Pubblicato
SRR ATO 7 RAGUSA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione
In riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto chiediamo di precisare se il nuovo modello di collaborazione pubblico-privato includerà l’impegno da parte di SRR ATO 7 RAGUSA o di altri soggetti individuati a conferire agli impianti oggetto della manifestazione di interesse i rifiuti urbani non pericolosi ed i rifiuti da essi derivanti. Si chiede quindi di indicare le quantità, le tipologie e la provenienza dei quantitativi di rifiuto garantiti.
Gara #2534
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Ragusa”. Durata anni 8Informazioni appalto
08/10/2025
Aperta
Servizi
€ 114.710.338,13
SCHEMBRI ANGELO
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
B8830A0485
Qualità prezzo
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Ragusa. Durata anni 8
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Ragusa.
€ 33.057.868,90
€ 61.368.595,52
€ 180.000,00
Scadenze
31/10/2025 23:59
11/11/2025 13:00
12/11/2025 09:00
Allegati
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30.40 MB |
Chiarimenti
15/10/2025 16:16
Quesito #1
Con la presente per chiedere la pubblicazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative del Centro Comunale di Raccolta di Marina di Ragusa, sito in c.da Palazzo
24/10/2025 12:29
Risposta
Il progetto esecutivo del CCR è stato già inserito tra i documenti di gara pubblicati.
15/10/2025 16:57
Quesito #2
Con la presente per chiedere, al fine di ottenere il punteggio premiante relativo al possesso delle certificazioni ISO 14001 e parità di genere, in caso di partecipazione in ATI in cui la mandante si occuperà soltanto dei lavori di manutenzione del Centro di Raccolta, se sia necessario che anche la mandante sia in possesso delle certificazioni per ottenere il punteggio o sia sufficiente il possesso in capo alla mandataria
24/10/2025 12:30
Risposta
La premialità prevista dal Disciplinare di Gara riguarda l’esecuzione dei servizi. Pertanto se in fase di esecuzione, le prestazioni saranno eseguite da tutte le componenti il raggruppamento, le certificazioni devono essere possedute da ogni componente del raggruppamento. Trattandosi di contratto misto, in cui i lavori sono una quota marginale per cui è richiesta apposita qualificazione, nel caso in cui un componente del costituendo raggruppamento si impegni all’esecuzione dei soli lavori previsti non è necessario il possesso delle certificazioni.
15/10/2025 17:42
Quesito #3
In riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, a quanto previsto all’art. 57 del Capitolato Tecnico – “Gestione centri comunali di raccolta e adeguamento del CCR di Marina di Ragusa”, si rileva che:
“Il progetto esecutivo, il cui importo dei lavori ammonta ad € 740.275,41, è inserito tra i documenti di gara ed il suddetto importo è incluso nell’importo posto a base d’asta dell’appalto e, pertanto, è ricompreso nel corrispettivo mensile.” Sulla base di tale previsione, si sottopongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti di chiarimento, al fine di consentire una corretta e consapevole formulazione dell’offerta tecnica ed economica:
1.Oggetto e natura dell’intervento
Si richiede di chiarire con precisione se l’intervento previsto presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Marina di Ragusa debba intendersi come: Realizzazione ex novo del Centro, oppure Opere di adeguamento e/o manutenzione straordinaria su strutture esistenti.
Nel caso si tratti di adeguamento, si chiede inoltre di specificare se tali attività debbano essere eseguite una tantum in fase iniziale, oppure se l’impresa aggiudicataria debba garantire interventi di manutenzione straordinaria per l’intera durata dell’appalto.
2. Natura dell’importo indicato (€ 740.275,41)
Si richiede di specificare se l’importo complessivo di € 740.275,41, indicato nella documentazione, debba essere considerato: Un importo a corpo, fisso e invariabile, comprensivo di tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo, anche in presenza di eventuali scostamenti rispetto ai quantitativi stimati nel computo metrico; Oppure un importo a misura, suscettibile di variazione in base alle quantità effettivamente realizzate.
Si chiede inoltre di chiarire se il computo metrico estimativo allegato abbia valore: Meramente indicativo, utile a determinare l’importo posto a base di gara; Oppure se costituisca un documento vincolante, che delimita con precisione le quantità e le attività da eseguire.
3. Gestione delle variazioni in corso d’opera
In caso di variazioni rispetto ai quantitativi stimati nel computo metrico (sia in aumento che in diminuzione), si chiede di specificare: Se eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni quantitative, lavorazioni aggiuntive o difformità progettuali saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria; Oppure se, in presenza di variazioni rilevanti, tali modifiche saranno sottoposte a valutazione e confronto con la Stazione Appaltante, con possibilità di adeguamento dell’importo contrattuale; In alternativa, se l’importo di € 740.275,41 debba intendersi definitivo, fisso e non soggetto ad aggiornamento, anche in caso di divergenze tra progetto, computo e opere effettivamente necessarie.
4. Documentazione tecnica
Al fine di poter valutare correttamente gli oneri economici e organizzativi connessi all’intervento, si richiede di rendere disponibile ai concorrenti: Il computo metrico estimativo completo e dettagliato; Il progetto esecutivo, comprensivo di relazioni, elaborati grafici e ogni altro documento tecnico utile a definire le attività e i lavori previsti; Eventuali altri allegati progettuali riferiti al CCR oggetto dei lavori.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
“Il progetto esecutivo, il cui importo dei lavori ammonta ad € 740.275,41, è inserito tra i documenti di gara ed il suddetto importo è incluso nell’importo posto a base d’asta dell’appalto e, pertanto, è ricompreso nel corrispettivo mensile.” Sulla base di tale previsione, si sottopongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti di chiarimento, al fine di consentire una corretta e consapevole formulazione dell’offerta tecnica ed economica:
1.Oggetto e natura dell’intervento
Si richiede di chiarire con precisione se l’intervento previsto presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Marina di Ragusa debba intendersi come: Realizzazione ex novo del Centro, oppure Opere di adeguamento e/o manutenzione straordinaria su strutture esistenti.
Nel caso si tratti di adeguamento, si chiede inoltre di specificare se tali attività debbano essere eseguite una tantum in fase iniziale, oppure se l’impresa aggiudicataria debba garantire interventi di manutenzione straordinaria per l’intera durata dell’appalto.
2. Natura dell’importo indicato (€ 740.275,41)
Si richiede di specificare se l’importo complessivo di € 740.275,41, indicato nella documentazione, debba essere considerato: Un importo a corpo, fisso e invariabile, comprensivo di tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo, anche in presenza di eventuali scostamenti rispetto ai quantitativi stimati nel computo metrico; Oppure un importo a misura, suscettibile di variazione in base alle quantità effettivamente realizzate.
Si chiede inoltre di chiarire se il computo metrico estimativo allegato abbia valore: Meramente indicativo, utile a determinare l’importo posto a base di gara; Oppure se costituisca un documento vincolante, che delimita con precisione le quantità e le attività da eseguire.
3. Gestione delle variazioni in corso d’opera
In caso di variazioni rispetto ai quantitativi stimati nel computo metrico (sia in aumento che in diminuzione), si chiede di specificare: Se eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni quantitative, lavorazioni aggiuntive o difformità progettuali saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria; Oppure se, in presenza di variazioni rilevanti, tali modifiche saranno sottoposte a valutazione e confronto con la Stazione Appaltante, con possibilità di adeguamento dell’importo contrattuale; In alternativa, se l’importo di € 740.275,41 debba intendersi definitivo, fisso e non soggetto ad aggiornamento, anche in caso di divergenze tra progetto, computo e opere effettivamente necessarie.
4. Documentazione tecnica
Al fine di poter valutare correttamente gli oneri economici e organizzativi connessi all’intervento, si richiede di rendere disponibile ai concorrenti: Il computo metrico estimativo completo e dettagliato; Il progetto esecutivo, comprensivo di relazioni, elaborati grafici e ogni altro documento tecnico utile a definire le attività e i lavori previsti; Eventuali altri allegati progettuali riferiti al CCR oggetto dei lavori.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
24/10/2025 12:31
Risposta
1. L’intervento di adeguamento del CCR di c.da Palazzo riguarda la manutenzione straordinaria della struttura esistente, pertanto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel progetto esecutivo nei tempi ivi indicati e dovrà garantire la manutenzione ordinaria per tutta la durata dell’appalto.
2. L’importo complessivo di € 740.275,41 riguarda i lavori da eseguire a misura, comprensivo di tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo, indicate nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto ed è soggetto al ribasso d’asta. Eventuali modifiche necessarie in corso d’opera saranno approvate dal RUP ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Contratti.
Il Computo metrico estimativo è un documento vincolante, che delimita con precisione le quantità e le attività da eseguire, fatta salva l’eventuale necessità di ricorrere, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023, ad una modifica del contratto in corso di esecuzione.
3. In caso di variazioni rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, tali modifiche saranno sottoposte a valutazione e confronto con il RUP, con possibilità di adeguamento dell’importo contrattuale. Eventuali maggiori somme saranno a carico del Comune di Ragusa.
