Inviato esito

Gara #2360

Affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti soliti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di ISPICA. Durata anni 7 (sette).
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Informazioni appalto

21/08/2025
Aperta
Servizi
€ 21.092.458,09
SCHEMBRI ANGELO
SRR ATO 7 RAGUSA Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione - Forniture di beni e servizi

Categorie merceologiche

905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Lotti

Inviato esito
1
B801153FD3
I71G24000020004
Qualità prezzo
Affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soliti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di ISPICA. Durata anni 7 (sette).
Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soliti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di ISPICA.
€ 20.854.544,22
€ 11.895.693,65
€ 237.913,87
€ 19.361.530,92
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.113
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00197340821 AGESP SPA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

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Cognome Nome Ruolo
Piccione Luigi Presidente
Gaziano Antonino Vice Presidente
Nigito Salvatore Componente Stazione Appaltante

Commissione valutatrice

D.D.G. N. 1786
15/10/2025
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Cognome Nome Ruolo
SIRAGUSA TOMMASA Presidente
CURCIO ANTONIO Componente
NIGITO SALVATORE Componente

Scadenze

19/09/2025 09:59
30/09/2025 13:00
01/10/2025 09:30

Allegati

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09/09/2025 13:34
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09/09/2025 13:37
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09/09/2025 13:37
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12/09/2025 10:46
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04/03/2026 08:55
14.52 MB

Chiarimenti

27/08/2025 17:24
Quesito #1
Chiarimenti di natura economica

1) Al punto 17 del disciplinare di gara è riportato che “Si fa presente che non saranno accettati ammortamenti superiori alla durata dell’appalto (7 anni)” pur non di meno, si tiene a precisare che ogni altro elaborato di gara applica ed impone la rispondenza alle direttive ARERA secondo cui i mezzi previsti in appalto debbano essere ammortizzati in 8 anni.

Dunque considerato che sia il quadro economico allegato alla documentazione di gara che il PEFA preventivo di affidamento redatti dalla SA prevedono un ammortamento dei mezzi in 8 anni si chiede di specificare che quanto indicato al punto 17 sia riferito alle attrezzature che resteranno di proprietà della stazione appaltante e non dei Mezzi.



2) Visto l’art 20 del CSA in cui è previsto tra l’altro che i costi per la commissione giudicatrice e di pubblicità degli atti di gara sono a carico dell’impresa affidataria, considerando che tali importi nel quadro economico sono esclusi dall’importo a base d’asta ed espressamente inseriti tra le somme a disposizione della stazione appaltante si chiede di precisare che quanto indicato al CSA in merito alle spese per la commissione giudicatrice e degli atti di gara trattasi di refuso considerato peraltro che tali somme non sono previste al punto 24 del disciplinare di gara.

Peraltro, le spese di pubblicità di gara riportano un importo di 42.000€ in appalto ma considerando che tra la documentazione di gara non sono presenti documenti probatori delle spese realmente sostenute chiede eventualmente la di rendere note le determine di liquidazione per la pubblicazione degli atti di gara in quanto tale importo, qualora dovesse essere corrisposto necessita di essere inserito nel PEFA



3) Considerato che in merito alle carcasse animali rinvenute sul suolo pubblico e nello specifico a p.48 dell’elaborato “Relazione descrittiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi” è previsto che “I costi di raccolta, trasporto e conferimento sono compresi nel canone ed a carico dell’I.A”, visto che il quadro economico di gara non riporta il costo previsto dalla stazione appaltante per il servizio di conferimento e che neanche all’interno dell’elaborato “relazione tecnica per la predisposizione del piano economico finanziario di affidamento di gara” sono previsti costi di smaltimento di qualunque natura si chiede di sancire che trattasi di refuso e che i costi di conferimento delle carcasse animali restano in capo alla stazione appaltante


03/09/2025 12:44
Risposta
Con riferimento al quesito sull’ammortamento dei mezzi, si chiarisce che l’indicazione contenuta al punto 17 del disciplinare di gara – secondo cui non saranno accettati ammortamenti superiori alla durata dell’appalto (7 anni) – deve essere correttamente intesa come riferita esclusivamente alle attrezzature che, al termine del servizio, resteranno in proprietà della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda invece gli automezzi, trovano applicazione le direttive ARERA, che stabiliscono un periodo di ammortamento di 8 anni. Tale distinzione garantisce coerenza tra la disciplina nazionale di settore e le esigenze della Stazione Appaltante di preservare la congruità del canone rispetto ai beni che restano nella sua disponibilità.

Per quanto riguarda l’art. 20 del CSA, laddove si legge che le spese per la commissione giudicatrice e per la pubblicità sarebbero a carico dell’impresa affidataria, si precisa che si tratta di un refuso. Il quadro economico allegato alla documentazione di gara, infatti, inserisce tali somme tra le spese a disposizione della Stazione Appaltante e non tra quelle ribassabili. Ne consegue che né i costi della commissione né quelli per la pubblicità dovranno essere sostenuti dall’impresa aggiudicataria, ma resteranno a carico della Stazione Appaltante, come peraltro previsto anche al punto 24 del disciplinare.

Infine, relativamente al servizio di raccolta e conferimento delle carcasse animali rinvenute sul suolo pubblico, si chiarisce che i costi di conferimento non sono a carico dell’appaltatore. La dicitura presente a pagina 48 della Relazione tecnica deve essere letta nel senso che il servizio di rimozione e trasporto rientra nel canone contrattuale, mentre gli oneri di smaltimento rimangono in capo alla Stazione Appaltante. Questa distinzione assicura allineamento con il quadro economico e tutela la sostenibilità economica dell’offerta.

