Pubblicato
S.R.R. A.T.O. 8 SIRACUSA
Gara #3487
Affidamento del Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di AVOLA, con durata di 7 anni.Informazioni appalto
16/04/2026
Aperta
Servizi
€ 32.350.582,55
ALESSANDRA ALBERTO
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
BB3F0BC3EB
Qualità prezzo
Affidamento del Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di AVOLA, con durata di 7 anni.
Affidamento del Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di AVOLA, con durata di 7 anni.
€ 32.350.582,55
€ 21.577.341,80
€ 49.000,00
Scadenze
15/05/2026 18:00
25/05/2026 12:00
26/05/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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6.26 MB | |
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622.60 kB | |
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0.96 MB | |
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498.78 kB | |
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6.3.-avola-all.-3-al-c.s.a-costi-unitari-mezzi.pdf SHA-256: 3fe847108520b11fa96c0dd32c9f2286fc2789a9c3eae7f1a03893cc6d672379 15/04/2026 12:19 |
182.63 kB | |
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6.4.-avola-all.-4-al-c.s.a.-elenco-personale.pdf SHA-256: c254013b6b0488bc35b4e8b2432b47f2de47e21f90d2b952f9db9765f1db2ac3 15/04/2026 12:19 |
279.41 kB | |
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646.20 kB | |
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9.-avola-contratto-servizio-normativo-schema.pdf SHA-256: ecccc8bb49cd98815283653d5831ba2482928c165d34d693d11e961472b8ee7f 15/04/2026 12:19 |
515.02 kB | |
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10.-avola-contratto-servizio-attuativo-schema.pdf SHA-256: 2a0e8f7b914a899b4b3d750550c65beb98f69030256de2aa24406c09e4ca1269 15/04/2026 12:19 |
577.39 kB |
Chiarimenti
21/04/2026 17:10
Quesito #1
Spett.le
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara si chiede gentilmente conferma che quest’ultima debba essere intestata alla SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SRR) "A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA".
2. In riferimento all’art 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, stante l’obbligatorietà e lo svolgimento in via autonoma dello stesso, si chiede gentilmente conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
3. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici, nella documentazione di gara, il Codice di Comportamento.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara si chiede gentilmente conferma che quest’ultima debba essere intestata alla SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SRR) "A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA".
2. In riferimento all’art 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, stante l’obbligatorietà e lo svolgimento in via autonoma dello stesso, si chiede gentilmente conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
3. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici, nella documentazione di gara, il Codice di Comportamento.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti
07/05/2026 08:38
Risposta
DOMANDA 1. In riferimento all’art 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara si chiede gentilmente conferma che quest’ultima debba essere intestata alla SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SRR) "A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA".
RISPOSTA: Si conferma che la garanzia provvisoria debba essere intestata alla SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SRR) "A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA.
DOMANDA 2. In riferimento all’art 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, stante l’obbligatorietà e lo svolgimento in via autonoma dello stesso, si chiede gentilmente conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
RISPOSTA: Si conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
DOMANDA 3. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici, nella documentazione di gara, il Codice di Comportamento.
RISPOSTA: Il Codice di Comportamento è disponibili al seguente link:
https://www.comune.avola.sr.it/amministrazione/documenti_e_dati/atti_normativi/documento_187.html?utm_source=chatgpt.com come già evidenziato all’art. 26 del disciplinare di gara.
Ad ogni modo si allega copia dello stesso.
RISPOSTA: Si conferma che la garanzia provvisoria debba essere intestata alla SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SRR) "A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA.
DOMANDA 2. In riferimento all’art 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, stante l’obbligatorietà e lo svolgimento in via autonoma dello stesso, si chiede gentilmente conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
RISPOSTA: Si conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
DOMANDA 3. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici, nella documentazione di gara, il Codice di Comportamento.
RISPOSTA: Il Codice di Comportamento è disponibili al seguente link:
https://www.comune.avola.sr.it/amministrazione/documenti_e_dati/atti_normativi/documento_187.html?utm_source=chatgpt.com come già evidenziato all’art. 26 del disciplinare di gara.
Ad ogni modo si allega copia dello stesso.
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avola-codice-di-comportamento.pdf SHA-256: 6360dc0c406a0f01e812be2417bcdf13dc5ef242cdad6b94fcae673b295a314e 07/05/2026 08:38 |
1.38 MB |
22/04/2026 11:59
Quesito #2
Spett.le
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 Avola (SR)
Richiesta di chiarimenti
con la presente si richiede quanto segue:
1. In merito alla redazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui alla lettera C) dell’art. 17 del Disciplinare di gara:
a. si evidenzia che vista la richiesta di inserimento della stima dei costi redatti secondo lo schema tipo definito da ARERA, l’ammortamento delle attrezzature e degli automezzi da parte degli offerenti non possa che essere effettuata come indicato dalla normativa di settore (vedasi Artt. 15.2 e 15.3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, Artt. 15.2 e 15.3 dell’Allegato A della Delibera 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021; Artt. 13.2 e 13.3 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019), la stessa delibera 363/2021/R/RIF è tra l’altro indicata dalla Stazione Appaltante all’art. 28 del CSA per quanto attiene la predisposizione del Piano Economico Finanziario da parte della Ditta Appaltatrici.
A puro titolo esemplificativo si riportano gli anni di ammortamento dei cespiti come da normativa:
Categoria di cespiti specifici - Vita Utile Regolatoria
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati - 8 anni
Cassonetti, Campane e Cassoni - 8 anni
Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) - 5 anni
Immobilizzazioni immateriali - 7 anni
Altre immobilizzazioni materiali - 7 anni
Telecontrollo - 8 anni
b. Si chiede conferma che come previsto dall’Allegato A della Delibera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, il Piano Economico Finanziario di Affidamento da dover presentare e far asseverare debba essere composto dai seguenti documenti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale (relativi alla commessa).
c. Si chiede gentilmente di chiarire come verrà calcolato il fattore di sharing di cui all’art. 3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 e se questo debba o meno essere rappresentato all’interno del Piano Economico Finanziario di Affidamento da presentare in sede di gara
2. La Stazione Appaltante, come essa stessa indica all’art.3 del Disciplinare di gara, ha stimato i costi della manodopera sulla base delle tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 14/2024 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riferiti al costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private Luglio 24, rilevando poi che il 9 dicembre 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali con decorrenza dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale. Tale accordo prevede un significativo incremento delle retribuzioni tabellari (nell’ordine del 12% circa), rendendo le tabelle ministeriali n.14/2024 di fatto superate.
Posto che la data di trasmissione dell'avviso di indizione della Procedura sulla Gazzetta Ufficiale Europea è del 14/04/2026, e che la Delibera a contrarre relativa alla presente procedura di appalto risulta essere datata il 02/04/2026, entrambi i documenti postumi sia all’accordo di rinnovo del CCNL sia all’applicazione dei nuovi costi previsti per il personale (primo scatto Febbraio 2026), si chiede:
a) o di ribandire la procedura adeguando l’importo a base di gara ai costi del personale vigenti
b) o si chiede conferma che la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara recenti (es. SSR Catania per il Comune di Aci Castello), procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione. Diversamente l’importo posto a base di gara risulterebbe gravemente sottostimato e non rispettoso dei livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 Avola (SR)
Richiesta di chiarimenti
con la presente si richiede quanto segue:
1. In merito alla redazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui alla lettera C) dell’art. 17 del Disciplinare di gara:
a. si evidenzia che vista la richiesta di inserimento della stima dei costi redatti secondo lo schema tipo definito da ARERA, l’ammortamento delle attrezzature e degli automezzi da parte degli offerenti non possa che essere effettuata come indicato dalla normativa di settore (vedasi Artt. 15.2 e 15.3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, Artt. 15.2 e 15.3 dell’Allegato A della Delibera 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021; Artt. 13.2 e 13.3 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019), la stessa delibera 363/2021/R/RIF è tra l’altro indicata dalla Stazione Appaltante all’art. 28 del CSA per quanto attiene la predisposizione del Piano Economico Finanziario da parte della Ditta Appaltatrici.
A puro titolo esemplificativo si riportano gli anni di ammortamento dei cespiti come da normativa:
Categoria di cespiti specifici - Vita Utile Regolatoria
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati - 8 anni
Cassonetti, Campane e Cassoni - 8 anni
Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) - 5 anni
Immobilizzazioni immateriali - 7 anni
Altre immobilizzazioni materiali - 7 anni
Telecontrollo - 8 anni
b. Si chiede conferma che come previsto dall’Allegato A della Delibera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, il Piano Economico Finanziario di Affidamento da dover presentare e far asseverare debba essere composto dai seguenti documenti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale (relativi alla commessa).
c. Si chiede gentilmente di chiarire come verrà calcolato il fattore di sharing di cui all’art. 3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 e se questo debba o meno essere rappresentato all’interno del Piano Economico Finanziario di Affidamento da presentare in sede di gara
2. La Stazione Appaltante, come essa stessa indica all’art.3 del Disciplinare di gara, ha stimato i costi della manodopera sulla base delle tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 14/2024 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riferiti al costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private Luglio 24, rilevando poi che il 9 dicembre 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali con decorrenza dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale. Tale accordo prevede un significativo incremento delle retribuzioni tabellari (nell’ordine del 12% circa), rendendo le tabelle ministeriali n.14/2024 di fatto superate.
