Inviato esito
Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a.
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Gara #1536
Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
Informazioni appalto
24/03/2025
Aperta
Servizi
€ 115.055.899,00
Ragusa Salvatore Gabriele
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
Inviato esito
1
B6219F4239
Qualità prezzo
Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
Affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
€ 35.472.235,00
€ 79.551.664,00
€ 32.000,00
€ 107.291.785,82
1555 del 15/09/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02431340757 | GIAL SRL |
Seggio di gara
D.A. n. 32/Gab
30/04/2025
|
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943.32 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Magnano | Sebastiano | Presidente |
| Pruiti Ciarello | Alessandro | Vice Presidente |
| Ilardi | Salvatore | Componente Commissione di gara |
Commissione valutatrice
D.D.G. n. 987
11/06/2025
|
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578.22 kB | |
|
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2.47 MB | |
|
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88.26 kB | |
|
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331.25 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Alessandra | Alberto | Presidente |
| Sorrenti | Eva Letizia | Componente |
| Ilardi | Salvatore | Componente S.A. |
Scadenze
16/05/2025 12:00
26/05/2025 12:00
27/05/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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449.16 kB | |
|
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0.97 MB | |
|
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2.42 MB | |
|
duvri.pdf SHA-256: dbab088ee8fa9d39d5ed4d222fc5a20d5e2ef01f777ea17e681911c32f2b1515 13/03/2025 13:03 |
692.53 kB | |
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817.98 kB | |
|
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1.36 MB | |
|
schema-di-contratto-di-servizio-attuativo.pdf SHA-256: da55dbc8c8291a136d362d8e4f2be7500b81bb7bc79818f083b4d10c9fae5546 13/03/2025 13:04 |
621.28 kB | |
|
schema-di-contratto-di-servizio-normativo.pdf SHA-256: c29e53d9024eac19fe6f5c3fb43452881035fa4e8ae791dacb57c83145ec8e92 13/03/2025 13:05 |
652.32 kB | |
|
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1.03 MB | |
|
2025-0000423-2025-disciplinare-di-gara-kalat-ambiente-s.r.r.pdf SHA-256: 60d1dde4d1d67ef5b53ebf9c0dd2325d206b41dc279437aea5eaf8bd2b74d524 21/03/2025 10:22 |
656.63 kB | |
|
determina-n.1555.pdf SHA-256: fae9c5b712fc68d9ebf737a2042f22777728e801492761f5b0f8dae5f2b57bcd 10/10/2025 11:44 |
2.72 MB |
Chiarimenti
02/04/2025 19:23
Quesito #1
Spett.le Ente,
nella considerazione che all’art. 24 del CSA “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente” viene espressamente riportato che il gestore entrante, entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, dovrà corrispondere i costi di subentro al gestore uscente, si chiede di specificare dettagliare a cosa siano riferiti tali costi.
Nel caso in cui tali costi siano riconducibili a beni materiali o immateriali si chiede di pubblicare un elenco dettagliato ed il relativo piano di ammortamento nonché, per ogni bene in consegna:
- la data di acquisto
- la data di immatricolazione o produzione (ovvero se acquistano nuovo o usato)
- il costo d’acquisto
- lo stato d’uso
- il valore unitario residuo stimato
Inoltre si chiede di pubblicare eventuali documenti di stima in merito o verbali e quant’altro necessario al fine di rendere ogni concorrente pienamente edotto su i dettagli dei costi di subentro.
Distinti Saluti
nella considerazione che all’art. 24 del CSA “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente” viene espressamente riportato che il gestore entrante, entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, dovrà corrispondere i costi di subentro al gestore uscente, si chiede di specificare dettagliare a cosa siano riferiti tali costi.
Nel caso in cui tali costi siano riconducibili a beni materiali o immateriali si chiede di pubblicare un elenco dettagliato ed il relativo piano di ammortamento nonché, per ogni bene in consegna:
- la data di acquisto
- la data di immatricolazione o produzione (ovvero se acquistano nuovo o usato)
- il costo d’acquisto
- lo stato d’uso
- il valore unitario residuo stimato
Inoltre si chiede di pubblicare eventuali documenti di stima in merito o verbali e quant’altro necessario al fine di rendere ogni concorrente pienamente edotto su i dettagli dei costi di subentro.
Distinti Saluti
07/04/2025 11:22
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si comunica che il valore di subentro previsto dall’art. 24 del CSA è descritto nella Relazione economica, che al punto 6 stabilisce “L’ETC ha determinato in riferimento all’affidamento del servizio di igiene urbana nei comuni dell’ATO, il valore di subentro costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata, validati dall’Ente territorialmente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025, rimodulati anche successivamente al 2025, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti, secondo quanto indicato nella tabella seguente in funzione della data di effettivo avvio del servizio appaltato.”
Pertanto, stante le previsioni contenute negli atti di gara, si conferma che il suddetto valore di subentro non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante.
Il RUP
Pertanto, stante le previsioni contenute negli atti di gara, si conferma che il suddetto valore di subentro non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante.
Il RUP
10/04/2025 10:21
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente per trasmettere la richiesta di chiarimento in allegato.
