Pubblicato
ERSU di Messina
Gara #3103
Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello Studente di Via C. Battisti di Messina - impianti tecnologici - lavori edili. - CUP: G42D17000150005Informazioni appalto
28/01/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 6.246.879,36
Francio Giovanni
Categorie merceologiche
453
-
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lotti
1
BA17E6A885
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello Studente di Via C. Battisti di Messina - impianti tecnologici - lavori edili. - CUP: G42D17000150005
L’appalto prevede la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico mediante interventi di tipo edile, la realizzazione di impianti , quali elettrico, fotovoltaico, climatizzazione, gestione camere BMS, meccanici, ascensore, antincendio, idrico-sanitario.
€ 5.952.995,68
€ 1.152.531,17
€ 293.883,68
Scadenze
09/03/2026 13:00
19/03/2026 13:00
30/03/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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166.69 kB | |
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743.53 kB | |
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4.28 MB | |
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13-errata-corrige-determina-a-contrarre-n-359-del-05-12-2025.pdf SHA-256: be07db6845878903b25d6a81b5df6e6b255e7fecbe7f9b0ae69d5dbf7f127349 02/03/2026 10:37 |
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Chiarimenti
04/02/2026 09:43
Quesito #1
Buongiorno si chiede se è possibile partecipare con avvalimento per la categoria OG11 fornita da consorzio stabile
Distinti saluti
Distinti saluti
04/02/2026 12:29
Risposta
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
04/02/2026 15:29
Quesito #2
Buongiorno, in merito ai contratti collettivi da applicare, la nostra azienda utilizza il CCNL F012 edilizia industria non può essere paragonato al CCNL C05A metalmeccanica per la presenza della cassa edile nel primo contratto
L'altro contratto CCNL F210 progettazione, lavorazione, rifiniture di interni, esterni, arredi e restauro, è un contratto che non conosciamo e non troviamo. Chiediamo se è un refuso.
L'altro contratto CCNL F210 progettazione, lavorazione, rifiniture di interni, esterni, arredi e restauro, è un contratto che non conosciamo e non troviamo. Chiediamo se è un refuso.
05/02/2026 11:32
Risposta
Di seguito la risposta del RUP della Stazione appaltante:
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
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06/02/2026 13:45
Quesito #3
Il presente operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
09/02/2026 09:53
Risposta
Si conferma che non sussiste l’obbligo di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti, evidenziando, con riferimento al possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti, di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni disposte dal disciplinare di gara.
06/02/2026 13:45
Quesito #4
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
09/02/2026 09:56
Risposta
I professionisti "indicati" non essendo concorrenti non sono tenuti a firmare l'offerta tecnica nè l'offerta economica. Gli stessi sono tenuti alla presentazione della documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara.
06/02/2026 13:46
Quesito #5
In riferimento ai prestatori del servizio di progettazione (cfr. Disciplinare di gara, art. 6.1, comma B, pag. 15), si evidenzia che il Disciplinare prevede che il soggetto responsabile dell’incarico debba essere iscritto all’Albo degli Ingegneri – sezione A.
Tra i requisiti richiesti, è altresì previsto il possesso di laurea in Ingegneria o Architettura.
L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A deve intendersi quale requisito tassativo ed esclusivo o il prestatore del servizio può essere iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti?
Tra i requisiti richiesti, è altresì previsto il possesso di laurea in Ingegneria o Architettura.
L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A deve intendersi quale requisito tassativo ed esclusivo o il prestatore del servizio può essere iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti?
20/02/2026 11:33
Risposta
Chiarimento a Quesito n. 5 del portale
L’art. 6.1, lett. B, del Disciplinare prevede che “i prestatori del servizio di progettazione (…) devono dichiarare l’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico Ingegneria sezione A”, richiedendo, per i liberi professionisti, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione e iscrizione all’albo professionale – sezione A. Nella successiva tabella delle professionalità minime inderogabili (coordinatore del gruppo, progettista architettonico/strutturale, progettista antincendio, ecc.) è espressamente previsto che le figure possano essere “Ingegnere o Architetto”, con iscrizione al relativo Ordine professionale – sezione A, senza limitarne il settore all’Ordine degli Ingegneri.
Alla luce della lettura sistematica del Disciplinare e del rinvio all’Allegato II.12, Parte V, del D.Lgs. 36/2023, l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A non deve pertanto intendersi come requisito esclusivo, ma come indicazione coerente con la natura prevalentemente impiantistica/strutturale delle prestazioni; è ammesso, quale soggetto responsabile dell’incarico, anche un professionista iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, purché in possesso di laurea idonea, abilitazione, iscrizione all’Ordine e di tutti gli ulteriori requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale richiesti dal Disciplinare.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
L’art. 6.1, lett. B, del Disciplinare prevede che “i prestatori del servizio di progettazione (…) devono dichiarare l’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico Ingegneria sezione A”, richiedendo, per i liberi professionisti, laurea in ingegneria o architettura, abilitazione e iscrizione all’albo professionale – sezione A. Nella successiva tabella delle professionalità minime inderogabili (coordinatore del gruppo, progettista architettonico/strutturale, progettista antincendio, ecc.) è espressamente previsto che le figure possano essere “Ingegnere o Architetto”, con iscrizione al relativo Ordine professionale – sezione A, senza limitarne il settore all’Ordine degli Ingegneri.
Alla luce della lettura sistematica del Disciplinare e del rinvio all’Allegato II.12, Parte V, del D.Lgs. 36/2023, l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A non deve pertanto intendersi come requisito esclusivo, ma come indicazione coerente con la natura prevalentemente impiantistica/strutturale delle prestazioni; è ammesso, quale soggetto responsabile dell’incarico, anche un professionista iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, purché in possesso di laurea idonea, abilitazione, iscrizione all’Ordine e di tutti gli ulteriori requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale richiesti dal Disciplinare.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
06/02/2026 13:46
Quesito #6
In riferimento ai prestatori del servizio di progettazione (cfr. Disciplinare di gara, art. 6.1, pag. 18), si evidenzia che il Disciplinare prevede la presenza di un “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e di un “Progettista elettrico”.
Nella tabella a pag. 18, tra i requisiti richiesti per il Progettista Elettrico è indicata l’“iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M 05/08/2011”.
Tuttavia, si osserva che l’iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno riguarda i Professionisti antincendio e non risulta coerente con la figura del Progettista elettrico.
Trattasi di refuso?
Si chiede pertanto di confermare se tale indicazione debba intendersi come refuso e, conseguentemente, di chiarire in maniera univoca e distinta quali siano i requisiti richiesti rispettivamente per il “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e per il “Progettista elettrico”.
Nella tabella a pag. 18, tra i requisiti richiesti per il Progettista Elettrico è indicata l’“iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M 05/08/2011”.
Tuttavia, si osserva che l’iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno riguarda i Professionisti antincendio e non risulta coerente con la figura del Progettista elettrico.
Trattasi di refuso?
Si chiede pertanto di confermare se tale indicazione debba intendersi come refuso e, conseguentemente, di chiarire in maniera univoca e distinta quali siano i requisiti richiesti rispettivamente per il “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e per il “Progettista elettrico”.
11/02/2026 10:34
Risposta
Risposta 02
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17‑18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17‑18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
06/02/2026 16:19
Quesito #7
Con riferimento alla tabella relativa al gruppo di lavoro, ed in particolare alle figure n. 3 “Progettista ingegnere o architetto esperto in prevenzione incendi” e n. 4 “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, si chiede un chiarimento in merito alla corretta attribuzione dei requisiti richiesti.
In particolare, si rileva che per la figura n. 3 non è espressamente indicata l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e al D.M. 5 agosto 2011, mentre tale requisito è previsto per la figura n. 4, pur trattandosi di progettazione impiantistica elettrica.
Inoltre, si chiede di confermare se la figura del progettista esperto in prevenzione incendi possa essere ricoperta, in conformità alla normativa vigente, anche da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri – sezione B (indirizzo industriale), ovvero da altro professionista abilitato, purché in possesso di regolare iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, non essendo il possesso della laurea magistrale espressamente richiesto dalla normativa di settore.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il requisito dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno debba essere riferito alla figura n. 3 - Progettista esperto in prevenzione incendi e non alla figura n.4;se per la figura di progettista antincendio sia ammessa anche l’iscrizione all’Albo professionale in sezione B, purché accompagnata dall’iscrizione negli elenchi ministeriali.
In particolare, si rileva che per la figura n. 3 non è espressamente indicata l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e al D.M. 5 agosto 2011, mentre tale requisito è previsto per la figura n. 4, pur trattandosi di progettazione impiantistica elettrica.
