Scaduto

Gara #3278

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEI COMUNI DI AGRIGENTO, ARAGONA, CAMASTRA, CANICATTÌ, CASTROFILIPPO, CASTELTERMINI, COMITINI, GROTTE, NARO E RACALMUTO
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Informazioni appalto

25/03/2026
Aperta
Servizi
€ 147.124.342,47
Burgio Santina
SRR ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512 - Servizi di trasporto di rifiuti
907141 - Sistemi di informazione ambientale

Lotti

1
BAEF060DE5
Qualità prezzo
Lotto 1 - COMUNE DI AGRIGENTO
SERVIZIO DI "SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA".
€ 69.215.288,29
€ 45.224.675,31
€ 362.400,00
2
BAEF061EB8
Qualità prezzo
Lotto 2 - COMUNI DI ARAGONA, CAMASTRA, CANICATTÌ, CASTROFILIPPO, CASTELTERMINI, COMITINI, GROTTE, NARO E RACALMUTO.
SERVIZIO DI "SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA".
€ 77.159.454,18
€ 50.822.193,96
€ 387.200,00

Seggio di gara

D.A. 4
31/03/2026
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18/05/2026 08:20
324.13 kB
Cognome Nome Ruolo
Gaziano Antonino Presidente
Salvo Stefania Vicepresidente
Aleo Eleonora Componente S.A.

Scadenze

24/04/2026 13:00
11/05/2026 13:00
13/05/2026 15:00

Allegati

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18/03/2026 12:13
1.42 MB

Chiarimenti

31/03/2026 12:07
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento a quanto riportato a pagina 127 (PIANO INDUSTRIALE - LOTTO 1 – Comune di Agrigento), art. 1 “Personale oggetto di salvaguardia”, che riporta esclusivamente il personale attualmente impiegato. Si evidenzia che in nessun’altra sezione della documentazione di gara risultano riportati elementi quantitativi relativi al personale posto a base di gara.

La Scrivente richiede pertanto il dettaglio del fabbisogno complessivo di personale necessario per l’esecuzione dei servizi, con indicazione di quantità, livelli, mansioni ed eventuale articolazione oraria (inclusi servizi notturni). Ovvero, il dettaglio che costituisce la base numerica che ha determinato l’importo di € 45.224.675,31 posto a base di gara ed è necessario per la corretta formulazione dell’offerta.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti


10/04/2026 09:25
Risposta
Il personale riportato all’art. 1 “Personale oggetto di salvaguardia” costituisce il personale attualmente impiegato rilevante ai fini della clausola sociale e del conseguente progetto di assorbimento, secondo quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e dalle Linee guida ANAC n. 13.

Ciascun operatore economico deve formulare la propria offerta sulla base del proprio know how, della conoscenza del territorio e delle urbanizzazioni a seguito di sopralluoghi e conoscenze dirette, della propria progettualità di organizzazione del servizio, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni degli atti di gara e della vigente normativa.

31/03/2026 13:02
Quesito #2
Buongiorno,
si allega alla presente richiesta di sopralluogo


07/04/2026 12:08
Risposta
Il sopralluogo è autonomo e non sarà monitorato da alcun dipendente del comune o della SRR. È obbligatorio rendere la dichiarazione di averlo eseguito, così come previsto dall’art. 11 del Disciplinare di gara, ma non è necessario una richiesta o la presenza di personale.

07/04/2026 15:38
Quesito #3
Spett.le

SRR AGRIGENTO 4

Piazza Aldo Moro,1
Agrigento – Sicilia – 92100



Trasmessa tramite Portale




OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8




Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:





1. In riferimento al paragrafo 15 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE A)” sottopunto 16) “Attestazione SOA” si chiede gentilmente conferma che l’attestazione richiesta trattasi di refuso.

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti.


08/04/2026 10:08
Risposta
Trattasi di refuso. Non previsto per questa tipologia di appalto.

09/04/2026 15:14
Quesito #4
In riferimento alla gara in oggetto e più precisamente al LOTTO 1 siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti
Distinti Saluti

- Divisione UTENZE ed ABITANTI tra ZONE DI SERVIZIO


In merito all’Allegato: Inquadramento servizio di raccolta del Comune di Agrigento riportante la suddivisione territoriale dei servizi tra “PAP tutto l’anno” e “PAP dal 01/05 al 30/09” si chiede di fornire i dati sulle utenze ed abitanti serviti suddivisi per le due zone.


Inoltre si chiede di chiarire se anche le Utenze Non Domestiche ricadenti nelle rispettive zone siano da servire con le medesime modalità di raccolta.

- ISOLE ECOLOGICHE MOBILI


In merito alla porzione di territorio servita con le modalità PAP solo per il periodo estivo, al fine di poter dimensionare correttamente il servizio di raccolta con le isole ecologiche mobili si chiede di chiarire quanto segue:


a) Se il servizio da effettuare risulta quello previsto al paragrafo 4.11 del PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIOdel comune di Agrigento consistente in n. 5 isole ecologiche mobili da posizionare a rotazione.


b) Essendo un servizio previsto per il solo periodo invernale (in quanto la medesima zona risulta da servire con modalità PAP durante il periodo estivo) si chiede di chiarire come intendere le frequenze di stazionamento riportate al paragrafo 4.11 riportante la suddivisione tra bassa ed alta stagione.


In caso il servizio da prevedere nella porzione di territorio sia diverso da quanto descritto al paragrafo 4.11, si chiede di chiarire il numero e le caratteristiche delle postazioni mobili previste e se le stesse siano da posizionare e rimuovere quotidianamente o da considerare stazionare per l’intero periodo previsto.

- UND_GRANDI PRODUTTRICI


In merito agli incrementi di frequenza previste per le UND grandi produttrici, al fine di dimensionare correttamente il servizio, si chiede di fornire per ciascuna frazione merceologica il numero di UND grandi produttrici previste


- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO


In merito ai servizi di spazzamento descritti al paragrafo 4.12 del PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO del Comune di Agrigento, si chiede di chiarire se i servizi elencati ai punti 1 e 2 di pagina 102 siano da intendersi aggiuntivi rispetto a tutte le zone precedentemente riportate.


Inoltre si chiede di chiarire cosa si intenda per “servizio di ripasso quotidiano” su tutte le zone interessate da spazzamento riportato al punto 3.


- SERVIZO DI PULIZIA SPIAGGE


In merito al servizio di pulizia delle spiagge descritto al paragrafo 4.16 del PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO del Comune di Agrigento, si chiede di chiarire se gli interventi annui riportati siano da intendersi totali (per tutte le spiagge interessate) o per singola spiaggia/scogliera.


Inoltre si chiede di chiarire se gli interventi di potenziamento dei servizi di spazzamento siano da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto previsto al paragrafo 4.12 o già ricompresi negli incrementi riportati nel paragrafo 4.12 dei servizi di spazzamento.


Per quanto riguarda i servizi di pulizia delle spiagge straordinari ed ordinari si chiede di fornire il dettaglio degli impegni di uomini e mezzi previsti.


- DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO


In merito al quadro economico di gara per il Comune di Agrigento, si chiede di fornire il dettaglio delle seguenti voci:


- Ore uomo e ore mezzi dei singoli servizi


- Costi dei servizi fuori produzione


- Costi di acquisto delle forniture


15/04/2026 10:02
Risposta
-Divisione UTENZE ed ABITANTI tra ZONE DI SERVIZIO:
li operatori economici sono tenuti a effettuare autonomamente le proprie valutazioni, ricognizioni e sopralluoghi al fine di stimare la consistenza del numero di utenze sull'intero territorio e formulare un'offerta congrua. A supporto di tali valutazioni, senza tuttavia pretesa di esaustività, vengono messi a disposizione la tavola «Inquadramento del servizio di raccolta» e i dati relativi alle utenze forniti dal Comune, riportati al paragrafo «2.4.2 Utenze domestiche (Ud) e Utenze non domestiche (UND)», il quale include altresì le stime per contrade e agro.
Tutte le utenze non domestiche presenti in tale zona dovranno essere servite con le stesse modalita’ previste per le und del resto del territorio.
-ISOLE ECOLOGICHE MOBILI:
a) SI CONFERMA. Le isole ecologiche da utilizzare sono quelle acquisite dal Comune tramite finanziamento PNRR che verranno fornite in comodato d’uso all’aggiudicataria.
b) Il servizio di stazionamento deve essere garantito anche nel periodo estivo, a integrazione del servizio di raccolta porta a porta.
-UND_GRANDI PRODUTTRICI:
Il Piano Industriale individua le UND "grandi produttrici" (o "maggiori produttrici") come quelle utenze non domestiche che, per la specificità della propria attività, generano quantitativi di rifiuti significativamente superiori alla media delle utenze non domestiche, richiedendo frequenze di raccolta incrementate (fino a 6 interventi/settimana anziché la frequenza base). Rientrano tipicamente in questa categoria: Ospedale di Agrigento, Istituto Penitenziario Cimitero, Centro Commerciale e inoltre ristoranti, stabilimenti balneari, villaggi turistici, alberghi con ristorante, supermercati, ipermercati, mense. È onere del concorrente stimare, in sede di offerta tecnica, il numero di soggetti rientranti in tale categoria, in funzione delle informazioni disponibili e del sopralluogo sul territorio.
-SERVIZIO DI SPAZZAMENTO:
1) SI CONFERMA.
2) Il "servizio di ripasso quotidiano" richiamato al punto 3 della sezione dedicata allo spazzamento (§ 4.12 del Piano) consiste in un intervento giornaliero di controllo e pulizia di dettaglio, da eseguirsi a completamento e a verifica degli interventi di spazzamento manuale e meccanizzato programmati, su tutte le zone nelle quali è previsto il servizio di spazzamento (sia manuale che meccanizzato).

Il servizio è da intendersi svolto con personale e mezzi leggeri (es. porter con vasca, operatori a piedi con attrezzature manuali), senza necessità di impiego di spazzatrici meccaniche. Le modalità organizzative e i percorsi specifici del ripasso saranno definiti nelle tavole operative redatte in fase di avvio, in accordo con gli Uffici Comunali.
- SERVIZO DI PULIZIA SPIAGGE:
1) Gli interventi riportati sono riferiti all’ intero litorale.
2) SONO AGGIUNTIVI RISPETTO AGLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO 4.12.
- DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO:
Il Piano Industriale definisce gli standard minimi di servizio (frequenze, modalità, dotazioni) e i concorrenti sono tenuti a dimensionare autonomamente le proprie risorse per il raggiungimento di tali standard. I dati di dotazione minima di mezzi (§ 2 del Dimensionamento Tecnico Economico) e le frequenze di intervento per ciascun servizio (§ 4 della Relazione Tecnica) costituiscono i parametri di riferimento per il calcolo.

09/04/2026 15:31
Quesito #5
In riferimento alla gara in oggetto siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:


Distinti saluti


1. In relazione ai criteri 2.10 e 2.11 del disciplinare di gara Art. 18.1 che trattano del passaggio allo schema regolatorio Arera III o IV si chiede chiarimenti sul fatto che siano alternativi ovvero chi offre lo schema III prende 3 punti e chi offre lo schema IV prende 5 punti. Questo significherebbe che i punti disponibili per il criterio sono 37 e non 40 perché o si prende 3 punti o 5 ma in alternativa così come non sono 80 i punti tecnici disponibili per la parte tecnica. Si prega di chiarire e/o rettificare.


2. Nell’art. 16 del disciplinare di gara in cui si esplicita il contenuto della busta tecnica si elencano 4 documenti da produrre, a pena di esclusione:


Nel testo sottostante vengono esplicitati i contenuti ed i limiti dimensionali dei primi due documenti contraddistinti con la lettera A) e B) senza citare in nessun modo i documenti contraddistinti con la lettera C) e D). Si chiede conferma quindi che non vi siano prescrizioni di alcun genere nella redazione di tali documenti ne limiti dimensionali ne di formattazione o altro. Si prega di chiarire e/o rettificare.


3. Nel Punto B) del art. 17 del disciplinare di gara che tratta dell’offerta economica: b) Per ogni singolo Comune il Piano economico e Finanziario di affidamento complessivo annuale per singolo lotto. Si chiede conferma quindi che il PEFA va fatto per ognuno dei due lotti.


16/04/2026 12:55
Risposta
1.In riferimento ai sub-criteri 2.10 e 2.11 di cui al punto 2 della griglia di valutazione, relativi al piano di gestione funzionale per il conseguimento degli schemi regolatori definiti dall’ARERA, si chiarisce che gli stessi non sono tra loro alternativi, bensì cumulabili, in quanto strutturati secondo una logica progressiva e di incremento del livello di qualità tecnica della proposta.

Pertanto, l’operatore economico che intenda offrire lo schema IV dovrà necessariamente dimostrare il percorso di transizione dallo schema III, prevedendo specifici step e stati di avanzamento. Ne consegue che l’offerta dello schema IV ricomprende anche il progetto di passaggio allo schema III e, pertanto, comporta l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 8 punti (3+5).

Diversamente, nel caso in cui venga offerto esclusivamente lo schema III, sarà attribuito un punteggio pari a 3 punti.
2. I documenti C) e D) non hanno limiti dimensionali né di formattazione.

3. Il PEFA va prodotto per singolo Lotto e nel caso del Lotto 2, per singolo Comune appartenente al lotto conformemente ai PEFA presentati nel progetto.

