Pubblicato
SRR Catania Area Metropolitana
QUESITO 3
Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E o superiore.
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
Gara #2999
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei r i f i u t i urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di San Giovanni La Punta per la durata di anni 8"Informazioni appalto
03/02/2026
Aperta
Servizi
€ 27.271.120,65
Ragusa Salvatore Gabriele
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
77312
-
Servizi di diserbatura
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
1
BA267AE7B9
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei r i f i u t i urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di San Giovanni La Punta per la durata di anni 8
L'appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari del Comune di San Giovanni La Punta (CT)
€ 27.151.120,65
€ 18.521.036,87
€ 120.000,00
Scadenze
30/03/2026 12:00
25/03/2026 12:00
09/04/2026 12:00
15/04/2026 09:00
Allegati
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7.41 MB | |
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10.64 MB | |
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Chiarimenti
10/02/2026 15:47
Quesito #1
Buon pomeriggio,
QUESITO 1
Oggetto: Richiesta di chiarimento e adeguamento del Bando alla disciplina ARERA in materia di schema tipo per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si rappresenta quanto segue.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) attribuisce alle Autorità di regolazione competenti il potere di predisporre “schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo” per i servizi pubblici locali a rete.
In attuazione di tale disposizione normativa, ARERA ha adottato la Deliberazione n. 596/2024/R/Rif del 27 dicembre 2024, con la quale è stato approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendone l’applicazione obbligatoria per le procedure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere:
se la presente procedura sia stata redatta in conformità allo schema tipo approvato con Deliberazione ARERA 596/2024/R/Rif;in caso negativo, per quali motivazioni la Stazione Appaltante abbia ritenuto di discostarsene;se intenda procedere all’adeguamento della lex specialis alle previsioni dello schema tipo ARERA, al fine di garantire piena conformità alla disciplina regolatoria vigente.
Si evidenzia che l’eventuale mancato recepimento delle prescrizioni regolatorie potrebbe incidere sulla legittimità della procedura, anche in relazione ai principi di uniformità, trasparenza e regolazione settoriale stabiliti dalla normativa vigente.
Di seguito ti propongo un quesito tecnico-giuridico strutturato, con richiamo espresso al D.Lgs. 36/2023 e ai principi sull’obbligo di corretta determinazione del costo della manodopera.
QUESITO 2
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024.
Successivamente alla pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico;i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte.La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro;l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita;la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
QUESITO 1
Oggetto: Richiesta di chiarimento e adeguamento del Bando alla disciplina ARERA in materia di schema tipo per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si rappresenta quanto segue.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) attribuisce alle Autorità di regolazione competenti il potere di predisporre “schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo” per i servizi pubblici locali a rete.
In attuazione di tale disposizione normativa, ARERA ha adottato la Deliberazione n. 596/2024/R/Rif del 27 dicembre 2024, con la quale è stato approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendone l’applicazione obbligatoria per le procedure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere:
se la presente procedura sia stata redatta in conformità allo schema tipo approvato con Deliberazione ARERA 596/2024/R/Rif;in caso negativo, per quali motivazioni la Stazione Appaltante abbia ritenuto di discostarsene;se intenda procedere all’adeguamento della lex specialis alle previsioni dello schema tipo ARERA, al fine di garantire piena conformità alla disciplina regolatoria vigente.
Si evidenzia che l’eventuale mancato recepimento delle prescrizioni regolatorie potrebbe incidere sulla legittimità della procedura, anche in relazione ai principi di uniformità, trasparenza e regolazione settoriale stabiliti dalla normativa vigente.
Di seguito ti propongo un quesito tecnico-giuridico strutturato, con richiamo espresso al D.Lgs. 36/2023 e ai principi sull’obbligo di corretta determinazione del costo della manodopera.
QUESITO 2
Oggetto: Richiesta di aggiornamento delle tabelle del costo della manodopera a seguito del rinnovo del CCNL – art. 41 e art. 108 D.Lgs. 36/2023
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che il quadro economico di gara e le tabelle poste a base di calcolo del costo della manodopera risultano determinate sulla base dei valori vigenti fino al mese di gennaio 2026, riferite al mese di luglio 2024.
Successivamente alla pubblicazione del bando, è intervenuto il rinnovo del CCNL di settore, con decorrenza economica dal 1° febbraio 2026, che comporta un incremento dei minimi retributivi e degli istituti collegati, incidendo direttamente sul costo del personale impiegato nell’appalto.
In particolare, in data 09/12/2025, ossia prima della pubblicazione del bando presso la BDNCP è stato siglato dalle parti datoriali e dalle OO.SS. il rinnovo del CCNL di settore che, oltre a determinare i nuovi costi della manodopera, ridetermina anche la classificazione del personale, comportando una diversa assegnazione ai rispettivi livelli di inquadramento. Del che viene a determinarsi un diverso e, soprattutto, maggiore costo del personale.