4. Il progetto esecutivo del CCR è stato già inserito tra i documenti di gara pubblicati.
2. L’importo complessivo di € 740.275,41 riguarda i lavori da eseguire a misura, comprensivo di tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo, indicate nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto ed è soggetto al ribasso d’asta. Eventuali modifiche necessarie in corso d’opera saranno approvate dal RUP ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Contratti.
Il Computo metrico estimativo è un documento vincolante, che delimita con precisione le quantità e le attività da eseguire, fatta salva l’eventuale necessità di ricorrere, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023, ad una modifica del contratto in corso di esecuzione.
3. In caso di variazioni rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, tali modifiche saranno sottoposte a valutazione e confronto con il RUP, con possibilità di adeguamento dell’importo contrattuale. Eventuali maggiori somme saranno a carico del Comune di Ragusa.
4. Il progetto esecutivo del CCR è stato già inserito tra i documenti di gara pubblicati.
17/10/2025 12:36
Quesito #4
Premesso che il termine di presentazione dell’offerta in oggetto è fissato per martedì 11 novembre 2025 alle ore 13,00;
Considerato che la complessa natura dei servizi impone uno studio accurato ed approfondito di tutti gli atti di gara, ai fini della formulazione di un’offerta scrupolosa ed attenta atta a garantire gli standards prestazionali giustamente pretesi dalla lex specialis;
Tenuto conto della complessità connessa all’elaborazione delle citate offerte tecniche, in relazione allo specifico settore di riferimento, in considerazione anche delle numerose novità dettate dalle varie determinazioni ARERA (come ad esempio la complessa redazione del PEFA);
Stante quanto sopra, si invita codesta spett.le SRR a voler valutare l’opportunità di concedere -anche nell’interesse pubblico a ricevere e valutare il maggior numero di offerte connotate dai necessari requisiti della serietà ed affidabilità - un termine suppletivo rispetto a quello odiernamente fissato, all’uopo disponendo una congrua proroga.
Con l’auspicio che la presente richiesta possa essere accolta, anche al fine di garantire i fondamentali principi a base delle procedure ad evidenza pubblica, quali quelli della massima partecipazione e della par condicio concorrentium, si porgono distinti saluti.
Considerato che la complessa natura dei servizi impone uno studio accurato ed approfondito di tutti gli atti di gara, ai fini della formulazione di un’offerta scrupolosa ed attenta atta a garantire gli standards prestazionali giustamente pretesi dalla lex specialis;
Tenuto conto della complessità connessa all’elaborazione delle citate offerte tecniche, in relazione allo specifico settore di riferimento, in considerazione anche delle numerose novità dettate dalle varie determinazioni ARERA (come ad esempio la complessa redazione del PEFA);
Stante quanto sopra, si invita codesta spett.le SRR a voler valutare l’opportunità di concedere -anche nell’interesse pubblico a ricevere e valutare il maggior numero di offerte connotate dai necessari requisiti della serietà ed affidabilità - un termine suppletivo rispetto a quello odiernamente fissato, all’uopo disponendo una congrua proroga.
Con l’auspicio che la presente richiesta possa essere accolta, anche al fine di garantire i fondamentali principi a base delle procedure ad evidenza pubblica, quali quelli della massima partecipazione e della par condicio concorrentium, si porgono distinti saluti.
31/10/2025 17:28
Risposta
in riferimento alla richiesta di proroga del termine di presentazione dell'offerta per la procedura in oggetto, con scadenza fissata per l'11 novembre 2025 alle ore 13:00, si comunica che, a seguito di attenta valutazione, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga.
Le motivazioni a supporto di tale decisione sono le seguenti:
Il termine inizialmente stabilito per la presentazione delle offerte è stato fissato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in base alla complessità della documentazione di gara e della natura dei servizi richiesti. Il lasso temporale concesso è stato ritenuto congruo per consentire a tutti gli operatori economici dotati della necessaria competenza ed organizzazione di predisporre un'offerta seria e affidabile.La natura del servizio in affidamento, essenziale per la continuità e la corretta gestione del servizio pubblico di igiene urbana, impone di procedere con la massima celerità, al fine di garantire il tempestivo avvio delle prestazioni. La concessione di una proroga comporterebbe un ritardo nell'espletamento della gara, non giustificato da obiettive e sopravvenute necessità.Il rispetto dei termini di scadenza stabiliti nel bando è un elemento fondamentale per assicurare la par condicio e la certezza della procedura. Qualsiasi modifica, se non strettamente necessaria, altererebbe l'equilibrio e la stabilità delle condizioni di gara.Sebbene si riconosca la complessità derivante dalla normativa di settore, incluse le determinazioni ARERA (come l'elaborazione del PEFA), si ritiene che tale onere di studio rientri nella normale diligenza richiesta a un operatore economico qualificato e specializzato nello specifico settore dei servizi ambientali.
Si ribadisce che la scadenza per la presentazione delle offerte rimane fissata per martedì 11 novembre 2025 alle ore 13:00.
Le motivazioni a supporto di tale decisione sono le seguenti:
Il termine inizialmente stabilito per la presentazione delle offerte è stato fissato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in base alla complessità della documentazione di gara e della natura dei servizi richiesti. Il lasso temporale concesso è stato ritenuto congruo per consentire a tutti gli operatori economici dotati della necessaria competenza ed organizzazione di predisporre un'offerta seria e affidabile.La natura del servizio in affidamento, essenziale per la continuità e la corretta gestione del servizio pubblico di igiene urbana, impone di procedere con la massima celerità, al fine di garantire il tempestivo avvio delle prestazioni. La concessione di una proroga comporterebbe un ritardo nell'espletamento della gara, non giustificato da obiettive e sopravvenute necessità.Il rispetto dei termini di scadenza stabiliti nel bando è un elemento fondamentale per assicurare la par condicio e la certezza della procedura. Qualsiasi modifica, se non strettamente necessaria, altererebbe l'equilibrio e la stabilità delle condizioni di gara.Sebbene si riconosca la complessità derivante dalla normativa di settore, incluse le determinazioni ARERA (come l'elaborazione del PEFA), si ritiene che tale onere di studio rientri nella normale diligenza richiesta a un operatore economico qualificato e specializzato nello specifico settore dei servizi ambientali.
Si ribadisce che la scadenza per la presentazione delle offerte rimane fissata per martedì 11 novembre 2025 alle ore 13:00.
21/10/2025 08:54
Quesito #5
Buongiorno,
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Essendoci delle divergenze tra le varie tabelle, si chiede quale sia il personale da prendere in considerazione: file "elenco personale uscente"; tabella pag 105-107 PTEF; tabella pag 108 PTEF.
2) In riferimento al chiarimento numero 1, nel caso in cui dovesse essere adottato il personale presente a pag.108 si chiede di definire quali operatori/impiegati abbiano un contratto part-time e quali uno full-time
3) Si chiede di chiarire quale sia il livello di riferimento del "direttore" riga n.100 pagina 106 PTEF.
4) Si chiede se il personale stagionale da dover assumere sia quello presente nella tabella a pagina 108 del PTEF. In caso contrario, si chiede quale sia il personale stagionale da prendere a riferimento.
5) Ai fini del dimensionamento tecnico si chiede se l'offerente dovrà prendere in considerazione il numero delle utenze domestiche totali pari a 50.863 o le sole utenze residenti pari a 32.571.
6) Si chiede se sia possibile ricevere una stima delle utenze presenti nelle varie aree di raccolta previste nell'allegato "2.inquadramento territoriale" e nel PTEF.
7) In merito ai costi di adeguamento del CCR, si chiede se la somma da prendere in considerazione sia pari a € 892.665,51 (PTEF) o € 740.275,41 (capitolato tecnico). Si chiede conferma che il costo sia ammortizzato su 10 anni. Si chiede se lo stesso rientri o meno nell'importo ribassabile.
8) Si chiede di specificare le frequenze dei mercati, presenti a pagina 74 del PTEF, di cui non è possibile desumere la naturale durata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo "mercato agricoltori stagionale giovedì pomeriggio" (quali mesi dell'anno) o "mercato delle pulci"...
9) Si chiede conferma che presso tutti e tre i CCR debba essere prevista la presenza di doppio operatore per 32 ore settimanali.
10) Si chiede se sia prevista un numero minimo di interventi inerenti il servizio di "GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI INFORMATIZZATE".
11) Si chiede se siano previste frequenze minime per: "raccolta oli esausti da ristoranti e mense"; "raccolta carcasse animali"; "ingombranti e raee";
Grazie
Cordiali Saluti
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Essendoci delle divergenze tra le varie tabelle, si chiede quale sia il personale da prendere in considerazione: file "elenco personale uscente"; tabella pag 105-107 PTEF; tabella pag 108 PTEF.
2) In riferimento al chiarimento numero 1, nel caso in cui dovesse essere adottato il personale presente a pag.108 si chiede di definire quali operatori/impiegati abbiano un contratto part-time e quali uno full-time
3) Si chiede di chiarire quale sia il livello di riferimento del "direttore" riga n.100 pagina 106 PTEF.