09/04/2026 15:40
Quesito #6
In riferimento al requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 6.3 lett. a) Esecuzione servizi analoghi, siamo a chiedere conferma che per servizi analoghi s’intendano servizi aventi ad oggetto la raccolta di rifiuti solidi urbani, che è la prestazione principale dell’appalto come da tabelle CPV a pag. 9 e 10 del Disciplinare.


In caso contrario siamo a chiedere di definire cosa s’intenda per servizi analoghi e siamo a chiedere conferma che sia possibile sommare tra di loro contratti che abbiano anche solo una delle attività considerate, ad esempio un contratto solo di spazzamento + un contratto solo di raccolta rifiuti con tutte le frazioni di rifiuti + un contratto misto che preveda più attività, soddisfacendo complessivamente il numero di abitanti annui richiesto per la partecipazione.




Distinti saluti


16/04/2026 12:56
Risposta
Per servizi analoghi s’intende servizi aventi ad oggetto la raccolta di rifiuti solidi urbani, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Al fine del requisito è possibile sommare tra di loro contratti che abbiano anche solo una delle attività considerate purché vengano soddisfatti annualmente il numero di abitanti richiesto per la partecipazione a ciascun lotto.

10/04/2026 17:31
Quesito #7
Spett.le

SRR AGRIGENTO 4

Piazza Aldo Moro,1
Agrigento – Sicilia – 92100



Trasmessa tramite Portale



















OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8



















Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:



































1. Rif. Art. 3 del Disciplinare di gara – Costo della manodopera

















La Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera sulla base delle tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 14/2024 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riferiti al costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private.

















Al riguardo si evidenzia che il 9 dicembre 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali che prevede un significativo incremento delle retribuzioni tabellari (nell’ordine del 12% circa), rendendo di fatto le tabelle ministeriali n.14/2024 di fatto superate.



































Quesito: Si chiede di confermare, al riguardo, che la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara recenti (es. SSR Catania per il Comune di Aci Castello), procederà ad adeguare in misura proporzionale ai predetti incrementi il valore del contratto di appalto prima della sua sottoscrizione.

















Diversamente l’importo posto a base di gara risulterebbe gravemente sottostimato e non rispettoso dei livelli retributivi minimi sanciti dalla contrattazione collettiva.


































2. Rif. Sub-criterio di valutazione 2.1 – Offerta Tecnica

















Il Disciplinare qualifica il sub-criterio 2.1 come “Quantitativo” (punti 3), ma indica tra gli elementi di valutazione le “azioni volte a disincentivare gli abbandoni in aree periferiche e/o aree considerate a rischio”. Tali azioni, per loro natura, richiedono un apprezzamento discrezionale e qualitativo da parte della Commissione di gara, risultando incompatibili con un criterio di tipo automatico/quantitativo che dovrebbe basarsi esclusivamente su dati numerici. Inoltre, si rileva che le strategie di contrasto all’abbandono dei rifiuti appaiono già oggetto di valutazione nell'ambito del sub-criterio 1.9.



































Quesito: Si chiede di confermare che, data la natura quantitativa del criterio, la valutazione riguarderà esclusivamente il dato numerico relativo al “maggior numero di raccolte integrative previste durante l'anno”. In caso contrario, si invita la Stazione Appaltante a chiarire come possano essere valutate quantitativamente le “azioni” proposte o, in alternativa, a espungere tale elemento dal sub-criterio 2.1 per evitare duplicazioni di punteggio con il sub-criterio 1.9.



































3. Rif. Sub-criterio di valutazione 2.2 – Offerta Tecnica

















Il sub-criterio in oggetto viene definito “Quantitativo” (punti 3), tuttavia la descrizione (“si valuterà l'effettivo incremento e la congruenza tecnico/economica della proposta”) risulta priva di una formula matematica o di parametri di misurazione oggettivi. La mancata specificazione dell’unità di misura (es. km aggiuntivi, ore/uomo, frequenze settimanali) e della base temporale (annua, mensile) impedisce ai concorrenti di formulare un’offerta comparabile e alla Commissione di applicare un punteggio automatico.

















Sotto il profilo strettamente tecnico, si rileva inoltre che il criterio accorpa servizi tra loro eterogenei (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e diserbo): in assenza di coefficienti di ponderazione o di una riduzione a unità di misura comuni, risulta matematicamente impossibile confrontare e sommare frequenze relative a prestazioni diverse all'interno di un unico algoritmo quantitativo.

















Infine, il richiamo alla “congruenza tecnico/economica” introduce un elemento di valutazione discrezionale, per definizione incompatibile con la natura automatica del criterio.



































Quesito: Si invita la Stazione Appaltante a pubblicare la formula matematica di attribuzione del punteggio e a specificare con esattezza quali siano gli indicatori numerici oggetto di valutazione. In subordine, si chiede di riclassificare il criterio come “Qualitativo/Discrezionale”.



































4: Rif. Sub-criteri 2.2, 2.5 e 2.6 – Offerta Tecnica

















I criteri citati richiedono la valutazione della “congruenza/fattibilità tecnico/economica” delle migliorie offerte. Si rileva tuttavia che, oltre al consolidato orientamento giurisprudenziale e ai principi del Codice dei Contratti Pubblici, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è espressamente ribadito dall’art. 16 del Disciplinare di gara, il quale recita testualmente:

















“N.B.: Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta 'C' contenente l'offerta economica”.

















La richiesta di dimostrare la "congruenza economica" all'interno della Relazione Tecnica appare dunque in palese contrasto con la citata prescrizione, poiché l'esposizione di dati di costo o analisi di sostenibilità finanziaria delle migliorie comporterebbe inevitabilmente l'inserimento di "elementi quantitativi" idonei a svelare o anticipare il contenuto dell'offerta economica, con conseguente rischio di esclusione dalla gara.



































Quesito: Alla luce del divieto perentorio stabilito dall'art. 16 del Disciplinare, si chiede di chiarire con quali modalità il concorrente debba dare prova della “congruenza economica” della proposta senza inserire dati, prezzi, importi o analisi di costo. In subordine, si chiede di confermare che la valutazione di "congruenza/fattibilità" debba intendersi limitata al solo profilo tecnico-operativo (es. disponibilità di mezzi, personale e attrezzature), espungendo ogni riferimento al profilo economico dal perimetro di valutazione dell'Offerta Tecnica.



































5: Rif. Sub-criterio di valutazione 3.3 – Offerta Tecnica

















Il criterio assegna ben 4 punti in base al mero numero di fototrappole/videocamere offerte (ogni 15 kmq). Considerato il costo unitario estremamente contenuto di tali dispositivi rispetto all'elevato peso ponderale del punteggio tecnico, la formulazione attuale incentiva la presentazione di offerte "iperboliche" al solo scopo di massimizzare il punteggio.

















Un numero di foto-trappole palesemente esorbitante (es. centinaia di unità ogni 15 kmq) configurerebbe un’irrazionale allocazione di risorse e risulterebbe del tutto sproporzionato rispetto alle oggettive necessità di controllo di qualsiasi contesto territoriale. Tale impostazione rischia di trasformare il confronto competitivo in una "gara d'acquisto" di dispositivi a basso costo, anziché premiare la qualità del progetto di sorveglianza, alterando così la par condicio e il principio di efficienza della gara. Una siffatta offerta, pur essendo formalmente vantaggiosa per il punteggio, risulterebbe tecnicamente priva di utilità marginale oltre una certa soglia di densità.



































Quesito: Al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, si chiede alla Stazione Appaltante di:

















a) prevedere un tetto massimo (cap) di dispositivi oltre il quale non verrà assegnato ulteriore punteggio, parametrato alle reali esigenze del territorio;

















b) in alternativa, trasformare il criterio in qualitativo, valutando il progetto di posizionamento, la strategia di monitoraggio e la tecnologia dei dispositivi proposti, piuttosto che il mero ed indiscriminato dato numerico.



































6. Rif. ALLEGATO: ELENCO PERSONALE ART.6 CCNL IGIENE AMBIENTALE

















Si chiede di integrare l’elenco del personale di cui alla clausola sociale con le seguenti informazioni mancanti: n. scatti di anzianità, % part-time.



































7. Rif. Art. 2.3.2 del Piano tecnico economico finanziario: Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND)

















Si chiede di integrare i dati pubblicati con la specifica delle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Aragona.



































8. Rif. Art. 4.1.1 del Piano tecnico economico finanziario: frequenza di raccolta organico Comune di Grotte

















Si chiede di confermare che la frequenza di raccolta dell’organico indicata per il Comune di Grotte sia da ritenersi un refuso (2/7 nel periodo estivo e 3/7 in quello invernale) e che la frequenza corretta sia al contrario 3/7 nel periodo estivo e 2/7 in quello invernale.



































9. Si chiede di mettere a disposizione degli operatori economici e gentilmente di pubblicare nei documenti di gara:

















- il Codice di Comportamento

















- il Protocollo di Legalità

















- il Patto di Integrità

















- La Dichiarazione di Equivalenza

















- Il Duvri



































10. In riferimento alla Domanda di Partecipazione, si richiede cortesemente di voler fornire i i riferimenti normativi necessari ai fini della corretta compilazione dei campi ivi indicati:



































§ di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera…..

















§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito…….e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti.

















27/04/2026 09:44
Risposta
1. Si precisa che il CCNL unico dei servizi ambientali, in data 3 febbraio 2026, è stato confermato con accordo delle parti firmatarie, risultando pertanto pienamente efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta, che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.
Resta tuttavia fermo che il CCNL vigente ed efficace sarà applicato in fase esecutiva e sarà considerato dalla stazione appaltante nelle fasi di verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).
Ai fini della stipula del contratto normativo, la stazione appaltante procederà all’adeguamento del costo del personale in conformità alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, sulla base delle tabelle aggiornate del costo della manodopera riferite al CCNL vigente ed effettivamente applicato al personale impiegato, fermo restando che tale adeguamento non incide sulla validità, immodificabilità e comparabilità delle offerte presentate.
2. e 3. La valutazione con criterio quantitativo è stato un mero errore materiale di trascrizione. I subCriteri 2.1. e 2.2. saranno valutati con il criterio discrezionale. La suddetta valutazione non introduce nuovi elementi , ma esplicita che i predetti sub criteri sono soggetti a giudizio tecnico della Commissione nell'ambito della valutazione qualitativa dell'offerta, quindi discrezionale.
4. La valutazione dei sub criteri 2.2, 2.5 e 2.6 è limitata alla sola fattibilità tecnica con esclusione di qualsiasi valutazione di congruenza economica.
5. Non è previsto un tetto massimo per la fornitura e sarà poi l'amministrazione a concordare con l'aggiudicatario la modalità di utilizzo e ubicazione.
6. Si allegano le tabelle aggiornate con il numero di scatti di anzianità e percentuali di utilizzo.
7. Le utenze domestiche del Comune di Aragona sono pari a 2290. Mentre le utenze non domestiche sono 876. In allegato si trasmette l'elenco delle utenze non domestiche.
8. SI CONFERMA CHE TRATTASI DI REFUSO E CHE LE FREQUENZE CORRETTE DA CONSIDERARE SONO:

- N. 2/7 NEL PERIODO INVERNALE;

- N. 3/7 NEL PERIODO ESTIVO.
9. Si rappresenta che il Protocollo di Legalità, il Patto di Integrità, la Dichiarazione di Equivalenza e il DUVRI sono resi disponibili agli operatori economici sulla piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, nell’ambito della documentazione di gara.

In particolare, la suddetta documentazione comprende:

* i documenti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
* i modelli e gli schemi predisposti dalla Stazione Appaltante a supporto della presentazione dell’offerta.

Ai fini della consultazione, gli operatori economici devono procedere alla preventiva registrazione al Sistema, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 delle Norme Tecniche di funzionamento della piattaforma “TuttoGare”.

Successivamente, effettuato l’accesso all’area riservata, l’operatore economico individua la procedura di interesse e accede al “Pannello di Partecipazione”, ai sensi delle medesime Norme Tecniche, ove sono resi disponibili tutti i dettagli di gara, nonché i documenti richiesti e i relativi modelli.

10. il patto di intergità è stato approvato con delibera del Cda n. 3 del 16.03.206.
ll Codice di Comportamento della Stazione Appaltante è consultabile al seguente link: https://www.srrato4agest.it/regolamenti/















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27/04/2026 09:44
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13/04/2026 09:12
Quesito #8
Spett.le

SRR AGRIGENTO 4

Piazza Aldo Moro,1
Agrigento – Sicilia – 92100



Trasmessa tramite Portale





OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8





Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:



7. Rif. Art. 2.3.2 del Piano tecnico economico finanziario: Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND)

Si chiede di integrare i dati pubblicati con la specifica delle utenze non domestiche suddivise per categoria dei Comuni di Naro e Castrofilippo.


