Scaduto
SRR Catania Area Metropolitana
Gara #3098
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di San Pietro Clarenza (CT), per la durata di anni 8”.Informazioni appalto
13/02/2026
Aperta
Servizi
€ 10.235.254,72
RAGUSA SALVATORE GABRIELE
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
1
BA53893E5E
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di San Pietro Clarenza (CT), per la durata di anni 8”.
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno del comune di San Pietro Clarenza (CT), per la durata di anni 8”.
€ 10.134.152,40
€ 6.419.710,80
€ 101.102,32
Seggio di gara
D.A. n. 4
31/03/2026
|
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613.70 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Magnano Gaudioso | Sebastiano | Presidente commissione di gara |
| Piccione | Luigi | Vicepresidente di gara |
| Cristaudo | Angelo Domenico Lucio | Membro stazione appaltante |
Commissione valutatrice
D.D.G. n. 796
08/05/2026
|
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274.53 kB | |
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3.91 MB | |
|
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1.93 MB | |
|
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1.40 MB | |
|
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194.64 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Sapienza | Emanuele Alessandro | Presidente commissione di gara |
| Bicchieri | Giacomo | Menbro componente |
| Cristaudo | Angelo Domenico Lucio | Membro stazione appaltante |
Scadenze
24/04/2026 12:00
19/04/2026 12:00
04/05/2026 12:00
06/05/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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1.28 MB | |
|
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1.58 MB | |
|
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7.21 MB | |
|
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1.19 MB | |
|
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1.08 MB | |
|
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1.48 MB | |
|
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1.17 MB | |
|
12-determina-impegno-spesa-per-nuova-gara.pdf SHA-256: 11a4fe3d740e9a7ebd6ef71252c4b2ab8ecd7abceaf1c2d567c168dc20d6265c 30/01/2026 09:36 |
324.91 kB | |
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56.45 kB | |
|
15-determina-a-contrarre-n.-162-del-12-12-2025.pdf SHA-256: d5cd47c6a4fe222d7f628b5406dd1e7d2be8c62506352307a1a4d1d1152765e7 30/01/2026 09:36 |
507.12 kB | |
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378.82 kB | |
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474.83 kB | |
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|
bando-di-gara-signed.pdf SHA-256: 4a2bd977adea3111fb79505e4d74b556f56ad1b4517fb66c36ce15c05ce93b57 11/02/2026 17:02 |
576.74 kB | |
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disciplinare-di-gara-signed.pdf SHA-256: f2a3e29d7ec000aa4a5221699879ef81525410238f4652c7f06c480284ffdef7 11/02/2026 17:02 |
890.80 kB |
Chiarimenti
16/02/2026 09:48
Quesito #1
Buongiorno, con la presente si segnala l'impossibilità di aprire i file, in quanto risultano essere danneggiati.
Si prega di ricaricare i file sulla piattaforma
Si prega di ricaricare i file sulla piattaforma
19/02/2026 15:04
Risposta
Buongiorno, da una verifica effettuata, i file risultano correttamente caricati e integri.
Potrebbe cortesemente indicarci su quale file in particolare ha riscontrato problemi di apertura? In questo modo potremo effettuare un controllo più approfondito.
Potrebbe cortesemente indicarci su quale file in particolare ha riscontrato problemi di apertura? In questo modo potremo effettuare un controllo più approfondito.
20/02/2026 15:35
Quesito #2
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, art. 6.3 lett. a):
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 10.200.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a € 10.500.000,00 per la durata di 8 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 10.200.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 30.600.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 10.200.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 10.200.000,00, nel periodo di riferimento.
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 10.200.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a € 10.500.000,00 per la durata di 8 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 10.200.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 30.600.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 10.200.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 10.200.000,00, nel periodo di riferimento.
25/02/2026 16:13
Risposta
Il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a), del Disciplinare di Gara prevede che l’azienda dimostri di possedere una capacità tecnico-gestionale consolidata, acquisita mediante la gestione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre servizi analoghi, ciascuno comprensivo di tutti i servizi P previsti.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
04/03/2026 12:18
Quesito #3
Oggetto: Richiesta di chiarimento e riesame – requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara)
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si formulano le seguenti osservazioni e richiesta di chiarimento.
Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:
fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari ad almeno € 7.600.000,00 IVA esclusa;esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 10.200.000,00;esecuzione di servizi analoghi per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a 24.000 eseguiti contemporaneamente per almeno un anno.
Si osserva tuttavia che:
l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 10.235.254,72 oltre IVA;la durata dell’affidamento è pari a 8 anni;il valore medio annuo del servizio risulta pari a circa € 1.279.406,84.
