Scaduto
Regione siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
In riferimento all’offerta tecnica e nello specifico al Sub-criterio 2.4 esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate (pag. 37 del disciplinare), si chiede di chiarire se i CV di ogni componente del gruppo di lavoro da allegare alla relazione tecnica sono da intendersi inclusi o esclusi dalle max 50 pagine.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento, che risulta necessario al fine di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta
Gara #3478
Affidamento dei lavori di recupero, valorizzazione e completamento della Rocca nel Comune di Gagliano C.to (EN).Informazioni appalto
22/06/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 4.988.363,88
Restivo Giuseppe
Categorie merceologiche
454541 - Lavori di restauro
Lotti
1
BBCCDBA268
Qualità prezzo
Affidamento dei lavori di recupero, valorizzazione e completamento della Rocca nel Comune di Gagliano C.to (EN).
RECUPERO, VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA ROCCA nel Comune di Gagliano C.to (EN)
€ 4.762.357,35
€ 1.753.685,98
€ 226.006,53
Seggio di gara
2609
15/07/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Signorello | Girolamo | Presidente |
| Magnano Gaudosio | Sebastiano | Vicepresidente |
| Ricerca | Francesco | Componente S.A. |
Scadenze
04/07/2026 13:00
24/06/2026 23:59
14/07/2026 13:00
15/07/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
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418.80 MB | |
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1.45 MB | |
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1.94 MB | |
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dichiarazione-avvenuto-sopralluogo.doc SHA-256: 2815d1fa67e1c3ebf02f7a69fef1b3d9af0d699df663daa56f136f7f92c1606b 08/06/2026 11:28 |
59.00 kB | |
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08-ee-re-01-elaborati-tecnico-economici-computo-metrico-estimativo-2025-01.pdf SHA-256: 1e014065ac47db1fe92dca2aec2c41fa9cbccd3263108e91712a53f0a2764c75 09/06/2026 08:52 |
3.08 MB | |
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261.74 kB | |
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41.00 kB | |
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link-di-collegamento-file-editabili.pdf SHA-256: 21a769c5228f8c57f6deb2076e7486752a21fc2fc6a6709dbe69d8a4877baa01 24/06/2026 17:47 |
436.58 kB |
Chiarimenti
03/06/2026 09:25
Quesito #1
Un'impresa in possesso di categoria OG2 in IV-bis e OG11 in III-bis può partecipare dichiarando di subappaltare tramite subappalto necessario la categoria OS12-B di cui non è in possesso?
15/06/2026 08:42
Risposta
SI, SECONDO quanto disposto dalL'ART. 119 COMMA 4).
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
03/06/2026 10:39
Quesito #2
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Recupero, valorizzazione e completamento della Rocca nel Comune di Gagliano C.to (EN)" – CIG BBCCDBA268 – CUP G84J24000190006 – Cod. Gara n. 3478.
Quesito in materia di avvalimento premiale (art. 104, comma 12, D.Lgs. 36/2023).
Spettabile Stazione Appaltante,
in relazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto operatore economico formula la presente richiesta di chiarimenti.
PREMESSO CHE:
– l'art. 7 del Disciplinare ("Avvalimento") dispone che le lavorazioni oggetto del contratto debbano essere eseguite per intero a cura dell'aggiudicatario e non possano essere oggetto di avvalimento, ai sensi degli artt. 132, comma 2, e 104, comma 11, del Codice, in quanto opere di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica;
– tale previsione, per il suo tenore letterale e per la motivazione addotta, risulta riferita all'avvalimento di esecuzione/qualificazione relativo alle categorie di lavoro poste a base di gara (OG2, OG11, OS12), e non disciplina espressamente l'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale) ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. 36/2023;
– l'art. 18.1 del Disciplinare prevede l'attribuzione di punteggio tecnico, tra l'altro, per: il possesso di una Certificazione ESG con Report di Sostenibilità (sub-criterio 3.1, max 8 punti), la registrazione EMAS o la certificazione UNI EN ISO 14001 (sub-criterio 3.4) e le etichettature ambientali Ecolabel UE / Made Green in Italy (sub-criterio 3.5), nonché per l'esperienza dell'esecutore in interventi similari (sub-criterio 1.1, max 5 punti) e per l'esperienza pregressa di progettazione di opere affini (sub-criterio 2.4);
SI CHIEDE DI VOLER CHIARIRE:
1) se il divieto di avvalimento di cui all'art. 7 del Disciplinare debba intendersi limitato all'avvalimento di esecuzione e qualificazione delle lavorazioni, e non sia pertanto preclusivo del ricorso all'avvalimento premiale ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 ai fini del conseguimento dei punteggi dell'offerta tecnica;
2) se, conseguentemente, sia ammesso l'avvalimento premiale della Certificazione ESG con Report di Sostenibilità di cui al sub-criterio 3.1 e, analogamente, della registrazione EMAS / certificazione UNI EN ISO 14001 (sub-criterio 3.4) e delle etichettature ambientali (sub-criterio 3.5);
3) se sia ammesso l'avvalimento premiale ai fini della valutazione dell'esperienza in interventi similari di cui al sub-criterio 1.1 e dell'esperienza di progettazione di opere affini di cui al sub-criterio 2.4, precisando le modalità con cui l'impresa ausiliaria dovrà rendere disponibili e mettere a concorso le proprie risorse e la propria esperienza ai fini della valutazione.
Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
Quesito in materia di avvalimento premiale (art. 104, comma 12, D.Lgs. 36/2023).
Spettabile Stazione Appaltante,
in relazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto operatore economico formula la presente richiesta di chiarimenti.
PREMESSO CHE:
– l'art. 7 del Disciplinare ("Avvalimento") dispone che le lavorazioni oggetto del contratto debbano essere eseguite per intero a cura dell'aggiudicatario e non possano essere oggetto di avvalimento, ai sensi degli artt. 132, comma 2, e 104, comma 11, del Codice, in quanto opere di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica;
– tale previsione, per il suo tenore letterale e per la motivazione addotta, risulta riferita all'avvalimento di esecuzione/qualificazione relativo alle categorie di lavoro poste a base di gara (OG2, OG11, OS12), e non disciplina espressamente l'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale) ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. 36/2023;
– l'art. 18.1 del Disciplinare prevede l'attribuzione di punteggio tecnico, tra l'altro, per: il possesso di una Certificazione ESG con Report di Sostenibilità (sub-criterio 3.1, max 8 punti), la registrazione EMAS o la certificazione UNI EN ISO 14001 (sub-criterio 3.4) e le etichettature ambientali Ecolabel UE / Made Green in Italy (sub-criterio 3.5), nonché per l'esperienza dell'esecutore in interventi similari (sub-criterio 1.1, max 5 punti) e per l'esperienza pregressa di progettazione di opere affini (sub-criterio 2.4);
SI CHIEDE DI VOLER CHIARIRE:
1) se il divieto di avvalimento di cui all'art. 7 del Disciplinare debba intendersi limitato all'avvalimento di esecuzione e qualificazione delle lavorazioni, e non sia pertanto preclusivo del ricorso all'avvalimento premiale ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 ai fini del conseguimento dei punteggi dell'offerta tecnica;
2) se, conseguentemente, sia ammesso l'avvalimento premiale della Certificazione ESG con Report di Sostenibilità di cui al sub-criterio 3.1 e, analogamente, della registrazione EMAS / certificazione UNI EN ISO 14001 (sub-criterio 3.4) e delle etichettature ambientali (sub-criterio 3.5);
3) se sia ammesso l'avvalimento premiale ai fini della valutazione dell'esperienza in interventi similari di cui al sub-criterio 1.1 e dell'esperienza di progettazione di opere affini di cui al sub-criterio 2.4, precisando le modalità con cui l'impresa ausiliaria dovrà rendere disponibili e mettere a concorso le proprie risorse e la propria esperienza ai fini della valutazione.
Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
15/06/2026 08:42
Risposta
Il divieto di avvalimento di cui all'art. 7 del Disciplinare, non è preclusivo al ricorso dell'avvalimento premiale ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 ai fini del conseguimento dei punteggi dell'offerta tecnica di cui al sub criterio 2.4, 3.1, 3.4 e 3.5.
Si conferma invece il divieto di avvalimento per il sub criterio n. 1.1.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Si conferma invece il divieto di avvalimento per il sub criterio n. 1.1.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
04/06/2026 09:58
Quesito #3
Buongiorno,
si segnala che il CME caricato risulta incompleto, in quanto si interrompe all’importo di € 2.251.592,60 (pag. 53), anziché riportare l’importo complessivo di € 4.558.363,88.
Si chiede pertanto di procedere al caricamento della versione completa del CME.
Si porgono cordiali saluti.
si segnala che il CME caricato risulta incompleto, in quanto si interrompe all’importo di € 2.251.592,60 (pag. 53), anziché riportare l’importo complessivo di € 4.558.363,88.
Si chiede pertanto di procedere al caricamento della versione completa del CME.
Si porgono cordiali saluti.
15/06/2026 08:43
Risposta
Si comunica che l'elaborato oggetto di riscontro è stato rettificato e sostituito e, pertanto, rinvenibile nella sezione "allegati" della piattorma.
Il RUP
Ing. Franmcesco Ricerca
Il RUP
Ing. Franmcesco Ricerca
04/06/2026 15:33
Quesito #4
Si chiede di chiarire cosa si intende con: "Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati." Nel caso di partecipazione come progettisti indicati in RTP il requisito può essere coperto INTERAMENTE dalla Mandataria?
Se si, si chiede di confermare che NON sia necessario che le mandatarie abbiamo "almeno 1€" nelle categorie richieste.
Se si, si chiede di confermare che NON sia necessario che le mandatarie abbiamo "almeno 1€" nelle categorie richieste.
15/06/2026 08:43
Risposta
La clausola di cui a pag. 19 del Disciplinare (“Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.”) si riferisce esclusivamente ai servizi di cui al punto 6.3, ossia ai “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” svolti negli ultimi 10 anni per le categorie E.22, IA.04 e S.03, da utilizzare a comprova dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti. Non è invece previsto, nella presente procedura, un autonomo requisito di “servizi di punta” di importo pari o superiore a quello dell’appalto, né sono richiesti servizi aggiuntivi rispetto agli importi globali specificati nella tabella di cui al medesimo punto 6.3, che recepisce peraltro l’impostazione del D.M. 17.6.2016 e delle indicazioni ANAC in tema di servizi analoghi, anche in chiave di favor partecipationis.
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) il requisito può essere coperto interamente dalla Mandataria.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) il requisito può essere coperto interamente dalla Mandataria.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
05/06/2026 15:49
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento al compenso previsto per la progettazione esecutiva, a pag. 9 del disciplinare di gara è indicato l’importo di 430.000,00 € per la progettazione esecutiva. Contestualmente. per questo aspetto si richiama il “Quadro economico tavola 08_EE_RE_04”, in cui però tale importo afferisce a “Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, Verifiche e Collaudi e spese”.
Si chiede, pertanto, di chiarire quale sia l’importo da considerare per le prestazioni di progettazione esecutiva e CSP che verranno affidate con la presente procedura di gara.
Cordiali saluti
Figeco Srl
in riferimento al compenso previsto per la progettazione esecutiva, a pag. 9 del disciplinare di gara è indicato l’importo di 430.000,00 € per la progettazione esecutiva. Contestualmente. per questo aspetto si richiama il “Quadro economico tavola 08_EE_RE_04”, in cui però tale importo afferisce a “Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, Verifiche e Collaudi e spese”.
Si chiede, pertanto, di chiarire quale sia l’importo da considerare per le prestazioni di progettazione esecutiva e CSP che verranno affidate con la presente procedura di gara.
Cordiali saluti
Figeco Srl
15/06/2026 08:43
Risposta
Preliminarmente si precisa che la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri e risultante nel Quadro economico, tavola 08_EE_RE_04, è stata effettuata ai sensi del DM Giustizia 17 giugno 2016.
Si chiarisce che le prestazioni da affidare, denominate "PROGETTAZIONE ESECUTIVA"nel disciplinare e Bando di gara in oggetto , in ottemperanza a quanto stabilito dal codice dei contratti - D. lgs. 36/2023 art. 41, comprendono le seguenti prestazioni professionali:
-Progettazione Esecutiva dei lavori;
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
E' esclusa la DIREZIONE dei Lavori che sarà effettuata da personale della S.A.
Le tabelle di pag. 10 e pag. 17, del Disciplinare di gara, "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verifiche e collaudo" si intendono anche per la fase di esecuzione.
Pertanto, l'importo posto a base di gara, € 430,000,00, risultante dalla sommatoria degli importi delle tabelle di pag.9 e pag. 10 del Disciplinare di gara, quale compenso professionale, per progettazione esecutiva, Csp e Cse, incluse spese e oneri accessori, è comprensivo delle prestazioni di Verifiche e Collaudo; quest'ultime incidono per un ammontare di circa € 61.747,35, escluso spese e oneri accessori, pur essendo necessario, per lavori sopra soglia o complessi, nominare un Collaudatore esterno e indipendente.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Si chiarisce che le prestazioni da affidare, denominate "PROGETTAZIONE ESECUTIVA"nel disciplinare e Bando di gara in oggetto , in ottemperanza a quanto stabilito dal codice dei contratti - D. lgs. 36/2023 art. 41, comprendono le seguenti prestazioni professionali:
-Progettazione Esecutiva dei lavori;
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
E' esclusa la DIREZIONE dei Lavori che sarà effettuata da personale della S.A.
Le tabelle di pag. 10 e pag. 17, del Disciplinare di gara, "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verifiche e collaudo" si intendono anche per la fase di esecuzione.
Pertanto, l'importo posto a base di gara, € 430,000,00, risultante dalla sommatoria degli importi delle tabelle di pag.9 e pag. 10 del Disciplinare di gara, quale compenso professionale, per progettazione esecutiva, Csp e Cse, incluse spese e oneri accessori, è comprensivo delle prestazioni di Verifiche e Collaudo; quest'ultime incidono per un ammontare di circa € 61.747,35, escluso spese e oneri accessori, pur essendo necessario, per lavori sopra soglia o complessi, nominare un Collaudatore esterno e indipendente.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
06/06/2026 11:19
Quesito #6
Buongiorno, i lavori riguardanti la categoria OG11 possono essere subappaltati per intero?
Grazie , buon lavoro.
Grazie , buon lavoro.
15/06/2026 08:43
Risposta
Si, ad operatore qualificato nella suddetta categoria.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
09/06/2026 11:02
Quesito #7
Si richiede alla spettabile Stazione Appaltante di fornire gli elaborati progettuali in formato editabile (grafici ed economici), al fine di consentire ai Concorrenti di redigere un'Offerta Tecnica di gara effettivamente perseguibile.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
16/06/2026 10:41
Risposta
Nella sezione allegati è stato inserito il CME in formato docx.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
09/06/2026 13:01
Quesito #8
Buongiorno,
con la presente si chiede se a pagina 35 del disciplinare dove vengono richiesti i lavori analoghi eseguiti, l'indicazione del numero di interventi richiesti si tratta di un refuso?
con la presente si chiede se a pagina 35 del disciplinare dove vengono richiesti i lavori analoghi eseguiti, l'indicazione del numero di interventi richiesti si tratta di un refuso?
15/06/2026 08:43
Risposta
Si conferma che trattasi di un refuso.
il rup
Francesco Ricerca
il rup
Francesco Ricerca
10/06/2026 14:07
Quesito #9
Buongiorno,
nella busta amministrativa ci sono 3 slot in cui viene richiesto:
1 - DGUE SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
2 - DGUE PROGETTISTI SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
3 - DGUE
Si chiede che cosa vada caricato nello slot numero 3
Grazie
nella busta amministrativa ci sono 3 slot in cui viene richiesto:
1 - DGUE SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
2 - DGUE PROGETTISTI SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
3 - DGUE
Si chiede che cosa vada caricato nello slot numero 3
Grazie
15/06/2026 08:43
Risposta
Buongiorno, a seguito di richiesta assistenza del supporto Sitas gli slot di riferimento DGUE nella busta amministrativa sono solo due:
1 - DGUE SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
2 - DGUE PROGETTISTI SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
1 - DGUE SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
2 - DGUE PROGETTISTI SECONDO IL MODELLO GENERATO DALLA PIATTAFORMA
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
10/06/2026 14:09
Quesito #10
Buongiorno,
si chiede, nel caso in cui si debbano caricare nello stesso slot più documenti e quindi creare un file zip contenente files firmati digitalmente, se anche quest'ultimo debba essere firmato digitalemente.
Grazie
si chiede, nel caso in cui si debbano caricare nello stesso slot più documenti e quindi creare un file zip contenente files firmati digitalmente, se anche quest'ultimo debba essere firmato digitalemente.
Grazie
15/06/2026 08:44
Risposta
Si, in tal caso è necessario firmare digitalmente il file zip.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
10/06/2026 14:30
Quesito #11
Buongiorno,
si chiede se il pagamento del bollo, nel caso di partecipazione alla gara in RTI fra imprese e Progettisti indicati, sia unico ed assolto solo dall'impresa capogruppo o debba essere assolto da ciascun partecipante.
