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Gara #3060

Affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, delle “opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco Archeologico Regionale di Camarina
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Informazioni appalto

07/01/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 606.857,32
SCHEMBRI ANGELO
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione - Forniture di beni e servizi

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

1
B9DB6B00AA
G25I24000170002
Qualità prezzo
Affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, delle “opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco Archeologico Regionale di Camarina
Affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, delle “opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco Archeologico Regionale di Camarina
€ 125.133,00
€ 0,00
€ 232.389,86

Seggio di gara

Nomina Componente S.A. prot. 23795
24/02/2026
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27/02/2026 09:33
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Cognome Nome Ruolo
PICCIONE LUIGI Presidente
SIGNORELLO GIROLAMO Vicepresidente
RIVILLITO BARTOLOMEO Componente

Scadenze

09/08/2026 23:59
09/08/2026 23:59
16/09/2026 13:00
21/09/2026 09:00

Avvisi pubblici

Allegati

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16/07/2026 12:44
1.26 MB
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16/07/2026 12:47
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16/07/2026 12:48
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1.10 MB
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16/07/2026 12:50
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16/07/2026 12:50
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16/07/2026 12:50
25.67 kB

Chiarimenti

15/01/2026 10:28
Quesito #1
FAQ n. 1 – Periodo di riferimento dei servizi svolti (requisito di capacità tecnico-professionale)

Quesito

A pag. 31 del Disciplinare di gara, con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, è indicato che i servizi analoghi devono essere stati svolti nel periodo 2015-2024, pur richiamando testualmente i “dieci anni precedenti la data di indizione della procedura”.

Considerato che:




il bando di gara risulta sottoscritto digitalmente in data 07/01/2026;la medesima data (07/01/2026) è riportata anche quale data di pubblicazione sul profilo del committente;




si chiede di confermare se, in applicazione del criterio dei dieci anni precedenti la data di indizione della procedura, possa ritenersi valido quale periodo di riferimento l’intervallo 2016-2025, in luogo di quello indicato 2015-2024.

FAQ n. 2 – Numero e modalità di presentazione dei servizi nell’offerta tecnica (par. 12, lett. A)

Quesito

Con riferimento all’offerta tecnica, al paragrafo 12, lettera A, pag. 50 del Disciplinare di gara, è previsto che il concorrente possa descrivere un massimo di n. 3 servizi.

Considerato che:




l’appalto comprende più categorie di opere/servizi, come dettagliato nella Tabella 6 di pag. 32 del Disciplinare;




si chiede di chiarire:




se i tre servizi da descrivere debbano complessivamente coprire tutte le categorie indicate nella Tabella 6;ovvero se sia possibile (o richiesto) presentare tre servizi per ciascuna categoria;se, nell’ambito dei servizi presentati nell’offerta tecnica, debbano essere complessivamente e necessariamente raggiunti anche gli importi minimi previsti dalla Tabella 6 di pag. 32, oppure se tali importi rilevino esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione.












28/01/2026 12:30
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce:
punto 1-
Si confermano i requisiti richiesti di capacità tecnico-professionale di avvenuta esecuzione, richiesti al punto 5.4.2 lettera b del disciplinare di gara, considerato che URC a inviato per la pubblicazione della gara in data 31/12/2025, e la stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in data 02 gennaio 2026 e successive pubblicazioni, considerato quanto detto prima i dieci anni previsti al punto 5.4.2 lett.b decorrono dal 2016/2025 .

punto 2 -
• I servizi indicati nel disciplinare di gara al punto 12 lett.a (max tre) da presentare devono, nel loro insieme, coprire tutte le categorie e le classi richieste dal bando nella Tabella 6.
• L'importante è che la somma dei valori di questi servizi soddisfi i minimi dimensionali richiesti per ogni specifica categoria.
Pertanto gli importi sono indispensabili ai fine della verifica dei requisiti di partecipazione.



19/01/2026 11:19
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopone alla Vostra attenzione una richiesta di chiarimento in merito alla composizione del gruppo di lavoro richiesta ai fini della partecipazione.

In particolare, si rileva che:



nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) è espressamente prevista, all’interno del gruppo di lavoro, la figura dell’Archeologo di I fascia, ai sensi del D.M. 244/2019, ai fini della verifica preventiva di interesse archeologico;nel Disciplinare di gara, invece, tale figura non risulta espressamente indicata tra i requisiti del gruppo di lavoro, mentre risulta richiesta la figura dell’impiantista, non esplicitamente menzionata nel DIP.



Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:



se, ai fini della partecipazione alla presente procedura, la figura dell’Archeologo debba considerarsi obbligatoria sin dalla fase di gara (e quindi da indicare nel gruppo di lavoro), oppure se la stessa sia richiesta esclusivamente in una fase successiva all’affidamento;se la figura dell’impiantista debba considerarsi obbligatoria ai fini dell’offerta, nonostante non sia espressamente richiamata nel DIP;



Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento, che risulta necessario al fine di una corretta e consapevole formulazione dell’offerta.



28/01/2026 12:30
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che la figura dell’Archeologo e del Progettista degli impianti elettrici e termici, nonostante la prima una prevista solo DIP e l’altra prevista solo nel Disciplinare, il concorrente ha l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni da presentare in sede di gara, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione nell’elenco degli Archeologi dei Beni Culturali e il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione dell’albo dell’Ordine Professionale di appartenenza di cui al D.P.R. n.328/2011 e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
• componente di un raggruppamento temporaneo;
• associato di una associazione tra professionisti;
• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.


19/01/2026 11:21
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto e alle prescrizioni relative all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si chiede cortesemente un chiarimento in merito ai requisiti richiesti al gruppo di lavoro.

In particolare, considerato che sia il Disciplinare di gara sia il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) prevedono l’obbligo di conformità della progettazione ai CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022, si chiede di chiarire:



se, ai fini della partecipazione alla procedura, sia richiesto che uno o più componenti del gruppo di lavoro siano in possesso di specifici requisiti professionali, competenze certificate o titoli in materia di CAM e sostenibilità ambientale;se sia necessaria l’individuazione di una figura dedicata (es. esperto CAM, esperto di sostenibilità ambientale, energy manager, ecc.), oppure se la dimostrazione della conformità ai CAM possa essere garantita attraverso l’organizzazione complessiva del gruppo di lavoro;se, in sede di gara, sia richiesta la produzione di attestazioni, certificazioni o dichiarazioni specifiche relative alle competenze CAM dei professionisti indicati.



Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento, ritenuto essenziale per una corretta definizione del gruppo di lavoro e per la predisposizione di un’offerta conforme alla documentazione di gara.



28/01/2026 12:31
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che il DISCIPLINARE e il DIP prevede l’obbligo che la progettazione esecutiva dovrà essere conforme ai Citeri Ambientali Minimi, non è obbligo che uno specifico componente del gruppo di progettazione o una figura dedicata sia in possesso di titoli, certificazioni o requisiti professionali dedicati esclusivamente ai CAM.
Diventa un obbligo di “fatto” per chi vuole ottenere quel punteggio previsto nel disciplinare al punto 14 lett. A “CRITERI PREMIANTI Di CUI al D.M. 23 Giugno 2022”.
Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute, dovranno essere riportate all’interno della Relazione Metodologica”.


19/01/2026 16:45
Quesito #4
Buongiorno, con la presente si richiedono chiarimenti in merito al Criterio A al punto A2 del Disciplinare in cui si richiedono "Esperienza specifica nel consolidamento di versanti rocciosi, della stabilizzazione di pareti e della messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico, specialmente se tali interventi sono stati realizzati in contesti di beni culturali" in quanto da DIP allegato nel capitolo "Opere previste in progetto - Interventi previsti nelle singole aree" non vi è alcun riferimento ad interventi di tale natura.



28/01/2026 12:31
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che il criterio di valutazione tecnica dell’offerta al punto A.2 del disciplinare di gara, si riferisce al Punto 2 del disciplinare di gara “Opere previste in progetto – Interventi previsti nelle singole aree” relativi ai lavori di “La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in materiale drenante che consente insieme ai percorsi già esistenti di migliora la visita in buona parte dell’area archeologica”.
L’area di intervento, oggi è soggetta a rischi di frane, erosioni e allagamenti, pertanto il progetto deve prevedere la regimazione delle acque e l'insieme di tecniche e opere per controllare e gestire il flusso di acque superficiali (piovane, meteoriche) e profonde, fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici come inondazioni ed erosioni, convogliando, accumulando o infiltrando l'acqua in eccesso per proteggere il territorio e le infrastrutture.
Obiettivi principali:
Prevenzione del dissesto idrogeologico: Ridurre i rischi di frane, erosioni e allagamenti.
Protezione delle opere: Salvaguardare strade, edifici e altre infrastrutture da danni da acqua.
Gestione sostenibile: Controllare le acque meteoriche per evitare ristagni o scarichi eccessivi.
Miglioramento ambientale: Filtrare le acque, ricaricare le falde e gestire il deflusso in modo ecologico.