Alla luce di tali elementi:
il requisito relativo ai tre servizi analoghi comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di servizi per un valore complessivo pari ad almeno € 30.600.000,00, cioè circa tre volte l’intero valore dell’appalto;il requisito di fatturato globale pari a € 7.600.000,00 nei migliori tre anni risulta significativamente superiore al valore economico triennale del servizio, che sulla base dell’importo annuo dell’appalto risulta pari a circa € 3.838.220,52;il requisito relativo alla gestione di servizi analoghi per almeno 24.000 abitanti contemporaneamente per almeno un anno appare eccedente rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda un comune con popolazione di circa 8.349 abitanti, richiedendo pertanto un’esperienza su un bacino di utenza quasi triplo rispetto a quello interessato dal servizio.
Si osserva inoltre che il riferimento ai “migliori tre anni degli ultimi cinque” costituisce normalmente una finestra temporale di verifica della solidità economica dell’operatore, e non dovrebbe tradursi in un requisito economico sproporzionato rispetto al valore dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, i suddetti requisiti appaiono eccedenti e non proporzionati rispetto al valore effettivo del servizio, in particolare se rapportati al valore annuo dell’appalto, con potenziale effetto restrittivo della concorrenza.
Si evidenzia infatti che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione devono rispettare i principi di:
accesso al mercato e massima partecipazione degli operatori economici (art. 1);proporzionalità e adeguatezza (art. 10);correlazione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto (art. 100).
Analoghi principi sono costantemente richiamati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la richiesta di requisiti economici o tecnici manifestamente eccedenti rispetto all’importo e alla struttura dell’appalto può determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza e incidere sulla legittimità della lex specialis di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare i requisiti previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, valutando l’opportunità di rettificarne la formulazione al fine di renderli coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e apertura alla concorrenza previsti dalla normativa vigente.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si formulano le seguenti osservazioni e richiesta di chiarimento.
Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:
fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari ad almeno € 7.600.000,00 IVA esclusa;esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 10.200.000,00;esecuzione di servizi analoghi per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a 24.000 eseguiti contemporaneamente per almeno un anno.
Si osserva tuttavia che:
l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 10.235.254,72 oltre IVA;la durata dell’affidamento è pari a 8 anni;il valore medio annuo del servizio risulta pari a circa € 1.279.406,84.
Alla luce di tali elementi:
il requisito relativo ai tre servizi analoghi comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di servizi per un valore complessivo pari ad almeno € 30.600.000,00, cioè circa tre volte l’intero valore dell’appalto;il requisito di fatturato globale pari a € 7.600.000,00 nei migliori tre anni risulta significativamente superiore al valore economico triennale del servizio, che sulla base dell’importo annuo dell’appalto risulta pari a circa € 3.838.220,52;il requisito relativo alla gestione di servizi analoghi per almeno 24.000 abitanti contemporaneamente per almeno un anno appare eccedente rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda un comune con popolazione di circa 8.349 abitanti, richiedendo pertanto un’esperienza su un bacino di utenza quasi triplo rispetto a quello interessato dal servizio.
Si osserva inoltre che il riferimento ai “migliori tre anni degli ultimi cinque” costituisce normalmente una finestra temporale di verifica della solidità economica dell’operatore, e non dovrebbe tradursi in un requisito economico sproporzionato rispetto al valore dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra, i suddetti requisiti appaiono eccedenti e non proporzionati rispetto al valore effettivo del servizio, in particolare se rapportati al valore annuo dell’appalto, con potenziale effetto restrittivo della concorrenza.
Si evidenzia infatti che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di partecipazione devono rispettare i principi di:
accesso al mercato e massima partecipazione degli operatori economici (art. 1);proporzionalità e adeguatezza (art. 10);correlazione tra requisiti richiesti e oggetto dell’appalto (art. 100).
Analoghi principi sono costantemente richiamati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la richiesta di requisiti economici o tecnici manifestamente eccedenti rispetto all’importo e alla struttura dell’appalto può determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza e incidere sulla legittimità della lex specialis di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler riesaminare i requisiti previsti ai paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare, valutando l’opportunità di rettificarne la formulazione al fine di renderli coerenti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e apertura alla concorrenza previsti dalla normativa vigente.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
06/03/2026 16:13
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara, si rappresenta quanto segue:
La definizione dei requisiti di partecipazione rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed è stata effettuata tenendo conto della natura, della complessità e della durata dell’affidamento, nonché dell’esigenza di garantire l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici dotati di adeguata solidità economica e comprovata esperienza nel settore.