Grazie
si chiede se il pagamento del bollo, nel caso di partecipazione alla gara in RTI fra imprese e Progettisti indicati, sia unico ed assolto solo dall'impresa capogruppo o debba essere assolto da ciascun partecipante.
Grazie
15/06/2026 08:44
Risposta
Va assolto dalla impresa capogruppo.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
10/06/2026 14:42
Quesito #12
Buongiorno,
si chiede se l'offerta tecnica debba essere firamata anche dai progettisti indicati.
Grazie
si chiede se l'offerta tecnica debba essere firamata anche dai progettisti indicati.
Grazie
15/06/2026 08:45
Risposta
Il documento Offerta Tencica deve essere firmato principalmente dall'O.E., il solo abilitato all'inesrimento del medesimo documento in piattaforma.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
10/06/2026 16:57
Quesito #13
Con riferimento al paragrafo 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede di chiarire la corretta interpretazione del requisito relativo all'avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria.
Il Disciplinare prevede infatti che tali servizi debbano essere stati svolti "per un importo globale pari a 1,5 volte all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione".
Tuttavia, nella tabella immediatamente successiva vengono riportati gli importi dei lavori da progettare per le categorie E.22, IA.04 e S.03, senza che gli stessi risultino incrementati del coefficiente 1,5.
Si evidenzia inoltre che, nel prosieguo del medesimo paragrafo, viene specificato che i professionisti dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi "per un importo previsto nella tabella di cui sopra", formulazione che sembrerebbe riferire il requisito direttamente agli importi tabellati.
Si chiede pertanto di confermare quale delle seguenti interpretazioni debba ritenersi corretta:
il requisito richiesto è pari agli importi riportati nella tabella del paragrafo 6.3 per ciascuna categoria;
oppure
il requisito richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella, e pertanto gli importi minimi da dimostrare risultano rispettivamente incrementati del 50%.
Si chiede altresì, qualora fosse corretta la seconda interpretazione, di voler indicare espressamente gli importi minimi richiesti per ciascuna categoria ai fini della comprova del requisito.
Il Disciplinare prevede infatti che tali servizi debbano essere stati svolti "per un importo globale pari a 1,5 volte all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione".
Tuttavia, nella tabella immediatamente successiva vengono riportati gli importi dei lavori da progettare per le categorie E.22, IA.04 e S.03, senza che gli stessi risultino incrementati del coefficiente 1,5.
Si evidenzia inoltre che, nel prosieguo del medesimo paragrafo, viene specificato che i professionisti dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi "per un importo previsto nella tabella di cui sopra", formulazione che sembrerebbe riferire il requisito direttamente agli importi tabellati.
Si chiede pertanto di confermare quale delle seguenti interpretazioni debba ritenersi corretta:
il requisito richiesto è pari agli importi riportati nella tabella del paragrafo 6.3 per ciascuna categoria;
oppure
il requisito richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella, e pertanto gli importi minimi da dimostrare risultano rispettivamente incrementati del 50%.
Si chiede altresì, qualora fosse corretta la seconda interpretazione, di voler indicare espressamente gli importi minimi richiesti per ciascuna categoria ai fini della comprova del requisito.
15/06/2026 08:45
Risposta
Al punto 6.3 è chiaramente riportato il requisito oggetto del presente chiarimento, come specificato nel secondo capoverso che di seguito si riporta:
"Avvenuto espletamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, svolti negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5
volte all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe ecategoria riportata nella tabella seguente".
Pertanto, il requisito minimo richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella di cui al punto 6.3 del disciplinare. Tali importi possono essere calcolati dall'O.E.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
"Avvenuto espletamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, svolti negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5
volte all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe ecategoria riportata nella tabella seguente".
Pertanto, il requisito minimo richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella di cui al punto 6.3 del disciplinare. Tali importi possono essere calcolati dall'O.E.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
10/06/2026 18:37
Quesito #14
Con riferimento a quanto previsto a pagina 19 del Disciplinare di Gara, ove viene riportato che:
"Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati",
si chiede di chiarire il significato operativo della suddetta prescrizione.
In particolare, si chiede di confermare se sia ammessa la partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo orizzontale, costituito da professionisti appartenenti alle medesime categorie professionali richieste dal disciplinare, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Si chiede inoltre di precisare se la locuzione "ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati" debba essere interpretata nel senso che:
a) ciascun servizio utilizzato ai fini della dimostrazione del requisito debba risultare integralmente eseguito da uno dei componenti del RTP e non possa essere frazionato tra più professionisti;
oppure
b) il requisito complessivo richiesto dal disciplinare debba essere posseduto integralmente da un unico componente del RTP, senza possibilità di cumulo tra i diversi professionisti raggruppati.
Si chiede infine di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, sia consentito il cumulo dei requisiti posseduti dai componenti del RTP, fermo restando che ogni singolo servizio portato a comprova sia riconducibile integralmente al professionista che lo dichiara.
Tale chiarimento appare necessario al fine di consentire la corretta composizione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e garantire un'univoca interpretazione delle prescrizioni di gara.
"Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati",
si chiede di chiarire il significato operativo della suddetta prescrizione.
In particolare, si chiede di confermare se sia ammessa la partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo orizzontale, costituito da professionisti appartenenti alle medesime categorie professionali richieste dal disciplinare, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Si chiede inoltre di precisare se la locuzione "ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati" debba essere interpretata nel senso che:
a) ciascun servizio utilizzato ai fini della dimostrazione del requisito debba risultare integralmente eseguito da uno dei componenti del RTP e non possa essere frazionato tra più professionisti;
oppure
b) il requisito complessivo richiesto dal disciplinare debba essere posseduto integralmente da un unico componente del RTP, senza possibilità di cumulo tra i diversi professionisti raggruppati.
Si chiede infine di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, sia consentito il cumulo dei requisiti posseduti dai componenti del RTP, fermo restando che ogni singolo servizio portato a comprova sia riconducibile integralmente al professionista che lo dichiara.
Tale chiarimento appare necessario al fine di consentire la corretta composizione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e garantire un'univoca interpretazione delle prescrizioni di gara.
15/06/2026 08:45
Risposta
La clausola di cui a pag. 19 del Disciplinare (“Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.”) si riferisce esclusivamente ai servizi di cui al punto 6.3, ossia ai “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” svolti negli ultimi 10 anni per le categorie E.22, IA.04 e S.03, da utilizzare a comprova dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti. Non è invece previsto, nella presente procedura, un autonomo requisito di “servizi di punta” di importo pari o superiore a quello dell’appalto, né sono richiesti servizi aggiuntivi rispetto agli importi globali specificati nella tabella di cui al medesimo punto 6.3, che recepisce peraltro l’impostazione del D.M. 17.6.2016 e delle indicazioni ANAC in tema di servizi analoghi, anche in chiave di favor partecipationis.
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) il requisito può essere coperto interamente dalla Mandataria.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) il requisito può essere coperto interamente dalla Mandataria.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
11/06/2026 15:33
Quesito #15
Con riferimento ai criteri premiali dell'offerta tecnica relativi al possesso di certificazioni ESG, Registrazione EMAS e UNI EN ISO 14001, si chiede di chiarire se, in caso di RTI, il possesso delle predette certificazioni debba essere dimostrato da tutte le imprese esecutrici oppure se sia sufficiente il possesso in capo al solo concorrente qualificato/mandatario.
15/06/2026 08:45
Risposta
Ai fini dell’attribuzione dei criteri premiali dell’offerta tecnica relativi al possesso di certificazioni ESG, Registrazione EMAS e UNI EN ISO 14001, si precisa che, in caso di RTI, non è richiesto che tali certificazioni siano possedute da tutte le imprese del raggruppamento.
Il RUP
Ing.
Francesco Ricerca
Il RUP
Ing.
Francesco Ricerca
11/06/2026 18:01
Quesito #16
Buongiorno. Con la presente si chiede essendo in possesso di adeguata classifica nella Categoria Prevalente tale da ricoprire la Categoria OS12B, se tale Categoria OS12B si può subappaltare al 100%.
15/06/2026 08:45
Risposta
Si, ad operatore qualificato nella suddetta categoria.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
11/06/2026 19:39
Quesito #17
Con riferimento al criterio 1.1 dell’offerta tecnica, riportato a pag. 35 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire in maniera univoca il numero di servizi illustrativi della professionalità e dell’esperienza dell’esecutore che devono essere presentati nell’ambito dell’offerta tecnica.
Si chiede, in particolare, di specificare espressamente il numero massimo di servizi che ciascun concorrente è autorizzato a presentare e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, indicando se:
a) debba essere presentato un numero determinato di servizi;
b) eventuali servizi eccedenti un eventuale numero previsto non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Si chiede, in particolare, di specificare espressamente il numero massimo di servizi che ciascun concorrente è autorizzato a presentare e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, indicando se:
a) debba essere presentato un numero determinato di servizi;
b) eventuali servizi eccedenti un eventuale numero previsto non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
15/06/2026 08:45
Risposta
Si tratta di mero refuso, non è previsto alcun numero di interventi richiesti.
Il RUP
Francesco Ricerca
Il RUP
Francesco Ricerca
11/06/2026 19:40
Quesito #18
Con riferimento a quanto riportato a pag. 33 del Disciplinare di gara, ove è richiesto che l’offerta tecnica contenga un “Capitolato Informativo redatto secondo la UNI 11337-6:2017 e contenente quanto previsto dalla UNI 11337-5:2017”, si chiede di chiarire se tale documento debba effettivamente essere prodotto dal concorrente nell’ambito dell’offerta tecnica.
Si evidenzia, infatti, che il Capitolato Informativo costituisce ordinariamente un documento predisposto dalla Stazione Appaltante per la definizione dei requisiti informativi della commessa, mentre il documento normalmente prodotto dall’operatore economico in sede di gara è l’Offerta di Gestione Informativa (o documento equivalente previsto dalla normativa BIM vigente).
Si fa inoltre presente che per redigere l’Offerta di gestione informativa il concorrente deve essere in possesso del Capitolato Informativo fornito dalla Stazione Appaltante.
In sintesi si chiede:
a) il riferimento al Capitolato Informativo deve intendersi riferito all’Offerta di Gestione Informativa (o analogo documento BIM richiesto al concorrente) e in tal caso si chiede di fornire le indicazioni tecniche minime su cui basare l’offerta;
b) il riferimento costituisce un refuso e nessun documento di tale natura deve essere inserito nella busta tecnica.
Si richiede cortesemente di fornire un chiarimento puntuale al fine di consentire la corretta predisposizione dell’offerta tecnica e di garantire l’uniformità di interpretazione tra tutti i concorrenti.
Si evidenzia, infatti, che il Capitolato Informativo costituisce ordinariamente un documento predisposto dalla Stazione Appaltante per la definizione dei requisiti informativi della commessa, mentre il documento normalmente prodotto dall’operatore economico in sede di gara è l’Offerta di Gestione Informativa (o documento equivalente previsto dalla normativa BIM vigente).
Si fa inoltre presente che per redigere l’Offerta di gestione informativa il concorrente deve essere in possesso del Capitolato Informativo fornito dalla Stazione Appaltante.
In sintesi si chiede:
a) il riferimento al Capitolato Informativo deve intendersi riferito all’Offerta di Gestione Informativa (o analogo documento BIM richiesto al concorrente) e in tal caso si chiede di fornire le indicazioni tecniche minime su cui basare l’offerta;
b) il riferimento costituisce un refuso e nessun documento di tale natura deve essere inserito nella busta tecnica.
Si richiede cortesemente di fornire un chiarimento puntuale al fine di consentire la corretta predisposizione dell’offerta tecnica e di garantire l’uniformità di interpretazione tra tutti i concorrenti.
15/06/2026 08:46
Risposta
Il corretto periodo citato a pag. 33 da Codesto O.E. è il seguente:
"Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337-6:2017 e
contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337-5:2017".
Pertanto, la locuzione "eventuale" non comporta alcun obbligo e non costituisce elemento premiale.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
"Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337-6:2017 e
contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337-5:2017".
Pertanto, la locuzione "eventuale" non comporta alcun obbligo e non costituisce elemento premiale.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
12/06/2026 09:57
Quesito #19
Con la presente si fa richiesta di sopralluogo sui luoghi dove verranno effettuati i lavori.
Si allega delega e si resta in attesa di riscontro
Analoga richiesta è stata effettuata a mezzo PEC del Comune di Gagliano C.to
Si ringrazia
Si allega delega e si resta in attesa di riscontro
Analoga richiesta è stata effettuata a mezzo PEC del Comune di Gagliano C.to
Si ringrazia
15/06/2026 08:46
Risposta
Si invita a concordare operatività, per data ed ora con l'UTC del comune di Gagliano, nelle modalità previste dal Disciplinare di gara
f.to Francesco Ricerca
f.to Francesco Ricerca
12/06/2026 10:00
Quesito #20
Oggetto: Richiesta di chiarimenti e proroga dei termini di gara
Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopongono alla Stazione Appaltante alcune criticità interpretative riscontrate nella documentazione di gara, che incidono sulla corretta comprensione dei requisiti di partecipazione, sulla determinazione dell’offerta e sulla piena valutazione degli obblighi posti a carico dell’operatore economico.
In particolare, al paragrafo 6.3, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, viene richiesto l’avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria per un importo globale pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Tuttavia, la tabella immediatamente successiva riporta gli importi dei lavori da progettare senza evidenziare se tali importi siano già stati moltiplicati per il coefficiente 1,5 oppure se il concorrente debba autonomamente applicare tale maggiorazione. La successiva formulazione, secondo cui i professionisti devono dimostrare servizi “per un importo previsto nella tabella di cui sopra”, sembra invece ricondurre il requisito ai soli importi tabellati, generando un’evidente incertezza interpretativa.
Si chiede pertanto di chiarire se gli importi minimi da dimostrare per le categorie E.22, IA.04 e S.03 siano quelli riportati nella tabella del paragrafo 6.3 oppure quelli risultanti dall’applicazione del moltiplicatore 1,5.
Si rileva inoltre un’incongruenza nel riferimento al prezzario regionale applicato al progetto posto a base di gara. Nel disciplinare viene richiamato, in un primo passaggio, l’aggiornamento al vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2025, mentre in un successivo passaggio viene indicato l’anno 2026. Si chiede quindi di confermare quale sia il prezzario effettivamente utilizzato ai fini dell’aggiornamento del PFTE, della validazione e della determinazione dell’importo posto a base di gara.
Si segnala altresì una non univoca indicazione dei Criteri Ambientali Minimi applicabili. In un punto del disciplinare viene richiamato il Decreto Ministeriale 24/11/2025, mentre in altra parte della documentazione si fa riferimento ai CAM 24/11/2022. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il riferimento normativo corretto da assumere per la redazione dell’offerta tecnica e per la successiva progettazione esecutiva.
Ulteriore profilo di incertezza riguarda l’importo dei servizi tecnici. Il disciplinare indica un importo complessivo della progettazione pari a euro 430.000,00, distinguendo euro 279.500,00 quale quota non soggetta a ribasso ed euro 150.500,00 quale quota soggetta a ribasso. Tuttavia, le tabelle dei compensi riportate nelle pagine successive non risultano immediatamente coerenti e leggibili rispetto a tale scomposizione, anche per la presenza di intestazioni riferite a progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, verifiche e collaudo. Si chiede quindi di chiarire il quadro complessivo dei corrispettivi tecnici, specificando quali prestazioni siano ricomprese nella quota non ribassabile e quali nella quota soggetta a ribasso.
Si evidenzia inoltre che, con riferimento ai costi della manodopera, il disciplinare afferma che gli stessi non sono soggetti a ribasso, ma in altra parte prevede la possibilità per l’operatore economico di indicare un costo inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, purché corredato da dichiarazione giustificativa. Si chiede quindi di chiarire le modalità di compilazione dell’offerta economica e il trattamento effettivo del costo della manodopera ai fini del ribasso e dell’aggiudicazione.
Si segnalano infine diversi refusi materiali e richiami normativi non corretti, tra cui il riferimento al D.Lgs. 36/2013 anziché al D.Lgs. 36/2023, nonché formulazioni testuali e refusi redazionali che rendono non sempre agevole la lettura coordinata delle prescrizioni di gara.
Alla luce delle superiori criticità, considerato che le stesse incidono su requisiti di partecipazione, impostazione del raggruppamento di progettazione, contenuto dell’offerta tecnica, determinazione dell’offerta economica e corretta assunzione degli obblighi contrattuali, si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire puntuale chiarimento sui profili sopra richiamati.
Si chiede altresì, in ragione della poca chiarezza rappresentativa della documentazione di gara e dell’esigenza di consentire agli operatori economici una formulazione consapevole, completa e concorrenziale dell’offerta, di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, tale da permettere ai concorrenti di recepire i chiarimenti forniti e adeguare coerentemente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Saluti
Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopongono alla Stazione Appaltante alcune criticità interpretative riscontrate nella documentazione di gara, che incidono sulla corretta comprensione dei requisiti di partecipazione, sulla determinazione dell’offerta e sulla piena valutazione degli obblighi posti a carico dell’operatore economico.