4) Si chiede se il personale stagionale da dover assumere sia quello presente nella tabella a pagina 108 del PTEF. In caso contrario, si chiede quale sia il personale stagionale da prendere a riferimento.
5) Ai fini del dimensionamento tecnico si chiede se l'offerente dovrà prendere in considerazione il numero delle utenze domestiche totali pari a 50.863 o le sole utenze residenti pari a 32.571.
6) Si chiede se sia possibile ricevere una stima delle utenze presenti nelle varie aree di raccolta previste nell'allegato "2.inquadramento territoriale" e nel PTEF.
7) In merito ai costi di adeguamento del CCR, si chiede se la somma da prendere in considerazione sia pari a € 892.665,51 (PTEF) o € 740.275,41 (capitolato tecnico). Si chiede conferma che il costo sia ammortizzato su 10 anni. Si chiede se lo stesso rientri o meno nell'importo ribassabile.
8) Si chiede di specificare le frequenze dei mercati, presenti a pagina 74 del PTEF, di cui non è possibile desumere la naturale durata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo "mercato agricoltori stagionale giovedì pomeriggio" (quali mesi dell'anno) o "mercato delle pulci"...
9) Si chiede conferma che presso tutti e tre i CCR debba essere prevista la presenza di doppio operatore per 32 ore settimanali.
10) Si chiede se sia prevista un numero minimo di interventi inerenti il servizio di "GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI INFORMATIZZATE".
11) Si chiede se siano previste frequenze minime per: "raccolta oli esausti da ristoranti e mense"; "raccolta carcasse animali"; "ingombranti e raee";
Grazie
Cordiali Saluti
31/10/2025 18:14
Risposta
1) Si chiarisce che la tabella di pag. 108 è inserita all’interno alla relazione di progetto, documento quest’ultimo facente parte obbligatoriamente dei Documenti di gara, e pertanto deve essere intesa come mera stima nella fase di redazione del Progetto (non contiene infatti informazioni puntuali, es: n° matricola, tempo d’impiego, ecc..), per determinare l’importo del servizio da porre a base d’asta. Il file "elenco personale uscente – settembre 2025", che aggiorna al 1° settembre 2025 e sostituisce la tabella di cui alle pagg. 105-107 del PTEF (luglio 2025), riporta, invece, l’elenco del personale alle dipendenze del gestore uscente necessario per la redazione del “Piano di assorbimento”, così come espressamente prescritto dall’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, dalle linee guida ANAC n° 13/2019 e dalle clausole previste all’art. 6 del CCNL K 540, comma 3 che recita testualmente: «l’Azienda subentrante assume “ex novo” tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico Appalto che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto». Detto file "elenco personale uscente – settembre 2025" costituisce, pertanto, l’unico elenco di personale da prendere a riferimento ai fini della formulazione dell’offerta.
2) Si ribadisce che l’unico elenco di personale da prendere a riferimento ai fini della formulazione dell’offerta è quello riportato nel file "elenco personale uscente – settembre 2025".
3) Il direttore è un dirigente, non sottoposto al CCNL K540.
4) Si rimanda alla precedente Risposta del Quesito 5.1., ribadendo che il personale indicato nella tabella a pag. 108 del PTEF deve essere inteso come mera stima della fase di redazione del Progetto al fine di determinare l’importo del servizio da porre a base d’asta. All’art. 15 del Capitolato Tecnico viene precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 20 del CCNL K540, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine nella stessa azienda/unità produttiva per le medesime attività.
5) Ai fini del dimensionamento tecnico l'offerente dovrà prendere in considerazione il numero delle utenze domestiche totali pari a 50.863.
6) Il numero delle utenze presenti nelle varie aree di raccolta previste nell'allegato "2.inquadramento territoriale" e nel PTEF sono: n. 2.194 UD e n- 388 UND.
7) La somma da prendere in considerazione per i lavori di adeguamento del CCR è pari è € 740.275,41. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni. L’importo considerato è soggetto a ribasso e per tale motivo, non è possibile determinare l’eventuale valore residuo di subentro ai sensi del MTR-2. L’eventuale valore residuo di subentro sarà determinato in tempi congrui al termine dell’affidamento garantendo all’Aggiudicataria il recupero degli importi riferiti ai costi di investimento entro il termine dell’affidamento.
8) La frequenza dei mercati è di norma settimanale, come indicato a pag. 74 del PTEF, ad eccezione dei Mercati stagionali di: piazza Rabito, terrazza Porto Marina di Ragusa, Via Gallipoli – lungomare Bisani, piazza Malta, che sono svolti nel “periodo estivo” indicato nei documenti di gara, mentre il Mercato delle Pulci ha frequenza mensile. I Mercati opere del proprio ingegno del lungomare Andrea Doria e lungomare Mediterraneo sono svolti nel “periodo estivo”, ma non producono un significativo volume di rifiuti.
9) Si conferma quanto riportato a pag. 78 del PTEF.
10) Si rimanda al § 5.13 del PTEF.
11) Non è prevista una frequenza minima di raccolta, configurandosi quali servizi “on demand”.
2) Si ribadisce che l’unico elenco di personale da prendere a riferimento ai fini della formulazione dell’offerta è quello riportato nel file "elenco personale uscente – settembre 2025".
3) Il direttore è un dirigente, non sottoposto al CCNL K540.
4) Si rimanda alla precedente Risposta del Quesito 5.1., ribadendo che il personale indicato nella tabella a pag. 108 del PTEF deve essere inteso come mera stima della fase di redazione del Progetto al fine di determinare l’importo del servizio da porre a base d’asta. All’art. 15 del Capitolato Tecnico viene precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 20 del CCNL K540, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine nella stessa azienda/unità produttiva per le medesime attività.
5) Ai fini del dimensionamento tecnico l'offerente dovrà prendere in considerazione il numero delle utenze domestiche totali pari a 50.863.
6) Il numero delle utenze presenti nelle varie aree di raccolta previste nell'allegato "2.inquadramento territoriale" e nel PTEF sono: n. 2.194 UD e n- 388 UND.
7) La somma da prendere in considerazione per i lavori di adeguamento del CCR è pari è € 740.275,41. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni. L’importo considerato è soggetto a ribasso e per tale motivo, non è possibile determinare l’eventuale valore residuo di subentro ai sensi del MTR-2. L’eventuale valore residuo di subentro sarà determinato in tempi congrui al termine dell’affidamento garantendo all’Aggiudicataria il recupero degli importi riferiti ai costi di investimento entro il termine dell’affidamento.
8) La frequenza dei mercati è di norma settimanale, come indicato a pag. 74 del PTEF, ad eccezione dei Mercati stagionali di: piazza Rabito, terrazza Porto Marina di Ragusa, Via Gallipoli – lungomare Bisani, piazza Malta, che sono svolti nel “periodo estivo” indicato nei documenti di gara, mentre il Mercato delle Pulci ha frequenza mensile. I Mercati opere del proprio ingegno del lungomare Andrea Doria e lungomare Mediterraneo sono svolti nel “periodo estivo”, ma non producono un significativo volume di rifiuti.
9) Si conferma quanto riportato a pag. 78 del PTEF.
10) Si rimanda al § 5.13 del PTEF.
11) Non è prevista una frequenza minima di raccolta, configurandosi quali servizi “on demand”.
22/10/2025 13:29
Quesito #6
Con riferimento al punto 10 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se l’ente beneficiario della polizza fideiussoria deve essere il Comune di Ragusa ovvero la SRR RAGUSA – SCPA – A.T.O.7.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
24/10/2025 12:40
Risposta
Si rimanda a quanto specificato al punto 10, comma 2, lett. a) del Disciplinare di gara.
22/10/2025 15:03
Quesito #7
Spett.le Ente,
1. In riferimento alla gara per l'Affidamento del Servizio di Spazzamento, Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidali Urbani Differenziati ed Indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Ragusa, si richiede un chiarimento in merito alle disposizioni relative al personale oggetto di salvaguardia e alla redazione del piano di assorbimento da presentare in fase di gara. Inoltre, si richiede un approfondimento sulla base informativa che la ditta partecipante dovrà utilizzare per proporre miglioramenti in relazione al punteggio premiante per la trasformazione dei contratti part-time in full-time. In particolare, si chiede di chiarire se debba essere preso come riferimento il documento denominato “elenco.personale.gestore.uscente.settembre.2025.pdf” (Allegato alla documentazione di gara), che descrive il personale attualmente in servizio con il gestore uscente, oppure se debba essere considerato il contenuto del Capitolo "1. PERSONALE OGGETTO DI SALVAGUARDIA" (pagina 105) del Dimensionamento tecnico-economico, che presenta informazioni relative al personale da salvaguardare. La richiesta nasce dalla constatazione che i due documenti sembrano contenere informazioni non completamente coincidenti in relazione a ore settimanali, mansioni, numerosità e livelli contrattuali. Qualora la documentazione di riferimento fosse confermata nell’allegato “elenco.personale.gestore.uscente.settembre.2025.pdf”, si chiede di verificare la correttezza delle ore settimanali indicate per ciascun lavoratore, in quanto per la maggior parte dei dipendenti risulta un impegno settimanale di 39 ore, mentre il contratto collettivo applicato prevede un orario settimanale medio di 38 ore. Tale differenza deve essere chiarita, poiché potrebbe influire significativamente sulla gestione delle risorse umane e sulla corretta redazione del piano di assorbimento.