20/01/2026 11:55
Quesito #5
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di confermare che il possesso del suddetto requisito possa essere dimostrato mediante la somma di più servizi ciascuno dei quali contenga solo una o più delle categorie richieste dal discipliare (es. E.13, S.03, IA.02, IA.03) ma non tutte.



28/01/2026 12:32
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che i tre servizi da presentare devono, nel loro insieme, coprire tutte le categorie e le classi richieste dal disciplinare nella Tabella 6, possono anche coprire una o più categorie contemporaneamente riconducibili alla tabella del disciplinare.
I servizi svolti per classi e categorie di grado pari o superiore a quelle richieste sono valide a giustificare il possesso dei requisiti, a condizione che si tratti delle stesse classi e categorie previste nell’appalto o di classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.
L'importante è che la somma dei valori di questi servizi soddisfi i minimi dimensionali richiesti per ogni specifica
categoria.


21/01/2026 12:13
Quesito #6
- Si chiede di chiarire quale sia il numero di posti da prevedere nel teatro da realizzare nell’area antistante il museo di Kamarina e case Susino: il DIP prevede 2.000 posti a pagina 19, mentre riporta un numero pari a 200 nella pagina successiva;

- Si chiede di confermare che la relazione tecnico-metodologica di cui al punto C) prevista nell’offerta tecnica possa contenere, incluse nelle 20 pagine: immagini, schemi e tabelle;

- Con riferimento al Disciplinare di gara, pag. 50, punto B), si chiede di confermare che la dicitura: “del concorrente sarà valutato con riferimento a tutti i sub-criteri” sia da intendersi quale mero refuso materiale e che la stessa debba ritenersi priva di effetti, nonché da considerarsi espunta dal testo del Disciplinare.

-Si chiede di confermare che la documentazione di cui al punto A), paragrafo 12 pag 50 sia finalizzata a descrivere (al massimo) tre servizi – illustranti le capacità professionali del concorrente, e che debba essere presentata in riferimento ai sub-criteri individuati nella successiva tabella posta a pagina 54, sezione A, Professionalità e adeguatezza dell’offerta (nonché sub-criteri A.1, A.2, A.3). Si chiede, altresì, di confermare che le schede A3/A4 previste per la presentazione della documentazione di cui al punto A) debbano essere solo grafiche o accompagnate da sezioni descrittive.

- Si chiede di confermare che la relazione tecnico-metodologica al punto C) paragrafo 12 pag. 50 debba essere redatta in considerazione dei sub-criteri riportati nella sez. B “Caratteristiche metodologiche dell’offerta (nonché sub-criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.3, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) oltre che nella sez. C “Criteri premianti di cu al D.M. 23 giugno 2022 (CAM) (nonché sub-criteri C.1 e C.2)

Si chiede di confermare che le certificazioni da allegare alla relazione tecnica, così come richiesto al punto 1 delle Caratteristiche metodologiche dell’offerta (pag. 51 del Disciplinare di gara) siano da considerarsi escluse ai fini del conteggio del numero (20) massimo di pagine

17/02/2026 10:34
Risposta
Punto 1: Con riferimento alla capacita del teatro all'aperto da realizzarsi nell'area antistante il museo di Kamarina, il numero di posti a sedere da prevedere nel teatro è pari a n. 2000.
Punto 2: Come previsto dal Disciplinare, il numero massimo di 20 pagine per la Relazione Metodologica non può essere superato, pena la non considerazione delle pagine eccedenti. Ai fini del calcolo non si tiene conto di eventuali testate, indici e/o allegati a comprova di quanto in essa dichiarato.
Punto 3: Si conferma quanto previsto nel Disciplinare al punto B (paragrafo 14, Criterio B – Caratteristiche 8 metodologiche dell'offerta). Chiarendo che, per mero refuso, la frase è da interpretarsi come segue: ”Il punteggio tecnico del concorrente sarà valutato con riferimento a tutti i sub-criteri…”.
Punto 4: Vedasi risposta al Chiarimento n. 1, punto 2, e Chiarimento n. 5.
Punto 5: Per quanto previsto dal Disciplinare sono utili a giustificare il possesso dei requisiti i servizi prestati per opere rientranti nelle stesse classi e categorie previste nell'appalto o in classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.
Punto 6: Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute, non sono incluse nel massimo numero di pagine (20) della relazione tecnica, in quanto da allegarsi a mera comprova di quanto dichiarato in essa.
21/01/2026 16:32
Quesito #7
1. Si chiedono delucidazioni in merito al sub-criterio A.2 dell'offerta tecnica, in quanto nel DIP posto a base di gara non si riscontrano indicazioni riguardanti ''consolidamenti di versanti rocciosi, stabilizzazione di pareti e messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico''. Si chiede quindi di evidenziare l'attinenza tra il servizio richiesto in sede di offerta tecnica e il progetto posto a base di gara.

2. In merito al criterio B dell'offerta tecnica, si chiede se il limite delle 20 pagine A4 si riferisca soltanto alle attività di progettazione o anche a quelle di direzione lavori, in quanto quest'ultima è classificata come servizio opzionale nella tabella a pagina 61 del Disciplinare.

17/02/2026 10:35
Risposta
Punto 1: Vedasi risposta al Chiarimento n.4
Punto 2: Il limite di pagine della relazione si riferisce anche alle attività di Direzione Lavori.
23/01/2026 09:39
Quesito #8
Si richiedono delucidazioni in merito al Modello 2 – Dichiarazione requisiti di gara.
Si rilevano alcune incongruenze nella Tabella dei requisiti contenuta nel suddetto modulo, nella quale sono indicate le seguenti categorie: E21, E20, IA01, S04, IA02, IA03, P03.
Diversamente, all’interno del disciplinare di gara, la Tabella 6 a pagina 32 riporta categorie differenti, ovvero: E21, E13, IA01, S03, IA02, IA03 e V02.
Si chiede pertanto di chiarire quali siano le categorie corrette da assumere come riferimento, nonché i relativi importi, considerato che anche questi ultimi non risultano coerenti tra la documentazione citata.

17/02/2026 10:37
Risposta
Si rappresenta che il Modello 2 "Dichiarazione requisiti gara" allegato alla documentazione di gara contiene un errore materiale relativamente alle categorie d'opera e ai relativi importi indicati nella sezione 3, punto 2).
Si allega, pertanto, alla presente il Modello 2 corretto che sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato.
mod.-2-dichiarazione-requisiti-gara-kamarina-corretto.docx
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17/02/2026 10:37
49.07 kB
26/01/2026 14:45
Quesito #9
Buon pomeriggio in merito alla tabella dell'offerta tecnica pagina 54-55 ed in particolare del punto A.2 "Esperienza specifica nel consolidamento di versanti rocciosi, della stabilizzazione di pareti e della messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico, specialmente se tali interventi sono stati realizzati in contesti di beni culturali" si chiede se tale punto è confermato anche alla luce della tipologia di interventi previsti nel DIP ( non è menzionato nessun consolidamento di versanti rocciosi nel documento) e della categoria S03 richiesta nei Requisiti capacità tecnico-professionale (tabella 6 pag 32) visto che li interventi in parete sono assimilabili alla categoria S04 e non S03 che invece equivale ad interventi con strutture in cemento armato
Distinti saluti, Orazio Licciardello



17/02/2026 10:38
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n. 4.
Si precisa ulteriormente che, per quanto riguarda la categoria assimilabile agli interventi di consolidamento di versanti rocciosi, stabilizzazione di pareti e messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico di cui al criterio A.2 dell'offerta tecnica, la stessa è riconducibile alla categoria V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili).
26/01/2026 17:25
Quesito #10
Con riferimento alla categoria d’opera E.13 indicata nel Disciplinare di gara per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale , si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare se possa ritenersi idoneo e assorbente il possesso della categoria E.19.

cordiali saluti

17/02/2026 10:39
Risposta
I servizi da presentare devono, nel loro insieme, coprire tutte le categorie e le classi richieste dal disciplinare nella Tabella 6, possono anche coprire una o più categorie contemporaneamente riconducibili alla tabella del disciplinare. I servizi svolti per classi e categorie di grado pari o superiore a quelle richieste sono valide a giustificare il possesso dei requisiti, a condizione che si tratti delle stesse classi e categorie previste nell’appalto o di classi analoghe rientranti nelle stesse categorie. L'importante è che la somma dei valori di questi servizi soddisfi i minimi dimensionali richiesti per ogni specifica categoria.
28/01/2026 14:30
Quesito #11
Buongiorno,
con riferimento al punto “Requisiti del gruppo di lavoro” del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se le figure di progettista architettonico, progettista delle strutture e/o progettista degli impianti possano intrattenere con il concorrente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).

Grazie e Cordiali saluti.