In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti





21/04/2026 16:41
Risposta
In allegato si trasmettono le utenze domestiche e non domestiche di Castrofilippo e Naro


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21/04/2026 16:40
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14/04/2026 15:48
Quesito #10
Vedi allegato













27/04/2026 09:45
Risposta
1. L’elenco cui fare riferimento ai fini dell’applicazione della clausola sociale è quello di cui all’allegato “Elenco personale art. 6 ccnl igiene ambientale”. Il gestore non ha inviato i dipendenti SEA che invece sono attualmente impiegati nel cantieri. Pertanto in allegato si trasmette l'elenco completo dove sono stati inseriti anche gli scatti di anzianità.
2. Le tabelle utilizzate per il calcolo del costo della manodopera sono quelle di cui al DD. 14 del 19 marzo 2024 – tabelle Luglio 2024.
3. Si conferma che le isole ecologiche di cui si chiede la gestione sono n. 5. Si conferma il refuso nell’ indicazione contenuta nella tavola “Inquadramento servizio di raccolta” in merito al punto “B. Monserrato”.
4. Per quanto riguarda il finanziamento ottenuto per il potenziamento della filiera della raccolta, si allega la RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE E QUADRO ECONOMICO allegato alla gara esperita dal comune di Agrigento di che trattasi.
5. Si tratta delle attrezzature acquisite dal Comune con finanziamento PNRR e che saranno trasferite all’aggiudicataria che dovrà provvedere alla gestione e manutenzione.
6. Sono generalmente seconde utenze, pertanto diverse dalla principale.
7. Si conferma che trattasi di refuso e chele frequenze corrette da rispettare sono n. 2 int/settimana nel periodo invernale e n. 3 interventi/settimana nel periodo estivo.
8. Si conferma che le uniche attrezzature da consegnare alle utenze dotate di Tag Rfid sono quelle destinate al conferimento della frazione secca residua.
9. Vedi risposta punto 8.
10. vedi risposta quesito 7.
11. vedi rispota quesito 7.
12. vedi risposta quesito 5.
13. Si l'imposta di bollo va assolta per ciascuna domanda di partecipazione.
14. In caso di RTI non costituito, la domanda di partecipazione può essere presentata dal futuro mandatario e deve indicare tutti i componenti, nonché contenere l’impegno a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
L’offerta (tecnica ed economica) deve essere sottoscritta da tutti i futuri componenti e contenere l’impegno a costituire l’RTI, l’indicazione del mandatario e delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore.
15. Sì. Ai sensi dell'art.68 del Dlgs 36/2023 " È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.".
16. a. Per garantire l'univocità e la chiara identificazione da parte della stazione appaltante , si chiede di utilizzare una nomenclatura che indichi la natura del documento e il soggetto dichiarante. Es. _DGUE_ DITTA X.
16. b. no
17. no.l'iscrizione nella white list non sostituisce la presentazione della dichiarazione dei familiari conviventi.
18 vedi risposta quesito 3.













relazione.inquadramento.e.quadro.economico.pdf
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23/04/2026 13:43
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24/04/2026 08:55
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elenco-personale-lotto-1-aggiornato.pdf
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27/04/2026 09:44
4.60 MB
15/04/2026 11:41
Quesito #11
LOTTO 2
1. Con riferimento ai Criteri di valutazione 1.3 e 2.8 in relazione al Par. 4.11 del Piano Industriale si espongono i seguenti quesiti:




















1.1. In merito alla gestione delle isole ecologiche mobili descritta al par. 4.11 del Piano Industriale, si rileva la seguente incongruenza: al primo capoverso si riporta che il servizio deve essere garantito "a rotazione su tutto il territorio dei Comuni del Lotto 2", mentre il capoverso successivo cita esclusivamente i Comuni di Grotte, Naro e Casteltermini. Pertanto, si chiede di chiarire se il servizio debba essere svolto solo sui 3 Comuni esplicitati secondo il monte ore indicato o in tutti i 9 Comuni ed in questa seconda eventualità si chiede di indicare il monte ore minimo in ogni Comune.




















1.2. Il Criterio 1.3 prevede la valutazione dell'organizzazione gestionale delle isole ecologiche mobili "fermo restando quanto previsto nella descrizione dei servizi minimi". Atteso che, come indicato anche nel precedente punto 1.1 non è chiaro quali siano i servizi minimi, si chiede di specificare la frequenza e la durata minima, ovvero il monte ore minimo previsto a base di gara per ciascun Comune, al fine di poter strutturare correttamente la proposta organizzativa migliorativa oggetto di valutazione discrezionale.

1.3. In merito al Criterio 2.8 si richiedono i seguenti chiarimenti:




















a) Si chiede conferma che per "isola ecologica itinerante" si intenda la medesima tipologia di "isola ecologica mobile" descritta al par. 4.11. In caso contrario, si chiede di fornire le specifiche del servizio richiesto oggetto di punteggio.




















b) Il criterio assegna punteggi fissi (es. 4 punti per 6 ore/settimana). Si chiede di chiarire se il monte ore indicato debba intendersi come valore minimo da garantire uniformemente in ciascuno dei Comuni del lotto o se sia un valore medio/complessivo.




















c) Si chiarisca come verrà calcolato il punteggio qualora il concorrente offra un numero di ore diverso tra i vari Comuni (es. 6 ore in alcuni comuni e 3 ore in altri). In assenza di una formula o altre specifiche, si chiede di esplicitare le modalità di assegnazione dei punteggi utilizzati dalla Commissione di gara.




















1.4. Dall'analisi della documentazione di gara (Capitolato, Piano Industriale, PEFA e Quadro Economico), si rileva l'assenza di un prospetto analitico che indichi il monte ore annuo previsto per ciascun servizio. Tale carenza lede il principio di trasparenza e impedisce la corretta determinazione delle prestazioni minime, inoltre impedisce ai concorrenti formulare proposte migliorative adeguate e coerenti. Si chiede pertanto la pubblicazione di un prospetto dettagliato.




















2. Con riferimento al Criterio di valutazione 2.1 si rileva una indeterminatezza circa l’assegnazione del punteggio, pertanto si chiedono i seguenti chiarimenti:




















2.1 Si chiede di chiarire il "peso" relativo tra la componente quantitativa (numero di raccolte) e quella metodologica (azioni volte a disincentivare gli abbandoni), specificando se queste ultime saranno valutate secondo criteri discrezionali o secondo criteri quantitativi.




















2.2 Si chiede conferma che il punteggio venga assegnato sulla base del numero complessivo di raccolte previste durante l'anno sui 9 Comuni oltre quelle minime di cui al paragrafo 4.2 del Piano Industriale.




















2.3 Si chiede di chiarire se per "aree periferiche e/o aree considerate a rischio" si faccia riferimento ad aree specifiche già determinate dai Comuni e, in questo caso si chiede di fornire un elenco di tali aree per ciascun Comune, per permettere una corretta pianificazione logistica.




















3. Con riferimento al Criterio di valutazione 2.2 si rileva una indeterminatezza circa l’assegnazione del punteggio, pertanto si chiedono i seguenti chiarimenti:




















3.1 Si chiede di chiarire se il punteggio verrà assegnato in maniera quantitativa (proporzionalmente al numero di passaggi o chilometri incrementali offerti) oppure tramite giudizio discrezionale della Commissione sull’intero pacchetto delle "migliorie operative". Inoltre, con riferimento alla "congruenza tecnico/economica", si chiede di specificare come tale valutazione possa avvenire nell'offerta tecnica (che non dovrebbe contenere elementi di prezzo).




















3.2 Si chiede conferma che il punteggio verrà assegnato sulla base del numero complessivo di incrementi di frequenze previsti su tutti i 9 Comuni, aggiuntivi rispetto alle prestazioni minime inderogabili stabilite al paragrafo 4.13 del Piano Industriale (e relativi allegati). Si chiede altresì di specificare se tali incrementi debbano essere garantiti per l'intera durata dell'appalto o se possano essere modulati stagionalmente.




















3. Con riferimento al personale, si riscontrano le seguenti incongruenze:




















3.1 In riferimento al calcolo del monte ore annuo del personale e alle unità operative indicate nel Piano industriale si rileva un disallineamento di calcolo, nello specifico:




















· L’allegato “Elenco del personale” riporta un totale di n.144,10 unità operative.




















· In riferimento alla tabella di cui al paragrafo 9.1 del Piano Industriale, il monte ore complessivo annuo indicato è pari a 226.177 ore e il numero di unità, pari a 137,86 unità risulta basato su 1.641 ore/anno (CCNL previgente), nonostante la tabella indichi 1.612 ore/anno.




















· Si evidenzia che, pur indicando la tabella del Piano Industriale un monte ore annuo di 1.612 ore, il calcolo corretto in base al rinnovo del CCNL del 9 dicembre 2025 deve basarsi su un monte ore annuo di 1.605 ore. Applicando tale divisore, le unità necessarie per coprire il servizio ammonterebbero a 140,92.




















Alla luce di quanto esposto, si chiede di uniformare i dati e confermare se il calcolo del monte ore debba basarsi sulle 1.605 ore/anno previste dal CCNL vigente, chiarendo quale sia il parametro vincolante tra l'elenco del personale riassorbibile (144,10 unità) e le previsioni del Piano Industriale.




















Infine con riferimento all’elenco del personale si chiede di specificare l’attuale cantiere di assegnazione del personale di cui alla tabella di pagina 10.




















3.2 In riferimento al costo del personale, si rileva l’assenza di una tabella analitica che giustifichi l'importo di € 6.352.774,25 (par. 9.1 del Piano Industriale). Da una simulazione effettuata utilizzando il personale dell’elenco citato e i costi unitari aggiornati alle tabelle ministeriali di febbraio 2026, il costo annuo risulta pari a € 6.435.938,62 (con una differenza di circa 83.000,00 €/anno). Inoltre, il Piano Industriale non sembra considerare la progressione salariale prevista dal CCNL fino a dicembre 2027. Si richiede pertanto l’aggiornamento del quadro economico che tenga conto della reale dinamica salariale e degli scatti previsti, a tutela della congruità dell'offerta ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 36/2023, onde evitare l'insostenibilità economica dell'appalto.




















3.3 In merito al sub-criterio di assegnazione del punteggio 2.7 per il “Potenziamento delle risorse umane mediante assunzione full-time di tutto il personale”, si chiede di chiarire:




















· Come tale criterio possa considerarsi di natura puramente tecnica, atteso che l’impegno all'assunzione full-time di un elenco nominativo noto determina un costo fisso e predeterminabile, violando potenzialmente il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.




















· Considerato il disallineamento rilevato al punto 3.1, se l’onere economico derivante dalla trasformazione in full-time del personale eccedente rispetto alle previsioni del Piano Industriale (ma presente nell'elenco uscente) sia a totale carico del concorrente.




















· Se la Stazione Appaltante intenda premiare il mero incremento del monte ore o se la valutazione riguardi l'efficacia organizzativa derivante da tale potenziamento.




















4. Con riferimento alle attrezzature si riscontrano le seguenti incongruenze:




















4.1 In merito al numero di attrezzature per le utenze (da sottolavello areato a mastelli da 40 lt) si rileva che la fornitura di cui alla tabella del paragrafo 9.3 del Piano Industriale, non è sufficiente alla copertura completa di tutte le utenze. Ad esempio, nel Comune di Canicattì sono previsti 1000 contenitori per ciascuna frazione di rifiuto su circa 15.000 utenze. Considerato che al paragrafo 4.1 si richiede che le utenze dovranno utilizzare, per il conferimento, le attrezzature fornite dall’aggiudicataria, si chiede di rettificare i quantitativi e di conseguenza i costi, o chiarire se le restanti utenze siano già dotate di contenitori compatibili.




















4.2 Nel paragrafo 9.3 del piano industriale è riportato: “La fornitura dei materiali di consumo (buste) deve garantire l’esecuzione dei servizi di raccolta a tutte le utenze” si chiede conferma che trattasi di refuso, non essendo indicati né i quantitativi annui per utenza né la relativa copertura finanziaria.




















4.3 In merito all’elenco prezzi di cui al paragrafo 9.6, si segnalano errori materiali evidenti (es. cassonetto 1100 lt a € 8,58). Si richiede la pubblicazione di un elenco prezzi corretto e coerente con i valori di mercato attuali.




















4.4 In merito al sub-criterio di assegnazione del punteggio 2.4 si rileva che il criterio assegna punteggi (1, 3 o 4 punti) in base a incrementi percentuali (1%, 2%, 3%) di kit completi rispetto alla "dotazione minima prevista in capitolato". In merito a ciò, si chiedono i seguenti chiarimenti:




















· Considerata l'insufficienza delle attrezzature rilevata al precedente punto 4.1 (es. Comune di Canicattì con 1.000 contenitori per 15.000 utenze), si chiede di specificare se la percentuale di incremento debba essere calcolata sui quantitativi indicati nel Piano Industriale o sul fabbisogno reale totale delle utenze del territorio. Nel primo caso, l'incremento del 3% risulterebbe del tutto irrilevante ai fini del servizio; nel secondo caso, i costi di fornitura non troverebbero alcuna copertura economica nel quadro attuale.




















· Si chiede di chiarire se i punteggi per le utenze domestiche e non domestiche siano cumulabili (es. 4 punti per UD + 4 punti per UND = 8 punti totali) o se il punteggio massimo attribuibile per l'intero criterio 2.4 sia pari a 4 punti.




















· Si chiede conferma che per "kit completo" si intenda la fornitura di tutte le 6 frazioni contemporaneamente per la singola utenza e che l'omissione anche di una sola frazione comporti l'annullamento del punteggio per l'intero kit.




















5. Con riferimento ai punteggi sub-criteri 2.10 e 2.11, si chiede di chiarire come la Commissione di gara intenda assegnare i punteggi:




















- È prevista l'assegnazione del punteggio per un solo schema (darà 3 punti al concorrente che offre lo schema III e 5 punti a chi offre lo schema IV oppure chi propone lo schema IV prende entrambi i punteggi)?




















- Se un concorrente propone di partire con lo Schema III e passare allo Schema IV dopo 2 o 3 anni come viene valutato il punteggio?




