Cordiali saluti
L'Amministrazione
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – Richiesta di chiarimenti ex art. 93, comma 9, D.Lgs. 36/2023 – Valore di subentro
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente società, in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione, formula istanza di chiarimento in merito a quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante la disciplina della “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente”. In merito, si prende atto della risposta resa al quesito n. 1, pubblicata in data 07/04/2025, con la quale codesta Stazione Appaltante ha chiarito che il valore di subentro “non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante”, specificando altresì che detto valore sarebbe desumibile dalla Relazione economica, nella quale viene definito come “costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata […] validati dall’Ente territorialmente competente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025 […]”. Tuttavia, la genericità della suddetta formulazione, unitamente all’assenza di documentazione esplicativa o giustificativa di dettaglio, nonché l’utilizzo di terminologia tecnica non direttamente riconducibile ad obblighi certi ed esigibili da parte dell’aggiudicatario, non consentono di determinare con sufficiente certezza e trasparenza a cosa effettivamente si riferisca, in concreto, il valore di subentro né come lo stesso possa impattare sull’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Considerato, inoltre, quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, all’art. 191, almeno nella parte in cui si prevede che: 1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. […]. Viste le previsioni di cui all’art. 24 del CSA nella parte in cui prevede: “… il Gestore entrante dovrà corrispondere al Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento … In caso di mancato pagamento del valore di subentro, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di servizio normativo.” Viste le previsioni della bozza di contratto normativo nella parte in cui prevede “Articolo 7 Valore di subentro: 7.1 Il Gestore ___________ dovrà corrispondere al Gestore uscente, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, ossia entro il _________________, il valore di subentro determinato dall’Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, nella misura pari a € ____________________. 7.2 Il mancato pagamento del valore di subentro al Gestore uscente, come previsto nel precedente comma 7.1., comporterà l’applicazione di una penale, a carico del Gestore entrante, corrispondente al all’importo del valore di subentro, tramite escussione della fideiussione all’uopo prestata, allegata al presente contratto.” Visto quanto riportato nella Relazione Economica di gara, al punto 7, voce L, del quadro economico complessivo, che, escludendo i vari step di calcolo del valore di subentro tra giugno 2025 e dicembre 2025, prevede, quale importo inserito in gara, la somma minima di €. 841.971,28 oltre IVA, senza la previsione, tra gli altri: 1 - - della quota IVA come per legge; della quota interessi su capitale; Considerato che tale formulazione, per quanto apprezzabile nell’intento di garantire continuità amministrativa e sostenibilità tariffaria, appare tuttavia suscettibile di generare incertezza e asimmetrie informative tra i concorrenti, atteso che: - - - il valore indicato non è supportato da un piano analitico o documenti ufficiali allegati alla documentazione di gara; l’obbligo di pagamento è posto a carico dell’aggiudicatario, pur non essendo collegato a prestazioni o beni di cui questi beneficerà in sede di esecuzione; l’onere economico, in quanto non connesso all’effettiva operatività del contratto, potrebbe alterare l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Posto che appare fortemente discutibile l’onere imposto al gestore entrante di corrispondere somme derivanti da costi operativi pregressi del gestore uscente, in assenza di cespiti o servizi ricevuti, in quanto sarebbe più corretto che la Stazione Appaltante o l’Ente Committente intervenisse direttamente, anche in forma dilazionata, per coprire tali costi, evitando che gli oneri ricadano su soggetti estranei alla loro formazione. Per quanto sopra, e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, si chiede di voler meglio chiarire: 1. A cosa si riferisce in termini puntuali e analitici il “valore di subentro” indicato all’art. 24 CSA e richiamato nella Relazione economica; si renderebbe necessario rendere disponibile, ai fini della par condicio, una rappresentazione tabellare contenente l’importo suddiviso per Comune con indicazione specifica e puntuale delle singole componenti di costo riferite ai cosiddetti “costi operativi non ancora recuperati”; 2. Quali siano gli atti e i documenti amministrativi o contabili a fondamento della quantificazione di tale valore; 3. Se detto valore debba essere considerato come un corrispettivo obbligatorio da corrispondere al gestore uscente, e, in tal caso, in base a quale norma giuridica e secondo quale documentazione probatoria a supporto; 4. Se è ammissibile prevedere differenti modalità di versamento rispetto a quanto indicato nei documenti di gara; 5. Se la previsione contenute nell’art. 24 del C.S.A. e nell’art. 7 della bozza di contratto normativo, come sopra richiamate, non siano da considerarsi ulteriore requisito di partecipazione, suscettibile di comprimere il principio di favor partecipationis, idoneo altresì a determinare una diseguaglianza alla partecipazione tra l’operatore economico uscente e gli altri operatori economici; 6. In che modo si intenda gestire l’eventualità in cui il subentro dovesse avvenire prima di gennaio 2026; 7. Entro quale termine si prevede l’eventuale rimborso, in favore del gestore subentrante, delle somme versate a titolo di valore di subentro; 8. Con quali modalità si intendano eventualmente riconoscere gli interessi sul valore di subentro versato; 9. Come sarà trattato, sotto il profilo contabile e fiscale, il versamento del valore di subentro: quale sarà la contropartita fornita dal gestore uscente, quali documenti saranno rilasciati e come sarà gestita l’IVA; 2 Tale richiesta si rende opportuna al fine di garantire la massima trasparenza, parità di trattamento e piena conoscibilità delle condizioni economiche della gara, evitando il rischio che taluni concorrenti interpretino in modo difforme l’effettiva portata economica e giuridica del suddetto valore, con potenziali ripercussioni sull’elaborazione dell’offerta tecnica ed economica oltre che sulla rinuncia alla partecipazione alla procedura. Confidando in un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 3
con la presente per trasmettere la richiesta di chiarimento in allegato.
