Scaduto
SRR Catania Area Metropolitana
Gara #3109
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.Informazioni appalto
12/02/2026
Aperta
Servizi
€ 6.166.051,64
RAGUSA SALVATORE GABRIELE
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
1
BA552FDA8D
G31E25000220004
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.
€ 6.105.552,12
€ 3.633.634,24
€ 60.499,52
Scadenze
02/05/2026 12:00
27/04/2026 12:00
12/05/2026 12:00
13/05/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.29 MB | |
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951.74 kB |
Chiarimenti
20/02/2026 15:37
Quesito #1
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, art. 6.3 lett. a):
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a € 6.050.000,00 per la durata di 8 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 7.700.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 23.100.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 7.700.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 7.700.000,00, nel periodo di riferimento.
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a € 6.050.000,00 per la durata di 8 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 7.700.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 23.100.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 7.700.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 7.700.000,00, nel periodo di riferimento.
25/02/2026 16:12
Risposta
Il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a), del Disciplinare di Gara prevede che l’azienda dimostri di possedere una capacità tecnico-gestionale consolidata, acquisita mediante la gestione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre servizi analoghi, ciascuno comprensivo di tutti i servizi P previsti.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
04/03/2026 12:14
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimento e riesame – requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara)
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si formulano le seguenti osservazioni e richiesta di chiarimento.
Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:
fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari ad almeno € 5.800.000,00 IVA esclusa;fatturato specifico nel settore dei servizi di igiene urbana pari ad almeno € 5.800.000,00 maturato negli ultimi dieci anni;esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00 IVA esclusa;esecuzione di servizi analoghi per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a 16.000 eseguiti contemporaneamente per almeno un anno.
Si osserva tuttavia che:
l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 6.166.051,64 oltre IVA;la durata dell’affidamento è pari a 8 anni;il valore medio annuo del servizio risulta pari a circa € 770.756,46.
Alla luce di tali elementi:
il requisito relativo ai tre servizi analoghi comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di servizi per un valore complessivo pari ad almeno € 23.100.000,00, cioè un valore notevolmente superiore rispetto all’importo complessivo dell’appalto oggetto della presente procedura;il requisito di fatturato globale pari a € 5.800.000,00 nei migliori tre anni degli ultimi cinque risulta significativamente superiore al valore economico triennale del servizio, che sulla base dell’importo annuo dell’appalto risulta pari a circa € 2.312.269,38;il requisito relativo alla gestione di servizi analoghi per almeno 16.000 abitanti contemporaneamente per almeno un anno appare eccedente rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda un comune con popolazione di circa 5.185 abitanti, richiedendo pertanto un’esperienza su un bacino di utenza significativamente superiore rispetto a quello interessato dal servizio oggetto di gara.
Si osserva inoltre che il riferimento ai “migliori tre anni degli ultimi cinque” costituisce normalmente una finestra temporale di verifica della solidità economica dell’operatore, e non dovrebbe tradursi in un requisito economico sproporzionato rispetto al valore dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, i suddetti requisiti appaiono eccedenti e non proporzionati rispetto al valore effettivo del servizio, in particolare se rapportati al valore annuo dell’appalto, con potenziale effetto restrittivo della concorrenza.
Si evidenzia infatti che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione devono rispettare i principi di:
accesso al mercato e massima partecipazione degli operatori economici (art. 1);proporzionalità e adeguatezza (art. 10);correlazione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto (art. 100).
Analoghi principi sono costantemente richiamati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la richiesta di requisiti economici o tecnici manifestamente eccedenti rispetto all’importo e alla struttura dell’appalto può determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza e incidere sulla legittimità della lex specialis di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare i requisiti previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, valutando l’opportunità di rettificarne la formulazione al fine di renderli coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e apertura alla concorrenza previsti dalla normativa vigente.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si formulano le seguenti osservazioni e richiesta di chiarimento.
Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:
fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari ad almeno € 5.800.000,00 IVA esclusa;fatturato specifico nel settore dei servizi di igiene urbana pari ad almeno € 5.800.000,00 maturato negli ultimi dieci anni;esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00 IVA esclusa;esecuzione di servizi analoghi per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a 16.000 eseguiti contemporaneamente per almeno un anno.
Si osserva tuttavia che:
l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 6.166.051,64 oltre IVA;la durata dell’affidamento è pari a 8 anni;il valore medio annuo del servizio risulta pari a circa € 770.756,46.
Alla luce di tali elementi:
il requisito relativo ai tre servizi analoghi comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di servizi per un valore complessivo pari ad almeno € 23.100.000,00, cioè un valore notevolmente superiore rispetto all’importo complessivo dell’appalto oggetto della presente procedura;il requisito di fatturato globale pari a € 5.800.000,00 nei migliori tre anni degli ultimi cinque risulta significativamente superiore al valore economico triennale del servizio, che sulla base dell’importo annuo dell’appalto risulta pari a circa € 2.312.269,38;il requisito relativo alla gestione di servizi analoghi per almeno 16.000 abitanti contemporaneamente per almeno un anno appare eccedente rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda un comune con popolazione di circa 5.185 abitanti, richiedendo pertanto un’esperienza su un bacino di utenza significativamente superiore rispetto a quello interessato dal servizio oggetto di gara.
Si osserva inoltre che il riferimento ai “migliori tre anni degli ultimi cinque” costituisce normalmente una finestra temporale di verifica della solidità economica dell’operatore, e non dovrebbe tradursi in un requisito economico sproporzionato rispetto al valore dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, i suddetti requisiti appaiono eccedenti e non proporzionati rispetto al valore effettivo del servizio, in particolare se rapportati al valore annuo dell’appalto, con potenziale effetto restrittivo della concorrenza.
Si evidenzia infatti che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione devono rispettare i principi di:
accesso al mercato e massima partecipazione degli operatori economici (art. 1);proporzionalità e adeguatezza (art. 10);correlazione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto (art. 100).
Analoghi principi sono costantemente richiamati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la richiesta di requisiti economici o tecnici manifestamente eccedenti rispetto all’importo e alla struttura dell’appalto può determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza e incidere sulla legittimità della lex specialis di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare i requisiti previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, valutando l’opportunità di rettificarne la formulazione al fine di renderli coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e apertura alla concorrenza previsti dalla normativa vigente.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti
06/03/2026 16:12
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si rappresenta quanto segue:
La definizione dei requisiti di partecipazione rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed è stata effettuata tenendo conto della natura, della complessità e della durata dell’affidamento, nonché dell’esigenza di garantire l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici dotati di adeguata solidità economica e comprovata esperienza nel settore.
In particolare, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2, relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura di gara, è richiesto a garanzia della solidità economica dell’operatore, considerata la complessità del servizio, la durata dell’affidamento e la necessità di individuare un gestore con adeguata esperienza nel settore.
Con specifico riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a, il requisito tecnico e professionale di cui all'art.6.3 comma a) prevede che l'azienda dimostri di avere una capacità tecnica gestionale consolidata acquisita gestendo negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi.
Pertanto si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.
La definizione dei requisiti di partecipazione rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed è stata effettuata tenendo conto della natura, della complessità e della durata dell’affidamento, nonché dell’esigenza di garantire l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici dotati di adeguata solidità economica e comprovata esperienza nel settore.
In particolare, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2, relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura di gara, è richiesto a garanzia della solidità economica dell’operatore, considerata la complessità del servizio, la durata dell’affidamento e la necessità di individuare un gestore con adeguata esperienza nel settore.
Con specifico riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a, il requisito tecnico e professionale di cui all'art.6.3 comma a) prevede che l'azienda dimostri di avere una capacità tecnica gestionale consolidata acquisita gestendo negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi.