Posto che la data di trasmissione dell'avviso di indizione della Procedura sulla Gazzetta Ufficiale Europea è del 14/04/2026, e che la Delibera a contrarre relativa alla presente procedura di appalto risulta essere datata il 02/04/2026, entrambi i documenti postumi sia all’accordo di rinnovo del CCNL sia all’applicazione dei nuovi costi previsti per il personale (primo scatto Febbraio 2026), si chiede:
a) o di ribandire la procedura adeguando l’importo a base di gara ai costi del personale vigenti
b) o si chiede conferma che la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara recenti (es. SSR Catania per il Comune di Aci Castello), procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione. Diversamente l’importo posto a base di gara risulterebbe gravemente sottostimato e non rispettoso dei livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
07/05/2026 08:41
Risposta
Per quanto al punto 1.a si ritiene di aderire, per la corretta stima dell’ammortamento dei mezzi e attrezzature, alla Delibera ARERA 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 e alla delibera 363/2021/R/RIF.
Per quanto al punto 1.b si ritiene di confermare che, come previsto dall’Allegato A della Delibera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, il Piano Economico Finanziario di Affidamento da dover presentare e far asseverare debba essere composto dai seguenti documenti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale.
Per quanto al punto 1.c si esplicita quanto appresso:
- quanto previsto nel CSA all’art. 1 delle Norme generali, dove si indica che “…i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Consorzi di filiera e i proventi derivanti dagli altri circuiti del riciclaggio, spettano al Comune di Avola”, deriva dal ciclo attuale della lavorazione dei rifiuti differenziati. Tali rifiuti infatti, non risultando puri e quindi immediatamente valorizzabili, vengono sottoposti ad una lavorazione, per la loro valorizzazione, che impone all’Amministrazione un costo che risulta notevolmente superiore ai proventi delle varie frazioni. Pertanto i proventi vengono utilizzati dal Comune di Avola per diminuire/calmierare i costi sostenuti per la loro valorizzazione.
Al fine comunque di aderire a quanto stabilito dalle normative ARERA (art. 3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025) in tema del c.d. fattore di sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore al 30% dei proventi al netto delle spese sostenute per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
Pertanto lo scrivente ufficio emetterà provvedimento per la modifica del CSA art. 1 delle Norme Generali (pag. 5) come segue: “Fattore di sharing: i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Consorzi di filiera e i proventi derivanti dagli altri circuiti del riciclaggio, spettano per il 70% al Comune di Avola e per il 30% all’impresa, al netto delle spese sostenute dal Comune di Avola per la selezione e valorizzazione del materiale raccolto da avviare al riciclo”.
Per quanto, infine, al punto 2 della nota, al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, si ritiene confermare che questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.
Per quanto al punto 1.b si ritiene di confermare che, come previsto dall’Allegato A della Delibera 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, il Piano Economico Finanziario di Affidamento da dover presentare e far asseverare debba essere composto dai seguenti documenti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale.
Per quanto al punto 1.c si esplicita quanto appresso:
- quanto previsto nel CSA all’art. 1 delle Norme generali, dove si indica che “…i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Consorzi di filiera e i proventi derivanti dagli altri circuiti del riciclaggio, spettano al Comune di Avola”, deriva dal ciclo attuale della lavorazione dei rifiuti differenziati. Tali rifiuti infatti, non risultando puri e quindi immediatamente valorizzabili, vengono sottoposti ad una lavorazione, per la loro valorizzazione, che impone all’Amministrazione un costo che risulta notevolmente superiore ai proventi delle varie frazioni. Pertanto i proventi vengono utilizzati dal Comune di Avola per diminuire/calmierare i costi sostenuti per la loro valorizzazione.
Al fine comunque di aderire a quanto stabilito dalle normative ARERA (art. 3 dell’Allegato A della Delibera 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025) in tema del c.d. fattore di sharing, si ritiene di applicare, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto, un fattore al 30% dei proventi al netto delle spese sostenute per la valorizzazione dei vari prodotti raccolti.
Pertanto lo scrivente ufficio emetterà provvedimento per la modifica del CSA art. 1 delle Norme Generali (pag. 5) come segue: “Fattore di sharing: i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Consorzi di filiera e i proventi derivanti dagli altri circuiti del riciclaggio, spettano per il 70% al Comune di Avola e per il 30% all’impresa, al netto delle spese sostenute dal Comune di Avola per la selezione e valorizzazione del materiale raccolto da avviare al riciclo”.
Per quanto, infine, al punto 2 della nota, al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, si ritiene confermare che questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.
24/04/2026 11:59
Quesito #3
Buongiorno,
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito ad alcuni requisiti di partecipazione e in particolare a quanto indicato al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE del Disciplinare di gara.
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) Bonifica di siti Categoria 9 in classe E/o superiore e Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore, le attività rientranti nelle categorie suindicate, non costituiscono presumibilmente l’oggetto principale dell’appalto.
Tanto innanzi premesso, si richiede, che le attività rientranti nella categoria 9 e 10, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito ad alcuni requisiti di partecipazione e in particolare a quanto indicato al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE del Disciplinare di gara.
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) Bonifica di siti Categoria 9 in classe E/o superiore e Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore, le attività rientranti nelle categorie suindicate, non costituiscono presumibilmente l’oggetto principale dell’appalto.
Tanto innanzi premesso, si richiede, che le attività rientranti nella categoria 9 e 10, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
29/04/2026 08:21
Risposta
Le attività di bonifica siti (Cat. 9) e bonifica di beni contenenti amianto (Cat. 10A), pur essendo previste tra i requisiti di idoneità professionale, non costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.
In conformità al quadro normativo vigente di cui al D.lgs. 36/2023 e alle previsioni del Disciplinare di gara (cfr. art. 8) l'operatore economico privo delle suddette iscrizioni può partecipare alla procedura a condizione che dichiari formalmente, in sede di offerta, la volontà di subappaltare tali specifiche prestazioni a soggetti terzi in possesso delle necessarie autorizzazioni.
In conformità al quadro normativo vigente di cui al D.lgs. 36/2023 e alle previsioni del Disciplinare di gara (cfr. art. 8) l'operatore economico privo delle suddette iscrizioni può partecipare alla procedura a condizione che dichiari formalmente, in sede di offerta, la volontà di subappaltare tali specifiche prestazioni a soggetti terzi in possesso delle necessarie autorizzazioni.
30/04/2026 15:40
Quesito #4
Buongiorno,
Con riferimento all’art. 11 del Disciplinare di gara, relativo al sopralluogo obbligatorio da effettuarsi in autonomia presso le aree di svolgimento del servizio, si chiede di voler chiarire le modalità di attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
In particolare, si chiede se il concorrente debba produrre una specifica attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, oppure se sia sufficiente una autodichiarazione resa dal concorrente.
Si chiede, inoltre, di specificare se sia previsto un modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
Con riferimento all’art. 11 del Disciplinare di gara, relativo al sopralluogo obbligatorio da effettuarsi in autonomia presso le aree di svolgimento del servizio, si chiede di voler chiarire le modalità di attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
In particolare, si chiede se il concorrente debba produrre una specifica attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, oppure se sia sufficiente una autodichiarazione resa dal concorrente.
Si chiede, inoltre, di specificare se sia previsto un modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
04/05/2026 10:55
Risposta
Il sopralluogo viene effettuato in autonomia ed è sufficiente una autodichiarazione del concorrente da inserire nella domanda di partecipazione.
06/05/2026 16:59
Quesito #5
Quesito 1
Con riferimento a quanto previsto al punto 3 del Disciplinare di Gara, si rappresenta quanto segue.
Il Disciplinare indica che il costo della manodopera è stato determinato sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2024, con riferimento agli aggiornamenti fino a luglio 2024. Viene tuttavia contestualmente richiamato il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali – FISE Assoambiente (Codice CNEL K540), intervenuto con accordo sottoscritto nel dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e validità fino al 31 dicembre 2027.
Alla luce di tale circostanza, si rileva che il nuovo rinnovo contrattuale introduce incrementi significativi del costo del lavoro rispetto alle tabelle precedenti utilizzate per la determinazione dell’importo a base di gara.
Pertanto, si chiede di chiarire:
· per quale motivo il costo della manodopera non sia stato aggiornato in coerenza con il rinnovo contrattuale sopra richiamato, nonostante la sua efficacia decorra anteriormente all’avvio del servizio;
· se, ai fini della formulazione dell’offerta economica, gli operatori debbano attenersi ai valori riportati negli atti di gara (tabelle fino a luglio 2024) oppure se debbano considerare i nuovi livelli retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL sottoscritto a dicembre 2025;
· in caso di utilizzo dei nuovi valori contrattuali, come debba essere gestito l’eventuale disallineamento rispetto all’importo a base di gara, anche in termini di sostenibilità economica dell’offerta.
Quesito 2
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove si stabilisce che:
“I costi di selezione dei rifiuti differenziati, frazione secca, presso gli impianti di recupero, sono a carico della Ditta aggiudicataria”e che “I costi di smaltimento dei sovvalli provenienti dalla selezione della frazione secca sono a carico della Stazione Appaltante fino ad un massimo del 20% […] eventuali percentuali in eccesso saranno a carico dell’Appaltatore”
si chiede di chiarire quanto segue.
Dall’analisi dell’Elaborato 2 – Piano Finanziario e dell’Elaborato 3 – Quadro Economico, che determinano l’importo a base di gara, non risultano previste né valorizzate specifiche voci di costo relative alle attività di selezione della frazione secca presso impianti di recupero.
Tale circostanza appare particolarmente rilevante anche alla luce del fatto che, come indicato nello stesso Capitolato, i proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti differenziati spettano integralmente al Comune di Avola, determinando quindi uno sbilanciamento tra oneri a carico dell’Appaltatore e benefici economici in capo alla Stazione Appaltante.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:
se la previsione relativa ai costi di selezione della frazione secca a carico dell’Appaltatore sia da considerarsi un refuso oppure confermata;in caso di conferma, come tali costi debbano essere considerati nella formulazione dell’offerta economica, in assenza di una loro esplicita previsione all’interno del quadro economico di gara;se sia previsto un meccanismo di compensazione o riequilibrio economico in relazione ai suddetti costi, tenuto conto che i ricavi da filiera sono attribuiti alla Stazione Appaltante.
