatario e già compensate nel corrispettivo: la prestazione intellettuale di natura geologica e geotecnica (programmazione, piano di indagine, direzione e sorveglianza, interpretazione degli esiti, relazione geologica e geotecnica) nonché i rilievi, gli accertamenti e i sondaggi sulle strutture e sui manufatti esistenti (artt. 1, primo capoverso, 9, 15 e 19 del Capitolato). Le specifiche indagini geognostiche e le prove geotecniche in sito e di laboratorio – e le indagini geofisiche ad esse strumentali – non già disponibili, seguono invece il regime speciale dell’art. 1, ultimo capoverso, del Capitolato: l’Affidatario ne comunica tempestivamente la necessità al RUP e redige a propria cura e spese il piano di indagine; approvato il piano, le indagini “saranno finanziate con apposite poste di spesa inserite tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del Q.E. di progetto”. Il costo materiale della loro esecuzione non grava dunque sul corrispettivo posto a base di gara. Conseguentemente, l’individuazione e l’affidamento della ditta e del laboratorio specializzati competono alla Stazione Appaltante, a valere sulle relative poste del Q.E.; restano in capo all’Affidatario il piano di indagine, le specifiche tecniche delle prove, la direzione e sorveglianza delle operazioni e l’interpretazione dei risultati, con la relazione geologica, non subappaltabile (art. 30 del Capitolato). Per le sole indagini poste a suo carico l’Affidatario può ricorrere al subappalto nei limiti del medesimo art. 30 e dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Nessun compenso aggiuntivo è comunque dovuto, essendo il corrispettivo a corpo, fisso e invariabile (art. 19 del Capitolato).
Quesito n. 3 – Musealizzazione, allestimenti e apparato comunicativo La progettazione comprende integralmente le opere ricomprese nell’importo dei lavori a base di gara (€ 5.200.000,00), fra cui il restauro degli ambienti e l’allestimento museografico delle grotte di primo livello, la sistemazione dei percorsi, gli impianti elettrici e illuminotecnici e il recupero dell’edificio destinato a reception/biglietteria, da sviluppare in tutte le loro componenti ai livelli del PFTE e del progetto esecutivo. Restano invece estranee all’importo dei lavori sul quale è stato determinato il corrispettivo (art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.13) le forniture di cui alla voce B.3 del quadro economico – arredi, climatizzazione, allarme, cartellonistica, materiale divulgativo, rete e impianto WI-FI, dispositivi digitali multimediali, sistemi di controllo degli accessi, sito internet e APP, per complessivi € 376.256,72 – collocate fra le somme a disposizione e destinate ad autonomo affidamento. Su di esse l’Affidatario deve assicurare il coordinamento progettuale, definendo nel PFTE i requisiti prestazionali di compatibilità conservativa, accessibilità e coerenza narrativa del percorso museale e, nel progetto esecutivo, le predisposizioni edilizie e impiantistiche necessarie, senza che ne siano dovute la progettazione di dettaglio e l’acquisizione
Quesito n. 3 – Musealizzazione, allestimenti e apparato comunicativo La progettazione comprende integralmente le opere ricomprese nell’importo dei lavori a base di gara (€ 5.200.000,00), fra cui il restauro degli ambienti e l’allestimento museografico delle grotte di primo livello, la sistemazione dei percorsi, gli impianti elettrici e illuminotecnici e il recupero dell’edificio destinato a reception/biglietteria, da sviluppare in tutte le loro componenti ai livelli del PFTE e del progetto esecutivo. Restano invece estranee all’importo dei lavori sul quale è stato determinato il corrispettivo (art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.13) le forniture di cui alla voce B.3 del quadro economico – arredi, climatizzazione, allarme, cartellonistica, materiale divulgativo, rete e impianto WI-FI, dispositivi digitali multimediali, sistemi di controllo degli accessi, sito internet e APP, per complessivi € 376.256,72 – collocate fra le somme a disposizione e destinate ad autonomo affidamento. Su di esse l’Affidatario deve assicurare il coordinamento progettuale, definendo nel PFTE i requisiti prestazionali di compatibilità conservativa, accessibilità e coerenza narrativa del percorso museale e, nel progetto esecutivo, le predisposizioni edilizie e impiantistiche necessarie, senza che ne siano dovute la progettazione di dettaglio e l’acquisizione
31/08/2026 16:34
Quesito #3
Spett.le Regione Siciliana,
si chiede un chiarimento in merito al Modello 2 fornito.