17/02/2026 10:40
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n. 2.
Resta fermo che il relativo rapporto deve essere formalizzato e idoneo a garantire l’effettiva partecipazione del professionista all’esecuzione dell’incarico.
29/01/2026 11:35
Quesito #12
In riferimento al paragrafo 12 "busta B offerta tecnica" del disciplinare di gara, non è riscontrabile la necessità di ricoprire, con i soli tre servizi da riportare nelle schede tecniche, gli importi relativi alle sette categorie d'opera riportate al paragrafo 5.4.2 tabella 6 - Requisiti capacità tecnica professionale.
A nostro parere, sembra che al paragrafo 5.4.2 tab.6 sia necessario ricoprire gli importi con servizi svolti negli ultimi 10 anni (2016-2025) mentre al paragrafo 12 "offerta tecnica" sia necessario presentare tre servizi ANALOGHI all'oggetto della gara.
Viste le risposte ai quesiti precedenti, si chiede una dettagliata precisazione.

17/02/2026 10:40
Risposta
Ad ulteriore chiarimento e a parziale rettifica di quanto già risposto per il quesito n. 1, punto 2, per il quesito n.5 e per il quesito n.6, punto 4, si chiarisce che:
a titolo di requisiti di capacità tecnico-professionale, potranno essere valutati anche più di tre servizi (comunque riferibili al periodo di rilevanza), in conformità a quanto disposto dall’art. 40, comma 1-bis dell’All. II.12, e da comprovati secondo le modalità stabilite dal disciplinare.
Pertanto, il limite dei tre servizi, specificato dal Disciplinare al punto 12-A), è da riferirsi esclusivamente all’offerta tecnica e ai servizi che saranno oggetto di valutazione premiale.
29/01/2026 17:57
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,

Quesito N.1 Busta B – Offerta Tecnica – Servizi illustrativi

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai contenuti della “Busta B – Offerta Tecnica”, ed in particolare a quanto previsto al paragrafo 12 del Disciplinare.

Il citato paragrafo prevede la presentazione, per l’illustrazione delle capacità professionali del concorrente, di un massimo di tre servizi, mediante la produzione per ciascun servizio di n. 3 schede numerate in formato A3, indicando committenti, importi e periodo di svolgimento.

A tal riguardo, si chiede di chiarire se i servizi da illustrare ai fini dell’offerta tecnica debbano necessariamente riferirsi a incarichi svolti nei dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, analogamente a quanto previsto per i requisiti di capacità tecnico-professionale, oppure se possano essere considerati ammissibili anche servizi svolti in un periodo antecedente, purché affini all’oggetto dell’affidamento e riconducibili alle classi e categorie richieste.



Quesito N.2 Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) – Teatro all’aperto

Nel Documento di Indirizzo alla Progettazione si rileva una discordanza in merito alla capienza del teatro all’aperto in struttura precaria, in quanto:

· a pagina 19 è indicata una capienza pari a 2000 posti;

· a pagina 20 è indicata una capienza pari a 200 posti a sedere.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia la capienza di riferimento corretta da assumere ai fini della progettazione.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si ringrazia anticipatamente.

17/02/2026 10:41
Risposta
Punto 1: Vedasi risposta al Chiarimento n. 1, punto 1. Si precisa che il periodo temporale di riferimento decorre dal 2 gennaio 2016 al 2 gennaio 2026, considerato che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 2 gennaio 2026.
Punto 2: Vedasi risposta al Chiarimento n. 6, punto 1.
02/02/2026 17:28
Quesito #14
Buonasera, con la presente si chiede:

- un componente del RTP costituendo, al fine di soddisfare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, può ricorrere all’avvalimento?

- trattandosi di RTP costituendo, tutti i componenti l’RTP, devono obbligatoriamente possedere i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale?

- nel caso di professionista incaricato della progettazione antincendio, iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, deve obbligatoriamente possedere i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale?





17/02/2026 10:42
Risposta
Punto 1: Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è vietato l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale per gli affidamenti relativi ai beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Pertanto, per la presente procedura non è ammesso l'avvalimento.
Punto 2: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 5.4.2, lett. b) del Disciplinare devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
Punto 3: Vedasi risposta al precedente punto.
03/02/2026 10:33
Quesito #15
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente di confermare se, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo (RTP) costituendo, l’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione debba essere assolta esclusivamente dalla società Capogruppo/Mandataria.

distinti saluti


17/02/2026 10:43
Risposta
In una RTP, in fase di presentazione dell'offerta, l'imposta di bollo sull'offerta economica e unica (€ 16,00).
La marca da bollo viene assolta dalla Mandataria (Capogruppo) in nome e per conto di tutto il raggruppamento.
Non è necessario che ogni componente paghi un bollo; l'offerta è considerata un atto unitario.
04/02/2026 15:51
Quesito #16
Buon pomeriggio, si richiede, nel caso di RTP Costituendo, se tutti i componenti devono essere iscritti alla piattaforma, oppure solo la Capogruppo, grazie

17/02/2026 10:44
Risposta
In caso di partecipazione in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.
La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico Capogruppo.
06/02/2026 18:07
Quesito #17
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di presentare un servizio analogo ai fini della comprova dei CRITERI A1-A2-A3.

In particolare, il servizio che si intende proporre presenta caratteristiche pienamente coerenti con quello posto a base di gara, in quanto riguarda un intervento in area vincolata, comprensivo di edifici di nuova realizzazione e di valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali, elementi tutti chiaramente riconoscibili nel relativo quadro economico. Si rappresenta tuttavia che il certificato di regolare esecuzione del servizio risulta essere stato sintetizzato nella sola categoria E.22.

Si chiede pertanto di confermare se il servizio possa essere valutato sulla base del solo certificato prodotto, esclusivamente con riferimento alla singola categoria E.22,
oppure se possa essere considerato per analogia, tenuto conto delle caratteristiche complessive dell’intervento desumibili dalla documentazione economica e tecnica.

17/02/2026 10:45
Risposta
I servizi da presentare devono, nel loro insieme, coprire tutte le categorie e le classi richieste dal disciplinare nella Tabella 6, possono anche coprire una o più categorie contemporaneamente riconducibili alla tabella del disciplinare.
I servizi svolti per classi e categorie di grado pari o superiore a quelle richieste sono valide a giustificare il possesso dei requisiti, a condizione che si tratti delle stesse classi e categorie previste nell’appalto o di classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.
L'importante è che la somma dei valori di questi servizi soddisfi i minimi dimensionali richiesti per ogni specifica categoria.
06/02/2026 18:53
Quesito #18
Buona sera,
con la presente si chiede di sapere se nell'offerta tecnica è possibile allegare i CV delle professionalità che concorrono a formare il gruppo di lavoro senza computare questi documenti nel totale delle 20 pagine assegnate per il criterio B

17/02/2026 10:45
Risposta
I CV delle professionalità che concorrono a formare il gruppo di lavoro non sono inclusi nel massimo numero di pagine (20) della relazione tecnica, costituendone meri allegati.
06/02/2026 19:02
Quesito #19
Buona sera,
in merito all'offerta Tempo, si chiede di sapere se ci sono limiti di ribasso temporale da applicare .
Grazie

17/02/2026 10:46
Risposta
Ai sensi del paragrafo 13 del Disciplinare di gara, la riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara.
09/02/2026 10:11
Quesito #20
Si chiede di chiarire se la figura professionale dell'archeologo possa essere subappaltata. Si chiede inoltre se, in caso di risposta affermativa, sia necesessario indicare già in fase di presentazione dell'offerta il professionista che eseguirà la prestazione.

17/02/2026 10:47
Risposta
Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti. Tuttavia, il professionista subappaltatore deve essere già individuato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, in quanto deve far parte del gruppo di lavoro dichiarato nel Modello 2 ai fini della verifica dei requisiti.
09/02/2026 10:22
Quesito #21
In risposta al quesito 5 si legge che: "Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che i tre servizi da presentare devono, nel loro insieme, coprire tutte le categorie e le classi richieste dal disciplinare nella Tabella 6, possono anche coprire una o più categorie contemporaneamente riconducibili alla tabella del disciplinare." Tuttavia in relazione ai requisiti di capacità tecnica e profesisonale di cui al punto 5.4.2 lett. b) (pag.ne 31 e 32) del disciplinare di gara si fa riferimento "all'Avvenuta esecuzione, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (2015-2024), di contratti analoghi a quelli in affidamento, sia in favore di soggetti pubblici che di quelli privati" mentre il limite dei tre servizi è da disciplinare riferito ai servizi afferenti dell'offerta tecnica. Si chiede, pertanto, di confermare che il possesso del requisito amministrativo di capacità tecnica e professionale possa essere dimostrato mediante la somma di più servizi ciascuno dei quali contenga suna o più delle categorie richieste dal discipliare (es. E.13, S.03, IA.02, IA.03) senza un limite numerico di servizi per raggiungere la somma per ciascuna categoria e id.

17/02/2026 10:48
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.12
09/02/2026 13:20
Quesito #22
si richiede di riscontrare la richiesta chiarimenti allegata alla presente comunicazione.