In particolare, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2, relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura di gara, è richiesto a garanzia della solidità economica dell’operatore, considerata la complessità del servizio, la durata dell’affidamento e la necessità di individuare un gestore con adeguata esperienza nel settore.
Con specifico riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a, il requisito tecnico e professionale di cui all'art.6.3 comma a) prevede che l'azienda dimostri di avere una capacità tecnica gestionale consolidata acquisita gestendo negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi.
Pertanto si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.
La definizione dei requisiti di partecipazione rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed è stata effettuata tenendo conto della natura, della complessità e della durata dell’affidamento, nonché dell’esigenza di garantire l’esecuzione del servizio da parte di operatori economici dotati di adeguata solidità economica e comprovata esperienza nel settore.
In particolare, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2, relativo al fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura di gara, è richiesto a garanzia della solidità economica dell’operatore, considerata la complessità del servizio, la durata dell’affidamento e la necessità di individuare un gestore con adeguata esperienza nel settore.
Con specifico riferimento al requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a, il requisito tecnico e professionale di cui all'art.6.3 comma a) prevede che l'azienda dimostri di avere una capacità tecnica gestionale consolidata acquisita gestendo negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi.
Pertanto si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.
08/04/2026 09:59
Quesito #4
Spett.le stazione appaltante
Visto l’art 18.1 del disciplinare di gara e nello specifico il criterio 7 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che proponga una migliore organizzazione del servizio, nonché un incremento della dotazione di isole ecologiche informatizzate previste dal Piano Industriale. Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione la quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema di raccolta porta a porta e le proposte di riutilizzo delle medesime risorse per il potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo, segnalazione e pronto intervento sul territorio”
Considerato tra l’altro il successivo criterio 8 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che preveda la fornitura di ulteriori attrezzature, quali isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio in termini di risorse rispetto al servizio di raccolta porta a porta”
Si chiede di chiarire e meglio definire la differenza tra il criterio 7 e l’8 al fine di fornire chiave di lettura univoca sia agli operatori economici che alla commissione
Visto l’art 18.1 del disciplinare di gara e nello specifico il criterio 7 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che proponga una migliore organizzazione del servizio, nonché un incremento della dotazione di isole ecologiche informatizzate previste dal Piano Industriale. Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione la quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema di raccolta porta a porta e le proposte di riutilizzo delle medesime risorse per il potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo, segnalazione e pronto intervento sul territorio”
Considerato tra l’altro il successivo criterio 8 in cui sono assegnati 10 punti di natura discrezionale
“all’offerente che preveda la fornitura di ulteriori attrezzature, quali isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio in termini di risorse rispetto al servizio di raccolta porta a porta”
Si chiede di chiarire e meglio definire la differenza tra il criterio 7 e l’8 al fine di fornire chiave di lettura univoca sia agli operatori economici che alla commissione
08/04/2026 15:55
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che i criteri 7 e 8 del disciplinare di gara, pur presentando taluni profili di possibile contiguità, risultano chiaramente distinti per oggetto e ambito valutativo, come desumibile dal tenore letterale delle relative previsioni.
In particolare, il criterio 7 è volto a premiare una proposta complessiva di miglioramento e riorganizzazione del servizio, nell’ambito della quale l’eventuale incremento delle isole ecologiche informatizzate costituisce uno degli elementi valutabili, unitamente:
alla qualità ed efficacia dell’assetto organizzativo proposto;
alla quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema porta a porta;
nonché, in maniera qualificante, alle modalità di riutilizzo delle risorse risparmiate per il potenziamento dei servizi sul territorio.
Il criterio in esame si connota pertanto per una valutazione di natura sistemica e qualitativa, rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione.
Diversamente, il criterio 8 ha ad oggetto la fornitura di ulteriori attrezzature rispetto a quelle previste, tra cui le isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio di risorse connesso a tali implementazioni, senza richiedere alcuna esplicitazione in ordine al successivo impiego delle risorse medesime.
Tale criterio si caratterizza quindi per un ambito più circoscritto e autonomo, riferito a elementi incrementali e specifici, suscettibili di valutazione distinta rispetto alla complessiva organizzazione del servizio.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
i due criteri operano su piani differenti (rispettivamente, organizzativo–gestionale e dotazionale–incrementale);
non si configura alcuna sovrapposizione valutativa, in quanto gli elementi eventualmente comuni assumono rilievo in funzione del diverso contesto e delle differenti finalità perseguite;
In particolare, il criterio 7 è volto a premiare una proposta complessiva di miglioramento e riorganizzazione del servizio, nell’ambito della quale l’eventuale incremento delle isole ecologiche informatizzate costituisce uno degli elementi valutabili, unitamente:
alla qualità ed efficacia dell’assetto organizzativo proposto;
alla quantificazione del risparmio di risorse rispetto al sistema porta a porta;
nonché, in maniera qualificante, alle modalità di riutilizzo delle risorse risparmiate per il potenziamento dei servizi sul territorio.