In particolare, al paragrafo 6.3, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, viene richiesto l’avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria per un importo globale pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Tuttavia, la tabella immediatamente successiva riporta gli importi dei lavori da progettare senza evidenziare se tali importi siano già stati moltiplicati per il coefficiente 1,5 oppure se il concorrente debba autonomamente applicare tale maggiorazione. La successiva formulazione, secondo cui i professionisti devono dimostrare servizi “per un importo previsto nella tabella di cui sopra”, sembra invece ricondurre il requisito ai soli importi tabellati, generando un’evidente incertezza interpretativa.
Si chiede pertanto di chiarire se gli importi minimi da dimostrare per le categorie E.22, IA.04 e S.03 siano quelli riportati nella tabella del paragrafo 6.3 oppure quelli risultanti dall’applicazione del moltiplicatore 1,5.
Si rileva inoltre un’incongruenza nel riferimento al prezzario regionale applicato al progetto posto a base di gara. Nel disciplinare viene richiamato, in un primo passaggio, l’aggiornamento al vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2025, mentre in un successivo passaggio viene indicato l’anno 2026. Si chiede quindi di confermare quale sia il prezzario effettivamente utilizzato ai fini dell’aggiornamento del PFTE, della validazione e della determinazione dell’importo posto a base di gara.
Si segnala altresì una non univoca indicazione dei Criteri Ambientali Minimi applicabili. In un punto del disciplinare viene richiamato il Decreto Ministeriale 24/11/2025, mentre in altra parte della documentazione si fa riferimento ai CAM 24/11/2022. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il riferimento normativo corretto da assumere per la redazione dell’offerta tecnica e per la successiva progettazione esecutiva.
Ulteriore profilo di incertezza riguarda l’importo dei servizi tecnici. Il disciplinare indica un importo complessivo della progettazione pari a euro 430.000,00, distinguendo euro 279.500,00 quale quota non soggetta a ribasso ed euro 150.500,00 quale quota soggetta a ribasso. Tuttavia, le tabelle dei compensi riportate nelle pagine successive non risultano immediatamente coerenti e leggibili rispetto a tale scomposizione, anche per la presenza di intestazioni riferite a progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, verifiche e collaudo. Si chiede quindi di chiarire il quadro complessivo dei corrispettivi tecnici, specificando quali prestazioni siano ricomprese nella quota non ribassabile e quali nella quota soggetta a ribasso.
Si evidenzia inoltre che, con riferimento ai costi della manodopera, il disciplinare afferma che gli stessi non sono soggetti a ribasso, ma in altra parte prevede la possibilità per l’operatore economico di indicare un costo inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, purché corredato da dichiarazione giustificativa. Si chiede quindi di chiarire le modalità di compilazione dell’offerta economica e il trattamento effettivo del costo della manodopera ai fini del ribasso e dell’aggiudicazione.
Si segnalano infine diversi refusi materiali e richiami normativi non corretti, tra cui il riferimento al D.Lgs. 36/2013 anziché al D.Lgs. 36/2023, nonché formulazioni testuali e refusi redazionali che rendono non sempre agevole la lettura coordinata delle prescrizioni di gara.
Alla luce delle superiori criticità, considerato che le stesse incidono su requisiti di partecipazione, impostazione del raggruppamento di progettazione, contenuto dell’offerta tecnica, determinazione dell’offerta economica e corretta assunzione degli obblighi contrattuali, si chiede alla Stazione Appaltante di voler fornire puntuale chiarimento sui profili sopra richiamati.
Si chiede altresì, in ragione della poca chiarezza rappresentativa della documentazione di gara e dell’esigenza di consentire agli operatori economici una formulazione consapevole, completa e concorrenziale dell’offerta, di disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, tale da permettere ai concorrenti di recepire i chiarimenti forniti e adeguare coerentemente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Saluti
15/06/2026 08:46
Risposta
Si riscontra la richiesta di chiarimento procedendo nel seguente ordine:
1) Al punto 6.3 è chiaramente riportato il requisito oggetto del presente chiarimento, come specificato nel secondo capoverso che di seguito si riporta:
"Avvenuto espletamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, svolti negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5 volte all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe ecategoria riportata nella tabella seguente". Pertanto, il requisito minimo richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella di cui al punto 6.3 del disciplinare. Tali importi possono essere direttamente calcolati dall'O.E.;
2) Il prezziario di riferimento è anno 2025 e il riferimento anno "2026" trattasi di refuso;
3) Il decreto ministeriale sui CAM a cui fanno riferimento gli atti di gara è del 24/11/2025. Non esistono decreti ministeriali CAM 24/11/2022 e pertanto è palese dichiarare l'anno 2022 riportato nel disciplinare quale refuso di stampa. Analogo refuso è da considerare il D.lgs 36/"2013" che deve intendersi D.Lgs 36/"2023";
4) Le voci afferenti i compensi di cui alle tabele di pag. 9 e 10 determinano l'importo globale di progettazione di € 430.000,00. Pertanto ad ogni singolo importo è riconducibile la quota del 65% soggetta a ribasso e la quota del 35% non soggetta a ribasso, nel rispetto del citato art. 41 c. 15bis del Codice;
Si chiarisce a tal proposito, che le prestazioni da affidare, denominate "PROGETTAZIONE ESECUTIVA"nel disciplinare e Bando di gara in oggetto , in ottemperanza a quanto stabilito dal codice dei contratti - D. lgs. 36/2023 art. 41, comprendono le seguenti prestazioni professionali:
-Progettazione Esecutiva dei lavori;
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
E' esclusa la DIREZIONE dei Lavori che sarà effettuata da personale della S.A.
Le tabelle di pag. 10 e pag. 17, del Disciplinare di gara, "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verifiche e collaudo" si intendono anche per la fase di esecuzione. Pertanto, l'importo posto a base di gara, € 430,000,00, risultante dalla sommatoria degli importi delle tabelle di pag.9 e pag. 10 del Disciplinare di gara, quale compenso professionale, per progettazione esecutiva, Csp e Cse, incluse spese e oneri accessori, è comprensivo delle prestazioni di Verifiche e Collaudo; quest'ultime incidono per un ammontare di circa € 61.747,35, escluso spese e oneri accessori, pur essendo necessario, per lavori sopra soglia o complessi, nominare un Collaudatore esterno e indipendente.
5) Rispetto al chiarimento sul costo della manodopera, il disciplinare è conforme sia al bando tipo anac sia a quanto previsto dall'art. 41 c. 14 del Codice. Si riporta per maggiore chiarezza quanto citato a pag. 9 del disciplinare:
"(*) I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (art. 41 c.14del “Codice” e Cons. di Stato, sez. V, 02/07/2025, n. 5712). N.B. la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all’interoimporto ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera (ANAC_Parere528 del 15/11/2023)".
Per quanto sopra chiarito, non si rileva alcuna necessità di proroga dei termini di scadenza fissati negli atti di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
1) Al punto 6.3 è chiaramente riportato il requisito oggetto del presente chiarimento, come specificato nel secondo capoverso che di seguito si riporta:
"Avvenuto espletamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, svolti negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5 volte all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe ecategoria riportata nella tabella seguente". Pertanto, il requisito minimo richiesto è pari a 1,5 volte gli importi riportati nella medesima tabella di cui al punto 6.3 del disciplinare. Tali importi possono essere direttamente calcolati dall'O.E.;
2) Il prezziario di riferimento è anno 2025 e il riferimento anno "2026" trattasi di refuso;
3) Il decreto ministeriale sui CAM a cui fanno riferimento gli atti di gara è del 24/11/2025. Non esistono decreti ministeriali CAM 24/11/2022 e pertanto è palese dichiarare l'anno 2022 riportato nel disciplinare quale refuso di stampa. Analogo refuso è da considerare il D.lgs 36/"2013" che deve intendersi D.Lgs 36/"2023";
4) Le voci afferenti i compensi di cui alle tabele di pag. 9 e 10 determinano l'importo globale di progettazione di € 430.000,00. Pertanto ad ogni singolo importo è riconducibile la quota del 65% soggetta a ribasso e la quota del 35% non soggetta a ribasso, nel rispetto del citato art. 41 c. 15bis del Codice;
Si chiarisce a tal proposito, che le prestazioni da affidare, denominate "PROGETTAZIONE ESECUTIVA"nel disciplinare e Bando di gara in oggetto , in ottemperanza a quanto stabilito dal codice dei contratti - D. lgs. 36/2023 art. 41, comprendono le seguenti prestazioni professionali:
-Progettazione Esecutiva dei lavori;
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
E' esclusa la DIREZIONE dei Lavori che sarà effettuata da personale della S.A.
Le tabelle di pag. 10 e pag. 17, del Disciplinare di gara, "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verifiche e collaudo" si intendono anche per la fase di esecuzione. Pertanto, l'importo posto a base di gara, € 430,000,00, risultante dalla sommatoria degli importi delle tabelle di pag.9 e pag. 10 del Disciplinare di gara, quale compenso professionale, per progettazione esecutiva, Csp e Cse, incluse spese e oneri accessori, è comprensivo delle prestazioni di Verifiche e Collaudo; quest'ultime incidono per un ammontare di circa € 61.747,35, escluso spese e oneri accessori, pur essendo necessario, per lavori sopra soglia o complessi, nominare un Collaudatore esterno e indipendente.
5) Rispetto al chiarimento sul costo della manodopera, il disciplinare è conforme sia al bando tipo anac sia a quanto previsto dall'art. 41 c. 14 del Codice. Si riporta per maggiore chiarezza quanto citato a pag. 9 del disciplinare:
"(*) I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (art. 41 c.14del “Codice” e Cons. di Stato, sez. V, 02/07/2025, n. 5712). N.B. la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all’interoimporto ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera (ANAC_Parere528 del 15/11/2023)".
Per quanto sopra chiarito, non si rileva alcuna necessità di proroga dei termini di scadenza fissati negli atti di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
12/06/2026 10:06
Quesito #21
Buongiorno,
come da evidenza allegata, in data 09/06/2026 abbiamo richiesto di effettuare il sopralluogo, ma non abbiamo ricevuto riscontro. Pertanto, vi chiediamo indicazioni in merito, vista l'imminente scadenza della procedura, grazie. Distinti Saluti.
come da evidenza allegata, in data 09/06/2026 abbiamo richiesto di effettuare il sopralluogo, ma non abbiamo ricevuto riscontro. Pertanto, vi chiediamo indicazioni in merito, vista l'imminente scadenza della procedura, grazie. Distinti Saluti.
12/06/2026 13:18
Risposta
Si conferma la data del 18/06/2026 ore 9.30 come programmato dall'UTC del Comune con appuntamento c/o lo stesso UTC
il Rup
F. Ricerca
il Rup
F. Ricerca
12/06/2026 15:25
Quesito #22
Con riferimento alle figure professionali richieste all'interno del gruppo di lavoro per l'esecuzione dell'appalto, si chiede di precisare se, nel caso di partecipazione di un operatore economico che si avvalga di progettisti indicati, il gruppo di lavoro possa essere costituito da professionalità messe a disposizione sia dal RTP dei progettisti indicati sia dall'impresa concorrente/esecutrice.
In particolare, si chiede di confermare se le figure specialistiche richieste dal Disciplinare (quali, a titolo esemplificativo, Archeologo di I fascia e Restauratore di beni culturali) possano essere individuate tra il personale dipendente o collaboratore dell'impresa concorrente, mentre le restanti figure professionali siano messe a disposizione dal RTP dei progettisti indicati, purché l'intero gruppo di lavoro risulti complessivamente in possesso delle qualifiche e competenze richieste dalla lex specialis di gara.
Si chiede altresì di precisare se tutte le figure professionali componenti il gruppo di lavoro debbano necessariamente appartenere al RTP dei progettisti indicati oppure se sia ammessa una composizione mista tra personale dei progettisti indicati e personale dell'impresa concorrente.
In particolare, si chiede di confermare se le figure specialistiche richieste dal Disciplinare (quali, a titolo esemplificativo, Archeologo di I fascia e Restauratore di beni culturali) possano essere individuate tra il personale dipendente o collaboratore dell'impresa concorrente, mentre le restanti figure professionali siano messe a disposizione dal RTP dei progettisti indicati, purché l'intero gruppo di lavoro risulti complessivamente in possesso delle qualifiche e competenze richieste dalla lex specialis di gara.
Si chiede altresì di precisare se tutte le figure professionali componenti il gruppo di lavoro debbano necessariamente appartenere al RTP dei progettisti indicati oppure se sia ammessa una composizione mista tra personale dei progettisti indicati e personale dell'impresa concorrente.
15/06/2026 09:12
Risposta
Vedasi le ipotesi previste nel disciplinare di gara a pag. 11. Non è vietata la composizione mista.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
12/06/2026 15:25
Quesito #23
Con riferimento all’importo dei servizi di progettazione posto a base di gara, si rileva che la documentazione resa disponibile riporta esclusivamente il corrispettivo complessivo delle prestazioni professionali richieste, senza tuttavia fornire il relativo schema di calcolo né la ripartizione economica delle singole prestazioni e competenze specialistiche richieste.
Al fine di consentire ai concorrenti la corretta definizione dei rapporti tra i componenti del gruppo di progettazione e la verifica della congruità dei corrispettivi posti a base di gara, si chiede di rendere disponibile il prospetto di determinazione del compenso professionale ovvero di indicare la ripartizione dell'importo posto a base di gara tra le diverse prestazioni richieste.
In particolare, si chiede di specificare l'importo attribuito alle principali attività professionali previste dall'appalto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) progettazione esecutiva;
b) prestazioni archeologiche;
c) prestazioni di restauro di materiali lapidei;
d) eventuali ulteriori prestazioni specialistiche considerate nel calcolo del corrispettivo.
Qualora non sia disponibile uno schema di parcella analitico, si chiede di chiarire con quale criterio sia stato determinato il corrispettivo complessivo posto a base di gara e come lo stesso debba intendersi ripartito tra le diverse figure professionali richieste dagli atti di gara.
Al fine di consentire ai concorrenti la corretta definizione dei rapporti tra i componenti del gruppo di progettazione e la verifica della congruità dei corrispettivi posti a base di gara, si chiede di rendere disponibile il prospetto di determinazione del compenso professionale ovvero di indicare la ripartizione dell'importo posto a base di gara tra le diverse prestazioni richieste.
In particolare, si chiede di specificare l'importo attribuito alle principali attività professionali previste dall'appalto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) progettazione esecutiva;
b) prestazioni archeologiche;
c) prestazioni di restauro di materiali lapidei;
d) eventuali ulteriori prestazioni specialistiche considerate nel calcolo del corrispettivo.
Qualora non sia disponibile uno schema di parcella analitico, si chiede di chiarire con quale criterio sia stato determinato il corrispettivo complessivo posto a base di gara e come lo stesso debba intendersi ripartito tra le diverse figure professionali richieste dagli atti di gara.
16/06/2026 18:48
Risposta
Con riferimento al quesito di codesto O.E. risulta indispensabile fornire il seguente chiarimento:
-il punto 3.3 del Disciplinare di gara regolamenta, durata, proroghe e rinnovi, della fasi due fasi dell'appalto ( Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori); altresì specifica la composizione minima del gruppo di lavoro, così come anche la tabella a pag. 17, indicando le professionalità richieste;
Tra queste per mero errore di impaginazione risultano pure le figure di:
-archeologo – fascia 1
-restauratore di materiali lapidei
TALE PREVISIONE DEVE INTENDERSI riferita alla presenza di dette figure in fase di ESECUZIONE DEI LAVORI; i corrispettivi per le prestazioni professionali di tali figure saranno pertanto a carico dell'O.E. aggiudicatario.
Per quanto attiene i compensi per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento in fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione si ribadiscono gli importi di cui alle tabelle di pag. 9 e 10 del Disciplinare di gara con la relativa suddivisione per categoria di opera.
Il Rup
Francesco RICERCA
-il punto 3.3 del Disciplinare di gara regolamenta, durata, proroghe e rinnovi, della fasi due fasi dell'appalto ( Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori); altresì specifica la composizione minima del gruppo di lavoro, così come anche la tabella a pag. 17, indicando le professionalità richieste;
Tra queste per mero errore di impaginazione risultano pure le figure di:
-archeologo – fascia 1
-restauratore di materiali lapidei
TALE PREVISIONE DEVE INTENDERSI riferita alla presenza di dette figure in fase di ESECUZIONE DEI LAVORI; i corrispettivi per le prestazioni professionali di tali figure saranno pertanto a carico dell'O.E. aggiudicatario.
Per quanto attiene i compensi per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento in fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione si ribadiscono gli importi di cui alle tabelle di pag. 9 e 10 del Disciplinare di gara con la relativa suddivisione per categoria di opera.
Il Rup
Francesco RICERCA
12/06/2026 17:14
Quesito #24
Premesso che:
il disciplinare di gara prevede la possibilità per l'operatore economico concorrente di indicare un progettista qualificato ai fini della redazione del progetto esecutivo;il disciplinare non contiene specifiche previsioni che vietino o limitino l'indicazione quale progettista del soggetto che abbia redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) posto a base di gara;il PFTE è stato approvato e validato dalla Stazione Appaltante ed è stato reso disponibile a tutti gli operatori economici mediante la documentazione di gara;
considerato che la normativa vigente in materia di appalto integrato non sembra prevedere una causa automatica di incompatibilità in capo al professionista che abbia redatto il livello progettuale posto a base di gara.