- Si rappresenta, inoltre, che il passaggio a uno schema superiore comporta il rispetto di standard specifici (es. tempi di risposta ai reclami, puntualità, modalità di gestione dei centri di raccolta). Si chiede di specificare quali siano gli standard minimi richiesti per ottenere il punteggio, poiché la mera citazione del "passaggio allo schema" senza la definizione degli obiettivi di qualità rende il criterio eccessivamente discrezionale e non confrontabile tra i concorrenti.




















5.1 Con riferimento ai sub-criteri di valutazione 2.5 e 2.6 i quali richiedono rispettivamente uno «Specifico progetto per un incremento minimo del 5% dell'obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata [...] Per tutte le utenze domestiche» (sub-criterio 2.5) e «[...] Per tutte le utenze non domestiche» (sub-criterio 2.6), si fa presente che all'interno dei documenti progettuali (Piano Industriale) non si evince il quantitativo in tonnellate di rifiuti (e relativa percentuale di RD) prodotto specificamente e separatamente dalle Utenze Domestiche (UD) e dalle Utenze Non Domestiche (UND), essendo i dati di produzione riportati esclusivamente in forma aggregata (UD + UND).Al fine di poter rispondere correttamente ai suddetti criteri, si chiede di fornire separatamente i quantitativi di rifiuti e di RD prodotti dalle UD e dalle UND, da utilizzare come base di calcolo per la dimostrazione dell'incremento del 5% richiesto per ciascuna delle due categorie.




















6. In merito alle utenze da servire, dall'analisi della documentazione tecnica posta a base di gara, ed in particolare l’allegato piano industriale non risultano riportate le utenze non domestiche per i comuni di seguito elencati:




















Per il Comune di Aragona non è presente l'elenco delle utenze non domestiche;




















Per il Comune di Castrofilippo è riportato esclusivamente il totale (155 UND) senza la relativa scomposizione per categoria;




















Per il Comune di Naro è riportato esclusivamente il totale (274 UND) senza la relativa scomposizione per categoria.




















Considerato che la documentazione di gara differenzia le frequenze di raccolta in base alle tipologie di utenze non domestiche, si chiede di voler integrare la documentazione fornendo le tabelle di dettaglio delle UND per i sopracitati Comuni di Aragona, Castrofilippo e Naro.




















Con riferimento ai dati relativi alle Utenze Non Domestiche (UND) del Comune di Canicattì, riportati a pag. 53 e 54 del Piano Industriale Lotto 2, si segnala un’incongruenza numerica. A fronte di un valore totale dichiarato di 3.000 Utenze Non Domestiche (escluso autorimesse e magazzini), la sommatoria analitica delle singole categorie merceologiche elencate nella tabella di dettaglio restituisce un totale di sole 2.490 unità. Risultano pertanto non identificate 510 utenze. Si segnala inoltre che il dato relativo alla voce 'Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta', indicato in 7.653 unità, appare sproporzionato rispetto al bacino d'utenza. Si chiede di fornire l'elenco corretto e completo delle UND del Comune di Canicattì, sanando le discrepanze sopra evidenziate.




















7. Con riferimento al servizio '4.7.1 Raccolta presso mercati' descritto nel Piano Industriale, si rileva che la documentazione non fornisce elementi sufficienti per la progettazione del servizio in tutti i Comuni del lotto. Sebbene il paragrafo 4.7 dichiari che il servizio riguarda tutti i comuni ad eccezione di Comitini , si osserva che le tabelle di dettaglio riportate al paragrafo 2.7 ('Stato di fatto') contengono ubicazione, tipologia e frequenza dei mercati esclusivamente per i comuni di Canicattì, Aragona, Naro e Casteltermini. Al fine di consentire un corretto dimensionamento delle risorse necessarie (personale, mezzi e attrezzature), si chiede conferma che il servizio 4.7 debba essere effettuato esclusivamente per i comuni elencati al paragrafo 2.7, in caso contrario si chiede di fornire l’elenco completo dei mercati, la loro ubicazione e la frequenza di svolgimento.




















8. In riferimento alla durata dell’affidamento si segnala che nello schema di contratto è riportato durata pari a 7 anni mentre nel capitolato speciale d’appalto durata 8 anni. Si chiede di rettificare i documenti.




















9. In riferimento al paragrafo 2.9 "Criticità di servizio attuali" del piano industriale, si segnala la presenza di un errore che impedisce la corretta visualizzazione dei contenuti. Si chiede di pubblicare il documento integrale corretto.




















10. In merito al parco mezzi paragrafo 9.2 del piano industriale si chiedono i seguenti chiarimenti:




















· Con riferimento all'obbligo del 38,5% di veicoli puliti categoria N1 (paragrafo 9.2 del Piano Industriale), si richiede di specificare il numero complessivo di automezzi di categoria N1 e la relativa tipologia che la Stazione Appaltante ha previsto per l'esecuzione del servizio e quindi computati nel quadro economico. In assenza di un numero predefinito, si chiede di confermare se tale percentuale debba applicarsi alla flotta proposta dal concorrente nel Progetto Tecnico per la relativa categoria N1.




















· Con riferimento all'obbligo del 15% di veicoli puliti categoria N2-N3 (paragrafo 9.2 del Piano Industriale), si richiede di specificare il numero complessivo di automezzi di categoria N2-N3 e la relativa tipologia che la Stazione Appaltante ha previsto per l'esecuzione del servizio e quindi computati nel quadro economico. In assenza di un numero predefinito, si chiede di confermare se tale percentuale debba applicarsi alla flotta proposta dal concorrente nel Progetto Tecnico per la relativa categoria N2-N3.




















· Con riferimento all'obbligo del 50% di veicoli puliti categoria L (paragrafo 9.2 del Piano Industriale), si richiede di specificare il numero complessivo di automezzi di categoria L e la relativa tipologia che la Stazione Appaltante ha previsto per l'esecuzione del servizio e quindi computati nel quadro economico. In assenza di un numero predefinito, si chiede di confermare se tale percentuale debba applicarsi alla flotta proposta dal concorrente nel Progetto Tecnico per la relativa categoria L.
***




















Alla luce della gravità delle incongruenze rilevate — che interessano elementi essenziali per la formulazione dell'offerta quali:




















- il costo della manodopera




















- il dimensionamento delle forniture




















- la totale assenza di una stima analitica dei servizi minimi (mancanza di una tabella con l’indicazione delle ore minime per ciascun servizio e per ciascun Comune), omissione che impedisce la corretta determinazione del costo del lavoro e la verifica di congruità delle migliorie proposte.




















- la coerenza dei criteri di valutazione




















si invita codesta Stazione Appaltante a voler procedere alla rettifica della documentazione di gara e al conseguente aggiornamento del Quadro Economico.

Al fine di garantire la massima partecipazione, il rispetto del principio di concorrenza e di consentire ai concorrenti il ricalcolo delle offerte sulla base dei nuovi dati richiesti, si chiede formalmente una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'Art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023




















27/04/2026 10:15
Risposta
1.1. Il primo capoverso è da considedrarsi un refuso. Il servizio di "gestione isole ecologiche mobili" deve essere effettuato solo sui 3 Comuni indicati, salvo ulteriori migliorie offerte in sede di gara.
1.2 I servizi minimi sono quelli indicati al paragrafo 4.11 del Piano Industriale e sono riferiti ai soli Comuni di Grotte, Naro e Casteltermini. Ulteriori servizi possono essere offerti in migliorativa dai partecipanti.
1.3
a) si conferma.
b) Ciascun punteggio riportato nel criterio 2.8 è assegnato alla proposta del concorrente in riferimento all'incremento di ore del servizio "isola ecologica iteinerante" in tutti i Comuni appartenenti al lotto.
c) Si veda risposta precedente. Il numero di ore previsto per ciascun punteggio assegnato al criterio 2.8 deve essere uguale per tutti i comuni del lotto.
1.4 il Piano Industriale definisce gli standard minimi di servizio (frequenze, modalità, dotazioni) e i concorrenti sono tenuti a dimensionare autonomamente le proprie risorse per il raggiungimento di tali standard. I dati di dotazione minima di mezzi (§ 2 del Dimensionamento Tecnico Economico) e le frequenze di intervento per ciascun servizio (§ 4 della Relazione Tecnica) costituiscono i parametri di riferimento per il calcolo. Gli operatori economici sono tenuti a effettuare autonomamente le proprie valutazioni, ricognizioni e sopralluoghi al fine di stimare la consistenza del numero di utenze sull' intero territorio e formulare un'offerta congrua.
2.1 vedi risposta quesito 7.
2.2 si conferma.
2.3 no. aree non determinate da prevedere in fase di progettazione a seguito di sopralluogo e da concordare in seguito tra l'aggiudicatario e l'amministrazione.
3.1 vedi risposta quesito 7.
3.2 si conferma e si specifica che verrà valutato il progetto presentato dall'operatore economico.
3.1 bis Con riferimento alla tabella contenuta al paragrafo 9.1 del Piano Industriale si chiarisce che il monte ore previsto per ciascun Comune è quello che deriva dal dimensionamento dei servizi posti a base gara. Il costo della manodopera è calcolato con le tabelle riferite a Luglio 2024, non essendo ancora pubblicte tabelle ufficiali da parte del Ministero. L'elenco del personale contenuto nell' allegato contiene le unità attualmente impiegate e soggette a passaggio di gestione ai sensi dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale. Gli operatori economici sono tenuti ad effettuare autonomamente le proprie valutazioni, ricognizioni e sopralluoghi al fine di stimare la consistenza del numero di operatori necessari all'esecuzione dei servizi previsti.
3.2 bis vedi risposta quesito n. 7 e 13.
3.3 Verrà premiato l'operatore che prevede assunzione full time di tutto il personale impegato perchè la soluzione full time garantisce una migliore efficacia organizzativa del servizio. Quindi rientra solo nell'aspetto tecnico dell'offerta.
4.1 Il paragarfo 9.3 contiene il numero minimo di attrezzature da prevedere in ciascun Comune. Nei Comuni in cui è prevista solo la scorta, le utenze sono già state dotate dei contenitori necessari.
4.2 Trattasi di refuso. In nessun Comune è prevista la fornitura di sacchi alle utenze.
4.3 Il refuso è stato rilevato solo in merito alla voce segnalata. Pertanto si rettifica esclusivamente tale voce che invece di € 8,58 diventa € 250,00, fermo restando che al paragrafo "6. Elenco Prezzi" è riportato "Per tutto quanto non previsto nel succitato elenco prezzi unitari si disporrà apposita istruttoria tecnico-economica".
4.4. L'incremento deve essere previsto sui quantitativi indicati nel piano industriale.
I punteggi non sono cumulabili, il punteggio massimo assegnabile è pari a 4.
Kit completo si intende 6 mastelli.
5. vedi risposta quesito 5.
5.1 Il progetto di cui ai criteri 2.5 e 2.6 deve essere redatto dall'operatore sulla base della propria esperienza e sulla base dei dati forniti nel piano industriale.
6 vedi risposta questito 7 e 8 e in allegato.
7.L'ubicazione del mercato può sempre variare, la allocazione del mercato quindi risulta un'informazione da richiedere in fase di esecuzione.
Il mercato settimanale comune di Camastra si svolge solo il martedì.
Il mercato settimanale comune di Castrofilippo si svolge solo il lunedì.
Il mercato settimanale comune di Racalmuto si svolge solo il sabato.
Il mercato settimanale comune di Grotte si svolge solo il giovedì.
8. Trattasi di refuso che verrà corretto all'atto di sottoscrizione.
9. Per mero errore materiale non è stata stampata la tabella contenuta al paragrafo 2.9 che si allega.
10. La percentuale è da applicarsi alla flotta proposta dal concorrente fermo restando il rispetto del numero indicato al paragrafo 9.2.
La tabella analitica delle ore uomo e ore mezzi per singolo servizio non costituisce un elemento obbligatorio della documentazione di gara, bensì un dato interno del dimensionamento posto a supporto della determinazione della base d'asta. Si precisa tuttavia che i concorrenti dispongono di tutti gli elementi necessari per una autonoma e corretta stima del fabbisogno di manodopera, in quanto la documentazione di gara indica: le frequenze di intervento per ciascun servizio e per ciascun Comune, le dotazioni minime di mezzi, le estensioni dei circuiti di spazzamento, i quantitativi di rifiuti prodotti e le utenze da servire. È onere dei concorrenti, nell'ambito della propria competenza tecnica e organizzativa, tradurre tali dati in un piano del lavoro coerente con l'offerta presentata.





















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15/04/2026 12:27
Quesito #12
Costi della manodopera
L’art. 3 del disciplinare prevede che i costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 14/2024.


Al riguardo si rileva che in data 09/12/2025, prima della determina a contrarre n. 8 del 22/12/2025, è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento.


In data 3 febbraio 2026, quindi prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP, il rinnovo del CCNL di settore è stato confermato con l’accordo delle parti firmatarie e, pertanto, come rilevato nella Delibera ANAC n. 84 del 11/03/2026 “esso risulta attualmente avere piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, con la conseguenza che tale circostanza non può non essere presa in considerazione ai fini della rimodulazione dei suddetti costi”.


Ora, che la sopravvenienza del nuovo CCNL di settore in corso di procedura sia circostanza di cui tener conto è stata più volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa che ne ha ribadito la rilevanza anche in casi ove la procedura di gara si trovava in fase avanzata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 21.11.2025, n. 9120) “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi”.


