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Gara #3109

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.
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Informazioni appalto

12/02/2026
Aperta
Servizi
€ 6.166.051,64
RAGUSA SALVATORE GABRIELE
SRR Catania Area Metropolitana

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512 - Servizi di trasporto di rifiuti
907141 - Sistemi di informazione ambientale

Lotti

1
BA552FDA8D
G31E25000220004
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 8”.
€ 6.105.552,12
€ 3.633.634,24
€ 60.499,52

Scadenze

02/05/2026 12:00
27/04/2026 12:00
12/05/2026 12:00
13/05/2026 09:00

Allegati

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Chiarimenti

20/02/2026 15:37
Quesito #1
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, art. 6.3 lett. a):


“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00”,


si formulano le seguenti osservazioni.


L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a € 6.050.000,00 per la durata di 8 anni.


La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 7.700.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 23.100.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.


Tale previsione appare:


- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;


- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;


- restrittiva della concorrenza.


Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:


- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;


- tali da garantire la massima partecipazione;

- non discriminatori.


La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.


L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:


- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);


- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);


- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).


In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.


Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 7.700.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 7.700.000,00, nel periodo di riferimento.


25/02/2026 16:12
Risposta
Il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a), del Disciplinare di Gara prevede che l’azienda dimostri di possedere una capacità tecnico-gestionale consolidata, acquisita mediante la gestione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre servizi analoghi, ciascuno comprensivo di tutti i servizi P previsti.

Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

04/03/2026 12:14
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimento e riesame – requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara)

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si formulano le seguenti osservazioni e richiesta di chiarimento.

Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:


fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari ad almeno € 5.800.000,00 IVA esclusa;fatturato specifico nel settore dei servizi di igiene urbana pari ad almeno € 5.800.000,00 maturato negli ultimi dieci anni;esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 7.700.000,00 IVA esclusa;esecuzione di servizi analoghi per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a 16.000 eseguiti contemporaneamente per almeno un anno.


Si osserva tuttavia che:


l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 6.166.051,64 oltre IVA;la durata dell’affidamento è pari a 8 anni;il valore medio annuo del servizio risulta pari a circa € 770.756,46.


Alla luce di tali elementi:


il requisito relativo ai tre servizi analoghi comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di servizi per un valore complessivo pari ad almeno € 23.100.000,00, cioè un valore notevolmente superiore rispetto all’importo complessivo dell’appalto oggetto della presente procedura;il requisito di fatturato globale pari a € 5.800.000,00 nei migliori tre anni degli ultimi cinque risulta significativamente superiore al valore economico triennale del servizio, che sulla base dell’importo annuo dell’appalto risulta pari a circa € 2.312.269,38;il requisito relativo alla gestione di servizi analoghi per almeno 16.000 abitanti contemporaneamente per almeno un anno appare eccedente rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda un comune con popolazione di circa 5.185 abitanti, richiedendo pertanto un’esperienza su un bacino di utenza significativamente superiore rispetto a quello interessato dal servizio oggetto di gara.


Si osserva inoltre che il riferimento ai “migliori tre anni degli ultimi cinque” costituisce normalmente una finestra temporale di verifica della solidità economica dell’operatore, e non dovrebbe tradursi in un requisito economico sproporzionato rispetto al valore dell’appalto.

Alla luce di quanto sopra, i suddetti requisiti appaiono eccedenti e non proporzionati rispetto al valore effettivo del servizio, in particolare se rapportati al valore annuo dell’appalto, con potenziale effetto restrittivo della concorrenza.

Si evidenzia infatti che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione devono rispettare i principi di:


accesso al mercato e massima partecipazione degli operatori economici (art. 1);proporzionalità e adeguatezza (art. 10);correlazione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto (art. 100).


Analoghi principi sono costantemente richiamati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la richiesta di requisiti economici o tecnici manifestamente eccedenti rispetto all’importo e alla struttura dell’appalto può determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza e incidere sulla legittimità della lex specialis di gara.

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare i requisiti previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, valutando l’opportunità di rettificarne la formulazione al fine di renderli coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e apertura alla concorrenza previsti dalla normativa vigente.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti


06/03/2026 16:12
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si rappresenta quanto segue:

La definizione dei requisiti di partecipazione rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed è stata effettuata tenendo conto della natura, della complessità e della durata dell’affidamento, nonché dell’esigenza di garantire l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici dotati di adeguata solidità economica e comprovata esperienza nel settore.

In particolare, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2, relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura di gara, è richiesto a garanzia della solidità economica dell’operatore, considerata la complessità del servizio, la durata dell’affidamento e la necessità di individuare un gestore con adeguata esperienza nel settore.

Con specifico riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a, il requisito tecnico e professionale di cui all'art.6.3 comma a) prevede che l'azienda dimostri di avere una capacità tecnica gestionale consolidata acquisita gestendo negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi.

Pertanto si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.


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