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SRR Palermo Provincia Ovest scpa
Gara #3383
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN 5 COMUNI DELLA SRR “PALERMO PROVINCIA OVEST” S.c.p.a.Informazioni appalto
27/03/2026
Aperta
Servizi
€ 44.768.163,40
Francio' Giovanni
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Lotti
1
BAFF9C616C
Qualità prezzo
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN 5 COMUNI DELLA SRR “PALERMO PROVINCIA OVEST” S.c.p.a.
Lotto Nord
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché’ di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 15 della l.r.9/2010 e ss.mm.ii. nei comuni di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato
€ 37.346.343,16
€ 24.236.939,36
€ 377.235,79
2
BAFF9C723F
Qualità prezzo
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E FRAZIONI DIFFERENZIATE NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN 5 COMUNI DELLA SRR “PALERMO PROVINCIA OVEST” S.c.p.a.
Lotto SUD
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché’ di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 15 della l.r.9/2010 e ss.mm.ii. nei comuni di Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi
€ 6.974.138,61
€ 4.488.800,67
€ 70.445,84
Scadenze
18/05/2026 13:00
28/05/2026 13:00
04/06/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.66 MB | |
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9.44 MB | |
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9.32 MB | |
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3.73 MB | |
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2.38 MB |
Chiarimenti
31/03/2026 13:06
Quesito #1
Buongiorno,
si allega alla prensente richiesta di sopralluogo
si allega alla prensente richiesta di sopralluogo
20/04/2026 16:54
Risposta
In merito alla richiesta di sopralluogo assistito da voi avanzata si specifica che, come riportato al punto 11 del Disciplinare di gara, lo stesso dovrà essere effettuato in autonomia. Non è prevista la possibilità di sopralluogo assistito.
Si rappresenta in tal senso che il disciplinare di gara al succitato punto prevede che "Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato."
Si rappresenta in tal senso che il disciplinare di gara al succitato punto prevede che "Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato."
13/04/2026 13:13
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante
1) si chiede di chiarire il numero complessivo delle Utenze domestiche e non domestiche da servire nel comune di Monreale in quanto non è chiaro se le utenze complessive siano 19.585 o se a quest'ultime debbano essere aggiunte altre cosi come riportato a pagina 40 e 41 del disciplinare tecnico.
2) si chiede di dettagliare meglio le frequenze di raccolta dei servizi base e servizi accessori poco chiari nella lettura delle tabelle.
3) si chiede di dettagliare le frequenze di spazzamento in quanto in alcune tabelle di sintesi mancano le frequenze e sono riportati i soli metri lineari e le modalità di espletamento del servizio.
1) si chiede di chiarire il numero complessivo delle Utenze domestiche e non domestiche da servire nel comune di Monreale in quanto non è chiaro se le utenze complessive siano 19.585 o se a quest'ultime debbano essere aggiunte altre cosi come riportato a pagina 40 e 41 del disciplinare tecnico.
2) si chiede di dettagliare meglio le frequenze di raccolta dei servizi base e servizi accessori poco chiari nella lettura delle tabelle.
3) si chiede di dettagliare le frequenze di spazzamento in quanto in alcune tabelle di sintesi mancano le frequenze e sono riportati i soli metri lineari e le modalità di espletamento del servizio.
15/04/2026 09:01
Risposta
1) Le utenze complessive sono 19.585, così come riportato a pag. 15 del disciplinare tecnico. Le utenze inserite a pagina 40 e 41 sono incluse nelle 19.585 e riguardano le zone che non possono essere servite dal porta/porta e per le quali come soluzione progettuale è stato previsto […] un servizio di raccolta di prossimità attraverso l’utilizzo di punti di raccolta e isole intelligenti di nuova installazione, per intercettare i rifiuti prodotti da circa n° 1.260 utenze […] e i punti di raccolta fissi di Fiumelato e Ponte Parco (n° 565 utenze).
2) Le frequenze di raccolta dei servizi base sono correttamente inserite a pag. 46 del Disciplinare Tecnico. Ad ogni buon fine si ribadiscono in questa sede:
n.3 raccolte settimanali di frazione organica
n.6 raccolte settimanali di pannolini e pannoloni con sacco a parte;
n.1 raccolta settimanale del secco indifferenziato residuo (da valutare, a regime, previa verifica dei quantitativi prodotti, la raccolta quindicinale alternando con altra tipologia di servizio);
n.1 raccolta del secco differenziato divisa per singola tipologia: carta/cartone, multimateriale leggero (imballaggi in plastica/ imballaggi in metalli), imballaggi in vetro;
inoltre - sempre a pag. 46 - è riportato quanto segue:
- Smaltimento R.D., ingombranti e RAEE nel rispetto della normativa vigente;
- Raccolta e smaltimento di accumulatori, pile e farmaci scaduti nel rispetto della normativa vigente;
- Convenzione, posizionamento e recupero dei contenitori per la raccolta degli oli domestici nel rispetto della normativa vigente;
- Convenzione, posizionamento e smaltimento dei contenitori per il recupero dell’abbigliamento (EER 20.01.10) e dei prodotti tessili (EER 20.01.11) nel rispetto della normativa vigente;
per le ultime due voci il convenzionamento è in capo al comune.
In merito alle frequenze dei servizi accessori gli stessi sono identificati nei servizi fuori perimetro ARERA: e riguardano
- interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- interventi di diserbamento;
Il riferimento puntuale e dettagliato delle modalità di esecuzione si trova nelle pag. 95 e 96 del Disciplinare Tecnico.
In particolare sono previsti:
· n° 4 interventi annuali di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale e in tutti gli immobili e le scuole comunali;
- relativamente al Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo si prevede l’impiego continuativo di n. 3 squadre dedicate esclusivamente al servizio di controllo della vegetazione. […] L'Affidatario ha l’obbligo di definire e concordare con l’Amministrazione Comunale il calendario annuale e la zonizzazione degli interventi, garantendo la massima trasparenza nella pianificazione.
3) Le frequenze di raccolta e spazzamento sono dettagliate nelle tabelle riportate a partire da pagina 79 e seguenti. Per le vie sottoelencate,
Via Biagio Giordano (570 ml)
Via Pio La Torre (370 ml)
Via F.P. Gravina (131 ml)
si specifica che tali arterie sono ufficialmente inserite nel circuito di spazzamento meccanizzato. La frequenza settimanale prevista per le suddette vie è fissata in 3/6 (gg/sett), in linea e analogia con i parametri stabiliti per le aree limitrofe e coerentemente con i flussi di traffico e di deposito rilevati in fase di progettazione.
Relativamente a Salita Gravina (50 ml) ricadente nella Zona si spazzamento denominata BAVERA si specifica che lo spazzamento dovrà essere di tipo Manuale (e non Meccanizzato come erroneamente riportato) con frequenza di 3/6 giorni settimanali.
2) Le frequenze di raccolta dei servizi base sono correttamente inserite a pag. 46 del Disciplinare Tecnico. Ad ogni buon fine si ribadiscono in questa sede:
n.3 raccolte settimanali di frazione organica
n.6 raccolte settimanali di pannolini e pannoloni con sacco a parte;
n.1 raccolta settimanale del secco indifferenziato residuo (da valutare, a regime, previa verifica dei quantitativi prodotti, la raccolta quindicinale alternando con altra tipologia di servizio);
n.1 raccolta del secco differenziato divisa per singola tipologia: carta/cartone, multimateriale leggero (imballaggi in plastica/ imballaggi in metalli), imballaggi in vetro;
inoltre - sempre a pag. 46 - è riportato quanto segue:
- Smaltimento R.D., ingombranti e RAEE nel rispetto della normativa vigente;
- Raccolta e smaltimento di accumulatori, pile e farmaci scaduti nel rispetto della normativa vigente;
- Convenzione, posizionamento e recupero dei contenitori per la raccolta degli oli domestici nel rispetto della normativa vigente;
- Convenzione, posizionamento e smaltimento dei contenitori per il recupero dell’abbigliamento (EER 20.01.10) e dei prodotti tessili (EER 20.01.11) nel rispetto della normativa vigente;
per le ultime due voci il convenzionamento è in capo al comune.
In merito alle frequenze dei servizi accessori gli stessi sono identificati nei servizi fuori perimetro ARERA: e riguardano
- interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- interventi di diserbamento;
Il riferimento puntuale e dettagliato delle modalità di esecuzione si trova nelle pag. 95 e 96 del Disciplinare Tecnico.
In particolare sono previsti:
· n° 4 interventi annuali di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale e in tutti gli immobili e le scuole comunali;
- relativamente al Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo si prevede l’impiego continuativo di n. 3 squadre dedicate esclusivamente al servizio di controllo della vegetazione. […] L'Affidatario ha l’obbligo di definire e concordare con l’Amministrazione Comunale il calendario annuale e la zonizzazione degli interventi, garantendo la massima trasparenza nella pianificazione.
3) Le frequenze di raccolta e spazzamento sono dettagliate nelle tabelle riportate a partire da pagina 79 e seguenti. Per le vie sottoelencate,
Via Biagio Giordano (570 ml)
Via Pio La Torre (370 ml)
Via F.P. Gravina (131 ml)
si specifica che tali arterie sono ufficialmente inserite nel circuito di spazzamento meccanizzato. La frequenza settimanale prevista per le suddette vie è fissata in 3/6 (gg/sett), in linea e analogia con i parametri stabiliti per le aree limitrofe e coerentemente con i flussi di traffico e di deposito rilevati in fase di progettazione.
Relativamente a Salita Gravina (50 ml) ricadente nella Zona si spazzamento denominata BAVERA si specifica che lo spazzamento dovrà essere di tipo Manuale (e non Meccanizzato come erroneamente riportato) con frequenza di 3/6 giorni settimanali.
14/04/2026 18:42
Quesito #5
QUESITO 1) Nel Disciplinare di gara al punto 6.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE " per il lotto SUD si richiede:
"Lotto SUD - Esecuzione nei dieci anni antecedenti a quello di indizione della procedura di gara di servizi analoghi ai
servizi oggetto della gara:
almeno un contratto, della durata minima di 12 mesi, avente ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti
con la modalità porta a porta, il trasporto e lo spazzamento, nell'ambito del quale sia stata raggiunta una
percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%, relativo ad un Comune e/o comprensorio avente
un numero di abitanti pari o superiore a 9.000."
In merito a tale richiesta si richiede cosa si intende nello specifico per comprensorio e se è possibile cumulare più contratti svolti nello stesso anno
"Lotto SUD - Esecuzione nei dieci anni antecedenti a quello di indizione della procedura di gara di servizi analoghi ai
servizi oggetto della gara:
almeno un contratto, della durata minima di 12 mesi, avente ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti
con la modalità porta a porta, il trasporto e lo spazzamento, nell'ambito del quale sia stata raggiunta una
percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%, relativo ad un Comune e/o comprensorio avente
un numero di abitanti pari o superiore a 9.000."
In merito a tale richiesta si richiede cosa si intende nello specifico per comprensorio e se è possibile cumulare più contratti svolti nello stesso anno
20/04/2026 16:51
Risposta
Si fa presente che come da Avviso Pubblico pubblicato sulla Piattaforma in data 17/ 04/2026, con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.04.2026, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del Disciplinare di Gara è stato integralmente sostituito.
In base alla nuova formulazione, per il Lotto SUD è ora richiesta:
Esecuzione nei dieci anni antecedenti a quello di indizione della procedura di gara di servizi analoghi ai servizi oggetto della gara di:
"uno o più contratti della durata minima di 12 mesi ciascuno, aventi ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e lo spazzamento, nell'ambito dei quali sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Tali contratti, anche cumulati tra loro, devono riferirsi a un bacino d'utenza complessivo (somma degli abitanti dei Comuni o comprensori serviti) pari o superiore a 9.000 abitanti ed essere stati eseguiti contemporaneamente, garantendo una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui."
Pertanto, in risposta allo specifico quesito, si chiarisce che è ammessa la cumulabilità dei servizi pregressi svolti in più Comuni o in interi Comprensori al fine di raggiungere la soglia dei 9.000 abitanti, a condizione che i contratti relativi a tali Comuni o Comprensori
1.Abbiano garantito, per ciascun Comune o Comprensorio, nel periodo dei 12 mesi di riferimento il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata (inteso come media del periodo);
2.Siano stati eseguiti contemporaneamente, presentando una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui.
Per quanto riguarda la definizione di comprensorio, esso va inteso come un’aggregazione di più territori comunali i cui servizi sono stati affidati ed eseguiti nell'ambito di un unico rapporto contrattuale (es. A.R.O., Lotti, ecc)
In base alla nuova formulazione, per il Lotto SUD è ora richiesta:
Esecuzione nei dieci anni antecedenti a quello di indizione della procedura di gara di servizi analoghi ai servizi oggetto della gara di:
"uno o più contratti della durata minima di 12 mesi ciascuno, aventi ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e lo spazzamento, nell'ambito dei quali sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Tali contratti, anche cumulati tra loro, devono riferirsi a un bacino d'utenza complessivo (somma degli abitanti dei Comuni o comprensori serviti) pari o superiore a 9.000 abitanti ed essere stati eseguiti contemporaneamente, garantendo una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui."
Pertanto, in risposta allo specifico quesito, si chiarisce che è ammessa la cumulabilità dei servizi pregressi svolti in più Comuni o in interi Comprensori al fine di raggiungere la soglia dei 9.000 abitanti, a condizione che i contratti relativi a tali Comuni o Comprensori
1.Abbiano garantito, per ciascun Comune o Comprensorio, nel periodo dei 12 mesi di riferimento il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata (inteso come media del periodo);
2.Siano stati eseguiti contemporaneamente, presentando una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui.
Per quanto riguarda la definizione di comprensorio, esso va inteso come un’aggregazione di più territori comunali i cui servizi sono stati affidati ed eseguiti nell'ambito di un unico rapporto contrattuale (es. A.R.O., Lotti, ecc)
15/04/2026 09:34
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante
relativamente al Lotto SUD - Lercara Friddi, si chiede di chiarire quanto segue:
1) Essendoci delle divergenze, si chiede se il personale da prendere in considerazione debba essere quello previsto all'articolo 5.5 pagina 17 del disciplinare tecnico o quello previsto all'articolo 10.1 a pagina 51;
2)Si chiede di chiarire quali siano le frequenze base nei comuni di Lercara Friddi e Castronovo dei seguenti servizi: Raee e ingombranti; Pile e farmaci scaduti; Oli e grassi vegetali; Rifiuti Tessili; Plastica Dura (per il solo comune di Lercara);
3)Si chiede se debbano essere rispettare le frequenze di raccolta delle frazioni principali dell'articolo 5.6 o 6.1.2.;
4)Si chiede se il monte ore minimo da garantire per l'apertura del CCR di Castronovo sia pari a 12 ore settimanali;
Cordiali Saluti
relativamente al Lotto SUD - Lercara Friddi, si chiede di chiarire quanto segue:
1) Essendoci delle divergenze, si chiede se il personale da prendere in considerazione debba essere quello previsto all'articolo 5.5 pagina 17 del disciplinare tecnico o quello previsto all'articolo 10.1 a pagina 51;
2)Si chiede di chiarire quali siano le frequenze base nei comuni di Lercara Friddi e Castronovo dei seguenti servizi: Raee e ingombranti; Pile e farmaci scaduti; Oli e grassi vegetali; Rifiuti Tessili; Plastica Dura (per il solo comune di Lercara);
3)Si chiede se debbano essere rispettare le frequenze di raccolta delle frazioni principali dell'articolo 5.6 o 6.1.2.;
4)Si chiede se il monte ore minimo da garantire per l'apertura del CCR di Castronovo sia pari a 12 ore settimanali;
Cordiali Saluti
11/05/2026 13:15
Risposta
1) Essendoci delle divergenze, si chiede se il personale da prendere in considerazione debba essere quello previsto all'articolo 5.5 pagina 17 del disciplinare tecnico o quello previsto all'articolo 10.1 a pagina 51.
Il numero di personale da prendere in considerazione è quello previsto al paragrafo 10.1 del disciplinare tecnico.
2) Si chiede di chiarire quali siano le frequenze base nei comuni di Lercara Friddi e Castronovo dei seguenti servizi: Raee e ingombranti; Pile e farmaci scaduti; Oli e grassi vegetali; Plastica dura (per il solo comune di Lercara);
Raee e ingombranti: Dovrà essere garantito il ritiro domiciliare con prenotazione a chiamata secondo le tempistiche previste dalla Delibera 15/2022 Allegato A (TQRIF);
Pile e farmaci scaduti: Secondo quanto specificato nel disciplinare tecnico “i contenitori dovranno essere svuotati secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere prodotti dall’utenza o, in alternativa, a chiamata in modo da ottimizzare i giri di raccolta”.
Plastica Dura, se ingombrante, rientra nel servizio a chiamata e segue le tempistiche dettate dalla Delibera 15/2022 o conferita dall’utenza presso il CCR;
Oli e grassi vegetali e Rifiuti Tessili: per dette tipologie le convenzioni saranno in capo al comune e il servizio sarà svolto tramite la ditta convenzionata.
3) Si chiede se debbano essere rispettare le frequenze di raccolta delle frazioni principali dell'articolo 5.6 o 6.1.2.
Il paragrafo 5.6 riporta il calendario di raccolta attualmente vigente in tutto il territorio comunale diverso tra utenze domestiche e non domestiche. Il calendario e le relative frequenze da considerare sono quelle previste al punto 6.1.2. e, così come specificato nello stesso paragrafo, il calendario è meramente indicativo e potrà subire variazioni in fase di offerta e comunque dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
4) Si chiede se il monte ore minimo da garantire per l'apertura del CCR di Castronovo sia pari a 12 ore settimanali;
Il gestore dovrà attenersi al criterio 2.1.10 del Decreto CAM del 19/04/2025 secondo cui per i bacini di utenza con popolazione sotto i 5.000 abitanti, dovrà essere garantita un'apertura al pubblico minima non inferiore alle 12 ore settimanali, assicurando inoltre la disponibilità del centro per almeno metà della giornata di sabato.
Il numero di personale da prendere in considerazione è quello previsto al paragrafo 10.1 del disciplinare tecnico.
2) Si chiede di chiarire quali siano le frequenze base nei comuni di Lercara Friddi e Castronovo dei seguenti servizi: Raee e ingombranti; Pile e farmaci scaduti; Oli e grassi vegetali; Plastica dura (per il solo comune di Lercara);
Raee e ingombranti: Dovrà essere garantito il ritiro domiciliare con prenotazione a chiamata secondo le tempistiche previste dalla Delibera 15/2022 Allegato A (TQRIF);
Pile e farmaci scaduti: Secondo quanto specificato nel disciplinare tecnico “i contenitori dovranno essere svuotati secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere prodotti dall’utenza o, in alternativa, a chiamata in modo da ottimizzare i giri di raccolta”.
Plastica Dura, se ingombrante, rientra nel servizio a chiamata e segue le tempistiche dettate dalla Delibera 15/2022 o conferita dall’utenza presso il CCR;
Oli e grassi vegetali e Rifiuti Tessili: per dette tipologie le convenzioni saranno in capo al comune e il servizio sarà svolto tramite la ditta convenzionata.
3) Si chiede se debbano essere rispettare le frequenze di raccolta delle frazioni principali dell'articolo 5.6 o 6.1.2.
Il paragrafo 5.6 riporta il calendario di raccolta attualmente vigente in tutto il territorio comunale diverso tra utenze domestiche e non domestiche. Il calendario e le relative frequenze da considerare sono quelle previste al punto 6.1.2. e, così come specificato nello stesso paragrafo, il calendario è meramente indicativo e potrà subire variazioni in fase di offerta e comunque dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
4) Si chiede se il monte ore minimo da garantire per l'apertura del CCR di Castronovo sia pari a 12 ore settimanali;
Il gestore dovrà attenersi al criterio 2.1.10 del Decreto CAM del 19/04/2025 secondo cui per i bacini di utenza con popolazione sotto i 5.000 abitanti, dovrà essere garantita un'apertura al pubblico minima non inferiore alle 12 ore settimanali, assicurando inoltre la disponibilità del centro per almeno metà della giornata di sabato.
15/04/2026 10:32
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al requisito di cui al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” relativo al Lotto Nord (fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, pari ad almeno € 38.000.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo)
Considerato che, alla data attuale, il bilancio relativo all’ultimo esercizio non risulta ancora depositato (vista la scadenza prevista per il 30.04.2026), si chiede conferma se, ai fini dell’individuazione del quinquennio di riferimento, possa essere considerato valido il periodo 2020–2024, includendo quindi l’anno 2020 tra i cinque anni utili.
In attesa di un cortese riscontro. distinti saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al requisito di cui al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” relativo al Lotto Nord (fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, pari ad almeno € 38.000.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo)
Considerato che, alla data attuale, il bilancio relativo all’ultimo esercizio non risulta ancora depositato (vista la scadenza prevista per il 30.04.2026), si chiede conferma se, ai fini dell’individuazione del quinquennio di riferimento, possa essere considerato valido il periodo 2020–2024, includendo quindi l’anno 2020 tra i cinque anni utili.
In attesa di un cortese riscontro. distinti saluti.