27/08/2025 17:28
Quesito #2
Considerato il punto 16 del disciplinare di gara prevede che la relazione tecnica dal punto di vista editoriale non potrà superare le 50 pagine

Visto che allo stesso articolo è definito che:

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1), i seguenti elementi da riassumere in un abaco schematico:


1. Sistema di Raccolta;


2. Modalità Organizzative (distinte per Spazzamento, Raccolta, Trasporto )


3. Utilizzazione Risorse Trasferite (distinte per Personale e Mezzi )


4. Modalità di erogazione dei Servizi (Spazzamento; Raccolta; Servizi Accessori; Servizi Opzionali)


5. Performance Obiettivi;


6. Varianti migliorative. (Le varianti migliorative dovranno essere esplicitate in una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati, suffragate da esempi concreti che ne esplicitino i risultati previsti e le verifiche di riscontro. Tali varianti migliorative, altresì, dovranno essere riassunte in un abaco schematico che riporti per ogni servizio, criterio e sub criterio le previsioni del piano di intervento e le migliorie offerte dal concorrente. )


7. Piano di sicurezza.


8. Cronoprogramma avvio attività.

Premesso che un ABACO SCHEMATICO redatto su tali punti non può di certo contenere elementi tipo “Piano della sicurezza”, “Cronoprogramma avvio attività” o ancor di più “una dettagliata relazione illustrativa” sulle varianti migliorative in quanto si perderebbe la caratteristica di ABACO SCHEMATICO (ovvero schema di massima), oltre che a venir meno dell’assolvimento al limite massimo di 50 pagine,

si chiede di chiarire

A) se tale abaco possa intendersi meramente come uno schema di riepilogo dell’offerta tecnica e dunque della relazione dei servizi che dovranno essere redatti secondo i criteri di punteggio e pertanto possa intendersi integrativo all’indice e dunque non computato nelle 50 pagine limite

B) Se per "dettagliata relazione illustrativa delle varianti migliorative" di cui al punto 6 possa intendersi la descrizione dei vari elementi migliorativi inseriti all’interno della relazione ed ivi riassunti nell’abaco schematico dei servizi migliorativi indicato al criterio “completezza della documentazione di gara” (3 punti)

C) se il piano della sicurezza possa essere inteso come allegato considerato che potrebbe ricoprire oltre 50 pagine o se tale elaborato dovrà essere consegnato in fase di affidamento


03/09/2025 12:45
Risposta
In ordine ai quesiti riguardanti il limite delle 50 pagine previsto per la relazione tecnica, si chiarisce quanto segue.

L’abaco schematico richiesto dal disciplinare ha la funzione di fornire un quadro sinottico e immediato degli elementi qualificanti dell’offerta tecnica. Esso costituisce quindi uno strumento di riepilogo e non un contenuto tecnico-descrittivo. Per questa ragione, non è computato nel limite massimo delle 50 pagine della relazione. Gli operatori economici possono dunque redigere la relazione nel limite previsto, predisponendo separatamente l’abaco senza che questo incida sul conteggio.

Per quanto riguarda le varianti migliorative, la formula “dettagliata relazione illustrativa” implica che ciascuna proposta migliorativa debba essere spiegata con argomentazioni tecniche, esempi e modalità di verifica. Queste descrizioni devono essere inserite all’interno della relazione tecnica. L’abaco schematico, invece, deve riportare in forma sintetica le migliorie proposte, costituendo così uno strumento di consultazione rapida da parte della Commissione giudicatrice.

Infine, con riferimento al piano della sicurezza, si precisa che, data la natura del documento e la sua possibile estensione, esso potrà essere presentato come allegato separato, non incluso nel conteggio delle 50 pagine. Tale soluzione consente di non penalizzare i concorrenti sotto il profilo formale e garantisce al contempo una valutazione approfondita della componente sicurezza, che è parte integrante del servizio.

27/08/2025 17:32
Quesito #3
Chiarimenti di natura tecnica
1) considerato che tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono presenti 4 criteri tabellari da inserire all’interno di apposita sezione del portale in cui è possibile generare offerta tecnica soggetta a criteri tabellari e che all’interno di tale sezione è possibile inserire esclusivamente numeri si chiede di chiarire se per il possesso debba inserirsi il numero 1 e per non possesso il numero 0 oppure quale modalità di inserimento numerico verrà adottata per indicare il possesso.

Alternativamente si chiede provvedere alla modifica di tale sezione del portale con relativo menù opzionale con “si” o “no”.

2) visto dell’elaborato “Relazione descrittiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi” e nello specifico il punto S.13 Servizio di Pulizia Spiagge a p.55in cui è indicato

“Periodo Estivo (15 giugno - 15 settembre)

Durante il periodo estivo, dal 1° giugno al 31 agosto, la pulizia delle spiagge avverrà con una frequenza

giornaliera per l'intero litorale.”

Considerata la difformità si chiede di chiarire se per periodo estivo debba intendersi il periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre o tra il 1° giugno ed il 31 agosto


03/09/2025 12:45
Risposta
Si conferma che, per ciascuno dei criteri tabellari relativi al possesso o meno di determinate caratteristiche è stata apportata la modifica del sistema di inserimento con l’introduzione del sistema di valutazione "On/Off".

In merito alla difformità riscontrata nella Relazione tecnica sul periodo di esecuzione del servizio di pulizia spiagge, si precisa che il periodo estivo di riferimento è quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

La menzione alternativa (1° giugno – 31 agosto) è frutto di una sovrapposizione redazionale e non deve essere considerata vincolante. La scelta delle date 15 giugno – 15 settembre è stata effettuata sulla base dei dati storici di affluenza turistica e delle esigenze della collettività locale, che richiedono la massima intensità del servizio proprio in tale periodo.

La presente precisazione ha lo scopo di fugare ogni dubbio interpretativo e garantire uniformità di comportamento tra i concorrenti, assicurando che tutti basino la propria offerta sulle stesse condizioni temporali.

27/08/2025 17:36
Quesito #4
Chiarimenti di natura amministrativa

1) visto l’art 30 del CSA in cui è previsto che al fine della partecipazione, le imprese dovranno produrre documentazione amministrativa tra cui è citato un “attestato per avvenuta presa visione dei luoghi” e visto che il disciplinare di gara prevede che il sopralluogo debba essere effettuato in maniera autonoma, si chiede di chiarire se trattasi di refuso o se la stazione appaltante dovrà rilasciare apposito attestato sopra citato;

2) Con riferimento all’art 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa” del disciplinare di gara, si comunica che la dichiarazione di “conformità agli standard sociali minimi” di cui al punto n. 11 non è allegata agli atti di gara. Si chiede pertanto di allegare il suddetto modello redatto dalla Stazione Appaltante.