Cordiali saluti
L'Amministrazione
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – Richiesta di chiarimenti ex art. 93, comma 9, D.Lgs. 36/2023 – Valore di subentro
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente società, in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione, formula istanza di chiarimento in merito a quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante la disciplina della “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente”. In merito, si prende atto della risposta resa al quesito n. 1, pubblicata in data 07/04/2025, con la quale codesta Stazione Appaltante ha chiarito che il valore di subentro “non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante”, specificando altresì che detto valore sarebbe desumibile dalla Relazione economica, nella quale viene definito come “costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata […] validati dall’Ente territorialmente competente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025 […]”. Tuttavia, la genericità della suddetta formulazione, unitamente all’assenza di documentazione esplicativa o giustificativa di dettaglio, nonché l’utilizzo di terminologia tecnica non direttamente riconducibile ad obblighi certi ed esigibili da parte dell’aggiudicatario, non consentono di determinare con sufficiente certezza e trasparenza a cosa effettivamente si riferisca, in concreto, il valore di subentro né come lo stesso possa impattare sull’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Considerato, inoltre, quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, all’art. 191, almeno nella parte in cui si prevede che: 1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. […]. Viste le previsioni di cui all’art. 24 del CSA nella parte in cui prevede: “… il Gestore entrante dovrà corrispondere al Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento … In caso di mancato pagamento del valore di subentro, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di servizio normativo.” Viste le previsioni della bozza di contratto normativo nella parte in cui prevede “Articolo 7 Valore di subentro: 7.1 Il Gestore ___________ dovrà corrispondere al Gestore uscente, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, ossia entro il _________________, il valore di subentro determinato dall’Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, nella misura pari a € ____________________. 7.2 Il mancato pagamento del valore di subentro al Gestore uscente, come previsto nel precedente comma 7.1., comporterà l’applicazione di una penale, a carico del Gestore entrante, corrispondente al all’importo del valore di subentro, tramite escussione della fideiussione all’uopo prestata, allegata al presente contratto.” Visto quanto riportato nella Relazione Economica di gara, al punto 7, voce L, del quadro economico complessivo, che, escludendo i vari step di calcolo del valore di subentro tra giugno 2025 e dicembre 2025, prevede, quale importo inserito in gara, la somma minima di €. 841.971,28 oltre IVA, senza la previsione, tra gli altri: 1 - - della quota IVA come per legge; della quota interessi su capitale; Considerato che tale formulazione, per quanto apprezzabile nell’intento di garantire continuità amministrativa e sostenibilità tariffaria, appare tuttavia suscettibile di generare incertezza e asimmetrie informative tra i concorrenti, atteso che: - - - il valore indicato non è supportato da un piano analitico o documenti ufficiali allegati alla documentazione di gara; l’obbligo di pagamento è posto a carico dell’aggiudicatario, pur non essendo collegato a prestazioni o beni di cui questi beneficerà in sede di esecuzione; l’onere economico, in quanto non connesso all’effettiva operatività del contratto, potrebbe alterare l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Posto che appare fortemente discutibile l’onere imposto al gestore entrante di corrispondere somme derivanti da costi operativi pregressi del gestore uscente, in assenza di cespiti o servizi ricevuti, in quanto sarebbe più corretto che la Stazione Appaltante o l’Ente Committente intervenisse direttamente, anche in forma dilazionata, per coprire tali costi, evitando che gli oneri ricadano su soggetti estranei alla loro formazione. Per quanto sopra, e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, si chiede di voler meglio chiarire: 1. A cosa si riferisce in termini puntuali e analitici il “valore di subentro” indicato all’art. 24 CSA e richiamato nella Relazione economica; si renderebbe necessario rendere disponibile, ai fini della par condicio, una rappresentazione tabellare contenente l’importo suddiviso per Comune con indicazione specifica e puntuale delle singole componenti di costo riferite ai cosiddetti “costi operativi non ancora recuperati”; 2. Quali siano gli atti e i documenti amministrativi o contabili a fondamento della quantificazione di tale valore; 3. Se detto valore debba essere considerato come un corrispettivo obbligatorio da corrispondere al gestore uscente, e, in tal caso, in base a quale norma giuridica e secondo quale documentazione probatoria a supporto; 4. Se è ammissibile prevedere differenti modalità di versamento rispetto a quanto indicato nei documenti di gara; 5. Se la previsione contenute nell’art. 24 del C.S.A. e nell’art. 7 della bozza di contratto normativo, come sopra richiamate, non siano da considerarsi ulteriore requisito di partecipazione, suscettibile di comprimere il principio di favor partecipationis, idoneo altresì a determinare una diseguaglianza alla partecipazione tra l’operatore economico uscente e gli altri operatori economici; 6. In che modo si intenda gestire l’eventualità in cui il subentro dovesse avvenire prima di gennaio 2026; 7. Entro quale termine si prevede l’eventuale rimborso, in favore del gestore subentrante, delle somme versate a titolo di valore di subentro; 8. Con quali modalità si intendano eventualmente riconoscere gli interessi sul valore di subentro versato; 9. Come sarà trattato, sotto il profilo contabile e fiscale, il versamento del valore di subentro: quale sarà la contropartita fornita dal gestore uscente, quali documenti saranno rilasciati e come sarà gestita l’IVA; 2 Tale richiesta si rende opportuna al fine di garantire la massima trasparenza, parità di trattamento e piena conoscibilità delle condizioni economiche della gara, evitando il rischio che taluni concorrenti interpretino in modo difforme l’effettiva portata economica e giuridica del suddetto valore, con potenziali ripercussioni sull’elaborazione dell’offerta tecnica ed economica oltre che sulla rinuncia alla partecipazione alla procedura. Confidando in un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 3
16/04/2025 15:01
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato.