2. Rilevato che a pag. 62 dell’Allegato – Piano Tecnico Economico Finanziario, è previsto che l‘azienda debba fornire sacchi da 120–240 litri in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta della frazione organica e bioplastiche compostabili delle utenze non domestiche ‘food’, ma che tale fornitura non risulta quantificata nel Dimensionamento Tecnico Economico allegato al paragrafo 3, nello specifico a pag. 112 del Piano Tecnico Economico Finanziario. Si chiede pertanto di confermare se la fornitura dei suddetti sacchi sia effettivamente a carico dell’appaltatore.
Cordiali saluti.
1. In riferimento alla gara per l'Affidamento del Servizio di Spazzamento, Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidali Urbani Differenziati ed Indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Ragusa, si richiede un chiarimento in merito alle disposizioni relative al personale oggetto di salvaguardia e alla redazione del piano di assorbimento da presentare in fase di gara. Inoltre, si richiede un approfondimento sulla base informativa che la ditta partecipante dovrà utilizzare per proporre miglioramenti in relazione al punteggio premiante per la trasformazione dei contratti part-time in full-time. In particolare, si chiede di chiarire se debba essere preso come riferimento il documento denominato “elenco.personale.gestore.uscente.settembre.2025.pdf” (Allegato alla documentazione di gara), che descrive il personale attualmente in servizio con il gestore uscente, oppure se debba essere considerato il contenuto del Capitolo "1. PERSONALE OGGETTO DI SALVAGUARDIA" (pagina 105) del Dimensionamento tecnico-economico, che presenta informazioni relative al personale da salvaguardare. La richiesta nasce dalla constatazione che i due documenti sembrano contenere informazioni non completamente coincidenti in relazione a ore settimanali, mansioni, numerosità e livelli contrattuali. Qualora la documentazione di riferimento fosse confermata nell’allegato “elenco.personale.gestore.uscente.settembre.2025.pdf”, si chiede di verificare la correttezza delle ore settimanali indicate per ciascun lavoratore, in quanto per la maggior parte dei dipendenti risulta un impegno settimanale di 39 ore, mentre il contratto collettivo applicato prevede un orario settimanale medio di 38 ore. Tale differenza deve essere chiarita, poiché potrebbe influire significativamente sulla gestione delle risorse umane e sulla corretta redazione del piano di assorbimento.
2. Rilevato che a pag. 62 dell’Allegato – Piano Tecnico Economico Finanziario, è previsto che l‘azienda debba fornire sacchi da 120–240 litri in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta della frazione organica e bioplastiche compostabili delle utenze non domestiche ‘food’, ma che tale fornitura non risulta quantificata nel Dimensionamento Tecnico Economico allegato al paragrafo 3, nello specifico a pag. 112 del Piano Tecnico Economico Finanziario. Si chiede pertanto di confermare se la fornitura dei suddetti sacchi sia effettivamente a carico dell’appaltatore.
Cordiali saluti.
24/10/2025 12:41
Risposta
1. Si rimanda a quanto specificato nella precedente Risposta al Quesito 5.1, specificando e confermando che l’orario settimanale medio contrattuale è di 38 ore.
Risposta al Quesito 5.1:
"Si chiarisce che la tabella di pag. 108 è inserita all’interno alla relazione di progetto, documento quest’ultimo facente parte obbligatoriamente dei Documenti di gara, e pertanto deve essere intesa come mera stima nella fase di redazione del Progetto (non contiene infatti informazioni puntuali, es: n° matricola, tempo d’impiego, ecc..), per determinare l’importo del servizio da porre a base d’asta. Il file "elenco personale uscente – settembre 2025", che aggiorna al 1° settembre 2025 e sostituisce la tabella di cui alle pagg. 105-107 del PTEF (luglio 2025), riporta, invece, l’elenco del personale alle dipendenze del gestore uscente necessario per la redazione del “Piano di assorbimento”, così come espressamente prescritto dall’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, dalle linee guida ANAC n° 13/2019 e dalle clausole previste all’art. 6 del CCNL K 540, comma 3 che recita testualmente: «l’Azienda subentrante assume “ex novo” tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico Appalto che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto». Detto file "elenco personale uscente – settembre 2025" costituisce, pertanto, l’unico elenco di personale da prendere a riferimento ai fini della formulazione dell’offerta."
2. Si conferma che la fornitura dei sacchi da 120 litri in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta della frazione organica e bioplastiche compostabili delle utenze non domestiche ‘food’ sarà a carico dell’Aggiudicataria. La fornitura dei sacchi da 240 litri è un refuso e pertanto non dovuta.
Risposta al Quesito 5.1:
"Si chiarisce che la tabella di pag. 108 è inserita all’interno alla relazione di progetto, documento quest’ultimo facente parte obbligatoriamente dei Documenti di gara, e pertanto deve essere intesa come mera stima nella fase di redazione del Progetto (non contiene infatti informazioni puntuali, es: n° matricola, tempo d’impiego, ecc..), per determinare l’importo del servizio da porre a base d’asta. Il file "elenco personale uscente – settembre 2025", che aggiorna al 1° settembre 2025 e sostituisce la tabella di cui alle pagg. 105-107 del PTEF (luglio 2025), riporta, invece, l’elenco del personale alle dipendenze del gestore uscente necessario per la redazione del “Piano di assorbimento”, così come espressamente prescritto dall’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, dalle linee guida ANAC n° 13/2019 e dalle clausole previste all’art. 6 del CCNL K 540, comma 3 che recita testualmente: «l’Azienda subentrante assume “ex novo” tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico Appalto che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto». Detto file "elenco personale uscente – settembre 2025" costituisce, pertanto, l’unico elenco di personale da prendere a riferimento ai fini della formulazione dell’offerta."
2. Si conferma che la fornitura dei sacchi da 120 litri in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta della frazione organica e bioplastiche compostabili delle utenze non domestiche ‘food’ sarà a carico dell’Aggiudicataria. La fornitura dei sacchi da 240 litri è un refuso e pertanto non dovuta.
22/10/2025 17:41
Quesito #8
Spett.le Ente,
Considerato che a pagina 34 del Disciplinare di gara è previsto che “La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.”
Di conseguenza, l’operatore economico non deve riportare alcuna indicazione di valori economici nella busta B.
Tuttavia, nella tabella di valutazione dei punteggi allegata al Disciplinare, nella colonna “Descrizione argomentata”, viene citata la dicitura con relativa stima economica.
Si chiede pertanto conferma che tale riferimento costituisca un mero refuso e che nessun valore economico debba essere indicato in fase di presentazione della busta B.
Cordiali saluti.
Considerato che a pagina 34 del Disciplinare di gara è previsto che “La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.”
Di conseguenza, l’operatore economico non deve riportare alcuna indicazione di valori economici nella busta B.
Tuttavia, nella tabella di valutazione dei punteggi allegata al Disciplinare, nella colonna “Descrizione argomentata”, viene citata la dicitura con relativa stima economica.
Si chiede pertanto conferma che tale riferimento costituisca un mero refuso e che nessun valore economico debba essere indicato in fase di presentazione della busta B.
Cordiali saluti.
24/10/2025 12:41
Risposta
Si conferma la richiesta della stima economica delle migliorie proposte nell’offerta tecnica. Secondo consolidata giurisprudenza è ammessa l’indicazione, nell’offerta tecnica, di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto. (ex multis: CdS n. 919/2025; CdS n. 5789/2024, CdS, V, n. 8011/2022; CdS, V, n. 273/2020; CdS, V, n. 3609/2018).
24/10/2025 11:04
Quesito #9
Con riferimento alle prestazioni secondarie di cui alla pag. 9 del disciplinare relative ai Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative del Centro Comunale di Raccolta di Marina di Ragusa sito in c.da Palazzo, si rileva che tali prestazioni appaiono regolate da capitolato speciale proprio, che prevede una contabilizzazione a misura e dei pagamenti a SAL.
Il capitolato tecnico generale all’art. 57 chiarisce invece come l’importo dei lavori sia incluso nell’importo a base d’asta e ricompreso nel corrispettivo fisso mensile.
Si chiede pertanto di chiarire come la contabilizzazione a misura, e pertanto variabile, possa conciliarsi con un canone a corpo fisso.
L’art. 57 del capitolato tecnico recita: “Il progetto esecutivo, il cui importo dei lavori ammonta ad € 740.275,41 è inserito tra i documenti di gara ed il suddetto importo è incluso nell’importo posto a base d’asta dell’appalto e, pertanto, è ricompreso nel corrispettivo mensile. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni”; si chiede di specificare come si concilia il periodo degli investimenti di 10 anni con la durata dell’appalto che, invece, è pari a 8 anni, venendo di fatto a mancare, nell’importo posto a base di gara, il 20% degli investimenti del C.C.R.