Inoltre si fa presente che, ad oggi, non è possibile generare il contributo ANAC pari a 560,00 €, in quanto sul portale viene riportato il seguente errore: “GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.”



03/09/2025 12:45
Risposta
Relativamente ai quesiti di natura amministrativa, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l’art. 30 del CSA, laddove si menziona la dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi, si conferma la necessità della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e tale sopralluogo va fatta in autonomia, il proponente dovrà produrre apposita dichiarazione, in tal senso, come previsto dall’art 11 del disciplinare:
11 sopralluogo.
Il sopralluogo nelle aree oggetto della presente procedura è obbligatorio.
Il sopralluogo è necessario affinché il concorrente acquisisca piena e completa conoscenza dei luoghi, delle aree e delle attrezzature messe a disposizione per l’esecuzione del servizio.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio.

Con riferimento al documento denominato “Standard sociali minimi”, citato all’art. 15 del disciplinare, si rappresenta che la stazione appaltante, pur non essendo obbligata, allega modello di dichiarazione di conformità che potrà essere valutato ed eventualmente utilizzato dal proponente.

Infine, in merito al contributo ANAC, si chiarisce che, pur essendo stato attribuito il CIG, il portale ANAC non ha ancora reso disponibile la funzione di pagamento. Gli operatori economici dovranno effettuare il versamento non appena il sistema sarà attivo. Tale indicazione serve a rassicurare i partecipanti circa la validità della procedura e ad evitare interpretazioni difformi.

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03/09/2025 12:41
14.68 kB
01/09/2025 16:26
Quesito #5
Buonasera si richiede un chiarimento relativa alla polizza, in quanto non vi è indicato sul disciplinare di gara a chi deve essere intestata la garanzia provvisoria se oltre al Comune di Ispica anche all'ente SSS RAGUSA -SCPA-A.T.O. 7.
GRAZIE



03/09/2025 12:45
Risposta
In relazione al quesito posto circa l’intestazione della garanzia provvisoria, si precisa che la stessa deve essere intestata esclusivamente al Comune di Ispica in quanto soggetto che stipulerà il contratto di servizio.

Questa scelta è motivata dall’esigenza di garantire chiarezza e certezza giuridica: il beneficiario effettivo della garanzia deve coincidere con l’ente che indice la gara e che sarà parte del contratto. In questo modo si evitano possibili equivoci e si assicura la linearità del procedimento. La garanzia dovrà riportare correttamente il CIG della gara, in modo da garantire la tracciabilità dell’operazione e la sua piena conformità normativa.

03/09/2025 13:01
Quesito #6
Buongiorno,
con la presente per trasmettere quanto in allegato.

Cordiali saluti


05/09/2025 10:56
Risposta
In riferimento al quesito relativo la CIG corretto da utilizzare si rappresenta quanto segue:

- nella fase di caricamento dei dati della gara nella piattaforma è stato emesso il CIG B8005B6AF.

In fase di completamento, con la trasmissione della scheda ANAC, il sistema ha generato un nuovo CIG B801153FD3, che l’assistenza tecnica di “TUTTOGARE” ha confermato essere il CIG valido e definitivo.

Pertanto si ribadisce che il CIG da utilizzare nella documentazione di gara è il seguente:

CIG B801153FD3

03/09/2025 16:32
Quesito #7
Spett.le Ente,

considerato che tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di cui all’art 18.1 del disciplinare di gara, sono presenti n. 4 criteri tabellari relativi al possesso di determinate certificazioni;

Tenuto conto che nell’offerta tecnica da generare, risultano inseriti solo n. 3 criteri tabellari rispetto a quelli indicati all’art 18.1 del disciplinare, con la presente si chiede di voler inserire il criterio tabellare mancante (Possesso della certificazione della parità di genere…) nell’offerta tecnica da generare all’interno della apposita sezione del portale.

Distinti Saluti


05/09/2025 10:56
Risposta
Si conferma che anche per il quarto criterio tabellare relativo al possesso o meno di determinate caratteristiche è stato introdotto il sistema di valutazione “On/Off”.

04/09/2025 10:27
Quesito #8
BUONGIORNO
SI RICHIEDE IL SEGUENTE CHIARIMENTO:
IL PUNTO VI.3.1 GARANZIA PROVVISORIA - DEL BANDO DI GARA PREVEDE UNA POLIZZA PER L'IMPORTO DI €. 472.492,56 PARI AL 2% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI AD €. 23.624.628,48 INVECE IL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO 10) GARANZIA PROVVISORIA PREVEDE UNA POLIZZA DELL'IMPORTO DI €. 421.849,16 PARI AL 2% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI AD €. 21.092.458,09.

PREMESSO CIO' SI CHIEDE QUALE SIA L'IMPORTO CORRETTO CHE DOVRA' RIPORTARE LA POLIZZA.


05/09/2025 10:57
Risposta
In riferimento al quesito relativo all’effettivo importo da indicare nella polizza si chiarisce quanto segue:

- L’importo della garanzia provvisoria è di €. 421.849,16, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€. 21.092.458,09) – punto 10. “GARANZIA PROVVISORIA” del Disciplinare di gara.

Il punto VI.3.1) “GARANZIA PROVVISORIA” del Bando di gara, pur facendo riferimento al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, indica, per mero errore, un importo errato.

Pertanto è valida l’indicazione al punto 10 del Disciplinare di gara.

Si precisa, come già chiarito alla Risposta al chiarimento n.5, che la garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Ispica in quanto soggetto che stipulerà il contratto di servizio – (IBAN IT85G0200884470000300006179) .




05/09/2025 15:19
Quesito #9
SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI:
1) Si richiedono i quantitativi dei rifiuti raccolti in ciascun mese dell’anno 2024 divisi per tipologia.

2) Si chiede di confermare che in materia di penalità, per mancato raggiungimento di obbiettivi della raccolta differenziata, si faccia riferimento unicamente a quanto stabilito da CSA all’art 15.

3) Si chiede conferma del fatto che l’impresa dovrà provvedere a creare un database delle utenze nei primi tre mesi dall’inizio dei servizi ed entro 8 mesi provvedere alla distribuzione delle attrezzature previste a tutte le utenze, così come riportato a pagina 27 della Relazione Tecnica allegata ai documenti di gara.

