Pubblicato
SRR Catania Area Metropolitana
Gara #3097
Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il Comune di Nicolosi.Informazioni appalto
06/02/2026
Aperta
Servizi
€ 9.016.720,96
RAGUSA SALVATORE GABRIELE
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
9047
-
Servizi di pulizia delle fognature
909
-
Servizi di pulizia e disinfestazione
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
1
BA3D17FC49
Qualità prezzo
Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il Comune di Nicolosi.
a) Raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti solidi urbani per come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. 152/2006. b) Servizi stradali. c) Rimozione di vecchi contenitori, fornitura e distribuzione sul territorio di nuovi contenitori. d) Manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione di contenitori e attrezzature. e) Raccolta di rifiuti abbandonati. f) Raccolta dei rifiuti provenienti dal mercato cittadino. g) Raccolta dei rifiuti prodotti in occasione di feste. h) Gestione del Centro Comunale di Raccolta. i) Trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti. j) Spazzamento manuale e meccanico. k) Scerbatura chimica e meccanica. l) Svolgimento di attività accessorie. m) Svuotamento dei cestini gettacarte/deiezioni canine. n) Lavaggio e disinfezione a pressione delle strade. o) lavaggio delle aree interessate da mercati. p) Pulizia delle griglie e caditoie stradali. q) Servizio di disinfestazione e derattizzazione. r) Supporto telefonico informativo sui servizi e l’organizzazione del servizio di ritiro a domicilio. s) Creazione di un portale web e di un’applicazione per i sistemi android e IOS. t) Realizzazione di campagne di comunicazione e informazione. u) Servizio di contabilizzazione della frazione secca. v) Fornitura e gestione di sistemi di localizzazione satellitare GPS dei veicoli. w) Servizi amministrativi. x) Sistema di Gestione Informatizzata. y) Servizi opzionali a misura.
€ 9.016.720,96
€ 5.295.591,11
€ 0,00
Scadenze
08/04/2026 12:00
03/04/2026 12:00
18/04/2026 12:00
21/04/2026 09:00
Allegati
|
1-piano-di-intervento-nicolosi-rev-4.2.stamped-signed.pdf SHA-256: 2f41b2d5413b84c48db2e5a788f1a0593b015fdc9a8ae9cf18b47fb0480d5bff 23/01/2026 12:01 |
2.96 MB | |
|
2-allegato-1-perimetrazione-comunale-e-individuazione-dei-nuclei.stamped-signed.pdf SHA-256: c826e825950efcf69e7a0de3cacf00dd8a9071ee49c2953390c3c682e2abb5f9 23/01/2026 12:02 |
3.75 MB | |
|
3-allegato-2-piano-della-raccolta-differenziata.stamped-signed.pdf SHA-256: 1d62e16ffe520b7e77563812b647e9a47e2e16f23d8fc374b76101ba760b95ce 23/01/2026 12:02 |
3.27 MB | |
|
6-schema-di-contratto-normativo-nicolosi-rev-4.2.stamped-signed.pdf SHA-256: 933d2aaaf95ed32cafd15f159ec035bc000ba1a57d67cddd6b8f100ddf010ffd 23/01/2026 12:02 |
353.37 kB | |
|
7-schema-di-contratto-attuativo-nicolosi-rev-4.2.stamped-signed.pdf SHA-256: af9bfc179fdfcc8f2a00c1f73836809d64a73d801815eaaa314799ace947e90c 23/01/2026 12:02 |
448.92 kB | |
|
8-quadro-economico-rev-4.2-signed.pdf SHA-256: 7957d5ebd63ef9ea101aea95a21f44ec90adf16cfe00a19f7da339febc2bf01c 23/01/2026 12:02 |
211.42 kB | |
|
4-allegato-3-piano-di-spazzamento-stradale.stamped-signed.pdf SHA-256: 716b512a2fed0d793ded9a5c84d184455dd796ba6bdb8e09821a8629ace4c43b 23/01/2026 12:02 |
3.81 MB | |
|
5-capitolato-speciale-dappalto-nicolosi-rev-4.2.stamped-signed.pdf SHA-256: a431061bcc56eae1a014490f261b9b533785b010b67683f18bc9acc40770dc23 23/01/2026 12:02 |
1.22 MB | |
|
12-delibera-approvazione-progetto-signed.pdf SHA-256: 3f88f3757edb8e4c24855b9391607e76e8540eeca4a8cd2a37e9a50e65245ff9 23/01/2026 12:03 |