Inoltre, si chiede di confermare se la figura del progettista esperto in prevenzione incendi possa essere ricoperta, in conformità alla normativa vigente, anche da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri – sezione B (indirizzo industriale), ovvero da altro professionista abilitato, purché in possesso di regolare iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, non essendo il possesso della laurea magistrale espressamente richiesto dalla normativa di settore.
Si chiede pertanto di chiarire:
se il requisito dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno debba essere riferito alla figura n. 3 - Progettista esperto in prevenzione incendi e non alla figura n.4;se per la figura di progettista antincendio sia ammessa anche l’iscrizione all’Albo professionale in sezione B, purché accompagnata dall’iscrizione negli elenchi ministeriali.
18/02/2026 10:53
Risposta
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17 18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
09/02/2026 12:11
Quesito #8
Buongiorno,
si trasmette il seguente quesito.
Cordiali saluti.
Nell’ipotesi che le attività di progettazione siano svolte avvalendosi di progettisti indicati organizzati nella forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, è necessario la presenza di un giovane professionista. Si chiede conferma che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni possa essere un ingegnere edile con laurea triennale e iscritto alla sezione B del proprio ordine professionale.
si trasmette il seguente quesito.
Cordiali saluti.
Nell’ipotesi che le attività di progettazione siano svolte avvalendosi di progettisti indicati organizzati nella forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, è necessario la presenza di un giovane professionista. Si chiede conferma che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni possa essere un ingegnere edile con laurea triennale e iscritto alla sezione B del proprio ordine professionale.
18/02/2026 11:02
Risposta
Il Disciplinare prevede, per i raggruppamenti temporanei che svolgono la progettazione, la presenza obbligatoria di almeno un giovane professionista “laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro di residenza, quale progettista”. È inoltre specificato che il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’art. 37, comma 2, lett. a), dell’allegato II.12 al Codice, “ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale”.
Alla luce di tali previsioni, si conferma che il giovane professionista può essere anche un ingegnere edile in possesso di laurea triennale ed iscritto alla sezione B del proprio Ordine professionale, purché:
l’abilitazione all’esercizio della professione (sezione B) sia stata conseguita da meno di cinque anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;il relativo inquadramento (sezione B) rientri tra le figure ammesse dall’art. 37, comma 2, lett. a), dell’allegato II.12 e sia coerente con le attività che il giovane professionista è chiamato a svolgere nell’ambito del gruppo di progettazione.
Resta fermo che tutte le altre figure professionali richieste (coordinatore del gruppo, progettista architettonico/strutturale, progettista impiantistico, esperto in prevenzione incendi, coordinatore sicurezza) devono possedere i titoli di studio e le iscrizioni all’Albo in sezione A previsti dalla tabella di cui al punto 6.1 del Disciplinare.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Alla luce di tali previsioni, si conferma che il giovane professionista può essere anche un ingegnere edile in possesso di laurea triennale ed iscritto alla sezione B del proprio Ordine professionale, purché:
l’abilitazione all’esercizio della professione (sezione B) sia stata conseguita da meno di cinque anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;il relativo inquadramento (sezione B) rientri tra le figure ammesse dall’art. 37, comma 2, lett. a), dell’allegato II.12 e sia coerente con le attività che il giovane professionista è chiamato a svolgere nell’ambito del gruppo di progettazione.
Resta fermo che tutte le altre figure professionali richieste (coordinatore del gruppo, progettista architettonico/strutturale, progettista impiantistico, esperto in prevenzione incendi, coordinatore sicurezza) devono possedere i titoli di studio e le iscrizioni all’Albo in sezione A previsti dalla tabella di cui al punto 6.1 del Disciplinare.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
09/02/2026 12:24
Quesito #9
essendo in possesso di categoria OG11 Classifica III-BIS, posiamo partecipare in avvalimento con impresa in possesso di categoria OG11 III-BIS e usufruire dell'aumento del 20% anche x l'ausiliaria al fine di poter coprire l'intero importo della categoria OG11 Richiesta?
10/02/2026 10:52
Risposta
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
09/02/2026 13:04
Quesito #10
Buongiorno,
si chiedono i seguenti due chiarimenti:
Chiarimento 1
In riferimento al punto 16 del Disciplinare di gara, dove è richiesto tra i documenti contenuti nella busta B - "Offerta tecnica" un eventuale Capitolato Informativo, si chiede conferma del fatto che si tratti di un refuso e che ci si riferisca invece al documento Offerta di Gestione Informativa. In tal caso si chiede se la Stazione Appaltante ha predisposto un Capitolato Informativo sulla base del quale redigere l'Offerta di Gestione Informativa.
Chiarimento 2
Si chiede conferma del fatto che le indicazioni relative a interlinea 1,5 e carattere Times 12 siano da rispettare anche per eventuali tabelle inserite all'interno delle 50 pagine della relazione tecnica.
grazie, cordiali saluti.
si chiedono i seguenti due chiarimenti:
Chiarimento 1
In riferimento al punto 16 del Disciplinare di gara, dove è richiesto tra i documenti contenuti nella busta B - "Offerta tecnica" un eventuale Capitolato Informativo, si chiede conferma del fatto che si tratti di un refuso e che ci si riferisca invece al documento Offerta di Gestione Informativa. In tal caso si chiede se la Stazione Appaltante ha predisposto un Capitolato Informativo sulla base del quale redigere l'Offerta di Gestione Informativa.
Chiarimento 2
Si chiede conferma del fatto che le indicazioni relative a interlinea 1,5 e carattere Times 12 siano da rispettare anche per eventuali tabelle inserite all'interno delle 50 pagine della relazione tecnica.
grazie, cordiali saluti.
18/02/2026 11:05
Risposta
Al punto 16 del Disciplinare, tra i contenuti della busta B – “Offerta tecnica”, è previsto, oltre alla relazione e agli eventuali elaborati grafici, un “eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337 6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337 5:2017”. Tale previsione è coerente con i criteri di valutazione dedicati al BIM e alla “documentazione e deliverables BIM forniti”, nei quali si fa espresso riferimento anche al BEP/Capitolato informativo, e non con il diverso documento “Offerta di Gestione Informativa”, che nel Disciplinare non risulta richiesto come atto autonomo. La dicitura “Capitolato Informativo” deve pertanto intendersi confermata e non costituisce refuso; l’operatore economico può allegarlo, in via eventuale, quale documento tecnico di dettaglio a supporto dell’offerta BIM.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, tra i documenti di gara elencati al punto 2.1 non è indicato alcun Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante, né il Capitolato speciale d’appalto o gli altri atti progettuali contengono una sezione qualificata come Capitolato Informativo ai sensi delle UNI 11337. L’Offerta di Gestione Informativa e gli altri contenuti BIM dovranno quindi essere strutturati dai concorrenti assumendo a riferimento il quadro normativo richiamato (DM 560/2017, UNI 11337, ISO 19650) e le specifiche esigenze informative desumibili dai documenti di gara, senza che sia stato messo a disposizione un Capitolato Informativo della Stazione appaltante.
Il Capitolato informativo esula dal limite delle 50 pagine che riguarda esclusivamente il documento “Relazione Offerta tecnica”
Si conferma che le indicazioni relative alla formattazione del testo riguardano anche le tabelle inserite all’interno dell’Offerta Tecnica.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, tra i documenti di gara elencati al punto 2.1 non è indicato alcun Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante, né il Capitolato speciale d’appalto o gli altri atti progettuali contengono una sezione qualificata come Capitolato Informativo ai sensi delle UNI 11337. L’Offerta di Gestione Informativa e gli altri contenuti BIM dovranno quindi essere strutturati dai concorrenti assumendo a riferimento il quadro normativo richiamato (DM 560/2017, UNI 11337, ISO 19650) e le specifiche esigenze informative desumibili dai documenti di gara, senza che sia stato messo a disposizione un Capitolato Informativo della Stazione appaltante.
Il Capitolato informativo esula dal limite delle 50 pagine che riguarda esclusivamente il documento “Relazione Offerta tecnica”
Si conferma che le indicazioni relative alla formattazione del testo riguardano anche le tabelle inserite all’interno dell’Offerta Tecnica.
09/02/2026 15:46
Quesito #11
Facendo riferimento a quanto riportato al punto 2.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di integrare la documentazione già pubblicata sul portale, con i modelli che dovranno essere compilati da eventuali progettisti indicati, in particolare DGUE progettisti e Domanda di partecipazione progettisti. Si chiede inoltre che venga inserito tra la documentazione di gara il modello di dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 citato al punto 15 pag. 30 del Disciplinare di gara
10/02/2026 12:08
Risposta
Si comunica che il modello di dichiarazione del Protocollo di Legalità è stato integrato nell'apposito slot, i modelli DGUE e la Domanda di partecipazione, dovranno essere compilati da eventuali progettisti indicati, nelle parti di propria competenza.
