Scaduto
S.R.R. A.T.O. 8 SIRACUSA
Gara #3508
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per leggeInformazioni appalto
22/04/2026
Aperta
Servizi
€ 6.293.398,72
ALESSANDRA ALBERTO
Categorie merceologiche
905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
BB52728EF9
D51E23000370004
Qualità prezzo
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per legge
Affidamento, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di SORTINO, con durata settennale Importo complessivo dell’appalto € 6.293.398,72 oltre IVA per legge
€ 6.267.043,72
€ 3.711.033,72
€ 26.355,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| SALVO | STEFANIA | PRESIDENTE |
| GAZIANO | ANTONINO | VICE PRESIDENTE |
| VIRZI' | SALVATORE | COMPONENTE |
Scadenze
25/05/2026 18:00
04/06/2026 12:00
09/06/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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6.24 MB | |
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930.86 kB | |
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957.00 kB | |
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958.50 kB | |
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899.51 kB | |
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73.60 MB | |
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280.23 kB | |
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463.90 kB | |
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2.46 MB | |
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825.92 kB | |
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417.64 kB | |
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878.69 kB | |
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596.87 kB | |
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1.00 MB |
Chiarimenti
12/05/2026 10:01
Quesito #1
Spett.le Stazione appaltante
Visti i criteri di punteggio di cui al punto 18.1 si pongono i seguenti quesiti al fine di poter dare una chiave di lettura univoca
1° QUESITO
In merito al criterio 1.4 ovvero per l’incremento di ulteriori giornate di raccolta della frazione secca si chiede di chiarire se per frazione secca si intenda una qualunque frazione merceologica differenziata secca volta ad incrementare le performance di raccolta differenziata o se si intenda secco residuo indifferenziabile.
Quanto richiesto perché solitamente la tendenza comunitaria è sempre quella di ridurre i rifiuti residuali e di conseguenza anche le frequenze di raccolta, pertanto in un territorio come Sortino in cui le performance di raccolta sono da anni a livelli lodevoli invertire tale tendenza sarebbe illogico oltre che controproducente
Dunque si chiede di definire più precisamente cosa si intenda per frazione secca
2° QUESITO
In merito al criterio 2.1 ovvero in riferimento al numero di sacchi biodegradabili aggiuntivi a quelli previsti dall’art 24 del CSA, al fine di rendere un parametro unico di lettura ai concorrenti, si chiede di precisare se ai fini dell’attribuzione del punteggio è corretto indicare il numero complessivo dei sacchi annui forniti ad ogni utenza, considerando quale parametro minimo di attribuzione del punteggio pari a zero i 156 sacchi annui già previsti da tale articolo.
nello specifico ad esempio al concorrente che avrà proposto 156 sacchi ad utente 0 punti, al concorrente che avrà offerto i maggiori sacchi 7 punti, i concorrenti che avranno offerto più di 156 sacchi ad utenza avranno un punteggio proporzionale ovvero
Punteggio massimo x (n.sacchi offerti -156)/(sacchi massimi offerti-156)
3° QUESITO
in merito al criterio 5.1e nello specifico alle nuove assunzioni stagionali si chiede di precisare se la dicitura “personale impiegato riferito agli operatori a 24 h/settimanali” preveda l’impiego aggiuntivo di personale a 24hsettimana e dunque se il punteggio attribuito per il “n. di operatori offerti” debba venga attribuito in riferimento al numero di unità di personale a 24 ore aggiuntivo per i 4 mesi dal 1° giugno al 30 settembre
4° QUESITO
In merito al punto 11.1 ovvero per la fornitura di compostiere domestiche si chiede di precisare se il punteggio massimo venga assegnato per la fornitura di 30 compostiere (di 1 punto ogni 10 compostiere) oppure all’offerente che ne offra in maggior quantità e dunque in maniera proporzionale agli altri
Visti i criteri di punteggio di cui al punto 18.1 si pongono i seguenti quesiti al fine di poter dare una chiave di lettura univoca
1° QUESITO
In merito al criterio 1.4 ovvero per l’incremento di ulteriori giornate di raccolta della frazione secca si chiede di chiarire se per frazione secca si intenda una qualunque frazione merceologica differenziata secca volta ad incrementare le performance di raccolta differenziata o se si intenda secco residuo indifferenziabile.
Quanto richiesto perché solitamente la tendenza comunitaria è sempre quella di ridurre i rifiuti residuali e di conseguenza anche le frequenze di raccolta, pertanto in un territorio come Sortino in cui le performance di raccolta sono da anni a livelli lodevoli invertire tale tendenza sarebbe illogico oltre che controproducente
Dunque si chiede di definire più precisamente cosa si intenda per frazione secca
2° QUESITO
In merito al criterio 2.1 ovvero in riferimento al numero di sacchi biodegradabili aggiuntivi a quelli previsti dall’art 24 del CSA, al fine di rendere un parametro unico di lettura ai concorrenti, si chiede di precisare se ai fini dell’attribuzione del punteggio è corretto indicare il numero complessivo dei sacchi annui forniti ad ogni utenza, considerando quale parametro minimo di attribuzione del punteggio pari a zero i 156 sacchi annui già previsti da tale articolo.
nello specifico ad esempio al concorrente che avrà proposto 156 sacchi ad utente 0 punti, al concorrente che avrà offerto i maggiori sacchi 7 punti, i concorrenti che avranno offerto più di 156 sacchi ad utenza avranno un punteggio proporzionale ovvero
Punteggio massimo x (n.sacchi offerti -156)/(sacchi massimi offerti-156)
3° QUESITO
in merito al criterio 5.1e nello specifico alle nuove assunzioni stagionali si chiede di precisare se la dicitura “personale impiegato riferito agli operatori a 24 h/settimanali” preveda l’impiego aggiuntivo di personale a 24hsettimana e dunque se il punteggio attribuito per il “n. di operatori offerti” debba venga attribuito in riferimento al numero di unità di personale a 24 ore aggiuntivo per i 4 mesi dal 1° giugno al 30 settembre
4° QUESITO
In merito al punto 11.1 ovvero per la fornitura di compostiere domestiche si chiede di precisare se il punteggio massimo venga assegnato per la fornitura di 30 compostiere (di 1 punto ogni 10 compostiere) oppure all’offerente che ne offra in maggior quantità e dunque in maniera proporzionale agli altri
20/05/2026 11:56
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
Si tratta di quella che comunemente chiamiamo frazione secca, indifferenziato o residuo non riciclabile. È tutto ciò che rimane dopo aver separato accuratamente plastica, carta, vetro, metalli e organico.
