Pubblicato
ERSU di Messina
Gara #3103
Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello Studente di Via C. Battisti di Messina - impianti tecnologici - lavori edili. - CUP: G42D17000150005Informazioni appalto
28/01/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 6.246.879,36
Francio Giovanni Francio
Categorie merceologiche
453
-
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lotti
1
BA17E6A885
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello Studente di Via C. Battisti di Messina - impianti tecnologici - lavori edili. - CUP: G42D17000150005
L’appalto prevede la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico mediante interventi di tipo edile, la realizzazione di impianti , quali elettrico, fotovoltaico, climatizzazione, gestione camere BMS, meccanici, ascensore, antincendio, idrico-sanitario.
€ 6.025.431,74
€ 1.133.381,67
€ 221.447,62
Scadenze
23/02/2026 13:00
04/03/2026 13:00
06/03/2026 09:30
Allegati
|
01-determina-nomina-rup-n.-155-del-26-05-2022.pdf SHA-256: 0820366fc30517bdbcd2db86fe3c85d69fc8bf1fb2e8e27f9145a60e8a4a1283 26/01/2026 09:48 |
166.69 kB | |
|
02-determina-a-contrarre-n.-360-del-05-12-2025.pdf SHA-256: 857ebe331cacec7e6cb46b9d41856bef895a003b2221c9de72ac43083d575ed1 26/01/2026 09:48 |
743.53 kB | |
|
03-capitolato-dappalto.pdf SHA-256: 6863d0ddf2a3cef1c25819308289be5bf85f3b697948bb71a4b3f4eb33f98a61 26/01/2026 09:48 |
4.28 MB | |
|
04-quadro-economico.pdf SHA-256: 3eafa6bfc23e7329ed4261445cdb994c7c1f918839f64a334b4b3e8899f4e9f0 26/01/2026 09:48 |
1.11 MB | |
|
05-elaborati-di-progetto.zip SHA-256: 9d5d3ff2013b6404eca6533c7133ba304722f429e9b4e277fccbe6dad7a05573 26/01/2026 09:49 |
189.69 MB | |
|
06-domanda-di-partecipazione-mod.-a.pdf SHA-256: f55a906fe773e00ad950a66636b30e561d02515d4c1904091e3319a861527a8d 26/01/2026 09:48 |
266.29 kB | |
|
07-schema-patto-di-integrit.pdf SHA-256: d1567ed335080e393c4b0d1eaab84268d7b87b6a4f3bd82dd3ff07617379c233 26/01/2026 09:48 |
93.50 kB | |
|
8-schema-protocollo-di-legalit.pdf SHA-256: 73d730d86da94079f1e96de6716e0c99dcadd684d121059a193124e1215809de 10/02/2026 11:06 |
84.97 kB | |
|
09-dgue.pdf SHA-256: 0ccf48d092e149c04fbf95e16785d03336a4400485fd38d00d956d14b40efa52 26/01/2026 09:48 |
91.58 kB | |
|
10-bando-appalto-integrato-con-cig-signed.pdf SHA-256: e2dd6915a333d21c3ede0ae2fa19dcb59f242ed4476393ebc3e957f0b0226f2a 02/02/2026 08:19 |
336.49 kB | |
|
11-disciplinare-appalto-integrato-con-cig-signed.pdf SHA-256: 7950e8aec34edf201da3801ac76a28bc83a089e5aa301c803e796d16693241fb 26/01/2026 09:49 |
556.74 kB |
Chiarimenti
04/02/2026 09:43
Quesito #1
Buongiorno si chiede se è possibile partecipare con avvalimento per la categoria OG11 fornita da consorzio stabile
Distinti saluti
Distinti saluti
04/02/2026 12:29
Risposta
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
04/02/2026 15:29
Quesito #2
Buongiorno, in merito ai contratti collettivi da applicare, la nostra azienda utilizza il CCNL F012 edilizia industria non può essere paragonato al CCNL C05A metalmeccanica per la presenza della cassa edile nel primo contratto
L'altro contratto CCNL F210 progettazione, lavorazione, rifiniture di interni, esterni, arredi e restauro, è un contratto che non conosciamo e non troviamo. Chiediamo se è un refuso.
L'altro contratto CCNL F210 progettazione, lavorazione, rifiniture di interni, esterni, arredi e restauro, è un contratto che non conosciamo e non troviamo. Chiediamo se è un refuso.
05/02/2026 11:32
Risposta
Di seguito la risposta del RUP della Stazione appaltante:
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
Così come specificato dal disciplinare di gara “Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall’Ente Concedente”.
Il contratto CCNL F210 non è un refuso. E’ relativo alla Progettazione e Restauro per aziende operanti nel settore: progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni arredi e restauro. Si allega copia della sintesi del contratto in vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027.
|
sintesi-ccnl-progettazione-e-restauro-conflavoro-f210.pdf SHA-256: fbbc8b408f920c56a506afdfe757287316fed0f177f9517be24171d710d0eb4f 05/02/2026 11:31 |
1.48 MB |
06/02/2026 13:45
Quesito #3
Il presente operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
09/02/2026 09:53
Risposta
Si conferma che non sussiste l’obbligo di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti, evidenziando, con riferimento al possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti, di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni disposte dal disciplinare di gara.