Si chiede di confermare se, nell'ambito della presente procedura, l'operatore economico concorrente possa indicare, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, quale progettista esterno incaricato della redazione del progetto esecutivo il medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara, successivamente approvato e validato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara e l'assenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente.
Si chiede altresì di confermare che tale circostanza non costituisca motivo di esclusione dell'operatore economico concorrente né del progettista indicato.
il disciplinare di gara prevede la possibilità per l'operatore economico concorrente di indicare un progettista qualificato ai fini della redazione del progetto esecutivo;il disciplinare non contiene specifiche previsioni che vietino o limitino l'indicazione quale progettista del soggetto che abbia redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) posto a base di gara;il PFTE è stato approvato e validato dalla Stazione Appaltante ed è stato reso disponibile a tutti gli operatori economici mediante la documentazione di gara;
considerato che la normativa vigente in materia di appalto integrato non sembra prevedere una causa automatica di incompatibilità in capo al professionista che abbia redatto il livello progettuale posto a base di gara.
Si chiede di confermare se, nell'ambito della presente procedura, l'operatore economico concorrente possa indicare, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, quale progettista esterno incaricato della redazione del progetto esecutivo il medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara, successivamente approvato e validato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara e l'assenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente.
Si chiede altresì di confermare che tale circostanza non costituisca motivo di esclusione dell'operatore economico concorrente né del progettista indicato.
16/06/2026 10:40
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
12/06/2026 17:15
Quesito #25
Si chiede di specificare quale/i certificazioni debbano essere possedute dai professionisti del gruppo di progettazione al fine di ottenere i due punti previsti dal criterio 2.6.
Si chiede altresì conferma che, in caso di ATI, gli otto punti previsti per il criterio 3.1 vengano attribuiti in caso di possesso di certificazione ESG da parte di almeno uno dei componenti dell’ATI.
Si chiede altresì conferma che, in caso di ATI, gli otto punti previsti per il criterio 3.1 vengano attribuiti in caso di possesso di certificazione ESG da parte di almeno uno dei componenti dell’ATI.
15/06/2026 12:44
Risposta
Con riferimento ai punteggi attribuibili al punto 2.6, si dovrà tenere conto delle specifiche esperienze maturate e certificate nel gruppo di progettazione e metodologie adottate, per interventi affini.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
12/06/2026 17:15
Quesito #26
Si chiede di caricare la documentazione amministrativa da produrre, che al momento non è presente sul portale.
15/06/2026 10:56
Risposta
La documentazione da produrre è regolarmente inserita negli slot della busta amministrativa che si invita a visionare. Ove non sono presenti modelli precompilati l'O.E. dovrà produrli autonomamenti.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
15/06/2026 11:51
Quesito #27
Buongiorno,
la nostra società possiede la categoria OG2 classifica V e la categoria OG11 classifica II.
E' possibile partecipare alla gara come impresa singola indicando il subappalto per la categoria OS12B?
Attendo un Vs gentile riscontro
cordiali saluti
la nostra società possiede la categoria OG2 classifica V e la categoria OG11 classifica II.
E' possibile partecipare alla gara come impresa singola indicando il subappalto per la categoria OS12B?
Attendo un Vs gentile riscontro
cordiali saluti
15/06/2026 12:04
Risposta
Si è possibile ad operatore qualificato nella categoria.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
15/06/2026 13:00
Quesito #28
Buongiorno,
la nostra società possiede la categoria OG2 classifica VIII e la categoria OG11 classifica I e partecipa in RTI con altra impresa per la categoria OS12B.
Si chiede se è possibile partecipare alla gara indicando il subappalto necessario per il 100% della categoria OG11.
la nostra società possiede la categoria OG2 classifica VIII e la categoria OG11 classifica I e partecipa in RTI con altra impresa per la categoria OS12B.
Si chiede se è possibile partecipare alla gara indicando il subappalto necessario per il 100% della categoria OG11.
16/06/2026 12:50
Risposta
Si, ad operatore qualificato
Il Rup
FRANCESCO RICERCA
Il Rup
FRANCESCO RICERCA
15/06/2026 13:03
Quesito #29
Si chiede di confermare le massime quote % delle rispettive categorie che è possibile subappaltare, espresse in numeri:
OG2 49,99%
OG11 100%
OS12B 100%
OG2 49,99%
OG11 100%
OS12B 100%
16/06/2026 13:10
Risposta
Si confermano
IL RUP
FRANCESCO RICERCA
IL RUP
FRANCESCO RICERCA
15/06/2026 14:35
Quesito #30
Quesito 1 – Certificazioni premianti in caso di consorzio stabile
Con riferimento alla partecipazione alla gara da parte di un consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, che indica in sede di offerta una o più consorziate esecutrici, si chiede di chiarire, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per le certificazioni richieste nell’offerta tecnica, se dette certificazioni possano essere possedute alternativamente dal consorzio stabile o dalla consorziata designata esecutrice, oppure se debbano essere possedute cumulativamente sia dal consorzio stabile sia dalla consorziata esecutrice.
In particolare, si chiede il chiarimento con riferimento ai sub-criteri dell’offerta tecnica relativi a:
– certificazione ESG con report di sostenibilità;
– registrazione EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001;
– eventuali ulteriori certificazioni/attestazioni richieste o valorizzate ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Si chiede altresì di precisare se, nel caso in cui il certificato sia posseduto dalla consorziata indicata come esecutrice, lo stesso sia pienamente valutabile ai fini del punteggio tecnico del consorzio concorrente.
Quesito 2 – Esperienze/lavori negli ultimi quindici anni
Con riferimento al sub-criterio 1.1 dell’offerta tecnica, relativo all’illustrazione della professionalità ed esperienza dell’esecutore e alle esperienze maturate negli ultimi quindici anni nella gestione di cantieri caratterizzati da notevole complessità tecnica e operativa, si chiede di chiarire se esista un numero minimo o massimo di interventi/lavori che il concorrente può indicare nella relazione tecnica.
Si chiede inoltre di precisare se, in caso di partecipazione come consorzio stabile ex art. 65, comma 2, lett. d), possano essere indicati anche interventi eseguiti dalle consorziate designate/esecutrici o dalle consorziate aderenti al consorzio, e se tali esperienze siano valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Quesito 3 – Documentazione probatoria da allegare per esperienze e certificazioni
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di chiarire quale documentazione debba essere prodotta a comprova delle esperienze indicate nel sub-criterio 1.1 e delle certificazioni premianti previste nei criteri tecnici, specificando se sia sufficiente l’indicazione in relazione tecnica oppure se debbano essere allegati certificati di esecuzione, attestazioni del committente, certificazioni in corso di validità o altra documentazione equivalente.
Con riferimento alla partecipazione alla gara da parte di un consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, che indica in sede di offerta una o più consorziate esecutrici, si chiede di chiarire, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per le certificazioni richieste nell’offerta tecnica, se dette certificazioni possano essere possedute alternativamente dal consorzio stabile o dalla consorziata designata esecutrice, oppure se debbano essere possedute cumulativamente sia dal consorzio stabile sia dalla consorziata esecutrice.
In particolare, si chiede il chiarimento con riferimento ai sub-criteri dell’offerta tecnica relativi a:
– certificazione ESG con report di sostenibilità;
– registrazione EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001;
– eventuali ulteriori certificazioni/attestazioni richieste o valorizzate ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Si chiede altresì di precisare se, nel caso in cui il certificato sia posseduto dalla consorziata indicata come esecutrice, lo stesso sia pienamente valutabile ai fini del punteggio tecnico del consorzio concorrente.
Quesito 2 – Esperienze/lavori negli ultimi quindici anni
Con riferimento al sub-criterio 1.1 dell’offerta tecnica, relativo all’illustrazione della professionalità ed esperienza dell’esecutore e alle esperienze maturate negli ultimi quindici anni nella gestione di cantieri caratterizzati da notevole complessità tecnica e operativa, si chiede di chiarire se esista un numero minimo o massimo di interventi/lavori che il concorrente può indicare nella relazione tecnica.
Si chiede inoltre di precisare se, in caso di partecipazione come consorzio stabile ex art. 65, comma 2, lett. d), possano essere indicati anche interventi eseguiti dalle consorziate designate/esecutrici o dalle consorziate aderenti al consorzio, e se tali esperienze siano valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Quesito 3 – Documentazione probatoria da allegare per esperienze e certificazioni
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di chiarire quale documentazione debba essere prodotta a comprova delle esperienze indicate nel sub-criterio 1.1 e delle certificazioni premianti previste nei criteri tecnici, specificando se sia sufficiente l’indicazione in relazione tecnica oppure se debbano essere allegati certificati di esecuzione, attestazioni del committente, certificazioni in corso di validità o altra documentazione equivalente.
16/06/2026 13:19
Risposta
Quesito n. 1: dette certificazioni possano essere possedute alternativamente dal consorzio stabile o dalla consorziata designata esecutrice, oppure se debbano essere possedute cumulativamente sia dal consorzio stabile sia dalla consorziata esecutrice;
Quesito 2: si invita a prendere visione dell'avviso Pubblico di seguito specificato: Precisazione sub criterio 1.1 di pag. 35 del disciplinare di gara;
Quesito 3: elementi utili necessari ai fini della verifica da parte della Commissione di giudicatrice, quali, a titolo di esempio, certificati di esecuzione, attestazioni del committente, certificazioni in corso di validità o altra documentazione equivalente.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Quesito 2: si invita a prendere visione dell'avviso Pubblico di seguito specificato: Precisazione sub criterio 1.1 di pag. 35 del disciplinare di gara;
Quesito 3: elementi utili necessari ai fini della verifica da parte della Commissione di giudicatrice, quali, a titolo di esempio, certificati di esecuzione, attestazioni del committente, certificazioni in corso di validità o altra documentazione equivalente.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
15/06/2026 16:54
Quesito #31
Si chiede conferma della possibilità di subappaltare le figure dell'archeologo, del geologo e del restauratore.
16/06/2026 18:56
Risposta
Si è possibile subappaltare detti servizi.
Si precisa che la presenza delle figure, restauratore ed archeologo 1 fascia, è obbligatoria in fase di ESECUZIONE DEI LAVORI; i corrispettivi per le prestazioni di tali figure saranno pertanto a carico dell'O.E. aggiudicatario.
La precisazione di cui trattasi è stata resa nota giusto avviso pubblico in data odierna
Il rup
Francesco Ricerca
Si precisa che la presenza delle figure, restauratore ed archeologo 1 fascia, è obbligatoria in fase di ESECUZIONE DEI LAVORI; i corrispettivi per le prestazioni di tali figure saranno pertanto a carico dell'O.E. aggiudicatario.
La precisazione di cui trattasi è stata resa nota giusto avviso pubblico in data odierna
Il rup
Francesco Ricerca
16/06/2026 09:45
Quesito #32
Buongiorno,
si chiede quanto segue:
- fra i documenti di gara non riusciamo a trovare il modello, richiamato a pag 28 del disciplinare, per rendere la "Dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (secondo il modello allegato) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3";
- cortesemente si chiede conferma di dover "assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30% [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di 30% [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali" nelle % sopra indicate come da istanza di partecipazione;
- cortesemente si chiede se i progettisti indicati oltre all'istanza di partecipazione e il DGUE debbano rendere ulteriori dichiarazioni (protocollo di legalità, patto integrità, dichiarazione sopralluogo,dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, dichiarazione di consenso al trattamento dei dati).
Grazie
si chiede quanto segue:
- fra i documenti di gara non riusciamo a trovare il modello, richiamato a pag 28 del disciplinare, per rendere la "Dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (secondo il modello allegato) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3";
- cortesemente si chiede conferma di dover "assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30% [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di 30% [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 9 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali" nelle % sopra indicate come da istanza di partecipazione;
- cortesemente si chiede se i progettisti indicati oltre all'istanza di partecipazione e il DGUE debbano rendere ulteriori dichiarazioni (protocollo di legalità, patto integrità, dichiarazione sopralluogo,dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, dichiarazione di consenso al trattamento dei dati).
Grazie
16/06/2026 13:26
Risposta
1) Il modello di equivalenza si trova inserito nello slot specifico della busta amministrativa o nella sezione allegati;
2) Si invita ad attenersi a quanto già chiaramente specificato al punto 9 del disciplinare;
3) devono attenersi alle sole dichiarazioni del modello DGUE;
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
2) Si invita ad attenersi a quanto già chiaramente specificato al punto 9 del disciplinare;
3) devono attenersi alle sole dichiarazioni del modello DGUE;
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
16/06/2026 12:57
Quesito #33
Con riferimento a quesito n. 24 con cui codesta Stazione Appaltante ha confermato la possibilità di partecipazione alla procedura del gruppo di progettazione incaricato della redazione del PFTE, si chiede di precisare quali misure siano state adottate al fine di garantire la piena parità di trattamento tra tutti gli operatori economici concorrenti.
In particolare, considerato che il progettista del PFTE dispone di una conoscenza approfondita degli elaborati progettuali e dei relativi file nativi utilizzati per la predisposizione della documentazione posta a base di gara, si richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5499/2022, secondo cui la partecipazione del progettista della fase precedente non è di per sé preclusa, purché sia evitato un vantaggio competitivo a favore dello stesso e siano garantite agli altri concorrenti le medesime informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta.
Pertanto, si chiede se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione di tutti i concorrenti gli elaborati del PFTE anche nei formati editabili/nativi disponibili (a titolo esemplificativo DWG, BIM, computi, relazioni e tabelle modificabili), così da consentire una partecipazione in condizioni equivalenti.
Si chiede altresì, conseguentemente alla disponibilità della documentazione editabile, un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire a tutti gli operatori economici l’adeguata analisi ed elaborazione degli elaborati messi a disposizione.
In particolare, considerato che il progettista del PFTE dispone di una conoscenza approfondita degli elaborati progettuali e dei relativi file nativi utilizzati per la predisposizione della documentazione posta a base di gara, si richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5499/2022, secondo cui la partecipazione del progettista della fase precedente non è di per sé preclusa, purché sia evitato un vantaggio competitivo a favore dello stesso e siano garantite agli altri concorrenti le medesime informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta.
Pertanto, si chiede se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione di tutti i concorrenti gli elaborati del PFTE anche nei formati editabili/nativi disponibili (a titolo esemplificativo DWG, BIM, computi, relazioni e tabelle modificabili), così da consentire una partecipazione in condizioni equivalenti.
Si chiede altresì, conseguentemente alla disponibilità della documentazione editabile, un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire a tutti gli operatori economici l’adeguata analisi ed elaborazione degli elaborati messi a disposizione.
16/06/2026 19:05
Risposta
Tutta la documentazione di gara, ivi compresi gli elaborati progettuali, è stata pubblicata in formato aperto garantendo a tutti i partecipanti le medesime informazioni, nonché il rispetto del richiamato principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5499/2022.
Si precisa inoltre che la piattaforma non consente la pubblicazione di file in formato DWG, BIM o similari.
Il Rup
Francesco RICERCA
Si precisa inoltre che la piattaforma non consente la pubblicazione di file in formato DWG, BIM o similari.
Il Rup
Francesco RICERCA
16/06/2026 17:01
Quesito #34
Con riferimento alle prescrizioni del Disciplinare di gara relative alla composizione dell’offerta tecnica e, in particolare, ai limiti dimensionali e alle caratteristiche editoriali della relazione tecnica, si chiede di confermare la possibilità di sostituire n. 2 facciate in formato A4 con n. 1 facciata in formato A3, mantenendo inalterate tutte le ulteriori caratteristiche editoriali prescritte dalla lex specialis (font, dimensioni dei caratteri, interlinea).
16/06/2026 19:06
Risposta
Si ritiene possibile.
Il Rup
Francesco RICERCA
Il Rup
Francesco RICERCA
16/06/2026 17:56
Quesito #35
In merito all'offerta tecnica, si chiede di chiarire se sia valida l'equivalenza 1 facciata A3 = 2facciate A4.
Si chiede altresì di chiarire se gli eventuali elaborati grafici e depliant e l'eventuale capitolato informativo, citati a pagina 33 del Disciplinare di gara, debbano essere inclusi nel conteggio delle 50 facciate o se invece siano da considerarsi oltre le 50 facciate.
Si chiede altresì di chiarire se gli eventuali elaborati grafici e depliant e l'eventuale capitolato informativo, citati a pagina 33 del Disciplinare di gara, debbano essere inclusi nel conteggio delle 50 facciate o se invece siano da considerarsi oltre le 50 facciate.
16/06/2026 19:12
Risposta
Le modalità afferenti i contenuti dell'offerta tecnica sono chiaramente espressi al punto 16 del disciplinare di gara a cui si rimanda per la risposta al suddetto quesito.