Pertanto si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.
08/04/2026 10:00
Quesito #3
Spett.le stazione appaltante
Visto l’art 18.1 del disciplinare di gara e nello specifico il criterio 7 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che proponga una migliore organizzazione del servizio, nonché un incremento della dotazione di isole ecologiche informatizzate previste dal Piano Industriale. Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione la quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema di raccolta porta a porta e le proposte di riutilizzo delle medesime risorse per il potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo, segnalazione e pronto intervento sul territorio”
Considerato tra l’altro il successivo criterio 8 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che preveda la fornitura di ulteriori attrezzature, quali isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio in termini di risorse rispetto al servizio di raccolta porta a porta”
Si chiede di chiarire e meglio definire la differenza tra il criterio 7 e l’8 al fine di fornire chiave di lettura univoca sia agli operatori economici che alla commissione
Visto l’art 18.1 del disciplinare di gara e nello specifico il criterio 7 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che proponga una migliore organizzazione del servizio, nonché un incremento della dotazione di isole ecologiche informatizzate previste dal Piano Industriale. Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione la quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema di raccolta porta a porta e le proposte di riutilizzo delle medesime risorse per il potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo, segnalazione e pronto intervento sul territorio”
Considerato tra l’altro il successivo criterio 8 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che preveda la fornitura di ulteriori attrezzature, quali isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio in termini di risorse rispetto al servizio di raccolta porta a porta”
Si chiede di chiarire e meglio definire la differenza tra il criterio 7 e l’8 al fine di fornire chiave di lettura univoca sia agli operatori economici che alla commissione
08/04/2026 15:19
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che i criteri 7 e 8 del disciplinare di gara, pur presentando taluni profili di possibile contiguità, risultano chiaramente distinti per oggetto e ambito valutativo, come desumibile dal tenore letterale delle relative previsioni.
In particolare, il criterio 7 è volto a premiare una proposta complessiva di miglioramento e riorganizzazione del servizio, nell’ambito della quale l’eventuale incremento delle isole ecologiche informatizzate costituisce uno degli elementi valutabili, unitamente:
alla qualità ed efficacia dell’assetto organizzativo proposto;alla quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema porta a porta;nonché, in maniera qualificante, alle modalità di riutilizzo delle risorse risparmiate per il potenziamento dei servizi sul territorio.
Il criterio in esame si connota pertanto per una valutazione di natura sistemica e qualitativa, rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione.
Diversamente, il criterio 8 ha ad oggetto la fornitura di ulteriori attrezzature rispetto a quelle previste, tra cui le isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio di risorse connesso a tali implementazioni, senza richiedere alcuna esplicitazione in ordine al successivo impiego delle risorse medesime.
Tale criterio si caratterizza quindi per un ambito più circoscritto e autonomo, riferito a elementi incrementali e specifici, suscettibili di valutazione distinta rispetto alla complessiva organizzazione del servizio.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
i due criteri operano su piani differenti (rispettivamente, organizzativo–gestionale e dotazionale–incrementale);non si configura alcuna sovrapposizione valutativa, in quanto gli elementi eventualmente comuni assumono rilievo in funzione del diverso contesto e delle differenti finalità perseguite;
In particolare, il criterio 7 è volto a premiare una proposta complessiva di miglioramento e riorganizzazione del servizio, nell’ambito della quale l’eventuale incremento delle isole ecologiche informatizzate costituisce uno degli elementi valutabili, unitamente:
alla qualità ed efficacia dell’assetto organizzativo proposto;alla quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema porta a porta;nonché, in maniera qualificante, alle modalità di riutilizzo delle risorse risparmiate per il potenziamento dei servizi sul territorio.
Il criterio in esame si connota pertanto per una valutazione di natura sistemica e qualitativa, rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione.
Diversamente, il criterio 8 ha ad oggetto la fornitura di ulteriori attrezzature rispetto a quelle previste, tra cui le isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio di risorse connesso a tali implementazioni, senza richiedere alcuna esplicitazione in ordine al successivo impiego delle risorse medesime.
Tale criterio si caratterizza quindi per un ambito più circoscritto e autonomo, riferito a elementi incrementali e specifici, suscettibili di valutazione distinta rispetto alla complessiva organizzazione del servizio.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
i due criteri operano su piani differenti (rispettivamente, organizzativo–gestionale e dotazionale–incrementale);non si configura alcuna sovrapposizione valutativa, in quanto gli elementi eventualmente comuni assumono rilievo in funzione del diverso contesto e delle differenti finalità perseguite;
08/04/2026 10:24
Quesito #4
Spett.le stazione appaltante
Si rende presente che il criterio tabellare n. 2 da inserire all’interno dell’offerta tecnica da generare al portale non configura sulla piattaforma pertanto si chiede l’integrazione
Si rende presente che il criterio tabellare n. 2 da inserire all’interno dell’offerta tecnica da generare al portale non configura sulla piattaforma pertanto si chiede l’integrazione
09/04/2026 11:18
Risposta
In riferimento a quanto segnalato, non si comprende la problematica evidenziata, in quanto il criterio tabellare n. 2 risulta correttamente visibile e disponibile all’interno della piattaforma per la compilazione dell’offerta tecnica. Si chiede pertanto di voler cortesemente fornire maggiori dettagli in merito alla criticità riscontrata, indicando, se possibile, i passaggi effettuati o eventuali evidenze riscontrate, al fine di consentire le opportune verifiche.
08/04/2026 10:31
Quesito #5
Spett.le Stazione appaltante
Vista la documentazione di gara ovvero sia il piano di invento che il capitolato speciale d’appalto in cui è richiesto un servizio di raccolta indumenti (S12) ed oli (S13) sia on-demand che stradale con la vuotatura dei contenitori presenti sul territorio
Considerando che spesso tali raccolte territoriali all’interno della SRR sono gestite attraverso apposite convenzioni con associazioni o impianti che ne posizionano i contenitori ed effettuano lo svuotamento
si chiede di chiarire se tali raccolte sono realmente gestite con convenzioni esterne e dunque se trattasi di refuso ovvero se si debba intendere tali raccolte in modalità on demand
Vista la documentazione di gara ovvero sia il piano di invento che il capitolato speciale d’appalto in cui è richiesto un servizio di raccolta indumenti (S12) ed oli (S13) sia on-demand che stradale con la vuotatura dei contenitori presenti sul territorio
Considerando che spesso tali raccolte territoriali all’interno della SRR sono gestite attraverso apposite convenzioni con associazioni o impianti che ne posizionano i contenitori ed effettuano lo svuotamento
si chiede di chiarire se tali raccolte sono realmente gestite con convenzioni esterne e dunque se trattasi di refuso ovvero se si debba intendere tali raccolte in modalità on demand
08/04/2026 15:46
Risposta
I servizi S12 (raccolta indumenti) e S13 (raccolta oli) sono da intendersi a tutti gli effetti ricompresi nell’oggetto dell’appalto e, pertanto, rientrano nella responsabilità dell’aggiudicatario, che dovrà garantirne l’esecuzione secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
L’eventuale presenza sul territorio di convenzioni con soggetti terzi (associazioni o operatori) non modifica tale impostazione, dovendosi intendere che:
tali situazioni potranno essere assorbite, coordinate o eventualmente riorganizzate dall’aggiudicatario;non esonerano in alcun modo l’appaltatore dagli obblighi di servizio previsti.
Le modalità di erogazione (stradale, on demand o mista) dovranno essere definite dall’offerente nell’ambito della propria proposta tecnica, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio pienamente funzionante ed efficace su tutto il territorio.
