Scaduto
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione
Gara #2533
Servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilita tecn-econ e del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con opzione per la d.l., delle Opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del quartiere rupestre di Chiafura e aree limitrofe - SCICLI (RG)Informazioni appalto
15/10/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 711.148,31
SCHEMBRI ANGELO
Categorie merceologiche
71
-
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
1
B8A2062145
G43D21005100006
Qualità prezzo
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la D.L., delle Opere di riqualificazione dei percorsi del quartiere rupestre di Chiafura e aree limitrofe”
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, con opzione per la direzione dei lavori, delle “opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi del quartiere rupestre di Chiafura e aree limitrofe” - SCICLI (RG)
€ 248.901,91
€ 0,00
€ 462.246,40
Scadenze
10/11/2025 23:59
10/11/2025 23:59
26/11/2025 23:59
27/11/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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2.23 MB | |
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mod.-1-domanda-partecipazione-gara-chiafura.pdf SHA-256: 5fe4a128c55154d23720cd10c002d3a1ab6dc24671d8143760bb8482d0d826a8 17/10/2025 09:59 |
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progetto-f.t.e.-relativo-a-l-consolidamento-comune-di-scicli-2021.zip SHA-256: df1aca428e0774e26ab699d0305757268d202910c3d297b6eae83d61d57d1d58 29/10/2025 11:14 |
430.96 MB |
Chiarimenti
23/10/2025 16:48
Quesito #1
Relativamente al criterio A della busta tecnica B, professionalità e adeguatezza dell’offerta, si richiede se i servizi da presentare sono:
- in numero massimo pari a 3 per ogni sub criterio A.1, A.2 e A.3
- in numero pari specificatamente ad 1 per ogni sub criterio A.1, A.2 e A.3, per un numero massimo pari a 3
- in numero massimo pari a 3 ma che ciascuno sarà utile ad essere premiante per tutti i sub criteri A.1, A.2 e A.3
- in numero massimo pari a 3 per ogni sub criterio A.1, A.2 e A.3
- in numero pari specificatamente ad 1 per ogni sub criterio A.1, A.2 e A.3, per un numero massimo pari a 3
- in numero massimo pari a 3 ma che ciascuno sarà utile ad essere premiante per tutti i sub criteri A.1, A.2 e A.3
27/10/2025 10:28
Risposta
Si chiarisce che ciascuno dei servizi illustranti le capacità professionali del concorrente sarà valutato con riferimento a tutti i sub criteri.
27/10/2025 12:47
Quesito #2
A pag 10 del Disciplinare di gara viene citato al punto 3.1 lett. 5) un "Progetto Definitivo del Comune di Scicli". Tale elaborato non risulta tra gli allegati forniti dalla Stazione Appaltante. Si chiede pertanto chiarimento in merito.
29/10/2025 11:11
Risposta
Con riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono le seguenti precisazioni, utili anche al fine di definire univocamente l'oggetto dell'appalto.
1. Qualificazione del Progetto Esistente:
Il progetto menzionato nel Disciplinare di gara e nel DIP è il Progetto Definitivo delle sole opere di consolidamento delle Grotte di Chiafura, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della presente procedura e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, tale elaborato assume valenza di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), limitatamente alle suddette opere di consolidamento.
2. Definizione dell'Oggetto della Gara: In virtù di quanto sopra, i servizi di progettazione oggetto della presente gara sono così articolati:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): La prestazione richiesta riguarda la redazione del PFTE esclusivamente per le opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle di consolidamento, il cui livello di PFTE è già coperto dal progetto definitivo esistente.
- Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori: La prestazione richiesta (inclusa l'eventuale Direzione Lavori) riguarda l'intero intervento, comprensivo quindi sia delle opere di consolidamento (già oggetto del PFTE esistente) sia delle opere diverse ed ulteriori (da sviluppare a livello di PFTE in questa sede).
3. Disposizioni Operative: L'URC provvederà, in coerenza con il presente chiarimento, alla pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali menzionati (il Progetto Definitivo esistente) sulla pagina web dedicata alla procedura.