Grazie anticipatamente,

17/02/2026 10:48
Risposta
Quesito non pertinente alla gara in oggetto
09/02/2026 13:57
Quesito #23
si richiede di non tenere in considerazione la richiesta di chiarimento inviata in data 09/02/2026 ore 13:20 poichè l'allegato non si riferisce alla presente procedura

17/02/2026 10:50
Risposta
Quesito non pertinente alla gara in oggetto
09/02/2026 16:18
Quesito #24
Buongiorno, nel modello 2 fornito tra i documenti di gara compaiono classi e categorie di lavori difformi da quelle richieste nel disciplinare.
Nel disciplinare vengono indicate, come requisiti di capacità tecnico professionae le categorie E.21 - E.13 - IA.01 - S.03 - IA.02 - IA.03 - V.02.
Nel modello messo disposizione, all'interno della sezione 3 - punto 2), compaiono invece le categorie E.21 - E.20 - IA.01 - S.04 - IA.02 - IA.03 - P.03.
Oltre alle diverse categorie di opere, anche gli importi riferiti alle varie categorie risultano essere incongruenti tra modello 2 e disciplinare.
Con la presente si chiede che vengano indicate in via definitiva le categorie di opere (e i relativi importi) che dovranno essere prese come riferimento per la dimostrazione dei requisiti.

17/02/2026 10:50
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.8
09/02/2026 18:52
Quesito #25
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se le schede servizi svolti debbano coprire tutte le categorie di lavoro elencate nel disciplinare oppure categorie con un grado di complessità più elevato bastino anche a coprire le altre categorie. Ad esempio, se i tre servizi hanno importi della categoria E.21 che superano quello richiesto dalla tabella, è necessario che vi siano anche importi che coprano la categoria E.13, nonostante sia una categoria meno complessa dell'E.21?

17/02/2026 10:51
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.17
10/02/2026 09:59
Quesito #26
Si richiede conferma in merito al fatto che i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.4.2, lett. b) del Disciplinare di Gara debbano essere attestati in conformità alle categorie e agli importi dei lavori ivi indicati, e non già secondo quanto riportato nel modello "Mod 2 – Dichiarazione requisiti gara" predisposto dalla Stazione Appaltante.

17/02/2026 10:51
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.8
10/02/2026 12:13
Quesito #27
Con riferimento alla risposta del quesito n. 2 del 19.01.2026, pubblicato il 28.01.2026 si chiede di confermare che le figure dell’archeologo e del progettista impianti, oltre a essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, possano essere:

- componente di un raggruppamento temporaneo;

- associato di una associazione tra professionisti;

- socio di una società di professionisti o di ingegneria;

- amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;

- direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

- dipendente;

- collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua di uno dei mandanti del costituendo RTP concorrente, che intrattiene altri rapporti di collaborazione con terze parti per oltre il 50% del proprio compenso professionale;

- consulente di uno dei mandanti del costituendo RTP concorrente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

17/02/2026 10:52
Risposta
Vedasi risposta ai Chiarimenti nn. 2 e 11
11/02/2026 11:32
Quesito #28
Si chiede di confermare se le due certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al Criterio C debbano essere computate all’interno del limite massimo di 20 pagine previsto per la relazione metodologica, oppure vanno considerati come allegati esclusi dal suddetto conteggio.

17/02/2026 10:52
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.6, punto 6.
11/02/2026 12:49
Quesito #29
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di esplicitare la composizione dell’offerta tecnica, di cui ai paragrafi 12 e 14 del Disciplinare;

in particolare:

par. 12: risulta monco il paragrafo di cui al punto “B)”par. 14: ai fini della relazione metodologica (indicata al par. 12 costituita di 20 pagine A4), risultano come criterio “B” sia la parte della progettazione che la parte del servizio opzionale D.L.
17/02/2026 10:53
Risposta
Punto 1: Vedasi risposta al Chiarimento n. 6, punto 3
Punto 2: Vedasi risposta al Chiarimento n. 7, punto 2
11/02/2026 13:12
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in merito all’eventuale utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling) nell’ambito dell’esecuzione dei servizi di progettazione.

In particolare, si rileva che:

nei documenti di gara e nel calcolo dei corrispettivi posti a base di gara non risulta esplicitata una specifica prestazione relativa alla modellazione informativa o alla gestione digitale del processo mediante metodologia BIM, né appare individuata una voce economica dedicata;tra i criteri premianti (CAM) è invece prevista l’attribuzione di punteggio per il possesso della certificazione BIM Manager o BIM Coordinator;il criterio B.2.3 dell’offerta tecnica fa riferimento all’“efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto”.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:

se l’adozione della metodologia BIM sia da intendersi obbligatoria per l’espletamento dell’incarico, ovvero meramente facoltativa e valutabile ai fini premiali;qualora l’utilizzo del BIM sia richiesto, si richiede di aggiornare la tabella dei Corrispettivi.se il criterio B.2.3 debba intendersi come metodologica che include anche l'utilizzo di strumenti BIM.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

17/02/2026 10:54
Risposta
La metodologia BIM è da intendersi facoltativa e valutabile ai fini premiali nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Non essendo la metodologia BIM obbligatoria, i corrispettivi posti a base di gara rimangono invariati. L'eventuale utilizzo della metodologia BIM da parte del concorrente rientra nell'organizzazione tecnica proposta e non comporta riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Il criterio B.2.3 relativo alla "efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto" include anche l'eventuale utilizzo di strumenti BIM, qualora il concorrente intenda proporne l'adozione.
11/02/2026 16:43
Quesito #31
In merito ai punti premianti di cui alla tabella A articolo 14 del disciplinare sulla presenza di professionista certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17024, si chiede se la presenza di un professionista qualificato come "Consulente CasaClima" soddisfa il requisito richiesto.

Grazie
Cordialmente

17/02/2026 10:55
Risposta
Ai fini dell'attribuzione dei punti premianti di cui alla Tabella A art. 14 del Disciplinare (punto C1 - CAM), e richiesta la certificazione delle competenze rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, in conformità al D.M. 23 giugno 2022 (Criteri Ambientali Minimi).
La qualifica di "Consulente CasaClima" può essere ritenuta valida solo se rilasciata da organismo di certificazione accreditato secondo lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Il concorrente dovrà pertanto verificare e documentare che la certificazione posseduta sia conforme a tale standard di accreditamento.
11/02/2026 18:56
Quesito #32
Spett.le Stazione Appaltante,

in merito alla procedura di gara in oggetto, con la presetne si richede un chiarimento in merito alla composizione del gruppo di lavoro previsto per la partecipazione.

Nello specifico, all'interno del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) , all’art. 8 "struttura operativa....", viene citata la figura del CDE Manager. Poiché nel Disciplinare di Gara non è indicato esplicitamente il ruolo di tale professionista ai fini della valutazione, si chiede di specificare se la suddetta figura sia da intendersi come:

requsitio obbligatorio della struttura organizzativa minima Oppure elemento opzionale/premiale nell'ambito dell'offerta tecnica.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro per poter definire correttamente la compagine partecipante.

Cordiali saluti.
P


17/02/2026 10:56
Risposta
Si chiarisce che la figura del CDE Manager, richiamata all’art. 8 del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) nell’ambito della Struttura operativa, deve intendersi quale figura funzionale allo svolgimento dell’appalto in caso di aggiudicazione, ma non costituisce requisito obbligatorio ai fini della partecipazione.
11/02/2026 19:40
Quesito #33
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato dal mandante- componente della futura RTP anche se non delegato dagli altri componenti perché ancora in fase di formazione del RTP?



17/02/2026 10:56
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce,

ai sensi del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato:

a) da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregati in rete o consorziandi, munito della delega di tutti detti operatori. In tal caso, l'attestazione di avvenuto sopralluogo è valida per l'intero raggruppamento costituendo;

oppure

b) singolarmente da ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando, senza necessità di delega da parte degli altri componenti del costituendo raggruppamento.

Si precisa che, qualora si opti per la modalità sub b), l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata al singolo operatore economico è valida esclusivamente per quest'ultimo e non per l'intero raggruppamento costituendo.

Pertanto, in assenza di delega conferita da tutti gli operatori del costituendo RTP, ciascun componente del raggruppamento dovrà effettuare autonomamente il sopralluogo e ottenere la relativa attestazione individuale.

12/02/2026 12:06
Quesito #34
Si chiede di chiarire se l'importo richiesto per i requisiti di capacità tecnica e professionale a pag. 32 del Disciplinare di gara siano da riferirsi all' importo dei lavori o all'importo del corrispettivo dei servizi.
Inoltre si chiede di chiarire dove venga specificato nel Disciplinare di gara che i requisiti di capacità tecnica e professionale (pag.32), debbano essere soddisfatti da un max. di 3 servizi e non da un elenco di servizi.

17/02/2026 10:57
Risposta
Punto 1: L'importo richiesto per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.4.2, lett. b), punto 1 del Disciplinare di gara (pag. 32) è da riferirsi all'importo dei lavori oggetto dei servizi analoghi eseguiti.
Punto 2: Vedasi Chiarimento n. 12
12/02/2026 15:20
Quesito #35
Con riferimento alla documentazione richiesta per la dimostrazione dei servizi analoghi svolti, si chiede di confermare se, ai fini della relativa comprova, oltre al certificato attestante la regolare esecuzione della prestazione rilasciato dal committente, possa ritenersi idonea anche altra documentazione dalla quale si evincano chiaramente gli elementi richiesti, quali: oggetto del servizio, importo, periodo di svolgimento, committente ed esito/regolare esecuzione.