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riscontro-quesito-2-10.04.2025.pdf SHA-256: 97e45c4b1a83802e7a85b5cde0d895635e97ad13e0f996c738c923209101c1a1 16/04/2025 14:12 |
206.87 kB |
15/04/2025 15:06
Quesito #3
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. in riferimento al punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (busta digitale A) del disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i seguenti modelli in quanto non presenti tra la documentazione di gara caricata a portale:
a) Domanda di partecipazione;
b) Patto di integrità ai sensi all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
c) Protocollo di legalità ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio2005 (secondo il modello allegato);
d) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato);
1. in riferimento al punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (busta digitale A) del disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i seguenti modelli in quanto non presenti tra la documentazione di gara caricata a portale:
a) Domanda di partecipazione;
b) Patto di integrità ai sensi all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
c) Protocollo di legalità ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio2005 (secondo il modello allegato);
d) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato);
16/04/2025 09:06
Risposta
In riferimento al quesito cui si risponde si rappresenta che la modulistica richiesta è già presente in piattaforma e verrà resa fruibile a tutti gli O.E. che manifesteranno la volontà di partecipare alla procedura de qua facendo click sul pulsante " PARTECIPA".
Ad ogni buon fine si rammenta quanto riportato all'ultimo capoverso del punto 15. del disciplinare di gara che recita:
AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.
Ad ogni buon fine si rammenta quanto riportato all'ultimo capoverso del punto 15. del disciplinare di gara che recita:
AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.
16/04/2025 14:52
Quesito #4
16/04/2025 - Prot. n. 3493-25 DB/dv
Spett.le
KALAT AMBIENTE SRR
Largo Caduti di Nassirya
95042 Grammichele (CT)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – CIG B6219F4239 – Richiesta di chiarimenti 2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. Relativamente al valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e all’art.7 lettera L della relazione economica, si chiede conferma che tale importo non sia incluso nell’importo totale del servizio indicato pari a 115.055.899,00 €.
2. Visto quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara relativamente al costo del personale, degli oneri per la sicurezza da interferenze ed al valore di subentro:
“I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.”
si chiede conferma che il ribasso offerto sarà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni) come anche indicato in piattaforma alla voce Importo base, derivante dall’importo totale del servizio detratti i costi del personale e oneri della sicurezza, come da seguente schema (da cui si evince inoltre che il valore di subentro non rientra nell’importo totale del servizio di 115.055.899,00 €, come evidenziato anche nel chiarimento precedente)
Voci di Costo
Importi (8 anni)
Importo totale del servizio
115.055.899,00 €
Costo del personale (non soggetto a ribasso)
79.551.664,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)
32.000,00 €
Importo a cui verrà applicato il ribasso offerto (relativo agli 8 anni di appalto) - valore subentro non rientrante nell’importo totale del servizio
35.472.235,00 €
Si chiede quindi altresì di chiarire se l’importo di 841.971,28 € sia da aggiungersi all’importo di affidamento ottenuto dall’aggiudicatario.
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto) + 841.971,28 €
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
Spett.le
KALAT AMBIENTE SRR
Largo Caduti di Nassirya
95042 Grammichele (CT)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – CIG B6219F4239 – Richiesta di chiarimenti 2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. Relativamente al valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e all’art.7 lettera L della relazione economica, si chiede conferma che tale importo non sia incluso nell’importo totale del servizio indicato pari a 115.055.899,00 €.
2. Visto quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara relativamente al costo del personale, degli oneri per la sicurezza da interferenze ed al valore di subentro:
“I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.”
si chiede conferma che il ribasso offerto sarà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni) come anche indicato in piattaforma alla voce Importo base, derivante dall’importo totale del servizio detratti i costi del personale e oneri della sicurezza, come da seguente schema (da cui si evince inoltre che il valore di subentro non rientra nell’importo totale del servizio di 115.055.899,00 €, come evidenziato anche nel chiarimento precedente)
Voci di Costo
Importi (8 anni)
Importo totale del servizio
115.055.899,00 €
Costo del personale (non soggetto a ribasso)
79.551.664,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)
32.000,00 €
Importo a cui verrà applicato il ribasso offerto (relativo agli 8 anni di appalto) - valore subentro non rientrante nell’importo totale del servizio
35.472.235,00 €
Si chiede quindi altresì di chiarire se l’importo di 841.971,28 € sia da aggiungersi all’importo di affidamento ottenuto dall’aggiudicatario.
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto) + 841.971,28 €
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
23/04/2025 11:21
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si precisa quanto segue:
1. Si conferma che il valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e al punto 7 lett. L) del Q.E. della Relazione economica non è ricompreso nell’importo totale del servizio pari a € 115.055.899,00.
2. Si richiama quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara “I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c. 14 del Codice). Pertanto, nel caso in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta “offerta economica” nell’apposito slot “Giustificativi manodopera” una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l’immediata attivazione delle verifiche di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”.
Pertanto, mentre per i costi della manodopera rimane ferma la possibilità prevista dall’art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, come sopra richiamato, gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso.
Si precisa, altresì, che il valore di subentro rappresenta un importo ulteriore, non soggetto a ribasso, rispetto all’importo totale del servizio.
Il RUP
1. Si conferma che il valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e al punto 7 lett. L) del Q.E. della Relazione economica non è ricompreso nell’importo totale del servizio pari a € 115.055.899,00.
2. Si richiama quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara “I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c. 14 del Codice). Pertanto, nel caso in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta “offerta economica” nell’apposito slot “Giustificativi manodopera” una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l’immediata attivazione delle verifiche di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”.
Pertanto, mentre per i costi della manodopera rimane ferma la possibilità prevista dall’art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, come sopra richiamato, gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso.
Si precisa, altresì, che il valore di subentro rappresenta un importo ulteriore, non soggetto a ribasso, rispetto all’importo totale del servizio.