4) Si chiede conferma del fatto che i contenitori per i quali è prevista l’installazione di trasponder RFID siano quelli relativi alla raccolta dell’organico e del rifiuto urbano residuo, così come riportato a pagina 43 della Relazione Tecnica di Progetto allegata ai documenti di gara.

5) Si chiede conferma del fatto che il servizio di raccolta sfalci verde rientra tra i servizi a chiamata, da eseguirsi con la stessa frequenza prevista per i suddetti previsti

6) Si chiede di conoscere all’interno di quale criterio di valutazione, di cui al punto 18.1 del disciplinare, si possa fare rientrare quanto previsto a pagina 47 dalla Relazione Tecnica di progetto, allegata ai documenti di gara, che si riporta qui di seguito: “In fase di gara sarà attribuito un punteggio maggiore alle offerte tecniche migliorative che prevedano l’implementazione di un sistema che consenta di garantire minori tempi di attesa e tecnologie tali da poter rendere il servizio di raccolta domiciliare rifiuti ingombranti e Raee più performante”.

7) Si chiede conferma del fatto che dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del centro di raccolta pari a 24 ore settimanali, così come stabilito dalla relazione tecnica allegata ai documenti di gara a pagina 56.

8) Si chiede di conoscere all’interno di quale criterio di valutazione, di cui al punto 18.1 del disciplinare, si possa fare rientrare quanto previsto a pagina 63 dalla Relazione Tecnica di progetto, allegata ai documenti di gara, che si riporta qui di seguito: Durante la fase di gara, sarà valutata favorevolmente la proposta di sistemi di raccolta diffusi sul territorio e l’implementazione di un servizio domiciliare per le utenze.


08/09/2025 12:00
Risposta
RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI:

1) Si richiedono i quantitativi dei rifiuti raccolti in ciascun mese dell’anno 2024 divisi per tipologia.

Risposta: Si allega il rapporto completo Orso 2024 dal quale si possono ricavare tutti i dati richiesti.


2) Si chiede di confermare che in materia di penalità, per mancato raggiungimento di obbiettivi della raccolta differenziata, si faccia riferimento unicamente a quanto stabilito da CSA all’art 15.

Risposta: si conferma che le uniche penalità applicate saranno quelle riportate all’art 15 del CSA.
Il riferimento a quanto riportato a pag 27 della relazione tecnica si può considerare superato dagli obiettivi di conformità al piano d’ambito, che di fatto superano le previsioni riportate a pag 27; pertanto il valore su cui applicare le penalità è di € 4.000 per ogni punto percentuale al di sotto delle previsioni del piano d’ambito che sono richiamate al punto 39 dell’art 15 del CSA.


3) Si chiede conferma del fatto che l’impresa dovrà provvedere a creare un database delle utenze nei primi tre mesi dall’inizio dei servizi ed entro 8 mesi provvedere alla distribuzione delle attrezzature previste a tutte le utenze, così come riportato a pagina 27 della Relazione Tecnica allegata ai documenti di gara.

Risposta: si conferma quanto riportato nella relazione tecnica


4) Si chiede conferma del fatto che i contenitori per i quali è prevista l’installazione di trasponder RFID siano quelli relativi alla raccolta dell’organico e del rifiuto urbano residuo, così come riportato a pagina 43 della Relazione Tecnica di Progetto allegata ai documenti di gara.

Risposta: la fornitura delle attrezzature deve essere conforme a quanto riportato nel sinottico economico di gara, elaborato 6/7 alla voce attrezzature.


5) Si chiede conferma del fatto che il servizio di raccolta sfalci verde rientra tra i servizi a chiamata, da eseguirsi con la stessa frequenza prevista per i suddetti previsti.

Risposta: si conferma quanto richiesto


6) Si chiede di conoscere all’interno di quale criterio di valutazione, di cui al punto 18.1 del disciplinare, si possa fare rientrare quanto previsto a pagina 47 dalla Relazione Tecnica di progetto, allegata ai documenti di gara, che si riporta qui di seguito: “In fase di gara sarà attribuito un punteggio maggiore alle offerte tecniche migliorative che prevedano l’implementazione di un sistema che consenta di garantire minori tempi di attesa e tecnologie tali da poter rendere il servizio di raccolta domiciliare rifiuti ingombranti e Raee più performante”.

Risposta: tale dicitura riportata nella relazione tecnica di progetto si inserisce nel primo punto inerente alla qualità del progetto tecnico, nello specifico “Incremento dell’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto alla situazione attuale”


7) Si chiede conferma del fatto che dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del centro di raccolta pari a 24 ore settimanali, così come stabilito dalla relazione tecnica allegata ai documenti di gara a pagina 56.

Risposta: si conferma quanto riportato nella relazione tecnica.



8) Si chiede di conoscere all’interno di quale criterio di valutazione, di cui al punto 18.1 del disciplinare, si possa fare rientrare quanto previsto a pagina 63 dalla Relazione Tecnica di progetto, allegata ai documenti di gara, che si riporta qui di seguito: Durante la fase di gara, sarà valutata favorevolmente la proposta di sistemi di raccolta diffusi sul territorio e l’implementazione di un servizio domiciliare per le utenze.

Risposta: tale dicitura riportata nella relazione tecnica di progetto si inserisce nel primo punto inerente alla qualità del progetto tecnico, nello specifico “Incremento dell’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto alla situazione attuale” nello specifico si fa riferimento ad implementazioni sulla domiciliarizzazione per le utenze, migliorative rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica.





rapporto-completo-orso-2024-ispica.pdf
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08/09/2025 11:59
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08/09/2025 10:18
Quesito #10
BUONGIORNO
SI CHIEDE SE CODESTO ENTE HA PREDISPOSTO UN FAC SIMILE DI MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI DA CARICARE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA GARA A COMPLETAMENTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.


09/09/2025 10:07
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 10 si fa presente che il richiesto FAC SIMILE DI MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI è già inserito al punto 11 dello schema di domanda di partecipazione.

08/09/2025 10:21
Quesito #11
Buongiorno
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Nell’oggetto dell’affidamento si evidenzia che risultano il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nonché il servizio di diserbo ( opzionale ).


Tali servizi sono pacificamente al di fuori del perimetro soggetto a regolazione così come espressamente previsto non solo dal MTR-2 ma anche dal MTR-3 approvato con la delibera n. 397/2025 .