16/04/2026 10:37
Risposta
In relazione al requisito del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione, si precisa quanto segue:
Considerato che la procedura è indetta nell'anno 2026, il quinquennio di riferimento è il periodo 2021-2025. Tuttavia, qualora l'operatore economico, nel rispetto delle tempistiche di legge, non abbia ancora provveduto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 alla data di presentazione dell'offerta, il requisito dovrà essere dimostrato facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente (2020 - 2024), ovvero agli ultimi cinque bilanci approvati.
Considerato che la procedura è indetta nell'anno 2026, il quinquennio di riferimento è il periodo 2021-2025. Tuttavia, qualora l'operatore economico, nel rispetto delle tempistiche di legge, non abbia ancora provveduto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 alla data di presentazione dell'offerta, il requisito dovrà essere dimostrato facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente (2020 - 2024), ovvero agli ultimi cinque bilanci approvati.
15/04/2026 17:00
Quesito #8
Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito all’obbligatorietà del sopralluogo
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si richiede un chiarimento in merito alle modalità di effettuazione del sopralluogo previste dalla procedura in oggetto.
In particolare, si chiede di precisare se:
il sopralluogo debba considerarsi obbligatorio con conseguente rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione da parte della Stazione Appaltante,
oppuresia ritenuta sufficiente una autodichiarazione dell’operatore economico attestante l’avvenuto sopralluogo effettuato in autonomia.
Si resta in attesa di un cortese riscontro al fine di poter adempiere correttamente a quanto richiesto dalla documentazione di gara.
Cordiali saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si richiede un chiarimento in merito alle modalità di effettuazione del sopralluogo previste dalla procedura in oggetto.
In particolare, si chiede di precisare se:
il sopralluogo debba considerarsi obbligatorio con conseguente rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione da parte della Stazione Appaltante,
oppuresia ritenuta sufficiente una autodichiarazione dell’operatore economico attestante l’avvenuto sopralluogo effettuato in autonomia.
Si resta in attesa di un cortese riscontro al fine di poter adempiere correttamente a quanto richiesto dalla documentazione di gara.
Cordiali saluti.
16/04/2026 16:38
Risposta
Si rappresenta che il sopralluogo è da considerarsi obbligatorio e da effettuarsi in autonomia, in tal senso il disciplinare di gara al punto 11 prevede che "Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato."
Pertanto l'operatore dovrà attestare mediante autodichiarazione di aver effettuato il sopralluogo in autonomia e di conseguenza di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato
Pertanto l'operatore dovrà attestare mediante autodichiarazione di aver effettuato il sopralluogo in autonomia e di conseguenza di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato
16/04/2026 11:23
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al requisito richiesto al punto 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett. a) “Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi all'oggetto della procedura e precisamente “almeno un contratto, della durata minima di 12 mesi, avente ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, il trasporto e lo spazzamento, nell’ambito del quale sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%, relativo ad un Comune e/o comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 52.000”.
Si chiede cortesemente di confermare se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante la sommatoria di più servizi analoghi svolti nello stesso periodo di riferimento, ciascuno presso Comuni distinti, purché:
• ciascun servizio abbia durata minima di 12 mesi;
• sia garantito il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% per ciascun servizio;
• la somma della popolazione servita nei diversi Comuni raggiunga complessivamente almeno 52.000 abitanti
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al requisito richiesto al punto 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett. a) “Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi all'oggetto della procedura e precisamente “almeno un contratto, della durata minima di 12 mesi, avente ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, il trasporto e lo spazzamento, nell’ambito del quale sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%, relativo ad un Comune e/o comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 52.000”.
Si chiede cortesemente di confermare se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante la sommatoria di più servizi analoghi svolti nello stesso periodo di riferimento, ciascuno presso Comuni distinti, purché:
• ciascun servizio abbia durata minima di 12 mesi;
• sia garantito il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% per ciascun servizio;
• la somma della popolazione servita nei diversi Comuni raggiunga complessivamente almeno 52.000 abitanti
20/04/2026 16:45
Risposta
Si fa presente che con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.04.2026 e relativo avviso il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del Disciplinare di Gara è stato modificato.
In base alla nuova formulazione, per il Lotto NORD è ora espressamente richiesta:
"Esecuzione, nei dieci anni antecedenti la data di indizione della gara, di uno o più contratti della durata minima di 12 mesi ciascuno, aventi ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e lo spazzamento, nell'ambito dei quali sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Tali contratti, anche cumulati tra loro, devono riferirsi a un bacino d'utenza complessivo (somma degli abitanti dei Comuni o comprensori serviti) pari o superiore a 52.000 abitanti ed essere stati eseguiti contemporaneamente, garantendo una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui."
Pertanto, il requisito si ritiene pienamente soddisfatto mediante la sommatoria di più servizi analoghi svolti presso Comuni distinti o interi comprensori (ARO, Lotti), a condizione che vengano rispettati tutti i seguenti parametri:
1.Ciascun contratto/servizio cumulato deve avere una durata minima di 12 mesi;
2. In ciascun contratto/servizio deve essere stato raggiunto il 65% di raccolta differenziata, nei 12 mesi di riferimento;
3. La somma degli abitanti dei Comuni serviti dai contratti cumulati deve essere pari o superiore a 52.000 (per il Lotto Nord);
4. I contratti cumulati devono presentare una sovrapposizione temporale (esecuzione contemporanea) di almeno 12 mesi continui.
Nel caso si faccia riferimento a Comprensori (ARO o Lotti con contratto unico), la percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65% è intesa come media del Comprensorio.
In base alla nuova formulazione, per il Lotto NORD è ora espressamente richiesta:
"Esecuzione, nei dieci anni antecedenti la data di indizione della gara, di uno o più contratti della durata minima di 12 mesi ciascuno, aventi ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e lo spazzamento, nell'ambito dei quali sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Tali contratti, anche cumulati tra loro, devono riferirsi a un bacino d'utenza complessivo (somma degli abitanti dei Comuni o comprensori serviti) pari o superiore a 52.000 abitanti ed essere stati eseguiti contemporaneamente, garantendo una sovrapposizione temporale di almeno 12 mesi continui."
Pertanto, il requisito si ritiene pienamente soddisfatto mediante la sommatoria di più servizi analoghi svolti presso Comuni distinti o interi comprensori (ARO, Lotti), a condizione che vengano rispettati tutti i seguenti parametri:
1.Ciascun contratto/servizio cumulato deve avere una durata minima di 12 mesi;
2. In ciascun contratto/servizio deve essere stato raggiunto il 65% di raccolta differenziata, nei 12 mesi di riferimento;
3. La somma degli abitanti dei Comuni serviti dai contratti cumulati deve essere pari o superiore a 52.000 (per il Lotto Nord);
4. I contratti cumulati devono presentare una sovrapposizione temporale (esecuzione contemporanea) di almeno 12 mesi continui.
Nel caso si faccia riferimento a Comprensori (ARO o Lotti con contratto unico), la percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65% è intesa come media del Comprensorio.
16/04/2026 13:24
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltente
in riferimento al Lotto NORD si chiede di chiarire quanto segue:
1. In assenza di indicazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta (ad eccezione dello spazzamento), si chiede di confermare se l’Operatore Economico possa definire autonomamente il dimensionamento e l’organizzazione dei servizi sulla base delle proprie scelte progettuali, fermo restando il rispetto delle frequenze di raccolta e di spazzamento previste nei documenti di gara.
2.Con riferimento all’elenco dei mezzi riportato a pag. 114, si chiede di chiarire se lo stesso debba intendersi come dotazione minima obbligatoria. Analogamente, si chiede se l’elenco delle attrezzature sia da considerarsi quale quantitativo minimo da garantire per l’intera durata dell’appalto.
3.Si chiede di specificare il CCNL da applicare al personale impiegato nel servizio. In particolare, si evidenzia che l’applicazione del CCNL FISE Assoambiente (febbraio 2026) comporta un costo della manodopera significativamente superiore rispetto a quello stimato nei documenti di gara: si chiede pertanto di chiarire se tale contratto debba essere assunto come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta.
4.Si chiede di chiarire quale sia l’orario minimo di apertura da garantire per i CCR di Aquino e Fiumelato. Si chiede inoltre di confermare se, nelle more del completamento del CCR di Monreale, sia richiesto all’Operatore Economico di prevederne comunque l’apertura e gestione, specificandone eventualmente le modalità e gli orari minimi.
5.Con riferimento ai CCR mobili, si chiede di indicare il numero minimo di ore di impiego da garantire, non essendo tale parametro esplicitato nei documenti di gara.
CORDIALI SALUTI
in riferimento al Lotto NORD si chiede di chiarire quanto segue:
1. In assenza di indicazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta (ad eccezione dello spazzamento), si chiede di confermare se l’Operatore Economico possa definire autonomamente il dimensionamento e l’organizzazione dei servizi sulla base delle proprie scelte progettuali, fermo restando il rispetto delle frequenze di raccolta e di spazzamento previste nei documenti di gara.
2.Con riferimento all’elenco dei mezzi riportato a pag. 114, si chiede di chiarire se lo stesso debba intendersi come dotazione minima obbligatoria. Analogamente, si chiede se l’elenco delle attrezzature sia da considerarsi quale quantitativo minimo da garantire per l’intera durata dell’appalto.
3.Si chiede di specificare il CCNL da applicare al personale impiegato nel servizio. In particolare, si evidenzia che l’applicazione del CCNL FISE Assoambiente (febbraio 2026) comporta un costo della manodopera significativamente superiore rispetto a quello stimato nei documenti di gara: si chiede pertanto di chiarire se tale contratto debba essere assunto come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta.
4.Si chiede di chiarire quale sia l’orario minimo di apertura da garantire per i CCR di Aquino e Fiumelato. Si chiede inoltre di confermare se, nelle more del completamento del CCR di Monreale, sia richiesto all’Operatore Economico di prevederne comunque l’apertura e gestione, specificandone eventualmente le modalità e gli orari minimi.
5.Con riferimento ai CCR mobili, si chiede di indicare il numero minimo di ore di impiego da garantire, non essendo tale parametro esplicitato nei documenti di gara.
CORDIALI SALUTI
04/05/2026 09:03
Risposta
1.Si conferma che, nel rispetto delle frequenze minime di raccolta e spazzamento e degli standard qualitativi definiti dai documenti di gara, l'Operatore Economico ha la facoltà di determinare autonomamente il dimensionamento e l’organizzazione dei servizi sulla base delle proprie scelte progettuali e tecnico-organizzative.
2 Gli elenchi dei mezzi previsti negli elaborati di gara sono da intendersi quali dotazioni minime inderogabili sotto il profilo quantitativo, dimensionale e capacitivo, da garantire continuativamente per l'intera durata dell'appalto. La facoltà concessa agli operatori economici di proporre soluzioni alternative e/o varianti, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è da intendersi unicamente quale possibilità di offrire miglioramenti di natura qualitativa, tecnologica e prestazionale sulle dotazioni minime richieste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per equivalenza o miglioramento prestazionale si intende l'offerta di mezzi o attrezzature dotati di: Motorizzazioni o tecnologie a minor impatto ambientale (superiori a quanto strettamente richiesto dai vigenti CAM); Sistemi di sicurezza, tracciabilità e monitoraggio del servizio più avanzati; Soluzioni ergonomiche o sistemi di compattazione di maggiore efficienza.
Pertanto, in sede di Offerta Tecnica, non saranno ritenute ammissibili proposte che prevedano una riduzione numerica o di capacità volumetrica complessiva del parco mezzi e delle attrezzature rispetto al progetto a base di gara, bensì esclusivamente "upgrade" tecnologici ed ecologici delle stesse, idonei a garantire i livelli prestazionali richiesti.
In merito alle attrezzature, l’elenco e le quantità riportate sono da considerarsi quali quantitativi minimi inderogabili da garantire per l’intera durata dell’appalto, al fine di assicurare la piena copertura del fabbisogno dell'utenza e il mantenimento degli standard di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
3. L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individui nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
4. In conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (pagg. 61-64) e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, punto 2.1.10 (commi da 1 a 9), si specifica quanto segue:
Orari minimi CCR Aquino e Fiumelato: Considerata la fascia di popolazione del Comune di Monreale (circa 38.000 abitanti), l’orario complessivo di apertura deve garantire gli standard minimi di legge. L'Operatore Economico dovrà assicurare per ciascun centro un'apertura minima non inferiore a 36 ore settimanali. Nello specifico, per la gestione di tali siti, l'Amministrazione ha previsto una dotazione minima di personale pari a n. 2 operatori per il sito di Aquino e n. 2 operatori per il sito di Fiumelato.
Gestione transitoria e CCR Monreale: Si conferma che, nelle more della realizzazione del nuovo CCR definitivo (finanziato con fondi PNRR), l'Operatore Economico è obbligato a garantire la gestione dei centri di raccolta fissi individuati dall'Amministrazione per sopperire all'assenza. Le strutture messe a disposizione e che l'aggiudicatario dovrà gestire con decorrenza immediata sono:
Aquino (via Ponte Parco n. 12): Sito già autorizzato ai sensi dell'Art. 191 del D.lgs. 152/2006 (Ordinanza Sindacale n. 34 del 04/09/2025) per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate.
Fiumelato (ex casello ferroviario): Sito destinato a integrare il sistema logistico previa esecuzione degli interventi di manutenzione necessari a carico dell'operatore, come previsto dai documenti di gara.
L'Operatore dovrà prevedere nel proprio piano tecnico le modalità di interfacciamento tra questi presidi e il sistema di raccolta, assicurando il rispetto dei target di intercettazione delle frazioni valorizzabili.
5. In relazione alla gestione operativa delle eco-stazioni mobili, la Stazione Appaltante precisa che il servizio dei CCR mobili è dimensionato su n. 4 postazioni mobili, ciascuna presidiata da n. 1 operatore con mezzo costipatore da 5 mc. L'attività non sarà di tipo statico: i mezzi effettueranno più soste lungo percorsi prestabiliti per un tempo predefinito. In conformità all'Art. 35 del TQRIF (Allegato A alla Delibera ARERA 15/2022), il Gestore ha l'obbligo di predisporre e comunicare agli utenti un Programma delle attività che indichi chiaramente, su base giornaliera, la data, la fascia oraria e la via prevista per lo svolgimento del servizio, garantendo la tracciabilità delle prestazioni.
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta e della quantificazione dei costi della manodopera: Il monte ore minimo da garantire per ciascuna delle 4 unità operative deve coincidere con l’intera durata del normale turno di lavoro giornaliero previsto dal CCNL di settore (Servizi Ambientali) vigente per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente deve pertanto considerare l'impiego a tempo pieno dei 4 operatori e dei 4 mezzi per l'intero orario contrattuale giornaliero, assicurando la copertura del servizio per l'intera vigenza contrattuale.
Per la programmazione dei punti di stazionamento e l'individuazione delle utenze target, i concorrenti devono fare riferimento alle indicazioni contenute a pagina 40 del Disciplinare Tecnico. L'intervento è prioritariamente rivolto alle circa 1.260 utenze che, per ragioni logistiche o lavorative (pendolarismo), necessitano di soluzioni di conferimento flessibili nelle prime ore del mattino.
Trattandosi di un potenziamento dei servizi, e nel rispetto del cronoprogramma inserito negli atti di gara, le suddette indicazioni potranno essere integrate o modificate in fase esecutiva, previo accordo con l'Amministrazione Comunale. È lasciata facoltà al Gestore di organizzare il monte ore e i percorsi secondo criteri di efficienza industriale, purché sia garantito il risultato prestazionale richiesto e il pieno rispetto dei livelli di intercettazione dei rifiuti differenziati.
2 Gli elenchi dei mezzi previsti negli elaborati di gara sono da intendersi quali dotazioni minime inderogabili sotto il profilo quantitativo, dimensionale e capacitivo, da garantire continuativamente per l'intera durata dell'appalto. La facoltà concessa agli operatori economici di proporre soluzioni alternative e/o varianti, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è da intendersi unicamente quale possibilità di offrire miglioramenti di natura qualitativa, tecnologica e prestazionale sulle dotazioni minime richieste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per equivalenza o miglioramento prestazionale si intende l'offerta di mezzi o attrezzature dotati di: Motorizzazioni o tecnologie a minor impatto ambientale (superiori a quanto strettamente richiesto dai vigenti CAM); Sistemi di sicurezza, tracciabilità e monitoraggio del servizio più avanzati; Soluzioni ergonomiche o sistemi di compattazione di maggiore efficienza.
Pertanto, in sede di Offerta Tecnica, non saranno ritenute ammissibili proposte che prevedano una riduzione numerica o di capacità volumetrica complessiva del parco mezzi e delle attrezzature rispetto al progetto a base di gara, bensì esclusivamente "upgrade" tecnologici ed ecologici delle stesse, idonei a garantire i livelli prestazionali richiesti.
In merito alle attrezzature, l’elenco e le quantità riportate sono da considerarsi quali quantitativi minimi inderogabili da garantire per l’intera durata dell’appalto, al fine di assicurare la piena copertura del fabbisogno dell'utenza e il mantenimento degli standard di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
3. L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individui nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
4. In conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (pagg. 61-64) e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, punto 2.1.10 (commi da 1 a 9), si specifica quanto segue:
Orari minimi CCR Aquino e Fiumelato: Considerata la fascia di popolazione del Comune di Monreale (circa 38.000 abitanti), l’orario complessivo di apertura deve garantire gli standard minimi di legge. L'Operatore Economico dovrà assicurare per ciascun centro un'apertura minima non inferiore a 36 ore settimanali. Nello specifico, per la gestione di tali siti, l'Amministrazione ha previsto una dotazione minima di personale pari a n. 2 operatori per il sito di Aquino e n. 2 operatori per il sito di Fiumelato.
Gestione transitoria e CCR Monreale: Si conferma che, nelle more della realizzazione del nuovo CCR definitivo (finanziato con fondi PNRR), l'Operatore Economico è obbligato a garantire la gestione dei centri di raccolta fissi individuati dall'Amministrazione per sopperire all'assenza. Le strutture messe a disposizione e che l'aggiudicatario dovrà gestire con decorrenza immediata sono:
Aquino (via Ponte Parco n. 12): Sito già autorizzato ai sensi dell'Art. 191 del D.lgs. 152/2006 (Ordinanza Sindacale n. 34 del 04/09/2025) per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate.
Fiumelato (ex casello ferroviario): Sito destinato a integrare il sistema logistico previa esecuzione degli interventi di manutenzione necessari a carico dell'operatore, come previsto dai documenti di gara.
L'Operatore dovrà prevedere nel proprio piano tecnico le modalità di interfacciamento tra questi presidi e il sistema di raccolta, assicurando il rispetto dei target di intercettazione delle frazioni valorizzabili.
5. In relazione alla gestione operativa delle eco-stazioni mobili, la Stazione Appaltante precisa che il servizio dei CCR mobili è dimensionato su n. 4 postazioni mobili, ciascuna presidiata da n. 1 operatore con mezzo costipatore da 5 mc. L'attività non sarà di tipo statico: i mezzi effettueranno più soste lungo percorsi prestabiliti per un tempo predefinito. In conformità all'Art. 35 del TQRIF (Allegato A alla Delibera ARERA 15/2022), il Gestore ha l'obbligo di predisporre e comunicare agli utenti un Programma delle attività che indichi chiaramente, su base giornaliera, la data, la fascia oraria e la via prevista per lo svolgimento del servizio, garantendo la tracciabilità delle prestazioni.
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta e della quantificazione dei costi della manodopera: Il monte ore minimo da garantire per ciascuna delle 4 unità operative deve coincidere con l’intera durata del normale turno di lavoro giornaliero previsto dal CCNL di settore (Servizi Ambientali) vigente per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente deve pertanto considerare l'impiego a tempo pieno dei 4 operatori e dei 4 mezzi per l'intero orario contrattuale giornaliero, assicurando la copertura del servizio per l'intera vigenza contrattuale.
Per la programmazione dei punti di stazionamento e l'individuazione delle utenze target, i concorrenti devono fare riferimento alle indicazioni contenute a pagina 40 del Disciplinare Tecnico. L'intervento è prioritariamente rivolto alle circa 1.260 utenze che, per ragioni logistiche o lavorative (pendolarismo), necessitano di soluzioni di conferimento flessibili nelle prime ore del mattino.
Trattandosi di un potenziamento dei servizi, e nel rispetto del cronoprogramma inserito negli atti di gara, le suddette indicazioni potranno essere integrate o modificate in fase esecutiva, previo accordo con l'Amministrazione Comunale. È lasciata facoltà al Gestore di organizzare il monte ore e i percorsi secondo criteri di efficienza industriale, purché sia garantito il risultato prestazionale richiesto e il pieno rispetto dei livelli di intercettazione dei rifiuti differenziati.