17/02/2026 10:58
Risposta
Sulla base di quanto stabilito dal Disciplinare al punto 5.4.2.: “La comprova di tale requisito e fornita dall’Operatore Economico mediante:
▪ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
▪ copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
▪ copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
▪ dichiarazione dell’O.E. concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG, il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle
fatture relative al periodo richiesto”.
13/02/2026 16:23
Quesito #36
Buongiorno, all'interno del modello 2 (dichiarazione requisiti gara Kamarina), si riscontra a pag. 6 una tabella con categorie differenti (E.21 - E.20 - IA.01 - S.04 - IA.02 - IA.03 - P.03) rispetto a quelle indicate all'interno del disciplinare, tab. 6 dell'articolo 5.4.2 pag. 32 (E.21 - E.13 - IA.01 - S.03 - IA.02 - IA.03 - V.02). Trattasi di refuso?
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.


17/02/2026 10:59
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.8
14/02/2026 17:55
Quesito #37
In riferimento ai requisiti, nel disciplinare riporta classi e categorie differenti rispetto a quelli riportati nel modello2.
Ad esempio:
Nel mod. 2 c'è la categoria E.20 e non c'è la E.13 (che invece è presente nel disciplinare).
Nel mod.2 c’è la categoria S.04 per € 2.450.000,00 e nel disciplinare la S.03 per € 500.000,00.
Nel mod.2 è presente anche la P.03 per € 1.050.000,00, non prevista nel disciplinare.
Come dobbiamo comportarci?

17/02/2026 10:59
Risposta
Vedasi risposta al Chiarimento n.8
20/07/2026 12:13
Quesito #38
Buongiorno, la presente per chiedere se il sopralluogo va obbligatoriamente effettuato qualora fosse già stato eseguito nella procedura passata.
Distinti saluti





19/08/2026 11:30
Risposta
Si trascrive quanto indicato al comma 4 del paragrafo 6.1 del disciplinare di gara:
"Resta valido il sopralluogo effettuato dall’operatore economico a seguito della prima indizione della procedura di gara, salva la facoltà per lo stesso di reiterarlo a seguito della riapertura dei termini di gara disposta con le determine n.60 del 05/05/2026 e n.109 del 08/07/2026."




21/07/2026 15:40
Quesito #39
Spett.le SA in riferimento alla gara identificata con CUP: G25I24000170002 – CIG: B9DB6B00AA, avente come termine di presentazione delle offerte il giorno 19/08/2026, considerato la:
- La complessità, l’importanza e l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
- L’opportunità di organizzare la compagine dell'OE in maniera tale da essere idonea e rispondente alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;
- Le diverse competenze e professionalità necessarie per poter garantire in maniera idonea ed efficiente, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
- La necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
- L'imminente periodo di ferie estive che rende indisponibile la partecipazione all'elaborazione dell'offerta tecnica di idonee professionalità;

La scrivente società ritiene opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per la presentazione dell' offerta, data l’importanza e la complessità dell’appalto.
Con la presente, pertanto, si formula richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista del 19/08/2026





28/07/2026 12:26
Risposta
In riscontro alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte, si comunica che la Stazione Appaltante/CUC non ritiene di poter accogliere la richiesta.

I termini attualmente previsti dal Bando/Disciplinare di gara devono intendersi confermati e inalterati, in considerazione delle stringenti tempistiche legate al cronoprogramma di realizzazione dell'opera e alla necessità di rispettare i termini perentori imposti dal finanziamento dell'intervento, la cui inosservanza comporterebbe il rischio di decadenza dalle risorse assegnate.

Resta pertanto confermata la scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 19/08/2026 alle ore 12:00.

23/07/2026 01:09
Quesito #40
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla composizione della struttura operativa richiesta e alla natura dei relativi requisiti.

Si rileva che:


l'Art. 3 del Capitolato Prestazionale ("Soggetti incaricati delle prestazioni professionali") stabilisce che l'Affidatario "dovrà indicare nell'offerta le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente Capitolato secondo quanto indicato all'art. 8";l'Art. 8 del medesimo Capitolato ("Struttura operativa, contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione") richiede la presenza di un team di progettazione di almeno 4 unità tecniche, tra cui:un ingegnere o architetto senior con comprovata esperienza di progettazione architettonica di interventi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici soggetti a tutela e aperti al pubblico (lett. b);un ingegnere o architetto senior con comprovata esperienza di progettazione strutturale nell'ambito di edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali (lett. c);un coordinatore della sicurezza che deve dimostrare di aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di importo almeno pari all'importo complessivo stimato dei lavori oggetto del presente affidamento (lett. d);un CDE Manager di comprovata esperienza (lett. e), per il quale la FAQ n. 32 ha già chiarito trattarsi di figura funzionale allo svolgimento dell'appalto in caso di aggiudicazione, ma non di requisito di ammissione ai fini della partecipazione;l'Art. 4 del Capitolato ("Collaboratori") prevede altresì la possibilità per l'Affidatario di avvalersi della "collaborazione di altri soggetti", previa comunicazione al Committente, senza ulteriori formalità.


Considerato che analoghi chiarimenti non risultano ad oggi pubblicati per le figure di cui all'Art. 8, lett. b), c) e d), si chiede di chiarire:


Se le indicazioni di cui all'Art. 8, lett. b), c) e d), del Capitolato Prestazionale costituiscano requisiti di ammissione da comprovare già in sede di partecipazione, a pena di esclusione, oppure se, al pari del CDE Manager di cui alla lett. e), costituiscano requisiti relativi esclusivamente all'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione, la cui mancata indicazione in sede di offerta non comporti conseguenze sull'ammissibilità;In caso di risposta affermativa alla natura di requisito di ammissione, se con riferimento all'importo di cui alla lett. d) debba intendersi l'importo dei lavori posto a base di gara (€ 3.000.000,00) ovvero l'importo complessivo dell'intervento finanziato (€ 4.906.712,11);Se le figure di cui alle lett. b), c) e d) possano essere individuate quali subappaltatori, analogamente a quanto già chiarito con la FAQ n. 20 per la figura dell'archeologo, oppure debbano necessariamente essere indicate quali componenti/mandanti del raggruppamento temporaneo, con conseguente responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante per l'intera prestazione contrattuale;Se, in alternativa, tali figure possano essere ricomprese nella nozione di "collaboratori" di cui all'Art. 4 del Capitolato, con le relative modalità semplificate ivi previste, oppure se tale disposizione riguardi esclusivamente figure di supporto ulteriori rispetto a quelle nominativamente richieste all'Art. 8.


Si ringrazia anticipatamente per il riscontro, ritenuto necessario ai fini di una corretta e consapevole definizione della composizione del raggruppamento partecipante.


28/07/2026 12:27
Risposta
In riscontro ai punti posti:

Natura delle figure di cui all'Art. 8, lett. b), c) e d): Si conferma che le indicazioni e i requisiti di cui alle lett. b), c) e d) dell'Art. 8 del Capitolato Prestazionale costituiscono requisiti relativi all'esecuzione del contratto. Pertanto, la designazione e/o la comprova di tali figure in sede di offerta sono richieste a pena di esclusione ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione. L'aggiudicatario sarà tenuto a formalizzare la composizione completa del team di lavoro e a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti prima della stipula del contratto o dell'avvio delle prestazioni.Importo dei lavori di cui alla lett. d): Il quesito assorbito dal punto 1. Si precisa comunque che l'importo dei lavori di riferimento per il coordinamento della sicurezza è pari all'importo dei lavori posto a base di gara (€ 3.000.000,00).Modalità di coinvolgimento (Subappalto / RTP): Le figure professionali specificate alle lett. b), c) e d) devono necessariamente assumere la veste di componenti/mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP). L'Operatore Economico può ricorrere al subappalto (nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla lex specialis) oppure avvalersi di collaborazioni professionali e/o consulenze d'intesa con la Stazione Appaltante.Inquadramento ex Art. 4 (Collaboratori): Gli operatori economicamente individuati a supporto o integrazione del team possono rientrare nella disciplina della collaborazione/consulenza di cui all'Art. 4 del Capitolato, fermo restando l'obbligo di garantire il pieno ed effettivo possesso dei requisiti minimi di esperienza prescritti dall'Art. 8 all'atto dell'affidamento.
23/07/2026 14:29
Quesito #41
Il sottoscritto operatore economico, avendo già presentato offerta in occasione della prima indizione della procedura in oggetto, chiede un chiarimento in merito agli effetti della riapertura dei termini.