Quesito 3
Si chiede di chiarire per quale tipologia di rifiuti sono previsti i sacchi in polietilene da 110 lt e da 40 lt riportati nell’Elenco attrezzatura di pagina 50 dell’elaborato 1 “Piano di Intervento”.
Quesito 4
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 21 del Piano di Intervento, si rileva un’incongruenza in merito all’orario di apertura del Centro Comunale di Raccolta (CCR).
In particolare, nel testo descrittivo è indicato un orario complessivo pari a 38 ore settimanali, mentre nella tabella riepilogativa allegata al medesimo articolo è riportato un monte ore pari a 60 ore settimanali.
Alla luce di tale difformità, si chiede di chiarire quale sia l’effettivo orario settimanale da considerare ai fini della formulazione dell’offerta.
Con riferimento a quanto previsto al punto 3 del Disciplinare di Gara, si rappresenta quanto segue.
Il Disciplinare indica che il costo della manodopera è stato determinato sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2024, con riferimento agli aggiornamenti fino a luglio 2024. Viene tuttavia contestualmente richiamato il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali – FISE Assoambiente (Codice CNEL K540), intervenuto con accordo sottoscritto nel dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e validità fino al 31 dicembre 2027.
Alla luce di tale circostanza, si rileva che il nuovo rinnovo contrattuale introduce incrementi significativi del costo del lavoro rispetto alle tabelle precedenti utilizzate per la determinazione dell’importo a base di gara.
Pertanto, si chiede di chiarire:
· per quale motivo il costo della manodopera non sia stato aggiornato in coerenza con il rinnovo contrattuale sopra richiamato, nonostante la sua efficacia decorra anteriormente all’avvio del servizio;
· se, ai fini della formulazione dell’offerta economica, gli operatori debbano attenersi ai valori riportati negli atti di gara (tabelle fino a luglio 2024) oppure se debbano considerare i nuovi livelli retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL sottoscritto a dicembre 2025;
· in caso di utilizzo dei nuovi valori contrattuali, come debba essere gestito l’eventuale disallineamento rispetto all’importo a base di gara, anche in termini di sostenibilità economica dell’offerta.
Quesito 2
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove si stabilisce che:
“I costi di selezione dei rifiuti differenziati, frazione secca, presso gli impianti di recupero, sono a carico della Ditta aggiudicataria”e che “I costi di smaltimento dei sovvalli provenienti dalla selezione della frazione secca sono a carico della Stazione Appaltante fino ad un massimo del 20% […] eventuali percentuali in eccesso saranno a carico dell’Appaltatore”
si chiede di chiarire quanto segue.
Dall’analisi dell’Elaborato 2 – Piano Finanziario e dell’Elaborato 3 – Quadro Economico, che determinano l’importo a base di gara, non risultano previste né valorizzate specifiche voci di costo relative alle attività di selezione della frazione secca presso impianti di recupero.
Tale circostanza appare particolarmente rilevante anche alla luce del fatto che, come indicato nello stesso Capitolato, i proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti differenziati spettano integralmente al Comune di Avola, determinando quindi uno sbilanciamento tra oneri a carico dell’Appaltatore e benefici economici in capo alla Stazione Appaltante.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:
se la previsione relativa ai costi di selezione della frazione secca a carico dell’Appaltatore sia da considerarsi un refuso oppure confermata;in caso di conferma, come tali costi debbano essere considerati nella formulazione dell’offerta economica, in assenza di una loro esplicita previsione all’interno del quadro economico di gara;se sia previsto un meccanismo di compensazione o riequilibrio economico in relazione ai suddetti costi, tenuto conto che i ricavi da filiera sono attribuiti alla Stazione Appaltante.
Quesito 3
Si chiede di chiarire per quale tipologia di rifiuti sono previsti i sacchi in polietilene da 110 lt e da 40 lt riportati nell’Elenco attrezzatura di pagina 50 dell’elaborato 1 “Piano di Intervento”.
Quesito 4
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 21 del Piano di Intervento, si rileva un’incongruenza in merito all’orario di apertura del Centro Comunale di Raccolta (CCR).
In particolare, nel testo descrittivo è indicato un orario complessivo pari a 38 ore settimanali, mentre nella tabella riepilogativa allegata al medesimo articolo è riportato un monte ore pari a 60 ore settimanali.
Alla luce di tale difformità, si chiede di chiarire quale sia l’effettivo orario settimanale da considerare ai fini della formulazione dell’offerta.
11/05/2026 12:34
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1, al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, si ritiene confermare che questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.
RISPOSTA al quesito n. 2 si conferma che la previsione dell’onere della valorizzazione dei rifiuti differenziati a carico dell’ aggiudicatario è un refuso. Pertanto l’onere economico della valorizzazione dei rifiuti differenziati sarà a carico del Comune di Avola.
RISPOSTA al quesito n. 3 , i sacchi di polietilene previsti fra le attrezzature da 110 lt serviranno al gestore per lo spazzamento e per tutte le attività per le quali possano risultare utili. I sacchi da 40 lt., invece, sono in parte per la condegna alle utenze ( per i quali sono previsti punteggi nell’offerta tecnica in caso di ulteriori sacchi forniti in modo gratuito) ed in parte per i cestini portarifiuti sparsi sul territorio.
RISPOSTA al quesito n. 4 si conferma che l’orario di apertura del CCR è di 60 ore settimanali ( dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni e dalle 7 alle 13 nelle domeniche e festivi
RISPOSTA al quesito n. 2 si conferma che la previsione dell’onere della valorizzazione dei rifiuti differenziati a carico dell’ aggiudicatario è un refuso. Pertanto l’onere economico della valorizzazione dei rifiuti differenziati sarà a carico del Comune di Avola.
RISPOSTA al quesito n. 3 , i sacchi di polietilene previsti fra le attrezzature da 110 lt serviranno al gestore per lo spazzamento e per tutte le attività per le quali possano risultare utili. I sacchi da 40 lt., invece, sono in parte per la condegna alle utenze ( per i quali sono previsti punteggi nell’offerta tecnica in caso di ulteriori sacchi forniti in modo gratuito) ed in parte per i cestini portarifiuti sparsi sul territorio.
RISPOSTA al quesito n. 4 si conferma che l’orario di apertura del CCR è di 60 ore settimanali ( dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni e dalle 7 alle 13 nelle domeniche e festivi
07/05/2026 08:41
Quesito #6
Con la presente si richiede il seguente chiarimento :
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) è richiesto il possesso della categoria Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore
In considerazione che l’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A.
Si richiede in caso del possesso della categoria 10 b in classe D abilita l'operatore al soddisfacimento del requisito richiesto.
Distinti saluti
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) è richiesto il possesso della categoria Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore
In considerazione che l’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A.
Si richiede in caso del possesso della categoria 10 b in classe D abilita l'operatore al soddisfacimento del requisito richiesto.
Distinti saluti
08/05/2026 11:44
Risposta
Si conferma che il possesso dell'iscrizione nella Categoria 10B in Classe D è considerato idoneo al soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.1 lett. b) del Disciplinare di gara, un quanto superiore alla Classe E richiesta.
07/05/2026 09:37
Quesito #7
Come si evince dai documenti di gara e in particolare art. 28 Servizio di Pulizia Spiagge dove viene specificato che: con cadenza giornaliera dovranno essere svuotate le n.20 isole ecologiche (n.5 trespoli per la raccolta differenziata) presenti sulle spiagge comunali, nel mese di agosto la frequenza dovrà essere bigiornaliera.
Nella tabella dei criteri di valutazione al subcriterio 14.1 viene assegnato un punteggio rispetto all’ Incremento del numero di isole ecologiche mobili informatizzate, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante, rispetto al numero previsto all’art. 28 - SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE del Piano di Intervento (ELAB.01 - n. 20 isole ecologiche (n. 5 trespoli per la raccolta differenziata per isola ecologica) accompagnato da relativa stima dei costi.
Pertanto, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire se il termine “ mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso, ovvero se lo stesso sottenda specifici requisiti tecnici nel qual caso si richiede di fornire puntuale definizione delle caratteristiche minime richieste, al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta.
Nella tabella dei criteri di valutazione al subcriterio 14.1 viene assegnato un punteggio rispetto all’ Incremento del numero di isole ecologiche mobili informatizzate, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante, rispetto al numero previsto all’art. 28 - SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE del Piano di Intervento (ELAB.01 - n. 20 isole ecologiche (n. 5 trespoli per la raccolta differenziata per isola ecologica) accompagnato da relativa stima dei costi.
Pertanto, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire se il termine “ mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso, ovvero se lo stesso sottenda specifici requisiti tecnici nel qual caso si richiede di fornire puntuale definizione delle caratteristiche minime richieste, al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta.
08/05/2026 12:14
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
Si chiarisce che il termine “mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso.
Si chiarisce che il termine “mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso.
07/05/2026 09:38
Quesito #8
Come si evince dalla documentazione di gara, ed in particolare dall’art. 24 “Servizio di spazzamento rifiuti”, si rileva che nella tabella riportata a pag. 26 viene indicato il fabbisogno di personale destinato allo spazzamento manuale. Analogamente, nell’elaborato 02 “Piano Finanziario” sono specificati i livelli contrattuali degli operatori, il monte ore giornaliero e il numero di giornate lavorative previste.
Dall’analisi coordinata dei suddetti documenti emerge che il personale previsto per il servizio in oggetto è: 3 OPERATORI LIV. 2B per 365, 1 OPERATORE LIV. 2B per 302 giorni, 3 OPERATORI LIV. 1B per 63 giorni e 2 OPERATORE LIV. 1B per 312 giorni, per un totale complessivo di n. 6 unità per 365 giorni.