17/04/2026 16:55
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltente
in riferimento al Lotto Nord - Comune di Monreale si chiede di chiarire quanto segue:
Con riferimento alla documentazione di gara, ed in particolare al paragrafo relativo al “Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo”, si chiede cortesemente di voler fornire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti, al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica:
Numero e composizione delle squadre
Si chiede di confermare se l’indicazione relativa all’“impiego continuativo di n. 3 squadre dedicate” debba intendersi come obbligo minimo inderogabile per l’intera durata dell’appalto e se ciascuna squadra debba essere necessariamente composta da n. 5 operatori, per un totale di n. 15 addetti.Dotazione di mezzi
Si chiede di specificare se la dotazione minima indicata (n. 1 mezzo a vasca da 2 mc e n. 1 motocarro) debba intendersi riferita a ciascuna squadra operativa oppure complessivamente all’intero servizio.Carattere “continuativo” del servizio
Si chiede di chiarire se per “impiego continuativo” debba intendersi la presenza delle squadre per l’intero arco dell’anno solare (12 mesi), oppure se sia ammessa una modulazione stagionale delle attività, fermo restando il rispetto degli standard prestazionali richiesti.Ambito delle attività e integrazione operativa
Si chiede di confermare se, nell’ambito del servizio in oggetto, sia consentita l’integrazione delle attività di controllo della vegetazione infestante con ulteriori attività complementari di igiene del suolo (es. pulizia banchine, raccolta residui, supporto allo spazzamento), purché non venga pregiudicata la priorità e la continuità degli interventi di diserbo.Definizione di livelli prestazionali e frequenze
Si chiede se siano disponibili ulteriori indicazioni in merito alla zonizzazione del territorio, ai livelli di servizio attesi e alle frequenze minime di intervento, al fine di una corretta programmazione operativa.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
in riferimento al Lotto Nord - Comune di Monreale si chiede di chiarire quanto segue:
Con riferimento alla documentazione di gara, ed in particolare al paragrafo relativo al “Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo”, si chiede cortesemente di voler fornire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti, al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica:
Numero e composizione delle squadre
Si chiede di confermare se l’indicazione relativa all’“impiego continuativo di n. 3 squadre dedicate” debba intendersi come obbligo minimo inderogabile per l’intera durata dell’appalto e se ciascuna squadra debba essere necessariamente composta da n. 5 operatori, per un totale di n. 15 addetti.Dotazione di mezzi
Si chiede di specificare se la dotazione minima indicata (n. 1 mezzo a vasca da 2 mc e n. 1 motocarro) debba intendersi riferita a ciascuna squadra operativa oppure complessivamente all’intero servizio.Carattere “continuativo” del servizio
Si chiede di chiarire se per “impiego continuativo” debba intendersi la presenza delle squadre per l’intero arco dell’anno solare (12 mesi), oppure se sia ammessa una modulazione stagionale delle attività, fermo restando il rispetto degli standard prestazionali richiesti.Ambito delle attività e integrazione operativa
Si chiede di confermare se, nell’ambito del servizio in oggetto, sia consentita l’integrazione delle attività di controllo della vegetazione infestante con ulteriori attività complementari di igiene del suolo (es. pulizia banchine, raccolta residui, supporto allo spazzamento), purché non venga pregiudicata la priorità e la continuità degli interventi di diserbo.Definizione di livelli prestazionali e frequenze
Si chiede se siano disponibili ulteriori indicazioni in merito alla zonizzazione del territorio, ai livelli di servizio attesi e alle frequenze minime di intervento, al fine di una corretta programmazione operativa.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
20/04/2026 17:23
Risposta
1. Numero e composizione delle squadre
Si specifica che il dimensionamento complessivo del servizio è fissato in n. 5 operatori totali, i quali opereranno con l'ausilio di n. 2 mezzi (n. 1 mezzo a vasca aperta con alimentazione ibrida e n. 1 motocarro attrezzato).
2. Dotazione di mezzi
Si chiarisce che la dotazione strumentale minima indicata, ovvero:
n. 1 mezzo a vasca aperta (capacità minima 2 mc) con alimentazione Ibrida;
n. 1 motocarro attrezzato per lo spazzamento e il supporto operativo;
è da intendersi riferita complessivamente all’intero servizio oggetto dell'appalto e non a ciascuna articolazione funzionale (squadra).
3. Carattere “continuativo” del servizio
In merito all'interpretazione della clausola di "impiego continuativo" delle squadre dedicate al controllo della vegetazione, la Stazione Appaltante precisa quanto segue:
Il termine "continuativo" è da intendersi come l'obbligo per l'Impresa Affidataria di garantire il presidio e la disponibilità del servizio per l'intera durata del contratto (12 mesi l'anno). Ciò assicura che l'Amministrazione Comunale possa disporre in ogni momento delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di igiene del suolo e sicurezza stradale.
Fermo restando il vincolo di disponibilità di cui sopra, è ammessa una modulazione stagionale delle attività operative. L'articolazione degli interventi può e deve essere adattata ai cicli biologici della vegetazione e alle condizioni climatiche, concentrando i passaggi nei periodi di massima crescita (tipicamente primavera/estate) e riducendone l'intensità nei periodi di quiescenza vegetativa, a condizione che:
- Sia garantito il pieno rispetto degli standard prestazionali e dei livelli qualitativi definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Piano d'Ambito.
- Venga mantenuto il decoro urbano e la visibilità della segnaletica stradale in ogni periodo dell'anno.
Come previsto dal Piano d'Intervento, la modulazione stagionale non è discrezionale, ma deve essere formalizzata in un Calendario Annuale e in una Zonizzazione degli interventi da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale di Monreale.
4. Ambito delle attività e integrazione operativa
SI, si conferma che è consentita l'integrazione delle attività. L’operatore economico può prevedere, nella propria offerta tecnica e nell'esecuzione del servizio, l'esecuzione coordinata del controllo della vegetazione con attività di igiene del suolo strettamente correlate, quali:
-Pulizia delle banchine stradali e dei marciapiedi.
-Raccolta e rimozione dei residui (fogliame, detriti, piccoli rifiuti abbandonati) emersi a seguito del taglio o presenti nelle aree di intervento.
-Supporto operativo alle attività di spazzamento meccanico/manuale nelle aree oggetto di intervento fitoregolatore.
L'integrazione sopra descritta è ammessa esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni finali:
Priorità del Servizio: L'attività di controllo della vegetazione infestante (sfalcio, decespugliamento, diserbo) deve mantenere la priorità assoluta. Le attività complementari non devono in alcun caso comportare ritardi o inadempienze rispetto al calendario annuale e alla zonizzazione del diserbo.
Invarianza dei Costi: Tali attività complementari devono intendersi incluse nel canone d'appalto offerto e gestite tramite l'assetto organico (5 operatori) e strumentale (2 mezzi) già definito, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
Efficienza Operativa: L'integrazione deve essere finalizzata alla massimizzazione del decoro urbano e alla sicurezza stradale, evitando che i residui vegetali o i detriti ostruiscano le caditoie o creino pericoli per la circolazione.
Si ribadisce che la completa rimozione e il trasporto dei residui derivanti da tali attività integrate devono essere garantiti tramite il mezzo a vasca ibrido e il motocarro previsti, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI/FIR).
5. Definizione di livelli prestazionali e frequenze
Si comunica che non sono disponibili, né verranno fornite in questa fase, ulteriori indicazioni planimetriche o cronoprogrammi di dettaglio oltre a quanto già contenuto negli elaborati progettuali posti a base di gara.
La programmazione operativa non è cristallizzata ex ante nei documenti di gara, in quanto deve rispondere alla flessibilità necessaria per la gestione di un territorio complesso come quello di Monreale. Pertanto:
La definizione puntuale della zonizzazione e delle frequenze dovrà essere oggetto di successivi accordi e tavoli tecnici tra l'Impresa Affidataria e l'Amministrazione Comunale.
Sarà compito esclusivo del Comune di Monreale, in fase di esecuzione contrattuale, fornire le direttive specifiche e le indicazioni di priorità in base alle esigenze contingenti, stagionali e di decoro urbano.
Si ribadisce che, ai sensi del Piano d’Intervento, l'Affidatario ha l’obbligo di definire e concordare con l’Amministrazione Comunale il calendario annuale, garantendo che la pianificazione operativa sia idonea a raggiungere gli obiettivi di qualità previsti.
In sede di offerta, il concorrente dovrà pertanto formulare la propria proposta sulla base della conoscenza del territorio e della propria capacità organizzativa, restando inteso che l'esecuzione materiale sarà vincolata alle istruzioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti.
Si specifica che il dimensionamento complessivo del servizio è fissato in n. 5 operatori totali, i quali opereranno con l'ausilio di n. 2 mezzi (n. 1 mezzo a vasca aperta con alimentazione ibrida e n. 1 motocarro attrezzato).
2. Dotazione di mezzi
Si chiarisce che la dotazione strumentale minima indicata, ovvero:
n. 1 mezzo a vasca aperta (capacità minima 2 mc) con alimentazione Ibrida;
n. 1 motocarro attrezzato per lo spazzamento e il supporto operativo;
è da intendersi riferita complessivamente all’intero servizio oggetto dell'appalto e non a ciascuna articolazione funzionale (squadra).
3. Carattere “continuativo” del servizio
In merito all'interpretazione della clausola di "impiego continuativo" delle squadre dedicate al controllo della vegetazione, la Stazione Appaltante precisa quanto segue:
Il termine "continuativo" è da intendersi come l'obbligo per l'Impresa Affidataria di garantire il presidio e la disponibilità del servizio per l'intera durata del contratto (12 mesi l'anno). Ciò assicura che l'Amministrazione Comunale possa disporre in ogni momento delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di igiene del suolo e sicurezza stradale.
Fermo restando il vincolo di disponibilità di cui sopra, è ammessa una modulazione stagionale delle attività operative. L'articolazione degli interventi può e deve essere adattata ai cicli biologici della vegetazione e alle condizioni climatiche, concentrando i passaggi nei periodi di massima crescita (tipicamente primavera/estate) e riducendone l'intensità nei periodi di quiescenza vegetativa, a condizione che:
- Sia garantito il pieno rispetto degli standard prestazionali e dei livelli qualitativi definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Piano d'Ambito.
- Venga mantenuto il decoro urbano e la visibilità della segnaletica stradale in ogni periodo dell'anno.
Come previsto dal Piano d'Intervento, la modulazione stagionale non è discrezionale, ma deve essere formalizzata in un Calendario Annuale e in una Zonizzazione degli interventi da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale di Monreale.
4. Ambito delle attività e integrazione operativa
SI, si conferma che è consentita l'integrazione delle attività. L’operatore economico può prevedere, nella propria offerta tecnica e nell'esecuzione del servizio, l'esecuzione coordinata del controllo della vegetazione con attività di igiene del suolo strettamente correlate, quali:
-Pulizia delle banchine stradali e dei marciapiedi.
-Raccolta e rimozione dei residui (fogliame, detriti, piccoli rifiuti abbandonati) emersi a seguito del taglio o presenti nelle aree di intervento.
-Supporto operativo alle attività di spazzamento meccanico/manuale nelle aree oggetto di intervento fitoregolatore.
L'integrazione sopra descritta è ammessa esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni finali:
Priorità del Servizio: L'attività di controllo della vegetazione infestante (sfalcio, decespugliamento, diserbo) deve mantenere la priorità assoluta. Le attività complementari non devono in alcun caso comportare ritardi o inadempienze rispetto al calendario annuale e alla zonizzazione del diserbo.
Invarianza dei Costi: Tali attività complementari devono intendersi incluse nel canone d'appalto offerto e gestite tramite l'assetto organico (5 operatori) e strumentale (2 mezzi) già definito, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
Efficienza Operativa: L'integrazione deve essere finalizzata alla massimizzazione del decoro urbano e alla sicurezza stradale, evitando che i residui vegetali o i detriti ostruiscano le caditoie o creino pericoli per la circolazione.
Si ribadisce che la completa rimozione e il trasporto dei residui derivanti da tali attività integrate devono essere garantiti tramite il mezzo a vasca ibrido e il motocarro previsti, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI/FIR).
5. Definizione di livelli prestazionali e frequenze
Si comunica che non sono disponibili, né verranno fornite in questa fase, ulteriori indicazioni planimetriche o cronoprogrammi di dettaglio oltre a quanto già contenuto negli elaborati progettuali posti a base di gara.
La programmazione operativa non è cristallizzata ex ante nei documenti di gara, in quanto deve rispondere alla flessibilità necessaria per la gestione di un territorio complesso come quello di Monreale. Pertanto:
La definizione puntuale della zonizzazione e delle frequenze dovrà essere oggetto di successivi accordi e tavoli tecnici tra l'Impresa Affidataria e l'Amministrazione Comunale.
Sarà compito esclusivo del Comune di Monreale, in fase di esecuzione contrattuale, fornire le direttive specifiche e le indicazioni di priorità in base alle esigenze contingenti, stagionali e di decoro urbano.
Si ribadisce che, ai sensi del Piano d’Intervento, l'Affidatario ha l’obbligo di definire e concordare con l’Amministrazione Comunale il calendario annuale, garantendo che la pianificazione operativa sia idonea a raggiungere gli obiettivi di qualità previsti.
In sede di offerta, il concorrente dovrà pertanto formulare la propria proposta sulla base della conoscenza del territorio e della propria capacità organizzativa, restando inteso che l'esecuzione materiale sarà vincolata alle istruzioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti.
20/04/2026 17:40
Quesito #12
con riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024.
Successivamente alla pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico;i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte.La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro;l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita;la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Successivamente alla pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico;i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte.La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro;l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita;la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
04/05/2026 09:09
Risposta
L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individua nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
21/04/2026 10:03
Quesito #13
CHIARIMENTO 1
con riferimento ai chiarimenti già forniti in merito al “Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo” – Lotto Nord Comune di Monreale, si formulano i seguenti ulteriori quesiti, al fine di garantire una corretta e sostenibile formulazione dell’offerta tecnico-economica.
a. Dimensionamento del servizio e congruità prestazionale
Preso atto che il servizio è dimensionato in n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi, si chiede di confermare che tale assetto rappresenti il dimensionamento massimo richiesto e che non potranno essere richieste, in fase esecutiva, prestazioni eccedenti la capacità operativa coerente con tale dotazione, salvo eventuale riconoscimento di maggiori oneri.
b. Frequenze minime di intervento e criteri di programmazione
Considerato che la definizione operativa delle frequenze e della zonizzazione è demandata alla fase esecutiva, si chiede di chiarire:
- se la Stazione Appaltante intenda individuare, anche in via indicativa, frequenze minime annue di riferimento per il servizio di controllo della vegetazione infestante (es. numero minimo di cicli di sfalcio/diserbo per anno o per tipologia di area);
- in alternativa, se possano essere indicati parametri prestazionali oggettivi (es. livelli massimi di ricrescita ammessa, tempi di ripristino, standard di visibilità e decoro) dai quali sia possibile desumere indirettamente il numero minimo di interventi richiesti;
- se, in assenza di una pianificazione predefinita, esistano limiti massimi al numero di interventi richiedibili annualmente, al fine di garantire coerenza con il dimensionamento del servizio posto a base di gara.
c. Limiti alla discrezionalità nella fase esecutiva
Si chiede di chiarire se la successiva definizione di zonizzazione, priorità e frequenze sarà regolata da criteri oggettivi e verificabili, al fine di evitare variazioni sostanziali del carico di lavoro rispetto a quanto ragionevolmente stimabile in sede di offerta.
d. Variazioni in corso d’opera
Si chiede di confermare che eventuali richieste dell’Amministrazione che comportino:
- incremento significativo delle superfici da trattare;
- aumento delle frequenze di intervento rispetto ai livelli minimi o standard individuati;
- intensificazione delle attività integrate di igiene del suolo;
saranno considerate varianti contrattuali ai sensi della normativa vigente e daranno luogo a revisione economica.
e. Attività integrate e limiti operativi
Con riferimento all’integrazione tra diserbo e attività di igiene del suolo, si chiede di chiarire se tali attività:
- debbano intendersi accessorie e marginali rispetto al servizio principale;
- siano soggette a limiti quantitativi o temporali, al fine di non alterare l’equilibrio economico dell’appalto.
CHIARIMENTO 2
2 - Costi di smaltimento e titolarità dei ricavi da filiere CONAI
Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato in merito alla gestione dei rifiuti e ai rapporti con i consorzi di filiera, si chiede di chiarire in modo esplicito e vincolante:
se i costi di trattamento e smaltimento delle frazioni di rifiuto urbano (indifferenziato e differenziato), conferite agli impianti individuati dal Comune e/o dalla SRR, siano integralmente a carico dell’Amministrazione nell’ambito del PEF, oppure debbano essere sostenuti dall’Operatore Economico;
di confermare che restano a carico dell’Operatore Economico esclusivamente i costi relativi a:
- rifiuti respinti dagli impianti per non conformità;
- errato conferimento o scarsa qualità delle frazioni raccolte;
con riferimento ai ricavi derivanti dai consorzi di filiera (CONAI/EPR), si chiede di chiarire se, ai fini della formulazione dell’offerta:
- debba essere assunto uno scenario di assenza di ricavi in capo all’Operatore Economico;
- ovvero se sia previsto un criterio uniforme di attribuzione dei ricavi già definito per tutti i Comuni del Lotto;
si chiede inoltre di chiarire se la scelta delle Amministrazioni Comunali in merito alla titolarità dei ricavi (gestione diretta o delega all’Affidatario) sarà:
- definita prima della presentazione delle offerte;
- oppure successivamente, e in tal caso con quali effetti sull’equilibrio economico del contratto.
Si evidenzia che l’attuale configurazione, che rimanda a scelte successive alla gara, introduce elementi di incertezza rilevanti ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di fornire indicazioni puntuali e uniformi per l’intero Lotto.
con riferimento alla documentazione di gara relativa al Lotto Nord – Comune di Monreale, si formulano i seguenti ulteriori quesiti al fine di consentire una corretta, completa e sostenibile formulazione dell’offerta tecnico-economica.
CHIARIMENTO 3
1. Autonomia organizzativa dei servizi di raccolta
In assenza di indicazioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta (ad eccezione dello spazzamento), si chiede di confermare che l’Operatore Economico possa definire autonomamente:
- il dimensionamento delle risorse umane e strumentali;
- l’organizzazione operativa dei servizi;
sulla base delle proprie scelte progettuali, fermo restando il rispetto delle frequenze minime di raccolta e spazzamento previste negli atti di gara.
Si chiede altresì di chiarire se tale autonomia organizzativa sia da intendersi piena, purché finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti.
2. Dotazione mezzi e attrezzature – natura dei requisiti
Con riferimento all’elenco dei mezzi riportato a pag. 114 e all’elenco delle attrezzature previste negli elaborati di gara, si chiede di chiarire se:
- tali elenchi debbano intendersi quali dotazioni minime inderogabili da garantire continuativamente per l’intera durata dell’appalto;
- oppure possano essere considerati quali dotazioni di riferimento, rispetto alle quali sia ammessa una diversa organizzazione del parco mezzi e delle attrezzature purché sia garantito il rispetto dei livelli prestazionali richiesti e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti.
Si chiede inoltre di confermare che, in caso di proposta alternativa, sia possibile dimostrare in sede di offerta tecnica la equivalenza o il miglioramento prestazionale, senza incorrere in cause di esclusione.
3. CCNL applicabile e costo della manodopera
Si chiede di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per il personale impiegato nel servizio.
In particolare, si evidenzia che l’applicazione del CCNL FISE Assoambiente (febbraio 2026) comporta un costo della manodopera significativamente superiore rispetto a quello stimato nei documenti di gara.
Si chiede pertanto di chiarire:
- se tale CCNL debba essere assunto quale riferimento obbligatorio ai fini della formulazione dell’offerta;
- se i costi della manodopera indicati negli atti di gara siano da considerarsi vincolanti o meramente indicativi;
- come debba essere gestito l’eventuale scostamento tra costo reale del lavoro e quello stimato, ai fini della verifica di anomalia dell’offerta.
4. Centri di Raccolta Comunali (CCR) – orari e attivazione
Si chiede di chiarire:
- quale sia l’orario minimo di apertura da garantire per i CCR di Aquino e Fiumelato;
- se tali orari siano da intendersi come requisiti minimi inderogabili oppure modulabili in funzione dell’organizzazione proposta.
Con riferimento al CCR di Monreale, si chiede di confermare se, nelle more del completamento della struttura:
- sia richiesto all’Operatore Economico di garantirne comunque l’attivazione e gestione;
- in caso affermativo, quali siano le modalità operative richieste (es. soluzione provvisoria, servizi sostitutivi) e gli eventuali orari minimi da garantire.
5. CCR mobili – monte ore minimo
Con riferimento ai CCR mobili, si chiede di indicare:
il numero minimo di ore di impiego da garantire;
eventuali criteri di distribuzione territoriale e temporale del servizio;
al fine di consentire una corretta quantificazione delle risorse necessarie e dei relativi costi.
In assenza di tali indicazioni, si chiede di chiarire se il concorrente possa definire autonomamente il monte ore di utilizzo nell’ambito della propria proposta tecnica, nel rispetto degli obiettivi di servizio richiesti.