Il Rup
Francesco Ricerca
Il Rup
Francesco Ricerca
17/06/2026 09:52
Quesito #36
In caso di concorrente che partecipa indicando progettisti per la progettazione, si chiede conferma che la figura del geologo possa essere subappaltata dai progettisti indicati tramite loro dichiarazione.
18/06/2026 10:57
Risposta
Si, come già in precedenza chiarito, è possibile subappaltare detti servizi.
La composizione minima del gruppo di lavoro è specificata al punto 3.3 del Disciplinare di gara.
A tal proposito, ulteriore precisazione è stata resa nota giusto recente avviso pubblico.
Il RUP
Ing. Francesco RICERCA
La composizione minima del gruppo di lavoro è specificata al punto 3.3 del Disciplinare di gara.
A tal proposito, ulteriore precisazione è stata resa nota giusto recente avviso pubblico.
Il RUP
Ing. Francesco RICERCA
17/06/2026 10:21
Quesito #37
In riferimento alla risposta fornita al quesito n. 33, si prende atto di quanto rappresentato dalla Stazione Appaltante in merito all’impossibilità di procedere al caricamento diretto sulla piattaforma degli elaborati in formato editabile (es. DWG, BIM o formati similari).
Tuttavia, si evidenzia che tale limitazione parrebbe riferita esclusivamente al caricamento dei singoli file con determinate estensioni e non precluderebbe, invece, la possibilità di rendere disponibili i medesimi elaborati mediante modalità alternative consentite dalla piattaforma, quali, a titolo esemplificativo, il caricamento di un archivio compresso in formato “.zip” contenente gli elaborati ovvero la pubblicazione di un collegamento esterno dedicato.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler verificare la possibilità di adottare una delle suddette modalità alternative, al fine di garantire la piena disponibilità degli elaborati progettuali in formato nativo/editabile, indispensabili per una corretta analisi e valutazione della documentazione di gara da parte degli operatori economici.
Si chiede, altresì, in considerazione del differimento temporale connesso alla prossima messa a disposizione degli elaborati editabili, un congruo prorogarsi del termine di presentazione delle offerte, affinché tutti gli operatori economici possano disporre di un periodo adeguato per l’esame degli elaborati e la predisposizione delle proprie offerte nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza.
Tuttavia, si evidenzia che tale limitazione parrebbe riferita esclusivamente al caricamento dei singoli file con determinate estensioni e non precluderebbe, invece, la possibilità di rendere disponibili i medesimi elaborati mediante modalità alternative consentite dalla piattaforma, quali, a titolo esemplificativo, il caricamento di un archivio compresso in formato “.zip” contenente gli elaborati ovvero la pubblicazione di un collegamento esterno dedicato.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler verificare la possibilità di adottare una delle suddette modalità alternative, al fine di garantire la piena disponibilità degli elaborati progettuali in formato nativo/editabile, indispensabili per una corretta analisi e valutazione della documentazione di gara da parte degli operatori economici.
Si chiede, altresì, in considerazione del differimento temporale connesso alla prossima messa a disposizione degli elaborati editabili, un congruo prorogarsi del termine di presentazione delle offerte, affinché tutti gli operatori economici possano disporre di un periodo adeguato per l’esame degli elaborati e la predisposizione delle proprie offerte nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza.
24/06/2026 17:53
Risposta
A supporto degli elaborati ufficiali, precedentemente pubblicati in formato pdf e aperto, si evidenzia che i file sorgente, elaborati editabili, modelli grafici, computi, relazioni, basi di calcolo e servizi progettuali sono stati pubblicati attraverso link di collegamento nella sezione “allegati” della piattaforma. Resta ferma la validità della documentazione di gara già pubblicata e sottoscritta digitalmente, resa disponibile nei formati previsti dalla normativa vigente, che costituisce la documentazione ufficiale della procedura ai fini della partecipazione alla presente gara.
Non si ritiene necessaria alcuna proroga dei termini di gara riconducibile alle motivazioni argomentate da Codesto O.E. oltre quella già prevista. (vedasi avviso differimento termini di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Non si ritiene necessaria alcuna proroga dei termini di gara riconducibile alle motivazioni argomentate da Codesto O.E. oltre quella già prevista. (vedasi avviso differimento termini di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
17/06/2026 11:07
Quesito #38
Buongiorno,
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti relativi all'offerta tecnica:
1. Sub-criteri 2.2 e 2.3 – Soluzioni tecniche migliorative relative al collegamento verticale mediante ascensore In relazione ai sub-criteri 2.2 e 2.3, aventi ad oggetto le “soluzioni tecniche migliorative che contemplino il collegamento verticale, mediante ascensore”:
Si chiede di chiarire se la proposta migliorativa richiesta debba intendersi come una soluzione progettuale da sviluppare e rappresentare nell’ambito dell’offerta tecnica, eventualmente da recepire in una successiva progettazione esecutiva in caso di aggiudicazione, oppure se debba intendersi come impegno alla concreta realizzazione dell’opera/impianto in fase esecutiva, a carico dell’aggiudicatario. Si chiede inoltre di precisare se l’eventuale realizzazione della soluzione proposta resti subordinata all’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni da parte degli enti competenti.
2. Sub-criterio 2.4 – Curriculum vitae del gruppo di lavoro Con riferimento al sub-criterio 2.4, nel quale è richiesto di allegare il CV di ogni componente del “Gruppo di lavoro” e indicarne le relative attività:
si chiede di confermare se tali CV possano essere prodotti come allegati all’offerta tecnica e, pertanto, non computati nel limite massimo di 50 pagine previsto per la relazione tecnica.
3. Sub-criterio 2.6 – Esperti certificati presenti nel gruppo di progettazione:
Con riferimento al sub-criterio 2.6, relativo alla presenza nel gruppo di progettazione di esperti certificati su aspetti affini a quelli oggetto dell’appalto, si chiede di precisare cosa debba intendersi per “aspetti affini a quelli oggetto del presente appalto”.
4. Sub-criterio 4.1 – Coinvolgimento di microimprese, piccole e medie imprese:
Con riferimento al sub-criterio 4.1, relativo alle azioni volte a garantire un elevato coinvolgimento di microimprese, piccole e medie imprese durante le fasi di lavorazione, si chiede di chiarire se, in caso di aggiudicazione, possa essere valorizzato il coinvolgimento di artigiani, restauratori, falegnami o altre imprese specialistiche locali, anche mediante subappalto, subcontratti, forniture o altre forme di collaborazione consentite dalla normativa applicabile.
5. Sub-criterio 1.4 "Riduzione per ogni ulteriore mese, dei tempi di ultimazione rispetto al punto 1.3":
Si chiede di confermare che il punteggio attribuito per ogni ulteriore mese sia pari a 0,84 punti; in caso di conferma, si chiede se , per ottenere il massimo punteggio di 5 punti attribuito al suddetto sub-criterio, sia sufficiente offrire una ulteriore riduzione di 5,952 mesi.
Cordiali saluti
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti relativi all'offerta tecnica:
1. Sub-criteri 2.2 e 2.3 – Soluzioni tecniche migliorative relative al collegamento verticale mediante ascensore In relazione ai sub-criteri 2.2 e 2.3, aventi ad oggetto le “soluzioni tecniche migliorative che contemplino il collegamento verticale, mediante ascensore”:
Si chiede di chiarire se la proposta migliorativa richiesta debba intendersi come una soluzione progettuale da sviluppare e rappresentare nell’ambito dell’offerta tecnica, eventualmente da recepire in una successiva progettazione esecutiva in caso di aggiudicazione, oppure se debba intendersi come impegno alla concreta realizzazione dell’opera/impianto in fase esecutiva, a carico dell’aggiudicatario. Si chiede inoltre di precisare se l’eventuale realizzazione della soluzione proposta resti subordinata all’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni da parte degli enti competenti.
2. Sub-criterio 2.4 – Curriculum vitae del gruppo di lavoro Con riferimento al sub-criterio 2.4, nel quale è richiesto di allegare il CV di ogni componente del “Gruppo di lavoro” e indicarne le relative attività:
si chiede di confermare se tali CV possano essere prodotti come allegati all’offerta tecnica e, pertanto, non computati nel limite massimo di 50 pagine previsto per la relazione tecnica.
3. Sub-criterio 2.6 – Esperti certificati presenti nel gruppo di progettazione:
Con riferimento al sub-criterio 2.6, relativo alla presenza nel gruppo di progettazione di esperti certificati su aspetti affini a quelli oggetto dell’appalto, si chiede di precisare cosa debba intendersi per “aspetti affini a quelli oggetto del presente appalto”.
4. Sub-criterio 4.1 – Coinvolgimento di microimprese, piccole e medie imprese:
Con riferimento al sub-criterio 4.1, relativo alle azioni volte a garantire un elevato coinvolgimento di microimprese, piccole e medie imprese durante le fasi di lavorazione, si chiede di chiarire se, in caso di aggiudicazione, possa essere valorizzato il coinvolgimento di artigiani, restauratori, falegnami o altre imprese specialistiche locali, anche mediante subappalto, subcontratti, forniture o altre forme di collaborazione consentite dalla normativa applicabile.
5. Sub-criterio 1.4 "Riduzione per ogni ulteriore mese, dei tempi di ultimazione rispetto al punto 1.3":
Si chiede di confermare che il punteggio attribuito per ogni ulteriore mese sia pari a 0,84 punti; in caso di conferma, si chiede se , per ottenere il massimo punteggio di 5 punti attribuito al suddetto sub-criterio, sia sufficiente offrire una ulteriore riduzione di 5,952 mesi.
Cordiali saluti
18/06/2026 11:13
Risposta
In ordine al criterio 2 - Sub-criteri 2.2 e 2.3: trattandosi di CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA che prevedono l'attribuzionne di punteggi premiali, l'O.E dovrà esplicitare nel dettaglio le soluzioni progettuali migliorative relative al sub criteri affrontato, nelle modalita previste da Disciplinare (vedi punto 16) al fine di consentire alla commissione giudicatrice una valutazione graduata del su-criterio in esame e quindi l'eventuale assegnazione di punteggio premiale. E' ovvio che tutto il progetto eecutivo, prima della consegna dei lavori, dovrà essere validato e approvato dal RUP della S.A. previa acquisizione dei previsti pareri di legge degli Organi competenti;
2. sub criterio 2.4: i C.V. del gruppo di lavoro possono essere inseriti nello slot offerta tecnica oltre a quelli previsti al 16 del Disclipinare;
3 - Sub-criterio 2.6: Si terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale delle specifiche esperienze, maturate e certificate, possedute dagli esperti del gruppo di progettazione;
4. -Sub-criterio 4.1: Si, nel rispetto della normativa vigente "codice dei Contratti" e da quanto ulteriormente specificato nel Discliplinare di Gara;
5. Sub-criterio 1.4: Si, è chiaramente specificato il punteggio attribuito per ogni ulteriore mese. Non è prevista alcuna frazione di mese.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
2. sub criterio 2.4: i C.V. del gruppo di lavoro possono essere inseriti nello slot offerta tecnica oltre a quelli previsti al 16 del Disclipinare;
3 - Sub-criterio 2.6: Si terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale delle specifiche esperienze, maturate e certificate, possedute dagli esperti del gruppo di progettazione;
4. -Sub-criterio 4.1: Si, nel rispetto della normativa vigente "codice dei Contratti" e da quanto ulteriormente specificato nel Discliplinare di Gara;
5. Sub-criterio 1.4: Si, è chiaramente specificato il punteggio attribuito per ogni ulteriore mese. Non è prevista alcuna frazione di mese.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
17/06/2026 16:15
Quesito #39
Si chiede di chiarire se c'è un limite di formato (A3, A2 ecc.) o di numero agli elaborati grafici che possono essere allegati alla Relazione Tecnica A.
18/06/2026 11:14
Risposta
Il Disciplinare al punto 16 specifica chiaramente gli allegati e la loro strutturazione da allegare alla busta B – “Offerta tecnica”.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
17/06/2026 16:40
Quesito #40
Buon pomeriggio,
si chiede se vi sono limiti di numero di pagine per gli eventuali elaborati grafici e dépliant. Allo stesso modo si chiede per il capitolato informativo.
Cordiali saluti
si chiede se vi sono limiti di numero di pagine per gli eventuali elaborati grafici e dépliant. Allo stesso modo si chiede per il capitolato informativo.
Cordiali saluti
18/06/2026 11:16
Risposta
Nessun limite come chiaramente previsto al punto 16 del disciplinare di gara, per gli eventuali eventuali elaborati grafici, dépliant e capitolato informativo.
Il Rup
Ing. Francesco Ricerca
Il Rup
Ing. Francesco Ricerca
17/06/2026 17:13
Quesito #41
Buonasera, si chiede di confermare che gli importi dei servizi richiesti sia i seguenti:
-E.22 €3.360.364,73;
-IA.04 €491.814,22;
- S.03 €2.985.366,18.
Inoltre, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 6.2 lettera B) possa essere posseduto integralmente anche da un solo componente del raggruppamento.
Grazie
-E.22 €3.360.364,73;
-IA.04 €491.814,22;
- S.03 €2.985.366,18.
Inoltre, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 6.2 lettera B) possa essere posseduto integralmente anche da un solo componente del raggruppamento.
Grazie
18/06/2026 11:26
Risposta
Gli importi delle categorie afferenti il suddetto chiarimento sono riportati in tabella a pag. 9 e 10 del Disciplinare.
Si, il requisito di cui al punto 6.2 lettera B) può essere posseduto integralmente anche da un solo componente del raggruppamento.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
Si, il requisito di cui al punto 6.2 lettera B) può essere posseduto integralmente anche da un solo componente del raggruppamento.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
18/06/2026 11:47
Quesito #42
Buongiorno,
il progettista indicato deve produrre l'allegato "domanda.di.partecipazione.e.dichiarazioni.al.dgue.dei.progettisti.all..2"?
Grazie
il progettista indicato deve produrre l'allegato "domanda.di.partecipazione.e.dichiarazioni.al.dgue.dei.progettisti.all..2"?
Grazie
18/06/2026 20:07
Risposta
Si, come previsto nel disiplinare di gara.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Cesare Maddalena
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Cesare Maddalena
18/06/2026 12:19
Quesito #43
Il progettista indicato e componente di costituendo RTP (quindi non concorrente) deve produrre marca da bollo per l'istanza di partecipazione? In caso affermativo, la produce solo la mandataria o ogni membro del raggruppamento?
Grazie
Grazie
18/06/2026 20:16
Risposta
NO.
18/06/2026 16:51
Quesito #44
Buonasera,
la scrivente intende partecipare alla gara in qualità di progettista incaricato/indicato dall’operatore economico concorrente.
Al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di chiarire in maniera inequivocabile quali siano le figure professionali minime obbligatorie che devono comporre il gruppo di lavoro.
Grazie
la scrivente intende partecipare alla gara in qualità di progettista incaricato/indicato dall’operatore economico concorrente.
Al fine di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di chiarire in maniera inequivocabile quali siano le figure professionali minime obbligatorie che devono comporre il gruppo di lavoro.
Grazie
18/06/2026 20:22
Risposta
Vedasi risposta al quesito n. 23 e relativo avviso di precisazione e rettifica pubblicato.
18/06/2026 18:46
Quesito #45
In riferimento all’offerta tecnica e nello specifico al Sub-criterio 2.4 esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate (pag. 37 del disciplinare), si chiede di chiarire se i CV di ogni componente del gruppo di lavoro da allegare alla relazione tecnica sono da intendersi inclusi o esclusi dalle max 50 pagine.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento, che risulta necessario al fine di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta
18/06/2026 20:40
Risposta
i C.V. sono esclusi dal conteggio massimo delle pagine della relazione offerta tecnica previsto al punto 16 del disciplinare di gara.
19/06/2026 08:02
Quesito #46
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla presente procedura di appalto integrato, si formulano i seguenti chiarimenti.
· Premesso che il disciplinare di gara prevede che l’affidamento abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, stabilendo che il progetto esecutivo debba essere redatto dall’aggiudicatario sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato e posto a base di gara, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023;
· preso atto del chiarimento n. 24, con il quale codesta Stazione Appaltante ha confermato la possibilità per l’operatore economico concorrente di indicare, quale progettista esterno incaricato della redazione del progetto esecutivo, anche il medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara;
· preso altresì atto del chiarimento n. 33, con il quale è stato richiesto di precisare quali misure siano state adottate al fine di garantire la piena parità di trattamento tra tutti gli operatori economici concorrenti, anche con riferimento all’eventuale messa a disposizione degli elaborati progettuali nei formati editabili/nativi;
· considerato che l’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023 prevede, tra le cause di esclusione non automatica, le ipotesi in cui la partecipazione dell’operatore economico determini un conflitto di interessi non diversamente risolvibile o una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto;
· considerato, in particolare, che tali disposizioni impongono alla Stazione Appaltante di valutare concretamente se il precedente coinvolgimento di un soggetto nella predisposizione degli atti o degli elaborati posti a base di gara possa attribuire allo stesso, o all’operatore economico che intenda avvalersene, un vantaggio competitivo non neutralizzabile mediante misure idonee a garantire la parità di trattamento tra tutti i concorrenti;
· considerato, inoltre, che il disciplinare di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica, prevede il sub-criterio 2.4, rubricato “Esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate”, con attribuzione di punteggio in relazione alle esperienze del gruppo di progettazione e con richiesta di indicare almeno n. 2 servizi di progettazione ritenuti maggiormente significativi della capacità di espletare la progettazione prevista in appalto, purché affini a quello oggetto della presente procedura;
si espone quanto segue.