Si evidenzia, tuttavia, che nella tabella dei criteri di valutazione, con riferimento al sub-criterio 14.1, è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale in relazione all’estensione del numero di addetti destinati al servizio di spazzamento stradale. In particolare, è stabilito che tale punteggio venga attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto indicato nel Piano di Intervento – Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale per il livello J, per il quale è indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire un chiarimento in merito ai seguenti aspetti:
se il numero di n. 5 unità indicato nella tabella dei criteri di valutazione costituisca un refuso rispetto a quanto riportato negli altri elaborati di gara;e considerato che, nei documenti di gara, non è previsto nessun livello J per tale servizio, la dicitura “livello J” debba intendersi quale livello contrattuale riferito al personale aggiuntivo previsto dall’azienda ai fini del potenziamento del servizio.
Dall’analisi coordinata dei suddetti documenti emerge che il personale previsto per il servizio in oggetto è: 3 OPERATORI LIV. 2B per 365, 1 OPERATORE LIV. 2B per 302 giorni, 3 OPERATORI LIV. 1B per 63 giorni e 2 OPERATORE LIV. 1B per 312 giorni, per un totale complessivo di n. 6 unità per 365 giorni.
Si evidenzia, tuttavia, che nella tabella dei criteri di valutazione, con riferimento al sub-criterio 14.1, è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale in relazione all’estensione del numero di addetti destinati al servizio di spazzamento stradale. In particolare, è stabilito che tale punteggio venga attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto indicato nel Piano di Intervento – Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale per il livello J, per il quale è indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire un chiarimento in merito ai seguenti aspetti:
se il numero di n. 5 unità indicato nella tabella dei criteri di valutazione costituisca un refuso rispetto a quanto riportato negli altri elaborati di gara;e considerato che, nei documenti di gara, non è previsto nessun livello J per tale servizio, la dicitura “livello J” debba intendersi quale livello contrattuale riferito al personale aggiuntivo previsto dall’azienda ai fini del potenziamento del servizio.
08/05/2026 12:15
Risposta
La richiesta formulata dall’Operatore Economico si ritiene riferita al sub-criterio 15.1 nella tabella dei criteri di valutazione e non, come da esso riportato, con riferimento al sub-criterio 14.1.
In esso è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale in relazione all’estensione del numero di addetti destinati al servizio di spazzamento stradale. In particolare, è stabilito che tale punteggio venga attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto indicato nel Piano di Intervento – Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale per il livello J, per il quale è indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Si specifica che il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B che è composto da 5 unità.
In esso è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale in relazione all’estensione del numero di addetti destinati al servizio di spazzamento stradale. In particolare, è stabilito che tale punteggio venga attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto indicato nel Piano di Intervento – Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale per il livello J, per il quale è indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Si specifica che il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B che è composto da 5 unità.
07/05/2026 10:20
Quesito #9
Spett.le
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 3
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Si chiede gentilmente di implementare, all’interno della piattaforma di gara e in particolare nella sezione dedicata all’offerta economica, un apposito campo aggiuntivo che consenta agli operatori economici di inserire la percentuale di ribasso espressa in lettere, come previsto dall’art. 17 “Offerta economica (Busta C)”, lett. a), del Disciplinare di gara.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 3
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Si chiede gentilmente di implementare, all’interno della piattaforma di gara e in particolare nella sezione dedicata all’offerta economica, un apposito campo aggiuntivo che consenta agli operatori economici di inserire la percentuale di ribasso espressa in lettere, come previsto dall’art. 17 “Offerta economica (Busta C)”, lett. a), del Disciplinare di gara.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
07/05/2026 11:56
Risposta
Al paragrafo 17 del disciplinare di gara "OFFERTA ECONOMICA (Busta C)"
La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere ........
deve intendersi in cifre e non necessita l'indicazione in lettere, trattandosi di un refuso.
La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere ........
deve intendersi in cifre e non necessita l'indicazione in lettere, trattandosi di un refuso.
07/05/2026 16:50
Quesito #10
Premesso che:
all’art. 8 (pag. 12) del Piano di Intervento è previsto che “La separazione dei rifiuti dovrà essere massimizzata alla fonte attraverso la diversificazione delle raccolte attuate attraverso idonei sacchi/sacchetti di differente colore e dimensione in funzione della frazione da raccogliere e un’adeguata e costante informazione agli utenti circa il metodo di conferimento e gli obiettivi del frazionamento delle raccolte.”;
all’art. 10 (pag. 15) del medesimo Piano è previsto che “I suddetti sacchi saranno forniti e distribuiti gratuitamente – essendo tale onere compreso nel corrispettivo dell’affidamento – dal Gestore e dovranno avere colore differenziato a seconda della tipologia di rifiuto da conferire”;
Si chiede di chiarire se la previsione di tale fornitura a carico del gestore sia un mero refuso, e di voler dettagliare con puntualità quali siano le attrezzature e il materiale di consumo (sacchi), in termini di qualità e tipologia, che la ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’utenza per ciascuna singola frazione di rifiuto, considerato altresì che nell’elenco attrezzature a pagina 50 del Piano di Intervento non risultano previsti sacchi se non in quantità esigue, e pertanto non riconducibili ad una fornitura specifica destinata all’utenza per la raccolta giornaliera dei rifiuti.
all’art. 8 (pag. 12) del Piano di Intervento è previsto che “La separazione dei rifiuti dovrà essere massimizzata alla fonte attraverso la diversificazione delle raccolte attuate attraverso idonei sacchi/sacchetti di differente colore e dimensione in funzione della frazione da raccogliere e un’adeguata e costante informazione agli utenti circa il metodo di conferimento e gli obiettivi del frazionamento delle raccolte.”;
all’art. 10 (pag. 15) del medesimo Piano è previsto che “I suddetti sacchi saranno forniti e distribuiti gratuitamente – essendo tale onere compreso nel corrispettivo dell’affidamento – dal Gestore e dovranno avere colore differenziato a seconda della tipologia di rifiuto da conferire”;
Si chiede di chiarire se la previsione di tale fornitura a carico del gestore sia un mero refuso, e di voler dettagliare con puntualità quali siano le attrezzature e il materiale di consumo (sacchi), in termini di qualità e tipologia, che la ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’utenza per ciascuna singola frazione di rifiuto, considerato altresì che nell’elenco attrezzature a pagina 50 del Piano di Intervento non risultano previsti sacchi se non in quantità esigue, e pertanto non riconducibili ad una fornitura specifica destinata all’utenza per la raccolta giornaliera dei rifiuti.
12/05/2026 12:57
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
I sacchi di polietilene previsti fra le attrezzature da 110 lt. (n. 10.000) serviranno al gestore per lo spazzamento e per tutte le attività per le quali possano risultare utili. I sacchi da 40 lt. (n. 25.000), invece, sono in parte per la consegna alle utenze (per i quali sono previsti punteggi nell’offerta tecnica in caso di ulteriori sacchi forniti in modo gratuito) ed in parte per i cestini portarifiuti sparsi sul territorio.
Pertanto l’impresa aggiudicataria avrà l’onere di fornire soltanto i sacchi previsti in capitolato. Eventuali ulteriori sacchi necessari alle utenze (oltre a quelli previsti ed a quelli eventualmente offerti nell’offerta tecnica dall’impresa, saranno a carico del Comune di Avola (come a tutt’oggi previsto).
I sacchi di polietilene previsti fra le attrezzature da 110 lt. (n. 10.000) serviranno al gestore per lo spazzamento e per tutte le attività per le quali possano risultare utili. I sacchi da 40 lt. (n. 25.000), invece, sono in parte per la consegna alle utenze (per i quali sono previsti punteggi nell’offerta tecnica in caso di ulteriori sacchi forniti in modo gratuito) ed in parte per i cestini portarifiuti sparsi sul territorio.
Pertanto l’impresa aggiudicataria avrà l’onere di fornire soltanto i sacchi previsti in capitolato. Eventuali ulteriori sacchi necessari alle utenze (oltre a quelli previsti ed a quelli eventualmente offerti nell’offerta tecnica dall’impresa, saranno a carico del Comune di Avola (come a tutt’oggi previsto).
08/05/2026 09:59
Quesito #11
Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Dall’esame della documentazione di gara emerge che il costo del personale, quantificato in Euro 21.577.341,80, è stato determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del CCNL FISE del 2022 come aggiornato dalla contrattazione del 9.7.2024, ovvero delle Tabelle Ministeriali aggiornate a luglio 2024.
Tuttavia –come precisato nella medesima disciplina di gara- in data 9.12.2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL unico dei Servizi Ambientali, poi definitivamente approvato il 3 febbraio scorso, che ha introdotto nuovi minimi retributivi, prevedendo aumenti significativi per il triennio 2025-2027, e una diversa classificazione del personale delle imprese del settore.
Ed è questo il Contratto Collettivo che la Stazione Appaltante ha indicato, nel disciplinare, come applicabile, nonostante il costo della manodopera a base di gara sia stato calcolato con i valori più bassi desunti dal superato CCNL.
Alla stregua di quanto sopra, è evidente che il costo della manodopera inserito nel quadro economico di gara –quantificato in base ai valori retributivi delle tabelle ministeriali aggiornate al luglio 2024, ormai superate e non più rappresentative dei minimi salariali inderogabili- si appalesi non in linea con il mutato assetto retributivo.
Ciò compromette la legittimità della procedura di gara in riferimento.