L’eventuale presenza sul territorio di convenzioni con soggetti terzi (associazioni o operatori) non modifica tale impostazione, dovendosi intendere che:
tali situazioni potranno essere assorbite, coordinate o eventualmente riorganizzate dall’aggiudicatario;non esonerano in alcun modo l’appaltatore dagli obblighi di servizio previsti.
Le modalità di erogazione (stradale, on demand o mista) dovranno essere definite dall’offerente nell’ambito della propria proposta tecnica, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio pienamente funzionante ed efficace su tutto il territorio.
08/04/2026 13:13
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato sia negli atti di gara (bando e disciplinare) sia sulla piattaforma telematica, risulta essere per il 12/05/2026 ore 12:00.
Si rileva, tuttavia, che sul portale ANAC, sia nelle informazioni relative alla procedura sia in fase di pagamento del contributo, è indicato un termine differente, fissato alle ore 10:00 dell’11/05/2026.
Tanto premesso, al fine di evitare possibili incertezze interpretative e operative, si chiede di voler confermare il termine ultimo corretto per la presentazione delle offerte.
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato sia negli atti di gara (bando e disciplinare) sia sulla piattaforma telematica, risulta essere per il 12/05/2026 ore 12:00.
Si rileva, tuttavia, che sul portale ANAC, sia nelle informazioni relative alla procedura sia in fase di pagamento del contributo, è indicato un termine differente, fissato alle ore 10:00 dell’11/05/2026.
Tanto premesso, al fine di evitare possibili incertezze interpretative e operative, si chiede di voler confermare il termine ultimo corretto per la presentazione delle offerte.
09/04/2026 11:19
Risposta
Con riferimento a quanto segnalato, si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 12/05/2026, come correttamente indicato negli atti di gara e sulla piattaforma telematica.
09/04/2026 18:31
Quesito #7
Spett.le stazione appaltante
Visto il disciplinare di gara e nello specifico il criterio n.2, la cui attribuzione del punteggio è di natura tabellare prevede
“Punteggio premiante è assegnato all’offerente che preveda l’aumento della frequenza del servizio di spazzamento misto come previsto all’art. 3.5, c. S1, capoverso [3] e [5] del Piano Industriale. Non saranno presi in considerazione numeri di turni superiori a 6, che costituisce il limite massimo previsto dalla gara.
4 turni settimanali = 5 punti
5 turni settimanali = 10 punti
6 turni settimanali = 20 punti”
Premesso che il piano industriale prevede una frequenza minima di spazzamento misto di 3/7
Con la presente chiede di chiarire che i turni settimanali oggetto di punteggio sono visti a complessivo quale miglioria offerta e non aggiuntivi ai 3 interventi minimi settimanali previsti dal piano di intervento
Inoltre vista la richiesta di chiarimento n. 5 si fa presente che la schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica generata dal portale non riporta il criterio n. 2 come mostrato dall’allegato
Visto il disciplinare di gara e nello specifico il criterio n.2, la cui attribuzione del punteggio è di natura tabellare prevede
“Punteggio premiante è assegnato all’offerente che preveda l’aumento della frequenza del servizio di spazzamento misto come previsto all’art. 3.5, c. S1, capoverso [3] e [5] del Piano Industriale. Non saranno presi in considerazione numeri di turni superiori a 6, che costituisce il limite massimo previsto dalla gara.
4 turni settimanali = 5 punti
5 turni settimanali = 10 punti
6 turni settimanali = 20 punti”
Premesso che il piano industriale prevede una frequenza minima di spazzamento misto di 3/7
Con la presente chiede di chiarire che i turni settimanali oggetto di punteggio sono visti a complessivo quale miglioria offerta e non aggiuntivi ai 3 interventi minimi settimanali previsti dal piano di intervento
Inoltre vista la richiesta di chiarimento n. 5 si fa presente che la schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica generata dal portale non riporta il criterio n. 2 come mostrato dall’allegato
10/04/2026 16:38
Risposta
In riferimento al criterio n. 2 del disciplinare di gara, si precisa che i turni settimanali oggetto di attribuzione del punteggio premiante sono da intendersi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dagli atti di gara.
Pertanto, i turni premianti rappresentano un incremento migliorativo rispetto alla frequenza base del servizio richiesta e devono essere considerati come aggiuntivi rispetto ai livelli minimi previsti, pari a 3 turni settimanali.
Resta fermo che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, potranno essere considerati fino a un massimo di 6 turni settimanali aggiuntivi rispetto ai 3 minimi previsti, in quanto tale soglia costituisce il limite massimo previsto dalla gara. Eventuali turnazioni eccedenti detto limite saranno pertanto considerate oltre quanto previsto e non daranno luogo ad ulteriore punteggio.
Si segnala che eventuali anomalie relative alla schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica, ivi compresa la mancata visualizzazione del criterio n. 2 come da allegato, devono essere gestite attraverso il servizio di assistenza del portale stesso.
Pertanto, si invita a procedere con l’apertura di un ticket di assistenza tramite il portale, al fine di consentire le opportune verifiche tecniche.
Pertanto, i turni premianti rappresentano un incremento migliorativo rispetto alla frequenza base del servizio richiesta e devono essere considerati come aggiuntivi rispetto ai livelli minimi previsti, pari a 3 turni settimanali.
Resta fermo che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, potranno essere considerati fino a un massimo di 6 turni settimanali aggiuntivi rispetto ai 3 minimi previsti, in quanto tale soglia costituisce il limite massimo previsto dalla gara. Eventuali turnazioni eccedenti detto limite saranno pertanto considerate oltre quanto previsto e non daranno luogo ad ulteriore punteggio.
Si segnala che eventuali anomalie relative alla schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica, ivi compresa la mancata visualizzazione del criterio n. 2 come da allegato, devono essere gestite attraverso il servizio di assistenza del portale stesso.
Pertanto, si invita a procedere con l’apertura di un ticket di assistenza tramite il portale, al fine di consentire le opportune verifiche tecniche.
10/04/2026 09:52
Quesito #8
Spett.le stazione appaltante
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente
chiede di pubblicare il PEFA di Gara ove possa evincersi il fattore di sharing a cario del gestore o comunque di rendere nota la percentuale prevista, ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente
chiede di pubblicare il PEFA di Gara ove possa evincersi il fattore di sharing a cario del gestore o comunque di rendere nota la percentuale prevista, ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029
10/04/2026 16:46
Risposta
In riferimento a quanto richiesto, si precisa che la documentazione di gara messa a disposizione degli operatori economici è da considerarsi completa ai fini della formulazione dell’offerta.
Pertanto, ciascun concorrente è tenuto a predisporre il proprio Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) in conformità alla normativa ARERA vigente, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche ritenute più opportune.
Si evidenzia, in particolare, che il cosiddetto “fattore di sharing” costituisce un meccanismo regolatorio definito da ARERA nell’ambito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), volto a riconoscere al gestore una quota dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali e/o dell’energia, in funzione delle performance conseguite. Tale meccanismo, nel passaggio dal MTR-2 al MTR-3 (periodo regolatorio 2026-2029), prevede un intervallo di riconoscimento compreso tra un minimo del 10% e un massimo dell’80%, correlato a specifici indicatori di virtuosità, quali il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la qualità delle frazioni raccolte.
Si precisa tuttavia che la determinazione del fattore di sharing, così come ogni ulteriore valutazione connessa alla remunerazione delle attività e alla eventuale destinazione di quote dei ricavi (ivi inclusa l’attribuzione al personale), rientra nelle scelte discrezionali del concorrente e deve essere coerentemente rappresentata all’interno del PEFA di offerta.