Dall’esame della documentazione progettuale pubblicata in piattaforma, gli elaborati posti a base di gara riportano nei rispettivi cartigli la dicitura riferita a un progetto esecutivo e non a un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
Tale circostanza appare meritevole di chiarimento, in quanto, nell’ambito di un appalto integrato, la prestazione progettuale demandata all’aggiudicatario dovrebbe consistere nella redazione del progetto esecutivo sulla base del PFTE approvato. La presenza, tra gli atti di gara, di elaborati recanti la dicitura “progetto esecutivo” genera pertanto incertezza circa l’effettivo livello progettuale posto a base della procedura e circa l’effettivo contenuto della prestazione progettuale richiesta all’aggiudicatario.
Alla luce del chiarimento n. 24, si chiede inoltre di precisare se il professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara coincida, in tutto o in parte, con il soggetto che ha materialmente predisposto gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”.
Tale precisazione appare rilevante ai fini della piena valutazione della parità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti. Infatti, ove il progettista ammesso a partecipare alla procedura quale progettista indicato da un concorrente fosse il medesimo soggetto che ha redatto non solo il PFTE, ma anche gli elaborati qualificati come progetto esecutivo posti a base di gara, lo stesso potrebbe disporre di una conoscenza tecnica, documentale e progettuale sensibilmente più approfondita rispetto agli altri concorrenti.
La questione non sembrerebbe attenere esclusivamente alla generica partecipazione alla gara del progettista del precedente livello progettuale, già oggetto del chiarimento n. 24, ma alla diversa e più specifica circostanza per cui il soggetto indicato da un operatore economico concorrente per la redazione del progetto esecutivo potrebbe coincidere con il medesimo soggetto che ha già predisposto gli elaborati posti a base di gara, peraltro recanti la dicitura “progetto esecutivo”.
Tale eventuale coincidenza soggettiva appare rilevante ai fini della verifica della parità di trattamento tra i concorrenti e della possibile sussistenza di un vantaggio competitivo non neutralizzato, anche alla luce dell’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede, pertanto, di chiarire se codesta Stazione Appaltante abbia specificamente valutato tale fattispecie, distinguendola dalla mera partecipazione del progettista del PFTE, e se ritenga che l’eventuale coincidenza tra autore degli elaborati posti a base di gara, apparentemente qualificati come “progetto esecutivo”, e progettista indicato da un concorrente possa determinare profili di incompatibilità, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza o vantaggio competitivo non neutralizzabile, con conseguenti effetti sull’ammissibilità alla procedura dell’operatore economico concorrente.
La medesima questione assume ulteriore rilievo anche con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e, in particolare, al sub-criterio 2.4, “Esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate”. Il suddetto sub-criterio richiede infatti al concorrente di allegare i CV dei componenti del gruppo di lavoro e di indicare almeno n. 2 servizi di progettazione ritenuti maggiormente significativi della capacità di espletare la progettazione prevista in appalto, purché affini a quello oggetto della presente procedura.
In tale prospettiva, ove il progettista indicato da un operatore economico concorrente coincida con il soggetto che ha redatto il PFTE e/o gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”, lo stesso potrebbe trovarsi nella condizione di valorizzare, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, esperienze progettuali direttamente connesse o coincidenti con l’intervento oggetto della presente gara.
Tale circostanza potrebbe determinare un ulteriore profilo di vantaggio competitivo, in quanto il medesimo soggetto non solo disporrebbe di una conoscenza tecnica, documentale e progettuale più approfondita rispetto agli altri concorrenti, ma potrebbe altresì beneficiare, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, della pregressa attività progettuale svolta proprio in relazione all’intervento posto a base della procedura.
Si chiede, inoltre, di precisare quali concrete misure siano state adottate per neutralizzare ogni possibile vantaggio informativo, documentale e valutativo derivante dalla pregressa attività progettuale svolta dal soggetto autore della documentazione posta a base di gara, anche con riferimento alla disponibilità dei file sorgente e degli elaborati editabili/nativi utilizzati per la redazione della documentazione progettuale.
La questione assume rilievo anche in considerazione del fatto che, per quanto desumibile dal disciplinare di gara e dai chiarimenti pubblicati, l’offerta tecnica può essere corredata da elaborati grafici ulteriori rispetto alla relazione tecnica, senza che tali elaborati risultino soggetti al limite dimensionale previsto per la relazione stessa. Ne deriva che l’eventuale disponibilità dei file sorgente, degli elaborati grafici editabili o dei modelli nativi utilizzati per la predisposizione della documentazione posta a base di gara potrebbe incidere non solo sulla conoscenza tecnica dell’intervento, ma anche sulla concreta capacità di rappresentare, sviluppare e illustrare graficamente le proposte progettuali in sede di offerta tecnica.
Si rappresenta che l’eventuale impossibilità di caricare direttamente in piattaforma file con estensione DWG, BIM o similari non sembrerebbe di per sé precludere la possibilità di rendere comunque disponibili tali documenti mediante caricamento in cartella compressa .zip, ove consentito dalla piattaforma, ovvero tramite link dedicato a repository o altra area documentale accessibile a tutti i concorrenti alle medesime condizioni.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare e chiarire:
1. se la documentazione progettuale pubblicata costituisca effettivamente il PFTE approvato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, nonostante la dicitura “progetto esecutivo” riportata negli elaborati, oppure se sussista una difformità tra il livello progettuale indicato nel disciplinare e quello risultante dagli elaborati;
2. quali siano, in concreto, i margini progettuali effettivamente demandati all’aggiudicatario per la redazione del progetto esecutivo, nel caso in cui gli elaborati posti a base di gara risultino già riferiti a un progetto esecutivo;
3. se il soggetto che ha redatto il PFTE coincida, in tutto o in parte, con il soggetto che ha predisposto gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”;
4. se tale soggetto, alla luce del chiarimento n. 24, possa essere indicato da un operatore economico concorrente quale progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo anche nell’ipotesi in cui abbia predisposto non solo il PFTE, ma anche gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”;
5. se tale eventuale coincidenza soggettiva sia stata specificamente valutata dalla Stazione Appaltante sotto il profilo dell’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’eventuale conflitto di interessi non diversamente risolvibile e/o alla distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura;
6. se, ai fini del sub-criterio 2.4 dell’offerta tecnica, i due servizi di progettazione indicati dal concorrente debbano necessariamente riguardare interventi diversi da quello oggetto della presente procedura e se il PFTE e/o gli elaborati progettuali posti a base della presente gara possano essere indicati e valorizzati, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dal medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che li abbia redatti;
7. se l’eventuale possibilità di valorizzare, ai fini del punteggio tecnico, servizi di progettazione coincidenti o direttamente connessi con l’intervento posto a base di gara sia stata valutata dalla Stazione Appaltante sotto il profilo della parità di trattamento, della distorsione della concorrenza e del vantaggio competitivo non neutralizzabile;
8. quali misure concrete siano state adottate per neutralizzare l’eventuale vantaggio informativo, documentale e valutativo derivante dalla pregressa attività progettuale, con particolare riferimento alla disponibilità di file sorgente, elaborati editabili, modelli grafici, computi, relazioni, basi di calcolo e servizi progettuali non accessibili o non spendibili in modo equivalente dalla generalità dei concorrenti;
9. se, tenuto conto della possibilità di produrre elaborati grafici a corredo dell’offerta tecnica senza che gli stessi risultino soggetti al limite dimensionale previsto per la relazione tecnica, la Stazione Appaltante abbia valutato l’eventuale vantaggio competitivo derivante dalla disponibilità, in capo al progettista autore della documentazione posta a base di gara, dei file grafici sorgente e degli elaborati nativi/editabili utilizzabili per la predisposizione dell’offerta tecnica;
10. se siano disponibili file nativi/editabili relativi agli elaborati posti a base di gara e se tali file verranno messi a disposizione di tutti i concorrenti, anche tramite cartella .zip o link dedicato, al fine di garantire piena parità informativa e sostanziale equivalenza delle condizioni di partecipazione;
11. se, conseguentemente all’eventuale integrazione documentale, la Stazione Appaltante intenda disporre un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte, così da consentire a tutti gli operatori economici un’adeguata analisi della documentazione resa disponibile e una corretta impostazione dell’offerta tecnica.
La presente richiesta è formulata al fine di assicurare la corretta interpretazione degli atti di gara, la piena parità di trattamento tra gli operatori economici, l’assenza di vantaggi informativi o valutativi non accessibili alla generalità dei concorrenti e la formulazione di un’offerta consapevole, completa e coerente con l’effettivo oggetto dell’affidamento.
Distinti saluti.
con riferimento alla presente procedura di appalto integrato, si formulano i seguenti chiarimenti.
· Premesso che il disciplinare di gara prevede che l’affidamento abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, stabilendo che il progetto esecutivo debba essere redatto dall’aggiudicatario sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato e posto a base di gara, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023;
· preso atto del chiarimento n. 24, con il quale codesta Stazione Appaltante ha confermato la possibilità per l’operatore economico concorrente di indicare, quale progettista esterno incaricato della redazione del progetto esecutivo, anche il medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara;
· preso altresì atto del chiarimento n. 33, con il quale è stato richiesto di precisare quali misure siano state adottate al fine di garantire la piena parità di trattamento tra tutti gli operatori economici concorrenti, anche con riferimento all’eventuale messa a disposizione degli elaborati progettuali nei formati editabili/nativi;
· considerato che l’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023 prevede, tra le cause di esclusione non automatica, le ipotesi in cui la partecipazione dell’operatore economico determini un conflitto di interessi non diversamente risolvibile o una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto;
· considerato, in particolare, che tali disposizioni impongono alla Stazione Appaltante di valutare concretamente se il precedente coinvolgimento di un soggetto nella predisposizione degli atti o degli elaborati posti a base di gara possa attribuire allo stesso, o all’operatore economico che intenda avvalersene, un vantaggio competitivo non neutralizzabile mediante misure idonee a garantire la parità di trattamento tra tutti i concorrenti;
· considerato, inoltre, che il disciplinare di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica, prevede il sub-criterio 2.4, rubricato “Esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate”, con attribuzione di punteggio in relazione alle esperienze del gruppo di progettazione e con richiesta di indicare almeno n. 2 servizi di progettazione ritenuti maggiormente significativi della capacità di espletare la progettazione prevista in appalto, purché affini a quello oggetto della presente procedura;
si espone quanto segue.
Dall’esame della documentazione progettuale pubblicata in piattaforma, gli elaborati posti a base di gara riportano nei rispettivi cartigli la dicitura riferita a un progetto esecutivo e non a un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
Tale circostanza appare meritevole di chiarimento, in quanto, nell’ambito di un appalto integrato, la prestazione progettuale demandata all’aggiudicatario dovrebbe consistere nella redazione del progetto esecutivo sulla base del PFTE approvato. La presenza, tra gli atti di gara, di elaborati recanti la dicitura “progetto esecutivo” genera pertanto incertezza circa l’effettivo livello progettuale posto a base della procedura e circa l’effettivo contenuto della prestazione progettuale richiesta all’aggiudicatario.
Alla luce del chiarimento n. 24, si chiede inoltre di precisare se il professionista o raggruppamento di professionisti che ha redatto il PFTE posto a base di gara coincida, in tutto o in parte, con il soggetto che ha materialmente predisposto gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”.
Tale precisazione appare rilevante ai fini della piena valutazione della parità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti. Infatti, ove il progettista ammesso a partecipare alla procedura quale progettista indicato da un concorrente fosse il medesimo soggetto che ha redatto non solo il PFTE, ma anche gli elaborati qualificati come progetto esecutivo posti a base di gara, lo stesso potrebbe disporre di una conoscenza tecnica, documentale e progettuale sensibilmente più approfondita rispetto agli altri concorrenti.
La questione non sembrerebbe attenere esclusivamente alla generica partecipazione alla gara del progettista del precedente livello progettuale, già oggetto del chiarimento n. 24, ma alla diversa e più specifica circostanza per cui il soggetto indicato da un operatore economico concorrente per la redazione del progetto esecutivo potrebbe coincidere con il medesimo soggetto che ha già predisposto gli elaborati posti a base di gara, peraltro recanti la dicitura “progetto esecutivo”.
Tale eventuale coincidenza soggettiva appare rilevante ai fini della verifica della parità di trattamento tra i concorrenti e della possibile sussistenza di un vantaggio competitivo non neutralizzato, anche alla luce dell’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede, pertanto, di chiarire se codesta Stazione Appaltante abbia specificamente valutato tale fattispecie, distinguendola dalla mera partecipazione del progettista del PFTE, e se ritenga che l’eventuale coincidenza tra autore degli elaborati posti a base di gara, apparentemente qualificati come “progetto esecutivo”, e progettista indicato da un concorrente possa determinare profili di incompatibilità, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza o vantaggio competitivo non neutralizzabile, con conseguenti effetti sull’ammissibilità alla procedura dell’operatore economico concorrente.
La medesima questione assume ulteriore rilievo anche con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e, in particolare, al sub-criterio 2.4, “Esperienze del gruppo di lavoro di progettazione e metodologie adottate”. Il suddetto sub-criterio richiede infatti al concorrente di allegare i CV dei componenti del gruppo di lavoro e di indicare almeno n. 2 servizi di progettazione ritenuti maggiormente significativi della capacità di espletare la progettazione prevista in appalto, purché affini a quello oggetto della presente procedura.
In tale prospettiva, ove il progettista indicato da un operatore economico concorrente coincida con il soggetto che ha redatto il PFTE e/o gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”, lo stesso potrebbe trovarsi nella condizione di valorizzare, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, esperienze progettuali direttamente connesse o coincidenti con l’intervento oggetto della presente gara.
Tale circostanza potrebbe determinare un ulteriore profilo di vantaggio competitivo, in quanto il medesimo soggetto non solo disporrebbe di una conoscenza tecnica, documentale e progettuale più approfondita rispetto agli altri concorrenti, ma potrebbe altresì beneficiare, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, della pregressa attività progettuale svolta proprio in relazione all’intervento posto a base della procedura.
Si chiede, inoltre, di precisare quali concrete misure siano state adottate per neutralizzare ogni possibile vantaggio informativo, documentale e valutativo derivante dalla pregressa attività progettuale svolta dal soggetto autore della documentazione posta a base di gara, anche con riferimento alla disponibilità dei file sorgente e degli elaborati editabili/nativi utilizzati per la redazione della documentazione progettuale.
La questione assume rilievo anche in considerazione del fatto che, per quanto desumibile dal disciplinare di gara e dai chiarimenti pubblicati, l’offerta tecnica può essere corredata da elaborati grafici ulteriori rispetto alla relazione tecnica, senza che tali elaborati risultino soggetti al limite dimensionale previsto per la relazione stessa. Ne deriva che l’eventuale disponibilità dei file sorgente, degli elaborati grafici editabili o dei modelli nativi utilizzati per la predisposizione della documentazione posta a base di gara potrebbe incidere non solo sulla conoscenza tecnica dell’intervento, ma anche sulla concreta capacità di rappresentare, sviluppare e illustrare graficamente le proposte progettuali in sede di offerta tecnica.