RISPOSTA al quesito n. 2
Si conferma quanto prospettato nel quesito. Il punteggio relativo al criterio 2.1 verrà assegnato esclusivamente per il valore aggiunto (incremento) proposto rispetto alla base minima obbligatoria definita negli atti di gara.
RISPOSTA al quesito n. 3
Si conferma che il criterio di valutazione 5.1 intende premiare esclusivamente l’impegno del concorrente a potenziare il servizio estivo attraverso l’impiego di unità di personale aggiuntive rispetto a quelle già previste come dotazione minima obbligatoria nel Piano d'Intervento del Comune di Sortino.
RISPOSTA al quesito n. 4
In merito al criterio 11.1, si chiarisce che il metodo di calcolo non è di tipo proporzionale/lineare basato sulla migliore offerta tecnica, bensì basato su scaglioni quantitativi fissi.
Si tratta di quella che comunemente chiamiamo frazione secca, indifferenziato o residuo non riciclabile. È tutto ciò che rimane dopo aver separato accuratamente plastica, carta, vetro, metalli e organico.
RISPOSTA al quesito n. 2
Si conferma quanto prospettato nel quesito. Il punteggio relativo al criterio 2.1 verrà assegnato esclusivamente per il valore aggiunto (incremento) proposto rispetto alla base minima obbligatoria definita negli atti di gara.
RISPOSTA al quesito n. 3
Si conferma che il criterio di valutazione 5.1 intende premiare esclusivamente l’impegno del concorrente a potenziare il servizio estivo attraverso l’impiego di unità di personale aggiuntive rispetto a quelle già previste come dotazione minima obbligatoria nel Piano d'Intervento del Comune di Sortino.
RISPOSTA al quesito n. 4
In merito al criterio 11.1, si chiarisce che il metodo di calcolo non è di tipo proporzionale/lineare basato sulla migliore offerta tecnica, bensì basato su scaglioni quantitativi fissi.
12/05/2026 11:40
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta seppur all’interno dall’elaborato “ELENCO DEL PERSONALE IN CANTIERE” venga riportato in calce che il CCN da applicato sia quello “precedentemente scaduto il 31 Dicembre 2024, e successivamente rinnovato con accordo siglato a Dicembre 2025, con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 fino al 31 Dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale” il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori di luglio 2024.
Il rinnovo del CCNL di settore, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3% ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo ecc) si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette).
In tali procedure è stato richiesto che i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati e dunque calcolando il costo della manodopera sulle medesime tabelle impiegate dalla Stazione appaltante e dunque quelle di luglio 2024.
Si chiede dunque di chiarire tale aspetto di particolare rilevanza nell’appalto
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta seppur all’interno dall’elaborato “ELENCO DEL PERSONALE IN CANTIERE” venga riportato in calce che il CCN da applicato sia quello “precedentemente scaduto il 31 Dicembre 2024, e successivamente rinnovato con accordo siglato a Dicembre 2025, con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 fino al 31 Dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale” il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori di luglio 2024.
Il rinnovo del CCNL di settore, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3% ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo ecc) si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette).
In tali procedure è stato richiesto che i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati e dunque calcolando il costo della manodopera sulle medesime tabelle impiegate dalla Stazione appaltante e dunque quelle di luglio 2024.
Si chiede dunque di chiarire tale aspetto di particolare rilevanza nell’appalto
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
15/05/2026 11:28
Risposta
Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, si ritiene di confermare i prezzi da progetto, e che l'Amministrazione Comunale procederà ad adeguare gli stessi in misura proporzionale agli incrementi, il valore del contratto d'appalto prima della sua sottoscrizione.
12/05/2026 11:47
Quesito #3
Spett.le stazione appaltante
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente chiede di rendere pubblico i il fattore di sharing previsto a carico del gestore ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029 la quale prevede che
“il gestore ha diritto ad una remunerazione delle attività per un massimo del 80% e un minimo del 10%. Questo è collegato alla virtuosità della raccolta tramite due indici il primo legata al rispetto degli obiettivi della raccolta differenziata e il secondo legata alla percentuale di frazione estrania rilevata. L'obiettivo è incentivare l'efficienza operativa del gestore, premiandolo per le performance raggiunte nella valorizzazione dei rifiuti e nella gestione delle risorse. Nello stesso PEFA di offerta si tiene conto del fattore di sharing.”
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente chiede di rendere pubblico i il fattore di sharing previsto a carico del gestore ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029 la quale prevede che
“il gestore ha diritto ad una remunerazione delle attività per un massimo del 80% e un minimo del 10%. Questo è collegato alla virtuosità della raccolta tramite due indici il primo legata al rispetto degli obiettivi della raccolta differenziata e il secondo legata alla percentuale di frazione estrania rilevata. L'obiettivo è incentivare l'efficienza operativa del gestore, premiandolo per le performance raggiunte nella valorizzazione dei rifiuti e nella gestione delle risorse. Nello stesso PEFA di offerta si tiene conto del fattore di sharing.”
15/05/2026 11:30
Risposta
il CSA all'art 73 prevede: “I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili così come i contributi che, ai sensi del D.lgs. n. 152/06, il CONAI e/o i Consorzi di filiera erogheranno a fronte dei costi di raccolta differenziata degli imballaggi in privativa, saranno, per tutta la durata dell'appalto, di competenza dell’Amministrazione Comunale ”.