Non è pertanto prevista la pubblicazione di un PEFA di gara né l’indicazione di una percentuale predefinita di sharing, che resta nella piena disponibilità del concorrente nell’ambito della propria proposta economico-finanziaria.
Pertanto, ciascun concorrente è tenuto a predisporre il proprio Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) in conformità alla normativa ARERA vigente, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche ritenute più opportune.
Si evidenzia, in particolare, che il cosiddetto “fattore di sharing” costituisce un meccanismo regolatorio definito da ARERA nell’ambito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), volto a riconoscere al gestore una quota dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali e/o dell’energia, in funzione delle performance conseguite. Tale meccanismo, nel passaggio dal MTR-2 al MTR-3 (periodo regolatorio 2026-2029), prevede un intervallo di riconoscimento compreso tra un minimo del 10% e un massimo dell’80%, correlato a specifici indicatori di virtuosità, quali il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la qualità delle frazioni raccolte.
Si precisa tuttavia che la determinazione del fattore di sharing, così come ogni ulteriore valutazione connessa alla remunerazione delle attività e alla eventuale destinazione di quote dei ricavi (ivi inclusa l’attribuzione al personale), rientra nelle scelte discrezionali del concorrente e deve essere coerentemente rappresentata all’interno del PEFA di offerta.
Non è pertanto prevista la pubblicazione di un PEFA di gara né l’indicazione di una percentuale predefinita di sharing, che resta nella piena disponibilità del concorrente nell’ambito della propria proposta economico-finanziaria.
13/04/2026 16:20
Quesito #9
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024 seppur prima della pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3 ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta ecc) nonché i medesimi chiarimenti in merito al personale proposto in questa sede si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette), i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024 seppur prima della pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3 ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta ecc) nonché i medesimi chiarimenti in merito al personale proposto in questa sede si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette), i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
13/04/2026 18:06
Risposta
Non è possibile procedere ad un aggiornamento degli atti approvati e pubblicati; pertanto, i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati. In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere.
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto
16/04/2026 14:06
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alle Vs. risposte ai quesiti n. 4 ed 7 relative all’assenza del criterio tabellare n. 2 da inserire nell’offerta tecnica da generare sulla piattaforma,
considerato che la scrivente ha provveduto a segnalare tale anomalia mediante l’apertura di apposito ticket di assistenza tramite il portale SITAS come da voi richiesto,
tenuto conto che il centro di supporto SITAS, a seguito delle verifiche effettuate, constata quanto segue:
“effettuando una verifica possiamo informarla che il criterio al quale fate riferimento non è stato previsto dalla Stazione Appaltante nell’offerta da generare a video. Pertanto, quanto visualizzate cliccando su genera documento di offerta corrisponde a ciò che la Stazione Appaltante ha inserito in fase di creazione dei criteri sulla piattaforma. Di conseguenza, a livello tecnico, la visualizzazione risulta corretta. Vi invitiamo a contattare direttamente la Stazione Appaltante per eventuali chiarimenti”
con la presente si chiede di voler precisare se l’offerta circa le frequenze aggiuntive di spazzamento oggetto di valutazione in riferimento al criterio n. 2 debba essere indicato esclusivamente all’interno della relazione tecnica.
Altresì, qualora il suddetto criterio debba risultare anche nell’offerta tecnica generata dalla piattaforma, si chiede di voler provvedere, per il tramite del supporto SITAS, all’integrazione del medesimo criterio.
In attesa di riscontro, si porgono distinti Saluti.
con riferimento alle Vs. risposte ai quesiti n. 4 ed 7 relative all’assenza del criterio tabellare n. 2 da inserire nell’offerta tecnica da generare sulla piattaforma,
considerato che la scrivente ha provveduto a segnalare tale anomalia mediante l’apertura di apposito ticket di assistenza tramite il portale SITAS come da voi richiesto,
tenuto conto che il centro di supporto SITAS, a seguito delle verifiche effettuate, constata quanto segue:
“effettuando una verifica possiamo informarla che il criterio al quale fate riferimento non è stato previsto dalla Stazione Appaltante nell’offerta da generare a video. Pertanto, quanto visualizzate cliccando su genera documento di offerta corrisponde a ciò che la Stazione Appaltante ha inserito in fase di creazione dei criteri sulla piattaforma. Di conseguenza, a livello tecnico, la visualizzazione risulta corretta. Vi invitiamo a contattare direttamente la Stazione Appaltante per eventuali chiarimenti”
con la presente si chiede di voler precisare se l’offerta circa le frequenze aggiuntive di spazzamento oggetto di valutazione in riferimento al criterio n. 2 debba essere indicato esclusivamente all’interno della relazione tecnica.
Altresì, qualora il suddetto criterio debba risultare anche nell’offerta tecnica generata dalla piattaforma, si chiede di voler provvedere, per il tramite del supporto SITAS, all’integrazione del medesimo criterio.
In attesa di riscontro, si porgono distinti Saluti.
21/04/2026 13:41
Risposta
Si comunica che il problema relativo al criterio tabellare n. 2 sulla piattaforma è stato risolto dal sistema.
17/04/2026 19:03
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltante
si chiede di chiarire quanto segue:
1- Si chiede se i mezzi da intendersi come quali quantitativi minimi ai fini dell'espletamento del servizio siano quelli presenti a pagina 51 o pagina 57 del piano industriale.
2- Essendoci delle divergenze tra la parte descrittiva e la tabella riepilogativa, si chiede se nel servizio di lavaggio stradale debba essere prevista squadra autista + operatore o solo autista (come nella tabella pag.20).
3- Essendoci delle divergenze tra le tabelle riepilogative del personale, si chiede se quello effettivo da prendere a riferimento sia a pagina 49 o a pagina 57 del piano di intervento.
si chiede di chiarire quanto segue:
1- Si chiede se i mezzi da intendersi come quali quantitativi minimi ai fini dell'espletamento del servizio siano quelli presenti a pagina 51 o pagina 57 del piano industriale.
2- Essendoci delle divergenze tra la parte descrittiva e la tabella riepilogativa, si chiede se nel servizio di lavaggio stradale debba essere prevista squadra autista + operatore o solo autista (come nella tabella pag.20).
3- Essendoci delle divergenze tra le tabelle riepilogative del personale, si chiede se quello effettivo da prendere a riferimento sia a pagina 49 o a pagina 57 del piano di intervento.
21/04/2026 10:32
Risposta
In riferimento al quesito posto al punto 1, si precisa che i quantitativi minimi dei mezzi ai fini dell’espletamento del servizio sono quelli indicati a pagina 57 del Piano Industriale, ove è riportato il quadro riepilogativo complessivo del parco macchine per il cantiere di Camporotondo Etneo.
Le indicazioni presenti a pagina 51 devono intendersi come descrittive e/o di dettaglio, mentre ai fini dei requisiti minimi vincolanti fa fede la tabella riepilogativa sopra richiamata.
In riferimento al quesito posto al punto 2, si chiarisce che, nonostante quanto riportato nella tabella riepilogativa a pag. 20, il servizio di lavaggio stradale dovrà essere espletato mediante una squadra composta da un autista e da un operatore ecologico, come descritto nella parte descrittiva del Piano.
In riferimento al quesito posto al punto 3, si precisa che il personale da assumere quale riferimento è quello indicato a pagina 57 del Piano di Intervento, in quanto costituisce il quadro riepilogativo definitivo, coerente con il dimensionamento dei servizi e con il costo della manodopera posto a base di gara. Le indicazioni riportate a pagina 49 devono pertanto intendersi come meramente descrittive.