209.26 kB | |
|
13-delibera-impegno-spesa-signed.pdf SHA-256: 5437632d9d3a795aa89114d6e1104b3275b64c06470986790f1c8fd4eaf7dda6 23/01/2026 12:03 |
2.40 MB | |
|
14-determina-a-contrarre-n.-174-del-22-12-2025-signed.pdf SHA-256: 3361e0f7ee9c2c9cd7f6dd4ebdd9e1cfce4aa505ae80476b07ea509135750dcb 23/01/2026 12:03 |
1.29 MB | |
|
10-scheda-di-validazione-signed.pdf SHA-256: f364552fe6bbe489198eed902f7e5e9bc8b460bba72e17cda5dcd8af165da5f0 23/01/2026 12:03 |
944.12 kB | |
|
11-comunicazione-qualificazione-signed.pdf SHA-256: c6243e3344c4bd80253d6b0302afe66bbad5c05518bea3f1a583b67495f38713 23/01/2026 12:03 |
173.25 kB | |
|
9-scheda-di-verifica-signed.pdf SHA-256: a0317713c7855f33406d49842bc3b102a5da7e0be4c6cb3c7707153d52870049 27/01/2026 11:23 |
667.98 kB | |
|
15-bando-di-gara-del-03-02-2026-signed-1.pdf SHA-256: 8f62c37ad20a93a0dce04d9f3835e32cbbca808374586fcd6dfb5d51659ea494 03/02/2026 12:43 |
435.22 kB | |
|
16-disciplinare-di-gara-nicolosi-03-02-2026-signed-1.pdf SHA-256: c61c5d1fb5c95061bfc486e080e0cde219643e6f75c75adc01a2616adfc2f78d 03/02/2026 12:43 |
2.11 MB |
Chiarimenti
21/02/2026 09:05
Quesito #1
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, art. 6.3 lett. a):
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 9.000.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a meno di € 6.000.000,00 per la durata di 7 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 9.000.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 27.000.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 9.000.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 9.000.000,00, nel periodo di riferimento.
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno composto da tutti i servizi principali P oggetto del presente appalto, ciascuno di importo minimo pari a € 9.000.000,00”,
si formulano le seguenti osservazioni.
L’importo dei servizi principali oggetto di affidamento è pari a meno di € 6.000.000,00 per la durata di 7 anni.
La previsione di n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a € 9.000.000,00, comporta la necessità di dimostrare un’esperienza pregressa complessiva pari ad almeno € 27.000.000,00, sostanzialmente tripla rispetto al valore dell’appalto.
Tale previsione appare:
- eccedente rispetto alla finalità di verifica della capacità tecnica;
- non proporzionata all’oggetto dell’affidamento;
- restrittiva della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (nonché dei principi oggi ribaditi nel D. Lgs. 36/2023), i requisiti di partecipazione devono essere:
- attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- tali da garantire la massima partecipazione;
- non discriminatori.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che i requisiti di capacità tecnica non possono tradursi in una indebita restrizione dell’accesso al mercato, ove non adeguatamente motivati in relazione alla specifica complessità dell’affidamento.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte chiarito che:
- i requisiti di capacità tecnica devono essere proporzionati e ragionevoli rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Delibera ANAC n. 940/2018);
- la richiesta di plurimi servizi analoghi di importo elevato deve essere sorretta da specifica motivazione, non potendo costituire uno strumento selettivo ingiustificatamente restrittivo (cfr. Delibera ANAC n. 1328/2019);
- il principio di massima partecipazione impone di evitare clausole che determinino un effetto anticoncorrenziale non necessario (ex multis, Linee Guida ANAC n. 1 in materia di requisiti di capacità).