Il RUP
23/04/2025 14:22
Quesito #5
Visto quanto riportato alla risposta dei chiarimenti n.4 pubblicata il 23/04/2025 risultano ancora inevasi i seguenti quesiti:
1. Si chiede di indicare in modo inequivocabile se il ribasso offerto verrà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni), in caso contrario si chiede di specificare a quale importo sarà applicato il ribasso offerto dagli operatori economici.
2. Si chiede di specificare come sarà calcolato l’importo di affidamento del servizio:
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario) + 841.971,28 € (valore di subentro non soggetto a ribasso, indicato nella risposta n. 4 quale importo ulteriore rispetto all’importo totale del servizio).
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
1. Si chiede di indicare in modo inequivocabile se il ribasso offerto verrà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni), in caso contrario si chiede di specificare a quale importo sarà applicato il ribasso offerto dagli operatori economici.
2. Si chiede di specificare come sarà calcolato l’importo di affidamento del servizio:
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario) + 841.971,28 € (valore di subentro non soggetto a ribasso, indicato nella risposta n. 4 quale importo ulteriore rispetto all’importo totale del servizio).
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
24/04/2025 11:36
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, nel confermare quanto precisato con la risposta n. 4 pubblicata in data 23.04.2025, ad ulteriore chiarimento si specifica quanto segue:
1. I costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, pari a € 115.023.899,00, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti.
2. L’importo di affidamento sarà calcolato nel seguente modo:
[(Importo base/Servizi € 35.472.235,00 + Costi della manodopera € 79.551.664,00) – ribasso percentuale] + Oneri sicurezza € 32.000,00 non soggetti a ribasso + Valore di subentro al 31.12.2025 € 841.971,28 non soggetto a ribasso.
Il RUP
1. I costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, pari a € 115.023.899,00, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti.
2. L’importo di affidamento sarà calcolato nel seguente modo:
[(Importo base/Servizi € 35.472.235,00 + Costi della manodopera € 79.551.664,00) – ribasso percentuale] + Oneri sicurezza € 32.000,00 non soggetti a ribasso + Valore di subentro al 31.12.2025 € 841.971,28 non soggetto a ribasso.
Il RUP
05/05/2025 13:48
Quesito #6
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara e nello specifico a quanto richiesto all'art. 10 Disciplinare di gara in merito alla GARANZIA PROVVISORIA: "La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente." Si chiede conferma che possa essere presentata una garanzia provvisoria bancaria verificabile presso l'emittente inoltrando una richiesta alla PEC della banca.
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura di gara e nello specifico a quanto richiesto all'art. 10 Disciplinare di gara in merito alla GARANZIA PROVVISORIA: "La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente." Si chiede conferma che possa essere presentata una garanzia provvisoria bancaria verificabile presso l'emittente inoltrando una richiesta alla PEC della banca.
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono
Cordiali saluti
08/05/2025 11:17
Risposta
In riscontro al Quesito n. 6, si specifica che la verifica telematica della fideiussione presso l'emittente potrà essere effettuata mediante il sito internet dell'emittente oppure mediante PEC. Pertanto, l'Operatore economico dovrà indicare nella documentazione contrattuale o nella domanda di partecipazione l'indirizzo internet oppure l'eventuale indirizzo PEC dell'emittente da utilizzare ai fini delle verifiche.
Il RUP
Il RUP
12/05/2025 10:26
Quesito #7
Buongiorno,
allegata alla presente si trasmettono le nostre richieste di chiarimento.
In attesa di Vs gentile riscontro si porgono
Cordiali saluti
Assicurazioni:
Si chiede conferma che per quanto riguarda l'assicurazione per copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate questa copra esclusivamente le attività di gestione dei CCR, essendo gli eventuali danni arrecati dalle attività di trasporto/raccolta coperti dalle altre polizze (RCT e RCA).
PEFA di gara:
Con riferimento a quanto previsto dal Bando di Gara ed in particolare a quanto contenuto nel paragrafo 7 della relazione economica "il Gestore è tenuto a presentare, unitamente al PEFA di affidamento , una relazione illustrativa che riporti -tra l'altro - il quadro economico derivato dall'offerta presentata, sia secondo le componenti di costo di cui al metodo tariffario rifiuti (MTR) ratione temporis vigente, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuato e descritto nell'offerta tecnica, i relativi costi, evidenziando per ciascuna voce del metodo tariffario, anche il dettaglio del costo per ciascun comune, nonché le voci sulle quali viene applicato il ribasso." si chiede di:
confermare che il PEFA debba essere costituito da:
o dettaglio dei corrispettivi e quindi dei piani tariffari secondo il modello ARERA di ogni singolo Comune dell'ATO
o conto economico, rendiconto finanziario, stato patrimoniale relativo all'affidamento complessivo (non su base comunale)
confermare pertanto che l'Equilibrio Economico Finanziario debba essere verificato a livello di perimetro complessivo dell'affidamento
Fattori di sharing:
Valutato che i fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, sono determinati sulla base degli indicatori dei livelli di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si chiede conferma che la quota di competenza del gestore dei ricavi da vendita di materiale e da filiera di recupero determinati secondo MTR-2 costituiscono un importo incentivante a disposizione del Gestore non incluso nell'importo a base d'asta di 115.055.899,00 €. Tali importi, infatti, essendo determinati da indicatori della qualità del servizio secondo le regole fissate da ARERA non sono soggetti a ribasso.