09/02/2026 16:00
Quesito #12
Buongiorno, si pongono i seguenti chiarimenti
1) A pagina 36 del disciplinare di gara, tra i documenti della busta B “Offerta Tecnica” viene richiesto anche l’Eventuale Capitolato Informativo. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che invece si faccia riferimento all ‘oGI previsto dal punto 6 dei criteri di valutazione. Se confermato si chiede se tale documento non vada considerato nelle 50 pagine della Relazione Offerta Tecnica e che pertanto non ci siano limiti di pagine
2) In merito al criterio 4.1 Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi) dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che la normativa applicabile sia quella ascrivibile al DM 23 giugno 2022 n. 256 e non al D.M. 24 novembre 2025.
1) A pagina 36 del disciplinare di gara, tra i documenti della busta B “Offerta Tecnica” viene richiesto anche l’Eventuale Capitolato Informativo. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che invece si faccia riferimento all ‘oGI previsto dal punto 6 dei criteri di valutazione. Se confermato si chiede se tale documento non vada considerato nelle 50 pagine della Relazione Offerta Tecnica e che pertanto non ci siano limiti di pagine
2) In merito al criterio 4.1 Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi) dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che la normativa applicabile sia quella ascrivibile al DM 23 giugno 2022 n. 256 e non al D.M. 24 novembre 2025.
18/02/2026 11:08
Risposta
Il Capitolato informativo esula dal limite delle 50 pagine. Tali limiti riguardano esclusivamente il documento “Relazione Offerta tecnica"
Il criterio 4.1 “Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi)” del Disciplinare richiama espressamente il D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia, indicando che l’operatore deve descrivere come la proposta garantisca “il pieno rispetto del D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia”. Tale riferimento costituisce parte integrante della lex specialis e, in assenza di espressa modifica/rettifica, rimane vincolante per la predisposizione e la valutazione dell’offerta tecnica.
Si evidenzia tuttavia che il D.M. 24 novembre 2025 ha adottato i nuovi CAM Edilizia, sostituendo integralmente il D.M. 256/2022 e il relativo correttivo, con entrata in vigore dal 1–2 febbraio 2026 e applicazione obbligatoria alle gare bandite da tale data, secondo il regime transitorio previsto dal decreto. Considerato che la presente gara è stata indetta prima dell’entrata in vigore dei nuovi CAM e che il Disciplinare richiama in modo puntuale il D.M. 23 giugno 2022, ai fini della valutazione del sub criterio 4.1 la Commissione applicherà i contenuti del D.M. 256/2022, fermo restando che eventuali soluzioni migliorative coerenti anche con il nuovo quadro normativo potranno costituire elemento di merito, purché non in contrasto con quanto espressamente richiesto dai documenti di gara.
In sintesi, per la presente procedura:
la normativa CAM di riferimento, ai fini del criterio 4.1, è quella di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, come richiamata nel Disciplinare;il D.M. 24 novembre 2025 trova applicazione generale alle gare bandite dal 1–2 febbraio 2026, secondo il relativo regime transitorio, ma non modifica automaticamente le previsioni della lex specialis già pubblicata.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Il criterio 4.1 “Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi)” del Disciplinare richiama espressamente il D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia, indicando che l’operatore deve descrivere come la proposta garantisca “il pieno rispetto del D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia”. Tale riferimento costituisce parte integrante della lex specialis e, in assenza di espressa modifica/rettifica, rimane vincolante per la predisposizione e la valutazione dell’offerta tecnica.
Si evidenzia tuttavia che il D.M. 24 novembre 2025 ha adottato i nuovi CAM Edilizia, sostituendo integralmente il D.M. 256/2022 e il relativo correttivo, con entrata in vigore dal 1–2 febbraio 2026 e applicazione obbligatoria alle gare bandite da tale data, secondo il regime transitorio previsto dal decreto. Considerato che la presente gara è stata indetta prima dell’entrata in vigore dei nuovi CAM e che il Disciplinare richiama in modo puntuale il D.M. 23 giugno 2022, ai fini della valutazione del sub criterio 4.1 la Commissione applicherà i contenuti del D.M. 256/2022, fermo restando che eventuali soluzioni migliorative coerenti anche con il nuovo quadro normativo potranno costituire elemento di merito, purché non in contrasto con quanto espressamente richiesto dai documenti di gara.
In sintesi, per la presente procedura:
la normativa CAM di riferimento, ai fini del criterio 4.1, è quella di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, come richiamata nel Disciplinare;il D.M. 24 novembre 2025 trova applicazione generale alle gare bandite dal 1–2 febbraio 2026, secondo il relativo regime transitorio, ma non modifica automaticamente le previsioni della lex specialis già pubblicata.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
10/02/2026 16:24
Quesito #13
Con riferimento alla documentazione di gara e ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica afferenti alla gestione informativa (BIM), si chiede di confermare se il riferimento contenuto nel disciplinare all'eventuale produzione del Capitolato Informativo debba intendersi quale Offerta di Gestione Informativa dell’operatore economico, considerato che il Capitolato Informativo è ordinariamente documento di competenza della Stazione Appaltante e non risulta messo a disposizione tra gli atti di gara.
In subordine, si chiede se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione dei concorrenti il Capitolato Informativo, al fine di consentire una corretta e coerente impostazione della proposta di gestione informativa.
Si chiede inoltre se sia possibile rendere disponibile il Computo metrico estimativo in formato editabile, al fine di agevolare le attività di analisi e predisposizione dell’offerta.
In subordine, si chiede se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione dei concorrenti il Capitolato Informativo, al fine di consentire una corretta e coerente impostazione della proposta di gestione informativa.
Si chiede inoltre se sia possibile rendere disponibile il Computo metrico estimativo in formato editabile, al fine di agevolare le attività di analisi e predisposizione dell’offerta.
18/02/2026 11:09
Risposta
Al punto 16 del Disciplinare, tra i contenuti della busta B – “Offerta tecnica”, è previsto, oltre alla relazione e agli eventuali elaborati grafici, un “eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337 6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337 5:2017”. Tale previsione è coerente con i criteri di valutazione dedicati al BIM e alla “documentazione e deliverables BIM forniti”, nei quali si fa espresso riferimento anche al BEP/Capitolato informativo, e non con il diverso documento “Offerta di Gestione Informativa”, che nel Disciplinare non risulta richiesto come atto autonomo. La dicitura “Capitolato Informativo” deve pertanto intendersi confermata e non costituisce refuso; l’operatore economico può allegarlo, in via eventuale, quale documento tecnico di dettaglio a supporto dell’offerta BIM.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, tra i documenti di gara elencati al punto 2.1 non è indicato alcun Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante, né il Capitolato speciale d’appalto o gli altri atti progettuali contengono una sezione qualificata come Capitolato Informativo ai sensi delle UNI 11337. L’Offerta di Gestione Informativa e gli altri contenuti BIM dovranno quindi essere strutturati dai concorrenti assumendo a riferimento il quadro normativo richiamato (DM 560/2017, UNI 11337, ISO 19650) e le specifiche esigenze informative desumibili dai documenti di gara, senza che sia stato messo a disposizione un Capitolato Informativo della Stazione appaltante.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, tra i documenti di gara elencati al punto 2.1 non è indicato alcun Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante, né il Capitolato speciale d’appalto o gli altri atti progettuali contengono una sezione qualificata come Capitolato Informativo ai sensi delle UNI 11337. L’Offerta di Gestione Informativa e gli altri contenuti BIM dovranno quindi essere strutturati dai concorrenti assumendo a riferimento il quadro normativo richiamato (DM 560/2017, UNI 11337, ISO 19650) e le specifiche esigenze informative desumibili dai documenti di gara, senza che sia stato messo a disposizione un Capitolato Informativo della Stazione appaltante.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
17/02/2026 16:14
Quesito #14
Buonasera con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1 .“in merito alla richiesta del Disciplinare a pagina 35/36 si chiede di chiarire la seguente richiesta: “Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norma UNI 11337-6:2017 e contenente quanto previsto dalla norme UNI 11337-5:2017” in quanto, secondo quanto previsto anche dalla stessa norma UNI 11337-6 “…Il capitolato informativo deve essere redatto e articolato dal committente in ragione delle proprie finalità di economicità, efficacia ed efficienza del processo” pertanto, la Spett.le Stazione Appaltante dovrebbe fornire un Capitolato Informativo sulla base del quale gli offerenti dovranno redigere la propria oGI – Offerta di Gestione Informativa.