Il criterio in esame si connota pertanto per una valutazione di natura sistemica e qualitativa, rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione.
Diversamente, il criterio 8 ha ad oggetto la fornitura di ulteriori attrezzature rispetto a quelle previste, tra cui le isole ecologiche informatizzate, nonché la quantificazione del risparmio di risorse connesso a tali implementazioni, senza richiedere alcuna esplicitazione in ordine al successivo impiego delle risorse medesime.
Tale criterio si caratterizza quindi per un ambito più circoscritto e autonomo, riferito a elementi incrementali e specifici, suscettibili di valutazione distinta rispetto alla complessiva organizzazione del servizio.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
i due criteri operano su piani differenti (rispettivamente, organizzativo–gestionale e dotazionale–incrementale);
non si configura alcuna sovrapposizione valutativa, in quanto gli elementi eventualmente comuni assumono rilievo in funzione del diverso contesto e delle differenti finalità perseguite;
08/04/2026 10:24
Quesito #5
Spett.le stazione appaltante
Si rende presente che il criterio tabellare n. 2 da inserire all’interno dell’offerta tecnica da generare al portale non configura sulla piattaforma pertanto si chiede l’integrazione
Si rende presente che il criterio tabellare n. 2 da inserire all’interno dell’offerta tecnica da generare al portale non configura sulla piattaforma pertanto si chiede l’integrazione
09/04/2026 11:17
Risposta
In riferimento a quanto segnalato, non si comprende la problematica evidenziata, in quanto il criterio tabellare n. 2 risulta correttamente visibile e disponibile all’interno della piattaforma per la compilazione dell’offerta tecnica. Si chiede pertanto di voler cortesemente fornire maggiori dettagli in merito alla criticità riscontrata, indicando, se possibile, i passaggi effettuati o eventuali evidenze riscontrate, al fine di consentire le opportune verifiche.
08/04/2026 10:30
Quesito #6
Spett.le Stazione appaltante
Vista la documentazione di gara ovvero sia il piano di invento che il capitolato speciale d’appalto in cui è richiesto un servizio di raccolta indumenti (S13) ed oli (S14) sia on-demand che stradale con la vuotatura dei contenitori presenti sul territorio
Considerando che spesso tali raccolte territoriali all’interno della SRR sono gestite attraverso apposite convenzioni con associazioni o impianti che ne posizionano i contenitori ed effettuano lo svuotamento
si chiede di chiarire se tali raccolte sono realmente gestite con convenzioni esterne e dunque se trattasi di refuso ovvero se si debba intendere tali raccolte in modalità on demand
Vista la documentazione di gara ovvero sia il piano di invento che il capitolato speciale d’appalto in cui è richiesto un servizio di raccolta indumenti (S13) ed oli (S14) sia on-demand che stradale con la vuotatura dei contenitori presenti sul territorio
Considerando che spesso tali raccolte territoriali all’interno della SRR sono gestite attraverso apposite convenzioni con associazioni o impianti che ne posizionano i contenitori ed effettuano lo svuotamento
si chiede di chiarire se tali raccolte sono realmente gestite con convenzioni esterne e dunque se trattasi di refuso ovvero se si debba intendere tali raccolte in modalità on demand
08/04/2026 15:59
Risposta
I servizi S13 (raccolta indumenti) e S14 (raccolta oli) sono da intendersi a tutti gli effetti ricompresi nell’oggetto dell’appalto e, pertanto, rientrano nella responsabilità dell’aggiudicatario, che dovrà garantirne l’esecuzione secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
L’eventuale presenza sul territorio di convenzioni con soggetti terzi (associazioni o operatori) non modifica tale impostazione, dovendosi intendere che:
tali situazioni potranno essere assorbite, coordinate o eventualmente riorganizzate dall’aggiudicatario;
non esonerano in alcun modo l’appaltatore dagli obblighi di servizio previsti.
Le modalità di erogazione (stradale, on demand o mista) dovranno essere definite dall’offerente nell’ambito della propria proposta tecnica, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio pienamente funzionante ed efficace su tutto il territorio
L’eventuale presenza sul territorio di convenzioni con soggetti terzi (associazioni o operatori) non modifica tale impostazione, dovendosi intendere che:
tali situazioni potranno essere assorbite, coordinate o eventualmente riorganizzate dall’aggiudicatario;
non esonerano in alcun modo l’appaltatore dagli obblighi di servizio previsti.