Sub-criterio di valutazione 1.3:
In merito al sub criterio di valutazione 1.3 "Incremento, con indicazione di modalità organizzative ed esecutive, degli obiettivi di quantità e qualità della raccolta differenziata rispetto agli obiettivi minimi fissati dal CSA", valutato che nella descrizione del criterio viene fatto esplicito riferimento alla valutazione anche qualitativa della raccolta differenziata e che al Criterio 10.2 sono valutati i livelli di raccolta differenziata si chiede conferma che la valutazione del criterio sia da intendersi come "Discrezionale" e non "Quantitativa". Nel caso in cui venga confermato che il criterio è quantitativo si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta, fornendo un esempio di compilazione dell'offerta.
Sub-criterio di valutazione 1.4
In riferimento al sub-criterio di valutazione 1.4, si chiede conferma che
-Il codice EER a cui viene fatto riferimento per la raccolta tessili sia il 200110.
-L'eventuale costo di trattamento rimane in capo alle Amministrazioni Comunali
-I Comuni oggetto del servizio siano solo quelli che non hanno convezioni già attive.
Si chiede inoltre elenco delle convenzioni comunali già attive per la raccolta del materiale e delle date di termine di tali convenzioni.
Sub-criterio di valutazione 4.1:
In merito al sub criterio di valutazione 4.1 "Frequenze e modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti (es. sacchetti di rifiuti, rifiuti inerti, pneumatici, ecc.}", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero degli interventi puntuali proposti} e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 4.3:
In merito al sub criterio di valutazione 4.3 "Miglioramento del servizio oggetto dell'appalto attraverso l'attivazione gratuita di servizi per la bonifica di discariche abusive e aree degradate anche contenenti amianto, (comprensivi di raccolta, carico, trasporto in discarica, costo pratiche amministrative se necessarie). Sarà valutata la quantità dei servizi aggiuntivi offerti, l'intensità di espletamento (sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo} e le tempistiche di attivazione ed ultimazione dei servizi.", valutato che nella descrizione del criterio viene fatto esplicito riferimento alla valutazione anche qualitativa dei servizi offerti si chiede conferma che la valutazione del criterio sia da intendersi come "Discrezionale" e non "Quantitativa". In caso contrario si chiede come avverrà la valutazione degli aspetti tecnici da parte della Commissione, essendo il punteggio attribuito solo in base alla quantità di interventi offerti.
Sub-criterio di valutazione 5.2:
In merito al sub criterio di valutazione 5.2 "Incremento delle frequenze di spazzamento, lavaggio rispetto a quanto previsto nel Disciplinare tecnico, o migliorie operative, si valuterà l'effettivo incremento rispetto allo standard minimo previsto in appalto" valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero di caditoie annuo su cui viene offerto il servizio}, fornendo un esempio di possibili offerte.
Sub-criterio di valutazione 6.2:
In merito al sub criterio di valutazione 6.2 "Proposte migliorative relative al servizio di pulizia delle griglie/caditoie stradali con quantificazione degli interventi annui offerti, modalità di servizio, automezzi e personale impiegato, report di servizio" valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di
tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero di caditoie annuo su cui viene offerto il servizio) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 7.1:
In merito al sub criterio di valutazione 7.1 "Migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico, anche al fine di migliorare la RD e la qualità dei servizi", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il volume complessivo delle vasche di carico o il numero degli automezzi proposti) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 7.2:
In merito al sub criterio di valutazione 7.2 "Impiego di veicoli pesanti puliti superiore al 10% come previsto dai CAM criterio 4.3.18. Indicazione caratteristiche tecniche dei veicoli che si intendono utilizzare", si chiede di specificare la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 1.6, 7.3 e 10.1:
In merito ai sub-criteri di valutazione 7.3 e 10.1, si chiede di chiarire in modo inequivocabile come siano attribuiti i punteggi di tipo Tabellare per questi due criteri, valutato che gli enunciati dei criteri appaiano rivolte a una valutazione di tipo Discrezionale da parte della commissione piuttosto che tabellare.
Sub-criterio di valutazione 10.2:
In merito al sub criterio di valutazione 10.2 "Raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di riutilizzo in linea con i target previsti dalla normativa eurounitaria e nazionale e dalle programmazioni regionali e/o evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio la percentuale media di raccolta differenziata proposta per l'intero bacino) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto. Relativamente alla comprova relativa alla evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti si chiede conferma che la stessa possa essere prodotta portando a riscontro le percentuali registrate dall'ISPRA nel 2023 (ultimo report annuale) per comuni serviti dal partecipante con un bacino di popolazione complessiva pari a quella dei comuni oggetto di appalto.
Dichiarazione di equivalenza.
Si chiede conferma che nel caso di applicazione del CCNL Fise Assoambiente Servizi Ambientali non debba essere compilata e caricata nella Busta Tecnica la Dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL.
Clausola sociale.
l'art.20 di CSA - Personale indica che "il concorrente, in sede d'offerta, dovrà dichiarare, pena l'esclusione, l'accettazione della suddetta clausola sociale, cioè l'impegno ad assumere gli addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente all'interno degli stessi perimetri gestionali". Nella schermata di caricamento della busta tecnica non è presente una apposita sezione per il caricamento del piano di assorbimento del personale nel rispetto della clausola sociale. Si chiede dove caricare questo documento.
Automezzi.
Si chiede conferma che la Tabella 20 - tipologia di automezzi considerati e dotazione minima riportata a pagina 23 del Disciplinare Tecnico, come indicato nello stesso documento (le indicazioni del seguente riquadro sono da intendersi come ipotesi di base mimino/i per la caratterizzazione e valutazione dello scenario di Progetto e non come standard prescrittivi) non sia strettamente vincolante e che l'operatore economico possa determinare autonomamente nel proprio progetto le tipologie, capacità e numero di mezzi da impiegare senza purchè non si discosti in modo significativo dal quantitativo complessivo indicato in tabella.