Le indicazioni presenti a pagina 51 devono intendersi come descrittive e/o di dettaglio, mentre ai fini dei requisiti minimi vincolanti fa fede la tabella riepilogativa sopra richiamata.
In riferimento al quesito posto al punto 2, si chiarisce che, nonostante quanto riportato nella tabella riepilogativa a pag. 20, il servizio di lavaggio stradale dovrà essere espletato mediante una squadra composta da un autista e da un operatore ecologico, come descritto nella parte descrittiva del Piano.
In riferimento al quesito posto al punto 3, si precisa che il personale da assumere quale riferimento è quello indicato a pagina 57 del Piano di Intervento, in quanto costituisce il quadro riepilogativo definitivo, coerente con il dimensionamento dei servizi e con il costo della manodopera posto a base di gara. Le indicazioni riportate a pagina 49 devono pertanto intendersi come meramente descrittive.
21/04/2026 08:52
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante
si chiede di chiarire quanto segue:
1) In merito al servizio di diserbo-scerbatura viene richiesto di proporre in sede d'offerta il programma di lavoro secondo le frequenze minime stabilite, si chiede di definire quali siano le frequenze minime del servizio;
2) In merito al servizio di mercato-feste-manifestazioni vengono previsti nel piano industriale 10 interventi complessivi come si evince anche dalla tabella riepilogativa a pagina 22. Si chiede conferma che questi interventi conteggino anche il mercato, che quindi non segue una frequenza settimanale (1/7).
3) Si chiede conferma che il servizio di svuotamento cestini sia incluso nel servizio di spazzamento manuale.
4) Si chiede se la fornitura dei sacchi per i cestini gettarifiuti sia a carico dell'aggiudicatario. A tal fine, in caso di esito positivo si chiede di quantificare quanti siano i cestini già presenti, oltre a quelli già da fornire secondo piano industriale, in maniera tale da quantificare la fornitura totale dei sacchi.
5) Si chiede conferma che il servizio di raccolta tessili sanitari debba svolgersi con frequenza pari a 2/7 (come da CSA) e non 1/7 come previsto dal piano industriale (pagina 21-22).
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
si chiede di chiarire quanto segue:
1) In merito al servizio di diserbo-scerbatura viene richiesto di proporre in sede d'offerta il programma di lavoro secondo le frequenze minime stabilite, si chiede di definire quali siano le frequenze minime del servizio;
2) In merito al servizio di mercato-feste-manifestazioni vengono previsti nel piano industriale 10 interventi complessivi come si evince anche dalla tabella riepilogativa a pagina 22. Si chiede conferma che questi interventi conteggino anche il mercato, che quindi non segue una frequenza settimanale (1/7).
3) Si chiede conferma che il servizio di svuotamento cestini sia incluso nel servizio di spazzamento manuale.
4) Si chiede se la fornitura dei sacchi per i cestini gettarifiuti sia a carico dell'aggiudicatario. A tal fine, in caso di esito positivo si chiede di quantificare quanti siano i cestini già presenti, oltre a quelli già da fornire secondo piano industriale, in maniera tale da quantificare la fornitura totale dei sacchi.
5) Si chiede conferma che il servizio di raccolta tessili sanitari debba svolgersi con frequenza pari a 2/7 (come da CSA) e non 1/7 come previsto dal piano industriale (pagina 21-22).
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
21/04/2026 13:42
Risposta
In merito la punto 1 trattandosi di servizio incluso nella pulizia del territorio eseguito con le stesse risorse dello spazzamento manuale, le frequenze minime stabilite sono quelle indicate per il servizio S1 - SPAZZAMENTO. L'impresa partecipante dovrà spiegare nell'offerta tecnica le modalità di esecuzione e la pianificazione degli interventi in base alle risorse minime previste dal Piano Industriale.
In merito al punto 2 si conferma il numero complessivo di 10 interventi, considerato che nel Comune di Camporotondo non viene attualmente svolto alcun mercato settimanale.
In merito al punto 3 si conferma che il servizio di svuotamento cestini sia incluso nel servizio di spazzamento manuale.
In merito al punto 4 la fornitura dei sacchi è a carico dell'aggiudicatario in quanto materiale di consumo i cui costi sono contemplati nelle Spese Generali, così come indicato nel paragrafo 6.4 del Piano Industriale. La quantificazione dei sacchi deve riferirsi ai cestini previsto nel Piano di Intervento e indicati al punto [1] del servizio S2 SVUOTAMENTO CESTINI, prevedendo che quelli attualmente presenti sul territorio vengano completamente sostituiti dalla nuova fornitura: "Il servizio comprende lo svuotamento e il relativo cambio sacco di tutti i cestini presenti nel territorio, oltre alla fornitura di n. 30 cestini portarifiuti da 20-30 litri, n. 10 postazioni con quattro cestini da 20-30 litri per la raccolta differenziata, n. 5 cestini per la raccolta delle deiezioni canine, oltre i cestini eventualmente offerti come miglioria dall’operatore economico".
In merito al punto 5 si conferma che il servizio di raccolta tessili sanitari debba svolgersi con frequenza pari a 2/7: una volta alla settimana nello stesso giorno e con le stesse squadre previste per la raccolta del secco residuale; una volta alla settimana, con una squadra dedicata in giorno diverso dalla raccolta del secco residuo. Infatti, al punto [3] di pag. 22 il Piano Industriale indica quanto segue: "Per l’esecuzione del servizio si prevede l’impiego di una squadra dedicata, con frequenza settimanale 1/7 (in giorni diversi dalla raccolta porta a porta del secco residuo), composta da operatore con autocarro a vasca, oltre alle squadre di raccolta differenziata porta a porta già impegnate su tale servizio nei giorni di ritiro del secco residuo.
In merito al punto 2 si conferma il numero complessivo di 10 interventi, considerato che nel Comune di Camporotondo non viene attualmente svolto alcun mercato settimanale.
In merito al punto 3 si conferma che il servizio di svuotamento cestini sia incluso nel servizio di spazzamento manuale.
In merito al punto 4 la fornitura dei sacchi è a carico dell'aggiudicatario in quanto materiale di consumo i cui costi sono contemplati nelle Spese Generali, così come indicato nel paragrafo 6.4 del Piano Industriale. La quantificazione dei sacchi deve riferirsi ai cestini previsto nel Piano di Intervento e indicati al punto [1] del servizio S2 SVUOTAMENTO CESTINI, prevedendo che quelli attualmente presenti sul territorio vengano completamente sostituiti dalla nuova fornitura: "Il servizio comprende lo svuotamento e il relativo cambio sacco di tutti i cestini presenti nel territorio, oltre alla fornitura di n. 30 cestini portarifiuti da 20-30 litri, n. 10 postazioni con quattro cestini da 20-30 litri per la raccolta differenziata, n. 5 cestini per la raccolta delle deiezioni canine, oltre i cestini eventualmente offerti come miglioria dall’operatore economico".
In merito al punto 5 si conferma che il servizio di raccolta tessili sanitari debba svolgersi con frequenza pari a 2/7: una volta alla settimana nello stesso giorno e con le stesse squadre previste per la raccolta del secco residuale; una volta alla settimana, con una squadra dedicata in giorno diverso dalla raccolta del secco residuo. Infatti, al punto [3] di pag. 22 il Piano Industriale indica quanto segue: "Per l’esecuzione del servizio si prevede l’impiego di una squadra dedicata, con frequenza settimanale 1/7 (in giorni diversi dalla raccolta porta a porta del secco residuo), composta da operatore con autocarro a vasca, oltre alle squadre di raccolta differenziata porta a porta già impegnate su tale servizio nei giorni di ritiro del secco residuo.