Sta di fatto che i citati servizi sia nel disciplinare di gara , sia nello schema di contratto, che nel PEFA sono stati disciplinati unitamente a servizi soggetti alla disciplina regolatoria .


Sul punto si fa rilevare che ARERA ha espressamente previsto nella delibera n. 596/2024, avente ad oggetto l’approvazione dello schema tipo di bando di gara , che “riguardo all’eventuale affidamento di servizi esterni al perimetro regolato l’esercizio di tale facoltà – nelle ipotesi in cui è ammessa – non deve in ogni caso compromettere il rispetto dei contenuti minimi regolatori dello schema di bando, né pregiudicare la selezione della migliore offerta relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; la soluzione operativa maggiormente idonea nel concreto contesto territoriale, ivi compresa la previsione di un lotto distinto per le attività esterne, è rimessa all’ETC” ( cfr pag. 17 delibera n. 596/2024)


Si chiede, pertanto, come disciplinare nell’ambito della predisponine del piano economico finanziario i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nonché il servizio di diserbo, che sono al di fuori del perimetro regolatorio.


2) Negli atti di gara non vi è alcun riferimento della quota di competenza del gestore dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore disciplinato dall’art. 3 MTR-2 e dall’art. 3 MTR 3 approvato con delibera n. 397/2025. Alla luce dell’efficacia eterointegrativa della disciplina regolatoria, si chiede pertanto di conoscere la quota del Fattore di Sharing di competenza del gestore del servizio.


3)Con riferimento alla revisione ed all’aggiornamento del corrispettivo si osserva quanto segue ;


Nel C.S.A. all’art 5 si prevede che “ La richiesta di revisione avanzata dall’appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorsi 90 giorni l’appaltatore potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del canone revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione con relativo atto del Responsabile del Servizio. In caso di mancato riferimento dei prezzi di mercato il corrispettivo verrà aggiornato in base agli indici ISTAT“Raccolta Rifiuti Solidi Urbani”.


Nel rispetto dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e della Delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2), è prevista l’attivazione della revisione prezzi automatica annuale per il presente servizio, in presenza di variazioni superiori al 5% rispetto ai prezzi iniziali, per la parte eccedente tale soglia


La revisione sarà riconosciuta su base documentale previa presentazione da parte dell’affidatario di una relazione tecnico-economica, e sarà sottoposta all’approvazione dell’amministrazione, previo adeguamento del PEF secondo le modalità previste dal MTR vigente”


Nel disciplinare di gara all’art. 3 comma 2 si statuisce che “L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385 così come previsto all’art. 7 dello Schema Tipo di Contratto e secondo le normative di settore vigenti”


Da ultimo nella relazione per la predisposizione del PEFA di gara si evidenzia “Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2026 e seguenti è stato genericamente posto pari a 2,59%, e deriva dal parametro rpi fissato al 2,70% (valore attuale) al netto del fattore X pari allo 0,11% scelto in sede validazione PEF 2024-2025 da parte dell’ETC” .


Alla luce di quanto innanzi esposto, in considerazione della evidente difformità nel disciplinare il meccanismo tra i citati atti di gara, si chiede di precisare la disciplina normativa che va applicata nonché le modalità ed i termini del riconoscimento della revisione /aggiornamento del corrispettivo





09/09/2025 10:07
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 11 si rappresenta quanto segue:

Quesito 1 Risposta

Si conferma che i servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e diserbo non rientrano nel perimetro regolatorio definito da ARERA, come chiarito dal MTR-2 e dal MTR-3 (Delibera n. 397/2025). La loro inclusione negli atti di gara, unitamente ai servizi soggetti a regolazione, è stata effettuata per garantire un’unica gestione coordinata sul territorio.

Ai fini della predisposizione del PEF, tuttavia, detti servizi devono essere contabilizzati separatamente rispetto a quelli regolati:
• non concorrono al calcolo del VRG né sono soggetti ai vincoli tariffari ARERA;
• i relativi costi sono riconosciuti sulla base dei valori posti a gara, come voci fuori perimetro;
• l’integrazione in un unico lotto è consentita, ai sensi della Delibera ARERA n. 596/2024, purché non comprometta il rispetto dei contenuti minimi regolatori e la selezione della migliore offerta per il servizio di igiene urbana.


Quesito 2 Risposta

I ricavi derivanti dai sistemi collettivi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR – Extended Producer Responsibility) rientrano, ai sensi dell’art. 3 del MTR-2 e dell’art. 3 del MTR-3 (Delibera ARERA n. 397/2025), tra le componenti economiche da condividere tra Ente territorialmente competente e gestore mediante il cosiddetto Fattore di Sharing.

In via generale, la regolazione ARERA prevede che tali ricavi vengano ripartiti secondo una percentuale fissata in sede di validazione del PEF. Nel caso di specie, il Piano Economico Finanziario di gara ha stabilito un Fattore di Sharing pari al 40% a favore del gestore, con la restante quota del 60% in capo all’Ente.

Pertanto, ai fini della presente procedura di gara, la quota di competenza del gestore dei ricavi EPR è pari al 40%, ferma restando l’applicazione della disciplina ARERA in materia di rendicontazione e imputazione dei ricavi.


Quesito 3 Risposta

la disciplina regolatoria ARERA e le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D.Lgs. 36/2023) hanno efficacia eterointegrativa e prevalgono sulle disposizioni difformi degli atti di gara.

Pertanto:
• l’aggiornamento del corrispettivo contrattuale avviene in conformità al MTR vigente (MTR-3, Delibera ARERA n. 397/2025) e alle successive deliberazioni ARERA;
• il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (RPI-X) rappresenta il vincolo regolatorio per la predisposizione e l’aggiornamento del PEF, come determinato dall’ETC;
• il richiamo agli indici ISTAT contenuto nel CSA ha valore meramente residuale, utilizzabile solo in assenza di specifici indicatori regolatori, e non sostituisce il meccanismo definito da ARERA;
• la revisione sarà riconosciuta previa presentazione da parte dell’affidatario di idonea relazione tecnico-economica, e l’Amministrazione provvederà alla relativa approvazione con conseguente adeguamento del PEF.