Poiché nel caso di specie, la sopravvenienza del nuovo CCNL è intervenuta in fase antecedente alla pubblicazione degli atti di gara si chiede di procedere alla rimodulazione dei costi del personale al fine di garantire la sostenibilità delle offerte.


20/04/2026 13:24
Risposta
Si precisa che il CCNL unico dei servizi ambientali, in data 3 febbraio 2026, è stato confermato con accordo delle parti firmatarie, risultando pertanto pienamente efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta, che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.

Resta tuttavia fermo che il CCNL vigente ed efficace sarà applicato in fase esecutiva e sarà considerato dalla stazione appaltante nelle fasi di verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).



Ai fini della stipula del contratto normativo, la stazione appaltante procederà all’adeguamento del costo del personale in conformità alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, sulla base delle tabelle aggiornate del costo della manodopera riferite al CCNL vigente ed effettivamente applicato al personale impiegato, fermo restando che tale adeguamento non incide sulla validità, immodificabilità e comparabilità delle offerte presentate.

17/04/2026 10:55
Quesito #13
Buongiorno,
con espresso riferimento ai 2 lotti della gara di che trattasi, trasmettiamo in allegato formale richieste di chiarimenti.
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Gara Europea a Procedura Aperta – Cod. Gara #3278
Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto allo Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed altri
Servizi di Igiene Pubblica
SRR “ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST”
• LOTTO 1 – CIG: BAEF060DE5 – Comune di Agrigento
• LOTTO 2 – CIG: BAEF061EB8 – Comuni di Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo,
Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto
Oggetto: Richiesta di chiarimento in ordine alla determinazione dei costi della
manodopera posti a base d’asta – Necessità di adeguamento ai valori retributivi derivanti
dal rinnovo del CCNL unico dei Servizi Ambientali del 9 dicembre 2025, in vigore dal 1°
febbraio 2026 – Art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente sottopone il seguente quesito in
ordine alla corretta determinazione dell’importo della manodopera posto a base d’asta per
entrambi i Lotti.
1. PREMESSA
Dall’esame dei Piani Tecnico Economico Finanziari (Piano Industriale) allegati alla
documentazione di gara – sia per il Lotto 1 (Comune di Agrigento, dicembre 2025) che per il
Lotto 2 (9 Comuni, ottobre 2025) – non si evince esplicitamente il criterio di calcolo adottato per
la determinazione dell’importo della manodopera. Tuttavia, considerato che l’ultimo Decreto
Direttoriale emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore dei Servizi
Ambientali è il DD n. 14 del 19 marzo 2024, con tabelle a valere dal mese di luglio 2024, è
ragionevole ritenere che la stima dei costi della manodopera sia stata effettuata sulla base di tali
tabelle.
Si evidenzia che, successivamente alla redazione dei Piani Industriali ma anteriormente alla
pubblicazione della gara (avvenuta nel mese di marzo 2026), sono intervenuti i seguenti fatti
rilevanti:
• In data 9 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
unico dei Servizi Ambientali tra Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Legacoop,
Confcooperative, AGCI e le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, con validità
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027;
• In data 3 febbraio 2026 è stata sciolta la riserva con oltre il 92% di voti favorevoli,
rendendo il rinnovo definitivamente in vigore;
• Dal 1° febbraio 2026 è operativa la nuova scala classificativa con 8 livelli e 15 parametri
retributivi, con la prima tranche di incrementi (TEM: +86 €/mese sul par. medio 130,07,
oltre ai +15 €/mese dal 1° luglio 2025, ERAP: +18 €/mese);
• Dal 1° ottobre 2026 decorre la seconda tranche con ulteriore adeguamento dei parametri
e aumento del Fondo FASDA (+€ 5,50/mese).
La presente gara è stata pertanto pubblicata dopo l’entrata in vigore dei nuovi valori retributivi,
rendendo le tabelle del DD 14/2024 (luglio 2024) non più rappresentative del costo effettivo
della manodopera al momento dell’indizione della procedura.
2. QUADRO NORMATIVO
L’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 prevede che il costo del lavoro sia determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il successivo comma 14 prescrive che la stazione appaltante individui nei documenti di gara i
costi della manodopera “secondo quanto previsto dal comma 13”, scorporandoli dall’importo
soggetto a ribasso.
Con Delibera n. 193 del 14 maggio 2025, l’ANAC – in un caso analogo riguardante proprio una
gara per il servizio di raccolta rifiuti – ha stabilito che l’utilizzo di tabelle ministeriali non più
vigenti alla data di indizione della procedura vìzia per manifesta illogicità la stima dei costi della
manodopera e che la stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara.
3. QUANTIFICAZIONE DEL DIFFERENZIALE
Di seguito si riporta il confronto tra il costo orario e annuo per operaio desunto dal DD 14/2024
(luglio 2024) e quello risultante dalle tabelle aggiornate ai valori del rinnovo CCNL 9 dicembre
2025, decorrenti dal 1° febbraio 2026.
Tabella A – Confronto costo orario OPERAI: DD 14/2024 vs CCNL 2026 (dal 1.2.2026)
Livello (vecchio) Livello (nuovo) €/h DD 14/2024 €/h CCNL 2026 Δ €/h Δ %
J D2 18,01 21,05 +3,04 +16,88%
1B D2 19,96 21,36 +1,40 +7,01%
1A D2s 23,12 24,77 +1,65 +7,14%
2B D1 25,51 27,27 +1,76 +6,90%
2A D1s 27,96 29,78 +1,82 +6,51%
3B C2 28,34 30,18 +1,84 +6,49%
3A C2s 29,54 31,13 +1,59 +5,38%
4B C1 30,39 32,03 +1,64 +5,40%
4A C1s 31,22 32,91 +1,69 +5,41%
5B B2 32,54 34,30 +1,76 +5,41%
5A B2s 33,81 35,64 +1,83 +5,41%
L’incremento medio ponderato, calcolato sulla distribuzione tipica dei livelli di inquadramento
nel settore dell’igiene ambientale (con prevalenza dei livelli 2A per operatori ecologici e 3A/4A
per autisti), risulta pari a circa il 6,68%.
Tabella B – Costo manodopera dal Piano Economico Finanziario
I Piani Industriali allegati alla documentazione di gara indicano i seguenti importi per la voce
“Manodopera/Personale”:
Lotto Manodopera/anno (media) Manodopera 8 anni
Lotto 1 – Agrigento € 5.653.084,41 € 45.224.675,31
Lotto 2 – 9 Comuni € 6.352.774,25 € 50.822.193,96
TOTALE € 12.005.858,66 € 96.046.869,27
Tabella C – Stima del differenziale complessivo
Applicando l’incremento medio ponderato del 6,68% ai costi della manodopera indicati nei PEF,
si ottiene:
Lotto Manodopera PEF/anno Δ annuo Δ 8 anni
Lotto 1 – Agrigento € 5.653.084,41 € 377.489 € 3.019.912
Lotto 2 – 9 Comuni € 6.352.774,25 € 424.211 € 3.393.691
TOTALE € 12.005.858,66 € 801.700 € 6.413.603
Tabella D – Dettaglio differenziale Lotto 2 per Comune
Comune Manodopera/anno Δ annuo Δ 8 anni
Aragona € 744.682,77 € 49.727 € 397.814
Comitini € 58.427,95 € 3.902 € 31.213
Canicattì € 2.890.824,12 € 193.037 € 1.544.296
Camastra € 176.575,27 € 11.791 € 94.328
Castrofilippo € 326.666,53 € 21.813 € 174.507
Grotte € 416.867,08 € 27.837 € 222.693
Naro € 565.080,16 € 37.734 € 301.869
Racalmuto € 475.593,48 € 31.758 € 254.065
Casteltermini € 698.056,88 € 46.613 € 372.906
Totale Lotto 2 € 6.352.774,25 € 424.211 € 3.393.691
Si precisa che le stime sopra riportate:
• Si riferiscono alla sola prima tranche di incrementi (dal 1.2.2026) e non considerano la
seconda tranche (dal 1.10.2026), che comporterà ulteriori incrementi parametrali e
l’aumento del Fondo FASDA;
• Non considerano l’incremento del contributo Previambiente previsto dal 1° gennaio 2027;
• Sono calcolate sulla base del solo personale indicato nei PEF, senza considerare il
personale aggiuntivo che ogni concorrente dovrà impiegare per l’esecuzione dei servizi
previsti dal CSA e dall’offerta migliorativa.
Il differenziale effettivo, pertanto, sarà verosimilmente superiore a quello qui stimato.
4. CONSIDERAZIONI
Il servizio oggetto della presente gara è qualificabile come ad alta intensità di manodopera ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), dell’Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto il costo della
manodopera rappresenta oltre il 65% dell’importo complessivo dell’appalto per entrambi i Lotti.
Il disallineamento tra il costo della manodopera posto a base d’asta e quello derivante dal CCNL
vigente al momento della pubblicazione della gara – stimato in circa € 6,4 milioni sull’intera
durata dell’appalto – rende oggettivamente difficoltosa la formulazione di offerte economiche
congrue e sostenibili, compromettendo la tutela dei livelli retributivi dei lavoratori e la par
condicio concorrenziale.
Si rileva inoltre che il meccanismo revisionale previsto dall’art. 27 del CSA opera soltanto “a
partire dal primo periodo regolatorio successivo alla data di avvio del servizio e comunque non
prima di un anno di affidamento”, con la conseguenza che almeno per il primo anno di appalto il
concorrente dovrebbe sostenere integralmente l’aggravio retributivo non coperto dalla base
d’asta.
5. QUESITI
Alla luce di quanto esposto, si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire:
a) Quali tabelle ministeriali siano state utilizzate per la determinazione del costo della
manodopera contenuto nei Piani Industriali posti a base di gara e, in particolare, se sia stato
utilizzato il DD n. 14 del 19 marzo 2024 con i valori a decorrere dal mese di luglio 2024;
b) Se, in considerazione dell’intervenuto rinnovo del CCNL Servizi Ambientali del 9 dicembre
2025 – definitivamente in vigore dal 3 febbraio 2026, con incrementi retributivi operativi dal 1°
febbraio 2026 – intenda procedere all’aggiornamento dell’importo della manodopera posto a
base d’asta per entrambi i Lotti, ricalcolandolo sulla base dei nuovi valori retributivi, in
conformità a quanto prescritto dall’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023 e agli orientamenti
espressi dall’ANAC con la Delibera n. 193/2025;
c) In subordine, qualora non si intenda procedere all’adeguamento della base d’asta, con quali
modalità e tempistiche il maggior costo della manodopera derivante dal rinnovo contrattuale
sarà riconosciuto all’aggiudicatario, considerato che il meccanismo revisionale di cui all’art. 27
del CSA non opera nel primo anno di appalto e che la clausola sociale di cui all’art. 6 del CCNL
Igiene Ambientale impone l’assorbimento del personale uscente ai nuovi livelli retributivi.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.


20/04/2026 12:58
Risposta
Si precisa che il CCNL unico dei servizi ambientali, in data 3 febbraio 2026, è stato confermato con accordo delle parti firmatarie, risultando pertanto pienamente efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta, che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.

Resta tuttavia fermo che il CCNL vigente ed efficace sarà applicato in fase esecutiva e sarà considerato dalla stazione appaltante nelle fasi di verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).

Ai fini della stipula del contratto normativo, la stazione appaltante procederà all’adeguamento del costo del personale in conformità alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, sulla base delle tabelle aggiornate del costo della manodopera riferite al CCNL vigente ed effettivamente applicato al personale impiegato, fermo restando che tale adeguamento non incide sulla validità, immodificabilità e comparabilità delle offerte presentate.

17/04/2026 14:47
Quesito #14
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO DELLA COMUNICAZIONE:
CSA




ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO




Omissis….




La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti all’individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche utilizzando continue ed efficaci azioni di comunicazione all’utenza.




Omissis….




ART. 5 – CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
Omissis….




SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO




Il progetto della prestazione dovrà contenere, per ogni perimetro gestionale coincidente con quello del Comune di riferimento, le seguenti informazioni.
omissis…..
A.9. Piano di comunicazione




I concorrenti dovranno altresì predisporre un piano di comunicazione, sensibilizzazione e informazione, corredato dalle opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il Gestore del servizio al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero materiali traguardati, nonché atto ad informare sulle eventuali premialità che il Comune vorrà erogare per i cittadini che assumeranno comportamenti virtuosi. Detto piano dovrà altresì prevedere il coinvolgimento della comunità locale con riferimento al mondo della scuola, dell’associazionismo, ecc.




ART.14-OBBLIGHI DELL’APPALTATORE




Omissis….
L’Appaltatore deve rispettare il programma di comunicazione e informazione, secondo apposito cronoprogramma preventivamente predisposto e trasmesso all’avvio dell’affidamento ai Comuni. Si obbliga, inoltre, a recepire le eventuali modifiche al detto programma indicate dall’’Amministrazione Comunale.





ART. 17 - GESTIONE DEL RAPPORTO CON L’UTENTE




L’attività di informazione e comunicazione rivolta agli utenti del servizio costituisce componente essenziale dei servizi affidati e dovrà essere predisposta e realizzata nel rispetto degli standard definiti dalla SRR ATO n. 4 Agrigento Prov. EST ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”.
Omissis…..