In particolare, ANAC ha evidenziato che la richiesta di un numero elevato di servizi analoghi di importo pari o superiore a quello posto a base di gara può risultare sproporzionata ove non strettamente giustificata dalla peculiarità tecnico-organizzativa dell’appalto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler precisare se l’importo richiesto per ciascun servizio (n. 3 servizi analoghi da 9.000.000) sia derivato da un refuso materiale, dovendosi invece intendere quale requisito minimo l’esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo, comprensivo dei servizi principali P oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a € 9.000.000,00, nel periodo di riferimento.
25/02/2026 16:09
Risposta
Il requisito tecnico-professionale di cui all’art. 6.3, comma a), del Disciplinare di Gara prevede che l’azienda dimostri di possedere una capacità tecnico-gestionale consolidata, acquisita mediante la gestione, negli ultimi dieci anni, di almeno tre servizi analoghi, ciascuno comprensivo di tutti i servizi P previsti.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Tale scelta rispecchia la volontà della Stazione Appaltante e, pertanto, si conferma integralmente quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
04/03/2026 12:10
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimento e riesame – requisito di capacità tecnica (par. 6.3 Disciplinare di gara)
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, si osserva quanto segue.
Il disciplinare richiede l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 9.000.000,00.
Tale previsione appare non proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che:
l’importo complessivo della procedura è pari a € 9.016.720,96;la durata dell’affidamento è pari a 7 anni, con un valore medio annuo del servizio di circa € 1.280.000,00;il requisito richiesto comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di tre servizi analoghi ciascuno di valore sostanzialmente pari all’intero importo dell’appalto, per un valore complessivo di esperienza pari ad almeno € 27.000.000,00.
Alla luce di quanto sopra, il requisito in questione appare eccedente rispetto al valore effettivo del servizio e potenzialmente restrittivo della concorrenza, in contrasto con:
i principi di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023 (artt. 1, 10 e 100);l’orientamento dell’ANAC, secondo cui i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere strettamente correlati e proporzionati all’oggetto e all’importo dell’appalto, evitando previsioni che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione;la consolidata giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittimi requisiti di partecipazione manifestamente sproporzionati rispetto al valore e alla struttura economica dell’appalto.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler riesaminare e rettificare il requisito previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare, adeguandolo ai principi normativi sopra richiamati e garantendo il rispetto del principio di proporzionalità e di apertura alla concorrenza.
In attesa di cortese riscontro.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, si osserva quanto segue.
Il disciplinare richiede l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 9.000.000,00.
Tale previsione appare non proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto, considerato che:
l’importo complessivo della procedura è pari a € 9.016.720,96;la durata dell’affidamento è pari a 7 anni, con un valore medio annuo del servizio di circa € 1.280.000,00;il requisito richiesto comporta la necessità di dimostrare l’esecuzione di tre servizi analoghi ciascuno di valore sostanzialmente pari all’intero importo dell’appalto, per un valore complessivo di esperienza pari ad almeno € 27.000.000,00.
Alla luce di quanto sopra, il requisito in questione appare eccedente rispetto al valore effettivo del servizio e potenzialmente restrittivo della concorrenza, in contrasto con:
i principi di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023 (artt. 1, 10 e 100);l’orientamento dell’ANAC, secondo cui i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere strettamente correlati e proporzionati all’oggetto e all’importo dell’appalto, evitando previsioni che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione;la consolidata giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittimi requisiti di partecipazione manifestamente sproporzionati rispetto al valore e alla struttura economica dell’appalto.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler riesaminare e rettificare il requisito previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare, adeguandolo ai principi normativi sopra richiamati e garantendo il rispetto del principio di proporzionalità e di apertura alla concorrenza.
In attesa di cortese riscontro.
06/03/2026 15:52
Risposta
Per il quesito proposto si faccia riferimento alla Fac di cui al quesito n. 1