Orari di apertura del CDR
In riferimento agli orari di apertura del Centro di Raccolta di Caltagirone riportati alla pagina 39 del Disciplinare Tecnico che prevede diversi orari per il periodo invernale ed il periodo estivo, si chiede di chiarire quali mesi siano compresi nel periodo invernale e quali invece nel periodo estivo.
Raccolta SFALCI
In riferimento al servizio di raccolta degli sfalci e potature, in riferimento a quanto riportato alla pagina 48 del Disciplinare Tecnico, non trovando informazioni di riferimento su tale servizio nelle tabelle degli standard minimi prestazionali (interventi remunerati a base d'asta per singolo comune, frequenze, etc.) si chiede conferma che tale servizio non risulti compreso nell'importo posto a base di gara e che sarà remunerato come servizio complementare a misura secondo le modalità indicate all'articolo 23 di CSA.
Pagine RELAZIONE TECNICA
In riferimento all'art. 16 del Disciplinare di Gara - "OFFERTA TECNICA (BUSTA DIGITALE B)" si chiede di chiarire se il numero di pagine totali riportate "(ad. Esempio pag. 3 di 50)" risulta indicazione vincolante o se il numero di pagine della relazione tecnica è da intendersi libero ed a discrezione dell'offerente.
Forniture SACCHI
In riferimento alla Tabella 34-Attrezzature riportata alle pagine 62 e 63 del Disciplinare Tecnico, in riferimento ai quantitativi dei sacchi in polietilene da lt. 110 e da lt. 50 (cestini), si chiede conferma che i quantitativi indicati si riferiscano all'intero appalto (8 anni). Si chiede inoltre in quale voce del conto economico sia stata valorizzata questa fornitura non trovandone un riferimento esplicito nella Relazione Economica.
Servizio trasporto scarrabili
In riferimento al servizio di trasporto scarrabili riportato a pag. 48 del Disciplinare Tecnico, non trovando informazioni di riferimento nelle tabelle degli standard minimi prestazionali (tranne che per i comuni di Militello e Grammichele), si chiede di specificare gli interventi minimi per singolo comune considerati nell'importo a base di gara e di chiarire se gli interventi aggiuntivi saranno remunerati come servizi extra.
allegata alla presente si trasmettono le nostre richieste di chiarimento.
In attesa di Vs gentile riscontro si porgono
Cordiali saluti
Assicurazioni:
Si chiede conferma che per quanto riguarda l'assicurazione per copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate questa copra esclusivamente le attività di gestione dei CCR, essendo gli eventuali danni arrecati dalle attività di trasporto/raccolta coperti dalle altre polizze (RCT e RCA).
PEFA di gara:
Con riferimento a quanto previsto dal Bando di Gara ed in particolare a quanto contenuto nel paragrafo 7 della relazione economica "il Gestore è tenuto a presentare, unitamente al PEFA di affidamento , una relazione illustrativa che riporti -tra l'altro - il quadro economico derivato dall'offerta presentata, sia secondo le componenti di costo di cui al metodo tariffario rifiuti (MTR) ratione temporis vigente, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuato e descritto nell'offerta tecnica, i relativi costi, evidenziando per ciascuna voce del metodo tariffario, anche il dettaglio del costo per ciascun comune, nonché le voci sulle quali viene applicato il ribasso." si chiede di:
confermare che il PEFA debba essere costituito da:
o dettaglio dei corrispettivi e quindi dei piani tariffari secondo il modello ARERA di ogni singolo Comune dell'ATO
o conto economico, rendiconto finanziario, stato patrimoniale relativo all'affidamento complessivo (non su base comunale)
confermare pertanto che l'Equilibrio Economico Finanziario debba essere verificato a livello di perimetro complessivo dell'affidamento
Fattori di sharing:
Valutato che i fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, sono determinati sulla base degli indicatori dei livelli di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si chiede conferma che la quota di competenza del gestore dei ricavi da vendita di materiale e da filiera di recupero determinati secondo MTR-2 costituiscono un importo incentivante a disposizione del Gestore non incluso nell'importo a base d'asta di 115.055.899,00 €. Tali importi, infatti, essendo determinati da indicatori della qualità del servizio secondo le regole fissate da ARERA non sono soggetti a ribasso.
Sub-criterio di valutazione 1.3:
In merito al sub criterio di valutazione 1.3 "Incremento, con indicazione di modalità organizzative ed esecutive, degli obiettivi di quantità e qualità della raccolta differenziata rispetto agli obiettivi minimi fissati dal CSA", valutato che nella descrizione del criterio viene fatto esplicito riferimento alla valutazione anche qualitativa della raccolta differenziata e che al Criterio 10.2 sono valutati i livelli di raccolta differenziata si chiede conferma che la valutazione del criterio sia da intendersi come "Discrezionale" e non "Quantitativa". Nel caso in cui venga confermato che il criterio è quantitativo si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta, fornendo un esempio di compilazione dell'offerta.
Sub-criterio di valutazione 1.4
In riferimento al sub-criterio di valutazione 1.4, si chiede conferma che
-Il codice EER a cui viene fatto riferimento per la raccolta tessili sia il 200110.
-L'eventuale costo di trattamento rimane in capo alle Amministrazioni Comunali
-I Comuni oggetto del servizio siano solo quelli che non hanno convezioni già attive.
Si chiede inoltre elenco delle convenzioni comunali già attive per la raccolta del materiale e delle date di termine di tali convenzioni.