22/04/2026 10:15
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante
si chiede di chiarire quanto segue:
1) All'interno degli atti di gara viene fatto riferimento ad una fornitura base di mastelli da 25lt per organico e 40lt per le restanti frazioni: indifferenziato, plastica, vetro e carta (fornitura di 2.692 mastelli per ciascuna frazione come da tabella a pagina 55 piano industriale). Tale costo non risulta computato all'interno del costo delle attrezzature riepilogativo (pagina 59 del piano industriale) e di conseguenza all'interno del conto economico. Alla luca di ciò, si richiede quale sia la motivazione essendo tale costo impattante.
2) Si chiede si spiegare la frase presente all'interno dell'articolo 36 del CSA:
"I mezzi e le attrezzature previsti nel presente Appalto, il cui ammortamento è a totale carico del comune di Camporotondo Etneo, dovranno essere utilizzati in forma esclusiva per l’espletamento del servizio in oggetto."Non è chiaro se ci siano mezzi in comodato d'uso gratuito. In caso contrario, si chiede se i mezzi eventualmente utilizzati dai concorrenti siano da intendersi come di futura proprietà comunale (al termine dell'appalto), prevedendo l'imputazione dell'ammortamento non in capo al concorrente. Si richiedono delucidazioni in merito.
si chiede di chiarire quanto segue:
1) All'interno degli atti di gara viene fatto riferimento ad una fornitura base di mastelli da 25lt per organico e 40lt per le restanti frazioni: indifferenziato, plastica, vetro e carta (fornitura di 2.692 mastelli per ciascuna frazione come da tabella a pagina 55 piano industriale). Tale costo non risulta computato all'interno del costo delle attrezzature riepilogativo (pagina 59 del piano industriale) e di conseguenza all'interno del conto economico. Alla luca di ciò, si richiede quale sia la motivazione essendo tale costo impattante.
2) Si chiede si spiegare la frase presente all'interno dell'articolo 36 del CSA:
"I mezzi e le attrezzature previsti nel presente Appalto, il cui ammortamento è a totale carico del comune di Camporotondo Etneo, dovranno essere utilizzati in forma esclusiva per l’espletamento del servizio in oggetto."Non è chiaro se ci siano mezzi in comodato d'uso gratuito. In caso contrario, si chiede se i mezzi eventualmente utilizzati dai concorrenti siano da intendersi come di futura proprietà comunale (al termine dell'appalto), prevedendo l'imputazione dell'ammortamento non in capo al concorrente. Si richiedono delucidazioni in merito.
22/04/2026 20:32
Risposta
In merito al punto 1, si precisa che, per mero errore materiale, la tabella a pag. 59 del Piano Industriale non riporta in elenco i mastelli previsti, pur includendone i relativi costi. Durante la fase di compilazione dell’elaborato, alcune righe sono state erroneamente nascoste. Si riporta pertanto, in allegato, la tabella completa e corretta.
In merito al punto 2, si conferma quanto previsto dall’art. 36 del CSA. A ulteriore chiarimento, i mezzi previsti ad uso parziale – quali, ad esempio, l’autocarro scarrabile (0,50 unità) o la spazzatrice (0,52 unità) – possono essere utilizzati dall’appaltatore, a propria discrezione, anche per altri servizi nei periodi in cui non risultino impiegati nell’ambito dell’appalto nel corso della settimana. Diversamente, i mezzi quali, ad esempio, l’autocompattatore a 2 assi (1,00 unità) e i costipatori da 5 mc (2,00 unità), per i quali le unità previste nel computo corrispondono alle unità fisiche stabilmente presenti in cantiere e la cui quota di ammortamento è interamente imputata all’appalto, devono essere destinati in via esclusiva al servizio nel Comune di Camporotondo Etneo. Al termine dell’appalto, tutti i mezzi il cui ammortamento sia stato integralmente coperto nel corso dello stesso diverranno di proprietà del Comune. Analogamente, resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale tutti i contenitori previsti dal progetto posto a base di gara e quelli eventualmente offerti in miglioramento dall’Impresa Appaltatrice. Per lo stesso principio, i mezzi ad uso parziale (quali scarrabili, spazzatrici, ecc.) resteranno nella disponibilità dell’appaltatore, mentre quelli utilizzati in via esclusiva per l’appalto (quali costipatori, vasche, ecc.) saranno acquisiti al patrimonio comunale
In merito al punto 2, si conferma quanto previsto dall’art. 36 del CSA. A ulteriore chiarimento, i mezzi previsti ad uso parziale – quali, ad esempio, l’autocarro scarrabile (0,50 unità) o la spazzatrice (0,52 unità) – possono essere utilizzati dall’appaltatore, a propria discrezione, anche per altri servizi nei periodi in cui non risultino impiegati nell’ambito dell’appalto nel corso della settimana. Diversamente, i mezzi quali, ad esempio, l’autocompattatore a 2 assi (1,00 unità) e i costipatori da 5 mc (2,00 unità), per i quali le unità previste nel computo corrispondono alle unità fisiche stabilmente presenti in cantiere e la cui quota di ammortamento è interamente imputata all’appalto, devono essere destinati in via esclusiva al servizio nel Comune di Camporotondo Etneo. Al termine dell’appalto, tutti i mezzi il cui ammortamento sia stato integralmente coperto nel corso dello stesso diverranno di proprietà del Comune. Analogamente, resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale tutti i contenitori previsti dal progetto posto a base di gara e quelli eventualmente offerti in miglioramento dall’Impresa Appaltatrice. Per lo stesso principio, i mezzi ad uso parziale (quali scarrabili, spazzatrici, ecc.) resteranno nella disponibilità dell’appaltatore, mentre quelli utilizzati in via esclusiva per l’appalto (quali costipatori, vasche, ecc.) saranno acquisiti al patrimonio comunale
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23/04/2026 09:28
Quesito #14
Spett.le Stazione Appaltante
si chiede di chiarire quanto segue:
1) A fronte del criterio tecnico 2 e delle risposte ai precedenti chiarimenti pubblicati, si chiede conferma che per concorrere ai 20 punti tabellari ogni concorrente dovrà offrire complessivamente 9 turni settimanali di spazzamento misto (di cui 3/7 servizio base + 6/7 miglioria criterio 2).
2) Il richiamo al capoverso [3] art.3.5, c.S1, del Piano Industriale nel criterio tecnico 2 è un riferimento alla sola composizione della squadra o anche al monte ore? Se comprendesse anche il monte ore minimo (6,33) si chiede conferma che tutti gli ulteriori servizi di spazzamento misto aggiuntivi (6 int) debbano essere di 6,33 ore.
si chiede di chiarire quanto segue:
1) A fronte del criterio tecnico 2 e delle risposte ai precedenti chiarimenti pubblicati, si chiede conferma che per concorrere ai 20 punti tabellari ogni concorrente dovrà offrire complessivamente 9 turni settimanali di spazzamento misto (di cui 3/7 servizio base + 6/7 miglioria criterio 2).
2) Il richiamo al capoverso [3] art.3.5, c.S1, del Piano Industriale nel criterio tecnico 2 è un riferimento alla sola composizione della squadra o anche al monte ore? Se comprendesse anche il monte ore minimo (6,33) si chiede conferma che tutti gli ulteriori servizi di spazzamento misto aggiuntivi (6 int) debbano essere di 6,33 ore.