1. Qualificazione del Progetto Esistente:
Il progetto menzionato nel Disciplinare di gara e nel DIP è il Progetto Definitivo delle sole opere di consolidamento delle Grotte di Chiafura, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della presente procedura e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, tale elaborato assume valenza di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), limitatamente alle suddette opere di consolidamento.
2. Definizione dell'Oggetto della Gara: In virtù di quanto sopra, i servizi di progettazione oggetto della presente gara sono così articolati:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): La prestazione richiesta riguarda la redazione del PFTE esclusivamente per le opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle di consolidamento, il cui livello di PFTE è già coperto dal progetto definitivo esistente.
- Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori: La prestazione richiesta (inclusa l'eventuale Direzione Lavori) riguarda l'intero intervento, comprensivo quindi sia delle opere di consolidamento (già oggetto del PFTE esistente) sia delle opere diverse ed ulteriori (da sviluppare a livello di PFTE in questa sede).
3. Disposizioni Operative: L'URC provvederà, in coerenza con il presente chiarimento, alla pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali menzionati (il Progetto Definitivo esistente) sulla pagina web dedicata alla procedura.
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28.10.2025-risposta-al-chiarimento-2-e-3-rev.-2.0-signed-marcato.pdf SHA-256: 7c08ae524a3dc27c99f9af1d508b9322550dd3cfc2825571b9115868cc801ab7 29/10/2025 11:08 |
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27/10/2025 14:22
Quesito #3
Buon pomeriggio, nella relazione DIP alla pagina 14 si fa riferimento ad un progetto definitivo per il consolidamento dell'aggrottato dei vari livelli, chi chiede dove sia possibile reperire tale documentazione.
Cordialmente
Cordialmente
29/10/2025 11:11
Risposta
Con riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono le seguenti precisazioni, utili anche al fine di definire univocamente l'oggetto dell'appalto.
1. Qualificazione del Progetto Esistente:
Il progetto menzionato nel Disciplinare di gara e nel DIP è il Progetto Definitivo delle sole opere di consolidamento delle Grotte di Chiafura, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della presente procedura e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, tale elaborato assume valenza di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), limitatamente alle suddette opere di consolidamento.
2. Definizione dell'Oggetto della Gara: In virtù di quanto sopra, i servizi di progettazione oggetto della presente gara sono così articolati:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): La prestazione richiesta riguarda la redazione del PFTE esclusivamente per le opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle di consolidamento, il cui livello di PFTE è già coperto dal progetto definitivo esistente.
- Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori: La prestazione richiesta (inclusa l'eventuale Direzione Lavori) riguarda l'intero intervento, comprensivo quindi sia delle opere di consolidamento (già oggetto del PFTE esistente) sia delle opere diverse ed ulteriori (da sviluppare a livello di PFTE in questa sede).
3. Disposizioni Operative: L'URC provvederà, in coerenza con il presente chiarimento, alla pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali menzionati (il Progetto Definitivo esistente) sulla pagina web dedicata alla procedura.
1. Qualificazione del Progetto Esistente:
Il progetto menzionato nel Disciplinare di gara e nel DIP è il Progetto Definitivo delle sole opere di consolidamento delle Grotte di Chiafura, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della presente procedura e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, tale elaborato assume valenza di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), limitatamente alle suddette opere di consolidamento.
2. Definizione dell'Oggetto della Gara: In virtù di quanto sopra, i servizi di progettazione oggetto della presente gara sono così articolati:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE): La prestazione richiesta riguarda la redazione del PFTE esclusivamente per le opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle di consolidamento, il cui livello di PFTE è già coperto dal progetto definitivo esistente.
- Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori: La prestazione richiesta (inclusa l'eventuale Direzione Lavori) riguarda l'intero intervento, comprensivo quindi sia delle opere di consolidamento (già oggetto del PFTE esistente) sia delle opere diverse ed ulteriori (da sviluppare a livello di PFTE in questa sede).
3. Disposizioni Operative: L'URC provvederà, in coerenza con il presente chiarimento, alla pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali menzionati (il Progetto Definitivo esistente) sulla pagina web dedicata alla procedura.