In conclusione, il meccanismo di revisione/aggiornamento applicabile è quello stabilito dalla regolazione ARERA (MTR-3), ferma restando la necessità di recepire tali aggiornamenti negli atti amministrativi e contrattuali.

08/09/2025 15:47
Quesito #12
Chiarimenti di natura amministrativa,

Con riferimento all’art 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa” del disciplinare di gara, si comunica che la dichiarazione di “Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell’art.35, comma 5 bis, del “Codice” di cui al punto n. 12 non è allegata agli atti di gara. Si chiede pertanto di allegare il suddetto modello redatto dalla Stazione Appaltante.

Cordiali saluti


09/09/2025 13:33
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 12 si fa presente che il richiesto FAC SIMILE DI MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI è già inserito al punto 11 dello schema di domanda di partecipazione.

08/09/2025 15:50
Quesito #13
Con riferimento alla documentazione di gara di cui al punto 2.1 del disciplinare di gara non risulta pubblicato in piattaforma il DUVRI.


Se ne richiede cortesemente la sua pubblicazione.

Cordiali saluti


09/09/2025 13:34
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 13 si allega il Duvri.

duvri-ispica.pdf
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09/09/2025 13:33
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10/09/2025 10:38
Quesito #14
buon giorno
si chiede conferma che il sopralluogo vada fatto in autonomia e pertanto nella busta amministrativa non va inserito alcun attestato di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante.
Cordiali saluti


10/09/2025 12:47
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 14 si riporta quanto descritto al punto 11. SOPRALLUOGO dell’elaborato “disciplinare di gara”.

Il sopralluogo nelle aree oggetto della presente procedura è obbligatorio.

Il sopralluogo è necessario affinché il concorrente acquisisca piena e completa conoscenza dei luoghi, delle aree e delle attrezzature messe a disposizione per l’esecuzione del servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio.

Pertanto il proponente dovrà produrre autocertificazione di avvenuto sopralluogo.

10/09/2025 12:03
Quesito #15
Buongiorno,

posto che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara espressamente cita:

"Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi ai servizi oggetto della gara, (es. raccolte RSU con modalità porta a porta, gestione CCR, attività di sensibilizzazione utenze) per un numero complessivo di abitanti/anno serviti pari o superiore a 15.000, eseguiti contemporaneamente, anche se derivanti da diversi contratti, anche a favore di soggetti privati."

Rispetto a quanto sopra esposto, cortesemente si chiede, di chiarire se il requisito debba essere posseduto per almeno un anno, o per tutto il decennio antecedente la data di indizione della procedura di gara.

Ed inoltre

Posto che:

1. l’ART. 10 - PERSONALE E OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – riporta: L'aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio, disponendo di un numero adeguato di dipendenti, così per come indicato numericamente nella forma minima, nel Piano Tecnico Operativo, in modo da consentire lo svolgersi delle lavorazioni in piena sicurezza.

2. A pagina 33 del Piano Tecnico Operativo è riportato: Nella nuova configurazione progettuale il personale dipendente dall'I.A., che opererà sotto la sua direzione, deve essere costantemente in numero di 35 unità durante il periodo invernale, con un incremento di 9 unità per il periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre).

3. Nella successiva pagina 34 viene riportata una tabella di dettaglio.

Considerato che:

1. Nel Quadro economico di progetto, il calcolo del costo del personale è stato effettuato considerando le 35 unità di personale da impiegare tutto l’anno e le 9 unità nel periodo estivo

Con la presente si chiede di voler chiarire se il numero di 35 unità da impiegare tutto l’anno e le 9 da impiegare nel periodo estivo sono comprensive delle scorte, ovvero delle ore annue mediamente non lavorate pari a 369 ore/anno, per come calcolate nelle Tabelle ministeriali di cui al DD 14/2024, stante che in caso contrario appare evidente che la quantificazione del costo del personale è stata effettuata in violazione delle stesse.

Distinti saluti



11/09/2025 10:05
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 15

Si chiarisce che il requisito riferito al punto 6.3 del Disciplinare di gara:

"Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi ai servizi oggetto della gara, (es. raccolte RSU con modalità porta a porta, gestione CCR, attività di sensibilizzazione utenze) per un numero complessivo di abitanti/anno serviti pari o superiore a 15.000, eseguiti contemporaneamente, anche se derivanti da diversi contratti, anche a favore di soggetti privati"

deve essere comprovato da almeno un contratto con relativa certificazione/documentazione.


Il numero del personale previsto in progetto è comprensivo di scorte.


10/09/2025 15:39
Quesito #16
Buongiorno, con la presente si chiede un chiarimento riguardo al contenuto della busta economica, in quanto il disciplinare art 17 OFFERTA ECONOMICA non trova riscontro con il portale.
Si chiede cosa si deve inserire a portale, nella casella obbligatoria "STIMA DEI COSTI AZIENDALI".
Restando in attesa di riscontro porgiamo distinti saluti


11/09/2025 10:05
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 16

in merito al quesito posto, si precisa quanto segue:

L’art. 17 del disciplinare di gara disciplina il contenuto dell’offerta economica, che deve essere formulata secondo le modalità e gli elementi indicati. Il portale telematico, in coerenza con quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, prevede altresì la compilazione del campo obbligatorio “Stima dei costi aziendali”.

Tale voce non costituisce un elemento ulteriore dell’offerta, bensì un adempimento di legge volto ad assicurare la verifica della congruità dell’offerta economica e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. In detta casella, l’operatore economico dovrà pertanto indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 41, comma 14, del Codice.

Si chiarisce che:
• i costi da inserire devono essere quantificati dall’operatore economico in maniera autonoma e coerente con l’organizzazione aziendale e con l’offerta presentata;
• tali costi non concorrono alla determinazione del ribasso d’asta, ma devono essere indicati separatamente e in maniera puntuale;
• la mancata indicazione non consentirebbe la presentazione telematica dell’offerta, trattandosi di campo obbligatorio.

Pertanto, nella casella “Stima dei costi aziendali” dovranno essere riportati i costi aziendali interni relativi alla sicurezza del lavoro sostenuti dall’impresa per l’esecuzione dell’appalto, restando invece invariata la disciplina dell’art. 17 del disciplinare di gara per gli ulteriori contenuti dell’offerta economica.