Invero, l’art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone alle Stazioni appaltanti di indicare il CCNL applicabile al personale impiegato nell’attività oggetto dell’appalto già nella decisione di contrarre, di cui all’art. 17, comma 2, ovvero nel provvedimento nel quale è quantificato l’importo dell’affidamento. Ciò trova spiegazione con l’intento del Legislatore di rendere maggiormente consapevoli le stazioni appaltanti nella stima dell’importo a base di gara il quale comprende anche i costi della manodopera che, a loro volta, sono quantificati sulla base del CCNL vigente.
Il comma 14, dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023prescrive che “la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13". A propria volta il comma 13, della medesima disposizione, prevede che “ il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Ne consegue che –all’atto dell’indizione della procedura selettiva- la Stazione appaltante che ha già individuato il CCNL da applicare, debba individuare il costo della manodopera tenendo conto dei valori economici definiti dalla vigente contrattazione collettiva (che saranno, poi, trasfusi nelle Tabelle ministeriali), per evitare la determinazione di una base d'asta non remunerativa, che possa compromettere l’affidamento dell’appalto a un operatore capace di garantire standard qualitativi elevati.
La necessità che il costo della manodopera tenga conto dei valori retributivi aggiornati risultanti dall’ultima CCNL emerge in modo chiaro, fra l’altro, da quanto da ultimo autorevolmente chiarito dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, con il quale è stato ribadito l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle ministeriali aggiornate per la determinazione dei costi della manodopera negli appalti pubblici.
In particolare l’Autorità Anticorruzione –richiamando il combinato disposto del comma 13 e del comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023- ha sancito in modo chiaro ed inequivocabile come l'utilizzo di tabelle non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara costituisca un vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza che impone l'annullamento in autotutela degli atti di selezione e la necessità di riedizione della gara utilizzando le tabelle aggiornate o i valori derivanti dal nuovo CCNL. Invero, l'utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate non costituisce una mera irregolarità formale, ma un vizio sostanziale che compromette l'intera procedura di gara.
Chiarisce, altresì, il parere che l'obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti ha natura imperativa, essendo posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali la tutela del lavoro, le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni e l'effettiva concorrenzialità dell'appalto. Tale obbligo risponde anche ai principi di buona fede e leale collaborazione tra stazione appaltante e operatori economici, considerato che l'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice prevede l'esclusione dalla gara per le offerte che non rispettano i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.
Il menzionato obbligo assume particolare rilevanza nelle procedure –come quella indetta dall’Ente in indirizzo- ad alta intensità di manodopera e di durata pluriennale, dove la sottostima dei costi necessari per l'espletamento del servizio incide direttamente sulla possibilità di presentare un'offerta seria, congrua e qualitativamente sostenibile.
La situazione in riferimento, fra l’altro, determina un cortocircuito normativo a danno degli operatori economici.
Invero, l'operatore economico è obbligato –ai sensi del combinato disposto dell’art. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2026- a formulare l'offerta rispettando la contrattazione collettiva vigente. Non è ammesso –come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale- rifarsi a dati progettuali che riportino livelli retributivi inferiori a quelli attuali, pena l'accertamento dell'anomalia dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara.
Pertanto, dovendosi i concorrenti necessariamente attenere ai nuovi (e superiori) livelli salariali, il costo effettivo della manodopera che verrà indicato dagli stessi non potrà che essere sensibilmente più elevato rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante. Ciò costringerà –inevitabilmente- le imprese a dover "assorbire" tale maggior costo riducendo il margine di ribasso offerto sull’importo dei servizi a base di gara, ovvero a formulare un’offerta migliorativa meno performante, con evidente pregiudizio anche dell’interesse pubblico.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire:
1. Se intenda procedere alla rideterminazione del costo della manodopera e del valore complessivo dell'appalto, adeguandoli ai minimi salariali del rinnovo contrattuale di febbraio 2026, onde sanare la palese divergenza tra i dati progettuali e gli obblighi retributivi inderogabili in capo alle imprese.
2. Se, in ragione della necessaria revisione del quadro economico, intenda disporre la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, per garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e sostenibilità economica.
Dall’esame della documentazione di gara emerge che il costo del personale, quantificato in Euro 21.577.341,80, è stato determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del CCNL FISE del 2022 come aggiornato dalla contrattazione del 9.7.2024, ovvero delle Tabelle Ministeriali aggiornate a luglio 2024.
Tuttavia –come precisato nella medesima disciplina di gara- in data 9.12.2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL unico dei Servizi Ambientali, poi definitivamente approvato il 3 febbraio scorso, che ha introdotto nuovi minimi retributivi, prevedendo aumenti significativi per il triennio 2025-2027, e una diversa classificazione del personale delle imprese del settore.
Ed è questo il Contratto Collettivo che la Stazione Appaltante ha indicato, nel disciplinare, come applicabile, nonostante il costo della manodopera a base di gara sia stato calcolato con i valori più bassi desunti dal superato CCNL.
Alla stregua di quanto sopra, è evidente che il costo della manodopera inserito nel quadro economico di gara –quantificato in base ai valori retributivi delle tabelle ministeriali aggiornate al luglio 2024, ormai superate e non più rappresentative dei minimi salariali inderogabili- si appalesi non in linea con il mutato assetto retributivo.
Ciò compromette la legittimità della procedura di gara in riferimento.
Invero, l’art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone alle Stazioni appaltanti di indicare il CCNL applicabile al personale impiegato nell’attività oggetto dell’appalto già nella decisione di contrarre, di cui all’art. 17, comma 2, ovvero nel provvedimento nel quale è quantificato l’importo dell’affidamento. Ciò trova spiegazione con l’intento del Legislatore di rendere maggiormente consapevoli le stazioni appaltanti nella stima dell’importo a base di gara il quale comprende anche i costi della manodopera che, a loro volta, sono quantificati sulla base del CCNL vigente.
Il comma 14, dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023prescrive che “la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13". A propria volta il comma 13, della medesima disposizione, prevede che “ il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Ne consegue che –all’atto dell’indizione della procedura selettiva- la Stazione appaltante che ha già individuato il CCNL da applicare, debba individuare il costo della manodopera tenendo conto dei valori economici definiti dalla vigente contrattazione collettiva (che saranno, poi, trasfusi nelle Tabelle ministeriali), per evitare la determinazione di una base d'asta non remunerativa, che possa compromettere l’affidamento dell’appalto a un operatore capace di garantire standard qualitativi elevati.
La necessità che il costo della manodopera tenga conto dei valori retributivi aggiornati risultanti dall’ultima CCNL emerge in modo chiaro, fra l’altro, da quanto da ultimo autorevolmente chiarito dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, con il quale è stato ribadito l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle ministeriali aggiornate per la determinazione dei costi della manodopera negli appalti pubblici.
In particolare l’Autorità Anticorruzione –richiamando il combinato disposto del comma 13 e del comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023- ha sancito in modo chiaro ed inequivocabile come l'utilizzo di tabelle non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara costituisca un vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza che impone l'annullamento in autotutela degli atti di selezione e la necessità di riedizione della gara utilizzando le tabelle aggiornate o i valori derivanti dal nuovo CCNL. Invero, l'utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate non costituisce una mera irregolarità formale, ma un vizio sostanziale che compromette l'intera procedura di gara.
Chiarisce, altresì, il parere che l'obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti ha natura imperativa, essendo posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali la tutela del lavoro, le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni e l'effettiva concorrenzialità dell'appalto. Tale obbligo risponde anche ai principi di buona fede e leale collaborazione tra stazione appaltante e operatori economici, considerato che l'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice prevede l'esclusione dalla gara per le offerte che non rispettano i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.
Il menzionato obbligo assume particolare rilevanza nelle procedure –come quella indetta dall’Ente in indirizzo- ad alta intensità di manodopera e di durata pluriennale, dove la sottostima dei costi necessari per l'espletamento del servizio incide direttamente sulla possibilità di presentare un'offerta seria, congrua e qualitativamente sostenibile.
La situazione in riferimento, fra l’altro, determina un cortocircuito normativo a danno degli operatori economici.
Invero, l'operatore economico è obbligato –ai sensi del combinato disposto dell’art. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2026- a formulare l'offerta rispettando la contrattazione collettiva vigente. Non è ammesso –come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale- rifarsi a dati progettuali che riportino livelli retributivi inferiori a quelli attuali, pena l'accertamento dell'anomalia dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara.
Pertanto, dovendosi i concorrenti necessariamente attenere ai nuovi (e superiori) livelli salariali, il costo effettivo della manodopera che verrà indicato dagli stessi non potrà che essere sensibilmente più elevato rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante. Ciò costringerà –inevitabilmente- le imprese a dover "assorbire" tale maggior costo riducendo il margine di ribasso offerto sull’importo dei servizi a base di gara, ovvero a formulare un’offerta migliorativa meno performante, con evidente pregiudizio anche dell’interesse pubblico.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire:
1. Se intenda procedere alla rideterminazione del costo della manodopera e del valore complessivo dell'appalto, adeguandoli ai minimi salariali del rinnovo contrattuale di febbraio 2026, onde sanare la palese divergenza tra i dati progettuali e gli obblighi retributivi inderogabili in capo alle imprese.
2. Se, in ragione della necessaria revisione del quadro economico, intenda disporre la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, per garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e sostenibilità economica.
12/05/2026 10:32
Risposta
La scrivente Stazione Appaltante conferma che la questione sollevata è sovrapponibile a quanto già riscontrato nel QUESITO N. 2 del 22/04/2026
già reso disponibile a tutti i concorrenti sul portale SITAS.
A beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, si ribadisce che:
"Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione."
già reso disponibile a tutti i concorrenti sul portale SITAS.
A beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, si ribadisce che:
"Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione."