In considerazione altresì, che i rifiuti conferiti presso i consorzi di filiera, non risultando, puri vengono sottoposti a lavorazione, necessaria alla loro valorizzazione, imponendo al comune un costo, questa spesa va ad incidere sul corrispettivo finale che viene riconosciuto al Comune. Premesso quanto sopra, al fine di aderire a quanto stabilito dalla normative ARERA, (art.3 dell'allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 Agosto 2025) in tema di fattore di Sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore del 20º/» dei proventi spettanti al gestore dei servizi, al netto delle spese sostenute dal comune per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
In considerazione altresì, che i rifiuti conferiti presso i consorzi di filiera, non risultando, puri vengono sottoposti a lavorazione, necessaria alla loro valorizzazione, imponendo al comune un costo, questa spesa va ad incidere sul corrispettivo finale che viene riconosciuto al Comune. Premesso quanto sopra, al fine di aderire a quanto stabilito dalla normative ARERA, (art.3 dell'allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 Agosto 2025) in tema di fattore di Sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore del 20º/» dei proventi spettanti al gestore dei servizi, al netto delle spese sostenute dal comune per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
12/05/2026 13:19
Quesito #4
Spett.le stazione appaltante
Considerato l’art. 36 del CSA in cui nello specifico è previsto che
“Faranno capo al Prestatore di Servizi le spese di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e impianti nel loro complesso, così come specificate nel presente capitolato e suoi allegati e nel Computo Metrico, ivi compresi la pesa e i contenitori in dotazione, sono a carico del prestatore le utenze elettriche e idriche, delle quali dovrà garantirne la voltura a proprio nome entro mesi uno dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.
Sarà cura del prestatore dei servizi, volturare a proprio nome le utenze idriche ed elettriche dell'impianto, entro mesi uno dalla stipula del contratto d'appalto.”
Considerato che nel computo metrico non sono state minimamente previste le spese di gestione delle utenze idriche ed elettriche si chiede di chiarire se trattasi di refuso o se le stesse verranno corrisposte a consuntivo extra canone
Considerato l’art. 36 del CSA in cui nello specifico è previsto che
“Faranno capo al Prestatore di Servizi le spese di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e impianti nel loro complesso, così come specificate nel presente capitolato e suoi allegati e nel Computo Metrico, ivi compresi la pesa e i contenitori in dotazione, sono a carico del prestatore le utenze elettriche e idriche, delle quali dovrà garantirne la voltura a proprio nome entro mesi uno dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.
Sarà cura del prestatore dei servizi, volturare a proprio nome le utenze idriche ed elettriche dell'impianto, entro mesi uno dalla stipula del contratto d'appalto.”
Considerato che nel computo metrico non sono state minimamente previste le spese di gestione delle utenze idriche ed elettriche si chiede di chiarire se trattasi di refuso o se le stesse verranno corrisposte a consuntivo extra canone
20/05/2026 11:42
Risposta
Per le spese di gestione delle utenze, trattasi delle utenze (idrica ed elettrica) a servizio del Centro Comunale di Raccolta, la quale gestione verrà affidata in toto al nuovo prestatore dei servizi, pertanto i consumi che in esso ci saranno, ovviamente saranno di propria competenza;
13/05/2026 16:04
Quesito #5
Spett.le stazione appaltante
Vista la documentazione di gara, tra cui l’art.42 del CSA che disciplina la raccolta domiciliare degli sfalci (economicamente quantificato ed inserito all’interno dei servizi accessori)
Considerato quanto indicato in tale articolo ovvero
“…Il servizio dovrà essere svolto a domicilio su richiesta delle utenze le quali dovranno prenotare il ritiro con le stesse modalità previste per ingombranti e RAEE…”
Considerato che in nessuna parte del CSA o degli elaborati che hanno determinato il costo dell’appalto non sono presenti elementi riferiti a tale servizio si chiede di chiarire in quale elaborato sia stata prevista l’esecuzione di tale fondamentalmente servizio base e la sua relativa quantificazione economica attualmente non presente tra gli elaborati pubblicati.
Vista la documentazione di gara, tra cui l’art.42 del CSA che disciplina la raccolta domiciliare degli sfalci (economicamente quantificato ed inserito all’interno dei servizi accessori)
Considerato quanto indicato in tale articolo ovvero
“…Il servizio dovrà essere svolto a domicilio su richiesta delle utenze le quali dovranno prenotare il ritiro con le stesse modalità previste per ingombranti e RAEE…”
Considerato che in nessuna parte del CSA o degli elaborati che hanno determinato il costo dell’appalto non sono presenti elementi riferiti a tale servizio si chiede di chiarire in quale elaborato sia stata prevista l’esecuzione di tale fondamentalmente servizio base e la sua relativa quantificazione economica attualmente non presente tra gli elaborati pubblicati.
20/05/2026 11:43
Risposta
L’indicazione di cui all’art.42 del CSA è da considerarsi un mero errore materiale, in quanto la voce ed il costo indicato al citato articolo, é da attribuire al ritiro degli ingombranti e RAEE.