2. Non è chiaro se le richieste tra pagina 35/36 costituenti l’offerta tecnica quali Eventuali elaborati grafici ed eventuale Capitolato Informativo, siano obbligatori (al rigo superiore è riportato a pena di esclusine) o facoltativa (in quanto è riportata la scritta Eventuale);
3. Si chiede di fornire – se presente – il Capitolato Informativo per la redazione della risposta al criterio 6;
4. Si chiede se la SA metterà a disposizione un ACDat
In attesa di riscontro si ringrazia
cordiali saluti
1 .“in merito alla richiesta del Disciplinare a pagina 35/36 si chiede di chiarire la seguente richiesta: “Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norma UNI 11337-6:2017 e contenente quanto previsto dalla norme UNI 11337-5:2017” in quanto, secondo quanto previsto anche dalla stessa norma UNI 11337-6 “…Il capitolato informativo deve essere redatto e articolato dal committente in ragione delle proprie finalità di economicità, efficacia ed efficienza del processo” pertanto, la Spett.le Stazione Appaltante dovrebbe fornire un Capitolato Informativo sulla base del quale gli offerenti dovranno redigere la propria oGI – Offerta di Gestione Informativa.
2. Non è chiaro se le richieste tra pagina 35/36 costituenti l’offerta tecnica quali Eventuali elaborati grafici ed eventuale Capitolato Informativo, siano obbligatori (al rigo superiore è riportato a pena di esclusine) o facoltativa (in quanto è riportata la scritta Eventuale);
3. Si chiede di fornire – se presente – il Capitolato Informativo per la redazione della risposta al criterio 6;
4. Si chiede se la SA metterà a disposizione un ACDat
In attesa di riscontro si ringrazia
cordiali saluti
19/02/2026 07:22
Risposta
Chiarimento 14.1
Il Disciplinare prevede, tra i documenti della busta B “Offerta tecnica”, la possibilità di allegare un “Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337‑6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337‑5:2017”, collegandolo ai sub‑criteri BIM (in particolare 6.4 e 6.5) che valorizzano la presenza di BEP/Capitolato informativo strutturati secondo il quadro normativo UNI/ISO e il DM 560/2017. Tale Capitolato Informativo è richiesto come documento tecnico di dettaglio predisposto dall’operatore economico a supporto dell’offerta, e non come atto contrattuale della Stazione appaltante.
Si è consapevoli che, secondo la UNI 11337‑6, il capitolato informativo è ordinariamente redatto dal committente; tuttavia, per la presente procedura la Stazione appaltante ha scelto di non mettere a disposizione un proprio Capitolato Informativo tra i documenti di gara (l’elenco di cui al punto 2.1 non lo contempla), demandando ai concorrenti la facoltà di proporre un Capitolato Informativo “di offerta”, coerente con le esigenze e con il modello organizzativo/tecnologico proposto e valutabile ai fini dei sub‑criteri BIM.
Pertanto:
non è previsto un Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante sulla base del quale redigere l’oGI – Offerta di Gestione Informativa;
l’“Eventuale Capitolato Informativo” indicato nel Disciplinare resta un documento facoltativo, redatto dall’operatore economico secondo le UNI 11337‑5 e 11337‑6, da inserire in busta B come elemento migliorativo e di chiarimento dell’impostazione BIM proposta.
Chiarimento 14.2
Il punto 15.3 del Disciplinare specifica che la busta B “Offerta tecnica” deve contenere, “a pena di esclusione”, la Relazione Offerta Tecnica (max 50 pagine), mentre per gli “Eventuali elaborati grafici e depliants” e per l’“Eventuale Capitolato Informativo” non è previsto analogo vincolo, essendo espressamente qualificati come “eventuali”. Ne consegue che tali elaborati grafici e il Capitolato Informativo hanno natura facoltativa: la loro mancata presentazione non comporta l’esclusione dalla gara, ma solo la mancanza di elementi aggiuntivi che potrebbero contribuire alla migliore illustrazione e valutazione dell’offerta (in particolare ai sub‑criteri BIM).
Resta fermo che la Relazione Offerta Tecnica, completa di tutti gli elementi necessari a definire compiutamente l’offerta, deve essere comunque presentata nella busta B, nel rispetto delle modalità e dei limiti dimensionali indicati, a pena di esclusione.
Chiarimento 14.3
si richiama il chiarimento Quesito n.14.1 e cioè:
non è previsto un Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante sulla base del quale redigere l’oGI – Offerta di Gestione Informativa;
l’“Eventuale Capitolato Informativo” indicato nel Disciplinare resta un documento facoltativo, redatto dall’operatore economico secondo le UNI 11337‑5 e 11337‑6, da inserire in busta B come elemento migliorativo e di chiarimento dell’impostazione BIM proposta.
Chiarimento 14.4
La Stazione appaltante metterà a disposizione, per la fase esecutiva dell’appalto, uno spazio informatico dedicato che assolverà alle funzioni di ACDat – Ambiente di Condivisione dei Dati, per la gestione e lo scambio dei modelli e delle informazioni BIM tra i soggetti coinvolti. Tale spazio sarà reso operativo con apposite istruzioni tecniche e regole d’uso che verranno comunicate all’aggiudicatario in sede di avvio della progettazione esecutiva e dei successivi flussi informativi.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Il Disciplinare prevede, tra i documenti della busta B “Offerta tecnica”, la possibilità di allegare un “Eventuale Capitolato Informativo redatto secondo le norme UNI 11337‑6:2017 e contenente quanto previsto dalle norme UNI 11337‑5:2017”, collegandolo ai sub‑criteri BIM (in particolare 6.4 e 6.5) che valorizzano la presenza di BEP/Capitolato informativo strutturati secondo il quadro normativo UNI/ISO e il DM 560/2017. Tale Capitolato Informativo è richiesto come documento tecnico di dettaglio predisposto dall’operatore economico a supporto dell’offerta, e non come atto contrattuale della Stazione appaltante.
Si è consapevoli che, secondo la UNI 11337‑6, il capitolato informativo è ordinariamente redatto dal committente; tuttavia, per la presente procedura la Stazione appaltante ha scelto di non mettere a disposizione un proprio Capitolato Informativo tra i documenti di gara (l’elenco di cui al punto 2.1 non lo contempla), demandando ai concorrenti la facoltà di proporre un Capitolato Informativo “di offerta”, coerente con le esigenze e con il modello organizzativo/tecnologico proposto e valutabile ai fini dei sub‑criteri BIM.
Pertanto:
non è previsto un Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante sulla base del quale redigere l’oGI – Offerta di Gestione Informativa;
l’“Eventuale Capitolato Informativo” indicato nel Disciplinare resta un documento facoltativo, redatto dall’operatore economico secondo le UNI 11337‑5 e 11337‑6, da inserire in busta B come elemento migliorativo e di chiarimento dell’impostazione BIM proposta.
Chiarimento 14.2
Il punto 15.3 del Disciplinare specifica che la busta B “Offerta tecnica” deve contenere, “a pena di esclusione”, la Relazione Offerta Tecnica (max 50 pagine), mentre per gli “Eventuali elaborati grafici e depliants” e per l’“Eventuale Capitolato Informativo” non è previsto analogo vincolo, essendo espressamente qualificati come “eventuali”. Ne consegue che tali elaborati grafici e il Capitolato Informativo hanno natura facoltativa: la loro mancata presentazione non comporta l’esclusione dalla gara, ma solo la mancanza di elementi aggiuntivi che potrebbero contribuire alla migliore illustrazione e valutazione dell’offerta (in particolare ai sub‑criteri BIM).
Resta fermo che la Relazione Offerta Tecnica, completa di tutti gli elementi necessari a definire compiutamente l’offerta, deve essere comunque presentata nella busta B, nel rispetto delle modalità e dei limiti dimensionali indicati, a pena di esclusione.
Chiarimento 14.3
si richiama il chiarimento Quesito n.14.1 e cioè:
non è previsto un Capitolato Informativo predisposto dalla Stazione appaltante sulla base del quale redigere l’oGI – Offerta di Gestione Informativa;
l’“Eventuale Capitolato Informativo” indicato nel Disciplinare resta un documento facoltativo, redatto dall’operatore economico secondo le UNI 11337‑5 e 11337‑6, da inserire in busta B come elemento migliorativo e di chiarimento dell’impostazione BIM proposta.
Chiarimento 14.4
La Stazione appaltante metterà a disposizione, per la fase esecutiva dell’appalto, uno spazio informatico dedicato che assolverà alle funzioni di ACDat – Ambiente di Condivisione dei Dati, per la gestione e lo scambio dei modelli e delle informazioni BIM tra i soggetti coinvolti. Tale spazio sarà reso operativo con apposite istruzioni tecniche e regole d’uso che verranno comunicate all’aggiudicatario in sede di avvio della progettazione esecutiva e dei successivi flussi informativi.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
18/02/2026 09:21
Quesito #15
Il sopralluogo e' obbligatorio? verra' rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante?
inoltre applicando un contratto CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante e' necessario produrre la dichiarazione di equivalenza? o basta dichiarare che garantisce le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante?