Le modalità di erogazione (stradale, on demand o mista) dovranno essere definite dall’offerente nell’ambito della propria proposta tecnica, fermo restando l’obbligo di garantire un servizio pienamente funzionante ed efficace su tutto il territorio
08/04/2026 12:13
Quesito #7
spett.le stazione appaltante
viste le forniture poste a bando di gara in cui è prevista la fornitura di 50 compostiere domestiche come peraltro previsto nel quadro economico di spesa
visto anche il capitolo 4.2 del capitolato che prevede la fornitura di 140 compostiere
si chiede di specificare che il quantitativo previsto nel capitolato è oggetto di refuso e dunque debbano intendersi quali forniture quelle previste nel quadro economico ovvero 50
viste le forniture poste a bando di gara in cui è prevista la fornitura di 50 compostiere domestiche come peraltro previsto nel quadro economico di spesa
visto anche il capitolo 4.2 del capitolato che prevede la fornitura di 140 compostiere
si chiede di specificare che il quantitativo previsto nel capitolato è oggetto di refuso e dunque debbano intendersi quali forniture quelle previste nel quadro economico ovvero 50
08/04/2026 16:11
Risposta
A tal riguardo, si chiarisce che il quantitativo effettivamente posto a base di gara e da assumere a riferimento è pari a n. 50 compostiere, come indicato nel quadro economico.
09/04/2026 18:27
Quesito #8
Spett.le stazione appaltante
Visto il disciplinare di gara e nello specifico il criterio n.2, la cui attribuzione del punteggio è di natura tabellare prevede
“Punteggio premiante è assegnato all’offerente che preveda l’aumento della frequenza del servizio di spazzamento misto come previsto all’art. 3.5, c. S1, capoverso [3] e [5] del Piano Industriale. Non saranno presi in considerazione numeri di turni superiori a 6, che costituisce il limite massimo previsto dalla gara.
4 turni settimanali = 5 punti
5 turni settimanali = 10 punti
6 turni settimanali = 20 punti”
Premesso che il piano industriale prevede una frequenza minima di spazzamento misto di 3/7 mentre il capitolato prevede lo spazzamento giornaliero, senza fare distinzione tra manuale e misto
Con la presente chiede:
1) vista la richiesta di incremento oggetto di punteggio, di confermare che la frequenza minima posta a bando di gara è 3/7 come da piano di intervento
2) di chiarire che i turni settimanali oggetto di punteggio sono visti a complessivo quale miglioria offerta e non aggiuntivi ai 3 interventi minimi settimanali previsti dal piano di intervento
Inoltre vista la richiesta di chiarimento n. 5 si fa presente che la schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica generata dal portale non riporta il criterio n. 2 come mostrato dall’allegato
Visto il disciplinare di gara e nello specifico il criterio n.2, la cui attribuzione del punteggio è di natura tabellare prevede
“Punteggio premiante è assegnato all’offerente che preveda l’aumento della frequenza del servizio di spazzamento misto come previsto all’art. 3.5, c. S1, capoverso [3] e [5] del Piano Industriale. Non saranno presi in considerazione numeri di turni superiori a 6, che costituisce il limite massimo previsto dalla gara.
4 turni settimanali = 5 punti
5 turni settimanali = 10 punti
6 turni settimanali = 20 punti”
Premesso che il piano industriale prevede una frequenza minima di spazzamento misto di 3/7 mentre il capitolato prevede lo spazzamento giornaliero, senza fare distinzione tra manuale e misto
Con la presente chiede:
1) vista la richiesta di incremento oggetto di punteggio, di confermare che la frequenza minima posta a bando di gara è 3/7 come da piano di intervento
2) di chiarire che i turni settimanali oggetto di punteggio sono visti a complessivo quale miglioria offerta e non aggiuntivi ai 3 interventi minimi settimanali previsti dal piano di intervento
Inoltre vista la richiesta di chiarimento n. 5 si fa presente che la schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica generata dal portale non riporta il criterio n. 2 come mostrato dall’allegato
10/04/2026 16:37
Risposta
In riferimento al criterio n. 2 del disciplinare di gara, si precisa che i turni settimanali oggetto di attribuzione del punteggio premiante sono da intendersi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dagli atti di gara.
Pertanto, i turni premianti rappresentano un incremento migliorativo rispetto alla frequenza base del servizio richiesta e devono essere considerati come aggiuntivi rispetto ai livelli minimi previsti, pari a 3 turni settimanali.