Art. 41, Comma 14: Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.





11/09/2025 12:08
Quesito #17
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla gara di cui all'oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede di indicare quali siano gli impianti di conferimento dei rifiuti attualmente convenzionati con il comune di Ispica.

2. Si chiede l’elenco delle Utenze Non Domestiche suddivise per numero e tipologia in base alla categoria TARI.

In attesa di Vs. riscontro porgiamo distinti saluti


12/09/2025 10:45
Risposta
In riferimento alla richiesta chiarimenti numero 17


Si allega il Mud anno 2024 dal quale si possono ricavare le varie piattaforme di conferimento.

Si allega inoltre elenco utenze non domestiche divise per numero e categoria.

mc2024-mud-2025-anno-2024.pdf
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12/09/2025 10:45
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riepilogoutenzepercategoria-riepilogo-non-domestiche.pdf
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12/09/2025 10:45
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12/09/2025 16:15
Quesito #18
Spett.le Stazione Appaltante,






con riferimento alla gara di cui all'oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:






1. Si chiede di chiarire la differenza tra l’importo annuo indicato nel quadro economico (€ 3.013.208) e l’importo annuo risultante dal PEFA allegato (€ 3.069.340). Si domanda quale valore debba essere assunto come riferimento per la predisposizione del PEFA di offerta nonché per la formulazione del ribasso.






2. La procedura di gara prevede una durata contrattuale pari a 7 anni, mentre per i mezzi d’opera è stato indicato un periodo di ammortamento di 8 anni. Ai sensi delle disposizioni del MTR-2, le quote di ammortamento relative a tali beni non maturerebbero ordinariamente nei primi due anni dall’acquisto, ma soltanto a decorrere dal terzo anno. Nel Piano Economico Finanziario Allegato (PEFA) risultano tuttavia riportate 7 rate di ammortamento annuo, circostanza che sembrerebbe presupporre l’applicazione di un meccanismo derogatorio di anticipazione delle quote, volto a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Sempre ai fini della dimostrazione dell’equilibrio economico finanziario della gestione, si chiede di chiarire se il valore residuo corrispondente all’ultima rata di ammortamento, non maturata alla scadenza del contratto, debba essere gestito attraverso il meccanismo di subentro previsto dallo schema di contratto allegato alla documentazione di gara, oppure se debba essere adottata una diversa modalità di gestione.






3. Al punto 17 del disciplinare di gara è riportato che “Si fa presente che non saranno accettati ammortamenti superiori alla durata dell’appalto (7 anni)”. Gli ulteriori elaborati di gara impongono la rispondenza alle direttive ARERA. Al paragrafo 4 della Relazione PEFA, la tabella di input relativa ai cespiti riporta per la categoria “Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati” variazioni in deroga rispetto alle vite utili regolatorie, da 8 a 7 anni, ai sensi dei commi 15.5 (vita utile inferiore alla regolatoria). Si chiede se in sede di predisposizione del PEFA di offerta, gli operatori economici debbano adottare esclusivamente le vite utili regolatorie ARERA standard pur prevedendo che tutte le attrezzature restino nella proprietà del comune come da chiarimento del 3/9/2025 oppure replicare le deroghe già inserite nel PEFA di gara. Il chiarimento è necessario per garantire coerenza e confrontabilità dei PEFA di offerta con quello posto a base di gara.






4. Ai fini della corretta definizione dell’equilibrio economico-finanziario, in conformità alla regolazione ARERA, si richiede di conoscere la stima aggiornata dei ricavi CONAI attesi, elaborata sulla base dei dati più recenti disponibili.






16/09/2025 12:05
Risposta
Il valore da calcolare nel PEFA d’offerta è €. 3.013.208, ovvero quello indicato nel quadro economico del progetto, in quanto l’importo del PEFA tiene conto delle somme a disposizione dell’Amministrazione, non soggette a ribasso.

Con riferimento al quesito sull’ammortamento dei mezzi, si chiarisce che l’indicazione contenuta al punto 17 del disciplinare di gara – secondo cui non saranno accettati ammortamenti superiori alla durata dell’appalto (7 anni) – deve essere correttamente intesa come riferita esclusivamente alle attrezzature che, al termine del servizio, resteranno in proprietà della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda invece gli automezzi, trovano applicazione le direttive ARERA, che stabiliscono un periodo di ammortamento di 8 anni. Tale distinzione garantisce coerenza tra la disciplina nazionale di settore e le esigenze della Stazione Appaltante di preservare la congruità del canone rispetto ai beni che restano nella sua disponibilità, come già espresso al chiarimento n. 1

I ricavi stimati dai vari consorzi CONAI per l'anno ammontano ad €. 217.234,81 oltre IVA





18/09/2025 15:43
Quesito #19
SPETT.LE ENTE APPALTANTE
L'ULTIMO COMMA DEL PUNTO 13.1 DEL DISCIPLINATE (PAG. 223 DI 45) PREVEDE " La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.)."

PREMESSO CIO' SI CHIEDE IN CASO DI RTI LE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE COSTITUENDE (per esempio i DGUE, CERTIFICATI CCIAA, ETC. ) POSSONO ESSERE RAGGRUPPATE IN UNA CARTELLA ZIP O RAR O DEVONO ESSERE CARICATI IN UN UNICO FILE?