Si rappresenta che l’eventuale impossibilità di caricare direttamente in piattaforma file con estensione DWG, BIM o similari non sembrerebbe di per sé precludere la possibilità di rendere comunque disponibili tali documenti mediante caricamento in cartella compressa .zip, ove consentito dalla piattaforma, ovvero tramite link dedicato a repository o altra area documentale accessibile a tutti i concorrenti alle medesime condizioni.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare e chiarire:
1. se la documentazione progettuale pubblicata costituisca effettivamente il PFTE approvato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, nonostante la dicitura “progetto esecutivo” riportata negli elaborati, oppure se sussista una difformità tra il livello progettuale indicato nel disciplinare e quello risultante dagli elaborati;
2. quali siano, in concreto, i margini progettuali effettivamente demandati all’aggiudicatario per la redazione del progetto esecutivo, nel caso in cui gli elaborati posti a base di gara risultino già riferiti a un progetto esecutivo;
3. se il soggetto che ha redatto il PFTE coincida, in tutto o in parte, con il soggetto che ha predisposto gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”;
4. se tale soggetto, alla luce del chiarimento n. 24, possa essere indicato da un operatore economico concorrente quale progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo anche nell’ipotesi in cui abbia predisposto non solo il PFTE, ma anche gli elaborati pubblicati in piattaforma recanti la dicitura “progetto esecutivo”;
5. se tale eventuale coincidenza soggettiva sia stata specificamente valutata dalla Stazione Appaltante sotto il profilo dell’art. 95, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’eventuale conflitto di interessi non diversamente risolvibile e/o alla distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura;
6. se, ai fini del sub-criterio 2.4 dell’offerta tecnica, i due servizi di progettazione indicati dal concorrente debbano necessariamente riguardare interventi diversi da quello oggetto della presente procedura e se il PFTE e/o gli elaborati progettuali posti a base della presente gara possano essere indicati e valorizzati, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dal medesimo professionista o raggruppamento di professionisti che li abbia redatti;
7. se l’eventuale possibilità di valorizzare, ai fini del punteggio tecnico, servizi di progettazione coincidenti o direttamente connessi con l’intervento posto a base di gara sia stata valutata dalla Stazione Appaltante sotto il profilo della parità di trattamento, della distorsione della concorrenza e del vantaggio competitivo non neutralizzabile;
8. quali misure concrete siano state adottate per neutralizzare l’eventuale vantaggio informativo, documentale e valutativo derivante dalla pregressa attività progettuale, con particolare riferimento alla disponibilità di file sorgente, elaborati editabili, modelli grafici, computi, relazioni, basi di calcolo e servizi progettuali non accessibili o non spendibili in modo equivalente dalla generalità dei concorrenti;
9. se, tenuto conto della possibilità di produrre elaborati grafici a corredo dell’offerta tecnica senza che gli stessi risultino soggetti al limite dimensionale previsto per la relazione tecnica, la Stazione Appaltante abbia valutato l’eventuale vantaggio competitivo derivante dalla disponibilità, in capo al progettista autore della documentazione posta a base di gara, dei file grafici sorgente e degli elaborati nativi/editabili utilizzabili per la predisposizione dell’offerta tecnica;
10. se siano disponibili file nativi/editabili relativi agli elaborati posti a base di gara e se tali file verranno messi a disposizione di tutti i concorrenti, anche tramite cartella .zip o link dedicato, al fine di garantire piena parità informativa e sostanziale equivalenza delle condizioni di partecipazione;
11. se, conseguentemente all’eventuale integrazione documentale, la Stazione Appaltante intenda disporre un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte, così da consentire a tutti gli operatori economici un’adeguata analisi della documentazione resa disponibile e una corretta impostazione dell’offerta tecnica.
La presente richiesta è formulata al fine di assicurare la corretta interpretazione degli atti di gara, la piena parità di trattamento tra gli operatori economici, l’assenza di vantaggi informativi o valutativi non accessibili alla generalità dei concorrenti e la formulazione di un’offerta consapevole, completa e coerente con l’effettivo oggetto dell’affidamento.
Distinti saluti.
24/06/2026 17:51
Risposta
Premesso che in precedenza sono già stati forniti parziali chiarimenti circa le argomentazioni addotte si specifica altresì:
1- Il Disciplinare di gara, al punto 3, specifica chiaramente l'oggetto della prestazione progettuale richiesta, PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
altresì che la documentazione posta a base di gara è il PTFE, aggiornato al prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2025, validato dal RUP in data 10/10/2025 validato per tale livello;
la dicitura progetto esecutivo che si rileva negli elaborati presenti in piattaforma è riconducibile ad un progetto, esecutivo, che questa S.A. ha recepito dal precedente soggetto (Comune di Gagliano C.to) e che in fase di approvazione e validazione non ha ritenuto esaustivo per un procedura aperta di affidamento dei lavori;
per quanto sopra la documentazione progettuale presente in piattaforma, a base di gara, costituisce il PFTE dell'appalto intergrato;
2 - nessun margine progettuale è pertanto imposto ai partecipanti rimanendo finalità principale da raggiungere l’esecuzione di tutte le opere per il recupero, la valorizzazione e il completamento della Rocca sita nel Comune di Gagliano Castelferrato (EN).
3 -Si come già sopra specificato
4 - Si, come specificato nel chiarimento 33 proposto peraltro da codesto O:E. che espressamente richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5499/2022, secondo cui la partecipazione del progettista della fase precedente non è di per sé preclusa, purché sia evitato un vantaggio competitivo a favore dello stesso e siano garantite agli altri concorrenti le medesime informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta.
5- si specificando che i precedenti soggetti non hanno avuto coinvolgimento alcuno con questa S.A. e tantomeno con la presente procedura
6 - l'attribuzione dei punteggi premiali relativa all'offerta tecnica è demandata alla Commissione di gara che valuterà la documentazione prodotta da ogni partecipante nel caso per il sub-critero 2.4; 7) la legittima partecipazione dei progettisti del PFTE e la loro precedente attività progettuale connessa con l’intervento posto a base di gara non si configura distorsione della concorrenza e del vantaggio competitivo non neutralizzabile. Detta valutazione è comunque demandata alla Commissione giudicatrice;
8-9-10)- A supporto degli elaborati ufficiali, precedentemente pubblicati in formato pdf e aperto, si evidenzia che i I file sorgente, elaborati editabili, modelli grafici, computi, relazioni, basi di calcolo e servizi progettuali sono stati pubblicati tramite apposito link di collegamento nella sezione “allegati” della piattaforma. Resta ferma la validità della documentazione di gara già pubblicata e sottoscritta digitalmente, resa disponibile nei formati previsti dalla normativa vigente, che costituisce la documentazione ufficiale della procedura ai fini della partecipazione alla presente gara;
11) Non si ritiene necessaria alcuna proroga dei termini di gara riconducibile alle motivazioni argomentate da Codesto O.E. oltre quella già prevista. (vedasi avviso differimento termini di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
1- Il Disciplinare di gara, al punto 3, specifica chiaramente l'oggetto della prestazione progettuale richiesta, PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
altresì che la documentazione posta a base di gara è il PTFE, aggiornato al prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2025, validato dal RUP in data 10/10/2025 validato per tale livello;
la dicitura progetto esecutivo che si rileva negli elaborati presenti in piattaforma è riconducibile ad un progetto, esecutivo, che questa S.A. ha recepito dal precedente soggetto (Comune di Gagliano C.to) e che in fase di approvazione e validazione non ha ritenuto esaustivo per un procedura aperta di affidamento dei lavori;
per quanto sopra la documentazione progettuale presente in piattaforma, a base di gara, costituisce il PFTE dell'appalto intergrato;
2 - nessun margine progettuale è pertanto imposto ai partecipanti rimanendo finalità principale da raggiungere l’esecuzione di tutte le opere per il recupero, la valorizzazione e il completamento della Rocca sita nel Comune di Gagliano Castelferrato (EN).
3 -Si come già sopra specificato
4 - Si, come specificato nel chiarimento 33 proposto peraltro da codesto O:E. che espressamente richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5499/2022, secondo cui la partecipazione del progettista della fase precedente non è di per sé preclusa, purché sia evitato un vantaggio competitivo a favore dello stesso e siano garantite agli altri concorrenti le medesime informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta.
5- si specificando che i precedenti soggetti non hanno avuto coinvolgimento alcuno con questa S.A. e tantomeno con la presente procedura
6 - l'attribuzione dei punteggi premiali relativa all'offerta tecnica è demandata alla Commissione di gara che valuterà la documentazione prodotta da ogni partecipante nel caso per il sub-critero 2.4; 7) la legittima partecipazione dei progettisti del PFTE e la loro precedente attività progettuale connessa con l’intervento posto a base di gara non si configura distorsione della concorrenza e del vantaggio competitivo non neutralizzabile. Detta valutazione è comunque demandata alla Commissione giudicatrice;
8-9-10)- A supporto degli elaborati ufficiali, precedentemente pubblicati in formato pdf e aperto, si evidenzia che i I file sorgente, elaborati editabili, modelli grafici, computi, relazioni, basi di calcolo e servizi progettuali sono stati pubblicati tramite apposito link di collegamento nella sezione “allegati” della piattaforma. Resta ferma la validità della documentazione di gara già pubblicata e sottoscritta digitalmente, resa disponibile nei formati previsti dalla normativa vigente, che costituisce la documentazione ufficiale della procedura ai fini della partecipazione alla presente gara;
11) Non si ritiene necessaria alcuna proroga dei termini di gara riconducibile alle motivazioni argomentate da Codesto O.E. oltre quella già prevista. (vedasi avviso differimento termini di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
19/06/2026 17:16
Quesito #47
Buonasera,
alla gara parteciperemo in RTI indicando per la progettazione un RTP: cortesemente si chiede se nel caso di caricamento di un file zip questo debba essere firmato da tutti (RTI e RTP) o sia sufficiente la firma dell'impresa capogruppo
Grazie
alla gara parteciperemo in RTI indicando per la progettazione un RTP: cortesemente si chiede se nel caso di caricamento di un file zip questo debba essere firmato da tutti (RTI e RTP) o sia sufficiente la firma dell'impresa capogruppo
Grazie
22/06/2026 13:16
Risposta
Gli elaborati progettuali devono essere comunque firmati da ciascuno di essi per le rispettive copmpetenze. Il file zip può essere firmato e trasmesso dal progettista Capogruppo della costituenda RTP.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
22/06/2026 09:09
Quesito #48
Buongiorno.
Ricollegandoci al quesito n. 39 che non fornisce una risposta molto chiara e al punto 16 del disciplinare di gara,si chiede se elaborati grafici,schede e depliants sono da conteggiare con le 50 pagine o possiamo conteggiarle a parte.
Grazie
Ricollegandoci al quesito n. 39 che non fornisce una risposta molto chiara e al punto 16 del disciplinare di gara,si chiede se elaborati grafici,schede e depliants sono da conteggiare con le 50 pagine o possiamo conteggiarle a parte.
Grazie
22/06/2026 13:26
Risposta
Si ribadisce ancora una volta la chiarezza del punto 16 richiamato e purtuttavia si evidenzia che gli "eventuali" elaborati grafici,schede e depliants non rientrano nel limite di numero max di 50 pagine cos'ì come previsto al suddetto punto 16 del disciplinare di gara.
Ing.
Francesco Ricerca
Ing.
Francesco Ricerca
22/06/2026 10:52
Quesito #49
Buongiorno,
si chiede di voler chiarire, in merito ai criteri 2.2 e 2.3 quali sono le quote dei piani di imposta su cui predisporre i collegamenti verticali. Nello specifico:
per il criterio 2.2 si chiede di realizzare un collegamento verticale tra il “Livello Atrio 0,00 m e il Livello Palazzo +39,00 m” ma, coerentemente con gli elaborati di progetto messi a disposizione, la quota +0,00 risulta essere nella zona “accoglienza” (a est del fabbricato) e non nella zona “atrio”. Si chiede di specificare meglio tutte le quote relative alle zone “atrio” e “accoglienza”;per il criterio 2.3 si chiede di realizzare un collegamento verticale “del terzo livello Mastio 2° Livello +56,90” ma non si evince da quale livello e da quale quota debba partire questo collegamento verticale, relativamente a questo criterio.
Si chiede quindi di voler chiarire meglio questi aspetti al fine di poter elaborare una corretta proposta tecnica.
si chiede di voler chiarire, in merito ai criteri 2.2 e 2.3 quali sono le quote dei piani di imposta su cui predisporre i collegamenti verticali. Nello specifico:
per il criterio 2.2 si chiede di realizzare un collegamento verticale tra il “Livello Atrio 0,00 m e il Livello Palazzo +39,00 m” ma, coerentemente con gli elaborati di progetto messi a disposizione, la quota +0,00 risulta essere nella zona “accoglienza” (a est del fabbricato) e non nella zona “atrio”. Si chiede di specificare meglio tutte le quote relative alle zone “atrio” e “accoglienza”;per il criterio 2.3 si chiede di realizzare un collegamento verticale “del terzo livello Mastio 2° Livello +56,90” ma non si evince da quale livello e da quale quota debba partire questo collegamento verticale, relativamente a questo criterio.
Si chiede quindi di voler chiarire meglio questi aspetti al fine di poter elaborare una corretta proposta tecnica.
24/06/2026 14:18
Risposta
In riferimento al criterio 2.2 si conferma che la quota 0.00, indicata negli elaborati progettuali, è riferita all'area c.d. livello accoglienza e non l'atrio con elevazione +31.00, confermando quindi l'elevazione da raggiungere: palazzo +39.00.
In riferimento al criterio 2.3, il livello di partenza non è stato specificatamente indicato in quanto può essere la quota +39.00 o altro livello intermedio comunque accessibile mediante percorsi e rampe, dal suddetto livello +39.00.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
In riferimento al criterio 2.3, il livello di partenza non è stato specificatamente indicato in quanto può essere la quota +39.00 o altro livello intermedio comunque accessibile mediante percorsi e rampe, dal suddetto livello +39.00.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
22/06/2026 15:18
Quesito #50
Spett.le S.A., In riferimento al sub-criterio 2.2 dell’offerta tecnica “Soluzioni tecniche migliorative che contemplino il collegamento verticale, mediante ascensore, di due livelli (Livello Atrio 0,00 m; Livello Palazzo +39,00 m)”, si chiede di chiarire se l’indicazione del “Livello Atrio 0,00 m” costituisca un refuso. Dall’esame degli elaborati posti a base di gara, infatti, sembrerebbe che alla quota 0,00 m sia individuato il “Livello Accoglienza” e non il “Livello Atrio”. Pertanto, si chiede di precisare se la soluzione tecnica migliorativa richiesta debba riguardare il collegamento verticale mediante ascensore tra: Livello Atrio e Livello Palazzo +39,00 m oppure Livello Accoglienza quota 0,00 m e Livello Palazzo +39,00 m.
24/06/2026 14:14
Risposta
In riferimento al criterio 2.2 si conferma che la quota 0.00, indicata negli elaborati progettuali, è riferita all'area c.d. livello accoglienza e non l'atrio con elevazione +31.00, confermando quindi l'elevazione da raggiungere: palazzo +39.00.
Si conferma, pertanto, che l'eventuale soluzione migliorativa deve contemplare il collegamento verticale tra Livello Accoglienza quota 0,00 m e Livello Palazzo +39,00 m.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Si conferma, pertanto, che l'eventuale soluzione migliorativa deve contemplare il collegamento verticale tra Livello Accoglienza quota 0,00 m e Livello Palazzo +39,00 m.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
22/06/2026 15:30
Quesito #51
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Sub-criterio 2.2 e Sub-criterio 2.3 – [Inserire Nome Procedura di Gara e CIG]
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica descritti nel Disciplinare di Gara.
PREMESSO CHE:
Il Sub-criterio 2.2 (8 punti) richiede all'Operatore Economico di esplicitare soluzioni progettuali relative alla “creazione di un collegamento verticale mediante ascensore, di due livelli (Livello Atrio 0,00m ; Livello Palazzo +39,00m)”;Il Sub-criterio 2.3 (8 punti) richiede all'Operatore Economico di esplicitare soluzioni progettuali relative alla “creazione di un collegamento verticale, mediante ascensore, del terzo livello (Mastio 2° Livello +56,90m)”;Entrambi i criteri, pur venendo formalmente definiti nella rubrica come "Soluzioni tecniche migliorative", sembrano richiedere ex novo la progettazione, la fornitura e la posa in opera di impianti elevatori e delle relative strutture di collegamento verticale per quote d'altezza rilevanti (+39,00 m e +56,90 m), elementi che parrebbero non essere contemplati o computati negli elaborati progettuali posti a base d'asta;
CONSIDERATO CHE:
L'art. 108, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 dispone testualmente che «le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». Tale norma ha carattere imperativo ed è finalizzata a evitare che la gara qualitativa si trasformi in un'offerta patrimoniale "al rialzo", a discapito della par condicio e delle PMI;
2. Secondo i consolidati orientamenti dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, le "migliorie" legittimamente premiabili possono consistere solo in varianti di dettaglio o ottimizzazioni tecnologiche/prestazionali di opere già previste nel progetto a base d'asta. Al contrario, l'introduzione di intere opere strutturali o impianti tecnologici precedentemente omessi configura una "prestazione aggiuntiva" (un'opera extra), la cui valutazione mediante punteggio tecnico è radicalmente vietata;
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di chiarire quanto segue:
1. Se le opere strutturali e impiantistiche relative ai collegamenti verticali oggetto dei sub-criteri 2.2 e 2.3 siano già interamente previste, computate e valorizzate nel progetto esecutivo a base d'asta, e se pertanto l'oggetto della valutazione sia limitato alle sole varianti migliorative/prestazionali di un impianto già presente nel computo metrico estimativo;
Nel caso in cui, invece, tali collegamenti verticali a quota +39,00m e +56,90m non siano previsti nel progetto a base d'asta, se la Stazione Appaltante intenda procedere – in via di autotutela – alla rettifica o all'espungimento dei sub-criteri 2.2 e 2.3, in quanto l'attribuzione di complessivi 16 punti per la "creazione" ex novo di opere e impianti aggiuntivi si porrebbe in aperto contrasto con il divieto tassativo sancito dall'art. 108, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi di tutela della concorrenza.
Si chiede pertanto di volersi esprimersi nel merito.
Cordialità
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica descritti nel Disciplinare di Gara.