Al riguardo si richiama:
art. 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023, secondo cui il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, tenendo conto dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto dei minimi salariali e la congruità del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico;i principi generali di cui agli artt. 1, 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023, che impongono la corretta determinazione della base d’asta, la tutela dell’equilibrio contrattuale e la verifica della sostenibilità economica delle offerte.La DELIBERA ANAC N. 193 14 maggio 2025.
Si evidenzia che:
il rinnovo del CCNL costituisce fonte primaria nella determinazione del costo del lavoro;l’eventuale mancato aggiornamento delle tabelle ministeriali non sospende l’efficacia giuridica del nuovo contratto collettivo, che produce effetti obbligatori dalla data di decorrenza pattuita;la determinazione del costo della manodopera su valori non più vigenti potrebbe determinare una base d’asta sottostimata, incidendo sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla successiva verifica di congruità.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
se la Stazione Appaltante intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara alla luce del rinnovo del CCNL con decorrenza 01/02/2026;se, nelle more dell’adozione delle nuove tabelle ministeriali, intenda assumere quale parametro i nuovi minimi retributivi contrattuali effettivamente vigenti;in alternativa, quali modalità di adeguamento o clausole di salvaguardia intenda introdurre al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali obbligatori e la sostenibilità economica dell’appalto.
Si rappresenta che l’eventuale mancato adeguamento potrebbe incidere sulla legittimità della lex specialis sotto il profilo della corretta determinazione del costo del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, con possibili riflessi anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
12/02/2026 08:42
Risposta
QUESITO 1
Il bando e disciplinare di gara sono stati regolarmente approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12/12/2025 e successivamente adottati con determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico n. 161 del 12/12/2025.Pertanto la procedura è stata avviata prima del 01.01.2026
In ogni caso il disciplinare in corso di pubblicazione tiene conto
1) Dell’articolo 10 denominato Parte tecnica dell’offerta e relativi criteri di valutazione dell’allegato A della Delibera 27 dicembre 2024 596/2024/R/rif
2) In parte dell’articolo 11 denominati arte economica dell’offerta e relativi criteri di valutazione, in quanto la ditta dovendo inserire in fase di offerta il PEFA di affidamento individuerà gli elementi che concorrono alla formulazione offerta economica.
QUESITO 2
Non è possibile procedere ad un aggiornamento degli atti approvati e pubblicati; pertanto, i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati. In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere.
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto
Il bando e disciplinare di gara sono stati regolarmente approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12/12/2025 e successivamente adottati con determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico n. 161 del 12/12/2025.Pertanto la procedura è stata avviata prima del 01.01.2026
In ogni caso il disciplinare in corso di pubblicazione tiene conto
1) Dell’articolo 10 denominato Parte tecnica dell’offerta e relativi criteri di valutazione dell’allegato A della Delibera 27 dicembre 2024 596/2024/R/rif
2) In parte dell’articolo 11 denominati arte economica dell’offerta e relativi criteri di valutazione, in quanto la ditta dovendo inserire in fase di offerta il PEFA di affidamento individuerà gli elementi che concorrono alla formulazione offerta economica.
QUESITO 2
Non è possibile procedere ad un aggiornamento degli atti approvati e pubblicati; pertanto, i soggetti interessati dovranno provvedere ad inviare un PEFA di offerta sulla base del quadro economico di cui agli atti di gara pubblicati. In sede di affidamento, si provvederà, prima della firma del contratto, all’adeguamento del costo del personale secondo le modalità di cui alla delibera ARERA 385/2023/R/rif e sulla base delle tabelle del costo della manodopera di cui al rinnovo del CCNL ed effettivamente applicato ai dipendenti del cantiere.
I consequenziali aspetti di revisione prezzi cono contenuti all’interno del capitolato speciale appalto
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11/02/2026 11:29
Quesito #2
Buongiorno,
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito ad alcuni requisiti di partecipazione e in particolare a quanto indicato al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE del Disciplinare di gara.
Dalla documentazione di gara risulta che i servizi base affidati, rientranti nel perimetro di regolazione ARERA, comprendono come servizi principali, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di spazzamento manuale e meccanizzato di strade/piazze e servizi connessi.
Con riferimento, al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 1 comma 1della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore”, si rileva che la stessa, disciplina i servizi di pulizia (pulizie civili/industriali, pulizia di ambienti interni, pulizia di immobili, locali, uffici), mentre le attività oggetto dell’appalto rientrano nell’ambito dell’igiene urbana e sono svolte su suolo pubblico mediante mezzi dedicati (spazzatrici, lavastrade), e non configurano servizi di pulizia di edifici, locali o ambienti confinati, che costituiscono l’ambito applicativo proprio del DM 274/1997.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire se il requisito di iscrizione al DM 274/1997 con classificazione A sia effettivamente necessario e pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto, ovvero se possa essere ritenuto non richiesto ai fini della partecipazione, in applicazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione alla procedura di gara.