Il capitolato tecnico generale all’art. 57 chiarisce invece come l’importo dei lavori sia incluso nell’importo a base d’asta e ricompreso nel corrispettivo fisso mensile.
Si chiede pertanto di chiarire come la contabilizzazione a misura, e pertanto variabile, possa conciliarsi con un canone a corpo fisso.
L’art. 57 del capitolato tecnico recita: “Il progetto esecutivo, il cui importo dei lavori ammonta ad € 740.275,41 è inserito tra i documenti di gara ed il suddetto importo è incluso nell’importo posto a base d’asta dell’appalto e, pertanto, è ricompreso nel corrispettivo mensile. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni”; si chiede di specificare come si concilia il periodo degli investimenti di 10 anni con la durata dell’appalto che, invece, è pari a 8 anni, venendo di fatto a mancare, nell’importo posto a base di gara, il 20% degli investimenti del C.C.R.
29/10/2025 11:34
Risposta
l’importo di € 740.275,41 (al netto del ribasso offerto) sarà incluso nel corrispettivo mensile da erogare all’Aggiudicataria per tutta la durata del contratto. Il direttore dei lavori del CCR, che opererà all’interno dell’Ufficio del DEC, seguirà e vigilerà sull’andamento dei lavori, accertandone la conformità agli elaborati progettuali ed alla tempistica di realizzazione, e ne certificherà l’esecuzione a regola d’arte nel rispetto delle somme stanziate. Essendo inseriti gli importi contabilizzati nel corrispettivo mensile, non saranno emessi appositi SAL.
Per quanto riguarda l’eventuale valore residuo di subentro si rimanda alla precedente risposta al Quesito 5.7.
(Risposta al Quesito 5.7.)
"5.7) La somma da prendere in considerazione per i lavori di adeguamento del CCR è pari è € 740.275,41. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni. L’importo considerato è soggetto a ribasso e per tale motivo, non è possibile determinare l’eventuale valore residuo di subentro ai sensi del MTR-2. L’eventuale valore residuo di subentro sarà determinato in tempi congrui al termine dell’affidamento garantendo all’Aggiudicataria il recupero degli importi riferiti ai costi di investimento entro il termine dell’affidamento."
Per quanto riguarda l’eventuale valore residuo di subentro si rimanda alla precedente risposta al Quesito 5.7.
(Risposta al Quesito 5.7.)
"5.7) La somma da prendere in considerazione per i lavori di adeguamento del CCR è pari è € 740.275,41. Nelle valorizzazioni del PEFA gli investimenti per il CCR sono stati considerati con una vita utile regolatoria pari a 10 anni. L’importo considerato è soggetto a ribasso e per tale motivo, non è possibile determinare l’eventuale valore residuo di subentro ai sensi del MTR-2. L’eventuale valore residuo di subentro sarà determinato in tempi congrui al termine dell’affidamento garantendo all’Aggiudicataria il recupero degli importi riferiti ai costi di investimento entro il termine dell’affidamento."
24/10/2025 14:02
Quesito #10
Con riferimento all'appalto in oggetto, evidenziamo una discrepanza riscontrata tra l'importo economico previsto nel "PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZI DI RACCOLTA RSU ED IGIENE URBANA" e quello indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
Nel PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO, a pagina 114, viene indicato un importo complessivo a base di gara pari a € 100.712.796,43, risultante dal dimensionamento tecnico-economico del servizio.
Contrariamente, nei quadri economici riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando e nel Disciplinare di Gara, l'importo posto a base di gara per lo stesso servizio risulta essere significativamente inferiore, pari a € 94.426.464,41.
Alla luce di quanto sopra esposto, desideriamo chiedere un chiarimento in merito alle seguenti questioni:
1. Quali sono le economie di gestione o gli elementi non considerati del dimensionamento tecnico-economico che hanno portato a una riduzione così marcata dell'importo a base di gara rispetto a quanto inizialmente stimato nel progetto tecnico redatto dall'Ente?
2. In vista della necessità di formulare il proprio ribasso, la ditta partecipante si trova a dover fare riferimento a un importo di gara significativamente inferiore rispetto a quanto risultante dal dimensionamento tecnico-economico ovvero le richieste tecniche poste a base di gara. Pertanto, si richiede un chiarimento circa la congruità di tale cifra in relazione ai costi reali del servizio e alla sua sostenibilità economica, nonché una spiegazione sulle voci di costo eventualmente escluse o ridotte nel calcolo finale.
Inoltre, nella “RELAZIONE P.E.F.A. DI GARA” viene riportato che “Come mostrato nel PEFA le entrate tariffarie risultano in decremento negli anni di affidamento a seguito della riduzione delle componenti di ammortamento e remunerazione del capitale”. In realtà l’MTR predisposto presenta la stessa quota di ammortamenti pari a 1.618.860 € per le prime 5 annualità e la stessa per gli ultimi 3 anni 954.528 € dovuta presumibilmente alla chiusura di ammortamenti a 5 anni. Il tutto risulta però alquanto improbabile perché i tassi di interessi ovviamente con il passare degli anni mutano in relazione alle quote residue e il modello di calcolo ARERA contempla questa tipologia di calcolo. Cala effettivamente il costo di remunerazione del capitale, probabilmente dovuto al fatto che cala il costo del servizio di anno in anno. La riduzione del costo del servizio risulta però in completo disaccordo con le metodologie di predisposizione dei piani economici finanziari MTR ARERA le quali impongono che i costi di anno in anno siano soggetti agli adeguamenti inflattivi imposti dalla variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo (art. 8 comma 6 allegato A alla DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025 397/2025/R/RIF). Viene meno quindi il principio di adeguamento dei canoni contrattuali in applicazione di quanto indicato del DLgs 36/2023 art. 60 revisione prezzi. Risulta infine alquanto complicato riuscire a dimostrare la quadratura economico finanziaria a ribasso della commessa seguendo ”l’armonizzazione” della quantificazione del costo operata ma non esplicitata in termini di calcolo nei documenti di gara in funzione della progettazione predisposta correttamente seguendo i principi di costo contabili odierni ( costi unitari riferiti al CCNL di settore per il personale, circolare Ministero LLPP n. 1767 per gli automezzi ecc.ecc.) che dimostrano costi ben più alti.
3. Si richiedono pertanto delucidazioni anche in merito alla rimodulazione dei costi operata in sede di predisposizione PEFA.
In considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta e della particolare rilevanza del presente quesito, si rimane in attesa di un sollecito riscontro.
Cordiali saluti.
Nel PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO, a pagina 114, viene indicato un importo complessivo a base di gara pari a € 100.712.796,43, risultante dal dimensionamento tecnico-economico del servizio.
Contrariamente, nei quadri economici riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando e nel Disciplinare di Gara, l'importo posto a base di gara per lo stesso servizio risulta essere significativamente inferiore, pari a € 94.426.464,41.
Alla luce di quanto sopra esposto, desideriamo chiedere un chiarimento in merito alle seguenti questioni:
1. Quali sono le economie di gestione o gli elementi non considerati del dimensionamento tecnico-economico che hanno portato a una riduzione così marcata dell'importo a base di gara rispetto a quanto inizialmente stimato nel progetto tecnico redatto dall'Ente?
2. In vista della necessità di formulare il proprio ribasso, la ditta partecipante si trova a dover fare riferimento a un importo di gara significativamente inferiore rispetto a quanto risultante dal dimensionamento tecnico-economico ovvero le richieste tecniche poste a base di gara. Pertanto, si richiede un chiarimento circa la congruità di tale cifra in relazione ai costi reali del servizio e alla sua sostenibilità economica, nonché una spiegazione sulle voci di costo eventualmente escluse o ridotte nel calcolo finale.
Inoltre, nella “RELAZIONE P.E.F.A. DI GARA” viene riportato che “Come mostrato nel PEFA le entrate tariffarie risultano in decremento negli anni di affidamento a seguito della riduzione delle componenti di ammortamento e remunerazione del capitale”. In realtà l’MTR predisposto presenta la stessa quota di ammortamenti pari a 1.618.860 € per le prime 5 annualità e la stessa per gli ultimi 3 anni 954.528 € dovuta presumibilmente alla chiusura di ammortamenti a 5 anni. Il tutto risulta però alquanto improbabile perché i tassi di interessi ovviamente con il passare degli anni mutano in relazione alle quote residue e il modello di calcolo ARERA contempla questa tipologia di calcolo. Cala effettivamente il costo di remunerazione del capitale, probabilmente dovuto al fatto che cala il costo del servizio di anno in anno. La riduzione del costo del servizio risulta però in completo disaccordo con le metodologie di predisposizione dei piani economici finanziari MTR ARERA le quali impongono che i costi di anno in anno siano soggetti agli adeguamenti inflattivi imposti dalla variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo (art. 8 comma 6 allegato A alla DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025 397/2025/R/RIF). Viene meno quindi il principio di adeguamento dei canoni contrattuali in applicazione di quanto indicato del DLgs 36/2023 art. 60 revisione prezzi. Risulta infine alquanto complicato riuscire a dimostrare la quadratura economico finanziaria a ribasso della commessa seguendo ”l’armonizzazione” della quantificazione del costo operata ma non esplicitata in termini di calcolo nei documenti di gara in funzione della progettazione predisposta correttamente seguendo i principi di costo contabili odierni ( costi unitari riferiti al CCNL di settore per il personale, circolare Ministero LLPP n. 1767 per gli automezzi ecc.ecc.) che dimostrano costi ben più alti.