23/04/2026 18:39
Risposta
In merito al punto 1 si conferma che, ai fini dell’attribuzione dei 20 punti tabellari previsti dal criterio tecnico n. 2, ciascun concorrente dovrà offrire complessivamente n. 9 turni settimanali di spazzamento misto, di cui n. 3/7 riferiti al servizio base e n. 6/7 quali servizi migliorativi aggiuntivi previsti dal medesimo criterio.In merito al punto 2 il richiamo al capoverso [3] dell’art. 3.5, comma S1, del Piano Industriale deve intendersi riferito sia alla composizione della squadra operativa sia al relativo monte ore minimo previsto. Pertanto, gli ulteriori servizi di spazzamento misto aggiuntivi (n. 6 interventi) dovranno essere svolti nel rispetto del medesimo standard organizzativo e della durata minima pari a 6,33 ore ciascuno
30/04/2026 10:26
Quesito #15
Sptt.le Stazione Appaltante
con la presente si intendono sottoporre due quesiti di natura tecnico-economici
Quesito 1)
Visto il servizio S1 di cui al Piano industriale cui riporta a pag.18/19 che:
“[3] Il servizio di spazzamento dovrà essere espletato almeno con le seguenti risorse:
(A) SPAZZAMENTO MISTO con n. 1 SPAZZATRICI MEDIA 4-5 mc, quindi con n. 1 autista e n.
1 operatore – in turni di 6,33 ore per tre giorni alla settimana (f = 3/7), per tutto l’anno.
(B) SPAZZAMENTO MANUALE con n. 1 SQUADRA MANUALE con n. 1 operatore dotato di autocarro attrezzato per la pulizia manuale e il diserbo – in turni di 6,33 ore dal lunedì al sabato, per tutto l’anno.”
Vista peraltro la tabella in calce a pag. 19 in cui riepiloga l’impiego del personale e nello specifico n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,50 unità equivalente di operatore
Considerato il dimensionamento della manodopera in funzione ai servizi richiesti di cui al punto 5.2 a pag 50 in cui invece le unità equivalenti previste per lo spazzamento sono di n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,00 unità equivalente di operatore
Visto peraltro che tale tabella riporta un numero di unità equivalenti in appalto di 10 operatori come anche riportato nel quadro economico di pagina 57 e su cui peraltro sono stati effettuati i calcolo del costo della manodopera
Con la presente si chiede di chiarire
Se il personale impiegato nello spazzamento manuale 6/7 è il medesimo previsto ad ausilio della spazzatrice per l’esecuzione dei servizi di spazzamento misto (e dunque 3/7 manuale e 3/7 misto anziché 6/7 manuale) o se la tabella sul calcolo del dimensionamento del personale è stata oggetto di refuso.
Qualora sia verificata tale ultima circostanza, ovvero che debbano essere garantiti n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,50 unità equivalente di operatore per i servizi di spazzamento misto e manuale, si chiede di apportare le dovute modifiche al quadro economico che porta alla determinazione del costo della manodopera e dunque dell’appalto per maggiori 0,59 unità di personale necessario in appalto (ovvero le 0,5 unità equivalenti oggetto di refuso maggiorate delle unità equivalenti necessarie per garantire le scorte annue)
Quesito 2)
Ad avvalorare la problematica riscontrata in merito al dimensionamento effettuato sulle unità di personale equivalenti necessarie posto a base di calcolo economico per la determinazione dei costi della manodopera in appalto si è rilevato peraltro che il servizio S17 di lavaggio dei contenitori delle isole informatizzate e dei contenitori del settore FOOD (pag. 37 e 38 del piano industriale) debba essere svolto “nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio stradale”.
Considerato che il servizio di lavaggio strade prevede 12 interventi annui da 6,33 ore ovvero per complessivi 76 ore annue di servizio e che le 18 isole presenti da 5 conferimenti contengono 90 contenitori, oltre quelli delle attività FOOD, essendo tali servizi non assimilabili si chiede di precisare che la dicitura “nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio stradale” a pag. 37 e 38 trattasi di refuso anche in funzione del fatto che la tabella di quantificazione del fabbisogno di personale che ha generato il dettaglio dei costi della manodopera non riporta alcuna unità né la dicitura “compreso in S3” come invece previsto per altri servizi.
In riferimento a quanto esposto si chiede di precisare se il servizio S.17 verrà corrisposto extra canone o se la stazione appaltante intenda, anche in funzione del chiarimento sopra proposto, rideterminare il personale equivalente necessario e dunque i costi della manodopera che compongono il quadro complessivo dell’appalto
con la presente si intendono sottoporre due quesiti di natura tecnico-economici
Quesito 1)
Visto il servizio S1 di cui al Piano industriale cui riporta a pag.18/19 che:
“[3] Il servizio di spazzamento dovrà essere espletato almeno con le seguenti risorse:
(A) SPAZZAMENTO MISTO con n. 1 SPAZZATRICI MEDIA 4-5 mc, quindi con n. 1 autista e n.
1 operatore – in turni di 6,33 ore per tre giorni alla settimana (f = 3/7), per tutto l’anno.
(B) SPAZZAMENTO MANUALE con n. 1 SQUADRA MANUALE con n. 1 operatore dotato di autocarro attrezzato per la pulizia manuale e il diserbo – in turni di 6,33 ore dal lunedì al sabato, per tutto l’anno.”
Vista peraltro la tabella in calce a pag. 19 in cui riepiloga l’impiego del personale e nello specifico n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,50 unità equivalente di operatore
Considerato il dimensionamento della manodopera in funzione ai servizi richiesti di cui al punto 5.2 a pag 50 in cui invece le unità equivalenti previste per lo spazzamento sono di n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,00 unità equivalente di operatore
Visto peraltro che tale tabella riporta un numero di unità equivalenti in appalto di 10 operatori come anche riportato nel quadro economico di pagina 57 e su cui peraltro sono stati effettuati i calcolo del costo della manodopera
Con la presente si chiede di chiarire
Se il personale impiegato nello spazzamento manuale 6/7 è il medesimo previsto ad ausilio della spazzatrice per l’esecuzione dei servizi di spazzamento misto (e dunque 3/7 manuale e 3/7 misto anziché 6/7 manuale) o se la tabella sul calcolo del dimensionamento del personale è stata oggetto di refuso.
Qualora sia verificata tale ultima circostanza, ovvero che debbano essere garantiti n. 0,50 unità equivalente di Autisti e 1,50 unità equivalente di operatore per i servizi di spazzamento misto e manuale, si chiede di apportare le dovute modifiche al quadro economico che porta alla determinazione del costo della manodopera e dunque dell’appalto per maggiori 0,59 unità di personale necessario in appalto (ovvero le 0,5 unità equivalenti oggetto di refuso maggiorate delle unità equivalenti necessarie per garantire le scorte annue)
Quesito 2)
Ad avvalorare la problematica riscontrata in merito al dimensionamento effettuato sulle unità di personale equivalenti necessarie posto a base di calcolo economico per la determinazione dei costi della manodopera in appalto si è rilevato peraltro che il servizio S17 di lavaggio dei contenitori delle isole informatizzate e dei contenitori del settore FOOD (pag. 37 e 38 del piano industriale) debba essere svolto “nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio stradale”.
Considerato che il servizio di lavaggio strade prevede 12 interventi annui da 6,33 ore ovvero per complessivi 76 ore annue di servizio e che le 18 isole presenti da 5 conferimenti contengono 90 contenitori, oltre quelli delle attività FOOD, essendo tali servizi non assimilabili si chiede di precisare che la dicitura “nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio stradale” a pag. 37 e 38 trattasi di refuso anche in funzione del fatto che la tabella di quantificazione del fabbisogno di personale che ha generato il dettaglio dei costi della manodopera non riporta alcuna unità né la dicitura “compreso in S3” come invece previsto per altri servizi.