Si rileva inoltre che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera d) punto 5) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B in classe A o superiore” (la classe A costituisce la classe massima dell’Albo Gestori Ambientali), le attività rientranti nella categoria 10, non costituendo l’oggetto principale dell’appalto ma rivestendo solo carattere meramente secondario e accessorio (servizi opzionali/aggiuntivi, eventuali e non certi) rispetto alle prestazioni da affidarsi.
La richiesta congiunta della Categoria 10° e 10B classe A, non appare coerente né proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto, né giustificata dalla natura eventuale dei servizi opzionali previsti dal Capitolato.
Tanto innanzi premesso, si richiede, in un’ottica concorrenziale, che le attività rientranti nella categoria 10, non costituendo l’oggetto principale dell’appalto ma rivestendo solo carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito ad alcuni requisiti di partecipazione e in particolare a quanto indicato al punto 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE del Disciplinare di gara.
Dalla documentazione di gara risulta che i servizi base affidati, rientranti nel perimetro di regolazione ARERA, comprendono come servizi principali, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di spazzamento manuale e meccanizzato di strade/piazze e servizi connessi.
Con riferimento, al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 1 comma 1della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore”, si rileva che la stessa, disciplina i servizi di pulizia (pulizie civili/industriali, pulizia di ambienti interni, pulizia di immobili, locali, uffici), mentre le attività oggetto dell’appalto rientrano nell’ambito dell’igiene urbana e sono svolte su suolo pubblico mediante mezzi dedicati (spazzatrici, lavastrade), e non configurano servizi di pulizia di edifici, locali o ambienti confinati, che costituiscono l’ambito applicativo proprio del DM 274/1997.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire se il requisito di iscrizione al DM 274/1997 con classificazione A sia effettivamente necessario e pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto, ovvero se possa essere ritenuto non richiesto ai fini della partecipazione, in applicazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione alla procedura di gara.
Si rileva inoltre che, con riferimento al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera d) punto 5) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B in classe A o superiore” (la classe A costituisce la classe massima dell’Albo Gestori Ambientali), le attività rientranti nella categoria 10, non costituendo l’oggetto principale dell’appalto ma rivestendo solo carattere meramente secondario e accessorio (servizi opzionali/aggiuntivi, eventuali e non certi) rispetto alle prestazioni da affidarsi.
La richiesta congiunta della Categoria 10° e 10B classe A, non appare coerente né proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto, né giustificata dalla natura eventuale dei servizi opzionali previsti dal Capitolato.
Tanto innanzi premesso, si richiede, in un’ottica concorrenziale, che le attività rientranti nella categoria 10, non costituendo l’oggetto principale dell’appalto ma rivestendo solo carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
12/02/2026 08:41
Risposta
QUESITO 3
Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E o superiore.
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
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quesito-3-signed.pdf SHA-256: 78541256ee95c85d6b7770bf718b825607d3eea5193d52552665395a1a95bbcb 12/02/2026 08:41 |
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11/02/2026 15:34
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento al punto 6.1 “Requisiti di idoneità professionale”, lettera d), ed in particolare al seguente requisito:
“5) Bonifica dei beni contenenti amianto
Categoria e classe sono state individuate in base alla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita negli ultimi cinque anni.
Categoria 10A e 10B in classe A o superiore;”
si chiede cortesemente di confermare se l’indicazione della classe A o superiore per le categorie 10A e 10B sia frutto di un refuso.
In caso affermativo, si prega di voler indicare la corretta classe da considerare ai fini della partecipazione.
Distinti saluti.
in riferimento al punto 6.1 “Requisiti di idoneità professionale”, lettera d), ed in particolare al seguente requisito:
“5) Bonifica dei beni contenenti amianto
Categoria e classe sono state individuate in base alla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita negli ultimi cinque anni.
Categoria 10A e 10B in classe A o superiore;”
si chiede cortesemente di confermare se l’indicazione della classe A o superiore per le categorie 10A e 10B sia frutto di un refuso.
In caso affermativo, si prega di voler indicare la corretta classe da considerare ai fini della partecipazione.
Distinti saluti.