3. Si richiedono pertanto delucidazioni anche in merito alla rimodulazione dei costi operata in sede di predisposizione PEFA.
In considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta e della particolare rilevanza del presente quesito, si rimane in attesa di un sollecito riscontro.
Cordiali saluti.
29/10/2025 11:34
Risposta
10.1. L’importo complessivo riportato nel PTEF considera una quota di utile di impresa e spese generali pari al 15% dei costi operativi. Tale impostazione non è coerente con quella prevista dal MTR che considera, invece, in luogo dell’utile di impresa, la remunerazione del capitale. Il differente importo è dovuto all’adeguamento dell’importo forfettario di utile d’impresa ed altre spese generali considerate nel PTEF ad una puntuale quantificazione dei costi per spese generali (che tiene conto anche dei costi imprevisti) e della remunerazione del capitale calcolata secondo l’MTR2.
10.2. Vedi Risposta precedente al Quesito 10.1
10.3. Relativamente alla variazione dei costi annuali si evidenzia che, come illustrato nel quadro economico - finanziario, dal secondo anno si riducono i costi per servizi ed i costi per godimento beni di terzi. Tale dinamica è dovuta al fatto che il primo anno di servizio sono considerati i costi per la distribuzione delle attrezzature e per gli anni successivi solo il costo di sostituzione/consegna di nuove attrezzature. Oltre a questi, come correttamente osservato, si riducono i costi di ammortamento (dal sesto anno risultano ammortizzati alcuni beni) e la remunerazione del capitale che è correlata al valore delle immobilizzazioni nette e al corrispettivo. Riguardo all’adeguamento inflattivo dei prezzi tramite i FOI, si specifica che non era possibile ipotizzare i FOI, per le annualità successive, in quanto non disponibili. Difatti la revisione del corrispettivo è stata disciplinata all’art. 13 del C.T.. Si chiarisce, inoltre, che la quantificazione del costo di personale e dei mezzi riportata nel Quadro economico non differisce da quella del P.T.E.F. In conclusione si ribadisce che la quantificazione del corrispettivo è quella riportata nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara che prevedono un importo complessivo del servizio posto a base di gara pari ad € 94.606.464,41 oltre IVA di legge (€ 9.460.646,44) e comprensivo dei costi per la sicurezza.
10.2. Vedi Risposta precedente al Quesito 10.1
10.3. Relativamente alla variazione dei costi annuali si evidenzia che, come illustrato nel quadro economico - finanziario, dal secondo anno si riducono i costi per servizi ed i costi per godimento beni di terzi. Tale dinamica è dovuta al fatto che il primo anno di servizio sono considerati i costi per la distribuzione delle attrezzature e per gli anni successivi solo il costo di sostituzione/consegna di nuove attrezzature. Oltre a questi, come correttamente osservato, si riducono i costi di ammortamento (dal sesto anno risultano ammortizzati alcuni beni) e la remunerazione del capitale che è correlata al valore delle immobilizzazioni nette e al corrispettivo. Riguardo all’adeguamento inflattivo dei prezzi tramite i FOI, si specifica che non era possibile ipotizzare i FOI, per le annualità successive, in quanto non disponibili. Difatti la revisione del corrispettivo è stata disciplinata all’art. 13 del C.T.. Si chiarisce, inoltre, che la quantificazione del costo di personale e dei mezzi riportata nel Quadro economico non differisce da quella del P.T.E.F. In conclusione si ribadisce che la quantificazione del corrispettivo è quella riportata nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara che prevedono un importo complessivo del servizio posto a base di gara pari ad € 94.606.464,41 oltre IVA di legge (€ 9.460.646,44) e comprensivo dei costi per la sicurezza.
27/10/2025 15:02
Quesito #11
In riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto chiediamo di precisare se il nuovo modello di collaborazione pubblico-privato includerà l’impegno da parte di SRR ATO 7 RAGUSA o di altri soggetti individuati a conferire agli impianti oggetto della manifestazione di interesse i rifiuti urbani non pericolosi ed i rifiuti da essi derivanti. Si chiede quindi di indicare le quantità, le tipologie e la provenienza dei quantitativi di rifiuto garantiti.
31/10/2025 17:32
Risposta
il quesito non riguarda la presente gara, ma altra procedura rinvenibile al seguente link: https://srrato7ragusa.tuttogare.it/archivio_albo/index.php
27/10/2025 18:20
Quesito #12
Oggetto: Richiesta chiarimenti – Requisiti di partecipazione: Attestazione SOA e categorie Albo Gestori Ambientali (10A e 10B) – Principio del favor partecipationis e Delibera ANAC n. 345/2025
La scrivente società, in qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto, formula la presente richiesta di chiarimenti con riferimento alle previsioni contenute nel Disciplinare di Gara, punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” e punto 6.1, lett. b).
In particolare, si rileva che:
- al punto 6.3 lett. c), viene richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell’attestazione SOA “per categorie e classifiche adeguate corrispondenti ai lavori indicati al precedente punto 3”, sebbene le prestazioni ivi richiamate – come indicato al medesimo punto 3 – costituiscano prestazioni secondarie, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta;
- al punto 6.1, lett. b), è richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 10A e 10B, classe E, riferite alle attività di bonifica di beni contenenti amianto, non espressamente ricomprese nell’oggetto del servizio.
Al riguardo, la scrivente chiede di voler confermare e motivare il fondamento tecnico-normativo di tali previsioni, con riferimento a:
1. la necessità e proporzionalità della richiesta dell’attestazione SOA per lo svolgimento di prestazioni secondarie, in rapporto all’oggetto principale del contratto – servizio di igiene urbana – che non comporta l’esecuzione di opere rientranti nel sistema di qualificazione SOA;
2. la necessità di disporre delle categorie 10A e 10B dell’Albo Gestori Ambientali, con indicazione delle effettive attività di rimozione di rifiuti contenenti amianto previste nel presente affidamento.
In tale prospettiva, si chiede altresì di voler precisare:
- l’entità stimata -agli atti documentabile dalla stazione appaltante ed effettivamente inserita in appalto- delle quantità di rifiuti riconducibili alle categorie 10A e 10B, oltre quella storicamente verificata oggetto di gestione negli anni precedenti;
- l’importo economico previsto nel quadro economico di gara per le attività riconducibili a dette categorie.
La presente richiesta trova fondamento, oltre che nei principi di proporzionalità e favor partecipationis di cui agli artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12, del D.Lgs. 36/2023, anche nei più recenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, espressi con Delibera n. 345 del 09/09/2025, secondo cui:
“La stazione appaltante non può imporre requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 100 del Codice, né introdurre certificazioni o attestazioni non strettamente attinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto, poiché tali prescrizioni, incidendo in modo restrittivo sulla platea dei concorrenti, risultano in contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione.”
Alla luce di quanto sopra, la scrivente invita la Stazione Appaltante a voler riesaminare le previsioni di gara in oggetto e, ove necessario, rettificare o chiarire le richieste di attestazione SOA e di iscrizione alle categorie 10A e 10B dell’Albo Gestori Ambientali, in conformità ai principi normativi e di diritto richiamati, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la legittimità della procedura.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
La scrivente società, in qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto, formula la presente richiesta di chiarimenti con riferimento alle previsioni contenute nel Disciplinare di Gara, punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” e punto 6.1, lett. b).
In particolare, si rileva che:
- al punto 6.3 lett. c), viene richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell’attestazione SOA “per categorie e classifiche adeguate corrispondenti ai lavori indicati al precedente punto 3”, sebbene le prestazioni ivi richiamate – come indicato al medesimo punto 3 – costituiscano prestazioni secondarie, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta;
- al punto 6.1, lett. b), è richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 10A e 10B, classe E, riferite alle attività di bonifica di beni contenenti amianto, non espressamente ricomprese nell’oggetto del servizio.
Al riguardo, la scrivente chiede di voler confermare e motivare il fondamento tecnico-normativo di tali previsioni, con riferimento a:
1. la necessità e proporzionalità della richiesta dell’attestazione SOA per lo svolgimento di prestazioni secondarie, in rapporto all’oggetto principale del contratto – servizio di igiene urbana – che non comporta l’esecuzione di opere rientranti nel sistema di qualificazione SOA;
2. la necessità di disporre delle categorie 10A e 10B dell’Albo Gestori Ambientali, con indicazione delle effettive attività di rimozione di rifiuti contenenti amianto previste nel presente affidamento.