08/05/2026 13:30
Quesito #12
Con riferimento al Capitolo 16 del Disciplinare di gara, ove è previsto che “La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica”, si chiede di voler confermare che quanto riportato ai criteri n. 1, 2, 14.1 e 15 della tabella punteggi del medesimo Disciplinare, ovvero la richiesta della stima dei costi da inserire nell’offerta tecnica Busta B, sia da considerarsi un refuso e quindi non dovrà essere indicata per ogni miglioria tali costi.
12/05/2026 10:35
Risposta
In relazione al quesito formulato dall'Operatore Economico , si conferma che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, sancito al Capitolo 16 del Disciplinare di gara, costituisce regola prevalente della procedura. Tale norma è posta a tutela della segretezza dell'offerta economica e a garanzia dell'imparzialità della Commissione giudicatrice.
Pertanto, con riferimento ai criteri n. 1, 2, 14.1 e 15, si chiarisce quanto segue:
la dicitura relativa alla "stima dei costi" deve considerarsi un refuso materiale della lex specialis.in fase di redazione dell'Offerta Tecnica (Busta B), i concorrenti NON devono indicare costi, prezzi unitari o stime economiche riguardanti le migliorie proposte.l'eventuale inserimento di dati economici nell'offerta tecnica comporterà, ai sensi del Capitolo 16, l'esclusione dalla gara, in quanto violazione del divieto di indicazione diretta o indiretta dell'Offerta Economica.
Pertanto, con riferimento ai criteri n. 1, 2, 14.1 e 15, si chiarisce quanto segue:
la dicitura relativa alla "stima dei costi" deve considerarsi un refuso materiale della lex specialis.in fase di redazione dell'Offerta Tecnica (Busta B), i concorrenti NON devono indicare costi, prezzi unitari o stime economiche riguardanti le migliorie proposte.l'eventuale inserimento di dati economici nell'offerta tecnica comporterà, ai sensi del Capitolo 16, l'esclusione dalla gara, in quanto violazione del divieto di indicazione diretta o indiretta dell'Offerta Economica.
08/05/2026 15:32
Quesito #13
Spett.le
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 Avola (SR)
Relativamente al costo del personale, determinato sulla base dei costi della tabella ministeriale di luglio 2024, in considerazione che da gennaio 2026, sono applicabili le nuove tariffe gennaio 2026, si chiede come codesta stazione appaltante intende aggiornare i costi alle nuove tabelle.
Cordialmente
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 Avola (SR)
Relativamente al costo del personale, determinato sulla base dei costi della tabella ministeriale di luglio 2024, in considerazione che da gennaio 2026, sono applicabili le nuove tariffe gennaio 2026, si chiede come codesta stazione appaltante intende aggiornare i costi alle nuove tabelle.
Cordialmente
12/05/2026 10:28
Risposta
La scrivente Stazione Appaltante conferma che la questione sollevata è sovrapponibile a quanto già riscontrato nel QUESITO N. 2 del 22/04/2026
già reso disponibile a tutti i concorrenti sul portale SITAS.
A beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, si ribadisce che:
"Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione."
già reso disponibile a tutti i concorrenti sul portale SITAS.
A beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, si ribadisce che:
"Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione."
11/05/2026 12:11
Quesito #14
Quesito 1
Con riferimento al criterio 13 e al relativo sub-criterio 13.1 della tabella a pag. 35 del Disciplinare di Gara, si rileva che viene attribuito un punteggio premiale per proposte di inclusione sociale riferite al supporto informativo e assistenza all’utenza presso le “isole ecologiche mobili informatizzate previste nelle spiagge”.
Tuttavia, dal Piano di Intervento (ELAB.01 – art. 28 “Servizio di pulizia spiagge”) risulta prevista la fornitura di isole ecologiche costituite da trespoli per la raccolta differenziata, senza alcun riferimento a sistemi informatizzati o dispositivi tecnologici dedicati.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la dicitura “mobili informatizzate” sia da considerarsi un refuso e che, conseguentemente, il riferimento ai “dispositivi” debba intendersi riferito alle isole ecologiche previste nel Piano di Intervento, costituite da trespoli per la raccolta differenziata installati nelle spiagge.
Quesito 2
Con riferimento al sub-criterio 15.1 della tabella a pag. 36 del Disciplinare di Gara, si rileva che lo stesso prevede l’attribuzione di un punteggio premiale per l’incremento del personale destinato al servizio di spazzamento stradale, facendo riferimento alla “prestazione annuale per il livello J (previsione 5 unità)”.
Dall’analisi del Piano Economico Finanziario (Elab. 2), ed in particolare della tabella relativa al servizio di spazzamento, risultano previste diverse unità di personale articolate per livelli contrattuali (es. 4A, 1B, 2B), ma non risulta alcuna previsione riferita al livello J, né tantomeno un numero di riferimento pari a 5 unità riconducibile a tale livello.
Si evidenzia inoltre che il livello J non risulta coerente con l’attuale articolazione dei livelli del CCNL Servizi Ambientali, come aggiornato con il recente rinnovo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di:
confermare che il riferimento al “livello J (previsione 5 unità)” sia da considerarsi un refuso;chiarire a cosa si riferisca la dicitura “previsione 5 unità”, non risultando tale valore desumibile dal Piano Economico Finanziario;chiarire se l’attribuzione del punteggio sia da intendersi limitata ad un massimo di n. 5 unità aggiuntive.
Quesito 3
Con riferimento al sub-criterio 15.2 della tabella a pag. 36 del Disciplinare di Gara, relativo all’incremento del personale destinato al servizio di scerbamento, si rileva che anche in tale caso viene fatto riferimento alla “prestazione annuale per il livello J (previsione 5 unità)”.
Dall’analisi del Piano Economico Finanziario (Elab. 2), ed in particolare della sezione relativa al servizio di scerbamento, risultano previste specifiche unità di personale articolate per livelli contrattuali, ma non risulta alcuna previsione riferita al livello J, né un valore pari a 5 unità riconducibile a tale servizio.
Si evidenzia inoltre che il livello J non è coerente con l’attuale articolazione dei livelli del CCNL Servizi Ambientali, come aggiornato con il recente rinnovo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di:
confermare che il riferimento al “livello J (previsione 5 unità)” sia da considerarsi un refuso;chiarire a cosa si riferisca la dicitura “previsione 5 unità”, non risultando tale valore desumibile dal Piano Economico Finanziario;chiarire se l’attribuzione del punteggio sia da intendersi limitata ad un massimo di n. 5 unità aggiuntive.
Con riferimento al criterio 13 e al relativo sub-criterio 13.1 della tabella a pag. 35 del Disciplinare di Gara, si rileva che viene attribuito un punteggio premiale per proposte di inclusione sociale riferite al supporto informativo e assistenza all’utenza presso le “isole ecologiche mobili informatizzate previste nelle spiagge”.
Tuttavia, dal Piano di Intervento (ELAB.01 – art. 28 “Servizio di pulizia spiagge”) risulta prevista la fornitura di isole ecologiche costituite da trespoli per la raccolta differenziata, senza alcun riferimento a sistemi informatizzati o dispositivi tecnologici dedicati.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la dicitura “mobili informatizzate” sia da considerarsi un refuso e che, conseguentemente, il riferimento ai “dispositivi” debba intendersi riferito alle isole ecologiche previste nel Piano di Intervento, costituite da trespoli per la raccolta differenziata installati nelle spiagge.
Quesito 2
Con riferimento al sub-criterio 15.1 della tabella a pag. 36 del Disciplinare di Gara, si rileva che lo stesso prevede l’attribuzione di un punteggio premiale per l’incremento del personale destinato al servizio di spazzamento stradale, facendo riferimento alla “prestazione annuale per il livello J (previsione 5 unità)”.
Dall’analisi del Piano Economico Finanziario (Elab. 2), ed in particolare della tabella relativa al servizio di spazzamento, risultano previste diverse unità di personale articolate per livelli contrattuali (es. 4A, 1B, 2B), ma non risulta alcuna previsione riferita al livello J, né tantomeno un numero di riferimento pari a 5 unità riconducibile a tale livello.
Si evidenzia inoltre che il livello J non risulta coerente con l’attuale articolazione dei livelli del CCNL Servizi Ambientali, come aggiornato con il recente rinnovo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di:
confermare che il riferimento al “livello J (previsione 5 unità)” sia da considerarsi un refuso;chiarire a cosa si riferisca la dicitura “previsione 5 unità”, non risultando tale valore desumibile dal Piano Economico Finanziario;chiarire se l’attribuzione del punteggio sia da intendersi limitata ad un massimo di n. 5 unità aggiuntive.
Quesito 3
Con riferimento al sub-criterio 15.2 della tabella a pag. 36 del Disciplinare di Gara, relativo all’incremento del personale destinato al servizio di scerbamento, si rileva che anche in tale caso viene fatto riferimento alla “prestazione annuale per il livello J (previsione 5 unità)”.
Dall’analisi del Piano Economico Finanziario (Elab. 2), ed in particolare della sezione relativa al servizio di scerbamento, risultano previste specifiche unità di personale articolate per livelli contrattuali, ma non risulta alcuna previsione riferita al livello J, né un valore pari a 5 unità riconducibile a tale servizio.
Si evidenzia inoltre che il livello J non è coerente con l’attuale articolazione dei livelli del CCNL Servizi Ambientali, come aggiornato con il recente rinnovo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di:
confermare che il riferimento al “livello J (previsione 5 unità)” sia da considerarsi un refuso;chiarire a cosa si riferisca la dicitura “previsione 5 unità”, non risultando tale valore desumibile dal Piano Economico Finanziario;chiarire se l’attribuzione del punteggio sia da intendersi limitata ad un massimo di n. 5 unità aggiuntive.