PREMESSO CHE:
Il Sub-criterio 2.2 (8 punti) richiede all'Operatore Economico di esplicitare soluzioni progettuali relative alla “creazione di un collegamento verticale mediante ascensore, di due livelli (Livello Atrio 0,00m ; Livello Palazzo +39,00m)”;Il Sub-criterio 2.3 (8 punti) richiede all'Operatore Economico di esplicitare soluzioni progettuali relative alla “creazione di un collegamento verticale, mediante ascensore, del terzo livello (Mastio 2° Livello +56,90m)”;Entrambi i criteri, pur venendo formalmente definiti nella rubrica come "Soluzioni tecniche migliorative", sembrano richiedere ex novo la progettazione, la fornitura e la posa in opera di impianti elevatori e delle relative strutture di collegamento verticale per quote d'altezza rilevanti (+39,00 m e +56,90 m), elementi che parrebbero non essere contemplati o computati negli elaborati progettuali posti a base d'asta;
CONSIDERATO CHE:
L'art. 108, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 dispone testualmente che «le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». Tale norma ha carattere imperativo ed è finalizzata a evitare che la gara qualitativa si trasformi in un'offerta patrimoniale "al rialzo", a discapito della par condicio e delle PMI;
2. Secondo i consolidati orientamenti dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, le "migliorie" legittimamente premiabili possono consistere solo in varianti di dettaglio o ottimizzazioni tecnologiche/prestazionali di opere già previste nel progetto a base d'asta. Al contrario, l'introduzione di intere opere strutturali o impianti tecnologici precedentemente omessi configura una "prestazione aggiuntiva" (un'opera extra), la cui valutazione mediante punteggio tecnico è radicalmente vietata;
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di chiarire quanto segue:
1. Se le opere strutturali e impiantistiche relative ai collegamenti verticali oggetto dei sub-criteri 2.2 e 2.3 siano già interamente previste, computate e valorizzate nel progetto esecutivo a base d'asta, e se pertanto l'oggetto della valutazione sia limitato alle sole varianti migliorative/prestazionali di un impianto già presente nel computo metrico estimativo;
Nel caso in cui, invece, tali collegamenti verticali a quota +39,00m e +56,90m non siano previsti nel progetto a base d'asta, se la Stazione Appaltante intenda procedere – in via di autotutela – alla rettifica o all'espungimento dei sub-criteri 2.2 e 2.3, in quanto l'attribuzione di complessivi 16 punti per la "creazione" ex novo di opere e impianti aggiuntivi si porrebbe in aperto contrasto con il divieto tassativo sancito dall'art. 108, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi di tutela della concorrenza.
Si chiede pertanto di volersi esprimersi nel merito.
Cordialità
24/06/2026 14:52
Risposta
Si premette che:
1) l'art. 108 c. 11 recita quanto segue: "In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta".
2) Il Disclipinare di gara, al punto 3, specifica chiaramente l'oggetto della prestazione progettuale richiesta, PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
3) la documentazione posta a base di gara è il PTFE, aggiornato al prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Siciliana, validato dal RUP in data 10/10/2025 per tale livello;
4) la dicitura progetto "esecutivo" che si rileva negli elaborati presenti in piattaforma è riconducibile ad un progetto che questa S.A. ha recepito dal precedente soggetto (Comune di Gagliano C.to) validandolo quale PFTE;
5) tutta la documentazione progettuale presente in piattaforma, a base di gara, costituisce il PFTE dell'appalto intergrato;
6) Il progetto esecutivo è invece onere dell'O.E. aggiudicatario.
Per quanto sopra premesso, tutte le proposte migliorative di cui ai Sub-criteri 2.2e 2.3, su cui si appuntano le doglianze di Codesto O.E. non alterano l’impostazione di fondo di progetto per la valorizzazione del sito, non modificano le caratteristiche essenziali del progetto, ma si limitano ad integrarlo sotto il profilo della migliore fruibilità dell’opera da realizzare con eventuali soluzioni tecniche che, senza incidere sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni. (vedasi Delibera del 27/04/2022, n. 211, Sent. C. Stato 14/05/2018, n. 2853).
Conseguentemente, il progetto non risulta inciso dal punto di vista tipologico e funzionale ma potrà essere arricchito dalle proposte da esaminare, che dunque saranno correttamente assumibili nella categoria delle proposte migliorative al PFTE a base di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
1) l'art. 108 c. 11 recita quanto segue: "In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta".
2) Il Disclipinare di gara, al punto 3, specifica chiaramente l'oggetto della prestazione progettuale richiesta, PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
3) la documentazione posta a base di gara è il PTFE, aggiornato al prezzario vigente dei lavori pubblici della Regione Siciliana, validato dal RUP in data 10/10/2025 per tale livello;
4) la dicitura progetto "esecutivo" che si rileva negli elaborati presenti in piattaforma è riconducibile ad un progetto che questa S.A. ha recepito dal precedente soggetto (Comune di Gagliano C.to) validandolo quale PFTE;
5) tutta la documentazione progettuale presente in piattaforma, a base di gara, costituisce il PFTE dell'appalto intergrato;
6) Il progetto esecutivo è invece onere dell'O.E. aggiudicatario.
Per quanto sopra premesso, tutte le proposte migliorative di cui ai Sub-criteri 2.2e 2.3, su cui si appuntano le doglianze di Codesto O.E. non alterano l’impostazione di fondo di progetto per la valorizzazione del sito, non modificano le caratteristiche essenziali del progetto, ma si limitano ad integrarlo sotto il profilo della migliore fruibilità dell’opera da realizzare con eventuali soluzioni tecniche che, senza incidere sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni. (vedasi Delibera del 27/04/2022, n. 211, Sent. C. Stato 14/05/2018, n. 2853).
Conseguentemente, il progetto non risulta inciso dal punto di vista tipologico e funzionale ma potrà essere arricchito dalle proposte da esaminare, che dunque saranno correttamente assumibili nella categoria delle proposte migliorative al PFTE a base di gara.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
22/06/2026 16:13
Quesito #52
Salve,
si chiede se i progettisti indicati debbano firmare gli elaborati tecnici, non partecipando alla procedura quali concorrenti. Il chiarimento n. 47 conferma la firma degli elaborati tecnici da parte dell'RTP indicato, mentre la risposta al chiarimento n. 12 riporta testualmente che "Il documento Offerta Tecnica deve essere firmato principalmente dall'O.E., il solo abilitato all'inserimento del medesimo documento in piattaforma".
Si chiede per favore di chiarire se l'offerta tecnica vada firmata dall'RTP indicato non concorrente.
Grazie
si chiede se i progettisti indicati debbano firmare gli elaborati tecnici, non partecipando alla procedura quali concorrenti. Il chiarimento n. 47 conferma la firma degli elaborati tecnici da parte dell'RTP indicato, mentre la risposta al chiarimento n. 12 riporta testualmente che "Il documento Offerta Tecnica deve essere firmato principalmente dall'O.E., il solo abilitato all'inserimento del medesimo documento in piattaforma".
Si chiede per favore di chiarire se l'offerta tecnica vada firmata dall'RTP indicato non concorrente.
Grazie
24/06/2026 12:40
Risposta
Si conferma che gli elaborati progettuali devono essere firmati dai professionisti redattori della progettazione esecuitiva , ognuno per le rispettive competenze; l'Offerta Tecnica deve essere firmata dall'O.E. partecipante alla procedura, essendo il solo abilitato all'inserimento degli elaborati tecnici nell'apposito slot "Offerta Tecnica".
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
22/06/2026 16:33
Quesito #53
Oggetto: Richiesta chiarimento su requisito professionale – Progettista
Con riferimento al requisito indicato a pag. 17, per la figura del “Progettista – Architetto”, nel quale si richiede il possesso di laurea in architettura, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale – settore civile e ambientale, si chiede di chiarire se il riferimento al “settore civile e ambientale” costituisca un refuso, atteso che tale dicitura risulta normalmente riferibile all’Ordine degli Ingegneri, mentre per la figura dell’Architetto l’iscrizione avviene presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Si chiede pertanto di confermare se, ai fini del soddisfacimento del requisito, sia ritenuta valida l’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori oppure, in alternativa, se la Stazione Appaltante intenda ammettere anche professionisti in possesso di laurea e abilitazione in Ingegneria, iscritti all’Ordine degli Ingegneri – settore civile e ambientale, purché competenti per le prestazioni oggetto dell’affidamento.
Restiamo in attesa di vostro riscontro.
Distinti Saluti
Con riferimento al requisito indicato a pag. 17, per la figura del “Progettista – Architetto”, nel quale si richiede il possesso di laurea in architettura, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale – settore civile e ambientale, si chiede di chiarire se il riferimento al “settore civile e ambientale” costituisca un refuso, atteso che tale dicitura risulta normalmente riferibile all’Ordine degli Ingegneri, mentre per la figura dell’Architetto l’iscrizione avviene presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Si chiede pertanto di confermare se, ai fini del soddisfacimento del requisito, sia ritenuta valida l’iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori oppure, in alternativa, se la Stazione Appaltante intenda ammettere anche professionisti in possesso di laurea e abilitazione in Ingegneria, iscritti all’Ordine degli Ingegneri – settore civile e ambientale, purché competenti per le prestazioni oggetto dell’affidamento.
Restiamo in attesa di vostro riscontro.
Distinti Saluti
24/06/2026 12:45
Risposta
Si conferma l'obbligo di presenza tra i progettisti della figura di Architettto regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
23/06/2026 10:14
Quesito #54
Si chiede di chiarire all'interno di quale documento indicare le figure del Restauratore e dell'Archeologo (Busta amministrativa: DGUE, Dichiarazione separata oppure Busta Tecnica: Offerta Tecnica, Organigramma, ecc.) e di confermare che le stesse figure NON devono costituirsi in RTP con i progettisti.
24/06/2026 13:07
Risposta
La previsione di archeologo – fascia 1 e restauratore di materiali lapidei, deve intendersi riferita alla presenza di dette figure in fase di ESECUZIONE DEI LAVORI giusto avviso pubblico del 15/06/2026 "precisazione/rettifica punto 3.3 del disciplinare di gara" afferente la composizione minima del gruppo di lavoro. Le dichiarazioni integrative al DGUE dei progettisti vanno prodotte integralmente da tutte le figure professionali che sono indicate dall'O.E. nel gruppo di lavoro.
Il RUP
Francesco RICERCA
Il RUP
Francesco RICERCA
23/06/2026 10:16
Quesito #55
Si chiede di chiarire se i progettisti in RTP costituendo, avendo contribuito nei criteri di gara relativi all'esperienza del gruppo progettazione, debbano firmare l'Offerta Tecnica di gara.
24/06/2026 12:32
Risposta
Al punto 15.1 del disciplinare di gara sono indicate le modalità e i soggetti che sottoscrivono la documentazione di partecipazione alla procedura di gara.
IL RUP
Francesco Ricerca
IL RUP
Francesco Ricerca
23/06/2026 10:51
Quesito #56
Si chiede se nella busta amministrativa, dovendo caricare più file firmati (dal capogruppo, dalla mandante, dai progettisti) inseriti in uno zip, se quest'ultimo debba essere firmato da tutti (capogruppo, mandante, progettisti) oppure solo dal capogruppo.
24/06/2026 12:34
Risposta
Il file zip dalla Capogruppo.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
24/06/2026 10:43
Quesito #57
Buongiorno,
si chiede nuovamente di confermare per favore che gli importi dei servizi di progettazione richiesti per la partecipazione alla procedura siano quelli indicati nelle tabelle a pagina 9 e 10 del disciplinare.
Grazie
si chiede nuovamente di confermare per favore che gli importi dei servizi di progettazione richiesti per la partecipazione alla procedura siano quelli indicati nelle tabelle a pagina 9 e 10 del disciplinare.
Grazie
24/06/2026 12:31
Risposta
Gli importi delle categorie afferenti il suddetto chiarimento sono riportati in tabella a pag. 9 e 10 del Disciplinare e calcolati secondo quanto previsto al punto 6.3 del disciplinare. I requisiti dichiarati saranno verificati in sede di gara e secondo il sopradetto punto 6.3.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
26/06/2026 12:40
Quesito #58
Si chiede conferma che, in fase di gara, non occorra indicare i nominativi dei subappaltatori.
30/06/2026 11:01
Risposta
Il punto - 8. Subappalto - del Disciplinare di Gara in conformità secondo quanto disposto dall’art. 119 del Codice regolamenta, espressamente, le modalità cui l'O.E. deve attenersi qualora intenda fare ricorsso all'istittuo del subappalto
Il Rup
Ing. Francesco Ricerca
Il Rup
Ing. Francesco Ricerca
26/06/2026 12:57
Quesito #59
A pag. 17 del disciplinare di gara, nella tabella per il gruppo di progettazione, con riferimento al ruolo di "Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di progettazione integrata e coordinata delle prestazioni specialistiche" nella prima colonna si fa ri ferimentoad architetto o ingegnere, mentre sulla seconda colonna si parla solo di laurea in architettura. Si chiede pertanto conferma che la figura possa essere ricoperta alternatrivamente da architetto o da ingegnere, ferma restando l'iscrizione almeno decennale all'albo di riferimento.
30/06/2026 11:03
Risposta
Si conferma.
Inoltre, si ribadisce l'obbligo della presenza della figura di Architettto, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quale progettista.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Inoltre, si ribadisce l'obbligo della presenza della figura di Architettto, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quale progettista.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
30/06/2026 14:03
Quesito #60
Si chiede di chiarire se l'offerta tecnica è costituita tassativamente da un unico file "Relazione Tecnica", inclusi eventuali allegati, oppure se gli allegati (CV, Schede Tecniche et al) possono essere inseriti, insieme alla Relazione Tecnica, separatamente all'interno di un file zip.
03/07/2026 09:23
Risposta
Il Disciplinare di gara al punto 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA tra l'altro riporta chiaramente:
"La busta B – “Offerta tecnica” è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Relazione Offerta tecnica: max 50 pagine escluso indice e copertina, formato A4 interlinea 1,5 carattere Times 12. Non saranno esaminati i contenuti delle pagine che eccederanno i limiti sopra indicati.
Eventuali Elaborati grafici e depliants.Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337-6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337-5:2017.
E' letteralmente comprensibile che la dicitura "i seguenti documenti :" faccia riferimento a 3 (TRE) possibili elaborati specifici, come sopra riportato, per i quali, ove richiesto, è chiaramente indicato la struttura editoriale; ove necessario, come già chiarito, è previsto, per l'invio, un singolo file ZIP che rispetti le prescrizioni del Disciplinare di Gara.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
"La busta B – “Offerta tecnica” è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Relazione Offerta tecnica: max 50 pagine escluso indice e copertina, formato A4 interlinea 1,5 carattere Times 12. Non saranno esaminati i contenuti delle pagine che eccederanno i limiti sopra indicati.
Eventuali Elaborati grafici e depliants.Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337-6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337-5:2017.
E' letteralmente comprensibile che la dicitura "i seguenti documenti :" faccia riferimento a 3 (TRE) possibili elaborati specifici, come sopra riportato, per i quali, ove richiesto, è chiaramente indicato la struttura editoriale; ove necessario, come già chiarito, è previsto, per l'invio, un singolo file ZIP che rispetti le prescrizioni del Disciplinare di Gara.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
01/07/2026 09:29
Quesito #61
Si chiede per favore se la copia della copertura assicurativa dei progettisti, firmata digitalmente, debba essere prodotta già in fase di partecipazione alla gara.
Grazie
Grazie
03/07/2026 09:24
Risposta
Si, si conferma; peraltro argomento già esplicato al punto 6.2 B del Disciplinare di gara che recepisce l'art.40 c.1 bis dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023.
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
Il RUP
Ing. Francesco Ricerca
01/07/2026 12:32
Quesito #62
Si chiede riscontro in merito al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 21 pag. 26) ove si riporta "La direzione del cantiere, per quanto concerne le opere relative alla categoria "OS2A", dovrà essere affidata dall'Impresa ad un tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.10.2001, n. 420 e s.m.i." poiché tale categoria SOA non è prevista a base di gara. Inoltre, il CSA fa riferimento al vecchio codice D.Lgs. 50/2016.
03/07/2026 09:25
Risposta
in merito al chiarimento richiesto si precisa che:
eventuali riferimenti al D.Lgs. 50/2016 debbano oggi intendersi al D. Lgs 36/2023 normativa di riferimento secondo cui ,l'originario progetto, è stato aggiornato al prezziario 2025 per la Regione Siciliana e validato quale PFTE; analogamente la categorie specialistiche richieste, e cui fare riferimento, sono quelle previste nel Bando e Disclipinare di Gara; incongruenze che verranno eliminate con la redazione del progetto esecutivo, oggetto dell'appalto integrato della presente procedura.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca
eventuali riferimenti al D.Lgs. 50/2016 debbano oggi intendersi al D. Lgs 36/2023 normativa di riferimento secondo cui ,l'originario progetto, è stato aggiornato al prezziario 2025 per la Regione Siciliana e validato quale PFTE; analogamente la categorie specialistiche richieste, e cui fare riferimento, sono quelle previste nel Bando e Disclipinare di Gara; incongruenze che verranno eliminate con la redazione del progetto esecutivo, oggetto dell'appalto integrato della presente procedura.
IL RUP
Ing. Francesco Ricerca