Saluti.
inoltre applicando un contratto CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante e' necessario produrre la dichiarazione di equivalenza? o basta dichiarare che garantisce le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante?
Saluti.
19/02/2026 07:27
Risposta
Chiarimento 15.1
L’art. 11 del Disciplinare prevede espressamente che “il sopralluogo sulle aree interessate all’oggetto dell’appalto è obbligatorio” La mancata autocertificazione dell’avvenuto sopralluogo nella domanda di partecipazione è indicata come causa di esclusione dalla procedura.
Chiarimento 15.2
Si richiama il chiarimento 2 PUBBLICATO e cioè:
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
L’art. 11 del Disciplinare prevede espressamente che “il sopralluogo sulle aree interessate all’oggetto dell’appalto è obbligatorio” La mancata autocertificazione dell’avvenuto sopralluogo nella domanda di partecipazione è indicata come causa di esclusione dalla procedura.
Chiarimento 15.2
Si richiama il chiarimento 2 PUBBLICATO e cioè:
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
18/02/2026 12:02
Quesito #16
- Si chiede conferma che il CCNL applicato per la presente procedura C05A (Metalmeccanica Industria, Installazione impianti) sia considerato equivalente a quello adottato dalla nostra consorziata esecutrice C016 (Metalmeccanico cooperative).
- Visto che la consorziata che indicheremo per l'esecuzione dei lavori adotta, oltre al C05A indicato sopra, il contratto Edilizia cod. F012, si chiede conferma che la relazione di equivalenza sia da produrre comparando il CCNL F210 previsto dal bando con quello edile F012.
- Visto che la consorziata che indicheremo per l'esecuzione dei lavori adotta, oltre al C05A indicato sopra, il contratto Edilizia cod. F012, si chiede conferma che la relazione di equivalenza sia da produrre comparando il CCNL F210 previsto dal bando con quello edile F012.
20/02/2026 07:39
Risposta
SI RICHIAMA IL CHIARIMENTO 2 PUBBLICATO . Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
18/02/2026 12:05
Quesito #17
Buongiorno, si evidenzia discrepanza negli importi indicati nei vari elaborati allegati alla procedura (Disciplinare, CSA, CME, Quadro economico) e nella schermata principale della piattaforma stessa. Nello specifico vi sono indicati importi diversi in relazione a: Lavori al netto di Sicurezza non soggetta a ribasso (in disciplinare € 5.972.375,17, in CSA e CME € 5.899.939,11) , Manodopera (in piattaforma e disciplinare € 1.133.381,67, in CSA ed elaborato "Incidenza manodopera" € 1.152.531,17), Sicurezza non soggetta a ribasso (in piattaforma € 221.447,62, in CSA ed elaborato "incidenza manodopera" € 195.350,04, in disciplinare € 151.590,21, in elaborato "Quadro tecnico economico" € 122 913,98) . Si chiede pertanto di chiarire gli importi che compongono l'appalto. Grazie
20/02/2026 10:48
Risposta
Si sta provvedendo a modificare gli importi relativi ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera. Successivamente si pubblicherà un avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte.
La documentazione eventualmente inserita dagli operatori economici dovrà essere ritirata e successivamente reinserita.
Si comunica altresì che l'importo attualmente inserito in piattaforma relativo agli oneri della sicurezza ricomprende anche altri oneri non soggetti a ribasso (65% importo della progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023).
La documentazione eventualmente inserita dagli operatori economici dovrà essere ritirata e successivamente reinserita.
Si comunica altresì che l'importo attualmente inserito in piattaforma relativo agli oneri della sicurezza ricomprende anche altri oneri non soggetti a ribasso (65% importo della progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023).
19/02/2026 11:10
Quesito #18
Con riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra il Progettista indicato, società di ingegneria, e i professionisti del gruppo di lavoro si chiede di confermare che oltre a “socio/amministratore/direttore tecnico” e “dipendente” possano essere considerate le seguenti tipologie contrattuali;
• professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua ex art 409 n 3 del codice proced. civ e nel rispetto dell’art. 2 lettera b d.lgs.81/2015 e ss.mm.i. (con fatturazione inferiore al 50% nei confronti della società di ingegneria);
oppure
• professionista consulente a partita IVA su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Cordiali saluti
• professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua ex art 409 n 3 del codice proced. civ e nel rispetto dell’art. 2 lettera b d.lgs.81/2015 e ss.mm.i. (con fatturazione inferiore al 50% nei confronti della società di ingegneria);
oppure
• professionista consulente a partita IVA su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Cordiali saluti
20/02/2026 07:55
Risposta
Chiarimento 18
Il Disciplinare disciplina i requisiti soggettivi dei progettisti (interni o esterni, indicati o associati) rinviando all’art. 66 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.12, Parte V, ma non limita il rapporto tra società di ingegneria e professionisti del gruppo di lavoro alle sole figure di “socio/amministratore/direttore tecnico” o “dipendente”, richiedendo invece che tali soggetti siano stabilmente inseriti nell’organizzazione e possiedano i requisiti professionali ed economico‑tecnici richiesti. In coerenza con il D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, possono quindi essere ammessi, ferma restando la piena responsabilità del concorrente sul possesso dei requisiti, sia il professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua ex art. 409 n. 3 c.p.c. (nel rispetto dei limiti di fatturazione e della non etero‑organizzazione), sia il professionista consulente a partita IVA che, nei casi previsti dal citato D.M. 263/2016, abbia con il concorrente un rapporto economicamente prevalente.
Resta inteso che:
tali professionisti devono essere regolarmente iscritti all’albo competente, in possesso di tutti i requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale richiesti dal Disciplinare e dal Codice, e formalmente indicati nel DGUE e nella documentazione di gara;
il concorrente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con i professionisti del gruppo di lavoro, idoneo a garantire l’esecuzione delle prestazioni progettuali per tutta la durata dell’appalto.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Il Disciplinare disciplina i requisiti soggettivi dei progettisti (interni o esterni, indicati o associati) rinviando all’art. 66 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.12, Parte V, ma non limita il rapporto tra società di ingegneria e professionisti del gruppo di lavoro alle sole figure di “socio/amministratore/direttore tecnico” o “dipendente”, richiedendo invece che tali soggetti siano stabilmente inseriti nell’organizzazione e possiedano i requisiti professionali ed economico‑tecnici richiesti. In coerenza con il D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, possono quindi essere ammessi, ferma restando la piena responsabilità del concorrente sul possesso dei requisiti, sia il professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua ex art. 409 n. 3 c.p.c. (nel rispetto dei limiti di fatturazione e della non etero‑organizzazione), sia il professionista consulente a partita IVA che, nei casi previsti dal citato D.M. 263/2016, abbia con il concorrente un rapporto economicamente prevalente.
Resta inteso che:
tali professionisti devono essere regolarmente iscritti all’albo competente, in possesso di tutti i requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale richiesti dal Disciplinare e dal Codice, e formalmente indicati nel DGUE e nella documentazione di gara;
il concorrente dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con i professionisti del gruppo di lavoro, idoneo a garantire l’esecuzione delle prestazioni progettuali per tutta la durata dell’appalto.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
19/02/2026 13:22
Quesito #19
In riferimento a quanto riportato a pag. 20 del Disciplinare:
"Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.",
in merito alla possibilità di non frazionare il requisito tra i componenti della RTP, poichè non viene richiesto alcun servizio di punta, si chiede di chiarire a quale requisito si fa riferimento.
Grazie
"Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.",
in merito alla possibilità di non frazionare il requisito tra i componenti della RTP, poichè non viene richiesto alcun servizio di punta, si chiede di chiarire a quale requisito si fa riferimento.
Grazie
20/02/2026 07:57
Risposta
L’espressione riportata a pag. 20 del Disciplinare (“Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati”) si riferisce al requisito di capacità tecnica e professionale dei progettisti di cui al punto 6.3 del Disciplinare, ossia ai “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” svolti negli ultimi dieci anni per ciascuna categoria d’opera, per gli importi minimi indicati nella relativa tabella. In assenza di un vero e proprio “servizio di punta”, la clausola precisa che ogni singolo servizio utilizzato per dimostrare tali importi (ad esempio un incarico di progettazione relativo alla categoria E.22 o IA.02 o IA.03) non può essere suddiviso tra più componenti del RTP, ma deve essere intestato e fatto valere per intero da uno solo dei progettisti del raggruppamento, fermo restando che gli importi complessivi richiesti possono essere raggiunti sommando più servizi riferiti a diversi componenti.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
19/02/2026 13:33
Quesito #20
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nel disciplinare a Pag 20 viene indicato che "Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio
dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.". Questo requisito è attinente ai servizi di punta, come specificato nelle Linee Guida ANAC. Il bando tipo ANAC n.3 stabilisce che le SA possono richiedere la prova di aver eseguito servizi analoghi per un importo globale specifico nel periodo dei 10 anni. Altresì servizi di punta rappresentano una sotto categoria dei requisiti tecnici, indicati da ANAC per dimostrare la capacità di gestire grandi commesse . L'ANAC sottolinea il rispetto dei principi di libera concorrenza, vigilando affinchè la richiesta di requisiti speciali non diventi una barriera ingiustificata all'ingresso, violando il principio di libera concorrenza, restringendo indebitamente la platea dei partecipanti.