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28.10.2025-risposta-al-chiarimento-2-e-3-rev.-2.0-signed-marcato.pdf SHA-256: 7c08ae524a3dc27c99f9af1d508b9322550dd3cfc2825571b9115868cc801ab7 29/10/2025 11:10 |
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31/10/2025 15:00
Quesito #4
QUESITO 1. Nel Disciplinare di gara, relativamente al Criterio A, è previsto che ciascun servizio sia illustrato mediante la presentazione di n. 3 schede numerate in formato A3 oppure, in alternativa, di n. 6 schede numerate in formato A4. Si chiede di chiarire se sia possibile applicare la medesima modalità anche alla relazione tecnico-metodologica, ovvero presentarla in formato A3 in alternativa all’A4, mantenendo invariato il limite massimo di 20 pagine previsto dal Disciplinare.
Restiamo in attesa di un riscontro.
Restiamo in attesa di un riscontro.
04/11/2025 10:24
Risposta
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si chiarisce che non è possibile applicare tale facoltà alla Relazione Tecnico-Metodologica.
L'accoglimento della richiesta violerebbe la par condicio dei concorrenti per due ordini di ragioni:
1. Vantaggio Ingiusto (Violazione Par Condicio): Il formato A3, pur a parità di pagine (20), comporta una capacità di testo e/o contenuti doppia rispetto all'A4, conferendo un indebito vantaggio ai concorrenti che scegliessero l'A3.
2. Aggravio Istruttorio Ingiustificato: La maggiore e disomogenea capacità di contenuto delle offerte (A3 vs A4) comporterebbe un aggravio ingiustificato delle attività di verifica e valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
Pertanto, si conferma la previsione del Disciplinare di gara, che impone il rispetto del limite massimo di 20 pagine in formato A4 per tale documento”.
L'accoglimento della richiesta violerebbe la par condicio dei concorrenti per due ordini di ragioni:
1. Vantaggio Ingiusto (Violazione Par Condicio): Il formato A3, pur a parità di pagine (20), comporta una capacità di testo e/o contenuti doppia rispetto all'A4, conferendo un indebito vantaggio ai concorrenti che scegliessero l'A3.
2. Aggravio Istruttorio Ingiustificato: La maggiore e disomogenea capacità di contenuto delle offerte (A3 vs A4) comporterebbe un aggravio ingiustificato delle attività di verifica e valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
Pertanto, si conferma la previsione del Disciplinare di gara, che impone il rispetto del limite massimo di 20 pagine in formato A4 per tale documento”.
03/11/2025 11:43
Quesito #5
Si chiede di confermare se il riferimento all’“impianto di ritenuta”, contenuto al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, debba intendersi come refuso, non rinvenendosi in alcun altro punto della documentazione di gara elementi riferibili a tale infrastruttura, né apparendo coerente con l’oggetto dell’affidamento.
04/11/2025 10:32
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto concernente l'espressione “come l’impianto di ritenuta in parola” contenuta al punto 4, comma 1, del Disciplinare di Gara, si chiarisce e si conferma che tale riferimento costituisce un mero errore materiale (refuso).
I concorrenti sono pertanto invitati a non tenere in alcuna considerazione le parole “come l’impianto di ritenuta in parola” ai fini dell'interpretazione dell’oggetto dell’appalto in gara.
Si precisa che tale refuso, evidentemente non pertinente all’oggetto dell’affidamento e privo di alcun riscontro in nessun altro elemento della documentazione di gara, non comporta la necessità di modificare la documentazione di gara né di prorogare i termini di presentazione delle offerte”.
I concorrenti sono pertanto invitati a non tenere in alcuna considerazione le parole “come l’impianto di ritenuta in parola” ai fini dell'interpretazione dell’oggetto dell’appalto in gara.
Si precisa che tale refuso, evidentemente non pertinente all’oggetto dell’affidamento e privo di alcun riscontro in nessun altro elemento della documentazione di gara, non comporta la necessità di modificare la documentazione di gara né di prorogare i termini di presentazione delle offerte”.