ART. 18 – COMUNICAZIONE AMBIENTALE




In fase di avvio del servizio, prima della stipula del contratto di servizio (cui sarà allegato), l’Appaltatore dovrà definire uno specifico Piano di Comunicazione continuo e permanente, nel quale dovrà fornire il cronoprogramma delle iniziative di informazione-sensibilizzazione, anche con la descrizione dei relativi materiali e strumenti di supporto, da realizzare dal primo all’ultimo anno di gestione del servizio.




L’Appaltatore, di concerto e previo consenso del Comune, dovrà promuovere e realizzare, a proprie cure e spese, opportune campagne di educazione ambientale, almeno annuali, di sensibilizzazione della cittadinanza, per favorirne l’informazione, la collaborazione e la partecipazione ai servizi, facendo riferimento anche ai requisiti di cui ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 17/04/2025.




Omissis……

ART. 23 – PENALITÀ




Inadempienza Sanzione




Omissis… Omissis…




Mancata effettuazione delle campagne informative e/o di comunicazione € 0,30 €/abitante cadauna
Programmate per comune




Omissis… Omissis…

E




PIANO INDUSTRIALE




4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI




Omissis….
Servizi di comunicazione, informazione, compresa anche redazione carta dei servizi e controllo comprese tutte le attività di monitoraggio, registrazione e pubblicazione delle performance individuate, nel corso di validità dell’appalto, dal Comune in conformità al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla Delibera ARERA 15/2022/R/Rif e ss.mm.ii, di seguito anche semplicemente TQRIF (servizio compreso nel perimetro gestionale);
Omissis….

4.19 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI




L’efficace attuazione di politiche di gestione dei rifiuti urbani non può prescindere dal coinvolgimento nel suo percorso di tutta la popolazione direttamente interessata. L’evoluzione dei servizi di raccolta differenziata, come del resto, più in generale, l’affermarsi di modelli di gestione dei rifiuti sempre più rispettosi dell’ambiente, sollecitano una partecipazione consapevole e attiva dei cittadini e la condivisione di obiettivi di ottimizzazione dei consumi e di tutela delle risorse naturali. Sarà cura del gestore del servizio fornire all’amministrazione, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, un programma di comunicazione e informazione sia degli utenti sia degli studenti sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione dovranno essere realizzate in conformità al criterio CAM 2.1.15, 2.2.11, 2.2.12, 3.2.7.
Omissis….

CONSIDERATO CHE:




Seppur indicata la conformità ai criteri CAM delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione in nessun punto della documentazione di gara viene riportato neppure come importo complessivo il valore economico messo a base di gara,




SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:




· l’elencazione e la descrizione dei punti principali e delle frequenze e modalità operative del piano della comunicazione utilizzato per la definizione della base d’asta;




· la quantificazione economica utilizzata per definire l’importo a base di gara e il punto del quadro economico dove è stata inserita;




· la conferma il piano della comunicazione proposto sia da descrivere e inserire nella relazione o in alternativa come allegato alla stessa;




· l’indicazione e precisazione di come verrà valutato il piano della comunicazione proposto, nell’ambito dei punteggi discrezionali a disposizione della Commissione previsti al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, indicandone il criterio e sub-criterio di riferimento in quanto non già precisato negli stessi;




· la conferma che quanto riportato al punto 4.19 del piano industriale “Sarà cura del gestore del servizio fornire all’amministrazione, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, un programma di comunicazione e informazione sia degli utenti sia degli studenti sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti” è da intendersi come refuso e sostituito da quanto previsto nel CSA




27/04/2026 11:21
Risposta
Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione dovranno essere realizzate in conformità ai criteri CAM 2.1.15, 2.2.11, 2.2.12 e 3.2.7 del D.M. 7 aprile 2025 (relativi rispettivamente alle attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, alla formazione degli operatori, alle comunicazioni ambientali e al coinvolgimento della comunità scolastica), ferma restando la piena autonomia organizzativa e progettuale dei concorrenti nella definizione delle modalità, degli strumenti e dei canali comunicativi da adottare.



Il costo delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione è da intendersi ricompreso nel corrispettivo a base d'asta, nell'ambito della voce "Spese generali/altri costi comuni", in coerenza con la struttura tariffaria definita dalle delibere ARERA. Non è prevista una voce separata nel quadro economico per tale attività, in quanto il suo dimensionamento è rimesso all'autonomia progettuale di ciascun concorrente, che è tenuto a stimarne i costi nella predisposizione della propria offerta economica.

Il piano della Comunicazione è un elemento essenziale all'interno dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani, aggiornati con il decreto del 7 aprile 2025 (in vigore dal 18 giugno 2025) . Il suo scopo principale è sensibilizzare gli utenti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e formare il personale coinvolto. Pertanto è da considerare insito nei requisiti minimi di predispozione del progetto.


Si conferma che il riferimento al § 4.19 del Piano Industriale, secondo cui "sarà cura del gestore del servizio fornire all'amministrazione, entro 30 giorni dall'inizio delle attività, un programma di comunicazione e informazione", non è da intendersi come un refuso, bensì come una previsione complementare e non sostitutiva rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del CSA. Il termine dei 30 giorni si riferisce alla formalizzazione e trasmissione all'Amministrazione del cronoprogramma operativo delle iniziative di comunicazione per il primo anno, da redigere a cura dell'aggiudicataria sulla base del Piano della Comunicazione già presentato in sede di offerta tecnica e approvato in sede contrattuale.



20/04/2026 09:29
Quesito #15
Spett.le

SRR AGRIGENTO 4

Piazza Aldo Moro,1
Agrigento – Sicilia – 92100



Trasmessa tramite Portale




OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8 – Richiesta di chiarimenti 5




Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:


Con riferimento alla documentazione di gara e, nello specifico, ai vincoli editoriali imposti per la redazione dell'Offerta Tecnica (Font Arial 11, interlinea 1,5), si formula la seguente richiesta di chiarimento:


Al fine di garantire la migliore leggibilità degli elaborati e un’impaginazione organica delle soluzioni proposte, si chiede se sia possibile applicare una deroga ai suddetti vincoli esclusivamente per il contenuto delle tabelle tecniche.


Nello specifico, si propone per i soli elementi tabellari l'utilizzo del carattere Arial 10 con interlinea singola.


Motivazione: L’applicazione rigorosa dell'interlinea 1,5 all'interno delle tabelle comporterebbe un’eccessiva dilatazione verticale dei dati, costringendo spesso la frammentazione di una singola tabella su più pagine. Ciò comprometterebbe la fruibilità dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, rendendo difficoltosa la consultazione sinottica di dati e parametri tecnici. La deroga richiesta permetterebbe, invece, di mantenere una struttura compatta, chiara e visivamente coerente, senza alterare la sostanza dei limiti dimensionali (pagine massime) stabiliti dal Disciplinare.

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti.


20/04/2026 13:00
Risposta
si va bene.

20/04/2026 12:20
Quesito #17
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE:
DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI



LOTTO 1



2. MEZZI



Omissis…



LOTTO 2



9.2 MEZZI



Omissis…



Tutti i mezzi dovranno essere di nuova immatricolazione e dovranno rispettare le prescrizioni dei punti 2.1.13 e 3.1.8 e della scheda “5. Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale” dei CAM 2025.
Omissis…



CONSIDERATO CHE:



i mezzi complessivamente previsti e risultanti dal DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI sono 198 di cui 93 per il Lotto 1 e 103 per il Lotto 2, per un importo complessivo stimato di € 14.428.887,44 come risultante dalla somma dei QUADRO ECONOMICO PER MACROVOCI.
I tempi di fornitura di un veicolo allestito compreso i tempi tecnici per l’iscrizione all’albo gestori ambientali spazia dai 30 gg per la pronta consegna ai 3/6/9 mesi per i veicoli in allestimento o da ordinare.
I veicoli che, per il rispetto dei CAM superano gli Euro 6, hanno tempi di consegna mediamente più lunghi dei veicoli a combustione.



SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:
La conferma che i veicoli richiesti siano nuovi fatto salvo i tempi di consegna che saranno concordati in sede di firma del contratto.



23/04/2026 14:44
Risposta
i mezzi devono essere nuovi e conformi con quanto previsto dal CAM 2025.


20/04/2026 12:21
Quesito #18
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE e CSA:

DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI

LOTTO 1

6.SISTEMA INFORMATICO DUALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI DATI

Omissis…

LOTTO 2

7.SISTEMA INFORMATICO DUALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI DATI

Omissis…

Funzionalità start up servizi


Gestione tramite moduli dedicati e multi dispositivo (APP su tablet e pagine/portali web) di tutte le fasi di censimento (sia utenze che attrezzature) quali (elenco minimo e non esaustivo):


• distribuzione iniziale di kit;

CSA

ART. 23 - PENALITÀ

Omissis….

Inadempienza Sanzione

Mancata distribuzione all’utenza dei contenitori dotati di microchip RFiD € 100/ per ogni utente

CONSIDERATO CHE:


in entrambi i lotti è prevista la distribuzione iniziale dei kit alle utenze;


in nessun punto dei documenti di gara ne viene espressamente definita la modalità, se presso l’utenza o in punto definito in cui deve recarsi l’utenza;


nello specifico articolo viene definito l’importo della penalità che risulta di difficile interpretazione senza la definizione esatta del perimetro di applicazione (modalità operativa della distribuzione);


nei quadri economici non viene identificate e definita tale attività.

SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:


• l’aggiornamento di tutti i documenti di gara a chiarimento delle modalità di distribuzione dei kit previste dal piano industriale;


• aggiornamento del quadro economico con indicazione del valore previsto in forma congrua alle modalità che saranno precisate.


21/04/2026 12:08
Risposta
I documenti di gara non prescrivono una modalità unica e vincolante per la distribuzione iniziale dei kit alle utenze, in quanto tale attività rientra nell'autonomia organizzativa dei concorrenti, ai quali è demandata la scelta delle soluzioni operative più efficienti. L'importo previsto per la distribuzione risulta già compreso nell'importo a base d'asta.

20/04/2026 12:22
Quesito #19
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE:

DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI

LOTTO 1

4.2 Raccolta di prossimità tramite isole ecologiche informatizzate fisse e videosorvegliate

Omissis…


Nello specifico il servizio dovrà essere reso mediante n.5 isole ecologiche informatizzate fisse e videosorvegliate, da localizzare in altrettanti siti. Le n.5 isole sono già in possesso del Comune, acquisite tramite finanziamento PNRR e saranno fornite in comodato d’uso al gestore.


Omissis


La collocazione definitiva sarà concordata con gli uffici comunali prima dell’avvio del nuovo servizio. Tali isole dovranno essere, indicativamente, posizionate nei seguenti siti:


Omissis…



All_Inquadramento_Servizio_Raccolta_rev-240725

POSTAZIONI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE (I.E.I.) FISSE E VIDEOSORVEGLIATE:

[A] FONTANELLE COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°19'26.2"N 13°35'34.5"E

[B] MONSERRATO COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°19'26.2"N 13°35'34.5"E

[C] VILLASETA COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°17'49.8"N 13°33'39.3"E

[D] VILLAGGIO PERUZZO COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°16'19.1"N 13°35'05.7"E

[E] SAN LEONE COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°15'02.7"N 13°36'57.2"E

[F] VILLAGGIO MOSÈ COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°16'29.8"N 13°36'47.0"E

CONSIDERATO CHE:


le isole ecologiche informatizzate fisse previste dal piano industriale e di cui viene riportata la collocazione territoriale risultano essere 5;


nell’allegato Inquadramento_Servizio_Raccolta_rev-240725 vengono riportate e identificate 6 posizioni su cui collocare le isole ecologiche informatizzate fisse.

SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:


• la conferma che trattasi di refuso, la postazione elencata e identificata nell’” All_Inquadramento_Servizio_Raccolta_rev-240725” al punto [B] MONSERRATO COORDINATE GOOGLE MAPS: 37°19'26.2"N 13°35'34.5"E, e che pertanto le postazioni valide sono le restanti 5 così come riportato al punto 4.2 del piano industriale


21/04/2026 12:08
Risposta
SI CONFERMA CHE TRATTASI DI REFUSO.

20/04/2026 12:23
Quesito #20
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE e CSA:

DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI

LOTTO 1

4.2 Raccolta di prossimità tramite isole ecologiche informatizzate fisse e videosorvegliate

Omissis…


Nello specifico il servizio dovrà essere reso mediante n.5 isole ecologiche informatizzate fisse e videosorvegliate, da localizzare in altrettanti siti. Le n.5 isole sono già in possesso del Comune, acquisite tramite finanziamento PNRR e saranno fornite in comodato d’uso al gestore.


L’aggiudicataria, presso tali isole, dovrà garantire anche una recinzione ed un sistema di videosorveglianza che consenta l’individuazione di comportamenti illeciti da parte dell’utenza.


La collocazione definitiva sarà concordata con gli uffici comunali prima dell’avvio del nuovo servizio. Tali isole dovranno essere, indicativamente, posizionate nei seguenti siti:

Omissis…

CONSIDERATO CHE:


in nessuno dei documenti disponibili vengono indicate dimensioni delle isole ecologiche fisse quali elementi utili al fine del dimensionamento della recinzione e dell’impianto di videosorveglianza previsto;


la realizzazione di recinzioni e videosorveglianza può essere effettuata solo previo progetto tecnico;


in nessun punto dei documenti di gara ne viene espressamente definita la modalità, l’iter e se necessitano di specifica autorizzazione;


in nessun quadro economico viene identificate, definita e valorizzata tale attività.

SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:


• l’aggiornamento di tutti i documenti di gara con le indicazioni tecniche necessarie per consentire un corretto dimensionamento da cui dedurne i costi di realizzazione ed esercizio;


• aggiornamento del quadro economico con indicazione del valore previsto in forma congrua alle modalità che saranno precisate.


21/04/2026 12:10
Risposta
Le n. 5 isole ecologiche fisse, acquisite dal Comune tramite finanziamento PNRR, sono del tipo "Isole Ecologiche Meccanizzate modulari Informatizzate Tipo A", le cui caratteristiche tecniche e dimensionali sono già descritte nel Piano Industriale (§ 2.9, pagg. 44-45), in quanto estratte direttamente dai rispettivi capitolati PNRR. La realizzazione della recinzione e del sistema di videosorveglianza è demandata all'autonomia progettuale e organizzativa dei concorrenti, i quali sono tenuti a proporre nella propria offerta tecnica una soluzione adeguata. Con riferimento alle autorizzazioni eventualmente necessarie, la valutazione dell'iter autorizzativo applicabile — in relazione alla tipologia di intervento proposta, alle caratteristiche dei siti e alla normativa vigente — è rimessa alla competenza e alla responsabilità di ciascun concorrente nell'ambito della predisposizione della propria offerta tecnica. I relativi oneri, sia in termini procedurali che economici, sono a carico dell'aggiudicataria e si intendono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

20/04/2026 12:24
Quesito #21
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE:

LOTTO 1

DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI

6. ELENCO PREZZI

Omissis…

LOTTO 2

9. DIMENSIONAMENTO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI

9.6 ELENCO PREZZI


Si riportano, di seguito, le tabelle contenenti l’elenco prezzi desunto da valori di mercato. Tale elenco sarà utilizzato per eventuali nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara e/o servizi non già affidati ma previsti nel presente elenco prezzi unitari (e/o desumibili) a cui andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Omissis…

ATTREZZATURE

DESCRIZIONE costo d'acquisto (€/unità)

Omissis…

cassonetto 1100 litri 8,58 €

Omissis…

CONSIDERATO CHE:

il prezzo esposto risulta palesemente errato

SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:

• la rettifica del prezzo indicato nell’elenco prezzi.

• l’adeguamento del piano economico finanziario con i nuovi valori risultanti.


21/04/2026 12:11
Risposta
Si conferma che trattasi di refuso. Al paragrafo 6 "Elenco prezzi" è riportato: "Per tutto quanto non previsto nel succitato elenco prezzi unitari si disporrà apposita istruttoria tecnico-economica". Non si ritiene, pertanto, di rettificare l'elenco prezzi.

20/04/2026 12:26
Quesito #22
In riferimento a quanto riportato nei seguenti articoli facenti riferimento al PIANO INDUSTRIALE:

LOTTO 1

LOTTO 2

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI6. ELENCO PREZZI

4.1 Raccolta e trasporto dei rifiuti

4.1.1 Raccolta e trasporto di “organico e bioplastiche compostabili”


La raccolta della frazione organica (organico e bioplastiche compostabili), per le utenze domestiche del centro abitato e marine e per le utenze non domestiche (che danno luogo alla produzione di rifiuti organici), dovrà essere del tipo “porta a porta”. Le utenze domestiche e non domestiche con produzioni analoghe alle domestiche dovranno conferire i rifiuti organici all’interno di contenitori da 25 lt forniti dall’aggiudicataria per l’esposizione. Le utenze non domestiche con produzione maggiore di tali tipologie di rifiuto utilizzeranno i contenitori carrellati da 120-360, cassonetti da 1700 lit. per UND particolari (es. villaggi, resort, grandi produttori, ecc.), forniti dall’aggiudicataria.

Omissis…



CONSIDERATO CHE:


Le volumetrie superiori ai 240 lt sono inadeguate per la raccolta dell’organico in quanto frazione particolarmente pesante;


i contenitori con volumetria di 360 litri sono progettati per accogliere e movimentare rifiuti con peso specifico apparente basso quali imballaggi in plastica, carta e cartone, ec.


i cassonetti da 1700 lt indicati non trovano riscontro né nell’elenco delle attrezzature né nell’elenco prezzi.

SI CHIEDE AL FINE DELLA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA:

• la conferma che la volumetria massima utilizzabile per i contenitori a 2 ruote sia la 240 lt.

• l’indicazione del contenitore da 1700 lt è un refuso;

• l’indicazione della volumetria da utilizzare in alternativa al 1700 litri nell’ambito delle volumetrie disponibili nell’elenco attrezzature e prezzi compatibilmente con la capacità di carico in relazione alla frazione organica.


21/04/2026 11:58
Risposta
Si conferma che l'indicazione del contenitore da 1.700 rappresenta un refuso di trascrizione. Ferma restando la necessità di garantire gli standard di servizio previsti dal Piano Industriale, si precisa che la scelta delle volumetrie dei contenitori da adottare per le UND grandi produttrici di frazione organica è rimessa all'autonomia organizzativa dei concorrenti, i quali sono tenuti a dimensionare adeguatamente le dotazioni nella propria offerta tecnica.

20/04/2026 12:26
Quesito #23
Qualora si verifichi che il PIANO INDUSTRIALE e il CSA, nella descrizione della stessa attività, presentino descrizioni simili ma non identiche, a quale documento occorre dare prevalenza? Nella predisposizione dell’offerta e della relazione tecnica bisogna fare riferimento alla descrizione presente nel PIANO INDUSTRIALE o nel CSA?





27/04/2026 09:35
Risposta
Il piano industriale fa parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA). Pertanto le descrizioni ivi riportate sono complementari e non si escludono, l'una esplica l'altra.



21/04/2026 11:38
Quesito #24
Spett.le
SOCIETÀ’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR)
“ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST”




OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8 – Richiesta di chiarimenti




1. Con la presente si chiede di chiarire la risposta al quesito n. 13 pubblicata in data 20/04/2026 ore 12:58




a. In merito alla prima parte della risposta la quale recita:




“Si precisa che il CCNL unico dei servizi ambientali, in data 3 febbraio 2026, è stato confermato con accordo delle parti firmatarie, risultando pertanto pienamente efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta, che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.”




Si chiede conferma che l’operatore economico nell’effettuare le valutazioni economiche per addivenire al ribasso da dover offrire debba effettuare i conti utilizzando le ultime tabelle pubblicate Servizi Ambientali Luglio 24 anche in riferimento al costo del personale da dover dichiarare, visto quanto indicato dalla stessa Stazione Appaltante, ossia: “che tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.”




b. in merito alla seconda parte della risposta fornita




Resta tuttavia fermo che il CCNL vigente ed efficace sarà applicato in fase esecutiva e sarà considerato dalla stazione appaltante nelle fasi di verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).




Ai fini della stipula del contratto normativo, la stazione appaltante procederà all’adeguamento del costo del personale in conformità alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, sulla base delle tabelle aggiornate del costo della manodopera riferite al CCNL vigente ed effettivamente applicato al personale impiegato, fermo restando che tale adeguamento non incide sulla validità, immodificabilità e comparabilità delle offerte presentate.




Si chiede di esplicitare come verrà valutato il costo della manodopera rispetto alla verifica di congruità e sostenibilità dell’offerta, posto che nella prima parte del chiarimento è indicato che il rinnovo contrattuale del CCNL non incide sulla fase di formulazione dell’offerta e che pertanto il calcolo della manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura debba essere fatto sulle Tabelle Ministeriali Luglio 2024.




In tale ottica si chiede quindi conferma che nell’eventuale verifica di congruità verranno rivalutate le voci relative al costo del personale, attualizzate rispetto al costo del nuovo CCNL, visto anche che la stazione appaltante procederà all’adeguamento del costo del personale in conformità alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, sulla base delle tabelle aggiornate del costo della manodopera riferite al CCNL vigente ed effettivamente applicato al personale impiegato, fermo restando che tale adeguamento non incide sulla validità, immodificabilità e comparabilità delle offerte presentate.









2. In merito ai PEFA da dover presentare in sede di gara si chiede di chiarire:




a) Come debba essere valutato il fattore di sharing, ossia se lo stesso debba essere quantificato ed inserito all’interno delle voci del Piano Economico Finanziario o meno (essendo stato quantificato dalla Stazione Appaltante il parametro ꞷ pari a 0,40 ma non valorizzato in termini economici)




b) Si chiede conferma che la base di gara annua da considerare ai fini della redazione dei PEFA da parte degli operatori economici sia quella riportata all’interno dei PEFA di gara (al netto degli oneri aziendali annui) allegati agli atti di gara e non quella indicata all’art. 6 del CSA (8.697.211,04 €/annui per il Lotto 1 e 9.693.331,77 €/annui per il Lotto 2), ossia
Per il lotto 1 pari a:
Anno 1: 9.076.715 €; Anno 2: 9.004.232 €; Anno 3: 8.931.748 €; Anno 4: 8.859.265 €; Anno 5: 8.786.781 €; Anno 6: 8.353.934 €; Anno 7: 8.306.316 €; Anno 8: 8.258.698 €.
Per il lotto 2 pari a:
Anno 1: 9.989.430 €; Anno 2: 9.923.341 €; Anno 3: 9.857.247 €; Anno 4: 9.791.158 €; Anno 5: 9.725.011 €; Anno 6: 9.473.425 €; Anno 7: 9.420.137 €; Anno 8: 9.366.850 €.




c) Per quanto riguarda il Lotto 1 si chiede conferma che l’equilibrio della commessa debba essere considerato rispetto al periodo di 8 anni e non per ogni singolo anno




d) Per quanto riguarda il Lotto 2 si chiede conferma che l’equilibrio della commessa debba essere considerato rispetto al periodo di 8 anni e per l’importo complessivo del lotto e non annualmente e per singolo comune (ossia che un comune possa essere in perdita un anno ma che la commessa nel suo insieme non debba essere in perdita sul periodo totale considerato di 8 anni – posto che in funzione delle migliorie, delle valutazioni aziendali di strutturazione dei servizi e della normativa ARERA gli ammortamenti incideranno in maniera diversa sulle diverse annualità).




e) Si chiede di chiarire se debba essere presentato un unico Piano Economico e Finanziario per ogni lotto riportante le voci complessive annuali o se debba essere presentato un Piano Economico e Finanziario di Affidamento per ogni Comune, vista l’indicazione di cui all’art.17 del Disciplinare di gara la quale richiede da una parte il PEFA per singolo comune e dall’altra il complessivo annuale per lotto:
L’offerta economica… deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

b) Per ogni singolo Comune il Piano Economico e Finanziario di Affidamento complessivo annuale del lotto.




f) Si chiede di specificare di conseguenza se l’asseverazione da parte del professionista incaricato debba essere effettuata per ogni PEFA di ogni Comune appartenente al Lotto o complessivamente per ogni Lotto




3. In merito al ribasso da dover indicare nell’offerta economica si chiede conferma che lo stesso sia quello da applicare all’importo a base di gara comprensivo dei costi di manodopera (anche al fine di rendere confrontabili le offerte economiche presentate dai vari operatori) e che pertanto laddove un operatore indichi un ribasso su di un importo al netto dei costi della manodopera (quantificati dalla Stazione appaltante) questi venga escluso, anche in sede di giustifiche economiche.




4. Si chiede conferma che gli importi a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dagli operatori economici per i due lotti risultano i seguenti:
Lotto 1: 69.215.288,29 €
Lotto 2: 77.159.454,18 €




In attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti




27/04/2026 09:34
Risposta
1.a) Si conferma



1.b) La verifica della congruità sarà condotta accertando la sostenibilità complessiva dell'offerta con riferimento al costo del alvoro vigente al momento, senza modificare l'offerta economica presentata, am verificandone la capacità di assorbire gli eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL, in conformità agli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 e ai principi affermativi del Consiglio di Stato.



2. a) Come si evince dai PEFA allegati agli atti di gara il Fattore di Sharing b è pari a zero, mentre il Fattore di Sharing ω è valorizzato in 0,40. Il Fattore di Sharing b(1+ω), pertanto non risulta valorizzato in termini economici. Pertanto il fattore di Sharing non dovrà essere valorizzato.





2.b) L’importo posto a base di gara è pari a:



Lotto 1: € 69.215.288,29



Lotto 2: € 77.159.454,18



Pertanto, il ribasso percentuale andrà applicato, pertanto, sugli importi sopra riportati.



L’operatore economico, pertanto, dovrà elaborare i PEFA per ciascun anno e ciascun comune oggetto del lotto o ai lotti cui si intende partecipare.







2.c) si conferma che l’equilibrio della commessa debba essere considerato rispetto al periodo di 8 anni.







2.d) si conferma che l’equilibrio della commessa debba essere considerato rispetto al periodo di 8 anni.



Si specifica che la stazione appaltante ha provveduto a redigere i PEFA di gara per ciascun comune appartenente al lotto 2. L’operatore economico dovrà elaborare per ciascun Comune un apposito PEFA per ciascun anno di affidamento dal quale si evince un ribasso percentuale. Il ribasso percentuale che l’operatore economico indicherà nella propria offerta economica sull’importo posto a base di gara del lotto 2 (€ 77.159.454,18) dovrà discendere dagli importi che scaturiscono dall’elaborazione dei singoli PEFA.



2.e) Vedi risposta precedente



2.f) L’asseverazione dovrà essere effettuata su ogni singolo PEFA di ciascun Comune appartenente al lotto o ai lotti cui si intende partecipare.