In tale prospettiva, si chiede altresì di voler precisare:
- l’entità stimata -agli atti documentabile dalla stazione appaltante ed effettivamente inserita in appalto- delle quantità di rifiuti riconducibili alle categorie 10A e 10B, oltre quella storicamente verificata oggetto di gestione negli anni precedenti;
- l’importo economico previsto nel quadro economico di gara per le attività riconducibili a dette categorie.
La presente richiesta trova fondamento, oltre che nei principi di proporzionalità e favor partecipationis di cui agli artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12, del D.Lgs. 36/2023, anche nei più recenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, espressi con Delibera n. 345 del 09/09/2025, secondo cui:
“La stazione appaltante non può imporre requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 100 del Codice, né introdurre certificazioni o attestazioni non strettamente attinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto, poiché tali prescrizioni, incidendo in modo restrittivo sulla platea dei concorrenti, risultano in contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione.”
Alla luce di quanto sopra, la scrivente invita la Stazione Appaltante a voler riesaminare le previsioni di gara in oggetto e, ove necessario, rettificare o chiarire le richieste di attestazione SOA e di iscrizione alle categorie 10A e 10B dell’Albo Gestori Ambientali, in conformità ai principi normativi e di diritto richiamati, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la legittimità della procedura.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
31/10/2025 17:35
Risposta
Trattandosi di appalto misto (Servizi e Lavori) il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto (SOA) per la prestazione secondaria (lavori di adeguamento del CCR) è sicuramente necessario e proporzionato alla tipologia di lavori da eseguire; infatti la SOA certifica l'esistenza dei presupposti di ordine legale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessari all'impresa per operare nel settore dei contratti pubblici di lavori di importo superiore a € 150.000. Tale requisito può, comunque, essere soddisfatto tramite l’istituto dell’avvalimento o il cosiddetto “subappalto necessario” da esplicitare espressamente nel DGUE e/o nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta.
Il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto per la prestazione secondaria (iscrizione all’ANGA), che ai sensi dell’art. 104, comma 10 del D.lgs. 36/2023 non può essere soddisfatto con l’istituto dell’avvalimento, può essere dimostrato con il cosiddetto “subappalto necessario”, da esplicitare espressamente nel DGUE e/o nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta.
L’entità stimata delle quantità di rifiuti riconducibili alle categorie 10A e 10B è di circa 3 ton/anno. Si precisa che nel Capitolato Tecnico, all’art. 2 “Descrizione del servizio”, al punto 11), per mero refuso, è stata erroneamente indicata la quantità di 15 ton/anno in luogo di quella esatta di 1,5 ton/anno.
L'attività di bonifica di beni contenenti amianto (Cat. 10A e 10B) è compresa nell’importo economico riconducibile a quella di “Raccolta rifiuti abbandonati” prevista all’art. 56 del Capitolato Tecnico, ove, per mero refuso, è stata erroneamente indicata la quantità di 5 ton/anno in luogo di quella esatta di 1,5 ton/anno.
Il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto per la prestazione secondaria (iscrizione all’ANGA), che ai sensi dell’art. 104, comma 10 del D.lgs. 36/2023 non può essere soddisfatto con l’istituto dell’avvalimento, può essere dimostrato con il cosiddetto “subappalto necessario”, da esplicitare espressamente nel DGUE e/o nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta.
L’entità stimata delle quantità di rifiuti riconducibili alle categorie 10A e 10B è di circa 3 ton/anno. Si precisa che nel Capitolato Tecnico, all’art. 2 “Descrizione del servizio”, al punto 11), per mero refuso, è stata erroneamente indicata la quantità di 15 ton/anno in luogo di quella esatta di 1,5 ton/anno.
L'attività di bonifica di beni contenenti amianto (Cat. 10A e 10B) è compresa nell’importo economico riconducibile a quella di “Raccolta rifiuti abbandonati” prevista all’art. 56 del Capitolato Tecnico, ove, per mero refuso, è stata erroneamente indicata la quantità di 5 ton/anno in luogo di quella esatta di 1,5 ton/anno.
28/10/2025 16:31
Quesito #13
In riferimento alla Risposta al Quesito n. 8 del 24/10/2025, si chiede di voler cortesemente chiarire quanto segue:
Per quali sub-criteri della tabella di valutazione dei punteggi allegata al Disciplinare è richiesta la “stima economica” delle migliorie proposte;Se tale “stima economica” debba essere espressa in forma analitica, con indicazione delle singole voci di costo unitarie e non che concorrono alla formazione del valore e se per ciascuno di essi debbano essere riportati anche le relative spese generali e utile d’impresa, oppure a corpo per ciascun sub-criterio;Se siano previsti format o modelli dedicati per la presentazione delle stime economiche, ovvero se le stesse debbano essere predisposte liberamente dall’operatore economico;Quale livello di dettaglio dei costi sia ritenuto congruo e conforme ai fini della valutazione tecnica;Se tali informazioni debbano essere inserite all’interno della Relazione Tecnica migliorativa, unico documento oggetto di valutazione, soggetto al limite massimo di 50 pagine complessive, e quindi concorrere alla formazione del documento tecnico ufficiale;Infine considerato che la stima economica delle migliorie concorre all’attribuzione del punteggio tecnico, si chiede altresì di chiarire in che termini e con quali criteri la Commissione di gara procederà alla valutazione comparativa di tali stime economiche tra i diversi operatori, al fine di assicurare uniformità e trasparenza nel giudizio.
Distinti saluti.
Per quali sub-criteri della tabella di valutazione dei punteggi allegata al Disciplinare è richiesta la “stima economica” delle migliorie proposte;Se tale “stima economica” debba essere espressa in forma analitica, con indicazione delle singole voci di costo unitarie e non che concorrono alla formazione del valore e se per ciascuno di essi debbano essere riportati anche le relative spese generali e utile d’impresa, oppure a corpo per ciascun sub-criterio;Se siano previsti format o modelli dedicati per la presentazione delle stime economiche, ovvero se le stesse debbano essere predisposte liberamente dall’operatore economico;Quale livello di dettaglio dei costi sia ritenuto congruo e conforme ai fini della valutazione tecnica;Se tali informazioni debbano essere inserite all’interno della Relazione Tecnica migliorativa, unico documento oggetto di valutazione, soggetto al limite massimo di 50 pagine complessive, e quindi concorrere alla formazione del documento tecnico ufficiale;Infine considerato che la stima economica delle migliorie concorre all’attribuzione del punteggio tecnico, si chiede altresì di chiarire in che termini e con quali criteri la Commissione di gara procederà alla valutazione comparativa di tali stime economiche tra i diversi operatori, al fine di assicurare uniformità e trasparenza nel giudizio.
Distinti saluti.
31/10/2025 17:47
Risposta
I sub-criteri per i quali è richiesta la “stima economica” delle migliorie proposte sono quelli riportati nell'allegato.
La stima economica deve essere espressa a corpo per ciascun sub-criterio affinché non sia consentito in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, garantendo comunque il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica.
La presentazione delle stime economiche può essere predisposta liberamente dall’operatore economico, devono essere espresse a corpo per ciascun sub-criterio e devono essere inserite all’interno della Relazione Tecnica migliorativa.
La Commissione di gara procederà alla valutazione comparativa delle offerte in base ai criteri predeterminati nel bando e nel disciplinare di gara formulando un giudizio autonomo, discrezionale e tecnico sulle proposte dei candidati.
La stima economica deve essere espressa a corpo per ciascun sub-criterio affinché non sia consentito in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, garantendo comunque il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica.
La presentazione delle stime economiche può essere predisposta liberamente dall’operatore economico, devono essere espresse a corpo per ciascun sub-criterio e devono essere inserite all’interno della Relazione Tecnica migliorativa.
La Commissione di gara procederà alla valutazione comparativa delle offerte in base ai criteri predeterminati nel bando e nel disciplinare di gara formulando un giudizio autonomo, discrezionale e tecnico sulle proposte dei candidati.
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tabella-sub-criteri-da-stimare.pdf SHA-256: d17296549e276dc9f58e195b40f3f93d479b79ddcc3d364586676618e572c91f 31/10/2025 17:38 |
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29/10/2025 09:21
Quesito #14
Spett.le Ente,
Con riferimento al criterio di valutazione relativo all’“Incremento nei mesi di aprile, maggio, ottobre e dicembre della frequenza delle raccolte differenziate, senza incremento di costo, per le Utenze Non Domestiche (UND), rispetto a quelle minime indicate al § 5.1 del PTEF”, per il quale è prevista l’attribuzione di 1 punto per ogni incremento settimanale della raccolta dell’organico, fino ad un massimo di 2 punti, considerato che nel Piano Tecnico Economico Finanziario (PTEF), all’art. 5.1.1 – Frequenze di raccolta (pag. 64), risultano indicati i seguenti livelli minimi di servizio nel periodo estivo:
UND_Food – Tutto il territorio: 6 interventi/settimana;UND – Centro Storico/Ibla: 7 interventi/settimana (2 turni);UND – Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Donnafugata: 7 interventi/settimana (2 turni).