Nel disciplinare, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati come segue:
- E.21 € 400.000,00
- E.20 € 400.000,00
- IA.01 € 50.000,00
- IA.02 € 50.000,00
- IA.03 € 800.000,00
- S.04 € 2.450.000,00
- P.03 € 400.000,00
Mentre all'interno del Modulo 2, predetti requisiti sono indicati come segue:
- E.21 € 500.000,00
- E.13 € 750.000,00
- IA.01 € 100.000,00
- IA.02 € 400.000,00
- IA.03 € 350.000,00
- S.03 € 500.000,00
- V.02 € 400.000,00
Si chiede quindi di chiarire a quali classi e importi fare riferimento per la comprova dei requisiti, se del disciplinare o del modello 2.
si chiede un chiarimento in merito al Modello 2 fornito.
Nel disciplinare, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati come segue:
- E.21 € 400.000,00
- E.20 € 400.000,00
- IA.01 € 50.000,00
- IA.02 € 50.000,00
- IA.03 € 800.000,00
- S.04 € 2.450.000,00
- P.03 € 400.000,00
Mentre all'interno del Modulo 2, predetti requisiti sono indicati come segue:
- E.21 € 500.000,00
- E.13 € 750.000,00
- IA.01 € 100.000,00
- IA.02 € 400.000,00
- IA.03 € 350.000,00
- S.03 € 500.000,00
- V.02 € 400.000,00
Si chiede quindi di chiarire a quali classi e importi fare riferimento per la comprova dei requisiti, se del disciplinare o del modello 2.
02/09/2026 14:20
Risposta
In Meirto al punto 1 (Discrepanza modello e Disciplinare):
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
31/08/2026 19:23
Quesito #4
QUESITO 1: Nel modello 2. Dichiarazione requisiti gara, al punto 2) REQUISITI SPECIALI (ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALE), le categorie e i relativi importi riportati non sono coerenti con quelli specificati nel Disciplinare a pag. 28.
Si chiede conferma che gli importi da considerare siano quelli presenti nel disciplinare e se sia necessaria rettifica da parte Vostra o se si debba apportare autonomamente tale correzione.
QUESITO 2: Inoltre, in merito ai Requisiti di capacità tecnico-professionale da dimostrare con servizi analoghi di cui al punto "5.4.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" lettera b comma 4, pag. 28, del Disciplinare di gara, si chiede conferma sulla possibilità di utilizzare servizi del medesimo grado di complessità nell’ambito della stessa categoria (ID Opera)
Si chiede conferma che gli importi da considerare siano quelli presenti nel disciplinare e se sia necessaria rettifica da parte Vostra o se si debba apportare autonomamente tale correzione.