04/11/2025 09:54
Quesito #6
in riferimento al punto 6 pag 30 del disciplinare, si chiede conferma che servizi svolti per classi e categorie di grado pari o superiore a quelle richieste, siano valide a giustificare il possesso dei requisiti
07/11/2025 08:50
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che i servizi svolti per classi e categorie di grado pari o superiore a quelle richieste sono valide a giustificare il possesso dei requisiti, a condizione che si tratti delle stesse classi e categorie previste nell’appalto o di classi analoghe rientranti nelle stesse categorie”.
04/11/2025 15:43
Quesito #7
A pag. 48 del Disciplinare, relativo ai servizi da presentare, si legge: la documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell’appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie. Tuttavia si osserva che la categoria E.19 parchi urbani, parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, e alle opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale è SOSTANZIALMENTE ANALOGA alla categoria P.03, relativa a: Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e paesaggistici".
Pertanto, anche in riferimento alla TABELLA 6 riportata a pag. 30 del Disciplinare, si chiede se ai fini della comprova dei requisiti tecnici i servizi svolti in classe e categoria E.19 (giardini e Parchi Urbani) si possano considerare equivalenti ai servizi in categoria P.03.
Pertanto, anche in riferimento alla TABELLA 6 riportata a pag. 30 del Disciplinare, si chiede se ai fini della comprova dei requisiti tecnici i servizi svolti in classe e categoria E.19 (giardini e Parchi Urbani) si possano considerare equivalenti ai servizi in categoria P.03.
10/11/2025 09:55
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che per quanto previsto dal disciplinare sono utili a giustificare il possesso dei requisiti i servizi prestati per opere rientranti nelle stesse classi e categorie previste nell’appalto o in classi analoghe rientranti nelle stesse categorie.
Le prestazioni della categoria E.19 si riferiscono ad una categoria diversa e non analoga alla P.03”.
Le prestazioni della categoria E.19 si riferiscono ad una categoria diversa e non analoga alla P.03”.
05/11/2025 11:02
Quesito #8
Buongiorno, in riferimento al sopralluogo obbligatorio da effettuare entro 10 giorni prima della scadenza della gara, si chiede se esso possa essere effettuato da un architetto (titolare-libero professionista) quale soggetto Mandante di un Raggruppamento non ancora costituito, così come riportato nel disciplinare, senza indicare gli altri soggetti (Capogruppo e ulteriori mandanti)che sono ancora in via di definizione.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
10/11/2025 10:03
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che ai sensi del punto 6.1 del Disciplinare in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
Pertanto, nulla osta a che il sopralluogo sia effettuato da un architetto libero professionista quale soggetto mandante di un raggruppamento non ancora costituito, senza indicare allo stato gli altri soggetti in corso di definizione”.
Pertanto, nulla osta a che il sopralluogo sia effettuato da un architetto libero professionista quale soggetto mandante di un raggruppamento non ancora costituito, senza indicare allo stato gli altri soggetti in corso di definizione”.
05/11/2025 16:11
Quesito #9
Salve, la presente per chiedere se per soddisfare il requisito tecnico-professionale della CAT.P03 è possibile apportare come esperienza maturata servizi nella categoria P01 o P02, aventi il medesimo grado di complessità 0,95.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
10/11/2025 10:04
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che ai sensi del punto 5.4.2 del Disciplinare ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, D.M. 17.6.2016, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.
06/11/2025 16:35
Quesito #10
Buonasera, con la presente chiediamo se alla piattaforma telematica TUTTOGARE debba essere registrata la sola società Capogruppo (che caricherà tutta la documentazione comprensiva di quella redatta dai singoli mandanti) o se anche questi ultimi debbano essere registrati al portale.
Si chiede conferma, inoltre, che non vi sia la necessità di essere iscritti all'Albo dei fornitori dei servizi di architettura ed ingegneria per le singole categorie dell'opera previste dalla presente procedura di gara. Cordialmente
Si chiede conferma, inoltre, che non vi sia la necessità di essere iscritti all'Albo dei fornitori dei servizi di architettura ed ingegneria per le singole categorie dell'opera previste dalla presente procedura di gara. Cordialmente
10/11/2025 10:07
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che ai sensi del Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma TUTTOGARE, disponibile al seguente link https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php in caso di partecipazione in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico.