Si chiede di voler precisare quale debba essere, per ciascuna delle suddette tipologie di utenze non domestiche, la frequenza di raccolta dell’organico da proporre in miglioria per conseguire la totalità del punteggio previsto (2 punti), fornendo esempi numerici esplicativi.
Ovvero nello specifico, ad esempio, per la categoria “UND – Centro Storico/Ibla” e “UND – Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Donnafugata”, considerato che la frequenza minima è pari a 7 interventi/settimana articolati su 2 turni giornalieri, equivalenti a 14 interventi settimanali complessivi, si chiede di chiarire quale numero di interventi settimanali TOTALI che l’operatore economico debba garantire le frequenze poste a base di gara e per ottenere il punteggio massimo di 2 punti per ciascuno delle utenze sopra indicate?
Distinti saluti.
Con riferimento al criterio di valutazione relativo all’“Incremento nei mesi di aprile, maggio, ottobre e dicembre della frequenza delle raccolte differenziate, senza incremento di costo, per le Utenze Non Domestiche (UND), rispetto a quelle minime indicate al § 5.1 del PTEF”, per il quale è prevista l’attribuzione di 1 punto per ogni incremento settimanale della raccolta dell’organico, fino ad un massimo di 2 punti, considerato che nel Piano Tecnico Economico Finanziario (PTEF), all’art. 5.1.1 – Frequenze di raccolta (pag. 64), risultano indicati i seguenti livelli minimi di servizio nel periodo estivo:
UND_Food – Tutto il territorio: 6 interventi/settimana;UND – Centro Storico/Ibla: 7 interventi/settimana (2 turni);UND – Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Donnafugata: 7 interventi/settimana (2 turni).
Si chiede di voler precisare quale debba essere, per ciascuna delle suddette tipologie di utenze non domestiche, la frequenza di raccolta dell’organico da proporre in miglioria per conseguire la totalità del punteggio previsto (2 punti), fornendo esempi numerici esplicativi.
Ovvero nello specifico, ad esempio, per la categoria “UND – Centro Storico/Ibla” e “UND – Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Donnafugata”, considerato che la frequenza minima è pari a 7 interventi/settimana articolati su 2 turni giornalieri, equivalenti a 14 interventi settimanali complessivi, si chiede di chiarire quale numero di interventi settimanali TOTALI che l’operatore economico debba garantire le frequenze poste a base di gara e per ottenere il punteggio massimo di 2 punti per ciascuno delle utenze sopra indicate?
Distinti saluti.
31/10/2025 17:55
Risposta
Per ottenere il punteggio massimo di 2 punti per ciascuna delle UND specificate nell'offerta (Food – tutto il territorio, Centro Storico/Ibla, Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Donnafugata) nel periodo estivo, l'Operatore Economico dovrà offrire un totale di due interventi aggiuntivi per ciascuna tipologia di utenza rispetto alla frequenza minima posta a base di gara.
N° 1 intervento aggiuntivo a settimana = 1 Punto
N° 2 interventi aggiuntivi a settimana = 2 Punti
Pertanto, per conseguire i 2 punti di miglioramento, l'offerta tecnica dovrà prevedere una frequenza di raccolta pari a 16 interventi settimanali totali per le suddette categorie UND nel periodo estivo.
ESEMPIO:
Frequenza minima a base di gara = n° 14 interventi settimanali (7 gg x 2 turni)
Interventi aggiuntivi = n° 2
Frequenza totale offerta = n° 16 interventi settimanali (14 + 2)
Punteggio attribuito = 2 punti
N° 1 intervento aggiuntivo a settimana = 1 Punto
N° 2 interventi aggiuntivi a settimana = 2 Punti
Pertanto, per conseguire i 2 punti di miglioramento, l'offerta tecnica dovrà prevedere una frequenza di raccolta pari a 16 interventi settimanali totali per le suddette categorie UND nel periodo estivo.
ESEMPIO:
Frequenza minima a base di gara = n° 14 interventi settimanali (7 gg x 2 turni)
Interventi aggiuntivi = n° 2
Frequenza totale offerta = n° 16 interventi settimanali (14 + 2)
Punteggio attribuito = 2 punti
29/10/2025 11:28
Quesito #15
Buongiorno,
si chiede conferma che, così come previsto dall’art.1 della Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 30 Marzo 2004, che ad ogni buon conto si fornisce in allegato, “qualora il concorrente sia in possesso della categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) la stessa è da ritenersi valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a)”. Quindi, essendo peraltro richiesta la stessa classe, possa pacificamente ritenersi sufficiente il possesso di tale iscrizione (10B - classe E).
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
si chiede conferma che, così come previsto dall’art.1 della Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 30 Marzo 2004, che ad ogni buon conto si fornisce in allegato, “qualora il concorrente sia in possesso della categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) la stessa è da ritenersi valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a)”. Quindi, essendo peraltro richiesta la stessa classe, possa pacificamente ritenersi sufficiente il possesso di tale iscrizione (10B - classe E).
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
31/10/2025 17:58
Risposta
Si conferma che l’iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera B) è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera A), pertanto si ritiene sufficiente l’iscrizione alla categoria 10B - classe E dell’ANGA.
31/10/2025 13:45
Quesito #16
Considerato che codesta Stazione Appaltante non ha ancora fornito risposta al quesito n. 13 e tenuto conto che la scadenza del termine di presentazione dei chiarimenti da parte degli operatori economici è fissata per la data odierna ore 23:59, si formula il seguente interrogativo.
Con precedente quesito la scrivente Impresa aveva evidenziato la criticità emergenti dalla previsione contenuta nella Tabella di Valutazione dei punteggi, inserita nel Disciplinare di gara, laddove richiede con riguardo a talune migliorie che l’operatore economico produca la relativa “stima dei costi”.
Si esplicitava –in quella sede- come una tale stima, anticipando elementi economici all’interno della Busta B, risultasse incompatibile con le previsioni del medesimo disciplinare, nonché con i principi che presidiano le procedure di gara, secondo le quali non possono essere inseriti elementi economici nella busta contenente l’offerta tecnica.
Con chiarimento pubblicato il 24/10/2025 l’Ente Appaltante evidenziava che –in base al consolidato orientamento giurisprudenziale- è possibile indicare nell’offerta tecnica alcuni elementi economici, purchè, tuttavia, gli stessi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purchè non venga anticipato il prezzo dell’appalto.
Or, si fa notare che la stima dei costi relativamente alle migliorie per le quali la stessa viene richiesta nella menzionata Tabella di valutazione dei punteggi, involgendo l’intero servizio che l’operatore economico offre, importerebbe -non già l’inserimento nella Busta B di elementi economici isolati o marginali- quanto piuttosto l’anticipazione della quasi totalità del prezzo d’appalto, la cui esclusiva formulazione va operata nella Busta C.
Si chiede, pertanto, che voglia essere chiarito in quali termini va operata la stima economica in menzione, fornendo –ove possibile- un format ovvero indicazioni precise che consentano di non violare il principio di segretezza ed imparzialità delle offerte.
Pare opportuno, a tal fine, evidenziare quanto in merito precisato dall’ANAC nella Delibera n. 234 del 30.5.2023: “il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non deve inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta. Ciò si traduce nella possibilità di ammettere che nell’offerta tecnica possano anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.”
Con precedente quesito la scrivente Impresa aveva evidenziato la criticità emergenti dalla previsione contenuta nella Tabella di Valutazione dei punteggi, inserita nel Disciplinare di gara, laddove richiede con riguardo a talune migliorie che l’operatore economico produca la relativa “stima dei costi”.
Si esplicitava –in quella sede- come una tale stima, anticipando elementi economici all’interno della Busta B, risultasse incompatibile con le previsioni del medesimo disciplinare, nonché con i principi che presidiano le procedure di gara, secondo le quali non possono essere inseriti elementi economici nella busta contenente l’offerta tecnica.
Con chiarimento pubblicato il 24/10/2025 l’Ente Appaltante evidenziava che –in base al consolidato orientamento giurisprudenziale- è possibile indicare nell’offerta tecnica alcuni elementi economici, purchè, tuttavia, gli stessi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purchè non venga anticipato il prezzo dell’appalto.
Or, si fa notare che la stima dei costi relativamente alle migliorie per le quali la stessa viene richiesta nella menzionata Tabella di valutazione dei punteggi, involgendo l’intero servizio che l’operatore economico offre, importerebbe -non già l’inserimento nella Busta B di elementi economici isolati o marginali- quanto piuttosto l’anticipazione della quasi totalità del prezzo d’appalto, la cui esclusiva formulazione va operata nella Busta C.
Si chiede, pertanto, che voglia essere chiarito in quali termini va operata la stima economica in menzione, fornendo –ove possibile- un format ovvero indicazioni precise che consentano di non violare il principio di segretezza ed imparzialità delle offerte.
Pare opportuno, a tal fine, evidenziare quanto in merito precisato dall’ANAC nella Delibera n. 234 del 30.5.2023: “il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non deve inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta. Ciò si traduce nella possibilità di ammettere che nell’offerta tecnica possano anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.”
31/10/2025 18:00
Risposta
Si rimanda alla risposta del Quesito n. 13.