I1 ritiro degli sfalci dovrà avvenire nelle giornate dedicate alla frazione “Umido”. Le utenze che avranno necessità, dovranno depositare dinanzi la propria abitazione, nel giorno concordato di ritiro, gli sfalci e le potature disposti in sacchi e/o legati in fasci movimentabili
I1 ritiro degli sfalci dovrà avvenire nelle giornate dedicate alla frazione “Umido”. Le utenze che avranno necessità, dovranno depositare dinanzi la propria abitazione, nel giorno concordato di ritiro, gli sfalci e le potature disposti in sacchi e/o legati in fasci movimentabili
13/05/2026 17:37
Quesito #6
Quesito servizi di disinfestazione
Vista l’analisi sui costi dei servizi accessori posti a base di gara di cui all’elaborato Tav. 2 e nello specifico alla voce AN5 servizio di disinfestazione
Considerato il costo al litro indicato per il prodotto a base di piretro 15€
Considerato che per 1 nottata di intervento sono richiesti 50 lt di prodotto (da diluire in 2500Lt acqua)
Considerato che il costo per il prodotto necessario ad intervento sarebbe dunque 15x50 (e non 15x5) si chiede di chiarire che l’importo complessivo oggetto di refuso pari a €1.091,95 piuttosto che 566,95€ ad intervento verrà computato extra-canone o se si intende aggiornare il quadro economico dei servizi accessori e dunque l’importo a base di gara
Quesito servizi di deblattizzazione
Vista l’analisi sui costi dei servizi accessori posti a base di gara di cui all’elaborato Tav. 2 e nello specifico alla voce AN6 servizio di deblattizzazione
Considerato il costo indicato per il prodotto a base di cipermetrina €/lt 15 da analisi di mercato risulterebbe essere non meno di 15€/l
Considerato che per 1 nottata di intervento sono richiesti 5 lt di prodotto (da diluire in 500Lt acqua)
Considerato che il costo per il prodotto necessario ad intervento sarebbe dunque 15x5 ovvero 75€ (e non 25€) si chiede di chiarire che l’importo complessivo oggetto di refuso pari a €401,95 piuttosto che 366,95€ ad intervento verrà computato extra-canone o se si intende aggiornare il quadro economico dei servizi accessori e dunque l’importo a base di gara
Vista l’analisi sui costi dei servizi accessori posti a base di gara di cui all’elaborato Tav. 2 e nello specifico alla voce AN5 servizio di disinfestazione
Considerato il costo al litro indicato per il prodotto a base di piretro 15€
Considerato che per 1 nottata di intervento sono richiesti 50 lt di prodotto (da diluire in 2500Lt acqua)
Considerato che il costo per il prodotto necessario ad intervento sarebbe dunque 15x50 (e non 15x5) si chiede di chiarire che l’importo complessivo oggetto di refuso pari a €1.091,95 piuttosto che 566,95€ ad intervento verrà computato extra-canone o se si intende aggiornare il quadro economico dei servizi accessori e dunque l’importo a base di gara
Quesito servizi di deblattizzazione
Vista l’analisi sui costi dei servizi accessori posti a base di gara di cui all’elaborato Tav. 2 e nello specifico alla voce AN6 servizio di deblattizzazione
Considerato il costo indicato per il prodotto a base di cipermetrina €/lt 15 da analisi di mercato risulterebbe essere non meno di 15€/l
Considerato che per 1 nottata di intervento sono richiesti 5 lt di prodotto (da diluire in 500Lt acqua)
Considerato che il costo per il prodotto necessario ad intervento sarebbe dunque 15x5 ovvero 75€ (e non 25€) si chiede di chiarire che l’importo complessivo oggetto di refuso pari a €401,95 piuttosto che 366,95€ ad intervento verrà computato extra-canone o se si intende aggiornare il quadro economico dei servizi accessori e dunque l’importo a base di gara
20/05/2026 11:44
Risposta
Il calcolo dell’importo di euro 566,95 risulta esser esatto in quanto la quantità di prodotto previsto è di litri 15,00 * Euro/1 15,00 = Euro 225,00. Pertanto la quantità di litri 50 riportata nel testo della AN.5 risulta essere un refuso.
13/05/2026 17:53
Quesito #7
Spett.le stazione appaltante
premesso che nessuna specifica è stata riscontrata in merito all'analisi costi che ha portato alla determinazione del costo unitario ad intervento della pulizia delle caditoie stradali, per cui è richiesto l'impiego di idropulitrice con lancia ad alta pressione e soluzione disinfettante, si chiede di pubblicare il dettaglio del costo ad intervento nonché di precisare il numero di caditoie presenti
premesso che nessuna specifica è stata riscontrata in merito all'analisi costi che ha portato alla determinazione del costo unitario ad intervento della pulizia delle caditoie stradali, per cui è richiesto l'impiego di idropulitrice con lancia ad alta pressione e soluzione disinfettante, si chiede di pubblicare il dettaglio del costo ad intervento nonché di precisare il numero di caditoie presenti
20/05/2026 11:46
Risposta
Si riporta il calcolo nel dettaglio del costo unitario per intervento di pulizia delle caditoie, che sono state quantificate approssimativamente in circa 80 - 90. Di seguito si specifica la quantificazione del costo intervento che per mero errore non è stato inserito:
Noleggio a caldo automezzo con cassone €uro/h 35,00 *4h = 140,00
Noleggio motopompa con lancia €uro/h 12,00 * 4h = 48,00
Prodotto igienizzante €uro 18,00 * 1 = 18,00
Operaio per assistenza €uro 23,39 * 4h = 93,56
Sommano €uro 299,56 arr.300,00
Noleggio a caldo automezzo con cassone €uro/h 35,00 *4h = 140,00
Noleggio motopompa con lancia €uro/h 12,00 * 4h = 48,00
Prodotto igienizzante €uro 18,00 * 1 = 18,00
Operaio per assistenza €uro 23,39 * 4h = 93,56
Sommano €uro 299,56 arr.300,00
13/05/2026 18:58
Quesito #8
Spett.le Stazione appaltante
Visto l’art. 48 del CSA inerenti la bonifica di discariche abusive in cui in calce è peraltro previsto che
“In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.”
Considerato che l’analisi costi per intervento riportato alla voce C.7 riporta un costo di 130€/intervento
Considerato che in caso di rinvenimento di rifiuti in amianto tale importo non è sufficiente neanche per l’apertura delle pratiche e per la dotazione di appositi DPI dispositivi di protezione individuale oltre che collettiva
Si chiede di precisare che la dicitura “incluso anche amianto” prevista alla voce C.7 debba intendersi un refuso.
Allo stesso tempo si chiede di precisare l’entità dell’intervento in mc rilevati ad intervento o in ore di servizio oggetto dell’importo unitario di 130€/intervento
Visto l’art. 48 del CSA inerenti la bonifica di discariche abusive in cui in calce è peraltro previsto che
“In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.”
Considerato che l’analisi costi per intervento riportato alla voce C.7 riporta un costo di 130€/intervento
Considerato che in caso di rinvenimento di rifiuti in amianto tale importo non è sufficiente neanche per l’apertura delle pratiche e per la dotazione di appositi DPI dispositivi di protezione individuale oltre che collettiva
Si chiede di precisare che la dicitura “incluso anche amianto” prevista alla voce C.7 debba intendersi un refuso.