12/05/2026 11:38
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
Si chiarisce che il termine “mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso, come già precisato nel quesito n. 7
RISPOSTA al quesito n. 2
Si specifica che il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B che è composto da 5 unità, come già precisato nel quesito n. 8
Per l’attribuzione del punteggio la formula applicata è tale che l’attribuzione del punteggio (fino a un massimo di 5 punti) non è limitata a un massimo di 5 unità aggiuntive. La formula prevista dal Disciplinare è di tipo proporzionale e premia l'offerta tecnicamente più vantaggiosa in termini di potenziamento del servizio. Pertanto, il punteggio massimo (5 punti) sarà attribuito al concorrente che offrirà il maggior numero di unità aggiuntive, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale, indipendentemente dal superamento o meno della soglia numerica di 5 unità.
RISPOSTA al quesito n. 3
Si rimanda alla specifica di cui al numero precedente.
Si chiarisce che il termine “mobili informatizzate” debba intendersi quale refuso, come già precisato nel quesito n. 7
RISPOSTA al quesito n. 2
Si specifica che il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B che è composto da 5 unità, come già precisato nel quesito n. 8
Per l’attribuzione del punteggio la formula applicata è tale che l’attribuzione del punteggio (fino a un massimo di 5 punti) non è limitata a un massimo di 5 unità aggiuntive. La formula prevista dal Disciplinare è di tipo proporzionale e premia l'offerta tecnicamente più vantaggiosa in termini di potenziamento del servizio. Pertanto, il punteggio massimo (5 punti) sarà attribuito al concorrente che offrirà il maggior numero di unità aggiuntive, mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale, indipendentemente dal superamento o meno della soglia numerica di 5 unità.
RISPOSTA al quesito n. 3
Si rimanda alla specifica di cui al numero precedente.
11/05/2026 15:28
Quesito #15
Buona sera si richiede il presente chiarimento
nel modello previsto per la domanda di partecipazione è riportata la presente dicitura
[Solo se previsto nel Disciplinare, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione anzichè nell'offerta tecnica
▪ assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
Si richiede dove va dichiarato il seguente punto se nella documentazione amministrativa o tecnica.
Distinti saluti
nel modello previsto per la domanda di partecipazione è riportata la presente dicitura
[Solo se previsto nel Disciplinare, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione anzichè nell'offerta tecnica
▪ assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
Si richiede dove va dichiarato il seguente punto se nella documentazione amministrativa o tecnica.
Distinti saluti
13/05/2026 10:45
Risposta
In riscontro al quesito posto, si conferma che per il corretto assolvimento dell'obbligo in fase di gara è sufficiente la compilazione del campo numerico (indicando una quota pari o superiore al 30%) direttamente all'interno del modello "Domanda di partecipazione".
11/05/2026 15:54
Quesito #16
Spett.le
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
QUESITO 1
Come si evince dalla documentazione di gara, ed in particolare dalle pagg. 29-30 dell’Elaborato 1 – Piano di Intervento e da pag. 2 dell’Elaborato 2 – Piano Finanziario, viene dettagliato il fabbisogno di personale destinato al servizio di diserbo e scerbatura, con indicazione dei livelli contrattuali degli operatori, del monte ore giornaliero, del numero di giornate lavorative previste e del periodo di potenziamento del servizio.
Si rileva, tuttavia, che nella tabella dei criteri di valutazione, con riferimento al sub-criterio 15.2, è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale correlato all’incremento del numero di addetti destinati al servizio di scerbatura. In particolare, viene stabilito che il punteggio sia attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel Piano di Intervento e nel Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale del livello J, per il quale viene indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire i seguenti aspetti:
se il riferimento al “servizio di spazzamento stradale”, riportato nella tabella dei sub-criteri, sia da considerarsi un refuso e di dare il corretto riferimento in termini di servizio;
a cosa si riferisce l’indicazione “con riferimento alla prestazione annuale del livello J, per il quale viene indicata una previsione pari a n. 5 unità” della tabella punteggi, visto che le unità indicate nel servizio esposte nei paragrafi sopracitati risultano essere in termini numerici e livelli difformi;
quale livello dovrà essere impiegato come unità aggiuntive al fine dell’ottenimento del punteggio premiante.
QUESITO 2
In riferimento alla risposta al quesito numero 8, pubblicata nel portale l’08/05/2026 alle ore 12.15 si chiede di confermare che le unità aggiuntive offerte al fine di vedersi attribuito il punteggio che il concorrente dovrà impiegare per il servizio devono essere assunte con il livello 1B.
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
QUESITO 1
Come si evince dalla documentazione di gara, ed in particolare dalle pagg. 29-30 dell’Elaborato 1 – Piano di Intervento e da pag. 2 dell’Elaborato 2 – Piano Finanziario, viene dettagliato il fabbisogno di personale destinato al servizio di diserbo e scerbatura, con indicazione dei livelli contrattuali degli operatori, del monte ore giornaliero, del numero di giornate lavorative previste e del periodo di potenziamento del servizio.
Si rileva, tuttavia, che nella tabella dei criteri di valutazione, con riferimento al sub-criterio 15.2, è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale correlato all’incremento del numero di addetti destinati al servizio di scerbatura. In particolare, viene stabilito che il punteggio sia attribuito alle offerte che prevedano personale aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel Piano di Intervento e nel Piano Economico Finanziario, con riferimento alla prestazione annuale del livello J, per il quale viene indicata una previsione pari a n. 5 unità.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire i seguenti aspetti:
se il riferimento al “servizio di spazzamento stradale”, riportato nella tabella dei sub-criteri, sia da considerarsi un refuso e di dare il corretto riferimento in termini di servizio;
a cosa si riferisce l’indicazione “con riferimento alla prestazione annuale del livello J, per il quale viene indicata una previsione pari a n. 5 unità” della tabella punteggi, visto che le unità indicate nel servizio esposte nei paragrafi sopracitati risultano essere in termini numerici e livelli difformi;
quale livello dovrà essere impiegato come unità aggiuntive al fine dell’ottenimento del punteggio premiante.
QUESITO 2
In riferimento alla risposta al quesito numero 8, pubblicata nel portale l’08/05/2026 alle ore 12.15 si chiede di confermare che le unità aggiuntive offerte al fine di vedersi attribuito il punteggio che il concorrente dovrà impiegare per il servizio devono essere assunte con il livello 1B.
18/05/2026 11:58
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
Il riferimento al “servizio di spazzamento stradale”, riportato nella tabella dei sub-criteri 15.2 è da considerarsi un refuso. Il corretto riferimento è quello riportato nell’intestazione del sub criterio 15.2 riferito all’estensione del numero di personale per l’espletamento del servizio di scerbamento.
In riferimento alla prestazione del livello J, quale livello dovrà essere impiegato come unità aggiuntive al fine dell’ottenimento del punteggio premiante, come già risposto ad analogo quesito di codesto Operatore Economico, il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B.
RISPOSTA al quesito n. 2
Vedi risposta n. 1 secondo comma.
Il riferimento al “servizio di spazzamento stradale”, riportato nella tabella dei sub-criteri 15.2 è da considerarsi un refuso. Il corretto riferimento è quello riportato nell’intestazione del sub criterio 15.2 riferito all’estensione del numero di personale per l’espletamento del servizio di scerbamento.
In riferimento alla prestazione del livello J, quale livello dovrà essere impiegato come unità aggiuntive al fine dell’ottenimento del punteggio premiante, come già risposto ad analogo quesito di codesto Operatore Economico, il riferimento al livello J è da considerare un refuso, dovendosi invece riferire al livello 1B.
RISPOSTA al quesito n. 2
Vedi risposta n. 1 secondo comma.
11/05/2026 16:15
Quesito #17
Con la presente si richiede il seguente chiarimento :
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) è richiesto il possesso della categoria Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore
In considerazione che l’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A.
Si richiede in caso del possesso della categoria 10 b in classe E abilita l'operatore al soddisfacimento del requisito richiesto.
Distinti saluti
Si rileva che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 6.1 lett.b) è richiesto il possesso della categoria Bonifica dei beni contenti amianto Categoria 10A in classe E/o superiore
In considerazione che l’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A.
Si richiede in caso del possesso della categoria 10 b in classe E abilita l'operatore al soddisfacimento del requisito richiesto.
Distinti saluti
13/05/2026 10:46
Risposta
In riscontro al quesito posto, si conferma che l’interpretazione è corretta.
In conformità con la disciplina tecnica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Deliberazione n. 01 del 30/03/2004 e successive integrazioni), l'iscrizione nella sottocategoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali friabili) abilita l'operatore economico anche all'esercizio delle attività previste per la sottocategoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali compatti), fermo restando il rispetto della classe di iscrizione (E o superiore) prevista dal Disciplinare.
Pertanto, l'operatore economico in possesso della categoria 10B per una classe uguale o superiore a quella richiesta per la 10A soddisfa pienamente il requisito di idoneità professionale richiesto.
In conformità con la disciplina tecnica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Deliberazione n. 01 del 30/03/2004 e successive integrazioni), l'iscrizione nella sottocategoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali friabili) abilita l'operatore economico anche all'esercizio delle attività previste per la sottocategoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali compatti), fermo restando il rispetto della classe di iscrizione (E o superiore) prevista dal Disciplinare.
Pertanto, l'operatore economico in possesso della categoria 10B per una classe uguale o superiore a quella richiesta per la 10A soddisfa pienamente il requisito di idoneità professionale richiesto.
12/05/2026 16:53
Quesito #18
Considerato che la Stazione Appaltante ha chiarito, anche in riscontro ai precedenti quesiti, che:
“Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione”,
e considerato altresì che:
l’importo complessivo posto a base di gara è rimasto invariato ed è pari ad € 32.350.582,55, di cui € 49.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera in € 21.577.341,80 sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. Ministero del Lavoro del 19 marzo 2024, ai sensi della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023;alla data di presentazione delle offerte risultano tuttavia vigenti le più recenti tabelle FISE 2026, che prevedono costi della manodopera superiori rispetto a quelli assunti dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione della base d’asta;
si rappresenta che tale circostanza genera rilevanti incertezze operative nella formulazione dell’offerta economica e, in particolare, nella determinazione del ribasso percentuale da offrire.
