Pubblicato
S.R.R. A.T.O. 8 SIRACUSA
Gara #3508
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per leggeInformazioni appalto
22/04/2026
Aperta
Servizi
€ 6.293.398,72
ALESSANDRA ALBERTO
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
BB52728EF9
D51E23000370004
Qualità prezzo
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per legge
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per legge
€ 6.267.043,72
€ 3.711.033,72
€ 26.355,00
Scadenze
25/05/2026 18:00
04/06/2026 12:00
05/06/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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6.24 MB | |
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2.46 MB | |
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825.92 kB | |
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417.64 kB | |
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878.69 kB | |
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596.87 kB | |
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1.00 MB |
Chiarimenti
12/05/2026 11:40
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta seppur all’interno dall’elaborato “ELENCO DEL PERSONALE IN CANTIERE” venga riportato in calce che il CCN da applicato sia quello “precedentemente scaduto il 31 Dicembre 2024, e successivamente rinnovato con accordo siglato a Dicembre 2025, con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 fino al 31 Dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale” il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori di luglio 2024.
Il rinnovo del CCNL di settore, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3% ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo ecc) si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette).
In tali procedure è stato richiesto che i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati e dunque calcolando il costo della manodopera sulle medesime tabelle impiegate dalla Stazione appaltante e dunque quelle di luglio 2024.
Si chiede dunque di chiarire tale aspetto di particolare rilevanza nell’appalto
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta seppur all’interno dall’elaborato “ELENCO DEL PERSONALE IN CANTIERE” venga riportato in calce che il CCN da applicato sia quello “precedentemente scaduto il 31 Dicembre 2024, e successivamente rinnovato con accordo siglato a Dicembre 2025, con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 fino al 31 Dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale” il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori di luglio 2024.
Il rinnovo del CCNL di settore, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3% ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo ecc) si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette).
In tali procedure è stato richiesto che i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati e dunque calcolando il costo della manodopera sulle medesime tabelle impiegate dalla Stazione appaltante e dunque quelle di luglio 2024.
Si chiede dunque di chiarire tale aspetto di particolare rilevanza nell’appalto
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
15/05/2026 11:28
Risposta
Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, si ritiene di confermare i prezzi da progetto, e che l'Amministrazione Comunale procederà ad adeguare gli stessi in misura proporzionale agli incrementi, il valore del contratto d'appalto prima della sua sottoscrizione.
12/05/2026 11:47
Quesito #3
Spett.le stazione appaltante
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente chiede di rendere pubblico i il fattore di sharing previsto a carico del gestore ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029 la quale prevede che
“il gestore ha diritto ad una remunerazione delle attività per un massimo del 80% e un minimo del 10%. Questo è collegato alla virtuosità della raccolta tramite due indici il primo legata al rispetto degli obiettivi della raccolta differenziata e il secondo legata alla percentuale di frazione estrania rilevata. L'obiettivo è incentivare l'efficienza operativa del gestore, premiandolo per le performance raggiunte nella valorizzazione dei rifiuti e nella gestione delle risorse. Nello stesso PEFA di offerta si tiene conto del fattore di sharing.”
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente chiede di rendere pubblico i il fattore di sharing previsto a carico del gestore ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029 la quale prevede che
“il gestore ha diritto ad una remunerazione delle attività per un massimo del 80% e un minimo del 10%. Questo è collegato alla virtuosità della raccolta tramite due indici il primo legata al rispetto degli obiettivi della raccolta differenziata e il secondo legata alla percentuale di frazione estrania rilevata. L'obiettivo è incentivare l'efficienza operativa del gestore, premiandolo per le performance raggiunte nella valorizzazione dei rifiuti e nella gestione delle risorse. Nello stesso PEFA di offerta si tiene conto del fattore di sharing.”
15/05/2026 11:30
Risposta
il CSA all'art 73 prevede: “I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili così come i contributi che, ai sensi del D.lgs. n. 152/06, il CONAI e/o i Consorzi di filiera erogheranno a fronte dei costi di raccolta differenziata degli imballaggi in privativa, saranno, per tutta la durata dell'appalto, di competenza dell’Amministrazione Comunale ”.
In considerazione altresì, che i rifiuti conferiti presso i consorzi di filiera, non risultando, puri vengono sottoposti a lavorazione, necessaria alla loro valorizzazione, imponendo al comune un costo, questa spesa va ad incidere sul corrispettivo finale che viene riconosciuto al Comune. Premesso quanto sopra, al fine di aderire a quanto stabilito dalla normative ARERA, (art.3 dell'allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 Agosto 2025) in tema di fattore di Sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore del 20º/» dei proventi spettanti al gestore dei servizi, al netto delle spese sostenute dal comune per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
In considerazione altresì, che i rifiuti conferiti presso i consorzi di filiera, non risultando, puri vengono sottoposti a lavorazione, necessaria alla loro valorizzazione, imponendo al comune un costo, questa spesa va ad incidere sul corrispettivo finale che viene riconosciuto al Comune. Premesso quanto sopra, al fine di aderire a quanto stabilito dalla normative ARERA, (art.3 dell'allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 Agosto 2025) in tema di fattore di Sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore del 20º/» dei proventi spettanti al gestore dei servizi, al netto delle spese sostenute dal comune per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
13/05/2026 19:14
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante
Visto l’art. 3 del disciplinare di gara in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.293.398,72€ di cui 26.355,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Visto l’art. 10 del disciplinare di gara, cui prevede che la garanzia provvisoria deve essere prodotta su un importo dell’appalto di 6.351.393,72€ come peraltro previsto in tutti gli altri elaborati di gara.
Visto il quadro economico approvato e riportato in diversi allegati al piano d’ambito in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.351.393,72€ di cui 84.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Considerata la notevole differenza riscontrata nel disciplinare di gara in cui sono stati detratti 57.995,00 € agli oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Con la presente chiede di aggiornare l’importo dell’appalto sul disciplinare di gara e sul portale in quanto trattasi certamente di refuso considerando gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenze un aspetto di particolare entità con conseguente incidenza sulla corretta formulazione delle offerte.
Visto l’art. 3 del disciplinare di gara in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.293.398,72€ di cui 26.355,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Visto l’art. 10 del disciplinare di gara, cui prevede che la garanzia provvisoria deve essere prodotta su un importo dell’appalto di 6.351.393,72€ come peraltro previsto in tutti gli altri elaborati di gara.
Visto il quadro economico approvato e riportato in diversi allegati al piano d’ambito in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.351.393,72€ di cui 84.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Considerata la notevole differenza riscontrata nel disciplinare di gara in cui sono stati detratti 57.995,00 € agli oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Con la presente chiede di aggiornare l’importo dell’appalto sul disciplinare di gara e sul portale in quanto trattasi certamente di refuso considerando gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenze un aspetto di particolare entità con conseguente incidenza sulla corretta formulazione delle offerte.
18/05/2026 09:24
Risposta
Si conferma che l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quello riportato nell'allegato e) Quadro economico di spesa pari a €. 26.355,00. Cio' trova anche conferma nell'allegato o) SORTINO_URC_DUVRI che riporta il calcolo specifico di tali oneri.
I diversi valori che si ritovano nel Piano d'ambito sono da intendersi dei refusi.
I diversi valori che si ritovano nel Piano d'ambito sono da intendersi dei refusi.