QUESITO 2: Inoltre, in merito ai Requisiti di capacità tecnico-professionale da dimostrare con servizi analoghi di cui al punto "5.4.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" lettera b comma 4, pag. 28, del Disciplinare di gara, si chiede conferma sulla possibilità di utilizzare servizi del medesimo grado di complessità nell’ambito della stessa categoria (ID Opera)
03/09/2026 12:49
Risposta
Quesito n. 1 – Discrepanza fra il Modello 2 e il Disciplinare di gara Vincolanti sono unicamente il paragrafo 5.4.2 e la Tabella 6 del Disciplinare (pagg. 27-28). Il Modello 2 è mera modulistica, di utilizzo non obbligatorio e fornita “a titolo meramente indicativo” (par. 3.1), non compresa fra i documenti di gara di cui all’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e inidonea a formare o derogare la lex specialis, che in ogni caso prevale (art. 82, comma 2). Poiché il bando rinvia ai documenti di gara quanto ai criteri di selezione (punti III.1.2 e III.1.3), non vi è contrasto con il bando e non occorre né la sua rettifica né la proroga dei termini ex art. 92, comma 2, del Codice. Nessuna correzione è rimessa al concorrente: la Stazione Appaltante pubblicherà sulla Piattaforma il Modello 2 allineato alla Tabella 6, con valore di notifica (par. 3.2), ferma la facoltà di rendere le dichiarazioni in forma libera. Le dichiarazioni già rese sul modello previgente, se sostanzialmente dimostrative dei requisiti della Tabella 6, non comporteranno esclusione, con applicazione ove occorra del soccorso istruttorio (art. 101 del Codice). Quesito n. 2 – Utilizzo di servizi di grado di complessità pari o superiore nella medesima categoria Conferma. Il paragrafo 5.4.2, lett. b), del Disciplinare già prevede che “le attività svolte per opere analoghe … sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”, in conformità all’art. 100, commi 2 e 12, del d.lgs. n. 36/2023, all’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 (introdotto dall’art. 91 del d.lgs. n. 209/2024) e all’art. 8 e Tavola Z-1 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016. Sono pertanto spendibili sia i servizi riferiti alla medesima ID Opere, sia quelli riferiti a ID Opere diverse della medesima categoria d’opera, purché il grado di complessità <> sia pari o superiore a quello richiesto (per E.20, G 0,95, sono utilizzabili servizi in E.21, G 1,20, o E.22, G 1,55; non vale l’inverso). Non è invece ammessa compensazione fra categorie d’opera diverse, dovendo ciascuna essere coperta autonomamente per l’importo minimo di cui alla Tabella 6; i servizi devono risultare integralmente eseguiti nel decennio 2016-2025 e non è consentito sommare, per il medesimo incarico, gli importi di più prestazioni
01/09/2026 09:50
Quesito #5
Richiesta di chiarimento – Modello 2 “Dichiarazioni integrative” – Requisiti di capacità tecnica e professionale
Con riferimento al Modello 2 – “Dichiarazioni integrative”, alla sezione relativa ai “Requisiti di ordine generale – Requisiti di idoneità professionale – Requisiti speciali – Varie”, e in particolare al punto:
2) (requisiti di capacità tecnica e professionale) – punto 5.4.2 del disciplinare di gara – categorie e importo dei lavori – requisito minimo dal bando,
si rileva che le categorie e gli importi dei lavori riportati nel predetto Modello 2 non risultano coincidenti con quelli indicati nella Tabella 6 del del Disciplinare di gara, che individua i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
Si chiede, pertanto, di confermare quale sia la documentazione e quali siano i dati corretti da riportare ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Con riferimento al Modello 2 – “Dichiarazioni integrative”, alla sezione relativa ai “Requisiti di ordine generale – Requisiti di idoneità professionale – Requisiti speciali – Varie”, e in particolare al punto:
2) (requisiti di capacità tecnica e professionale) – punto 5.4.2 del disciplinare di gara – categorie e importo dei lavori – requisito minimo dal bando,
si rileva che le categorie e gli importi dei lavori riportati nel predetto Modello 2 non risultano coincidenti con quelli indicati nella Tabella 6 del del Disciplinare di gara, che individua i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti.
Si chiede, pertanto, di confermare quale sia la documentazione e quali siano i dati corretti da riportare ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
02/09/2026 14:23
Risposta
In Merito al punto (Discrepanza modello e Disciplinare):
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2
Si conferma che i dati ufficiali, corretti ed effettivamente vincolanti ai fini della partecipazione sono unicamente quelli riportati a pag 28 del Disciplinare di gara. Sarà cura di questa Stazione appaltante di modificare il Modello 2