Frequenze minime di tutti i servizi oggetto d’appalto
Con riferimento all’insieme dei servizi oggetto dell’appalto (raccolta, spazzamento, diserbo, igiene del suolo, CCR e servizi accessori), si chiede di chiarire in modo puntuale:
se siano previste, per ciascun servizio e per ciascuna tipologia di utenza/area, frequenze minime obbligatorie di esecuzione, specificandole dettagliatamente;in alternativa, qualora non siano previste frequenze esplicite, di indicare i parametri prestazionali minimi (es. livelli di pulizia, soglie di accumulo, tempi massimi di intervento, standard qualitativi) dai quali sia possibile desumere indirettamente il numero minimo di interventi richiesti;qualora non siano previsti né frequenze né parametri, di confermare se il dimensionamento e la programmazione operativa siano rimessi alla proposta dell’Operatore Economico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Si chiede altresì di confermare che, in assenza di indicazioni dettagliate e vincolanti sulle frequenze minime, il concorrente possa formulare la propria offerta sulla base di un’ipotesi progettuale autonoma, senza che possano essere richiesti, in fase esecutiva, livelli di servizio superiori a quelli ragionevolmente desumibili dalla documentazione di gara e dalla proposta tecnica presentata.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento ai chiarimenti già forniti in merito al “Servizio di Controllo della Vegetazione Infestante e Igiene del Suolo” – Lotto Nord Comune di Monreale, si formulano i seguenti ulteriori quesiti, al fine di garantire una corretta e sostenibile formulazione dell’offerta tecnico-economica.
a. Dimensionamento del servizio e congruità prestazionale
Preso atto che il servizio è dimensionato in n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi, si chiede di confermare che tale assetto rappresenti il dimensionamento massimo richiesto e che non potranno essere richieste, in fase esecutiva, prestazioni eccedenti la capacità operativa coerente con tale dotazione, salvo eventuale riconoscimento di maggiori oneri.
b. Frequenze minime di intervento e criteri di programmazione
Considerato che la definizione operativa delle frequenze e della zonizzazione è demandata alla fase esecutiva, si chiede di chiarire:
- se la Stazione Appaltante intenda individuare, anche in via indicativa, frequenze minime annue di riferimento per il servizio di controllo della vegetazione infestante (es. numero minimo di cicli di sfalcio/diserbo per anno o per tipologia di area);
- in alternativa, se possano essere indicati parametri prestazionali oggettivi (es. livelli massimi di ricrescita ammessa, tempi di ripristino, standard di visibilità e decoro) dai quali sia possibile desumere indirettamente il numero minimo di interventi richiesti;
- se, in assenza di una pianificazione predefinita, esistano limiti massimi al numero di interventi richiedibili annualmente, al fine di garantire coerenza con il dimensionamento del servizio posto a base di gara.
c. Limiti alla discrezionalità nella fase esecutiva
Si chiede di chiarire se la successiva definizione di zonizzazione, priorità e frequenze sarà regolata da criteri oggettivi e verificabili, al fine di evitare variazioni sostanziali del carico di lavoro rispetto a quanto ragionevolmente stimabile in sede di offerta.
d. Variazioni in corso d’opera
Si chiede di confermare che eventuali richieste dell’Amministrazione che comportino:
- incremento significativo delle superfici da trattare;
- aumento delle frequenze di intervento rispetto ai livelli minimi o standard individuati;
- intensificazione delle attività integrate di igiene del suolo;
saranno considerate varianti contrattuali ai sensi della normativa vigente e daranno luogo a revisione economica.
e. Attività integrate e limiti operativi
Con riferimento all’integrazione tra diserbo e attività di igiene del suolo, si chiede di chiarire se tali attività:
- debbano intendersi accessorie e marginali rispetto al servizio principale;
- siano soggette a limiti quantitativi o temporali, al fine di non alterare l’equilibrio economico dell’appalto.
CHIARIMENTO 2
2 - Costi di smaltimento e titolarità dei ricavi da filiere CONAI
Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato in merito alla gestione dei rifiuti e ai rapporti con i consorzi di filiera, si chiede di chiarire in modo esplicito e vincolante:
se i costi di trattamento e smaltimento delle frazioni di rifiuto urbano (indifferenziato e differenziato), conferite agli impianti individuati dal Comune e/o dalla SRR, siano integralmente a carico dell’Amministrazione nell’ambito del PEF, oppure debbano essere sostenuti dall’Operatore Economico;
di confermare che restano a carico dell’Operatore Economico esclusivamente i costi relativi a:
- rifiuti respinti dagli impianti per non conformità;
- errato conferimento o scarsa qualità delle frazioni raccolte;
con riferimento ai ricavi derivanti dai consorzi di filiera (CONAI/EPR), si chiede di chiarire se, ai fini della formulazione dell’offerta:
- debba essere assunto uno scenario di assenza di ricavi in capo all’Operatore Economico;
- ovvero se sia previsto un criterio uniforme di attribuzione dei ricavi già definito per tutti i Comuni del Lotto;
si chiede inoltre di chiarire se la scelta delle Amministrazioni Comunali in merito alla titolarità dei ricavi (gestione diretta o delega all’Affidatario) sarà:
- definita prima della presentazione delle offerte;
- oppure successivamente, e in tal caso con quali effetti sull’equilibrio economico del contratto.
Si evidenzia che l’attuale configurazione, che rimanda a scelte successive alla gara, introduce elementi di incertezza rilevanti ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di fornire indicazioni puntuali e uniformi per l’intero Lotto.
con riferimento alla documentazione di gara relativa al Lotto Nord – Comune di Monreale, si formulano i seguenti ulteriori quesiti al fine di consentire una corretta, completa e sostenibile formulazione dell’offerta tecnico-economica.
CHIARIMENTO 3
1. Autonomia organizzativa dei servizi di raccolta
In assenza di indicazioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta (ad eccezione dello spazzamento), si chiede di confermare che l’Operatore Economico possa definire autonomamente:
- il dimensionamento delle risorse umane e strumentali;
- l’organizzazione operativa dei servizi;
sulla base delle proprie scelte progettuali, fermo restando il rispetto delle frequenze minime di raccolta e spazzamento previste negli atti di gara.
Si chiede altresì di chiarire se tale autonomia organizzativa sia da intendersi piena, purché finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti.
2. Dotazione mezzi e attrezzature – natura dei requisiti
Con riferimento all’elenco dei mezzi riportato a pag. 114 e all’elenco delle attrezzature previste negli elaborati di gara, si chiede di chiarire se:
- tali elenchi debbano intendersi quali dotazioni minime inderogabili da garantire continuativamente per l’intera durata dell’appalto;
- oppure possano essere considerati quali dotazioni di riferimento, rispetto alle quali sia ammessa una diversa organizzazione del parco mezzi e delle attrezzature purché sia garantito il rispetto dei livelli prestazionali richiesti e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti.
Si chiede inoltre di confermare che, in caso di proposta alternativa, sia possibile dimostrare in sede di offerta tecnica la equivalenza o il miglioramento prestazionale, senza incorrere in cause di esclusione.
3. CCNL applicabile e costo della manodopera
Si chiede di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per il personale impiegato nel servizio.
In particolare, si evidenzia che l’applicazione del CCNL FISE Assoambiente (febbraio 2026) comporta un costo della manodopera significativamente superiore rispetto a quello stimato nei documenti di gara.
Si chiede pertanto di chiarire:
- se tale CCNL debba essere assunto quale riferimento obbligatorio ai fini della formulazione dell’offerta;
- se i costi della manodopera indicati negli atti di gara siano da considerarsi vincolanti o meramente indicativi;
- come debba essere gestito l’eventuale scostamento tra costo reale del lavoro e quello stimato, ai fini della verifica di anomalia dell’offerta.
4. Centri di Raccolta Comunali (CCR) – orari e attivazione
Si chiede di chiarire:
- quale sia l’orario minimo di apertura da garantire per i CCR di Aquino e Fiumelato;
- se tali orari siano da intendersi come requisiti minimi inderogabili oppure modulabili in funzione dell’organizzazione proposta.
Con riferimento al CCR di Monreale, si chiede di confermare se, nelle more del completamento della struttura:
- sia richiesto all’Operatore Economico di garantirne comunque l’attivazione e gestione;
- in caso affermativo, quali siano le modalità operative richieste (es. soluzione provvisoria, servizi sostitutivi) e gli eventuali orari minimi da garantire.
5. CCR mobili – monte ore minimo
Con riferimento ai CCR mobili, si chiede di indicare:
il numero minimo di ore di impiego da garantire;
eventuali criteri di distribuzione territoriale e temporale del servizio;
al fine di consentire una corretta quantificazione delle risorse necessarie e dei relativi costi.
In assenza di tali indicazioni, si chiede di chiarire se il concorrente possa definire autonomamente il monte ore di utilizzo nell’ambito della propria proposta tecnica, nel rispetto degli obiettivi di servizio richiesti.
Frequenze minime di tutti i servizi oggetto d’appalto
Con riferimento all’insieme dei servizi oggetto dell’appalto (raccolta, spazzamento, diserbo, igiene del suolo, CCR e servizi accessori), si chiede di chiarire in modo puntuale:
se siano previste, per ciascun servizio e per ciascuna tipologia di utenza/area, frequenze minime obbligatorie di esecuzione, specificandole dettagliatamente;in alternativa, qualora non siano previste frequenze esplicite, di indicare i parametri prestazionali minimi (es. livelli di pulizia, soglie di accumulo, tempi massimi di intervento, standard qualitativi) dai quali sia possibile desumere indirettamente il numero minimo di interventi richiesti;qualora non siano previsti né frequenze né parametri, di confermare se il dimensionamento e la programmazione operativa siano rimessi alla proposta dell’Operatore Economico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Si chiede altresì di confermare che, in assenza di indicazioni dettagliate e vincolanti sulle frequenze minime, il concorrente possa formulare la propria offerta sulla base di un’ipotesi progettuale autonoma, senza che possano essere richiesti, in fase esecutiva, livelli di servizio superiori a quelli ragionevolmente desumibili dalla documentazione di gara e dalla proposta tecnica presentata.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
04/05/2026 16:02
Risposta
CHIARIMENTO 1.
a. Dimensionamento del servizio e congruità prestazionale
In relazione alla richiesta di conferma circa il limite massimo del dimensionamento operativo, la Stazione Appaltante precisa quanto segue:
Si conferma che l’assetto composto da n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi (n. 1 mezzo a vasca ibrida e n. 1 motocarro) costituisce il dimensionamento tecnico di riferimento sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta e il relativo quadro economico del servizio. Tale dotazione è ritenuta congrua e sufficiente per il raggiungimento degli standard qualitativi attesi, a condizione di una corretta ed efficiente programmazione dei turni e della stagionalità degli interventi.
Si chiarisce che L’offerta tecnico-economica del concorrente deve essere parametrata esclusivamente sulla capacità operativa generata dal contingente di personale (5 unità) e mezzi (2 unità) definiti e pertanto non potranno essere pretese in fase esecutiva prestazioni che richiedano l'impiego permanente o sistematico di risorse eccedenti tale assetto. Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse ravvisare la necessità di interventi straordinari o di un potenziamento strutturale del servizio che travalichi la capacità produttiva delle 5 unità lavorative, si procederà secondo le procedure di legge per il riconoscimento dei maggiori oneri , garantendo sempre l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto.
Resta inteso che, all'interno del perimetro delle risorse assegnate (5 operatori e 2 mezzi), l'Appaltatore rimane l'unico responsabile del raggiungimento degli obiettivi di decoro urbano e dei livelli di servizio (SLA) previsti dal Disciplinare Tecnico e dalla regolazione ARERA (TQRIF). La "modulazione stagionale" già autorizzata deve essere lo strumento principale per gestire i picchi di crescita vegetativa senza eccedere la dotazione organica stabilita.
b. Frequenze minime di intervento e criteri di programmazione
In relazione alle richieste di dettaglio sulle frequenze e sui parametri prestazionali, la Stazione Appaltante chiarisce quanto segue:
Non verranno fornite dalla Stazione Appaltante frequenze minime annue predefinite o parametri prestazionali numerici in fase di gara. La ratio di tale scelta risiede nella natura stessa del servizio di controllo della vegetazione, che è strettamente dipendente da variabili climatiche e biologiche non preventivabili in modo rigido. Pertanto la programmazione operativa dovrà scaturire esclusivamente dagli accordi tecnici che l'Impresa Affidataria stringerà con l'Amministrazione Comunale in fase esecutiva. Il Comune di Monreale fornirà, di volta in volta, le indicazioni e le priorità d'intervento sulla base delle necessità del territorio.
Il parametro di riferimento rimane il mantenimento del decoro urbano e della sicurezza stradale, obiettivi che l'Affidatario deve perseguire modulando l'attività delle risorse assegnate.
Per quanto concerne l'esistenza di limiti al numero di interventi, si precisa che il limite sostanziale è costituito dal dimensionamento del servizio posto a base di gara, già confermato in n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi. La programmazione concordata con il Comune dovrà essere intrinsecamente coerente con tale capacità produttiva. Non potranno essere richiesti interventi che, per frequenza o estensione simultanea, eccedano strutturalmente il potenziale operativo delle 5 unità assegnate, a meno di non attivare le procedure per il riconoscimento di prestazioni extracanone o varianti in corso d'opera.
La modulazione stagionale (già autorizzata nei precedenti chiarimenti) rappresenta lo strumento gestionale attraverso cui l'Appaltatore dovrà assorbire i picchi di crescita vegetativa, compensando i periodi di maggiore intensità con quelli di ridotta attività, sempre sotto la supervisione del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) comunale.
c. Limiti alla discrezionalità nella fase esecutiva
Si conferma che la definizione della zonizzazione, delle priorità e delle frequenze in fase esecutiva non è espressione di discrezionalità assoluta dell'Amministrazione, ma è soggetta ai principi di correttezza, buona fede nell'esecuzione del contratto e proporzionalità. Nello specifico:
Ogni richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà essere tecnicamente compatibile con il dimensionamento del servizio già cristallizzato (n. 5 operatori e n. 2 mezzi). La programmazione concordata sarà dunque regolata dal criterio oggettivo della capacità operativa massima esprimibile dal contingente assegnato.
La pianificazione sarà formalizzata in verbali tecnici o ordini di servizio che costituiranno la base per la verifica del rispetto dei livelli di servizio. L'Appaltatore potrà opporre rilievi tecnici qualora le richieste dovessero configurare un palese superamento delle possibilità d'intervento delle risorse dedicate.
d. Variazioni in corso d’opera
Qualora l'Amministrazione richieda formalmente (ad es. con ordini di servizio) un incremento delle aree di intervento o un'intensificazione delle frequenze rispetto alla pianificazione Concordata che travalichi la normale flessibilità gestionale (e che non sia assorbibile tramite la "modulazione stagionale" già prevista), si procederà al riconoscimento di servizi extra-canone nel caso di interventi aggiuntivi sporadici o darà luogo ad una variante contrattuale nel caso di interventi a carattere continuativo.
e. Attività integrate e limiti operativi
Si conferma che le attività di igiene del suolo (es. pulizia banchine, raccolta residui, supporto allo spazzamento) devono intendersi come accessorie e funzionali rispetto al servizio principale di controllo della vegetazione infestante.
L’obiettivo dell’integrazione è garantire il "decoro integrale" dell'area oggetto di intervento: l’operatore non deve limitarsi al taglio della vegetazione, ma deve assicurare che la zona sia restituita pulita e priva di residui (vegetali o detriti emersi), in linea con gli standard qualitativi ARERA (TQRIF). Pertanto:
Il controllo della vegetazione rimane la prestazione prevalente che guida la programmazione.
Le attività di igiene del suolo sono strumentali a garantire l'efficacia e il decoro del risultato finale dell'intervento di diserbo/sfalcio.
Al fine di non alterare l’equilibrio economico dell’appalto, l’integrazione operativa è soggetta ai seguenti limiti oggettivi:
Limite Organico: L'intensità delle attività integrate è limitata dalla capacità operativa massima del contingente di 5 operatori e 2 mezzi. Tali attività non possono in alcun caso configurarsi come una surroga o un potenziamento strutturale del servizio di spazzamento ordinario previsto in altri capitoli del Disciplinare Tecnico.
Limite Temporale: Le attività accessorie devono essere espletate contestualmente o in stretta successione agli interventi di controllo della vegetazione. Non può essere richiesto un impiego delle squadre in attività di igiene del suolo che sia temporalmente scollegato o tale da impedire il completamento dei cicli di sfalcio previsti nel calendario concordato.
Vincolo di Priorità: Qualora l’esecuzione delle attività accessorie dovesse pregiudicare la "continuità" e la tempestività del controllo della vegetazione (soprattutto nei periodi di picco vegetativo), l’Appaltatore è tenuto a dare priorità al servizio core, modulando le attività complementari in accordo con il DEC.
L'equilibrio economico è garantito dal fatto che il canone d'appalto remunera la disponibilità costante di 5 unità e 2 mezzi. Finché le richieste dell'Amministrazione rimangono nell'alveo delle prestazioni eseguibili da tale contingente durante l'orario di lavoro contrattualizzato, non si configura alterazione dell'equilibrio. Ogni richiesta di attività che richieda risorse aggiuntive rispetto al dimensionamento fissato sarà gestita come variante o prestazione extra-canone, come già specificato sopra
CHIARIMENTO 2
2 - Costi di smaltimento e titolarità dei ricavi da filiere CONAI
A seguito dell'esame della documentazione progettuale e degli indirizzi strategici sull'economia circolare, la Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti vincolanti:
1. Oneri di Trattamento e Smaltimento
Si ribadisce che i costi di trattamento e smaltimento delle frazioni indifferenziate e differenziate (FORSU, RUR, ecc.) conferite agli impianti sono a totale carico delle Amministrazioni Comunali, che li gestiscono come componenti di costo esterne al canone d'appalto (CRT/CTS nel PEF). Restano a carico dell'Appaltatore i soli oneri derivanti da inefficienze operative (es. rifiuti respinti per impurità eccessiva o codici EER errati), in quanto costi derivanti da "difetto di diligenza" nella raccolta.
2. Titolarità dei Ricavi CONAI/EPR e Sistemi Autonomi
Con riferimento alla clausola che riserva all'Amministrazione la facoltà di delega con riferimento ai corrispettivi dei sistemi collettivi di compliance agli obblighi EPR secondo quanto previsto dall’Accordo ANCI – CONAI si evidenzia che il conferimento o il non conferimento della delega non ha alcuna rilevanza in capo all’offerente
In vero la stazione appaltante ha determinato che nell’ambito del rapporto contrattuale sia applicato il fattore di sharing così come disciplinato dal metodo tariffario pro tempore vigente e quindi solo la parte di competenza dell’utenza potrà essere compensata, in caso di delega, con il canone contrattuale.
L’altra parte costituisce corrispettivo incentivante in favore del gestore assumendo su di sé il rischio operativo legato alle impurità. Un materiale di scarsa qualità ridurrà il corrispettivo spettante, senza che ciò possa costituire titolo per la revisione del canone d'appalto e/o causa per istanza di riequilibrio economico finanziario.
CHIARIMENTO 3
1. Autonomia organizzativa dei servizi di raccolta
Coerentemente con la natura dell’appalto di servizi e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si conferma che l’Operatore Economico gode di ampia autonomia nell’elaborazione del proprio Progetto Tecnico-Organizzativo. In particolare, l’Operatore può definire l’organizzazione operativa dei servizi e il relativo modello gestionale che ritiene più efficiente, purché tale autonomia sia esercitata nel rispetto dei seguenti limiti e vincoli inderogabili previsti dalla lex specialis:
Frequenze e Standard di Servizio: Devono essere garantite, come minimo, le frequenze di raccolta e spazzamento indicate negli elaborati progettuali per ciascun Comune.
Dotazione Strumentale Minima: L’elenco dei mezzi previsto nei Disciplinari Tecnici e nel Quadro Economico è da intendersi quale dotazione minima inderogabile sia sotto il profilo numerico (quantità dei veicoli) sia sotto il profilo della volumetria/capacità di carico. Come indicato nei Disciplinari Tecnici (es. par. 6.1.8), gli elenchi dei mezzi e delle attrezzature costituiscono la dotazione minima necessaria.
Risorse Umane e Clausola Sociale: Il dimensionamento del personale deve tenere conto dell'obbligo di assorbimento dei lavoratori impiegati nel servizio uscente, in conformità alla "Clausola Sociale" e ai CCNL di settore richiamati negli atti di gara (art. 57 D.Lgs. 36/2023). Il personale già impiegato è considerato dalla Stazione Appaltante come il contingente funzionale e necessario per l'espletamento del servizio.
Criteri Ambientali Minimi (CAM): Ogni scelta progettuale deve garantire il pieno rispetto del D.M. 7 aprile 2025.
Si chiarisce, pertanto, che l'autonomia organizzativa non è da intendersi "piena" in senso assoluto, ma deve essere finalizzata al raggiungimento (o miglioramento) degli obiettivi prestazionali richiesti, restando soggetta alla valutazione della Commissione Giudicatrice (Criterio 1 dei Criteri Premianti) circa la coerenza, l'adeguatezza e la sostenibilità tecnica dell'offerta proposta rispetto ai volumi di rifiuti e alle caratteristiche del territorio.