3. Ai sensi della lex specialis di gara, il ribasso percentuale offerto deve essere applicato all’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.
In conformità all’art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un eventuale minor importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive più favorevoli, nel rispetto delle tutele dei lavoratori.
Pertanto, l’eventuale indicazione, in sede di offerta economica, di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante non determina l’automatica esclusione del concorrente, ma comporta l’obbligo di fornire adeguate giustificazioni, con conseguente attivazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023.


4. vedi risposta 2.b)



22/04/2026 10:41
Quesito #25
LOTTO 1
In riferimento a quanto riportato nel criterio di valutazione 2.9 “Estensione dell'orario di apertura dei CCR e/o isole ecologiche mobili oltre l'orario minimo indicato nel Capitolato speciale e nei relativi allegati. Il punteggio verrà assegnato all'offerta che propone l'estensione dell'orario di apertura dei CCR e/o isole ecologiche mobili oltre quanto previsto nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati. Verrà assegnato un punto ogni 6 ore aggiuntive settimanali su tutti i CCR e isole ecologiche mobili.”, si chiede chiarimento sull’attribuzione del punteggio e nello specifico, relativamente al LOTTO 1 Comune di AGRIGENTO. In particolare si chiede di chiarire se le 6 ore aggiuntive settimanali saranno valutate se attribuite per servizio di ogni singola isola ecologica mobile o nel complesso del servizio per tutte le 5 isole ecologiche.

In altre parole, per il raggiungimento del punteggio massimo di 3 punti, si dovrà proporre un’estensione dell’orario di 18 ore settimanali per singola isola o complessivo per le 5 isole?






27/04/2026 09:27
Risposta
Per il raggiungimento massimo di 3 punti si dovrà prevedere un'estensione dell'orario di 18 ore settimanali per singola isola.





22/04/2026 10:52
Quesito #26
Spett.le

SRR AGRIGENTO 4

Piazza Aldo Moro,1
Agrigento – Sicilia – 92100



Trasmessa tramite Portale






OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto – CIG LOTTO 1 BAEF060DE5 – CIG LOTTO 2 BAEF061EB8






Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:



Con riferimento alla risposta fornita in data 20/04/2026 al Quesito 13, la scrivente Società si vede costretta a rilevare una insuperabile aporia logica e giuridica nella posizione assunta dall'Ente, che rischia di inficiare la regolarità della procedura e la formulazione di offerte economiche sostenibili.

La S.A. afferma che il rinnovo del CCNL (definitivamente efficace dal 03/02/2026) non inciderebbe sulla formulazione dell'offerta, ma che ne verrà tenuto conto in sede di verifica di congruità.

Tale assunto è tecnicamente errato e matematicamente impossibile da sostenere per le seguenti ragioni:

· La base d’asta è stata calcolata (per ammissione implicita) su tabelle ministeriali e valori del 2024/2025, ormai superati.

· Il costo della manodopera in questa gara ha un’incidenza superiore al 65% (Appalto ad alta intensità di manodopera ex art. 2, All. I.1, D.Lgs. 36/2023).

· Il nuovo CCNL comporta un incremento dei costi di circa il 12%.

Ne deriva che, se un concorrente dovesse giustificare la propria offerta applicando i costi del nuovo CCNL (come richiesto dalla S.A. in sede di verifica di anomalia) a fronte di una base d'asta che non contiene tali somme, l'offerta risulterebbe inevitabilmente anomala o in perdita. Non è possibile "preservare la congruità" se il costo incomprimibile del lavoro eccede la quota parte del prezzo d'appalto a copertura dello stesso.

La risposta della S.A. contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell’ANAC:

· Art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023: La norma impone che la S.A. individui i costi della manodopera sulla base delle tabelle ministeriali vigenti. L'indizione della gara (marzo 2026) è successiva all'entrata in vigore del rinnovo (febbraio 2026). L'utilizzo di dati obsoleti configura una manifesta illogicità del quadro economico di gara.

· ANAC, Delibera n. 193 del 14/05/2025: Ha chiarito che è illegittima la base d'asta non aggiornata ai rinnovi contrattuali intervenuti ante gara, in quanto impedisce ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e rispettosa dei minimi salariali.

· Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5665/2023: L'Amministrazione ha l'obbligo di garantire che la base d'asta sia sufficiente a coprire i costi della manodopera; in caso contrario, la clausola di esclusione per anomalia diventerebbe una "trappola" per l'operatore economico, costretto a scegliere tra l'esclusione o l'offerta in perdita.

Il richiamo alla Delibera ARERA 385/2023 per l'adeguamento in fase di stipula non sana l'illegittimità della base d'asta. Tale meccanismo nasce per gestire le variazioni in itinere di contratti già aggiudicati o per riallineare i PEF, ma non può giustificare l'indizione di una gara con prezzi palesemente sottostimati rispetto al quadro normativo-retributivo esistente al momento del bando.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI FORMULANO I SEGUENTI QUESITI:

1. In via principale: se la S.A., preso atto dell'incapienza della base d'asta rispetto ai costi del CCNL 2026 (efficace prima della pubblicazione del bando), non ritenga necessario procedere in autotutela all’annullamento e alla successiva ripubblicazione della gara con importi aggiornati, onde evitare un contenzioso massivo sulla congruità delle offerte.

2. In via subordinata: qualora la S.A. intenda proseguire con l'attuale base d'asta, si chiede conferma che, in ossequio al principio di simmetria e par condicio, la verifica di anomalia e congruità verrà effettuata utilizzando i medesimi parametri economici (CCNL pre-rinnovo) utilizzati per la determinazione della base d'asta. Ciò al fine di consentire il confronto tra valori omogenei, fermo restando l'obbligo di adeguamento del prezzo contrattuale prima della firma del contratto per garantire l'applicazione dei nuovi livelli retributivi in fase esecutiva.

3. Si chiede infine come la S.A. ritenga possibile per un operatore economico presentare un ribasso sull'importo dei servizi (al netto della manodopera) senza intaccare l'equilibrio gestionale, laddove il "margine" di profitto e le spese generali verrebbero totalmente erosi dal differenziale del costo del lavoro non riconosciuto nella base d'asta (circa 12% a regime).

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti.




27/04/2026 15:53
Risposta
Come già affermato precedentemente, la verifica della congruità sarà condotta accertando la sostenibilità complessiva dell'offerta con riferimento al costo del lavoro vigente al momento, senza modificare l'offerta economica presentata, ma verificandone la capacità di assorbire gli eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL, in conformità agli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 e ai principi affermativi del Consiglio di Stato.
Ai sensi della lex specialis di gara, il ribasso percentuale offerto deve essere applicato all’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.
In conformità all’art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un eventuale minor importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive più favorevoli, nel rispetto delle tutele dei lavoratori.
Pertanto, l’eventuale indicazione, in sede di offerta economica, di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante non determina l’automatica esclusione del concorrente, ma comporta l’obbligo di fornire adeguate giustificazioni, con conseguente attivazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023.
La S.A. ritiene che ci siano i presupposti di convenienza economica per la partecipazione delle ditte interessate.


22/04/2026 17:20
Quesito #27
Con riferimento alla procedura “Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto-CIG: BAEF061EB8” si chiedono i seguenti chiarimenti:





Con riferimento al paragrafo 4.17 del Piano Industriale relativo al servizio di diserbo meccanico per i Comuni del Lotto 2, si evidenzia una criticità interpretativa nella formula utilizzata per quantificare il dimensionamento del servizio. Nello specifico, il documento riporta testualmente: «monte ore complessivo (riferito alla squadra mediamente composta da nr. 2 unità) pari a: n. 2.377 ore/anno per intervento per Canicattì; n. 70 ore/anno per intervento per Camastra; n. 38 ore/anno per intervento per Castrofilippo; n. 432 ore/anno per intervento per Naro; n. 145 ore/anno per intervento per Racalmuto; n. 588 ore/anno per intervento per Casteltermini». Essendo tali valori determinanti per il corretto dimensionamento dei servizi, si prega di voler chiarire i seguenti aspetti:





· Quantificazione annuale o per singolo intervento: Si chiede conferma che il valore numerico indicato per i singoli Comuni debba intendersi come monte ore totale annuo a disposizione (da spalmare quindi sull'arco dei 6 interventi), e non come monte ore del singolo ciclo di diserbo da moltiplicare per i 6 interventi annui previsti. (Es. per il Comune di Canicattì: si chiede conferma che l'impegno richiesto a base di gara sia di 2.377 ore complessive per l'intero anno, e non pari a ben 14.262 ore annue derivanti da 2.377 ore moltiplicate per 6 interventi).





· Ore-uomo o Ore-squadra: Si chiede conferma che il termine "riferito alla squadra mediamente composta da nr. 2 unità" significhi che il monte ore indicato rappresenta la durata operativa della squadra intera sul territorio, richiedendo quindi il raddoppio delle "ore-uomo" (Es. per il Comune di Canicattì, ipotizzando le 2.377 ore su base annua: si chiede conferma che tale valore indichi 2.377 "ore-squadra", le quali comporterebbero un totale di 4.754 "ore-uomo" da retribuire, ovvero 2.377 ore per l'operatore A e 2.377 ore per l'operatore B). In caso contrario, si chiede conferma se il valore indicato rappresenti già il totale delle "ore-uomo" complessive.





27/04/2026 09:28
Risposta
Quantificazione annuale o per singolo intervento: SI CONFERMA. IL MONTE ORE ANNUO SI RIFERISCE ALLA TOTALITA' DEGLI INTERVENTI PREVISTI.
Ore-uomo o Ore-squadra: SI CONFERMA CHE IL VALORE INDICATO SI RIFERISCE ALLE "ORE SQUADRA" PREVEDENDO QUINDI IL RADDOPPIO DELLE "ORE UOMO".




24/04/2026 11:43
Quesito #28
Costo del personale e verifica di congruità dell’offerta.

Premesso che con i chiarimenti n. 12 e 13 è stato precisato che “il CCNL unico dei servizi ambientali, in data 3 febbraio 2026, è stato confermato con accordo delle parti firmatarie, risultando pertanto pienamente efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Tale circostanza non incide sulla fase di formulazione dell’offerta, che resta ancorata al CCNL espressamente richiamato nella documentazione di gara.”




Successivamente viene, però, affermato “Resta tuttavia fermo che il CCNL vigente ed efficace sarà applicato in fase esecutiva e sarà considerato dalla stazione appaltante nelle fasi di verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).”




Tanto premesso, è evidente la discordanza tra quanto affermato nel primo periodo del chiarimento di che trattasi con quanto indicato nel secondo periodo.




Al riguardo è opportuno che la Stazione appaltante chiarisca quali tra le diverse soluzione di seguito indicate sarà quella seguita:




1. Presentazione dell’offerta ancorata alle tabelle 2024 e successiva verifica di congruità sulla base delle medesime tabelle (2024) fermo restando l’adeguamento del costo del personale alle tabelle 2026 in fase di stipula del contratto normativo;




2. Presentazione dell’offerta con le tabelle 2026 e successiva verifica di congruità sulla base delle medesime tabelle fermo restando l’adeguamento del costo del personale alle tabelle 2026 in fase di stipula del contratto normativo;




3. Presentazione dell’offerta ancorata alle tabelle 2024 e successiva verifica di congruità sulla base delle tabelle 2026 fermo restando l’adeguamento del costo del personale alle tabelle 2026 in fase di stipula del contratto normativo.

Ai fini della corretta formulazione dell’offerta si chiede, quindi, di precisare per la soluzione che verrà indicata dalla stazione appaltante:




- soluzione n. 1: se l’adeguamento del costo del personale sarà effettuato sulla scorta del personale offerto dal concorrente o su quello posto a base gara;




- soluzione n. 2: la nuova base d’asta da considerare ai fini della formulazione dell’offerta;




- soluzione n. 3: in questo caso, la successiva fase di verifica sulla base di un costo del personale notevolmente superiore rispetto a quello utilizzato per definire l’importo a base d’asta andrebbe a deperimento della vantaggiosità delle offerte perché il maggior costo del personale andrebbe ad erodere le economie per le migliorie ovvero renderebbe le offerte insostenibili.




27/04/2026 15:53
Risposta
vedi risposta a quesito n. 26



24/04/2026 12:43
Quesito #29
Oggetto: Istanza di PROROGA dei termini di presentazione delle offerte.






Procedura di “Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Casteltermini, Comitini, Grotte, Naro e Racalmuto-CIG: BAEF061EB8”.






Con la presente, questa Impresa, in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, formula formale istanza di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, attualmente fissati per il 04/05/2026.






Tale richiesta si rende necessaria in considerazione dei numerosi chiarimenti pubblicati (fondamentali per la corretta interpretazione degli atti di gara) e ancora da pubblicare entro la data del 28/04/2026 ovvero a soli due giorni lavorativi utili dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione telematica delle offerte. Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti e consentire la formulazione di offerte congrue,






SI CHIEDE






la concessione di una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni a decorrere dalla data di effettiva pubblicazione delle risposte ai chiarimenti, con conseguente slittamento della data della prima seduta di gara.






Certi di un Vostro favorevole e tempestivo riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.






27/04/2026 16:25
Risposta
Secondo quanto previsto dall'art. 2.2 del discipliare di gara redatto in conformità al Bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), "le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte".
Il termine di presentazione delle offerte rimane fissato per il 04/05/2026 come previsto dal disciplinare di gara.






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