Si conferma, inoltre, che non vi è la necessità di essere iscritti all'Albo dei fornitori dei servizi di architettura e ingegneria per le singole categorie dell'opera previste dalla presente procedura di gara, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, e 12, L.R. n. 12/2011, tale iscrizione è prevista solo per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate senza bando, mentre la presente è, invece, una procedura aperta con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
Si conferma, inoltre, che non vi è la necessità di essere iscritti all'Albo dei fornitori dei servizi di architettura e ingegneria per le singole categorie dell'opera previste dalla presente procedura di gara, in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, e 12, L.R. n. 12/2011, tale iscrizione è prevista solo per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate senza bando, mentre la presente è, invece, una procedura aperta con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
07/11/2025 14:43
Quesito #11
Buonasera, si richiedono i file editabili dei modelli da compilare per la parte amministrativa.
12/11/2025 12:51
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si produce in allegato la seguente documentazione in formato word:
- Modello 1- domanda di partecipazione;
- Modello 2 – dichiarazione di requisiti;
- Modello 2bis – dichiarazioni integrative;
- Modello 4 - patto di integrità;
- Modello 5 – protocollo di legalità.
- Modello 1- domanda di partecipazione;
- Modello 2 – dichiarazione di requisiti;
- Modello 2bis – dichiarazioni integrative;
- Modello 4 - patto di integrità;
- Modello 5 – protocollo di legalità.
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mod.-1-domanda-partecipazione-gara-chiafura.docx SHA-256: bf3ab1487860ec82c60655a98eaf537f5955ec11f38e665491588a2fd69b6236 12/11/2025 12:51 |
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mod.-5-protocollo-legalit-gara-chiafura.docx SHA-256: 5e3b214bd83d3b2d1a383dbea2c45af1b0e2426ae843e429e1b29865056056df 12/11/2025 12:51 |
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07/11/2025 16:29
Quesito #12
Buonasera, si richiede:
1. è possibile allegare nell'offerta tecnica i cv di tutti i partecipante senza che gli stessi vengano conteggiati nelle 20 pagine di relazione metodologica criterio B)?
2. si chiede di confermare che le certificazioni CAM e BIM Manager o Coordinator criterio C) non sono conteggiate nelle 20 pagine di relazione metodologica.
1. è possibile allegare nell'offerta tecnica i cv di tutti i partecipante senza che gli stessi vengano conteggiati nelle 20 pagine di relazione metodologica criterio B)?
2. si chiede di confermare che le certificazioni CAM e BIM Manager o Coordinator criterio C) non sono conteggiate nelle 20 pagine di relazione metodologica.
14/11/2025 13:14
Risposta
“Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce,
- Punto 1: Come previsto dal Disciplinare, il numero massimo di 20 pagine per la Relazione Metodologica non può essere superato, pena la non considerazione delle pagine eccedenti. Ai fini del calcolo non si tiene conto di eventuali testate o indici.
- Punto 2: Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute, dovranno essere riportate all’interno della Relazione Metodologica”.
- Punto 1: Come previsto dal Disciplinare, il numero massimo di 20 pagine per la Relazione Metodologica non può essere superato, pena la non considerazione delle pagine eccedenti. Ai fini del calcolo non si tiene conto di eventuali testate o indici.
- Punto 2: Le eventuali certificazioni relative ai criteri premiali, ove possedute, dovranno essere riportate all’interno della Relazione Metodologica”.
10/11/2025 15:14
Quesito #13
Buonasera, in riferimento ala Struttura Operativa minima si chiede quanto segue:
1. la figura dell'archeologo, se non presente all'interno di una società mandante/capogruppo, può essere un consulente esterno (pertanto indicato come responsabile nella documentazione tecnica) o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento?