2. Dotazione mezzi e attrezzature – natura dei requisiti
vedasi Quesito #10
3. CCNL applicabile e costo della manodopera
vedasi Quesito #10
4. Centri di Raccolta Comunali (CCR) – orari e attivazione
vedasi Quesito #10
5. CCR mobili – monte ore minimo
Vedasi Quesito #10
6.Frequenze minime di tutti i servizi oggetto d’appalto
Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica e garantire l'omogeneità dei dati, la Stazione Appaltante chiarisce quanto segue:
1. Frequenze Minime Obbligatorie (Servizi Base)
Per le attività di raccolta e spazzamento, i documenti di gara prevedono frequenze minime inderogabili dettagliate nei rispettivi Disciplinari Tecnici e nelle tabelle allegate:
Raccolta Differenziata "Porta a Porta" (Utenze Domestiche):
Frazione Organica: n. 3 passaggi settimanali.
Sfalci e Potature: n. 1 passaggio settimanali (o su prenotazione secondo calendario).
Carta e Cartone: n. 1 passaggio settimanale.
Plastica e Metalli: n. 1 passaggio settimanale.
Vetro: n. 1 passaggio settimanale.
Rifiuto Urbano Residuo (Secco): n. 1 passaggio settimanale.
Pannolini e Pannoloni: fino a n. 6 passaggi settimanali (servizio dedicato).
Riferimento: Pag. 46 Disciplinare Monreale; Pag. 45 Disciplinare Jato/Cipirello.
Servizio di Spazzamento:
Le frequenze sono articolate per zone e tipologia (manuale/meccanizzato). Per le arterie principali la frequenza è fissata in 3/6 o 6/6 giorni settimanali.
Riferimento: Tabelle di dettaglio a partire da Pag. 79 (Monreale) e tabelle allegate per Jato/Cipirello.
Centri di Raccolta (CCR) e Punti Fissi:
Apertura minima: in funzione del bacino utenti secondo i vigenti CAM.
CCR Mobili (Solo Monreale): Impiego di n. 4 unità con presidio per l'intero turno giornaliero (itinerante).
2. Servizi a Parametro Prestazionale (Diserbo e Igiene del Suolo)
Per i servizi di controllo della vegetazione infestante e igiene del suolo, non sono previste frequenze cicliche fisse, ma un modello basato sulle risorse e sul risultato:
Risorse Vincolate: Il dimensionamento è fissato in n. 5 operatori e n. 2 mezzi (per Monreale) che operano in modo continuativo, mentre per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato è previsto n° 1 operatore e n° vasca da mc. 3 (ibrida) in condivisione fra i due comuni come riportato a pagina 98 del Disciplinare tecnico relativo ai due comuni.
Parametro Prestazionale: L'obiettivo è il mantenimento costante del decoro e della sicurezza stradale. La frequenza effettiva deve essere stabilita nell'ambito del Calendario Annuale proposto dall'impresa e approvato dai Comuni, tenendo conto della stagionalità (modulazione stagionale ammessa).
3. Standard Qualitativi ARERA (TQRIF)
In assenza di una frequenza esplicita per alcuni servizi accessori, l'Operatore deve garantire il rispetto dei parametri prestazionali minimi definiti dalla Delibera ARERA 15/2022 (TQRIF), tra cui:
Tempo di intervento per servizi su chiamata: (es. ingombranti) secondo gli standard indicati nel Disciplinare (solitamente entro 3-5 giorni lavorativi).
Continuità e regolarità: Obbligo di completamento delle raccolte entro la fascia oraria prevista nel Programma delle Attività (Art. 35 TQRIF).
4. Autonomia Progettuale e Programmazione
Si conferma che, fermo restando il rispetto dei minimi sopra elencati (Punto 1), il dimensionamento di dettaglio e la programmazione operativa dei percorsi sono rimessi alla proposta dell’Operatore Economico in sede di offerta tecnica.
L’Operatore può proporre frequenze superiori o modalità organizzative migliorative (varianti), ma non può scendere sotto i limiti stabiliti dalla Stazione Appaltante.
Ogni proposta deve essere coerente con il raggiungimento dei target di Raccolta Differenziata (RD) e qualità della materia raccolta previsti dal Piano d'Ambito.
In relazione alla richiesta di conferma sulla perimetrazione dei livelli di servizio esigibili in fase esecutiva, la Stazione Appaltante chiarisce che, per tutti i servizi per i quali la Lex Specialis non indichi frequenze puntuali (ad esempio il controllo della vegetazione o l'igiene del suolo integrata), l'Operatore Economico ha la facoltà e l'onere di formulare la propria offerta sulla base di un'ipotesi progettuale autonoma. Tale proposta deve essere dimensionata per garantire:
Il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata (RD) e decoro urbano.
Il rispetto degli standard di qualità tecnica e contrattuale previsti da ARERA (TQRIF).
La coerenza con le risorse umane e strumentali minime predefinite (es. i 5 operatori e 2 mezzi per il servizio di diserbo a Monreale).
Si conferma che il Progetto Tecnico di offerta costituisce, unitamente al Disciplinare, il limite delle prestazioni contrattualmente dovute. Pertanto non potranno essere richiesti, in fase esecutiva, livelli di servizio o frequenze sistematiche che eccedano quanto riportato nel Progetto Tecnico di offerta o quanto ragionevolmente desumibile dai parametri prestazionali e dal dimensionamento economico a base di gara.
a. Dimensionamento del servizio e congruità prestazionale
In relazione alla richiesta di conferma circa il limite massimo del dimensionamento operativo, la Stazione Appaltante precisa quanto segue:
Si conferma che l’assetto composto da n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi (n. 1 mezzo a vasca ibrida e n. 1 motocarro) costituisce il dimensionamento tecnico di riferimento sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta e il relativo quadro economico del servizio. Tale dotazione è ritenuta congrua e sufficiente per il raggiungimento degli standard qualitativi attesi, a condizione di una corretta ed efficiente programmazione dei turni e della stagionalità degli interventi.
Si chiarisce che L’offerta tecnico-economica del concorrente deve essere parametrata esclusivamente sulla capacità operativa generata dal contingente di personale (5 unità) e mezzi (2 unità) definiti e pertanto non potranno essere pretese in fase esecutiva prestazioni che richiedano l'impiego permanente o sistematico di risorse eccedenti tale assetto. Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse ravvisare la necessità di interventi straordinari o di un potenziamento strutturale del servizio che travalichi la capacità produttiva delle 5 unità lavorative, si procederà secondo le procedure di legge per il riconoscimento dei maggiori oneri , garantendo sempre l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto.
Resta inteso che, all'interno del perimetro delle risorse assegnate (5 operatori e 2 mezzi), l'Appaltatore rimane l'unico responsabile del raggiungimento degli obiettivi di decoro urbano e dei livelli di servizio (SLA) previsti dal Disciplinare Tecnico e dalla regolazione ARERA (TQRIF). La "modulazione stagionale" già autorizzata deve essere lo strumento principale per gestire i picchi di crescita vegetativa senza eccedere la dotazione organica stabilita.
b. Frequenze minime di intervento e criteri di programmazione
In relazione alle richieste di dettaglio sulle frequenze e sui parametri prestazionali, la Stazione Appaltante chiarisce quanto segue:
Non verranno fornite dalla Stazione Appaltante frequenze minime annue predefinite o parametri prestazionali numerici in fase di gara. La ratio di tale scelta risiede nella natura stessa del servizio di controllo della vegetazione, che è strettamente dipendente da variabili climatiche e biologiche non preventivabili in modo rigido. Pertanto la programmazione operativa dovrà scaturire esclusivamente dagli accordi tecnici che l'Impresa Affidataria stringerà con l'Amministrazione Comunale in fase esecutiva. Il Comune di Monreale fornirà, di volta in volta, le indicazioni e le priorità d'intervento sulla base delle necessità del territorio.
Il parametro di riferimento rimane il mantenimento del decoro urbano e della sicurezza stradale, obiettivi che l'Affidatario deve perseguire modulando l'attività delle risorse assegnate.
Per quanto concerne l'esistenza di limiti al numero di interventi, si precisa che il limite sostanziale è costituito dal dimensionamento del servizio posto a base di gara, già confermato in n. 5 operatori complessivi e n. 2 mezzi. La programmazione concordata con il Comune dovrà essere intrinsecamente coerente con tale capacità produttiva. Non potranno essere richiesti interventi che, per frequenza o estensione simultanea, eccedano strutturalmente il potenziale operativo delle 5 unità assegnate, a meno di non attivare le procedure per il riconoscimento di prestazioni extracanone o varianti in corso d'opera.
La modulazione stagionale (già autorizzata nei precedenti chiarimenti) rappresenta lo strumento gestionale attraverso cui l'Appaltatore dovrà assorbire i picchi di crescita vegetativa, compensando i periodi di maggiore intensità con quelli di ridotta attività, sempre sotto la supervisione del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) comunale.
c. Limiti alla discrezionalità nella fase esecutiva
Si conferma che la definizione della zonizzazione, delle priorità e delle frequenze in fase esecutiva non è espressione di discrezionalità assoluta dell'Amministrazione, ma è soggetta ai principi di correttezza, buona fede nell'esecuzione del contratto e proporzionalità. Nello specifico:
Ogni richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà essere tecnicamente compatibile con il dimensionamento del servizio già cristallizzato (n. 5 operatori e n. 2 mezzi). La programmazione concordata sarà dunque regolata dal criterio oggettivo della capacità operativa massima esprimibile dal contingente assegnato.
La pianificazione sarà formalizzata in verbali tecnici o ordini di servizio che costituiranno la base per la verifica del rispetto dei livelli di servizio. L'Appaltatore potrà opporre rilievi tecnici qualora le richieste dovessero configurare un palese superamento delle possibilità d'intervento delle risorse dedicate.
d. Variazioni in corso d’opera
Qualora l'Amministrazione richieda formalmente (ad es. con ordini di servizio) un incremento delle aree di intervento o un'intensificazione delle frequenze rispetto alla pianificazione Concordata che travalichi la normale flessibilità gestionale (e che non sia assorbibile tramite la "modulazione stagionale" già prevista), si procederà al riconoscimento di servizi extra-canone nel caso di interventi aggiuntivi sporadici o darà luogo ad una variante contrattuale nel caso di interventi a carattere continuativo.
e. Attività integrate e limiti operativi
Si conferma che le attività di igiene del suolo (es. pulizia banchine, raccolta residui, supporto allo spazzamento) devono intendersi come accessorie e funzionali rispetto al servizio principale di controllo della vegetazione infestante.
L’obiettivo dell’integrazione è garantire il "decoro integrale" dell'area oggetto di intervento: l’operatore non deve limitarsi al taglio della vegetazione, ma deve assicurare che la zona sia restituita pulita e priva di residui (vegetali o detriti emersi), in linea con gli standard qualitativi ARERA (TQRIF). Pertanto:
Il controllo della vegetazione rimane la prestazione prevalente che guida la programmazione.
Le attività di igiene del suolo sono strumentali a garantire l'efficacia e il decoro del risultato finale dell'intervento di diserbo/sfalcio.
Al fine di non alterare l’equilibrio economico dell’appalto, l’integrazione operativa è soggetta ai seguenti limiti oggettivi:
Limite Organico: L'intensità delle attività integrate è limitata dalla capacità operativa massima del contingente di 5 operatori e 2 mezzi. Tali attività non possono in alcun caso configurarsi come una surroga o un potenziamento strutturale del servizio di spazzamento ordinario previsto in altri capitoli del Disciplinare Tecnico.
Limite Temporale: Le attività accessorie devono essere espletate contestualmente o in stretta successione agli interventi di controllo della vegetazione. Non può essere richiesto un impiego delle squadre in attività di igiene del suolo che sia temporalmente scollegato o tale da impedire il completamento dei cicli di sfalcio previsti nel calendario concordato.
Vincolo di Priorità: Qualora l’esecuzione delle attività accessorie dovesse pregiudicare la "continuità" e la tempestività del controllo della vegetazione (soprattutto nei periodi di picco vegetativo), l’Appaltatore è tenuto a dare priorità al servizio core, modulando le attività complementari in accordo con il DEC.
L'equilibrio economico è garantito dal fatto che il canone d'appalto remunera la disponibilità costante di 5 unità e 2 mezzi. Finché le richieste dell'Amministrazione rimangono nell'alveo delle prestazioni eseguibili da tale contingente durante l'orario di lavoro contrattualizzato, non si configura alterazione dell'equilibrio. Ogni richiesta di attività che richieda risorse aggiuntive rispetto al dimensionamento fissato sarà gestita come variante o prestazione extra-canone, come già specificato sopra
CHIARIMENTO 2
2 - Costi di smaltimento e titolarità dei ricavi da filiere CONAI
A seguito dell'esame della documentazione progettuale e degli indirizzi strategici sull'economia circolare, la Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti vincolanti:
1. Oneri di Trattamento e Smaltimento
Si ribadisce che i costi di trattamento e smaltimento delle frazioni indifferenziate e differenziate (FORSU, RUR, ecc.) conferite agli impianti sono a totale carico delle Amministrazioni Comunali, che li gestiscono come componenti di costo esterne al canone d'appalto (CRT/CTS nel PEF). Restano a carico dell'Appaltatore i soli oneri derivanti da inefficienze operative (es. rifiuti respinti per impurità eccessiva o codici EER errati), in quanto costi derivanti da "difetto di diligenza" nella raccolta.
2. Titolarità dei Ricavi CONAI/EPR e Sistemi Autonomi
Con riferimento alla clausola che riserva all'Amministrazione la facoltà di delega con riferimento ai corrispettivi dei sistemi collettivi di compliance agli obblighi EPR secondo quanto previsto dall’Accordo ANCI – CONAI si evidenzia che il conferimento o il non conferimento della delega non ha alcuna rilevanza in capo all’offerente
In vero la stazione appaltante ha determinato che nell’ambito del rapporto contrattuale sia applicato il fattore di sharing così come disciplinato dal metodo tariffario pro tempore vigente e quindi solo la parte di competenza dell’utenza potrà essere compensata, in caso di delega, con il canone contrattuale.
L’altra parte costituisce corrispettivo incentivante in favore del gestore assumendo su di sé il rischio operativo legato alle impurità. Un materiale di scarsa qualità ridurrà il corrispettivo spettante, senza che ciò possa costituire titolo per la revisione del canone d'appalto e/o causa per istanza di riequilibrio economico finanziario.
CHIARIMENTO 3
1. Autonomia organizzativa dei servizi di raccolta
Coerentemente con la natura dell’appalto di servizi e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si conferma che l’Operatore Economico gode di ampia autonomia nell’elaborazione del proprio Progetto Tecnico-Organizzativo. In particolare, l’Operatore può definire l’organizzazione operativa dei servizi e il relativo modello gestionale che ritiene più efficiente, purché tale autonomia sia esercitata nel rispetto dei seguenti limiti e vincoli inderogabili previsti dalla lex specialis:
Frequenze e Standard di Servizio: Devono essere garantite, come minimo, le frequenze di raccolta e spazzamento indicate negli elaborati progettuali per ciascun Comune.
Dotazione Strumentale Minima: L’elenco dei mezzi previsto nei Disciplinari Tecnici e nel Quadro Economico è da intendersi quale dotazione minima inderogabile sia sotto il profilo numerico (quantità dei veicoli) sia sotto il profilo della volumetria/capacità di carico. Come indicato nei Disciplinari Tecnici (es. par. 6.1.8), gli elenchi dei mezzi e delle attrezzature costituiscono la dotazione minima necessaria.
Risorse Umane e Clausola Sociale: Il dimensionamento del personale deve tenere conto dell'obbligo di assorbimento dei lavoratori impiegati nel servizio uscente, in conformità alla "Clausola Sociale" e ai CCNL di settore richiamati negli atti di gara (art. 57 D.Lgs. 36/2023). Il personale già impiegato è considerato dalla Stazione Appaltante come il contingente funzionale e necessario per l'espletamento del servizio.
Criteri Ambientali Minimi (CAM): Ogni scelta progettuale deve garantire il pieno rispetto del D.M. 7 aprile 2025.
Si chiarisce, pertanto, che l'autonomia organizzativa non è da intendersi "piena" in senso assoluto, ma deve essere finalizzata al raggiungimento (o miglioramento) degli obiettivi prestazionali richiesti, restando soggetta alla valutazione della Commissione Giudicatrice (Criterio 1 dei Criteri Premianti) circa la coerenza, l'adeguatezza e la sostenibilità tecnica dell'offerta proposta rispetto ai volumi di rifiuti e alle caratteristiche del territorio.
2. Dotazione mezzi e attrezzature – natura dei requisiti
vedasi Quesito #10
3. CCNL applicabile e costo della manodopera
vedasi Quesito #10
4. Centri di Raccolta Comunali (CCR) – orari e attivazione
vedasi Quesito #10
5. CCR mobili – monte ore minimo
Vedasi Quesito #10
6.Frequenze minime di tutti i servizi oggetto d’appalto
Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica e garantire l'omogeneità dei dati, la Stazione Appaltante chiarisce quanto segue:
1. Frequenze Minime Obbligatorie (Servizi Base)
Per le attività di raccolta e spazzamento, i documenti di gara prevedono frequenze minime inderogabili dettagliate nei rispettivi Disciplinari Tecnici e nelle tabelle allegate:
Raccolta Differenziata "Porta a Porta" (Utenze Domestiche):
Frazione Organica: n. 3 passaggi settimanali.
Sfalci e Potature: n. 1 passaggio settimanali (o su prenotazione secondo calendario).
Carta e Cartone: n. 1 passaggio settimanale.
Plastica e Metalli: n. 1 passaggio settimanale.
Vetro: n. 1 passaggio settimanale.
Rifiuto Urbano Residuo (Secco): n. 1 passaggio settimanale.
Pannolini e Pannoloni: fino a n. 6 passaggi settimanali (servizio dedicato).
Riferimento: Pag. 46 Disciplinare Monreale; Pag. 45 Disciplinare Jato/Cipirello.
Servizio di Spazzamento:
Le frequenze sono articolate per zone e tipologia (manuale/meccanizzato). Per le arterie principali la frequenza è fissata in 3/6 o 6/6 giorni settimanali.
Riferimento: Tabelle di dettaglio a partire da Pag. 79 (Monreale) e tabelle allegate per Jato/Cipirello.
Centri di Raccolta (CCR) e Punti Fissi:
Apertura minima: in funzione del bacino utenti secondo i vigenti CAM.
CCR Mobili (Solo Monreale): Impiego di n. 4 unità con presidio per l'intero turno giornaliero (itinerante).
2. Servizi a Parametro Prestazionale (Diserbo e Igiene del Suolo)
Per i servizi di controllo della vegetazione infestante e igiene del suolo, non sono previste frequenze cicliche fisse, ma un modello basato sulle risorse e sul risultato:
Risorse Vincolate: Il dimensionamento è fissato in n. 5 operatori e n. 2 mezzi (per Monreale) che operano in modo continuativo, mentre per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato è previsto n° 1 operatore e n° vasca da mc. 3 (ibrida) in condivisione fra i due comuni come riportato a pagina 98 del Disciplinare tecnico relativo ai due comuni.
Parametro Prestazionale: L'obiettivo è il mantenimento costante del decoro e della sicurezza stradale. La frequenza effettiva deve essere stabilita nell'ambito del Calendario Annuale proposto dall'impresa e approvato dai Comuni, tenendo conto della stagionalità (modulazione stagionale ammessa).
3. Standard Qualitativi ARERA (TQRIF)
In assenza di una frequenza esplicita per alcuni servizi accessori, l'Operatore deve garantire il rispetto dei parametri prestazionali minimi definiti dalla Delibera ARERA 15/2022 (TQRIF), tra cui:
Tempo di intervento per servizi su chiamata: (es. ingombranti) secondo gli standard indicati nel Disciplinare (solitamente entro 3-5 giorni lavorativi).
Continuità e regolarità: Obbligo di completamento delle raccolte entro la fascia oraria prevista nel Programma delle Attività (Art. 35 TQRIF).
4. Autonomia Progettuale e Programmazione
Si conferma che, fermo restando il rispetto dei minimi sopra elencati (Punto 1), il dimensionamento di dettaglio e la programmazione operativa dei percorsi sono rimessi alla proposta dell’Operatore Economico in sede di offerta tecnica.
L’Operatore può proporre frequenze superiori o modalità organizzative migliorative (varianti), ma non può scendere sotto i limiti stabiliti dalla Stazione Appaltante.
Ogni proposta deve essere coerente con il raggiungimento dei target di Raccolta Differenziata (RD) e qualità della materia raccolta previsti dal Piano d'Ambito.
In relazione alla richiesta di conferma sulla perimetrazione dei livelli di servizio esigibili in fase esecutiva, la Stazione Appaltante chiarisce che, per tutti i servizi per i quali la Lex Specialis non indichi frequenze puntuali (ad esempio il controllo della vegetazione o l'igiene del suolo integrata), l'Operatore Economico ha la facoltà e l'onere di formulare la propria offerta sulla base di un'ipotesi progettuale autonoma. Tale proposta deve essere dimensionata per garantire:
Il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata (RD) e decoro urbano.
Il rispetto degli standard di qualità tecnica e contrattuale previsti da ARERA (TQRIF).
La coerenza con le risorse umane e strumentali minime predefinite (es. i 5 operatori e 2 mezzi per il servizio di diserbo a Monreale).