Resta fermo che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, potranno essere considerati fino a un massimo di 6 turni settimanali aggiuntivi rispetto ai 3 minimi previsti, in quanto tale soglia costituisce il limite massimo previsto dalla gara. Eventuali turnazioni eccedenti detto limite saranno pertanto considerate oltre quanto previsto e non daranno luogo ad ulteriore punteggio.
Si segnala che eventuali anomalie relative alla schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica, ivi compresa la mancata visualizzazione del criterio n. 2 come da allegato, devono essere gestite attraverso il servizio di assistenza del portale stesso.
Pertanto, si invita a procedere con l’apertura di un ticket di assistenza tramite il portale, al fine di consentire le opportune verifiche tecniche.
Pertanto, i turni premianti rappresentano un incremento migliorativo rispetto alla frequenza base del servizio richiesta e devono essere considerati come aggiuntivi rispetto ai livelli minimi previsti, pari a 3 turni settimanali.
Resta fermo che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, potranno essere considerati fino a un massimo di 6 turni settimanali aggiuntivi rispetto ai 3 minimi previsti, in quanto tale soglia costituisce il limite massimo previsto dalla gara. Eventuali turnazioni eccedenti detto limite saranno pertanto considerate oltre quanto previsto e non daranno luogo ad ulteriore punteggio.
Si segnala che eventuali anomalie relative alla schermata visibile agli operatori economici per la generazione dell’offerta tecnica, ivi compresa la mancata visualizzazione del criterio n. 2 come da allegato, devono essere gestite attraverso il servizio di assistenza del portale stesso.
Pertanto, si invita a procedere con l’apertura di un ticket di assistenza tramite il portale, al fine di consentire le opportune verifiche tecniche.
10/04/2026 09:52
Quesito #9
Spett.le stazione appaltante
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente
chiede di pubblicare il PEFA di Gara ove possa evincersi il fattore di sharing a cario del gestore o comunque di rendere nota la percentuale prevista, ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029
Considerato che all’interno della busta C offerta economica debba essere inserito il piano economico finanziario di affidamento PEFA in rispondenza alla normativa ARERA
Al fine di redigere opportuna offerta economica e relativo PEFA
con la presente
chiede di pubblicare il PEFA di Gara ove possa evincersi il fattore di sharing a cario del gestore o comunque di rendere nota la percentuale prevista, ovvero la quota tra il 10% e l’80% dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali spettante al gestore secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029
10/04/2026 16:47
Risposta
In riferimento a quanto richiesto, si precisa che la documentazione di gara messa a disposizione degli operatori economici è da considerarsi completa ai fini della formulazione dell’offerta.
Pertanto, ciascun concorrente è tenuto a predisporre il proprio Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) in conformità alla normativa ARERA vigente, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche ritenute più opportune.
Si evidenzia, in particolare, che il cosiddetto “fattore di sharing” costituisce un meccanismo regolatorio definito da ARERA nell’ambito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), volto a riconoscere al gestore una quota dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali e/o dell’energia, in funzione delle performance conseguite. Tale meccanismo, nel passaggio dal MTR-2 al MTR-3 (periodo regolatorio 2026-2029), prevede un intervallo di riconoscimento compreso tra un minimo del 10% e un massimo dell’80%, correlato a specifici indicatori di virtuosità, quali il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la qualità delle frazioni raccolte.
Si precisa tuttavia che la determinazione del fattore di sharing, così come ogni ulteriore valutazione connessa alla remunerazione delle attività e alla eventuale destinazione di quote dei ricavi (ivi inclusa l’attribuzione al personale), rientra nelle scelte discrezionali del concorrente e deve essere coerentemente rappresentata all’interno del PEFA di offerta.
Non è pertanto prevista la pubblicazione di un PEFA di gara né l’indicazione di una percentuale predefinita di sharing, che resta nella piena disponibilità del concorrente nell’ambito della propria proposta economico-finanziaria.
Pertanto, ciascun concorrente è tenuto a predisporre il proprio Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) in conformità alla normativa ARERA vigente, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche ritenute più opportune.
Si evidenzia, in particolare, che il cosiddetto “fattore di sharing” costituisce un meccanismo regolatorio definito da ARERA nell’ambito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), volto a riconoscere al gestore una quota dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali e/o dell’energia, in funzione delle performance conseguite. Tale meccanismo, nel passaggio dal MTR-2 al MTR-3 (periodo regolatorio 2026-2029), prevede un intervallo di riconoscimento compreso tra un minimo del 10% e un massimo dell’80%, correlato a specifici indicatori di virtuosità, quali il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e la qualità delle frazioni raccolte.