Pertanto si chiede di rivedere la sopracitata restrizione e dare chiarimento in merito.
dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.". Questo requisito è attinente ai servizi di punta, come specificato nelle Linee Guida ANAC. Il bando tipo ANAC n.3 stabilisce che le SA possono richiedere la prova di aver eseguito servizi analoghi per un importo globale specifico nel periodo dei 10 anni. Altresì servizi di punta rappresentano una sotto categoria dei requisiti tecnici, indicati da ANAC per dimostrare la capacità di gestire grandi commesse . L'ANAC sottolinea il rispetto dei principi di libera concorrenza, vigilando affinchè la richiesta di requisiti speciali non diventi una barriera ingiustificata all'ingresso, violando il principio di libera concorrenza, restringendo indebitamente la platea dei partecipanti.
Pertanto si chiede di rivedere la sopracitata restrizione e dare chiarimento in merito.
20/02/2026 07:59
Risposta
La clausola di cui a pag. 20 del Disciplinare (“Il requisito di capacità tecnica e professionale non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati”) si riferisce esclusivamente ai servizi di cui al punto 6.3, ossia ai “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” svolti negli ultimi 10 anni per le categorie E.22, IA.02 e IA.03, da utilizzare a comprova dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti. Non è invece previsto, nella presente procedura, un autonomo requisito di “servizi di punta” di importo pari o superiore a quello dell’appalto, né sono richiesti servizi aggiuntivi rispetto agli importi globali specificati nella tabella di cui al medesimo punto 6.3, che recepisce peraltro l’impostazione del D.M. 17.6.2016 e delle indicazioni ANAC in tema di servizi analoghi, anche in chiave di favor partecipationis.
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC e non richiede modifiche.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
La non frazionabilità richiamata nel Disciplinare va quindi intesa nel solo senso che ciascun singolo servizio utilizzato ai fini della comprova deve essere riferibile ad un unico soggetto del RTP (non potendosi “spezzare” il medesimo incarico tra più componenti), fermo restando che il requisito può essere soddisfatto sommando più servizi, anche riferiti a diversi componenti del raggruppamento, fino al raggiungimento degli importi complessivi richiesti per ciascuna categoria d’opera. In tal modo si garantisce, da un lato, il rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione richiamati dall’ANAC e, dall’altro, la chiara imputazione delle esperienze pregresse a singoli professionisti o società, senza introdurre requisiti speciali ulteriori né barriere ingiustificate all’ingresso rispetto allo schema del bando tipo.
Alla luce di quanto sopra, la formulazione contenuta nel Disciplinare è coerente con il quadro normativo e con le Linee guida ANAC e non richiede modifiche.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
20/02/2026 13:42
Quesito #21
Si chiede se saranno messi a disposizione i modelli BIM del Progetto definitivo - PFTE.
25/02/2026 08:47
Risposta
Per la presente procedura, non è prevista la messa a disposizione di modelli BIM del PFTE; l’eventuale utilizzo della metodologia BIM, oggetto di specifico criterio di valutazione dell’offerta tecnica, riguarda i modelli che l’aggiudicatario svilupperà in sede di progettazione esecutiva e gestione dell’appalto, secondo quanto descritto al punto 17 e al relativo sub criterio 6 “Presenza del Progetto BIM”.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
20/02/2026 16:58
Quesito #22
Quesito 1: Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al Criterio 1 – Qualità della progettazione esecutiva, si chiede cortesemente di chiarire se sia consentito allegare i CV delle figure professionali che compongono il gruppo di lavoro oppure se, qualora prodotti pur non essendo espressamente richiesti dal disciplinare , gli stessi vengano esclusi dalla valutazione.
Quesito 2: In riferimento al Criterio 2.1 – Innovazione e coerenza tecnica, si chiede cortesemente di precisare cosa si intenda per sistemi costruttivi, materiali e strutture definiti “Smart”, al fine di meglio orientare la proposta tecnica in coerenza con le aspettative della Stazione Appaltante.
Quesito 3: Con riferimento al Criterio 2.3, e in particolare al tema della flessibilità d’uso degli ambienti, laddove il disciplinare cita “saranno valutate proposte che migliorino la distribuzione interna a servizio degli studenti”, si chiede cortesemente di chiarire se le eventuali forniture di arredi – attualmente non previste nel computo metrico – siano da intendersi come oggetto di successivo affidamento/appalto di fornitura oppure se possano concorrere quali elementi di miglioria nell’ambito della proposta tecnica.
Quesito 4: Con riferimento al Criterio relativo alle conformità CAM, si chiede cortesemente di confermare che la valutazione riguardi unicamente la metodologia di calcolo relativa all’impiego di materiali recuperati o riciclati.
Quesito 2: In riferimento al Criterio 2.1 – Innovazione e coerenza tecnica, si chiede cortesemente di precisare cosa si intenda per sistemi costruttivi, materiali e strutture definiti “Smart”, al fine di meglio orientare la proposta tecnica in coerenza con le aspettative della Stazione Appaltante.
Quesito 3: Con riferimento al Criterio 2.3, e in particolare al tema della flessibilità d’uso degli ambienti, laddove il disciplinare cita “saranno valutate proposte che migliorino la distribuzione interna a servizio degli studenti”, si chiede cortesemente di chiarire se le eventuali forniture di arredi – attualmente non previste nel computo metrico – siano da intendersi come oggetto di successivo affidamento/appalto di fornitura oppure se possano concorrere quali elementi di miglioria nell’ambito della proposta tecnica.
Quesito 4: Con riferimento al Criterio relativo alle conformità CAM, si chiede cortesemente di confermare che la valutazione riguardi unicamente la metodologia di calcolo relativa all’impiego di materiali recuperati o riciclati.
25/02/2026 08:46
Risposta
Chiarimento 22.1
Qualora i curricula siano allegati, essi non saranno autonomamente oggetto di specifica valutazione separata, ma potranno essere utilizzati dalla Commissione unicamente come riscontro di quanto dichiarato nella relazione tecnica in ordine alla struttura, specializzazione e adeguatezza del gruppo di lavoro.
Chiarimento 22.2
Il Disciplinare, al Criterio 2.1 “Innovazione e coerenza tecnica”, precisa che la relazione deve descrivere “soluzioni tecnologiche e i materiali che si distinguono per il carattere innovativo, garantendo al contempo la piena compatibilità con l’edificio storico e il contesto di via C. Battisti”. Tra i contenuti attesi è richiesto che siano illustrati “sistemi costruttivi o materiali smart, tecniche di integrazione impiantistica non invasive e soluzioni che migliorino il comportamento globale dell’edificio (termico, acustico o strutturale)”, specificando che la Commissione valuterà quanto le soluzioni proposte siano tecnicamente avanzate rispetto allo standard e coerenti con la conservazione del carattere architettonico dell’immobile.
In tale contesto, l’espressione “sistemi costruttivi, materiali e strutture smart” deve intendersi riferita a soluzioni costruttive e materiali ad elevato contenuto innovativo e prestazionale.
Chiarimento 22.3
Il sub criterio 2.3 “Fruibilità e funzionalità” riguarda il miglioramento della qualità d’uso della Casa dello Studente mediante soluzioni progettuali che incidano su accessibilità, comfort e flessibilità d’uso degli ambienti, “saranno valutate positivamente proposte che migliorino la distribuzione interna o la dotazione tecnologica a servizio degli studenti”, senza che nel Disciplinare né nel computo metrico siano previste specifiche forniture di arredi a carico dell’appaltatore. Ne consegue che le forniture di arredi, non essendo comprese nell’oggetto dell’appalto né nelle lavorazioni computate, devono intendersi, ove ritenute necessarie dall’Amministrazione, come possibili oggetti di successivi e distinti affidamenti di servizi/forniture, e non possono essere valorizzate ai fini dell’offerta.
Nell’ambito della proposta tecnica, è tuttavia consentito che il concorrente, per meglio illustrare le scelte distributive e la flessibilità d’uso degli ambienti, faccia riferimento in via meramente esemplificativa a layout di arredo o a tipologie di mobili idonei a supportare l’organizzazione degli spazi (planimetrie arredate, schemi funzionali, ecc.), fermo restando che tali elementi avranno esclusiva valenza descrittiva e non costituiranno oggetto di obbligo contrattuale né saranno considerati come migliorie consistenti in forniture effettive di arredi.