Si conferma che il Progetto Tecnico di offerta costituisce, unitamente al Disciplinare, il limite delle prestazioni contrattualmente dovute. Pertanto non potranno essere richiesti, in fase esecutiva, livelli di servizio o frequenze sistematiche che eccedano quanto riportato nel Progetto Tecnico di offerta o quanto ragionevolmente desumibile dai parametri prestazionali e dal dimensionamento economico a base di gara.
22/04/2026 14:34
Quesito #14
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. La Stazione Appaltante, come essa stessa indica all’art.3 del Disciplinare di gara, ha stimato i costi della manodopera per i due lotti sulla base della tabella “Luglio 2024 operatori” di cui al “Decreto direttoriale 19 marzo 2024, n. 14 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Si evidenzia che il 9 dicembre 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali con decorrenza dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale. Tale accordo prevede un significativo incremento delle retribuzioni tabellari (nell’ordine del 12% circa), rendendo le tabelle ministeriali n.14/2024 di fatto superate. Tale accordo oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento.
Al riguardo si richiama:
L’ art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti determina una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Posto che la data di trasmissione dell'avviso di indizione della Procedura sulla Gazzetta Ufficiale Europea è del 25/03/2026, e che la prima Delibera a contrarre (Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.4 del 09.03.2026) relativa alla presente procedura di appalto risulta essere datata il 09/03/2026, entrambi i documenti pertanto risultano postumi sia all’accordo di rinnovo del CCNL sia all’applicazione dei nuovi costi previsti per il personale (primo scatto Febbraio 2026), si chiede:
a. se la Stazione Appaltante intenda ribandire la presente procedura adeguando l’importo a base di gara ai costi del personale vigenti;
b. se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026 adeguando di conseguenza l’importo a base di gara;
c. se la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara recenti (es. SSR Catania per il Comune di Aci Castello), procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
1. La Stazione Appaltante, come essa stessa indica all’art.3 del Disciplinare di gara, ha stimato i costi della manodopera per i due lotti sulla base della tabella “Luglio 2024 operatori” di cui al “Decreto direttoriale 19 marzo 2024, n. 14 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Si evidenzia che il 9 dicembre 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali con decorrenza dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, costituendo un nuovo triennio contrattuale. Tale accordo prevede un significativo incremento delle retribuzioni tabellari (nell’ordine del 12% circa), rendendo le tabelle ministeriali n.14/2024 di fatto superate. Tale accordo oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento.
Al riguardo si richiama:
L’ art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti determina una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Posto che la data di trasmissione dell'avviso di indizione della Procedura sulla Gazzetta Ufficiale Europea è del 25/03/2026, e che la prima Delibera a contrarre (Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.4 del 09.03.2026) relativa alla presente procedura di appalto risulta essere datata il 09/03/2026, entrambi i documenti pertanto risultano postumi sia all’accordo di rinnovo del CCNL sia all’applicazione dei nuovi costi previsti per il personale (primo scatto Febbraio 2026), si chiede:
a. se la Stazione Appaltante intenda ribandire la presente procedura adeguando l’importo a base di gara ai costi del personale vigenti;
b. se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026 adeguando di conseguenza l’importo a base di gara;
c. se la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara recenti (es. SSR Catania per il Comune di Aci Castello), procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
04/05/2026 09:14
Risposta
L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individua nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura
06/05/2026 09:13
Quesito #18
si chiede di chiarire quanto segue riguardo il lotto SUD (Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi):
1- Il criterio di valutazione 2.8 prevede la proposta di interventi di spazzamento meccanico nei due comuni del lotto sud. Una nota comunale, presente nel disciplinare tecnico del comune di Castronovo di Sicilia, prevede che:
"L’Amministrazione con nota prot. 7575 del 10/06/2025 ha comunicato volontà di non attivare il servizio di spazzamento meccanico con spazzatrice. La scelta è motivata principalmente dalle caratteristiche della viabilità interna del territorio comunale, che presenta strade strette, vicoli e aree non idonee al transito e alle manovre dei mezzi per lo spazzamento meccanico. L'attivazione di tale servizio risulterebbe, pertanto, inefficiente e di difficile attuazione, non garantendo i benefici attesi." A tal punto si chiede se l'attivazione del servizio di spazzamento meccanico debba essere prevista solo per il comune di Lercara Friddi.
2- I criteri di valutazione 6.1 e 6.2 prevedono l'attivazione di servizi di decespugliamento e derattizzazione. Una nota comunale, presente nel disciplinare tecnico del comune di Castronovo di Sicilia, prevede che:
"Con nota prot. 7575 del 10/06/2025 il Comune ha richiesto di non inserire in appalto i servizi fuori perimetro, in quanto “Si riserva la facoltà di affidare tali servizi di decespugliamento e derattizzazione all'esterno, attraverso procedure dedicate. Questa scelta è volta a garantire la massima flessibilità nella gestione di queste attività, permettendo al Comune di ottimizzare le risorse e di individuare le soluzioni più idonee per le specifiche esigenze del territorio, indipendentemente dall'affidamento del servizio principale di gestione dei rifiuti urbani”.
A tal punto si chiede se i servizi di decespugliamento e derattizzazione debbano essere previsti solo per il comune di Lercara Friddi, mentre per il comune di Castronovo debba essere attivato il solo servizio di disinfestazione (criterio 6.3).
1- Il criterio di valutazione 2.8 prevede la proposta di interventi di spazzamento meccanico nei due comuni del lotto sud. Una nota comunale, presente nel disciplinare tecnico del comune di Castronovo di Sicilia, prevede che:
"L’Amministrazione con nota prot. 7575 del 10/06/2025 ha comunicato volontà di non attivare il servizio di spazzamento meccanico con spazzatrice. La scelta è motivata principalmente dalle caratteristiche della viabilità interna del territorio comunale, che presenta strade strette, vicoli e aree non idonee al transito e alle manovre dei mezzi per lo spazzamento meccanico. L'attivazione di tale servizio risulterebbe, pertanto, inefficiente e di difficile attuazione, non garantendo i benefici attesi." A tal punto si chiede se l'attivazione del servizio di spazzamento meccanico debba essere prevista solo per il comune di Lercara Friddi.
2- I criteri di valutazione 6.1 e 6.2 prevedono l'attivazione di servizi di decespugliamento e derattizzazione. Una nota comunale, presente nel disciplinare tecnico del comune di Castronovo di Sicilia, prevede che:
"Con nota prot. 7575 del 10/06/2025 il Comune ha richiesto di non inserire in appalto i servizi fuori perimetro, in quanto “Si riserva la facoltà di affidare tali servizi di decespugliamento e derattizzazione all'esterno, attraverso procedure dedicate. Questa scelta è volta a garantire la massima flessibilità nella gestione di queste attività, permettendo al Comune di ottimizzare le risorse e di individuare le soluzioni più idonee per le specifiche esigenze del territorio, indipendentemente dall'affidamento del servizio principale di gestione dei rifiuti urbani”.
A tal punto si chiede se i servizi di decespugliamento e derattizzazione debbano essere previsti solo per il comune di Lercara Friddi, mentre per il comune di Castronovo debba essere attivato il solo servizio di disinfestazione (criterio 6.3).
06/05/2026 11:10
Risposta
1. Si specifica che il criterio premiante 2.8 è da intendersi valevole per entrambe i Comuni.
2. Si specifica che i Citeri di valutazione 6.1, 6.2 e 6.3 sono da intendersi valevoli per entrambe i Comuni.
2. Si specifica che i Citeri di valutazione 6.1, 6.2 e 6.3 sono da intendersi valevoli per entrambe i Comuni.
06/05/2026 13:11
Quesito #19
Richiesta chiarimento sul lotto nord:
In riferimento al criterio premiante relativo alla:
“Fornitura in alternativa ai kit di conferimento (…) di sacchetti in carta e plastica o biodegradabili (…) per tutta la durata dell’appalto”,
si chiede di chiarire se la previsione della fornitura continuativa dei sacchetti per le frazioni interessate possa essere considerata sostitutiva delle forniture minime di mastelli/kit di conferimento previste dal Piano Industriale e dal CSA, oppure se tali dotazioni debbano comunque essere integralmente garantite dal concorrente e la fornitura dei sacchetti debba intendersi esclusivamente come miglioria aggiuntiva.
Si chiede inoltre di confermare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, sia sufficiente prevedere l’utilizzo dei sacchetti quale modalità alternativa di conferimento da parte dell’utenza, mantenendo comunque disponibili i mastelli previsti negli atti di gara.
2) Nell'elenco dei mezzi minimi da impiegare c'è la minipala con benna ma nel piano industriale non c'è alcun servizio previsto per l'impiego di questo mezzo. Si chiede di chiarire per quale servizio debba essere previsto e con che monte ore e con che squadra.
Grazie
In riferimento al criterio premiante relativo alla:
“Fornitura in alternativa ai kit di conferimento (…) di sacchetti in carta e plastica o biodegradabili (…) per tutta la durata dell’appalto”,
si chiede di chiarire se la previsione della fornitura continuativa dei sacchetti per le frazioni interessate possa essere considerata sostitutiva delle forniture minime di mastelli/kit di conferimento previste dal Piano Industriale e dal CSA, oppure se tali dotazioni debbano comunque essere integralmente garantite dal concorrente e la fornitura dei sacchetti debba intendersi esclusivamente come miglioria aggiuntiva.
Si chiede inoltre di confermare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, sia sufficiente prevedere l’utilizzo dei sacchetti quale modalità alternativa di conferimento da parte dell’utenza, mantenendo comunque disponibili i mastelli previsti negli atti di gara.
2) Nell'elenco dei mezzi minimi da impiegare c'è la minipala con benna ma nel piano industriale non c'è alcun servizio previsto per l'impiego di questo mezzo. Si chiede di chiarire per quale servizio debba essere previsto e con che monte ore e con che squadra.
Grazie
07/05/2026 11:55
Risposta
CHIARIMENTO 1. fornitura di sacchetti in alternativa ai mastelli (Lotto Nord)
Natura della fornitura (Sostitutiva vs Miglioria): La fornitura dei sacchetti per le frazioni interessate è da considerarsi sostitutiva delle dotazioni minime di mastelli previste per tali frazioni (fatto salvo il vetro). L'utilizzo del termine "in alternativa" nei criteri premianti del Disciplinare di Gara conferma che il sacchetto non è un'aggiunta ai mastelli, ma il mezzo di conferimento scelto in loro vece per massimizzare la produttività del servizio.
Condizione di approvazione e flessibilità: Sebbene il concorrente offra tale soluzione in sede di gara per ottenere il punteggio premiante, il Disciplinare Tecnico specifica che l'individuazione della configurazione ottimale (inclusa la sostituzione dei mastelli con i sacchetti) resta una facoltà dell'operatore, la cui attuazione pratica è tuttavia soggetta alla previa approvazione dell’Amministrazione Comunale successiva all'aggiudicazione.
Ambito di applicazione: Tale flessibilità è concessa esclusivamente per le utenze domestiche singole e per le utenze che producono rifiuti simili per natura e composizione ai domestici (ai sensi del D.lgs. 152/2006).
Capacità e Volumetria: Devono avere una volumetria adeguata a contenere la produzione di rifiuto di un'utenza per un normale conferimento settimanale, parametrato in base alle frequenze di raccolta del calendario di ciascun Comune.
Materiali: Dovranno essere realizzati in carta, plastica o in materiale biodegradabile a seconda della tipologia di materiale da conferire.
Continuità di fornitura: Il quantitativo di sacchetti fornito all'utenza deve coprire il fabbisogno in modo continuativo per tutta la durata contrattuale dell'appalto.
Standard tecnici obbligatori: Anche in caso di sostituzione approvata, resta fermo l'obbligo assoluto per il concorrente di garantire:
- La conformità dei sacchetti ai criteri ambientali CAM (punto 4.14).
- Gli standard di tracciabilità RFID (minimo per il secco residuo e gli imballaggi di plastica ).
- La fornitura dei mastelli per la raccolta del vetro, che rimane l'unica frazione esclusa dalla possibilità di sostituzione con sacco.
In sintesi, il punteggio premiante viene attribuito sulla base dell'impegno del concorrente a fornire i sacchetti, ma la loro effettiva distribuzione in sostituzione dei contenitori rigidi dovrà essere validata dall'Ente dopo l'aggiudicazione.
CHIARIMENTO 2. impiego della minipala con benna e forbici
All'interno delle tabelle del Disciplinare Tecnico relative ai "Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall’affidatario", la dotazione minima prescrive esattamente quanto segue:
Mezzo: Minipala con benna e forbici
Numero mezzi: 1
Ore utilizzo giornaliero: 6,33
Giorni di utilizzo: 6
Monte ore e Squadra: Il mezzo è previsto per un impiego di 6,33 ore al giorno per 6 giorni a settimana, che corrisponde sostanzialmente a un turno standard di lavoro giornaliero. La squadra base minima da impiegare per garantirne l'operatività sarà quindi composta da 1 autista/operatore qualificato per turno.
Tipologia di servizio: Sebbene nel Piano Industriale non sia esplicitato un servizio a sé stante specifico, i concorrenti in sede di offerta tecnica dovranno inserire e organizzare tale disponibilità nell'espletamento dei servizi operativi generali dove questo mezzo d'opera risulta funzionale e necessario. Nello specifico, tali attività includono:
- La rimozione di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e la bonifica delle micro-discariche abusive;
- Il caricamento e la movimentazione di rifiuti ingombranti pesanti, RAEE o grossi quantitativi di sfalci e potature;
- Le operazioni logistiche all'interno dei Centri Comunali di Raccolta (CCR),
Natura della fornitura (Sostitutiva vs Miglioria): La fornitura dei sacchetti per le frazioni interessate è da considerarsi sostitutiva delle dotazioni minime di mastelli previste per tali frazioni (fatto salvo il vetro). L'utilizzo del termine "in alternativa" nei criteri premianti del Disciplinare di Gara conferma che il sacchetto non è un'aggiunta ai mastelli, ma il mezzo di conferimento scelto in loro vece per massimizzare la produttività del servizio.
Condizione di approvazione e flessibilità: Sebbene il concorrente offra tale soluzione in sede di gara per ottenere il punteggio premiante, il Disciplinare Tecnico specifica che l'individuazione della configurazione ottimale (inclusa la sostituzione dei mastelli con i sacchetti) resta una facoltà dell'operatore, la cui attuazione pratica è tuttavia soggetta alla previa approvazione dell’Amministrazione Comunale successiva all'aggiudicazione.
Ambito di applicazione: Tale flessibilità è concessa esclusivamente per le utenze domestiche singole e per le utenze che producono rifiuti simili per natura e composizione ai domestici (ai sensi del D.lgs. 152/2006).
Capacità e Volumetria: Devono avere una volumetria adeguata a contenere la produzione di rifiuto di un'utenza per un normale conferimento settimanale, parametrato in base alle frequenze di raccolta del calendario di ciascun Comune.
Materiali: Dovranno essere realizzati in carta, plastica o in materiale biodegradabile a seconda della tipologia di materiale da conferire.
Continuità di fornitura: Il quantitativo di sacchetti fornito all'utenza deve coprire il fabbisogno in modo continuativo per tutta la durata contrattuale dell'appalto.
Standard tecnici obbligatori: Anche in caso di sostituzione approvata, resta fermo l'obbligo assoluto per il concorrente di garantire:
- La conformità dei sacchetti ai criteri ambientali CAM (punto 4.14).
- Gli standard di tracciabilità RFID (minimo per il secco residuo e gli imballaggi di plastica ).
- La fornitura dei mastelli per la raccolta del vetro, che rimane l'unica frazione esclusa dalla possibilità di sostituzione con sacco.
In sintesi, il punteggio premiante viene attribuito sulla base dell'impegno del concorrente a fornire i sacchetti, ma la loro effettiva distribuzione in sostituzione dei contenitori rigidi dovrà essere validata dall'Ente dopo l'aggiudicazione.
CHIARIMENTO 2. impiego della minipala con benna e forbici
All'interno delle tabelle del Disciplinare Tecnico relative ai "Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall’affidatario", la dotazione minima prescrive esattamente quanto segue:
Mezzo: Minipala con benna e forbici
Numero mezzi: 1
Ore utilizzo giornaliero: 6,33
Giorni di utilizzo: 6
Monte ore e Squadra: Il mezzo è previsto per un impiego di 6,33 ore al giorno per 6 giorni a settimana, che corrisponde sostanzialmente a un turno standard di lavoro giornaliero. La squadra base minima da impiegare per garantirne l'operatività sarà quindi composta da 1 autista/operatore qualificato per turno.
Tipologia di servizio: Sebbene nel Piano Industriale non sia esplicitato un servizio a sé stante specifico, i concorrenti in sede di offerta tecnica dovranno inserire e organizzare tale disponibilità nell'espletamento dei servizi operativi generali dove questo mezzo d'opera risulta funzionale e necessario. Nello specifico, tali attività includono:
- La rimozione di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e la bonifica delle micro-discariche abusive;
- Il caricamento e la movimentazione di rifiuti ingombranti pesanti, RAEE o grossi quantitativi di sfalci e potature;
- Le operazioni logistiche all'interno dei Centri Comunali di Raccolta (CCR),
07/05/2026 18:25
Quesito #20
Oggetto: Quesito su riduzione garanzia provvisoria ex art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023 – certificazioni/marchi Allegato II.13
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla dichiarazione relativa alle riduzioni della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si chiede un chiarimento in merito alla seguente previsione:
“10% per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi [...]”
La disposizione sembra riferirsi alle certificazioni e/o marchi individuati tra quelli previsti dall’Allegato II.13 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.Tuttavia, il citato art. 106, comma 8, prevede che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sia ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le altre riduzioni previste dalla medesima disposizione, quando l’operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati nei documenti di gara tra quelli previsti dall’Allegato II.13.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se la percentuale del 10% indicata nella modulistica/documentazione di gara (a.1.domanda.di.partecipazione.srr.ovest) costituisca un mero refuso e se, pertanto, debba intendersi applicabile la riduzione nella misura del 20%, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
In subordine, ove la Stazione Appaltante ritenga di confermare la percentuale del 10%, si chiede di precisare se tale misura sia stata fissata intenzionalmente quale riduzione inferiore al limite massimo previsto dal Codice, nonché di indicare il criterio applicativo da seguire ai fini della corretta determinazione dell’importo della garanzia provvisoria.
Si chiede, pertanto, di voler confermare la corretta percentuale di riduzione applicabile per il possesso delle certificazioni e/o marchi di cui all’Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, al fine di consentire agli operatori economici la corretta compilazione della domanda di partecipazione e la corretta quantificazione della garanzia a corredo dell’offerta.
Distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla dichiarazione relativa alle riduzioni della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si chiede un chiarimento in merito alla seguente previsione:
“10% per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi [...]”
La disposizione sembra riferirsi alle certificazioni e/o marchi individuati tra quelli previsti dall’Allegato II.13 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.Tuttavia, il citato art. 106, comma 8, prevede che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sia ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le altre riduzioni previste dalla medesima disposizione, quando l’operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati nei documenti di gara tra quelli previsti dall’Allegato II.13.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se la percentuale del 10% indicata nella modulistica/documentazione di gara (a.1.domanda.di.partecipazione.srr.ovest) costituisca un mero refuso e se, pertanto, debba intendersi applicabile la riduzione nella misura del 20%, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
In subordine, ove la Stazione Appaltante ritenga di confermare la percentuale del 10%, si chiede di precisare se tale misura sia stata fissata intenzionalmente quale riduzione inferiore al limite massimo previsto dal Codice, nonché di indicare il criterio applicativo da seguire ai fini della corretta determinazione dell’importo della garanzia provvisoria.
Si chiede, pertanto, di voler confermare la corretta percentuale di riduzione applicabile per il possesso delle certificazioni e/o marchi di cui all’Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, al fine di consentire agli operatori economici la corretta compilazione della domanda di partecipazione e la corretta quantificazione della garanzia a corredo dell’offerta.
Distinti saluti.
11/05/2026 09:04
Risposta
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimento pervenuta in merito alla percentuale di riduzione della garanzia provvisoria, si comunica quanto segue.
Si precisa che la misura del 10% indicata nella documentazione di gara (All. A.1 - Domanda di partecipazione) non costituisce un refuso, bensì una precisa e legittima determinazione di questa Stazione Appaltante.
L'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede infatti che la riduzione per il possesso delle certificazioni o marchi di cui all’Allegato II.13 possa operare "fino ad un importo massimo del 20 per cento", demandando esplicitamente ai documenti di gara iniziali il compito di "fissare anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto".
Avvalendosi di tale facoltà discrezionale sancita dal Codice, l'Amministrazione ha fissato nei documenti di gara la misura della riduzione applicabile nella quota del 10%.
Pertanto, si invitano gli operatori economici in possesso delle certificazioni/marchi richiesti a determinare l'importo della garanzia provvisoria applicando la riduzione del 10%, così come indicato nella modulistica e nella lex specialis di gara, restando salva la cumulabilità con le altre riduzioni previste ai precedenti periodi dell'art. 106, co. 8.