In particolare, premesso che il Disciplinare prevede la facoltà per gli operatori economici già partecipanti di sostituire l'offerta, e che la mancata sostituzione equivale a conferma consapevole dell'offerta originaria con accettazione della nuova formula di calcolo introdotta, si chiede di specificare:


se la documentazione amministrativa (Busta A) già presentata in sede di prima partecipazione debba intendersi ancora valida ed efficace ai fini della presente procedura, oppure se debba essere obbligatoriamente ripresentata, anche in caso di mancata sostituzione dell'offerta tecnica ed economica;se il contributo a favore dell'ANAC, già versato in relazione al medesimo CIG in occasione della prima partecipazione, sia da ritenersi assolto anche ai fini della presente riapertura dei termini, o se debba essere nuovamente versato;

Si resta in attesa di cortese riscontro.
28/07/2026 12:28
Risposta
In riscontro alle richieste:

Documentazione Amministrativa (Busta A): Con la riapertura dei termini e l'aggiornamento della documentazione/modulistica di gara, l'Operatore Economico non è tenuto a ripresentare la Busta A - Documentazione Amministrativa aggiornata (ad eccezione della modulistica redatta sui modelli aggiornati messi a disposizione dell’amministrazione per la presente riapertura).Contributo ANAC: Trattandosi della medesima procedura di gara identificata dallo stesso CIG, il contributo a favore dell'ANAC già versato in occasione della prima presentazione è da ritenersi assolto e valido. Sarà sufficiente riallegare la ricevuta di versamento già in possesso dell'operatore.
23/07/2026 16:07
Quesito #42
1- Con riferimento alla previsione del disciplinare secondo cui la relazione tecnico-metodologica deve essere composta da un massimo di 20 pagine e suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub-criteri di cui al paragrafo 14, si chiede di chiarire:

- se il limite massimo di 20 pagine debba intendersi complessivamente riferito ai criteri B, C e D;
- se la trattazione del criterio C – metodologia per il servizio opzionale di Direzione Lavori debba essere inserita nella medesima relazione metodologica di 20 pagine oppure possa essere presentata mediante un documento autonomo;
- se il criterio D – criteri premianti CAM debba essere illustrato all’interno della relazione metodologica oppure mediante apposite dichiarazioni e documentazione separata;
- se gli eventuali documenti probatori relativi al sub-criterio D.1 e le dichiarazioni di impegno riferite ai sub-criteri D.2 e D.3 siano esclusi dal conteggio delle 20 pagine.

Si chiede pertanto di confermare la corretta composizione documentale dell’offerta tecnica e l’esatto perimetro di applicazione del limite massimo previsto.

2- In riferimento alla documentazione amministrativa caricata per la passata procedura, si richiede se debba essere ripresentata con nuova data oppure se resti valida quella già consegnata. Si richiede inoltre se debba essere riprodotto il dgue e il Mod.2 che è stato modificato.


28/07/2026 12:33
Risposta
In riscontro ai quesiti formulati:

Relazione Tecnico-Metodologica e Criteri (B, C, D):Il limite massimo di 20 pagine si intende complessivo per l'illustrazione della proposta tecnica riferita ai Criteri B, C e D.La trattazione del Criterio C (DL opzionale) deve essere inclusa all'interno della medesima relazione di 20 pagine.Per quanto riguarda il Criterio D (CAM), l'illustrazione può essere fornita mediante dichiarazioni inserita alla relazione tecnico-metodologica. Tale documentazione esplicativa e probatoria allegata per il Criterio D (compresi gli impegni per i sub-criteri D.1, D.2 e D.3) è inclusa dal conteggio del limite delle 20 pagine della relazione metodologica. Sono esclusi dal computo del limite delle 20 facciate eventuali testate, indici e/o allegati a comprova di quanto in essa dichiarato. Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute non sono incluse nel massimo numero di pagine 20 della relazione tecnica, in quanto da allegarsi a mera comprova di quanto dichiarato in essa. Purché, funzionali e strettamente pertinenti all'offerta tecnica. (vedi FAQ n.6 del 22/01/2026)Ripresentazione Documentazione Amministrativa: Si conferma che la documentazione amministrativa deve essere ripresentata aggiornata con i nuovi modelli aggiornati (DGUE e Modello 2) messi a disposizione della Stazione Appaltante nell'ambito della riapertura termini.
24/07/2026 08:47
Quesito #43
Buongiorno,
si richiede la risposta ai seguenti quesiti:
Quesito 1 – Criterio D (CAM) – Modalità di rappresentazione e numero di pagine
Con riferimento al Criterio D – Criteri premianti di cui al D.M. 24 novembre 2025 (CAM), riportato alle pagg. 55–56 del Disciplinare, si evidenzia che non è stata indicata la modalità di rappresentazione né il numero massimo di pagine da dedicare alla relativa relazione.
Si chiede pertanto di conoscere il numero di pagine consentite e/o le modalità di impaginazione previste per la risposta al suddetto criterio, al fine di garantire uniformità e conformità della documentazione di gara.

Quesito 2 – Criteri B e C – Inclusione nelle 20 pagine complessive

Con riferimento ai Criteri B e C – Caratteristiche metodologiche dell’offerta, si chiede di confermare se i relativi contenuti debbano essere inclusi nella relazione unica da rappresentare entro il limite massimo di 20 pagine complessive, così come indicato a pag. 47 del Disciplinare.

Grazie


28/07/2026 12:34
Risposta
In riscontro ai punti richiesti:

Quesito 1 - Criterio D (CAM): Per la risposta al Criterio D (CAM) non è fissato un limite stringente di pagine, in quanto gli elementi premianti e le relative conformità devono essere offerti e dimostrati tramite apposite dichiarazioni di impegno, schede tecniche ed eventuale documentazione probatoria a corredo. Tale documentazione esplicativa e probatoria allegata per il Criterio D (compresi gli impegni per i sub-criteri D.1, D.2 e D.3) ed è inclusa nel conteggio del limite delle 20 pagine. Sono esclusi dal computo del limite delle 20 facciate eventuali testate, indici e/o allegati a comprova di quanto in essa dichiarato. Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute non sono incluse nel massimo numero di pagine 20 della relazione tecnica, in quanto da allegarsi a mera comprova di quanto dichiarato in essa. Purché, funzionali e strettamente pertinenti all'offerta tecnica. (vedi FAQ n.6 del 22/01/2026)Quesito 2 - Criteri B e C: Si conferma che i contenuti relativi ai Criteri B e C devono essere ricompresi ed esposti all'interno di un'unica relazione tecnico-metodologica contenuta nel limite massimo complessivo di 20 pagine.
24/07/2026 13:22
Quesito #44
Con riferimento ai subcriteri D.1, D.2 e D.3 dell'offerta tecnica, si chiede di confermare quanto segue: 1.ai fini dell'attribuzione del punteggio per il sub criterio D1, è richiesta la presentazione di almeno due progetti/servizi svolti. Si chiede di chiarire quale documentazione sia ritenuta sufficiente ai fini della dimostrazione dell'esperienza richiesta dal criterio D.1 (ad esempio certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni del committente, estratti progettuali o altra documentazione equivalente).

2.‎Per i criteri D.2 e D.3 è sufficiente una dichiarazione di impegno, senza la necessità di documentare esperienze pregresse o servizi analoghi.

3.Si chiede, inoltre, di chiarire se la documentazione relativa ai subcriteri D.1, D.2 e D.3 debba essere ricompresa nella relazione metodologica soggetta al limite massimo di 20 facciate formato A4, o va presentata separatamente e, pertanto, non rientri nel predetto limite.




28/07/2026 12:35
Risposta
In riscontro ai punti richiesti:

Dimostrazione sub-criterio D.1: Si conferma che ai fini della dimostrazione dell'esperienza richiesta per il sub-criterio D.1 è sufficiente allegare idonea documentazione probatoria (es. certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni del committente, estratti progettuali o equivalenti, fatture, contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche ecc. (vedi FAQ n.35 del 12/02/2026) riferita ad almeno due progetti/servizi svolti.Dichiarazioni per sub-criteri D.2 e D.3: Si conferma che per i sub-criteri D.2 e D.3 è sufficiente la presentazione di una dichiarazione formale di impegno dell'Operatore Economico, senza la necessità di produrre in questa fase ulteriore documentazione o progetti analoghi.Modalità di presentazione e conteggio pagine: Tale documentazione esplicativa e probatoria allegata per il Criterio D (compresi gli impegni per i sub-criteri D.1, D.2 e D.3) è inclusa dal conteggio del limite delle 20 pagine. Sono esclusi dal computo del limite delle 20 facciate eventuali testate, indici e/o allegati a comprova di quanto in essa dichiarato. Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute non sono incluse nel massimo numero di pagine 20 della relazione tecnica, in quanto da allegarsi a mera comprova di quanto dichiarato in essa. Purché, funzionali e strettamente pertinenti all'offerta tecnica. (vedi FAQ n.6 del 22/01/2026)
24/07/2026 13:22
Quesito #45
Si chiede di chiarire se i tre servizi analoghi richiesti debbano essere descritti e valutati con riferimento ad entrambi i subcriteri A1.1 e A1.2 oppure se sia ammesso presentare servizi differenti per ciascun subcriterio.