Infatti, laddove l’operatore economico elabori il proprio conto economico utilizzando i costi del personale aggiornati alle tabelle FISE 2026 — che costituisce il solo modo di contabilizzare correttamente i costi del personale anche in fase preventiva— il margine economico disponibile per la formulazione del ribasso risulta inevitabilmente ridotto rispetto a quello derivante dall’utilizzo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante sulla base del D.M. 19 marzo 2024.
Ne consegue che, a parità di tutte le ulteriori componenti economiche dell’offerta, l’operatore che utilizzi i costi aggiornati FISE 2026 esprimerà necessariamente un ribasso percentuale inferiore rispetto all’operatore che, invece, assuma quale riferimento i costi della manodopera non aggiornati.
Tale situazione rischia di determinare:
una non omogeneità nella formulazione delle offerte economiche;una alterazione della comparabilità dei ribassi;una possibile disparità di trattamento tra concorrenti;effetti distorsivi nell’attribuzione del punteggio economico.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire uniformità interpretativa, par condicio tra gli operatori economici e corretta formulazione delle offerte, si chiede di chiarire espressamente quanto segue.
QUESITO N. 1
Si chiede di confermare se, ai fini della formulazione dell’offerta economica e del relativo ribasso percentuale, il concorrente debba assumere — e conseguentemente indicare nella documentazione economica da inserire nella Busta C — il costo della manodopera determinato sulla base delle tabelle FISE 2026, attualmente vigenti e applicabili in fase esecutiva.
QUESITO N. 2
Qualora la Stazione Appaltante confermi che il costo del personale da indicare/considerare sia quello aggiornato alle tabelle FISE 2026, si chiede di chiarire se:
a) l’operatore economico, anche ai fini della redazione del PEFA e della complessiva valutazione della sostenibilità dell’offerta, possa tenere conto nel proprio conto economico del maggiore corrispettivo che verrà successivamente riconosciuto dalla Stazione Appaltante in sede di adeguamento del valore contrattuale prima della sottoscrizione del contratto;
oppure se
b) tale adeguamento debba considerarsi estraneo alla formulazione dell’offerta economica e, pertanto, non possa essere in alcun modo valorizzato dall’operatore ai fini della determinazione del ribasso e dell’equilibrio economico dell’offerta. Fermo restando che il costo del personale dovrà scaturire dalle nuove tabelle del costo del lavoro FISE 2026.
QUESITO N. 3
Si chiede inoltre di specificare con precisione le modalità operative attraverso cui verrà determinato l’adeguamento economico del contratto, indicando in particolare i criteri di calcolo che verranno adottati ovvero se l’adeguamento sarà determinato, come differenza tra il costo totale della manodopera risultante dalle tabelle FISE 2026 e quello derivante dalle tabelle ministeriali 2024 poste a base di gara.
“Al fine di rispettare i livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva, questa Amministrazione procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione”,
e considerato altresì che:
l’importo complessivo posto a base di gara è rimasto invariato ed è pari ad € 32.350.582,55, di cui € 49.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera in € 21.577.341,80 sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. Ministero del Lavoro del 19 marzo 2024, ai sensi della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023;alla data di presentazione delle offerte risultano tuttavia vigenti le più recenti tabelle FISE 2026, che prevedono costi della manodopera superiori rispetto a quelli assunti dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione della base d’asta;
si rappresenta che tale circostanza genera rilevanti incertezze operative nella formulazione dell’offerta economica e, in particolare, nella determinazione del ribasso percentuale da offrire.
Infatti, laddove l’operatore economico elabori il proprio conto economico utilizzando i costi del personale aggiornati alle tabelle FISE 2026 — che costituisce il solo modo di contabilizzare correttamente i costi del personale anche in fase preventiva— il margine economico disponibile per la formulazione del ribasso risulta inevitabilmente ridotto rispetto a quello derivante dall’utilizzo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante sulla base del D.M. 19 marzo 2024.
Ne consegue che, a parità di tutte le ulteriori componenti economiche dell’offerta, l’operatore che utilizzi i costi aggiornati FISE 2026 esprimerà necessariamente un ribasso percentuale inferiore rispetto all’operatore che, invece, assuma quale riferimento i costi della manodopera non aggiornati.
Tale situazione rischia di determinare:
una non omogeneità nella formulazione delle offerte economiche;una alterazione della comparabilità dei ribassi;una possibile disparità di trattamento tra concorrenti;effetti distorsivi nell’attribuzione del punteggio economico.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire uniformità interpretativa, par condicio tra gli operatori economici e corretta formulazione delle offerte, si chiede di chiarire espressamente quanto segue.
QUESITO N. 1
Si chiede di confermare se, ai fini della formulazione dell’offerta economica e del relativo ribasso percentuale, il concorrente debba assumere — e conseguentemente indicare nella documentazione economica da inserire nella Busta C — il costo della manodopera determinato sulla base delle tabelle FISE 2026, attualmente vigenti e applicabili in fase esecutiva.
QUESITO N. 2
Qualora la Stazione Appaltante confermi che il costo del personale da indicare/considerare sia quello aggiornato alle tabelle FISE 2026, si chiede di chiarire se:
a) l’operatore economico, anche ai fini della redazione del PEFA e della complessiva valutazione della sostenibilità dell’offerta, possa tenere conto nel proprio conto economico del maggiore corrispettivo che verrà successivamente riconosciuto dalla Stazione Appaltante in sede di adeguamento del valore contrattuale prima della sottoscrizione del contratto;
oppure se
b) tale adeguamento debba considerarsi estraneo alla formulazione dell’offerta economica e, pertanto, non possa essere in alcun modo valorizzato dall’operatore ai fini della determinazione del ribasso e dell’equilibrio economico dell’offerta. Fermo restando che il costo del personale dovrà scaturire dalle nuove tabelle del costo del lavoro FISE 2026.
QUESITO N. 3
Si chiede inoltre di specificare con precisione le modalità operative attraverso cui verrà determinato l’adeguamento economico del contratto, indicando in particolare i criteri di calcolo che verranno adottati ovvero se l’adeguamento sarà determinato, come differenza tra il costo totale della manodopera risultante dalle tabelle FISE 2026 e quello derivante dalle tabelle ministeriali 2024 poste a base di gara.
18/05/2026 12:01
Risposta
RISPOSTA al quesito n. 1
- L’operatore economico, nella formulazione dell’offerta economica e nell'indicazione dei costi della manodopera all'interno della "Busta C", deve fare riferimento ai costi stimati dalla Stazione Appaltante sulla base del D.M. del 19 marzo 2024 ai fini della determinazione della base d’asta.
Si conferma, come già ribadito in riscontro ad altri quesiti, che in sede di affidamento si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale ricalcolando il costo totale della manodopera usando i nuovi valori del CCNL rinnovato.
RISPOSTA al quesito n. 2
- Trova risposta nel quesito n. 1
RISPOSTA al quesito n. 3
- In riferimento alle modalità operative dell'adeguamento economico del valore del contratto esso verrà determinato in misura agli incrementi retributivi intervenuti.
Nello specifico, l'integrazione sarà calcolata come differenza tra il costo totale della manodopera risultante dall'applicazione delle tabelle FISE 2026 e quello derivante dalle tabelle ministeriali del 2024 poste a base di gara.
- L’operatore economico, nella formulazione dell’offerta economica e nell'indicazione dei costi della manodopera all'interno della "Busta C", deve fare riferimento ai costi stimati dalla Stazione Appaltante sulla base del D.M. del 19 marzo 2024 ai fini della determinazione della base d’asta.
Si conferma, come già ribadito in riscontro ad altri quesiti, che in sede di affidamento si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale ricalcolando il costo totale della manodopera usando i nuovi valori del CCNL rinnovato.
RISPOSTA al quesito n. 2
- Trova risposta nel quesito n. 1
RISPOSTA al quesito n. 3
- In riferimento alle modalità operative dell'adeguamento economico del valore del contratto esso verrà determinato in misura agli incrementi retributivi intervenuti.
Nello specifico, l'integrazione sarà calcolata come differenza tra il costo totale della manodopera risultante dall'applicazione delle tabelle FISE 2026 e quello derivante dalle tabelle ministeriali del 2024 poste a base di gara.
15/05/2026 09:25
Quesito #20
Spett.le
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 4
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento alle dichiarazioni di cui al modello 2.1.avola.domanda.di.partecipazione.allegato.1:
· di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
si chiede gentilmente di indicare “il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] del patto d’integrità/protocollo di legalità;
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
S.R.R. A.T.O SIRACUSA PROVINCIA
Piazza Duomo, 4
96100 – Siracusa (SR)
Per conto del Comune di Avola,
Corso Garibaldi, 82
96012 – Avola (SR)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta e servizio di spazzamento sul territorio del Comune di Avola, con durata di 7 anni – CIG BB3F0BC3EB – Richiesta di chiarimenti 4
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento alle dichiarazioni di cui al modello 2.1.avola.domanda.di.partecipazione.allegato.1:
· di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
si chiede gentilmente di indicare “il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] del patto d’integrità/protocollo di legalità;
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti
18/05/2026 12:03
Risposta
Si comunica che il riferimento da indicare nel modello '”2.1.avola. Domanda. di. Partecipazione. allegato.1'” è il Protocollo di Legalità 'Carlo Alberto Dalla Chiesa' sottoscritto in data 12.07.2005 (e successivi rinnovi), recepito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.