Si precisa che la misura del 10% indicata nella documentazione di gara (All. A.1 - Domanda di partecipazione) non costituisce un refuso, bensì una precisa e legittima determinazione di questa Stazione Appaltante.
L'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede infatti che la riduzione per il possesso delle certificazioni o marchi di cui all’Allegato II.13 possa operare "fino ad un importo massimo del 20 per cento", demandando esplicitamente ai documenti di gara iniziali il compito di "fissare anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto".
Avvalendosi di tale facoltà discrezionale sancita dal Codice, l'Amministrazione ha fissato nei documenti di gara la misura della riduzione applicabile nella quota del 10%.
Pertanto, si invitano gli operatori economici in possesso delle certificazioni/marchi richiesti a determinare l'importo della garanzia provvisoria applicando la riduzione del 10%, così come indicato nella modulistica e nella lex specialis di gara, restando salva la cumulabilità con le altre riduzioni previste ai precedenti periodi dell'art. 106, co. 8.
08/05/2026 12:48
Quesito #21
Spett.le Stazione Appaltante
in riferimento ai due comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:
1) si chiede di indicare gli orari minimi di aperture dei due ccr di San Cipirello e San Giuseppe Jato e l'impiego di squadre presso i due CCR.
2) si chiede di chiarire l'elenco del personale avente diritto al passaggio di cantiere e se le due unità J indicate debbano essere assunte e per quali servizi sono stati previsti
3) si chiede di fornire indicazioni sui ricavi che presumibilmente saranno introitati dal gestore a seguito dell'applicazione del fattore di sharing
in riferimento ai due comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:
1) si chiede di indicare gli orari minimi di aperture dei due ccr di San Cipirello e San Giuseppe Jato e l'impiego di squadre presso i due CCR.
2) si chiede di chiarire l'elenco del personale avente diritto al passaggio di cantiere e se le due unità J indicate debbano essere assunte e per quali servizi sono stati previsti
3) si chiede di fornire indicazioni sui ricavi che presumibilmente saranno introitati dal gestore a seguito dell'applicazione del fattore di sharing
11/05/2026 15:55
Risposta
Chiarimento 1:
In relazione al quesito riguardante gli orari minimi di apertura e l'impiego di personale presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR) di San Cipirello e San Giuseppe Jato, sulla base del Disciplinare Tecnico allegato, si chiarisce quanto segue:
Configurazione e Localizzazione: Ad oggi, per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, è previsto un unico centro di raccolta intercomunale. Il riferimento specifico alla gestione dei centri di raccolta si trova a pagina 65 del documento.
Personale: Per il presidio e la gestione del centro è previsto l'impiego di n. 1 dipendente con un orario di 30 ore settimanali. Tale dato è desumibile anche dalla tabella del personale riportata a pagina 32.
Riferimenti Tecnici e Operativi: Per i dettagli relativi alle attrezzature, alla dotazione dei macchinari e alle modalità operative, è necessario fare riferimento alle seguenti sezioni del Disciplinare Tecnico:
- Pagine 37-38: Descrizione dei servizi e delle frequenze attuali.
- Pagina 51: Analisi delle criticità riscontrate e osservazioni progettuali.
- Pagina 71: Specifiche relative ad attrezzature e macchinari per il Centro di Raccolta Comunale.
- Conformità Normativa (CAM): Il servizio deve essere espletato in assoluta conformità con quanto previsto dal Decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), specificamente per quanto indicato al punto 2.1.10 (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), che disciplina i requisiti tecnici e gestionali dei centri di raccolta.
Chiarimento 2:
In merito al quesito relativo al personale e all'inquadramento delle unità di livello J per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, sulla base del Disciplinare Tecnico e del relativo Quadro Economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Numero Totale del Personale: Si conferma che il numero complessivo del personale previsto per l'espletamento dei servizi nei due comuni è di 27 unità lavorative. Tale dotazione è dettagliata nella tabella del personale riportata a pagina 32 del Disciplinare Tecnico, che suddivide i dipendenti per qualifica e ore settimanali.
Passaggio di Cantiere: L'elenco del personale avente diritto al passaggio di cantiere è quello individuato nel piano d'intervento e nel quadro economico, in conformità alla "clausola sociale" prevista per legge e richiamata negli atti di gara per garantire la continuità occupazionale degli addetti già impiegati nel servizio.
Unità di Livello J:
- Inquadramento e Destinazione: Le due unità inquadrate con il livello J sono state previste nel dimensionamento economico per essere destinate principalmente ai servizi di raccolta.
- Obbligo di Assunzione: Trattandosi di unità inserite nel piano del personale e coperte dal quadro economico a base d'asta, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la copertura di tali posizioni per assicurare il corretto espletamento dei servizi progettati.
- Flessibilità Gestionale: Come indicato nel quesito, resta ferma la discrezionalità dell'Impresa Affidataria nell'organizzazione del lavoro. L'Operatore Economico può disporre diversamente l'impiego del personale (anche di livello J) in fase di offerta tecnica o di esecuzione, purché tale scelta sia finalizzata all'ottimizzazione dei servizi e garantisca il raggiungimento degli standard prestazionali e degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Disciplinare.
Chiarimento 3:
In merito ai ricavi derivanti dal fattore di sharing, in linea con quanto già chiarito nei precedenti quesiti e sulla scorta delle previsioni progettuali, si forniscono le seguenti indicazioni:
Esclusione dal Calcolo dell'Offerta: I concorrenti non devono tenere conto dei presumibili ricavi derivanti dal fattore di sharing nella formulazione della propria offerta economica. Questo perché l'attribuzione di tali somme è subordinata alla scelta gestionale che le singole Amministrazioni Comunali opereranno in merito alle convenzioni CONAI.
Scenari Gestionali:
Gestione Diretta del Comune: Qualora il Comune decida di gestire direttamente le convenzioni con i consorzi di filiera, nulla sarà dovuto al gestore a titolo di corrispettivo per i materiali conferiti.
Delega al Gestore: Nel caso in cui il Comune deleghi al gestore l'interfacciamento con il sistema CONAI, i ricavi saranno regolati applicando la metodologia ARERA (MTR pro tempore), che disciplina la ripartizione dei proventi tra ente territorialmente competente e soggetto gestore proprio attraverso il fattore di sharing.
Tali previsioni sono coerenti con quanto riportato a pagina 78 del Disciplinare Tecnico, nella sezione relativa ai rapporti economici e alla valorizzazione delle frazioni differenziate, dove si rimanda alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
In sintesi, la variabilità della scelta amministrativa e l'evoluzione della normativa ARERA rendono tali ricavi non quantificabili a priori ai fini della gara, restando inteso che l'appalto è remunerato sulla base dei canoni previsti dal Quadro Economico.
In relazione al quesito riguardante gli orari minimi di apertura e l'impiego di personale presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR) di San Cipirello e San Giuseppe Jato, sulla base del Disciplinare Tecnico allegato, si chiarisce quanto segue:
Configurazione e Localizzazione: Ad oggi, per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, è previsto un unico centro di raccolta intercomunale. Il riferimento specifico alla gestione dei centri di raccolta si trova a pagina 65 del documento.
Personale: Per il presidio e la gestione del centro è previsto l'impiego di n. 1 dipendente con un orario di 30 ore settimanali. Tale dato è desumibile anche dalla tabella del personale riportata a pagina 32.
Riferimenti Tecnici e Operativi: Per i dettagli relativi alle attrezzature, alla dotazione dei macchinari e alle modalità operative, è necessario fare riferimento alle seguenti sezioni del Disciplinare Tecnico:
- Pagine 37-38: Descrizione dei servizi e delle frequenze attuali.
- Pagina 51: Analisi delle criticità riscontrate e osservazioni progettuali.
- Pagina 71: Specifiche relative ad attrezzature e macchinari per il Centro di Raccolta Comunale.
- Conformità Normativa (CAM): Il servizio deve essere espletato in assoluta conformità con quanto previsto dal Decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), specificamente per quanto indicato al punto 2.1.10 (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), che disciplina i requisiti tecnici e gestionali dei centri di raccolta.
Chiarimento 2:
In merito al quesito relativo al personale e all'inquadramento delle unità di livello J per i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, sulla base del Disciplinare Tecnico e del relativo Quadro Economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Numero Totale del Personale: Si conferma che il numero complessivo del personale previsto per l'espletamento dei servizi nei due comuni è di 27 unità lavorative. Tale dotazione è dettagliata nella tabella del personale riportata a pagina 32 del Disciplinare Tecnico, che suddivide i dipendenti per qualifica e ore settimanali.
Passaggio di Cantiere: L'elenco del personale avente diritto al passaggio di cantiere è quello individuato nel piano d'intervento e nel quadro economico, in conformità alla "clausola sociale" prevista per legge e richiamata negli atti di gara per garantire la continuità occupazionale degli addetti già impiegati nel servizio.
Unità di Livello J:
- Inquadramento e Destinazione: Le due unità inquadrate con il livello J sono state previste nel dimensionamento economico per essere destinate principalmente ai servizi di raccolta.
- Obbligo di Assunzione: Trattandosi di unità inserite nel piano del personale e coperte dal quadro economico a base d'asta, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la copertura di tali posizioni per assicurare il corretto espletamento dei servizi progettati.
- Flessibilità Gestionale: Come indicato nel quesito, resta ferma la discrezionalità dell'Impresa Affidataria nell'organizzazione del lavoro. L'Operatore Economico può disporre diversamente l'impiego del personale (anche di livello J) in fase di offerta tecnica o di esecuzione, purché tale scelta sia finalizzata all'ottimizzazione dei servizi e garantisca il raggiungimento degli standard prestazionali e degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Disciplinare.
Chiarimento 3:
In merito ai ricavi derivanti dal fattore di sharing, in linea con quanto già chiarito nei precedenti quesiti e sulla scorta delle previsioni progettuali, si forniscono le seguenti indicazioni:
Esclusione dal Calcolo dell'Offerta: I concorrenti non devono tenere conto dei presumibili ricavi derivanti dal fattore di sharing nella formulazione della propria offerta economica. Questo perché l'attribuzione di tali somme è subordinata alla scelta gestionale che le singole Amministrazioni Comunali opereranno in merito alle convenzioni CONAI.
Scenari Gestionali:
Gestione Diretta del Comune: Qualora il Comune decida di gestire direttamente le convenzioni con i consorzi di filiera, nulla sarà dovuto al gestore a titolo di corrispettivo per i materiali conferiti.
Delega al Gestore: Nel caso in cui il Comune deleghi al gestore l'interfacciamento con il sistema CONAI, i ricavi saranno regolati applicando la metodologia ARERA (MTR pro tempore), che disciplina la ripartizione dei proventi tra ente territorialmente competente e soggetto gestore proprio attraverso il fattore di sharing.
Tali previsioni sono coerenti con quanto riportato a pagina 78 del Disciplinare Tecnico, nella sezione relativa ai rapporti economici e alla valorizzazione delle frazioni differenziate, dove si rimanda alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
In sintesi, la variabilità della scelta amministrativa e l'evoluzione della normativa ARERA rendono tali ricavi non quantificabili a priori ai fini della gara, restando inteso che l'appalto è remunerato sulla base dei canoni previsti dal Quadro Economico.
09/05/2026 09:36
Quesito #22
In merito alla suddetta procedura di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Il costo del personale per entrambi i comuni (punto 5.5 disciplinare tecnico Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi) è stato calcolato sulla base del CCNL SERVIZI AMBIENTALI – AZIENDE PRIVATE - mese di LUGLIO 2024. Si rappresenta che in ottemperanza al nuovo contratto di settore sottoscritto in data 9 dicembre 2025, a valere da gennaio 2026 è previsto un incremento del trattamento economico minimo rispetto alle tabelle del costo orario 2024. Si chiede conferma che tale incremento del costo orario sarà riconosciuto all’aggiudicatario, indicando le modalità previste.
2. In accordo con quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 16, nella relazione tecnica da presentare in fase di espletamento della gara è necessario riportare anche elaborati aggiuntivi a sé stanti come ad esempio la carta della qualità dei servizi, il piano della sicurezza ecc. Si chiede conferma che tali contenuti possano essere prodotti come allegati alla relazione tecnica, e quindi esclusi dal conteggio delle pagine concesse, considerando che gli stessi assorbirebbero una parte rilevante delle stesse pagine.
3. Si chiede conferma della possibilità di fornire ulteriori elaborati tecnici come allegati alla relazione tecnica.
4. Si chiede conferma che copertina e indice della relazione tecnica possano essere escluse dal conteggio delle 100 pagine previste per l’elaborazione dello stesso elaborato.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
1. Il costo del personale per entrambi i comuni (punto 5.5 disciplinare tecnico Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi) è stato calcolato sulla base del CCNL SERVIZI AMBIENTALI – AZIENDE PRIVATE - mese di LUGLIO 2024. Si rappresenta che in ottemperanza al nuovo contratto di settore sottoscritto in data 9 dicembre 2025, a valere da gennaio 2026 è previsto un incremento del trattamento economico minimo rispetto alle tabelle del costo orario 2024. Si chiede conferma che tale incremento del costo orario sarà riconosciuto all’aggiudicatario, indicando le modalità previste.
2. In accordo con quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 16, nella relazione tecnica da presentare in fase di espletamento della gara è necessario riportare anche elaborati aggiuntivi a sé stanti come ad esempio la carta della qualità dei servizi, il piano della sicurezza ecc. Si chiede conferma che tali contenuti possano essere prodotti come allegati alla relazione tecnica, e quindi esclusi dal conteggio delle pagine concesse, considerando che gli stessi assorbirebbero una parte rilevante delle stesse pagine.
3. Si chiede conferma della possibilità di fornire ulteriori elaborati tecnici come allegati alla relazione tecnica.
4. Si chiede conferma che copertina e indice della relazione tecnica possano essere escluse dal conteggio delle 100 pagine previste per l’elaborazione dello stesso elaborato.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
13/05/2026 08:18
Risposta
Chiarimento 1.
L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individua nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura.
Chiarimento 2. 3. 4.
In base a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara (Art. 16), si chiarisce quanto segue:
Tutte le descrizioni, le proposte migliorative, le metodologie operative e gli elementi qualitativi che i commissari devono leggere per attribuire i punteggi relativi ai criteri e sottocriteri di valutazione devono essere obbligatoriamente contenuti all'interno delle 100 pagine della Relazione Tecnica.Gli allegati (come la carta della qualità, il piano della sicurezza, schede tecniche o elaborati grafici) hanno una funzione integrativa, illustrativa o di supporto specialistico. Non possono sostituire la relazione nella descrizione delle strategie offerte. In altre parole, la commissione valuta l'offerta basandosi su quanto esposto nella Relazione; gli allegati servono a dettagliare o certificare tecnicamente quanto già dichiarato nel corpo principale.Se un elemento fondamentale per l'attribuzione di un punteggio viene inserito esclusivamente in un allegato, senza essere adeguatamente descritto o richiamato nella Relazione Tecnica entro il limite delle 100 pagine, il concorrente corre il rischio che tale elemento non venga pienamente considerato ai fini del punteggio qualitativo.Per il computo delle 100 pagine fa fede il formato A4, la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: Times New Roman 12, interlinea: 1,15, margini 2 sui quattro lati, e solo l'indice e la copertina restano fuori da questo conteggio numerico.
Pertanto la strategia progettuale e le risposte ai criteri di valutazione devono essere contenuti dentro le 100 pagine. Gli allegati sono documenti a corredo che possono essere prodotti a sé stanti per non saturare lo spazio a disposizione con dati puramente tecnici, grafici o tabelle voluminose.
L’art.41 comma 14 Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che la stazione appaltante individua nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base del costo medio del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in apposite tabelle , sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale .
Orbene, allo stato, non risulta che il Ministero abbia adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 13 Dlgs n. 36/2023 le tabelle del costo medio del lavoro nel settore alla luce del rinnovo del CCNL, per cui la stazione appaltante è priva dello strumento normativamente previsto per consentire con assoluta certezza la determinazione del costo della manodopera da porre a base di gara così come statuito dal richiamato comma 14 dell’art.41 Dlgs n. 36/2023 .
Alla luce di quanto innanzi esposto si confermano i contenuti di tutti gli atti di gara adottati ai fini della formulazione tecnica ed economica .
Comunque si ritiene necessario precisare che nel caso in cui vengano adottate le Tabelle Ministeriali che recepiscono la parte economica del rinnovo del CCNL di settore si procederà alla valutazione dei maggiori oneri economici ed all’eventuale riconoscimento nel PEFA nell’ambito degli strumenti regolatori disciplinati dagli art.li 8.9,10 e 11 dello schema tipo del contratto di servizio facente parte integrante degli atti della presente procedura.
Chiarimento 2. 3. 4.
In base a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara (Art. 16), si chiarisce quanto segue:
Tutte le descrizioni, le proposte migliorative, le metodologie operative e gli elementi qualitativi che i commissari devono leggere per attribuire i punteggi relativi ai criteri e sottocriteri di valutazione devono essere obbligatoriamente contenuti all'interno delle 100 pagine della Relazione Tecnica.Gli allegati (come la carta della qualità, il piano della sicurezza, schede tecniche o elaborati grafici) hanno una funzione integrativa, illustrativa o di supporto specialistico. Non possono sostituire la relazione nella descrizione delle strategie offerte. In altre parole, la commissione valuta l'offerta basandosi su quanto esposto nella Relazione; gli allegati servono a dettagliare o certificare tecnicamente quanto già dichiarato nel corpo principale.Se un elemento fondamentale per l'attribuzione di un punteggio viene inserito esclusivamente in un allegato, senza essere adeguatamente descritto o richiamato nella Relazione Tecnica entro il limite delle 100 pagine, il concorrente corre il rischio che tale elemento non venga pienamente considerato ai fini del punteggio qualitativo.Per il computo delle 100 pagine fa fede il formato A4, la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: Times New Roman 12, interlinea: 1,15, margini 2 sui quattro lati, e solo l'indice e la copertina restano fuori da questo conteggio numerico.
Pertanto la strategia progettuale e le risposte ai criteri di valutazione devono essere contenuti dentro le 100 pagine. Gli allegati sono documenti a corredo che possono essere prodotti a sé stanti per non saturare lo spazio a disposizione con dati puramente tecnici, grafici o tabelle voluminose.
11/05/2026 12:47
Quesito #23
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede di chiarire quanto segue:
1 - Con riferimento al chiarimento n. 6, relativo al Lotto SUD ) si rileva che per il Comune di Lercara Friddi debba essere impiegato il personale indicato nel prospetto di cui al punto 5.5 del Disciplinare Tecnico, nel quale risultano previste n. 6 unità inquadrate al livello 1B.
Tuttavia, il costo della manodopera posto a base di gara è stato calcolato facendo riferimento a quanto previsto al punto 10.1 del medesimo Disciplinare Tecnico, dove sono invece indicate n. 6 unità inquadrate al livello 1A.
Alla luce di tale difformità, risulta difficile ricondurre il costo della manodopera dichiarato all’impiego di personale con livello di inquadramento inferiore. Si chiede pertanto di confermare che il personale da utilizzare sia effettivamente quello inquadrato al livello 1B.
Grazie
si chiede di chiarire quanto segue:
1 - Con riferimento al chiarimento n. 6, relativo al Lotto SUD ) si rileva che per il Comune di Lercara Friddi debba essere impiegato il personale indicato nel prospetto di cui al punto 5.5 del Disciplinare Tecnico, nel quale risultano previste n. 6 unità inquadrate al livello 1B.
Tuttavia, il costo della manodopera posto a base di gara è stato calcolato facendo riferimento a quanto previsto al punto 10.1 del medesimo Disciplinare Tecnico, dove sono invece indicate n. 6 unità inquadrate al livello 1A.
Alla luce di tale difformità, risulta difficile ricondurre il costo della manodopera dichiarato all’impiego di personale con livello di inquadramento inferiore. Si chiede pertanto di confermare che il personale da utilizzare sia effettivamente quello inquadrato al livello 1B.
Grazie
11/05/2026 13:43
Risposta
si comunica che per mero errore materiale, nella risposta al chiarimento 6, è stato riportato quale personale da prendere in considerazione quello relativo al punto 5.5 del disciplinare tecnico anzichè il personale di cui al punto 10.1.
Si comunica che è stato corretto il chiarimento 6 e pertanto, si conferma che il personale da considerare per la formulazione dell'offerta e per il calcolo dei costi è quello indicato al punto 10.1 di pag 51 e l'inquadramento di riferimento per le unità citate è il livello 1A.
Si comunica che è stato corretto il chiarimento 6 e pertanto, si conferma che il personale da considerare per la formulazione dell'offerta e per il calcolo dei costi è quello indicato al punto 10.1 di pag 51 e l'inquadramento di riferimento per le unità citate è il livello 1A.
12/05/2026 17:36
Quesito #24
Relativamente alla risposta ad un precedente chiarimento (quesito 4), fornita in data 12 maggio, nell’indicare come esclusi dal conteggio delle 100 pagine concesse copertina e indice, la SA riporta quanto segue:
“4. Per il computo delle 100 pagine fa fede il formato A4 con carattere Arial 10. e solo l'indice e la copertina restano fuori da questo conteggio numerico.”