Chiarimento 22.4
Il sub criterio “4.1 Conformità CAM – Criteri Ambientali Minimi” richiede che l’operatore descriva sia come la proposta garantisca il pieno rispetto del D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia, sia le modalità con cui ne sarà monitorata l’applicazione in fase di progettazione esecutiva e approvvigionamento. Nei contenuti attesi, il Disciplinare prevede espressamente: selezione dei materiali (contenuto di riciclato, assenza di sostanze pericolose), certificazioni ambientali di prodotto (es. EPD), gestione del fine vita dei componenti e, inoltre, che “la relazione dovrà specificare le metodologie per il calcolo della materia recuperata/riciclata”.
Pertanto, la valutazione non riguarda unicamente la metodologia di calcolo della quota di materiali recuperati o riciclati, che costituisce uno dei contenuti attesi, ma si estende all’insieme delle scelte progettuali e di approvvigionamento finalizzate al rispetto e all’eventuale superamento dei requisiti CAM.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Qualora i curricula siano allegati, essi non saranno autonomamente oggetto di specifica valutazione separata, ma potranno essere utilizzati dalla Commissione unicamente come riscontro di quanto dichiarato nella relazione tecnica in ordine alla struttura, specializzazione e adeguatezza del gruppo di lavoro.
Chiarimento 22.2
Il Disciplinare, al Criterio 2.1 “Innovazione e coerenza tecnica”, precisa che la relazione deve descrivere “soluzioni tecnologiche e i materiali che si distinguono per il carattere innovativo, garantendo al contempo la piena compatibilità con l’edificio storico e il contesto di via C. Battisti”. Tra i contenuti attesi è richiesto che siano illustrati “sistemi costruttivi o materiali smart, tecniche di integrazione impiantistica non invasive e soluzioni che migliorino il comportamento globale dell’edificio (termico, acustico o strutturale)”, specificando che la Commissione valuterà quanto le soluzioni proposte siano tecnicamente avanzate rispetto allo standard e coerenti con la conservazione del carattere architettonico dell’immobile.
In tale contesto, l’espressione “sistemi costruttivi, materiali e strutture smart” deve intendersi riferita a soluzioni costruttive e materiali ad elevato contenuto innovativo e prestazionale.
Chiarimento 22.3
Il sub criterio 2.3 “Fruibilità e funzionalità” riguarda il miglioramento della qualità d’uso della Casa dello Studente mediante soluzioni progettuali che incidano su accessibilità, comfort e flessibilità d’uso degli ambienti, “saranno valutate positivamente proposte che migliorino la distribuzione interna o la dotazione tecnologica a servizio degli studenti”, senza che nel Disciplinare né nel computo metrico siano previste specifiche forniture di arredi a carico dell’appaltatore. Ne consegue che le forniture di arredi, non essendo comprese nell’oggetto dell’appalto né nelle lavorazioni computate, devono intendersi, ove ritenute necessarie dall’Amministrazione, come possibili oggetti di successivi e distinti affidamenti di servizi/forniture, e non possono essere valorizzate ai fini dell’offerta.
Nell’ambito della proposta tecnica, è tuttavia consentito che il concorrente, per meglio illustrare le scelte distributive e la flessibilità d’uso degli ambienti, faccia riferimento in via meramente esemplificativa a layout di arredo o a tipologie di mobili idonei a supportare l’organizzazione degli spazi (planimetrie arredate, schemi funzionali, ecc.), fermo restando che tali elementi avranno esclusiva valenza descrittiva e non costituiranno oggetto di obbligo contrattuale né saranno considerati come migliorie consistenti in forniture effettive di arredi.
Chiarimento 22.4
Il sub criterio “4.1 Conformità CAM – Criteri Ambientali Minimi” richiede che l’operatore descriva sia come la proposta garantisca il pieno rispetto del D.M. 23 giugno 2022 CAM Edilizia, sia le modalità con cui ne sarà monitorata l’applicazione in fase di progettazione esecutiva e approvvigionamento. Nei contenuti attesi, il Disciplinare prevede espressamente: selezione dei materiali (contenuto di riciclato, assenza di sostanze pericolose), certificazioni ambientali di prodotto (es. EPD), gestione del fine vita dei componenti e, inoltre, che “la relazione dovrà specificare le metodologie per il calcolo della materia recuperata/riciclata”.
Pertanto, la valutazione non riguarda unicamente la metodologia di calcolo della quota di materiali recuperati o riciclati, che costituisce uno dei contenuti attesi, ma si estende all’insieme delle scelte progettuali e di approvvigionamento finalizzate al rispetto e all’eventuale superamento dei requisiti CAM.
Precisazione finale: Le presenti risposte costituiscono mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
21/02/2026 10:50
Quesito #23
In merito al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
dal disciplinare di gara non si evince se i requisiti descritti nella tabella possono essere posseduti in quota parte dai soggetti facenti parte dell'RTP o ogni servizio deve essere in capo ad un singolo componente dell'RTP? Per tali motivi si chiede di essere più espliciti possibile, poichè la normativa prevede che i requisiti posso essere frazionabili tra i vari componenti ammenochè non siano requisii di punta che devono essere posseduti da un singolo componente dell'RTP.
Restiamo in attesa di un Vs riscontro in merito.
Cordiali saluti
dal disciplinare di gara non si evince se i requisiti descritti nella tabella possono essere posseduti in quota parte dai soggetti facenti parte dell'RTP o ogni servizio deve essere in capo ad un singolo componente dell'RTP? Per tali motivi si chiede di essere più espliciti possibile, poichè la normativa prevede che i requisiti posso essere frazionabili tra i vari componenti ammenochè non siano requisii di punta che devono essere posseduti da un singolo componente dell'RTP.
Restiamo in attesa di un Vs riscontro in merito.
Cordiali saluti
24/02/2026 13:26
Risposta
Si invita ad attenersi a quanto previsto al punto 6.4 del Disciplinare di gara.
23/02/2026 11:13
Quesito #24
Buongiorno, la presente per comunicare che gli slot disponibili per il caricamento in piattaforma sono singoli.
1)Nell'ipotesi in cui si indicasse più di un progettista si chiede come procedere per il caricamento delle dichiarazioni da rendere in quanto gli spazi dgue e per tutta la documentazione da caricare una volta inserito quello di un progettista non c'è la possibilità di inserire il documento degli altri progettisti; .
Si richiede come procedere ed eventualmente se se è possibile inserire la documentazione in una cartella compressa con file separati firmati digitalmente e poi firmando la cartella congiuntamente.
Grazie.
1)Nell'ipotesi in cui si indicasse più di un progettista si chiede come procedere per il caricamento delle dichiarazioni da rendere in quanto gli spazi dgue e per tutta la documentazione da caricare una volta inserito quello di un progettista non c'è la possibilità di inserire il documento degli altri progettisti; .
Si richiede come procedere ed eventualmente se se è possibile inserire la documentazione in una cartella compressa con file separati firmati digitalmente e poi firmando la cartella congiuntamente.
Grazie.
24/02/2026 13:25
Risposta
Vista la fattispecie della richiesta, si ritiene possibile inserire la documentazione nella modalità prevista dal richiedente.
02/03/2026 10:45
Quesito #25
Buongiorno si richiede il seguente chiarimento:
1)Nello specifico la società di progettazione esterna indicata è in possesso:
A)dei requisiti di idoneità professionale previsti al punto 6.1 del disciplinare ;
B) del requisito economico e finanziario richiesto al punto 6.02 del disciplinare;
C) per il punto 6.3 del disciplinare: Requisiti di capacità Tecnica professionale è in possesso delle categorie di progettazione IA.02 ED IA.03/04 ma non è in possesso della categoria Edilizia E.22 puo' tramite contratto di avvalimento con soggetto qualificato nella E.22 essere indicato dall'operatore economico esecutore dei lavori e coprire i requisiti previsti al punto 6.3? Nel caso fosse possibile l'ausiliaria, soggetto che presta i requisiti, cosa dovrà produrre sia come documentazione amministrativa che tecnica.
2)La categoria di progettazione IA.04 avendo una maggiore complessità copre la categoria prevista dal bando IA.03?
3)In piattaforma negli slot previsti per i requisiti 6.1-6.2-6.3 i documenti/dichiarazioni da inserire dovranno essere prodotti e firmati solo dall'operatore operatore economico che dichiara per conto dei progettisti indicati oppure dovranno essere prodotti dal progettista indicato e firmati insieme all'operatore congiuntamente?