12/02/2026 08:40
Risposta
QUESITO 4
Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E/o superiore
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
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Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E/o superiore
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
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quesito-4-signed.pdf SHA-256: 85ba732bd0a50378aa592393b47b757d41684587ce68a131a2a8b37596910f6d 12/02/2026 08:40 |
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12/02/2026 11:37
Quesito #4
1. In riferimento alla domanda di partecipazione sottopunto:
“dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito … selezionando la voce “…”);”
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici le informazioni necessarie alla compilazione
2. In riferimento al punto 6.1 del Disciplinare di gara sottopunto d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali si chiede conferma che qualora l’operatore economico sia in possesso della categoria 10B il requisito possa ritenersi soddisfatto.
“dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito … selezionando la voce “…”);”
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici le informazioni necessarie alla compilazione
2. In riferimento al punto 6.1 del Disciplinare di gara sottopunto d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali si chiede conferma che qualora l’operatore economico sia in possesso della categoria 10B il requisito possa ritenersi soddisfatto.
12/02/2026 15:47
Risposta
QUESITO 5
In riferimento alla domanda di partecipazione si è utilizzata il modello predisposto dall’ANAC Delibera n. 365 del 16 settembre 2025- Essendo una domanda generica va compilata in riferimento alle sole richieste del disciplinare di gara.
QUESITO 6
Vedi quesiti precedenti
L'iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza.
Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E/o superiore
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
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In riferimento alla domanda di partecipazione si è utilizzata il modello predisposto dall’ANAC Delibera n. 365 del 16 settembre 2025- Essendo una domanda generica va compilata in riferimento alle sole richieste del disciplinare di gara.
QUESITO 6
Vedi quesiti precedenti
L'iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza.
Il REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE articolo 6.1 di cui alla lettera d) punto 3) Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B riporta per mero refuso una classe di importo in classe A o superiore. Il requisito richiesto Bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A e 10B e in classe E/o superiore
Trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto “qualificante”.
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quesito-5-6-signed.pdf SHA-256: 7c9657478678a68ee0876a34ed9a08462d83c1dc465ed4ef120dc01f2efa1d96 12/02/2026 12:33 |
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quesito-6-bis-signed.pdf SHA-256: 191d36340e974e45cd365bce478f5c0301356571296a71cf6e4bd4dca6d821d3 12/02/2026 15:47 |
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12/02/2026 16:56
Quesito #5
Buon pomeriggio,
Con riferimento, al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 1 comma 1della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore”, si rileva che la stessa, disciplina i servizi di pulizia (pulizie civili/industriali, pulizia di ambienti interni, pulizia di immobili, locali, uffici), mentre le attività oggetto dell’appalto rientrano nell’ambito dell’igiene urbana e sono svolte su suolo pubblico mediante mezzi dedicati (spazzatrici, lavastrade), e non configurano servizi di pulizia di edifici, locali o ambienti confinati, che costituiscono l’ambito applicativo proprio del DM 274/1997.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire se il requisito di iscrizione al DM 274/1997 con classificazione A sia effettivamente necessario e pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto, ovvero se possa essere ritenuto non richiesto ai fini della partecipazione, in applicazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione alla procedura di gara.
Con riferimento, al seguente requisito “6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE lettera b) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 1 comma 1della L.N. 82/1994 per la fascia di classificazione "A" ai sensi del D.M. 274/1997 o per fascia superiore”, si rileva che la stessa, disciplina i servizi di pulizia (pulizie civili/industriali, pulizia di ambienti interni, pulizia di immobili, locali, uffici), mentre le attività oggetto dell’appalto rientrano nell’ambito dell’igiene urbana e sono svolte su suolo pubblico mediante mezzi dedicati (spazzatrici, lavastrade), e non configurano servizi di pulizia di edifici, locali o ambienti confinati, che costituiscono l’ambito applicativo proprio del DM 274/1997.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire se il requisito di iscrizione al DM 274/1997 con classificazione A sia effettivamente necessario e pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto, ovvero se possa essere ritenuto non richiesto ai fini della partecipazione, in applicazione dei principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione alla procedura di gara.
13/02/2026 08:27
Risposta
QUESITO 7
Il piano industriale contiene tra i servizi richiesti le attività di disinfestazione, di derattizzazione Queste sono regolate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82.
Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (G.U. n. 220 del 13 agosto 1997, n. 188) all’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione mentre articolo 3 indica le Fasce di classificazione.
Comunque trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto
Il piano industriale contiene tra i servizi richiesti le attività di disinfestazione, di derattizzazione Queste sono regolate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82.
Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (G.U. n. 220 del 13 agosto 1997, n. 188) all’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione mentre articolo 3 indica le Fasce di classificazione.
Comunque trattandosi di prestazioni di carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, possono essere oggetto di subappalto
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quesito-7-signed.pdf SHA-256: a5c4e08c98acc7e1d504d5eb53dd54c05abe439296d2dae36cada09ba92d15c7 13/02/2026 08:27 |
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