Si precisa tuttavia che la determinazione del fattore di sharing, così come ogni ulteriore valutazione connessa alla remunerazione delle attività e alla eventuale destinazione di quote dei ricavi (ivi inclusa l’attribuzione al personale), rientra nelle scelte discrezionali del concorrente e deve essere coerentemente rappresentata all’interno del PEFA di offerta.
Non è pertanto prevista la pubblicazione di un PEFA di gara né l’indicazione di una percentuale predefinita di sharing, che resta nella piena disponibilità del concorrente nell’ambito della propria proposta economico-finanziaria.
13/04/2026 09:33
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante
L’articolo 35 del Capitolato prevede che “l’impresa appaltatrice è tenuta ad assumere in ruolo il personale adibito dall’impresa uscente con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei mesi prima dell’affidamento del servizio”;
tale obbligo è ribadito nel Piano Industriale che, nel Capitolo 2 – pag. 7 riporta che “Al mese di agosto del 2025 l’organico di cantiere risulta composto da n. 17 unità full-time con contratto a tempo indeterminato (v. si Allegato 2 – ELENCO DEL PERSONALE IMPRESA USCENTE).
In quest’ultimo allegato è presente una tabella riassuntiva del personale in servizio dove sono presenti 28 unità di cui:
- 2 a tempo determinato
- 13 in part-time con completamento dell’orario settimanale a servizio di un altro Comune (Camporotondo Etneo)
- 7 Full time in servizio esclusivo presso il Comune di San Pietro il Clarenza
- 5 Full time in servizio esclusivo presso il Comune di Camporotondo Etneo
Tutto ciò premesso si richiede di chiarire:
1. quante siano effettivamente le unità che godono della clausola sociale con passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, il relativo inquadramento contrattuale e l’eventuale part-time
2. se tra le suddette unità siano presenti lavoratori part-time con completamento dell’orario settimanale in altri Comuni e, in caso affermativo, il nastro orario settimanale previsto per il servizio presso il Comune di San Pietro Clarenza
L’articolo 35 del Capitolato prevede che “l’impresa appaltatrice è tenuta ad assumere in ruolo il personale adibito dall’impresa uscente con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei mesi prima dell’affidamento del servizio”;
tale obbligo è ribadito nel Piano Industriale che, nel Capitolo 2 – pag. 7 riporta che “Al mese di agosto del 2025 l’organico di cantiere risulta composto da n. 17 unità full-time con contratto a tempo indeterminato (v. si Allegato 2 – ELENCO DEL PERSONALE IMPRESA USCENTE).
In quest’ultimo allegato è presente una tabella riassuntiva del personale in servizio dove sono presenti 28 unità di cui:
- 2 a tempo determinato
- 13 in part-time con completamento dell’orario settimanale a servizio di un altro Comune (Camporotondo Etneo)
- 7 Full time in servizio esclusivo presso il Comune di San Pietro il Clarenza
- 5 Full time in servizio esclusivo presso il Comune di Camporotondo Etneo
Tutto ciò premesso si richiede di chiarire:
1. quante siano effettivamente le unità che godono della clausola sociale con passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, il relativo inquadramento contrattuale e l’eventuale part-time
2. se tra le suddette unità siano presenti lavoratori part-time con completamento dell’orario settimanale in altri Comuni e, in caso affermativo, il nastro orario settimanale previsto per il servizio presso il Comune di San Pietro Clarenza
15/04/2026 19:11
Risposta
in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si conferma che l’elenco del personale riportato nell’Allegato 2, s i precisa che, allo stato attuale, il servizio è gestito in forma unitaria tra il Comune di San Pietro Clarenza e il Comune di Camporotondo Etneo; conseguentemente, il personale complessivamente impiegato è pari a n. 28 unità riferite ad entrambi i Comuni.