Grazie
1)Nello specifico la società di progettazione esterna indicata è in possesso:
A)dei requisiti di idoneità professionale previsti al punto 6.1 del disciplinare ;
B) del requisito economico e finanziario richiesto al punto 6.02 del disciplinare;
C) per il punto 6.3 del disciplinare: Requisiti di capacità Tecnica professionale è in possesso delle categorie di progettazione IA.02 ED IA.03/04 ma non è in possesso della categoria Edilizia E.22 puo' tramite contratto di avvalimento con soggetto qualificato nella E.22 essere indicato dall'operatore economico esecutore dei lavori e coprire i requisiti previsti al punto 6.3? Nel caso fosse possibile l'ausiliaria, soggetto che presta i requisiti, cosa dovrà produrre sia come documentazione amministrativa che tecnica.
2)La categoria di progettazione IA.04 avendo una maggiore complessità copre la categoria prevista dal bando IA.03?
3)In piattaforma negli slot previsti per i requisiti 6.1-6.2-6.3 i documenti/dichiarazioni da inserire dovranno essere prodotti e firmati solo dall'operatore operatore economico che dichiara per conto dei progettisti indicati oppure dovranno essere prodotti dal progettista indicato e firmati insieme all'operatore congiuntamente?
Grazie
03/03/2026 11:33
Risposta
Quesiti 1) e 2)
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
Quesito 3)
Se trattasi di professionisti "indicati" i documenti/dichiarazioni da inserire dovranno essere firmati solo dall'operatore economico concorrente.
Resta comunque fermo, da parte del progettista indicato, l'obbligo di produrre il DGUE.
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
Quesito 3)
Se trattasi di professionisti "indicati" i documenti/dichiarazioni da inserire dovranno essere firmati solo dall'operatore economico concorrente.
Resta comunque fermo, da parte del progettista indicato, l'obbligo di produrre il DGUE.
02/03/2026 12:21
Quesito #26
Si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione degli operatori economici concorrenti il calcolo dei corrispettivi per i servizi relativi all’Architettura e all’Ingegneria, ai sensi del DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023.
06/03/2026 08:59
Risposta
In merito alla richiesta del calcolo dei corrispettivi si specifica che esso è riassunto negli elaborati economici del progetto allegato.
02/03/2026 12:21
Quesito #27
Si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione degli operatori economici concorrenti i Pareri emessi dagli Enti competenti in merito al progetto posto a base di gara. Nello specifico, trattandosi immobile oggetto a tutela, si chiede se sia stato richiesta e/o ottenuta l’Autorizzazione Paesaggistica in merito alle opere previste.
06/03/2026 08:58
Risposta
In merito alla richiesta dei pareri si specifica che i pareri o nulla osta prescritti per l'approvazione del progetto sono stati rilasciati e riassunti negli atti di gara allegati. Il progetto esecutivo posto agli atti di gara, per altro sottoposto già a verifica, contiene tutte le prescrizioni eventualmente contenute in detti pareri.
02/03/2026 17:43
Quesito #28
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al Disciplinare di gara, si sottopongono alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti di chiarimento.
1. Busta B – Offerta Tecnica
A pagina 36 del Disciplinare di gara è riportato quanto segue:
“La Busta B – Offerta Tecnica (…) deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
a) Relazione Offerta Tecnica max 50 pagine (…)
b) Eventuali elaborati grafici e depliants
c) Eventuale Capitolato Informativo (…)”
Con riferimento al punto b), si chiede cortesemente di chiarire:
se per gli eventuali elaborati grafici sia previsto un limite massimo di numero, formato o dimensione (ad es. A3, A1, ecc.), ovvero se gli stessi siano da considerarsi non soggetti a limitazioni;
cosa si intenda esattamente per “depliants” da allegare a pena di esclusione, specificando se trattasi di materiale illustrativo tecnico-descrittivo (es. schede prodotto, brochure tecniche dei materiali/prodotti proposti) e se tali documenti rientrino o meno nel computo delle 50 pagine previste per la Relazione Tecnica.
2. Presenza dell’archeologo e interventi sui resti archeologici
Dalla lettura coordinata della documentazione di gara sembrerebbe opportuna la presenza della figura dell’archeologo nel gruppo di lavoro.
Durante il sopralluogo effettuato in data 19 febbraio u.s. è stato possibile visionare le preesistenze archeologiche presenti nell’area di intervento. Tuttavia, negli elaborati economici non risultano stanziamenti specifici per eventuali saggi archeologici.
Si chiede pertanto di chiarire:
se siano previsti saggi archeologici o altre attività di verifica preventiva;
se siano già stati programmati, o si intendano prevedere, interventi di manutenzione, restauro o valorizzazione dei resti archeologici presenti nel giardino del complesso oggetto dell’intervento (es. restauro conservativo, pannellistica informativa, percorsi di valorizzazione, ecc.);
se tali eventuali interventi debbano essere oggetto di proposta migliorativa in sede di Offerta Tecnica.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento al Disciplinare di gara, si sottopongono alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti di chiarimento.
1. Busta B – Offerta Tecnica
A pagina 36 del Disciplinare di gara è riportato quanto segue:
“La Busta B – Offerta Tecnica (…) deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:
a) Relazione Offerta Tecnica max 50 pagine (…)
b) Eventuali elaborati grafici e depliants
c) Eventuale Capitolato Informativo (…)”
Con riferimento al punto b), si chiede cortesemente di chiarire:
se per gli eventuali elaborati grafici sia previsto un limite massimo di numero, formato o dimensione (ad es. A3, A1, ecc.), ovvero se gli stessi siano da considerarsi non soggetti a limitazioni;
cosa si intenda esattamente per “depliants” da allegare a pena di esclusione, specificando se trattasi di materiale illustrativo tecnico-descrittivo (es. schede prodotto, brochure tecniche dei materiali/prodotti proposti) e se tali documenti rientrino o meno nel computo delle 50 pagine previste per la Relazione Tecnica.
2. Presenza dell’archeologo e interventi sui resti archeologici
Dalla lettura coordinata della documentazione di gara sembrerebbe opportuna la presenza della figura dell’archeologo nel gruppo di lavoro.
Durante il sopralluogo effettuato in data 19 febbraio u.s. è stato possibile visionare le preesistenze archeologiche presenti nell’area di intervento. Tuttavia, negli elaborati economici non risultano stanziamenti specifici per eventuali saggi archeologici.
Si chiede pertanto di chiarire:
se siano previsti saggi archeologici o altre attività di verifica preventiva;
se siano già stati programmati, o si intendano prevedere, interventi di manutenzione, restauro o valorizzazione dei resti archeologici presenti nel giardino del complesso oggetto dell’intervento (es. restauro conservativo, pannellistica informativa, percorsi di valorizzazione, ecc.);
se tali eventuali interventi debbano essere oggetto di proposta migliorativa in sede di Offerta Tecnica.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
10/03/2026 12:46
Risposta
Per la composizione della Busta B – Offerta Tecnica (relazione max 50 pagine, eventuali elaborati grafici e depliants, eventuale Capitolato Informativo) si rinvia integralmente al punto 16 del Disciplinare di gara.
Per i limiti dimensionali dei file caricabili in piattaforma (singolo file e singola busta digitale) si rinvia al punto 13 del Disciplinare.
Non sono previsti interventi sui resti archeologici, ne scavi fondazionali.
Per i limiti dimensionali dei file caricabili in piattaforma (singolo file e singola busta digitale) si rinvia al punto 13 del Disciplinare.
Non sono previsti interventi sui resti archeologici, ne scavi fondazionali.
03/03/2026 17:02
Quesito #29
Se ci sono tre componenti con requisiti interi e non frazionati di E22, IA02 e IA03, vi possono essere altri componenti che non hanno i requisiti richiesti per intero, ma che per legge possono essere inquadrati come CSE o PROGETTISTA ANTINCENDIO o COORDINATORE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE?
06/03/2026 09:06
Risposta
Per i requisiti di idoneità professionale si rinvia al punto 6.1, lett. B, del Disciplinare e all’Allegato II.12, Parte V, del D.Lgs. 36/2023.
09/03/2026 12:28
Quesito #30
Buongiorno, si richiede il seguente chiarimento: in caso di avvalimento per il requisito di progettazione l'ausiliaria quali documenti amministrativi dovrà fornire: 1) il contratto tra progettista indicato esterno ed ausiliario firmato solo tra di loro oppure anche da parte dell'operatore economico?; 2) Dgue ; 3) dichiarazioni sui requisiti generali. C'è altro che dovrà produrre?
Grazie
Grazie
12/03/2026 10:13
Risposta
L'istituto dell'avvalimento non è consentito per soggetti diversi dal concorrente, pertanto, un progettista esterno indicato non ne può usufruire.
Si richiama a tal proposito il punto 3 "Ipotesi C" del Disciplinare di gara.
Si richiama a tal proposito il punto 3 "Ipotesi C" del Disciplinare di gara.