In riferimento a quanto esposto si chiede di precisare se il servizio S.17 verrà corrisposto extra canone o se la stazione appaltante intenda, anche in funzione del chiarimento sopra proposto, rideterminare il personale equivalente necessario e dunque i costi della manodopera che compongono il quadro complessivo dell’appalto
04/05/2026 10:49
Risposta
In merito al quesito 1: Si rappresenta che è corretto considerare la tabella a pag. 50, paragrafo 5.2, da cui si evince che la manodopera per il servizio S1 SPAZZAMENTO consiste in 0,50 unità equivalenti Autista e in 1,00 unità equivalenti Operatore.
Per un refuso di stampa la tabella a pag. 19 riporta un errore riguardante le prestazioni previste per l'operatore manuale. Tale tabella va sostituita con i valori corretti e coerenti alla tabella di pag. 50. Da ciò si evidenzia che nei tre turni/settimana in cui è previsto l'uso della spazzatrice, l'operatore manuale verrà utilizzato a supporto dello spazzamento meccanizzato.
In merito al quesito 2: Così come indicato correttamente nel Piano Industriale per il servizio S17 LAVAGGIO CONTENITORI, al punto [1], l'operatore economico dovrà proporre un piano operativo in sede d'offerta tecnica, consistente nel lavaggio dei contenitori presenti all’interno delle postazioni informatizzate, nelle isole ecologiche e dei bidoni/cassonetti delle utenze non domestiche del food per l’esposizione dei rifiuti porta a porta, nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio strade.
Altresì, per il servizio S3 LAVAGGIO STRADE, PIAZZE MARCIAPIEDI, a pag. 20 punto [2], il Piano Industriale prevede che la lavastrade venga utilizzata specialmente nel periodo estivo secondo un piano operativo da proporre in sede di gara in allegato all’offerta tecnica, per un minimo di 12 interventi annui per 6,33 ore a intervento.
In tale valore minimo di risorse previste vanno, pertanto, incluse le risorse minime da considerare anche per il servizio S17 LAVAGGIO CONTENITORI. Il tutto secondo un piano operativo proposto dall'operatore economico in sede d'offerta tecnica.
Per quanto sopra esposto si conferma la correttezza della definizione delle risorse a base di gara.
Per un refuso di stampa la tabella a pag. 19 riporta un errore riguardante le prestazioni previste per l'operatore manuale. Tale tabella va sostituita con i valori corretti e coerenti alla tabella di pag. 50. Da ciò si evidenzia che nei tre turni/settimana in cui è previsto l'uso della spazzatrice, l'operatore manuale verrà utilizzato a supporto dello spazzamento meccanizzato.
In merito al quesito 2: Così come indicato correttamente nel Piano Industriale per il servizio S17 LAVAGGIO CONTENITORI, al punto [1], l'operatore economico dovrà proporre un piano operativo in sede d'offerta tecnica, consistente nel lavaggio dei contenitori presenti all’interno delle postazioni informatizzate, nelle isole ecologiche e dei bidoni/cassonetti delle utenze non domestiche del food per l’esposizione dei rifiuti porta a porta, nell’ambito delle risorse previste per il lavaggio strade.
Altresì, per il servizio S3 LAVAGGIO STRADE, PIAZZE MARCIAPIEDI, a pag. 20 punto [2], il Piano Industriale prevede che la lavastrade venga utilizzata specialmente nel periodo estivo secondo un piano operativo da proporre in sede di gara in allegato all’offerta tecnica, per un minimo di 12 interventi annui per 6,33 ore a intervento.
In tale valore minimo di risorse previste vanno, pertanto, incluse le risorse minime da considerare anche per il servizio S17 LAVAGGIO CONTENITORI. Il tutto secondo un piano operativo proposto dall'operatore economico in sede d'offerta tecnica.
Per quanto sopra esposto si conferma la correttezza della definizione delle risorse a base di gara.
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30/04/2026 17:04
Quesito #16
Spett.le Stazione Appaltante
Considerato che in merito al servizio di svuotamento delle Isole ecologiche intelligenti all’art 65 del CSA (a pag. 116) è previsto che:
“Poiché tali isole contengono all’interno contenitori carrellati e cassonetti a caricamento posteriore, le operazioni di vuotatura verranno effettuate dalle stesse squadre che si occupano della raccolta porta a porta nel territorio, ma anche da un’ulteriore squadra composta da operatore-conducente con autocarro a vasca da 4 mc che si occuperà, per 5 ore al giorno e per sei giorni alla settimana, di mantenere i contenitori delle isole ecologiche costantemente disponibili al conferimento, evitando il verificarsi del totale riempimento”
Considerato che il medesimo servizio nel piano industriale al punto S15 (pag. 36) prevede che:
“Poiché tali isole contengono all’interno contenitori carrellati e cassonetti a caricamento posteriore, le operazioni di vuotatura verranno effettuate dalle stesse squadre che si occupano della raccolta porta a porta nel territorio, senza l’impiego di risorse aggiuntive”
Nella considerazione che la tabella di quantificazione del fabbisogno di personale che ha generato il dettaglio dei costi della manodopera alla voce S15 non prevede alcuna unità di personale
Si chiede di precisare che quanto previsto nel CSA sia dovuto a refuso non essendo stato inserito il relativo costo per tale unità
Considerato che in merito al servizio di svuotamento delle Isole ecologiche intelligenti all’art 65 del CSA (a pag. 116) è previsto che:
“Poiché tali isole contengono all’interno contenitori carrellati e cassonetti a caricamento posteriore, le operazioni di vuotatura verranno effettuate dalle stesse squadre che si occupano della raccolta porta a porta nel territorio, ma anche da un’ulteriore squadra composta da operatore-conducente con autocarro a vasca da 4 mc che si occuperà, per 5 ore al giorno e per sei giorni alla settimana, di mantenere i contenitori delle isole ecologiche costantemente disponibili al conferimento, evitando il verificarsi del totale riempimento”
Considerato che il medesimo servizio nel piano industriale al punto S15 (pag. 36) prevede che:
“Poiché tali isole contengono all’interno contenitori carrellati e cassonetti a caricamento posteriore, le operazioni di vuotatura verranno effettuate dalle stesse squadre che si occupano della raccolta porta a porta nel territorio, senza l’impiego di risorse aggiuntive”
Nella considerazione che la tabella di quantificazione del fabbisogno di personale che ha generato il dettaglio dei costi della manodopera alla voce S15 non prevede alcuna unità di personale
Si chiede di precisare che quanto previsto nel CSA sia dovuto a refuso non essendo stato inserito il relativo costo per tale unità
04/05/2026 10:50
Risposta
Sul quesito si conferma quanto riportato nel Piano Industriale, in termini sia di prestazioni, sia di risorse da considerare. Ciò atteso che "le risorse che si risparmieranno con l’impiego delle isole ecologiche informatizzate potranno essere utilizzate su altri servizi di igiene urbana, aumentando così il decoro e la vivibilità del territorio".
Nell'ambito di tale atteso risparmio di risorse si terrà prioritariamente conto della necessità di impegnare una squadra che garantisca la costante disponibilità delle isole ecologiche informatizzate al conferimento. L'operatore economico potrà descrivere le modalità esecutive e le risorse ipotizzate nell'ambito del proprio progetto-offerta.
Nell'ambito di tale atteso risparmio di risorse si terrà prioritariamente conto della necessità di impegnare una squadra che garantisca la costante disponibilità delle isole ecologiche informatizzate al conferimento. L'operatore economico potrà descrivere le modalità esecutive e le risorse ipotizzate nell'ambito del proprio progetto-offerta.