Il bando di gara in oggetto riguarda esclusivamente il servizio relativo al Comune di San Pietro Clarenza e prevede un fabbisogno pari a n. 17 unità. Pertanto, le unità interessate dall’applicazione della clausola sociale saranno individuate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Capitolato, tra il personale dell’impresa uscente avente i requisiti richiesti (contratto a tempo indeterminato in essere da almeno sei mesi antecedenti la data di affidamento), fino alla concorrenza delle n. 17 unità previste. Si allega l'elenco dei dipendenti sottoposti a clausola sociale per il Comune di San Pietro Clarenza
Il bando di gara in oggetto riguarda esclusivamente il servizio relativo al Comune di San Pietro Clarenza e prevede un fabbisogno pari a n. 17 unità. Pertanto, le unità interessate dall’applicazione della clausola sociale saranno individuate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Capitolato, tra il personale dell’impresa uscente avente i requisiti richiesti (contratto a tempo indeterminato in essere da almeno sei mesi antecedenti la data di affidamento), fino alla concorrenza delle n. 17 unità previste. Si allega l'elenco dei dipendenti sottoposti a clausola sociale per il Comune di San Pietro Clarenza
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elenco-dipendenti-sottoposti-a-clausola-sociale.pdf SHA-256: fd383be906d249c26451cadb66703d6793fbd9b7aeab04f5d91c737f2e2412c3 15/04/2026 19:11 |
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13/04/2026 16:21
Quesito #11
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024 seppur prima della pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3 ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta ecc) nonché i medesimi chiarimenti in merito al personale proposto in questa sede si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette), i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le SRR
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024 seppur prima della pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Infatti nel gennaio 2026 sono state siglate le tabelle del nuovo costo del personale da febbraio 2026 a dicembre 2027 con incrementi tra il 3 ed il 10%
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico; i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte. La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro; l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita; la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;
2) se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;
3) in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Peraltro, Considerate le procedure di recente indette dalla SRR Catania area Metropolitana aventi medesimo oggetto della gara di che trattasi (vedasi Aci Castello, San Giovanni La Punta ecc) nonché i medesimi chiarimenti in merito al personale proposto in questa sede si chiede eventuale conferma che, come per le medesime procedure indette, è previsto che In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere e pertanto se che (come per le altre procedure indette), i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
13/04/2026 18:03
Risposta
Non è possibile procedere ad un aggiornamento degli atti approvati e pubblicati; pertanto, i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati. In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere.
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto.
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto.
16/04/2026 13:57
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alle Vs. risposte ai quesiti n. 5 ed 8 relative all’assenza del criterio tabellare n. 2 da inserire nell’offerta tecnica da generare sulla piattaforma,
considerato che la scrivente ha provveduto a segnalare tale anomalia mediante l’apertura di apposito ticket di assistenza tramite il portale SITAS come da voi richiesto,
tenuto conto che il centro di supporto SITAS, a seguito delle verifiche effettuate, constata quanto segue:
“effettuando una verifica possiamo informarla che il criterio al quale fate riferimento non è stato previsto dalla Stazione Appaltante nell’offerta da generare a video. Pertanto, quanto visualizzate cliccando su genera documento di offerta corrisponde a ciò che la Stazione Appaltante ha inserito in fase di creazione dei criteri sulla piattaforma. Di conseguenza, a livello tecnico, la visualizzazione risulta corretta. Vi invitiamo a contattare direttamente la Stazione Appaltante per eventuali chiarimenti”
con la presente si chiede di voler precisare se l’offerta circa le frequenze aggiuntive di spazzamento oggetto di valutazione in riferimento al criterio n. 2 debba essere indicato esclusivamente all’interno della relazione tecnica.
Altresì, qualora il suddetto criterio debba risultare anche nell’offerta tecnica generata dalla piattaforma, si chiede di voler provvedere, per il tramite del supporto SITAS, all’integrazione del medesimo criterio.
In attesa di riscontro, si porgono distinti Saluti.
con riferimento alle Vs. risposte ai quesiti n. 5 ed 8 relative all’assenza del criterio tabellare n. 2 da inserire nell’offerta tecnica da generare sulla piattaforma,
considerato che la scrivente ha provveduto a segnalare tale anomalia mediante l’apertura di apposito ticket di assistenza tramite il portale SITAS come da voi richiesto,
tenuto conto che il centro di supporto SITAS, a seguito delle verifiche effettuate, constata quanto segue:
“effettuando una verifica possiamo informarla che il criterio al quale fate riferimento non è stato previsto dalla Stazione Appaltante nell’offerta da generare a video. Pertanto, quanto visualizzate cliccando su genera documento di offerta corrisponde a ciò che la Stazione Appaltante ha inserito in fase di creazione dei criteri sulla piattaforma. Di conseguenza, a livello tecnico, la visualizzazione risulta corretta. Vi invitiamo a contattare direttamente la Stazione Appaltante per eventuali chiarimenti”
con la presente si chiede di voler precisare se l’offerta circa le frequenze aggiuntive di spazzamento oggetto di valutazione in riferimento al criterio n. 2 debba essere indicato esclusivamente all’interno della relazione tecnica.
Altresì, qualora il suddetto criterio debba risultare anche nell’offerta tecnica generata dalla piattaforma, si chiede di voler provvedere, per il tramite del supporto SITAS, all’integrazione del medesimo criterio.
In attesa di riscontro, si porgono distinti Saluti.
21/04/2026 10:18
Risposta
Si comunica che il problema relativo al criterio tabellare n. 2 sulla piattaforma è stato risolto dal sistema.