28/07/2026 12:36
Risposta
In riscontro ai punti richiesti:

Si conferma che l'Operatore Economico ha la facoltà di presentare servizi analoghi differenti per ciascun sub-criterio dell'offerta tecnica, purché pertinenti alla natura della prestazione oggetto di valutazione. Resta parimenti ammessa la possibilità di presentare i medesimi servizi qualora idonei a soddisfare i requisiti e i contenuti descrittivi richiesti da più sub-criteri. Per quanto previsto dal Disciplinare sono utili a giustificare il possesso dei requisiti i servizi prestati per opere rientranti nelle stesse classi e categorie previste nell’appalto o in classi analoghe presenti nelle stesse categorie (vedi FAQ n6 del 22/01/2026).
24/07/2026 13:22
Quesito #46
Si chiede di chiarire se il limite massimo di 20 facciate della relazione tecnico-metodologica sia riferito esclusivamente al corpo della relazione oppure comprenda anche eventuali allegati (quali organigrammi, cronoprogrammi, schemi, diagrammi, tabelle, curricula vitae o altra documentazione esplicativa).


28/07/2026 12:37
Risposta
In riscontro ai punti richiesti:

La Si precisa che il limite massimo di 20 facciate A4 si riferisce esclusivamente alla trattazione testuale e metodologica della Proposta Tecnica. Sono esclusi dal computo del limite delle 20 facciate eventuali testate, indici e/o allegati a comprova di quanto in essa dichiarato. Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute non sono incluse nel massimo numero di pagine 20 della relazione tecnica, in quanto da allegarsi a mera comprova di quanto dichiarato in essa. Purché, funzionali e strettamente pertinenti all'offerta tecnica. (vedi FAQ n.6 del 22/01/2026)
24/07/2026 13:23
Quesito #47
Si chiede di chiarire se la dichiarazione relativa all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa debba essere inserita all'interno della relazione metodologica oppure possa essere prodotta come dichiarazione separata.


28/07/2026 12:38
Risposta
La dichiarazione relativa all'eventuale utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nello svolgimento delle prestazioni può essere fornita mediante dichiarazione separata (o scheda a corredo dell'offerta), non essendo obbligatoriamente vincolata all'inserimento all'interno del corpo della relazione tecnico-metodologica soggetta al limite di pagine.
27/07/2026 10:00
Quesito #48
Buongiorno, considerato che la gara è stata ripubblicata, si chiede se i partecipanti che avevano già inviato la propria offerta debbano effettuare nuovamente il pagamento del contributo ANAC e dell'imposta di bollo."


28/07/2026 12:39
Risposta
Contributo ANAC: Trattandosi della medesima procedura di gara identificata dallo stesso CIG, il contributo a favore dell'ANAC già versato in occasione della prima presentazione è da ritenersi assolto e valido. Sarà sufficiente riallegare la ricevuta di versamento già in possesso dell'operatore.
27/07/2026 10:04
Quesito #49
Buongiorno, vorrei sapere se l'attestato del sopralluogo effettuato il 10 febbraio 2026 alle ore 14:00 mantiene la sua validità anche a seguito della ripubblicazione della gara.



28/07/2026 12:41
Risposta
Trattandosi della medesima procedura di gara identificata dallo stesso CIG e considerato che si tratta di una riapertura dei termini della presentazione dell’offerta, il sopralluogo è da ritenersi assolto e valido. Sarà sufficiente riallegare il verbale di sopralluogo già in possesso dell'operatore.

27/07/2026 12:33
Quesito #50
Buongiorno, relativamente alla riapertura dei termini di presentazione dell'offerta si chiede quanto segue:
1) è necessario fare nuovamente il sopralluogo? nel caso non dovessero essere obbligatorio è comunque possibile ripeterlo anche se già svolto entro i precedenti termini?
2) il pagamento del Contributo ANAC rimane comunque valido dato che il CIG non è cambiato?
3) oltre l'offerta economico\temporale è comunque possibile sostituire anche altri documenti relativi alla busta amministrativa e\o tecnica?
Grazie


28/07/2026 12:41
Risposta
In riscontro ai punti richiesti:

Sopralluogo: Trattandosi della medesima procedura di gara identificata dallo stesso CIG e considerato che si tratta di una riapertura dei termini della presentazione dell’offerta, il sopralluogo è da ritenersi assolto e valido. Sarà sufficiente riallegare il verbale di sopralluogo già in possesso dell'operatore. E’possibile ripeterlo.Contributo ANAC: Trattandosi della medesima procedura di gara identificata dallo stesso CIG, il contributo a favore dell'ANAC già versato in occasione della prima presentazione è da ritenersi assolto e valido. Sarà sufficiente riallegare la ricevuta di versamento già in possesso dell'operatore.Sostituzione Documentazione Tecnica/Amministrativa: Con la riapertura dei termini, l'Operatore Economico ha piena facoltà di confermare, integrare o sostituire integralmente la documentazione presentata (Busta Amministrativa e Busta Tecnica), fatto salvo l'obbligo di utilizzare i nuovi modelli/modulistica aggiornati messi a disposizione per la presente riapertura.
27/07/2026 12:46
Quesito #51
Buongiorno,
si richiede se il contributo Anac debba essere ripagato oppure se resti valido quello già presentato nella precedente procedura.

Cordiali saluti


28/07/2026 12:42
Risposta
Si conferma che il contributo a favore dell'ANAC già versato non deve essere ripagato. Trattandosi della stessa procedura identificata dal medesimo CIG, il versamento effettuato resta valido a tutti gli effetti di legge. È sufficiente allegare la relativa ricevuta di pagamento.
27/07/2026 17:00
Quesito #52
Nel Disciplinare di Gara nella Tabelle 3 – Categorie, ID e tariffe Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (Relazione Geologica) e Progettazione Esecutiva


Incarico di: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) a pag. 14 è prevista la Cat. EDILIZIA: E.21:


Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004


Tale Categoria non è applicabile alla fattispecie tipologica dei lavori come previste nel Documento di Indirizzo alla Progettazione a pagg. 17 - 20:


Opere previste in progetto - Interventi previsti nelle singole aree


Il progetto mira alla valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico ed ambientale di Camarina. Considerando l’importanza del sito si è ritenuto opportuno intervenire con un progetto che prevede creare altri depositi visto che gli attuali magazzini e depositi di reperti archeologici sono situati nelle Case ex Susino risultano strapieni. I nuovi depositi saranno collocati previa ristrutturazione presso i locali denominato “ex Fabbricati dell’ESA e ex Masseria Rurale presso la Grotta del Re Cucco”, questi ci permetteranno di recuperare tutti i reperti depositati in vari piccoli depositi sparsi nell’area archeologica e custodirli in un unico deposito munito di tutti i nuovi sistemi moderni di salvaguardia del patrimonio archeologico. Sempre nell’area delle Case Susino che si trovano di fronte al Museo Archeologico regionale di Camarina considerato l’importanza del posto che deve custodire tutti gli elementi sensibili culturali (reperti archeologici), si è pensato di recintare tutta l’area con dei muretti a secco alti mt. 1.00 e sovrastante ringhiera in ferro nonché intervenire in tutta l’area con una pavimentazione drenante che consente di mantenerla pulita ed accessibile anche con mezzi meccanici per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Altresì sia i nuovi manufatti che tutta l’area sarà munita di sistema di illuminazione e di video-sorveglianza.


La realizzazione di muretti a secco lungo la SP.112 che va dal museo fino al fiume Ippari compreso un impianto di illuminazione e un sistema di video-sorveglianza per la salvaguardia delle aree archeologiche prese di miro purtroppo da frequenti tombaroli che durante la notte saccheggiano queste aree. Questo intervento non solo mira alla salvaguardi della zona ma diventa un itinerario mirato alla valorizzazione di tutta l’area archeologica per far immergere il visitatore all’interno di un itinerario archeologico-ambientale-paesaggistico.


La realizzazione di una area di prima accoglienza per consentire la sosta alle auto e ai bus dei visitatori e dei turisti.


Il recupero delle case del Quadrivio con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei manufatti e la recinzione dell’area (dove mancante) da rete metallica e paletti mimetizzati con vegetazione per ridurre l’impatto ambientale, favorendo la percezione del contesto topografico della valle per consentire di recuperare quest‘area archeologica e renderla fruibile ai visitatori


Il recupero delle case della particella 13 con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei manufatti e la realizzazione di un nuovo percorso per l’accessibilità ai luoghi e renderla fruibile ai visitatori.


Il restauro dei prospetti del Museo, la sostituzione degli infissi e delle inferriate.


Il restauro e la manutenzione della copertura della galleria dove sono sistemati i sarcofagi.


Il recupero di tutti i prefabbricati rurali sparsi nell’aree archeologiche di Passo Marinaro e Quadrivio con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria con la sistemazione delle aree di pertinenza.