06/02/2026 13:45
Quesito #4
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
09/02/2026 09:56
Risposta
I professionisti "indicati" non essendo concorrenti non sono tenuti a firmare l'offerta tecnica nè l'offerta economica. Gli stessi sono tenuti alla presentazione della documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara.
06/02/2026 13:46
Quesito #5
In riferimento ai prestatori del servizio di progettazione (cfr. Disciplinare di gara, art. 6.1, comma B, pag. 15), si evidenzia che il Disciplinare prevede che il soggetto responsabile dell’incarico debba essere iscritto all’Albo degli Ingegneri – sezione A.
Tra i requisiti richiesti, è altresì previsto il possesso di laurea in Ingegneria o Architettura.
L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A deve intendersi quale requisito tassativo ed esclusivo o il prestatore del servizio può essere iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti?
Tra i requisiti richiesti, è altresì previsto il possesso di laurea in Ingegneria o Architettura.
L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – sezione A deve intendersi quale requisito tassativo ed esclusivo o il prestatore del servizio può essere iscritto all’Albo degli Architetti – sezione A, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti?
11/02/2026 10:35
Risposta
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17‑18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
06/02/2026 13:46
Quesito #6
In riferimento ai prestatori del servizio di progettazione (cfr. Disciplinare di gara, art. 6.1, pag. 18), si evidenzia che il Disciplinare prevede la presenza di un “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e di un “Progettista elettrico”.
Nella tabella a pag. 18, tra i requisiti richiesti per il Progettista Elettrico è indicata l’“iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M 05/08/2011”.
Tuttavia, si osserva che l’iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno riguarda i Professionisti antincendio e non risulta coerente con la figura del Progettista elettrico.
Trattasi di refuso?
Si chiede pertanto di confermare se tale indicazione debba intendersi come refuso e, conseguentemente, di chiarire in maniera univoca e distinta quali siano i requisiti richiesti rispettivamente per il “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e per il “Progettista elettrico”.
Nella tabella a pag. 18, tra i requisiti richiesti per il Progettista Elettrico è indicata l’“iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M 05/08/2011”.
Tuttavia, si osserva che l’iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno riguarda i Professionisti antincendio e non risulta coerente con la figura del Progettista elettrico.
Trattasi di refuso?
Si chiede pertanto di confermare se tale indicazione debba intendersi come refuso e, conseguentemente, di chiarire in maniera univoca e distinta quali siano i requisiti richiesti rispettivamente per il “Progettista esperto in Prevenzione incendi” e per il “Progettista elettrico”.
11/02/2026 10:34
Risposta
Risposta 02
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17‑18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
Il Disciplinare, al punto 6.1, richiede tra le professionalità minime del gruppo di progettazione un “Progettista Ingegnere o architetto esperto in Prevenzione incendi” e un “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”. Nella tabella di pag. 17‑18, il requisito “iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011” è riportato in corrispondenza del “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”; tale requisito, tuttavia, attiene istituzionalmente ai professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 e risulta quindi non coerente con la figura del progettista elettrico. La Stazione appaltante prende atto che si tratta di un refuso materiale nella colonna riferita al “Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia”, che deve intendersi privo dell’obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi del Ministero dell’Interno.
Pertanto, ai fini della partecipazione, i requisiti minimi delle due figure professionali sono così univocamente precisati:
Progettista esperto in Prevenzione incendi: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione all’Ordine professionale – Sezione A; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Progettista elettrico esperto in impianti di produzione di energia: laurea quinquennale o laurea specialistica/magistrale in ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine professionale; non è richiesto il requisito di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Resta fermo che tutte le ulteriori condizioni e requisiti generali e speciali previsti dal punto 6 del Disciplinare per i prestatori del servizio di progettazione rimangono invariati.
Precisazione finale: La presente risposta costituisce mero chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta modifica dei termini e delle condizioni di gara e assume valore di chiarimento ufficiale per tutti gli operatori economici interessati.
09/02/2026 12:24
Quesito #9
essendo in possesso di categoria OG11 Classifica III-BIS, posiamo partecipare in avvalimento con impresa in possesso di categoria OG11 III-BIS e usufruire dell'aumento del 20% anche x l'ausiliaria al fine di poter coprire l'intero importo della categoria OG11 Richiesta?
10/02/2026 10:52
Risposta
Non si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione di norme previste dal Codice dei Contratti o da altre leggi vigenti ma solo su disposizioni dubbie del Bando, del Disciplinare e degli altri atti di gara.
09/02/2026 15:46
Quesito #11
Facendo riferimento a quanto riportato al punto 2.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di integrare la documentazione già pubblicata sul portale, con i modelli che dovranno essere compilati da eventuali progettisti indicati, in particolare DGUE progettisti e Domanda di partecipazione progettisti. Si chiede inoltre che venga inserito tra la documentazione di gara il modello di dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 citato al punto 15 pag. 30 del Disciplinare di gara
10/02/2026 12:08
Risposta
Si comunica che il modello di dichiarazione del Protocollo di Legalità è stato integrato nell'apposito slot, i modelli DGUE e la Domanda di partecipazione, dovranno essere compilati da eventuali progettisti indicati, nelle parti di propria competenza.