Allo stesso tempo si chiede di precisare l’entità dell’intervento in mc rilevati ad intervento o in ore di servizio oggetto dell’importo unitario di 130€/intervento
20/05/2026 11:48
Risposta
Si specifica che la dicitura “incluso anche amianto” inserita alla voce C.7 dell'analisi prezzi è da considerare un refuso, in quantole eventuali procedure per la bonifica da amianto avranno altro iter amministrativo a parte.
13/05/2026 19:14
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante
Visto l’art. 3 del disciplinare di gara in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.293.398,72€ di cui 26.355,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Visto l’art. 10 del disciplinare di gara, cui prevede che la garanzia provvisoria deve essere prodotta su un importo dell’appalto di 6.351.393,72€ come peraltro previsto in tutti gli altri elaborati di gara.
Visto il quadro economico approvato e riportato in diversi allegati al piano d’ambito in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.351.393,72€ di cui 84.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Considerata la notevole differenza riscontrata nel disciplinare di gara in cui sono stati detratti 57.995,00 € agli oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Con la presente chiede di aggiornare l’importo dell’appalto sul disciplinare di gara e sul portale in quanto trattasi certamente di refuso considerando gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenze un aspetto di particolare entità con conseguente incidenza sulla corretta formulazione delle offerte.
Visto l’art. 3 del disciplinare di gara in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.293.398,72€ di cui 26.355,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Visto l’art. 10 del disciplinare di gara, cui prevede che la garanzia provvisoria deve essere prodotta su un importo dell’appalto di 6.351.393,72€ come peraltro previsto in tutti gli altri elaborati di gara.
Visto il quadro economico approvato e riportato in diversi allegati al piano d’ambito in cui è riportato un importo complessivo dell’appalto di 6.351.393,72€ di cui 84.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Considerata la notevole differenza riscontrata nel disciplinare di gara in cui sono stati detratti 57.995,00 € agli oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Con la presente chiede di aggiornare l’importo dell’appalto sul disciplinare di gara e sul portale in quanto trattasi certamente di refuso considerando gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenze un aspetto di particolare entità con conseguente incidenza sulla corretta formulazione delle offerte.
18/05/2026 09:24
Risposta
Si conferma che l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quello riportato nell'allegato e) Quadro economico di spesa pari a €. 26.355,00. Cio' trova anche conferma nell'allegato o) SORTINO_URC_DUVRI che riporta il calcolo specifico di tali oneri.
I diversi valori che si ritovano nel Piano d'ambito sono da intendersi dei refusi.
I diversi valori che si ritovano nel Piano d'ambito sono da intendersi dei refusi.
13/05/2026 19:32
Quesito #10
Spett.le stazione appaltante
Visto l’allegato “ANALISI PREZZI E COSTI UNITARI” di cui alla tavola 2 e nello specifico visti i costi unitari del personale di cui alla tabella A
Considerato che i costi unitari orari indicati, per i Livelli 5B, 4A e 2B rappresentano i costi orari di cui alla voce “COSTO ORARIO (b) (tempo ind)” della tabella del costo del lavoro di luglio 2024 ovvero riferiti agli operatori con contribuzione Inpdap 32,69% (riferita ad operatori statali), mentre per il livello 1B è stato indicato il costo orario dei lavoratori neoassunti ovvero quelli di cui alla voce “COSTO ORARIO (a) (tempo ind)”.
Visto che i costi orari, previsti per tutti i livelli, sono totalmente difformi da a quanto dovrebbe essere inteso, ovvero ““COSTO ORARIO (tempo ind)” in quanto i lavoratori attuali non sono né neoassunti né dipendenti a carico di amministrazioni pubbliche.
Visto peraltro che nel calcolo del costo della manodopera di cui all’analisi di dettaglio riportata alla Tavola 3 del PIANO ovvero l’elaborato “COMPUTO METRICO” è prevista per ogni voce di servizio in appalto il dettaglio dei costi che lo compongono in cui sono indicati non più i costi orari previsti dall’elaborato di Tav.2 ma i costi totali annui e l’incidenza d’impiego.
Considerato che in tali tabelle sono riportati i seguenti importi unitari di personale per i vari livelli:
• Liv. 1B Costo unitario annuo 31.328,90€
• Liv. 2B Costo unitario annuo 38.501,10€
• Liv. 4A Costo unitario annuo 50.330,38€
• Liv. 5B Costo unitario annuo 52.450,10€
Notato che anche in questo caso, se si analizza l’importo unitario annuo previsto per ogni livello, tranne per il 4° e il 5° livello, per gli altri, che rappresentano il 90% della manodopera impiegata, sono stati previsti importi annui riferiti a PERSONALE NEOASSUNTO ovvero senza la previsione degli scatti di anzianità seppur dall’elenco del personale soggetto a clausola pubblicato dalla stazione appaltante sono addirittura quantificati gli scatti di anzianità per ogni singola unità.
Dunque, sempre che sia ammissibile applicare i costi unitari delle tabelle 2024 in un appalto del 2026 con aggiornamento del contratto del lavoro del 2025 fino al dicembre 2027, questi sarebbero dovuti comunque essere almeno pari ai seguenti, in quanto ribadiamo ancora una volta che non possono essere applicati i costi unitari di personale neoassunto
• Liv. 1B Costo unitario annuo 32.168,82€ anziché 31.328,90€ (ovvero 839,39 €/pers.)
• Liv. 2B Costo unitario annuo 41.122,21€ anziché 38.501,10€ (ovvero 2.621.11€/pers)
• Liv. 4A Costo unitario annuo 50.330,38€
• Liv. 5B Costo unitario annuo 52.450,10€
Con la presente si chiede di chiarire se la stazione appaltante intenda aggiornare il costo del personale e dunque l’importo dell’appalto oppure se lo stesso venga aggiornato in fase di aggiudicazione come previsto dall’allegato 1 delibera ARERA 385 2023 in merito all’equilibrio economico finanziario.