In merito alla presente risposta si rappresenta che la SA indica la stesura della relazione con carattere “Arial 10” mentre all’interno del disciplinare di gara è richiesto carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea 1,15.
Si chiede di chiarire a quale indicazione far riferimento.
Grazie.
“4. Per il computo delle 100 pagine fa fede il formato A4 con carattere Arial 10. e solo l'indice e la copertina restano fuori da questo conteggio numerico.”
In merito alla presente risposta si rappresenta che la SA indica la stesura della relazione con carattere “Arial 10” mentre all’interno del disciplinare di gara è richiesto carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea 1,15.
Si chiede di chiarire a quale indicazione far riferimento.
Grazie.
13/05/2026 08:22
Risposta
Si comunica che è stata apportata la correzione al Chiarimento 22, confermando le indicazioni del disciplinare di gara relative alla formattazione della relazione che dovrà rispettare i seguenti limiti:
font size: Times New Roman 12,
interlinea: 1,15,
margini 2 sui quattro lati.
font size: Times New Roman 12,
interlinea: 1,15,
margini 2 sui quattro lati.
14/05/2026 18:09
Quesito #25
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede di chiarire quanto segue:
1- All'interno del disciplinare di gara è riportato quanto segue:
"Si fa presente che non saranno accettati ammortamenti superiori ad anni 5 per le attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) e ad anni 8 per gli automezzi quali compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati e attrezzature quali i cassoni ecc.,".
Si chieda conferma che per le attrezzature non sia previsto un ammortamento di 6 anni pari alla durata totale della procedura di gara.
Cordiali Saluti
si chiede di chiarire quanto segue:
1- All'interno del disciplinare di gara è riportato quanto segue:
"Si fa presente che non saranno accettati ammortamenti superiori ad anni 5 per le attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.) e ad anni 8 per gli automezzi quali compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati e attrezzature quali i cassoni ecc.,".
Si chieda conferma che per le attrezzature non sia previsto un ammortamento di 6 anni pari alla durata totale della procedura di gara.
Cordiali Saluti
18/05/2026 15:22
Risposta
si conferma che per le attrezzature l'ammortamento previsto è pari 5 anni
15/05/2026 15:00
Quesito #26
Con riferimento ai criteri premiali del disciplinare:
criterio 2.2: “Previsione di sistemi di identificazione del conferitore per i contenitori destinati alla frazione plastica, oltre che per il rifiuto urbano residuo”;criterio 2.6: “Fornitura in alternativa ai kit di conferimento (…) di sacchetti (…)” con attribuzione di punteggio per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta mediante sacchetto in alternativa al mastello;
si chiede di chiarire il coordinamento tra i suddetti criteri, in quanto il criterio 2.2 sembrerebbe presupporre la fornitura di contenitori/mastelli dotati di sistemi identificativi RFID per le frazioni plastica e secco residuo, mentre il criterio 2.6 attribuisce punteggio premiale alla previsione di sacchetti in sostituzione dei mastelli.
In particolare, si chiede di confermare:
se la scelta progettuale di raccolta mediante sacchetti in alternativa ai mastelli per le frazioni plastica e/o secco residuo consenta comunque l’attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.2;
oppure
se i due criteri debbano intendersi tra loro alternativi con riferimento alle medesime frazioni merceologiche.
Cordiali saluti
criterio 2.2: “Previsione di sistemi di identificazione del conferitore per i contenitori destinati alla frazione plastica, oltre che per il rifiuto urbano residuo”;criterio 2.6: “Fornitura in alternativa ai kit di conferimento (…) di sacchetti (…)” con attribuzione di punteggio per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta mediante sacchetto in alternativa al mastello;
si chiede di chiarire il coordinamento tra i suddetti criteri, in quanto il criterio 2.2 sembrerebbe presupporre la fornitura di contenitori/mastelli dotati di sistemi identificativi RFID per le frazioni plastica e secco residuo, mentre il criterio 2.6 attribuisce punteggio premiale alla previsione di sacchetti in sostituzione dei mastelli.
In particolare, si chiede di confermare:
se la scelta progettuale di raccolta mediante sacchetti in alternativa ai mastelli per le frazioni plastica e/o secco residuo consenta comunque l’attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.2;
oppure
se i due criteri debbano intendersi tra loro alternativi con riferimento alle medesime frazioni merceologiche.
Cordiali saluti
19/05/2026 09:03
Risposta
In risposta al quesito si precisa quanto che i criteri contrassegnati dai punti 2.2 e 2.6 operano su piani tecnici differenti e complementari, coordinandosi in un'ottica di massima efficienza e flessibilità della proposta progettuale:
Criterio 2.2: persegue una finalità di natura strettamente tecnologica e gestionale, premiando la tracciabilità dei conferimenti. Tale obiettivo si inserisce nella cornice dei principi di potenziamento e misurazione previsti dalla vigente regolazione di settore, di cui al documento ARERA - MTR-3 (approvato con Deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif), finalizzati ad agevolare l'introduzione di sistemi di contabilizzazione puntuale.Criterio 2.6: attiene a una scelta logistico-operativa sulle modalità fisiche di conferimento, volta a premiare l'utilizzo del sacchetto in alternativa al mastello rigido, configurando una soluzione finalizzata a risolvere specifiche criticità di spazio o decoro all'interno dei contesti urbani dei Comuni del lotto.
Ciò premesso, i due criteri non sono in alcun modo alternativi o escludenti.
Pertanto, qualora il concorrente formuli una proposta progettuale che preveda la raccolta mediante sacchetti in alternativa ai mastelli per le frazioni plastica e/o secco residuo (intercettando il Criterio 2.6), lo stesso potrà legittimamente concorrere anche all'attribuzione del punteggio previsto dal Criterio 2.2, a condizione che i sacchetti offerti integrino idonei sistemi tecnologici di tracciabilità e identificazione univoca del conferitore.
A titolo puramente esemplificativo e non vincolante, l'identificazione associata al sacchetto può essere validamente implementata mediante l'applicazione di tag RFID adesivi transponder (microchip) stampati sul sacco, ovvero tramite l'utilizzo di codici a barre/QR code massivi e univoci preventivamente associati all'anagrafica dell'utenza.
Criterio 2.2: persegue una finalità di natura strettamente tecnologica e gestionale, premiando la tracciabilità dei conferimenti. Tale obiettivo si inserisce nella cornice dei principi di potenziamento e misurazione previsti dalla vigente regolazione di settore, di cui al documento ARERA - MTR-3 (approvato con Deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif), finalizzati ad agevolare l'introduzione di sistemi di contabilizzazione puntuale.Criterio 2.6: attiene a una scelta logistico-operativa sulle modalità fisiche di conferimento, volta a premiare l'utilizzo del sacchetto in alternativa al mastello rigido, configurando una soluzione finalizzata a risolvere specifiche criticità di spazio o decoro all'interno dei contesti urbani dei Comuni del lotto.
Ciò premesso, i due criteri non sono in alcun modo alternativi o escludenti.
Pertanto, qualora il concorrente formuli una proposta progettuale che preveda la raccolta mediante sacchetti in alternativa ai mastelli per le frazioni plastica e/o secco residuo (intercettando il Criterio 2.6), lo stesso potrà legittimamente concorrere anche all'attribuzione del punteggio previsto dal Criterio 2.2, a condizione che i sacchetti offerti integrino idonei sistemi tecnologici di tracciabilità e identificazione univoca del conferitore.
A titolo puramente esemplificativo e non vincolante, l'identificazione associata al sacchetto può essere validamente implementata mediante l'applicazione di tag RFID adesivi transponder (microchip) stampati sul sacco, ovvero tramite l'utilizzo di codici a barre/QR code massivi e univoci preventivamente associati all'anagrafica dell'utenza.
15/05/2026 15:20
Quesito #27
Si chiede un chiarimento in merito al sub-criterio di assegnazione del punteggio 2.4 – “Impiego di veicoli pesanti (> = 3,5 ton) puliti da adibire alla raccolta e/o allo spazzamento superiore al 40% come previsto dai CAM criterio 2.2.19. e 3.2.5. Indicazione del numero, della tipologia e delle caratteristiche tecniche dei veicoli che si intendono utilizzare”.I disciplinari tecnici di ciascun ente riportano un modello di raccolta che prevede impiego di automezzi con vasche di carico massimo di 5 mc, ovvero allestite su telaio di portata non superiore a 3,5 ton. In ragione di tale previsione progettuale, considerando che un operatore economico preveda una pianificazione dei servizi simile a quella indicata nei documenti capitolari, ovvero impiego di soli automezzi con MTT<3,5 ton, si chiede di chiarire secondo quali modalità sarà assegnato il punteggio relativo a tale criterio che prevede esplicito riferimento a soli mezzi pesanti (maggiori di 3,5 ton) per la raccolta, escludendo di fatto il riferimento a mezzi di portata inferiore per l'assegnazione del punteggio.
Grazie
Grazie
19/05/2026 11:57
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che il sub-criterio 2.4 del Disciplinare di Gara, pur recando in rubrica la dicitura "veicoli pesanti", riporta esplicitamente il parametro quantitativo (>= 3,5 ton), ovvero mezzi con Massa Totale a Terra (MTT) maggiore o uguale a 3,5 tonnellate.
A tale riguardo, si precisa che l'espressione "pesante" non deve essere intesa in senso meramente letterale, bensì strettamente ancorata al dato oggettivo della MTT richiesta. Ne consegue che la valutazione del requisito è del tutto indipendente dalla tipologia di telaio del veicolo, purché sia garantito il rispetto del predetto parametro ponderale.
Pertanto, in ossequio al principio di conservazione degli atti e al fine di garantire un'interpretazione sistematica della lex specialis che sia coerente con il modello di raccolta previsto dai documenti tecnico-progettuali, si precisa quanto segue:
Ai fini del calcolo per il raggiungimento della soglia del 40%, utile all'assegnazione del punteggio premiale, saranno regolarmente conteggiati tutti gli automezzi con Massa Totale a Terra (MTT) a "pieno carico" pari o superiore a 3.500 kg (3,5 ton), ivi inclusi i mezzi di MTT esattamente pari a 3,5 ton, generalmente comprendenti i mezzi per la raccolta con volumetria pari a 5mc.
Resta inteso che tali mezzi, per poter essere validamente computati nel suddetto quorum, dovranno possedere i requisiti tecnici di sostenibilità ambientale ("veicoli puliti") previsti dai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dal Disciplinare.
A tale riguardo, si precisa che l'espressione "pesante" non deve essere intesa in senso meramente letterale, bensì strettamente ancorata al dato oggettivo della MTT richiesta. Ne consegue che la valutazione del requisito è del tutto indipendente dalla tipologia di telaio del veicolo, purché sia garantito il rispetto del predetto parametro ponderale.
Pertanto, in ossequio al principio di conservazione degli atti e al fine di garantire un'interpretazione sistematica della lex specialis che sia coerente con il modello di raccolta previsto dai documenti tecnico-progettuali, si precisa quanto segue:
Ai fini del calcolo per il raggiungimento della soglia del 40%, utile all'assegnazione del punteggio premiale, saranno regolarmente conteggiati tutti gli automezzi con Massa Totale a Terra (MTT) a "pieno carico" pari o superiore a 3.500 kg (3,5 ton), ivi inclusi i mezzi di MTT esattamente pari a 3,5 ton, generalmente comprendenti i mezzi per la raccolta con volumetria pari a 5mc.
Resta inteso che tali mezzi, per poter essere validamente computati nel suddetto quorum, dovranno possedere i requisiti tecnici di sostenibilità ambientale ("veicoli puliti") previsti dai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dal Disciplinare.
18/05/2026 10:32
Quesito #28
Salve,
In riferimento al punto 6.1 – Requisiti di idoneità professionale, lett. a), del disciplinare di gara, è specificato che per la partecipazione è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura. Si chiede di voler rettificare tale previsione, in quanto per le gare relative ai servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non è prevista né necessaria l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, bensì la sola iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti con quello oggetto della procedura adeguata al servizio da svolgere.
L’attività oggetto di gara non rientra tra quelle artigianali ai sensi della normativa vigente (Legge n. 443/1985 e s.m.i.), bensì tra i servizi ambientali e di gestione rifiuti regolati dal D.Lgs. n. 152/2006.
Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di voler rettificare la lettera a) del punto 6.1 in conformità alla normativa di settore, escludendo il riferimento all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, non pertinente per la tipologia di servizio oggetto della gara. si rimane in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti
In riferimento al punto 6.1 – Requisiti di idoneità professionale, lett. a), del disciplinare di gara, è specificato che per la partecipazione è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura. Si chiede di voler rettificare tale previsione, in quanto per le gare relative ai servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non è prevista né necessaria l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, bensì la sola iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti con quello oggetto della procedura adeguata al servizio da svolgere.
L’attività oggetto di gara non rientra tra quelle artigianali ai sensi della normativa vigente (Legge n. 443/1985 e s.m.i.), bensì tra i servizi ambientali e di gestione rifiuti regolati dal D.Lgs. n. 152/2006.
Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di voler rettificare la lettera a) del punto 6.1 in conformità alla normativa di settore, escludendo il riferimento all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, non pertinente per la tipologia di servizio oggetto della gara. si rimane in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti
19/05/2026 09:01
Risposta
La Stazione Appaltante, esaminata l'istanza, accoglie la sostanza del quesito e fornisce il seguente chiarimento in conformità alla normativa di settore (D.Lgs. n. 36/2023 e D.Lgs. n. 152/2006):
Ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’unico requisito di idoneità professionale richiesto dal Punto 6.1, lett. a) del Disciplinare di gara – per la parte relativa al Registro Camerale – è l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti e pertinenti con l'oggetto della procedura (Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate).
Il riferimento all'Albo delle Imprese Artigiane contenuto nel medesimo capoverso deve intendersi come un mero refuso materiale di carattere formale, derivante dall'utilizzo di modelli standardizzati di bandi di gara, e non trova applicazione per la presente procedura, attesa la natura industriale e ambientale dei servizi oggetto di affidamento, non inquadrabili nell'alveo delle attività propriamente artigiane ai sensi della Legge n. 443/1985.
Pertanto, per la corretta compilazione della domanda di partecipazione e del DGUE, gli operatori economici dovranno attestare unicamente l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di gestione rifiuti idonea al servizio da svolgere (fermo restando il possesso dei restanti requisiti speciali e delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali previsti dalla lex specialis).
Il presente chiarimento, pubblicato sulla piattaforma telematica di approvvigionamento, integra a tutti gli effetti la documentazione di gara e assume valore interpretativo vincolante per la Stazione Appaltante e per i concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’unico requisito di idoneità professionale richiesto dal Punto 6.1, lett. a) del Disciplinare di gara – per la parte relativa al Registro Camerale – è l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti e pertinenti con l'oggetto della procedura (Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate).
Il riferimento all'Albo delle Imprese Artigiane contenuto nel medesimo capoverso deve intendersi come un mero refuso materiale di carattere formale, derivante dall'utilizzo di modelli standardizzati di bandi di gara, e non trova applicazione per la presente procedura, attesa la natura industriale e ambientale dei servizi oggetto di affidamento, non inquadrabili nell'alveo delle attività propriamente artigiane ai sensi della Legge n. 443/1985.
Pertanto, per la corretta compilazione della domanda di partecipazione e del DGUE, gli operatori economici dovranno attestare unicamente l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di gestione rifiuti idonea al servizio da svolgere (fermo restando il possesso dei restanti requisiti speciali e delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali previsti dalla lex specialis).
Il presente chiarimento, pubblicato sulla piattaforma telematica di approvvigionamento, integra a tutti gli effetti la documentazione di gara e assume valore interpretativo vincolante per la Stazione Appaltante e per i concorrenti.
18/05/2026 11:07
Quesito #29
quesito 1) si chiede, in riferimento ad entrambi i comuni del lotto sud, elenco dettagliato con indicazione n. di dipendenti, livello ed ore settimanali che hanno il diritto alla salvaguardia/diritto di passaggio occupazionale che vanno inclusi nel piano assorbimento personale; si chiede se i dipendenti a tempo determinato indicati nel csa hanno diritto alla salvaguardia/diritto di passaggio occupazionale in riferimento ad entrambi i comuni del lotto sud?
quesito 2) si chiede se per entrambi i comuni del lotto sud, si richiede se è prevista una percentuale di raccolta differenziata da raggiungere e se si quale sia?
quesito 2) si chiede se per entrambi i comuni del lotto sud, si richiede se è prevista una percentuale di raccolta differenziata da raggiungere e se si quale sia?
19/05/2026 08:58
Risposta
Quesito 1. In riferimento alla Vostra richiesta di conoscere l'elenco del personale avente diritto al passaggio cantiere (comprensivo di numero di dipendenti, livello di inquadramento e ore settimanali), si fa presente che tali informazioni sono già integralmente a disposizione dei concorrenti all'interno della documentazione tecnica di gara posta in pubblicazione.
Si invita pertanto codesto Operatore a prendere analitica visione dei Disciplinari Tecnici del Lotto Sud, e nello specifico:
Per il Comune di Castronovo di Sicilia: i dati richiesti sono collocati all'interno della sezione "11 Allegato - Elenco personale Castronovo di Sicilia", a pagina 58 del Disciplinare Tecnico e Quadro Economico Castronovo di Sicilia.
Per il Comune di Lercara Friddi: i dati richiesti sono collocati all'interno della sezione "11 Allegato - Elenco personale Lercara Friddi", a pagina 55 del Disciplinare Tecnico e Quadro Economico - Lercara Friddi.
Quesito 2. "In riscontro al Vostro quesito, si precisa che la disciplina applicabile e le specifiche tecniche relative alla fattispecie in esame sono integralmente ed esaustivamente declinate all'interno dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
Si invita pertanto codesto Operatore a prendere analitica visione dei Disciplinari Tecnici del Lotto Sud, e nello specifico:
Per il Comune di Castronovo di Sicilia: i dati richiesti sono collocati all'interno della sezione "11 Allegato - Elenco personale Castronovo di Sicilia", a pagina 58 del Disciplinare Tecnico e Quadro Economico Castronovo di Sicilia.
Per il Comune di Lercara Friddi: i dati richiesti sono collocati all'interno della sezione "11 Allegato - Elenco personale Lercara Friddi", a pagina 55 del Disciplinare Tecnico e Quadro Economico - Lercara Friddi.
Quesito 2. "In riscontro al Vostro quesito, si precisa che la disciplina applicabile e le specifiche tecniche relative alla fattispecie in esame sono integralmente ed esaustivamente declinate all'interno dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
18/05/2026 11:21
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante
relativamente al LOTTO NORD.
1) in riferimento alla gara in oggetto si chiede di chiarire quale sia il costo della manodopera in quanto nel fascicolo riepilogativo LOTTO NORD le voci A - COSTO DEL PERSONALE e la voce H - Costo della manodopera sono discordanti. Si chiede di fornire il costo da indicare per la formulazione della propria offerta economica
Cordiali saluti
relativamente al LOTTO NORD.
1) in riferimento alla gara in oggetto si chiede di chiarire quale sia il costo della manodopera in quanto nel fascicolo riepilogativo LOTTO NORD le voci A - COSTO DEL PERSONALE e la voce H - Costo della manodopera sono discordanti. Si chiede di fornire il costo da indicare per la formulazione della propria offerta economica
Cordiali saluti
19/05/2026 08:57
Risposta
Si comunica che la voce corretta a cui fare riferimento è esclusivamente la Voce A - COSTO DEL PERSONALE.
Per agevolare la corretta formulazione dell'offerta economica, si precisano i seguenti aspetti procedurali:
Natura dell'errore nella Voce H: Il valore inserito nella voce H è un mero refuso (ovvero un errore materiale di trascrizione) avvenuto in sede di redazione del quadro economico riassuntivo del Lotto Nord.
Assenza di incidenza economica: Questo errore non ha alcuna incidenza reale sui valori economici posti a base di gara. La voce H, infatti, compare in un quadro riassuntivo che ha la sola finalità di evidenziare il costo del personale complessivo.
Verifica del valore corretto: Il dato corretto e definitivo trova riscontro all'interno del quadro economico del singolo comune facente parte del lotto.
Regola per l'offerente: Ai fini della predisposizione e della validità della propria offerta economica, l'operatore concorrente dovrà attenersi obbligatoriamente al valore riportato nella Voce A.
Per agevolare la corretta formulazione dell'offerta economica, si precisano i seguenti aspetti procedurali:
Natura dell'errore nella Voce H: Il valore inserito nella voce H è un mero refuso (ovvero un errore materiale di trascrizione) avvenuto in sede di redazione del quadro economico riassuntivo del Lotto Nord.
Assenza di incidenza economica: Questo errore non ha alcuna incidenza reale sui valori economici posti a base di gara. La voce H, infatti, compare in un quadro riassuntivo che ha la sola finalità di evidenziare il costo del personale complessivo.
Verifica del valore corretto: Il dato corretto e definitivo trova riscontro all'interno del quadro economico del singolo comune facente parte del lotto.
Regola per l'offerente: Ai fini della predisposizione e della validità della propria offerta economica, l'operatore concorrente dovrà attenersi obbligatoriamente al valore riportato nella Voce A.