2. il professionista in possesso della certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 può essere un consulente esterno o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento? Qualora fosse un mandante, deve portare dei requisiti di capacità tecnica-professionale oltre il certificato di accreditamento alla norma? ovvero, deve dimostrare di possedere dei requisiti nelle varie categorie corrispondenti alla propria quota parte di RTP?
2. il professionista in possesso della certificazione BIM Manager o Coordinator può essere un consulente esterno o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento? Qualora fosse un mandante, deve portare dei requisiti di capacità tecnica-professionale oltre il certificato di accreditamento alla norma? ovvero, deve dimostrare di possedere dei requisiti nelle varie categorie corrispondenti alla propria quota parte di RTP?
Si chiede, infine, se la struttura operativa minima da indicare nella sezione amministrativa sia quella indicata al punto 5.4.1 "Requisiti gruppo di lavoro" del Disciplinare o quella riportata nel DIP.
1. la figura dell'archeologo, se non presente all'interno di una società mandante/capogruppo, può essere un consulente esterno (pertanto indicato come responsabile nella documentazione tecnica) o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento?
2. il professionista in possesso della certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 può essere un consulente esterno o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento? Qualora fosse un mandante, deve portare dei requisiti di capacità tecnica-professionale oltre il certificato di accreditamento alla norma? ovvero, deve dimostrare di possedere dei requisiti nelle varie categorie corrispondenti alla propria quota parte di RTP?
2. il professionista in possesso della certificazione BIM Manager o Coordinator può essere un consulente esterno o deve essere un soggetto mandante facente parte del raggruppamento? Qualora fosse un mandante, deve portare dei requisiti di capacità tecnica-professionale oltre il certificato di accreditamento alla norma? ovvero, deve dimostrare di possedere dei requisiti nelle varie categorie corrispondenti alla propria quota parte di RTP?
Si chiede, infine, se la struttura operativa minima da indicare nella sezione amministrativa sia quella indicata al punto 5.4.1 "Requisiti gruppo di lavoro" del Disciplinare o quella riportata nel DIP.
14/11/2025 13:18
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce,
- Punto 1: In analogia a quanto previsto per il Geologo, anche per l’Archeologo il concorrente indica, nelle dichiarazioni da presentare in sede di gara, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione nell’elenco degli Archeologi dei Beni Culturali del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
o componente di un raggruppamento temporaneo;
o associato di una associazione tra professionisti;
o socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
o dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
- Punto 2: Il professionista diverso dal Geologo e dall’Archeologo in possesso dell’eventuale certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 non potrà essere un consulente ed, in caso di raggruppamento, dovrà avere e dimostrare i requisiti secondo quanto previsto al punto 5.4.3 del Disciplinare;
- Punto 3: Il professionista diverso dal Geologo e dall’Archeologo in possesso dell’eventuale certificazione BIM Manager o Coordinator non potrà essere un consulente ed, in caso di raggruppamento, dovrà avere e dimostrare i requisiti secondo quanto previsto al punto 5.4.3 del Disciplinare”.
- Punto 1: In analogia a quanto previsto per il Geologo, anche per l’Archeologo il concorrente indica, nelle dichiarazioni da presentare in sede di gara, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione nell’elenco degli Archeologi dei Beni Culturali del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
o componente di un raggruppamento temporaneo;
o associato di una associazione tra professionisti;
o socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
o dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
- Punto 2: Il professionista diverso dal Geologo e dall’Archeologo in possesso dell’eventuale certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 non potrà essere un consulente ed, in caso di raggruppamento, dovrà avere e dimostrare i requisiti secondo quanto previsto al punto 5.4.3 del Disciplinare;
- Punto 3: Il professionista diverso dal Geologo e dall’Archeologo in possesso dell’eventuale certificazione BIM Manager o Coordinator non potrà essere un consulente ed, in caso di raggruppamento, dovrà avere e dimostrare i requisiti secondo quanto previsto al punto 5.4.3 del Disciplinare”.
10/11/2025 17:20
Quesito #15
Chiedo cortesemente di non prendere in considerazione il quesito sopra riportato, richiesto per errore.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
14/11/2025 16:55
Risposta
Si prende atto della dichiarazione.