Conseguenzialmente a quanto appena esposto, chiarire eventualmente a con quali importi tabellari debba essere calcolato il costo della manodopera.
Visto l’allegato “ANALISI PREZZI E COSTI UNITARI” di cui alla tavola 2 e nello specifico visti i costi unitari del personale di cui alla tabella A
Considerato che i costi unitari orari indicati, per i Livelli 5B, 4A e 2B rappresentano i costi orari di cui alla voce “COSTO ORARIO (b) (tempo ind)” della tabella del costo del lavoro di luglio 2024 ovvero riferiti agli operatori con contribuzione Inpdap 32,69% (riferita ad operatori statali), mentre per il livello 1B è stato indicato il costo orario dei lavoratori neoassunti ovvero quelli di cui alla voce “COSTO ORARIO (a) (tempo ind)”.
Visto che i costi orari, previsti per tutti i livelli, sono totalmente difformi da a quanto dovrebbe essere inteso, ovvero ““COSTO ORARIO (tempo ind)” in quanto i lavoratori attuali non sono né neoassunti né dipendenti a carico di amministrazioni pubbliche.
Visto peraltro che nel calcolo del costo della manodopera di cui all’analisi di dettaglio riportata alla Tavola 3 del PIANO ovvero l’elaborato “COMPUTO METRICO” è prevista per ogni voce di servizio in appalto il dettaglio dei costi che lo compongono in cui sono indicati non più i costi orari previsti dall’elaborato di Tav.2 ma i costi totali annui e l’incidenza d’impiego.
Considerato che in tali tabelle sono riportati i seguenti importi unitari di personale per i vari livelli:
• Liv. 1B Costo unitario annuo 31.328,90€
• Liv. 2B Costo unitario annuo 38.501,10€
• Liv. 4A Costo unitario annuo 50.330,38€
• Liv. 5B Costo unitario annuo 52.450,10€
Notato che anche in questo caso, se si analizza l’importo unitario annuo previsto per ogni livello, tranne per il 4° e il 5° livello, per gli altri, che rappresentano il 90% della manodopera impiegata, sono stati previsti importi annui riferiti a PERSONALE NEOASSUNTO ovvero senza la previsione degli scatti di anzianità seppur dall’elenco del personale soggetto a clausola pubblicato dalla stazione appaltante sono addirittura quantificati gli scatti di anzianità per ogni singola unità.
Dunque, sempre che sia ammissibile applicare i costi unitari delle tabelle 2024 in un appalto del 2026 con aggiornamento del contratto del lavoro del 2025 fino al dicembre 2027, questi sarebbero dovuti comunque essere almeno pari ai seguenti, in quanto ribadiamo ancora una volta che non possono essere applicati i costi unitari di personale neoassunto
• Liv. 1B Costo unitario annuo 32.168,82€ anziché 31.328,90€ (ovvero 839,39 €/pers.)
• Liv. 2B Costo unitario annuo 41.122,21€ anziché 38.501,10€ (ovvero 2.621.11€/pers)
• Liv. 4A Costo unitario annuo 50.330,38€
• Liv. 5B Costo unitario annuo 52.450,10€
Con la presente si chiede di chiarire se la stazione appaltante intenda aggiornare il costo del personale e dunque l’importo dell’appalto oppure se lo stesso venga aggiornato in fase di aggiudicazione come previsto dall’allegato 1 delibera ARERA 385 2023 in merito all’equilibrio economico finanziario.
Conseguenzialmente a quanto appena esposto, chiarire eventualmente a con quali importi tabellari debba essere calcolato il costo della manodopera.
21/05/2026 10:00
Risposta
Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, si ritiene di confermare i prezzi da progetto, e che l'Amministrazione Comunale procederà ad adeguare gli stessi in misura proporzionale agli incrementi, il valore del contratto d'appalto prima della sua sottoscrizione.
19/05/2026 11:40
Quesito #11
Oggetto: assolvimento della clausola contrattuale
Spett.le Stazione Appaltante
In riferimento al chiarimento n. 2 in cui è stato confermato che al fine di rispettare i livelli retributivi minimi i prezzi da prevedere in appalto sono quelli da progetto, in merito all’assunzione di personale, si chiede di confermare dunque, che il personale minimo, da prendere in considerazione è quello indicato nel piano industriale in quanto, dalla diretta conoscenza della consistenza del personale ci risulta che gli elenchi pubblicati del personale soggetto a clausola risultano vetusti.
Infatti, rispetto al personale indicato in elenco (in cui riporta 7 unità di livello 1B a 24 ore settimanali) , alla data di trasmissione degli atti di gara per l’esperimento della procedura il personale risultava essere composto dalle seguenti unità:
1 Responsabile 5B (36h/sett)
1 caposquadra 4B (36h/sett)
1 Autista 4A (36h/sett)
5 operatori ecologici 2B (34h/sett)
1 operatori ecologici 2B (30h/sett)
4 operatori ecologici 2B (24h/sett)
1 operatori ecologici 1B (36h/sett)
2 operatori ecologici 1B (24h/sett)
A tal proposito, considerato che lo stesso piano d’ambito riporta delle incongruenze tra l’elenco indicato a pag. 10 della tavola 1 (come anche riportato all’allegato 4 dell’elaborato Allegato5) e le unità previste alle varie voci di composizione del prezzo nel computo metrico in cui ad esempio è prevista la sola figura del caposquadra 4B o del responsabile 5B, al fine di rendere una chiave di lettura univoca ad ogni operatore economico e garanzia occupazionale al personale soggetto a clausola si chiede di chiarire che l’elenco da prendere in esame per l’assolvimento della clausola sociale debba essere inteso quello poco antecedente alla data di presentazione degli atti di gara per l’indizione della procedura.
Spett.le Stazione Appaltante
In riferimento al chiarimento n. 2 in cui è stato confermato che al fine di rispettare i livelli retributivi minimi i prezzi da prevedere in appalto sono quelli da progetto, in merito all’assunzione di personale, si chiede di confermare dunque, che il personale minimo, da prendere in considerazione è quello indicato nel piano industriale in quanto, dalla diretta conoscenza della consistenza del personale ci risulta che gli elenchi pubblicati del personale soggetto a clausola risultano vetusti.