Il recupero delle aree circostante i fabbricati destinati ubicati nella particella 507 foglio 153 (Ex case dell’ESA) e nella part. 509 foglio 153 (Ex Masseria Rurale la Grotta del Re Cucco”, la realizzazione di un nuovo percorso per l’accessibilità ai luoghi e renderla fruibile, tali fabbricati saranno destinati a MUSEO DEL MARE da parte della Soprintendenza di Ragusa.


✓ La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in materiale drenante che consente insieme ai percorsi già esistenti di migliorare la visita in buona parte dell’area archeologica.


✓ Impianti idrico fognante in tutti i fabbricati esistenti.


✓ Scavi preventivi per la realizzazione di impianti in generale, illuminazione, video sorveglianza ecc.


✓ Verrà inoltre previsto il riequipaggiamento con l’impianto di essenze arboree e arbustive poste in alcuni siti e lungo il percorso della viabilità pedonale (tipo mediterraneo) e in ottima fase di crescita, finalizzato alla valorizzazione visuale del paesaggio di contesto.


✓ Regimentazione delle acque meteoriche, al fine di contrastare il dissesto idrogeologico del promontorio in atto;


✓ Vista la nota del 07/08/2025 prot.3081 a firma del Direttore del Parco con la quale chiede che venga realizzato un teatro all’aperto in struttura precaria per circa duemila posti a sedere, oltre servizi e logistica.


1a-Area di intervento pertinenziale Case Susino


L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


-Sistemazione dell’aria di pertinenza con materiale drenante e carrabile;


-Recinzione dell’area con muro a secco in pietra locale, copertina in pietra e recinzione in ferro; -Sistema di illuminazione esterna su pali;


-Sistema di video-allarme esterno;


-Restauro dei prospetti Case Susino;


-Scavi preventivi per la realizzazione di impianti in generale, illuminazione, video sorveglianza ecc.


1b-Area di intervento del Parco


L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


-La realizzazione di muretti a secco lungo la SP.112 che va dal museo fino al fiume Ippari compreso un impianto di illuminazione e un sistema di video-sorveglianza.


-La realizzazione di una area di prima accoglienza lungo la SP.112 per consentire la sosta di auto e bus e dei turisti e dei visitatori.


-Il restauro dei prospetti del Museo archeologico regionale, la sostituzione degli infissi e delle inferriate.


-Il restauro e la manutenzione della copertura della galleria dove sono sistemati i sarcofagi.


-Il riequipaggiamento con l’impianto di essenze arboree e arbustive poste in alcuni siti e lungo il percorso della viabilità pedonale (tipo mediterraneo) e in ottima fase di crescita.


-Regimentazione delle acque piovane.


-Scavi preventivi per la realizzazione di impianti in generale, illuminazione, video sorveglianza ecc.


1c- Area di intervento Case Rurale


L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


-Il recupero dei fabbricati rurali in legno dei siti archeologici della necropoli del Boschetto di Passo marinaro e del Quadrivio compreso le aree di pertinenza, e deve essere completo di scaffalature, aria condizionata, sistema di allarme e impianto di illuminazione


-Il recupero del gruppo di case del Quadrivio con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei manufatti e la recinzione dell’area (dove mancante) da rete metallica e paletti.


-Il recupero delle case della particella 13 con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei manufatti e la realizzazione di un nuovo percorso per l’accessibilità ai luoghi e renderla fruibile ai visitatori, e deve essere completo di scaffalature, aria condizionata, sistema di allarme e impianto di illuminazione


-Il recupero delle case della particella 507 foglio 153 (Ex case dell’ESA) con un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Saranno destinati a magazzino per deposito di reperti archeologici e deve essere completo di scaffalature, aria condizionata, sistema di allarme e impianto di illuminazione.


-Scavi preventivi per la realizzazione di impianti in generale, illuminazione, video sorveglianza ecc.


1d- Area di intervento Percorsi e realizzazione di un teatro con strutture precarie


L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


- Realizzare nell’area antistante il museo di kamarina e case Susino un teatro con strutture in acciaio rivestito in legno e i servizi annessi, per un totale di circa 2000 posti a sedere.


L’area individuata a seguito del sopralluogo è ubicata di fronte ai padiglioni museali di Kamarina, lungo la strada che conduce a Scoglitti.


La struttura prevede l’uso di elementi prefabbricati e smontabili, in legno e acciaio zincato con sedute mobili e palco rialzato.


L’intervento non prevede opere di scavo né di fondazione permanente. L’ancoraggio andrebbe realizzato mediante sistemi reversibili (piastre e zavorre superficiali).


-La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in materiale drenante che consente insieme ai percorsi già esistenti di migliorare la visita in buona parte dell’area archeologica. L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


-Scavi preventivi per la realizzazione di impianti in generale, illuminazione, video sorveglianza ecc.


1e- Impianto idrico fognario


L’intervento in progetto prevede la realizzazione di:


-La realizzazione di impianto idrico fognante in tutti i fabbricati esistenti nell’area archeologica di Camarina, con impianto a norma di legge.


Inoltre a pag. 14 del DIP è specificato che:


L’intera area è perimetrata come area soggetta a “vincolo archeologico con decreto”.


Come si può notare un notevole pletora di lavori riguarda elementi, strutture da realizzare in area archeologica (teatro), restauri (case Susino e Grotta del Re Cucco), manufatti che detengono un inoppugnabile notevolissimo carattere di interesse e valore culturale.


Di fatto, il parco Archeologico di Camarina, istituito con D.A. 19/GAB del 28/02/2020 della Regione Sicilia è sottoposto alla tutela di cui al D.Lgs n. 42/2004 ai sensi dell’art. 10 “ope legis” – Titolo I- 1) comma.


A pag. 21 del DIP è testualmente citato:


Stante gli interventi progettati, i servizi di ingegneria e architettura da affidare che atterranno alla progettazione PFTE+PE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) in fase di esecuzione (CSE), la Direzione Lavori (quest’ ultimi servizio opzionali) dovranno essere preceduti dalla verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 41 comma 4 ed allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. La verifica dovrà essere redatta da Archeologo di I^ Fascia ai sensi del D.M. 244/2019 e relativi allegati, contenente uno stralcio del PFTE a disposizione dell’Aggiudicatario sufficiente ai fini archeologici e dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente per l’acquisizione del relativo parere ovvero della relativa autorizzazione.


Si evidenzia che un PFTE redatto senza considerare i limiti e i criteri di riferimenti di un sito sottoposto alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004, sottoposto alla Soprintendenza competente che, invece, riterrà opportuno dar esito ad una verifica positiva di interesse culturale, dovrà essere sottoposto ad una serie di correzioni con ulteriori ritardi sui tempi del cronoprogramma, dispendiosi sicuramente nell’ ambito della spesa complessiva dell’intervento e delle prestazioni professionali, creando indubbiamente dei contenziosi con l’Amministrazione.


A conclusione si osserva:


1) Perché dovrà essere un archeologo a provvedere alla richiesta della verifica di interesse culturale, quando ci sono aspetti storici, architettonici, paesaggistici che attengono di più alla figura professionale dell’architetto?


2) Considerato che la verifica dell’interesse culturale da parte della competente Soprintendenza avrà sicuramente esito positivo, la successiva progettazione, nei vari gradi, e le prestazioni successive andranno calcolate in categoria E.22


Considerazioni finali:


Il DIP contiene una serie di contraddizioni evidenti che attengono all’evidente interesse cultuale del sito, indicando una serie di procedure farraginose e improduttive nell’economia generale dell’intervento.


La procedura corretta consiste nell’individuare nella categoria E.22 la prestazione professionale.


Si dovrà procedere con interazioni con la Soprintendenza competente durante la stesura del PFTE, così da concordare con l’Ente di tutela la compatibilità degli interventi in maniera chiara ed inequivocabile.


Completare il PE nei termini indicati dal PFTE regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza.





In definitiva si chiede che la categoria da applicare sia la E.22


28/07/2026 12:44
Risposta
Si precisa che l'indicazione della categoria E.21 nel Tabellare delle tariffe per la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) trova giustificazione nell'eterogeneità degli interventi previsti nell'ambito dell'intervento complessivo. Nello specifico, i fabbricati rurali interessati oggetto di ristrutturazione e la manutenzione non sono di interesse storico artistico pertanto non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, e neppure di particolare importanza

Nello specifico, a fianco dei beni e manufatti direttamente non tutelati ex D.Lgs. 42/2004 (ricadenti nella categoria E.21), il progetto comprende altresì altri lavori (es. realizzazione del teatro) dove l'area interessata sarà sottoposta a scavi preventivi. L’area interessata è sottoposta a vincolo diretto ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Pertanto, la ripartizione e l'individuazione delle categorie di laurea/ID previste nel Disciplinare rispondono esattamente alla combinazione delle diverse tipologie edilizie e strutturali oggetto di intervento, fermo restando che l'Operatore Economico deve garantire la copertura dei requisiti di qualificazione per le singole categorie indicate nella lex specialis.


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Il servizio di supporto è attivo per i RUP della Stazione Appaltante e per gli Operatori economici attraverso il seguente link https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it/.