19/09/2025 08:33
Risposta
Premesso che la presentazione della documentazione in formato digitale sotto forma di più file raggruppati in cartelle zippate non preclude la partecipazione alla gara, si raccomanda per quanto possibile la presentazione della stessa in file singoli



18/09/2025 18:21
Quesito #20
RACCOLTA VERDE
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti verdi (sfalci e ramaglie) le utenze provvederanno a fascettare i rifiuti pertanto non si prevede alcuna attrezzatura di supporto al servizio.
Tale servizio si configura come servizio on demand (a chiamata) pertanto non è prevista una
frequenza fissa ma sulla base delle esigenze.
RACCOLTA OLI
Per quanto riguarda la raccolta degli oli esausti vegetali e minerali essi potranno essere conferiti presso le isole ecologiche o presso punti di raccolta che saranno definiti in fase di esecuzione, in quanto l’ente provvederà a siglare apposite convenzioni con ditte specializzate che forniranno anche i contenitori.
ISOLE ECOLOGICHE INGEGNERIZZATE
Si conferma che le unità previste per la gestione delle isole ecologiche non devono stazionare in modo fisso solo su due isole, ma svolgeranno un servizio di controllo “quasi costante” e mantenimento del decoro spostandosi a rotazione sulle diverse isole previste.
In merito allo standard minimo della fornitura e presidio si chiarisce che lo standard minimo prevede 1 unità in totale
Si fornisce una scheda tecnica, allegata al presente chiarimento, di isola utilizzata per il progetto che potrà essere presa come spunto.
L’offerente in sede di gara potrà indicare attrezzature e volumetria da utilizzare per rendere più performante il servizio.
PULIZIA SPIAGGE
Il servizio prevede la pulizia dei tratti di spiaggia ricadenti nel territorio comunale, considerato che la linea di costa ed i tratti di spiaggia accessibile variano di anno in anno, si chiarisce che tale servizio varierà di anno in anno sulla base delle contingenze del momento.
ABACO MIGLIORATIVE CRITERIO 14
Si conferma quanto ipotizzato dalla ditta, pertanto nel criterio 14 si prevede la sola descrizione dei servizi migliorativi ed il rimando all’abaco allegato.
MODALITA DI RACCOLTA
Si conferma quanto richiesto.
FORNITURE
Tali attrezzature non sono state previste nel bando e saranno fornite dalla stazione appaltante, la scelta è stata dettata dal fatto che le attrezzature sono mutevoli e suscettibili di variazioni sulla base del numero di cestini presenti all’interno del cimitero e sulle manifestazioni e mercati che si svolgeranno nell’anno che muteranno di anno in anno
Stesso criterio si applica per i sacchetti della plastica ai commercianti mercatali

19/09/2025 10:07
Risposta
RACCOLTA VERDE
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti verdi (sfalci e ramaglie) le utenze provvederanno a fascettare i rifiuti pertanto non si prevede alcuna attrezzatura di supporto al servizio.
Tale servizio si configura come servizio on demand (a chiamata) pertanto non è prevista una
frequenza fissa ma sulla base delle esigenze.
RACCOLTA OLI
Per quanto riguarda la raccolta degli oli esausti vegetali e minerali essi potranno essere conferiti presso le isole ecologiche o presso punti di raccolta che saranno definiti in fase di esecuzione, in quanto l’ente provvederà a siglare apposite convenzioni con ditte specializzate che forniranno anche i contenitori.
ISOLE ECOLOGICHE INGEGNERIZZATE
Si conferma che le unità previste per la gestione delle isole ecologiche non devono stazionare in modo fisso solo su due isole, ma svolgeranno un servizio di controllo “quasi costante” e mantenimento del decoro spostandosi a rotazione sulle diverse isole previste.
In merito allo standard minimo della fornitura e presidio si chiarisce che lo standard minimo prevede 1 unità in totale
Si fornisce una scheda tecnica, allegata al presente chiarimento, di isola utilizzata per il progetto che potrà essere presa come spunto.
L’offerente in sede di gara potrà indicare attrezzature e volumetria da utilizzare per rendere più performante il servizio.
PULIZIA SPIAGGE
Il servizio prevede la pulizia dei tratti di spiaggia ricadenti nel territorio comunale, considerato che la linea di costa ed i tratti di spiaggia accessibile variano di anno in anno, si chiarisce che tale servizio varierà di anno in anno sulla base delle contingenze del momento.
ABACO MIGLIORATIVE CRITERIO 14
Si conferma quanto ipotizzato dalla ditta, pertanto nel criterio 14 si prevede la sola descrizione dei servizi migliorativi ed il rimando all’abaco allegato.
MODALITA DI RACCOLTA
Si conferma quanto richiesto.
FORNITURE
Tali attrezzature non sono state previste nel bando e saranno fornite dalla stazione appaltante, la scelta è stata dettata dal fatto che le attrezzature sono mutevoli e suscettibili di variazioni sulla base del numero di cestini presenti all’interno del cimitero e sulle manifestazioni e mercati che si svolgeranno nell’anno che muteranno di anno in anno
Stesso criterio si applica per i sacchetti della plastica ai commercianti mercatali

arco-station-relazione-tecnica-funzionale-generale-v2-compressed1.pdf
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19/09/2025 09:56
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19/09/2025 09:57
Quesito #21
Con riferimento alla procedura: Affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soliti urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di ISPICA. Durata anni 7 (sette). CIG B801153FD3. Si chiedono i seguenti chiarimenti:




1) Al fine di redigere correttamente il pefa si chiede di specificare il fattore di sharing dei ricavi conai.


2) Con riferimento al servizio s19 di cui alla relazione tecnica “trasporto dei rifiuti presso gli impianti di conferimento” pagina 63, si chiede di specificare gli attuali impianti di conferimento.


3) Con riferimento al parco mezzi di cui a pagina 35 si chiede conferma che è possibile utilizzare automezzi con alimentazione differente rispetto a quella riportata in tabelle ad esempio sostituendo automezzo GPL con automezzo elettrico, nel rispetto dei criteri ambientali minimi vigenti.


4) Con riferimento allestimento completo isole ecologiche videosorvegliate (3 inverno e 6 estate) compreso badge identificativo alle utenze, si chiede conferma che tali isole siano da intendersi quali isole ecologiche informatizzate di tipo scarrabile.



19/09/2025 11:04
Risposta


1) Il fattore di sharing è quello indicato nell’ultimo PEF validato dalla SRR, corrispondente allo 0,66, il fattore di sharing verrà determinato annualmente secondo l’MTR pro tempore.



2) Gli impianti di conferimento attualmente utilizzati possono essere individuati nel MUD già caricato tra gli allegati di gara.



3) Nell’ambito delle valutazioni saranno valutate positivamente solo varianti conformi ai criteri ambientali minimi vigenti.



4) Nel chiarimento n. 20 è stata allegata una scheda tecnica di esempio per le isole da utilizzare, sarà valutata nel complesso l’organizzazione dell’isola ecologica partendo dai dettagli forniti nella relazione tecnica di progetto che si intendono come standard minimi di partenza.




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