Infatti, rispetto al personale indicato in elenco (in cui riporta 7 unità di livello 1B a 24 ore settimanali) , alla data di trasmissione degli atti di gara per l’esperimento della procedura il personale risultava essere composto dalle seguenti unità:
1 Responsabile 5B (36h/sett)
1 caposquadra 4B (36h/sett)
1 Autista 4A (36h/sett)
5 operatori ecologici 2B (34h/sett)
1 operatori ecologici 2B (30h/sett)
4 operatori ecologici 2B (24h/sett)
1 operatori ecologici 1B (36h/sett)
2 operatori ecologici 1B (24h/sett)
A tal proposito, considerato che lo stesso piano d’ambito riporta delle incongruenze tra l’elenco indicato a pag. 10 della tavola 1 (come anche riportato all’allegato 4 dell’elaborato Allegato5) e le unità previste alle varie voci di composizione del prezzo nel computo metrico in cui ad esempio è prevista la sola figura del caposquadra 4B o del responsabile 5B, al fine di rendere una chiave di lettura univoca ad ogni operatore economico e garanzia occupazionale al personale soggetto a clausola si chiede di chiarire che l’elenco da prendere in esame per l’assolvimento della clausola sociale debba essere inteso quello poco antecedente alla data di presentazione degli atti di gara per l’indizione della procedura.
25/05/2026 09:52
Risposta
- Per quanto riguarda l’assolvimento della clausola sociale a garanzia occupazionale del personale, l’elenco da prendere in esame è quello antecedente la data di presentazione degli atti di gara.
19/05/2026 16:54
Quesito #12
Sptt.le stazione appaltante
Visto il quadro economico di spesa in cui figurano servizi base e servizi accessori (tutti riferibili a servizi extra perimetro ARERA
Visto l’elaborato pubblicato PEFA Di GARA in cui sono previsti solo costi riferiti al perimetro ARERA
Considerato che la somma degli importi riferiti al perimetro ARERA nel PEFA di gara corrisponde esattamente all’importo inserito nel quadro economico per servizi base ed accessori
Con la presente si chiede di chiarire se i servizi accessori siano stati inseriti all’interno del perimetro ARERA (nonostante non previsto dalla normativa) oppure se restano fuori dal perimetro ARERA come normato per i servizi accessori (es. disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, pulizia caditoie, pulizia fontane, servizi di esumazione ecc).
Qualora tali importi siano stati inseriti (erroneamente) all’interno del perimetro ARERA si chiede di mettere in luce per ogni voce di costo a quale voce del PEFA di gara sia stato attribuito in quanto taluni importi non sembrerebbero essere stati opportunamente collocati (es. costi di smaltimento RUP che dovrebbero figurare all’interno della voce CTS)
Qualora invece siano da intendersi fuori dal perimetro ARERA si chiede di chiarire se gli oneri accessori siano da intendersi corrisposti a corpo extra canone o se si ritiene di ridefinire il PAFA di gara inserendo tali importi nel perimetro ExtraARERA
Visto il quadro economico di spesa in cui figurano servizi base e servizi accessori (tutti riferibili a servizi extra perimetro ARERA
Visto l’elaborato pubblicato PEFA Di GARA in cui sono previsti solo costi riferiti al perimetro ARERA
Considerato che la somma degli importi riferiti al perimetro ARERA nel PEFA di gara corrisponde esattamente all’importo inserito nel quadro economico per servizi base ed accessori
Con la presente si chiede di chiarire se i servizi accessori siano stati inseriti all’interno del perimetro ARERA (nonostante non previsto dalla normativa) oppure se restano fuori dal perimetro ARERA come normato per i servizi accessori (es. disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, pulizia caditoie, pulizia fontane, servizi di esumazione ecc).
Qualora tali importi siano stati inseriti (erroneamente) all’interno del perimetro ARERA si chiede di mettere in luce per ogni voce di costo a quale voce del PEFA di gara sia stato attribuito in quanto taluni importi non sembrerebbero essere stati opportunamente collocati (es. costi di smaltimento RUP che dovrebbero figurare all’interno della voce CTS)
Qualora invece siano da intendersi fuori dal perimetro ARERA si chiede di chiarire se gli oneri accessori siano da intendersi corrisposti a corpo extra canone o se si ritiene di ridefinire il PAFA di gara inserendo tali importi nel perimetro ExtraARERA
25/05/2026 09:59
Risposta
- Per quanto riguarda il PEFA di gara, si chiarisce che i costi relativi ai servizi impropriamente definiti accessori (che nel progetto non son0 altro che quei servizi, anch’essi essenziali, che il prestatore si impegnerà ad eseguire, con le modalità e la tempistica prevista, al pari dei servizi base), gli stessi sono stati inseriti all’interno del perimetro ARERA, in quanto nel complesso del progetto, la loro somma (servizi base e servizi accessori) definirà l’importo totale dei costi che compongono il canone.
- Altro discorso per i servizi aggiuntivi che eventualmente, se richiesti, verranno considerati oneri accessori, e saranno corrisposti a corpo, extra canone.
Osservato quanto sopra, come da richiesta, si riepiloga in ogni caso, la collocazione degli importi delle varie voci, dei cosiddetti servizi accessori,nel PEFA di gara:
Voce di computo metrico (Riepilogo dei capitoli):
3-14-18-20 CSL
15-16-17-19 CRD
21-23-25 CGC
24 CRT
- Altro discorso per i servizi aggiuntivi che eventualmente, se richiesti, verranno considerati oneri accessori, e saranno corrisposti a corpo, extra canone.
Osservato quanto sopra, come da richiesta, si riepiloga in ogni caso, la collocazione degli importi delle varie voci, dei cosiddetti servizi accessori,nel PEFA di gara:
Voce di computo metrico (Riepilogo dei capitoli):
3-14-18-20 CSL
15-16-17-19 CRD
21-23-25 CGC
24 CRT
20/05/2026 11:51
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante
visto e considerato l’importo complessivo dell’appalto pari ad € 6.293.398,72 (inclusi oneri della sicurezza), indicato al Capitolo 3 del Disciplinare di gara;
Tenuto conto che al Capitolo 10 del medesimo Disciplinare viene invece riportato un importo complessivo pari ad € 6.351.393,72, sul quale viene richiesta la costituzione della garanzia provvisoria nella misura del 2%;
con la presente si chiede di voler chiarire quale sia l’importo corretto da assumere quale base di calcolo della garanzia provvisoria e, pertanto, se la stessa debba essere emessa per un importo pari a:
- € 125.867,97, corrispondente al 2% di € 6.293.398,72;
- € 127.027,87, corrispondente al 2% di € 6.351.393,72.
visto e considerato l’importo complessivo dell’appalto pari ad € 6.293.398,72 (inclusi oneri della sicurezza), indicato al Capitolo 3 del Disciplinare di gara;
Tenuto conto che al Capitolo 10 del medesimo Disciplinare viene invece riportato un importo complessivo pari ad € 6.351.393,72, sul quale viene richiesta la costituzione della garanzia provvisoria nella misura del 2%;
con la presente si chiede di voler chiarire quale sia l’importo corretto da assumere quale base di calcolo della garanzia provvisoria e, pertanto, se la stessa debba essere emessa per un importo pari a:
- € 125.867,97, corrispondente al 2% di € 6.293.398,72;
- € 127.027,87, corrispondente al 2% di € 6.351.393,72.
21/05/2026 12:50
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimenti formulata in data 20 maggio 2026, con la quale viene evidenziata una discrasia testuale tra l'importo complessivo dell'appalto indicato al Capitolo 3 del Disciplinare di gara (€ 6.293.398,72) e quello erroneamente riportato al Capitolo 10 del medesimo Disciplinare (€ 6.351.393,72) ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, si forniscono le seguenti definitive precisazioni:
Si conferma che l'importo esatto a base d'appalto della presente procedura è quello formalmente stabilito al Capitolo 3 (e riportato nel frontespizio del Disciplinare di gara), ossia € 6.293.398,72 (inclusi gli oneri della sicurezza).
L'indicazione presente al Capitolo 10 è frutto di un mero refuso materiale. Di conseguenza, l'importo corretto da assumere quale base di calcolo per la costituzione e l'emissione della garanzia provvisoria, nella misura del 2% ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è quello del Capitolo 3.
La garanzia provvisoria – al lordo di eventuali riduzioni spettanti per legge ai sensi dell'art. 106, comma 8 del medesimo Codice – deve pertanto essere emessa per l'importo di € 125.867,97 (pari all'esatto 2% di € 6.293.398,72).
Si conferma che l'importo esatto a base d'appalto della presente procedura è quello formalmente stabilito al Capitolo 3 (e riportato nel frontespizio del Disciplinare di gara), ossia € 6.293.398,72 (inclusi gli oneri della sicurezza).
L'indicazione presente al Capitolo 10 è frutto di un mero refuso materiale. Di conseguenza, l'importo corretto da assumere quale base di calcolo per la costituzione e l'emissione della garanzia provvisoria, nella misura del 2% ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è quello del Capitolo 3.
La garanzia provvisoria – al lordo di eventuali riduzioni spettanti per legge ai sensi dell'art. 106, comma 8 del medesimo Codice – deve pertanto essere emessa per l'importo di € 125.867,97 (pari all'esatto 2% di € 6.293.398,72).
20/05/2026 14:23
Quesito #14
Salve,
si chiede di chiarire se la polizza fideiussoria va calcolata sull’ importo riportato all' art. 10 del disciplinare di gara pari a 6.351.393,72€ ,
oppure sull'importo complessivo pari a 6.293.398,72€ come riportato all’art. 3 del disciplinare di gara.
si chiede di chiarire se la polizza fideiussoria va calcolata sull’ importo riportato all' art. 10 del disciplinare di gara pari a 6.351.393,72€ ,
oppure sull'importo complessivo pari a 6.293.398,72€ come riportato all’art. 3 del disciplinare di gara.
21/05/2026 12:51
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimenti formulata in data 20 maggio 2026, con la quale viene evidenziata una discrasia testuale tra l'importo complessivo dell'appalto indicato al Capitolo 3 del Disciplinare di gara (€ 6.293.398,72) e quello erroneamente riportato al Capitolo 10 del medesimo Disciplinare (€ 6.351.393,72) ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, si forniscono le seguenti definitive precisazioni:
Si conferma che l'importo esatto a base d'appalto della presente procedura è quello formalmente stabilito al Capitolo 3 (e riportato nel frontespizio del Disciplinare di gara), ossia € 6.293.398,72 (inclusi gli oneri della sicurezza).
L'indicazione presente al Capitolo 10 è frutto di un mero refuso materiale. Di conseguenza, l'importo corretto da assumere quale base di calcolo per la costituzione e l'emissione della garanzia provvisoria, nella misura del 2% ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è quello del Capitolo 3.
La garanzia provvisoria – al lordo di eventuali riduzioni spettanti per legge ai sensi dell'art. 106, comma 8 del medesimo Codice – deve pertanto essere emessa per l'importo di € 125.867,97 (pari all'esatto 2% di € 6.293.398,72).
Si conferma che l'importo esatto a base d'appalto della presente procedura è quello formalmente stabilito al Capitolo 3 (e riportato nel frontespizio del Disciplinare di gara), ossia € 6.293.398,72 (inclusi gli oneri della sicurezza).
L'indicazione presente al Capitolo 10 è frutto di un mero refuso materiale. Di conseguenza, l'importo corretto da assumere quale base di calcolo per la costituzione e l'emissione della garanzia provvisoria, nella misura del 2% ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è quello del Capitolo 3.
La garanzia provvisoria – al lordo di eventuali riduzioni spettanti per legge ai sensi dell'art. 106, comma 8 del medesimo Codice – deve pertanto essere emessa per l'importo di € 125.867,97 (pari all'esatto 2% di € 6.293.398,72).