Sub-criterio di valutazione 4.1:
In merito al sub criterio di valutazione 4.1 "Frequenze e modalità di gestione degli sversamenti abusivi di rifiuti (es. sacchetti di rifiuti, rifiuti inerti, pneumatici, ecc.}", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero degli interventi puntuali proposti} e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 4.3:
In merito al sub criterio di valutazione 4.3 "Miglioramento del servizio oggetto dell'appalto attraverso l'attivazione gratuita di servizi per la bonifica di discariche abusive e aree degradate anche contenenti amianto, (comprensivi di raccolta, carico, trasporto in discarica, costo pratiche amministrative se necessarie). Sarà valutata la quantità dei servizi aggiuntivi offerti, l'intensità di espletamento (sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo} e le tempistiche di attivazione ed ultimazione dei servizi.", valutato che nella descrizione del criterio viene fatto esplicito riferimento alla valutazione anche qualitativa dei servizi offerti si chiede conferma che la valutazione del criterio sia da intendersi come "Discrezionale" e non "Quantitativa". In caso contrario si chiede come avverrà la valutazione degli aspetti tecnici da parte della Commissione, essendo il punteggio attribuito solo in base alla quantità di interventi offerti.
Sub-criterio di valutazione 5.2:
In merito al sub criterio di valutazione 5.2 "Incremento delle frequenze di spazzamento, lavaggio rispetto a quanto previsto nel Disciplinare tecnico, o migliorie operative, si valuterà l'effettivo incremento rispetto allo standard minimo previsto in appalto" valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero di caditoie annuo su cui viene offerto il servizio}, fornendo un esempio di possibili offerte.
Sub-criterio di valutazione 6.2:
In merito al sub criterio di valutazione 6.2 "Proposte migliorative relative al servizio di pulizia delle griglie/caditoie stradali con quantificazione degli interventi annui offerti, modalità di servizio, automezzi e personale impiegato, report di servizio" valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di
tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il numero di caditoie annuo su cui viene offerto il servizio) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 7.1:
In merito al sub criterio di valutazione 7.1 "Migliorie e/o incremento delle forniture di automezzi e attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta RSU e trasporto, spazzamento e lavaggio previsti dal Disciplinare tecnico, anche al fine di migliorare la RD e la qualità dei servizi", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio il volume complessivo delle vasche di carico o il numero degli automezzi proposti) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 7.2:
In merito al sub criterio di valutazione 7.2 "Impiego di veicoli pesanti puliti superiore al 10% come previsto dai CAM criterio 4.3.18. Indicazione caratteristiche tecniche dei veicoli che si intendono utilizzare", si chiede di specificare la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto.
Sub-criterio di valutazione 1.6, 7.3 e 10.1:
In merito ai sub-criteri di valutazione 7.3 e 10.1, si chiede di chiarire in modo inequivocabile come siano attribuiti i punteggi di tipo Tabellare per questi due criteri, valutato che gli enunciati dei criteri appaiano rivolte a una valutazione di tipo Discrezionale da parte della commissione piuttosto che tabellare.
Sub-criterio di valutazione 10.2:
In merito al sub criterio di valutazione 10.2 "Raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di riutilizzo in linea con i target previsti dalla normativa eurounitaria e nazionale e dalle programmazioni regionali e/o evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti", valutato che il Disciplinare di gara prevede che questo criterio sia di tipo "Quantitativo", si chiede di specificare quale sia il parametro quantitativo univoco su cui formulare l'offerta (ad esempio la percentuale media di raccolta differenziata proposta per l'intero bacino) e la formula matematica che verrà applicata per il calcolo del relativo punteggio di tipo quantitativo previsto. Relativamente alla comprova relativa alla evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti si chiede conferma che la stessa possa essere prodotta portando a riscontro le percentuali registrate dall'ISPRA nel 2023 (ultimo report annuale) per comuni serviti dal partecipante con un bacino di popolazione complessiva pari a quella dei comuni oggetto di appalto.
Dichiarazione di equivalenza.
Si chiede conferma che nel caso di applicazione del CCNL Fise Assoambiente Servizi Ambientali non debba essere compilata e caricata nella Busta Tecnica la Dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL.
Clausola sociale.
l'art.20 di CSA - Personale indica che "il concorrente, in sede d'offerta, dovrà dichiarare, pena l'esclusione, l'accettazione della suddetta clausola sociale, cioè l'impegno ad assumere gli addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente all'interno degli stessi perimetri gestionali". Nella schermata di caricamento della busta tecnica non è presente una apposita sezione per il caricamento del piano di assorbimento del personale nel rispetto della clausola sociale. Si chiede dove caricare questo documento.
Automezzi.
Si chiede conferma che la Tabella 20 - tipologia di automezzi considerati e dotazione minima riportata a pagina 23 del Disciplinare Tecnico, come indicato nello stesso documento (le indicazioni del seguente riquadro sono da intendersi come ipotesi di base mimino/i per la caratterizzazione e valutazione dello scenario di Progetto e non come standard prescrittivi) non sia strettamente vincolante e che l'operatore economico possa determinare autonomamente nel proprio progetto le tipologie, capacità e numero di mezzi da impiegare senza purchè non si discosti in modo significativo dal quantitativo complessivo indicato in tabella.
Orari di apertura del CDR
In riferimento agli orari di apertura del Centro di Raccolta di Caltagirone riportati alla pagina 39 del Disciplinare Tecnico che prevede diversi orari per il periodo invernale ed il periodo estivo, si chiede di chiarire quali mesi siano compresi nel periodo invernale e quali invece nel periodo estivo.
Raccolta SFALCI
In riferimento al servizio di raccolta degli sfalci e potature, in riferimento a quanto riportato alla pagina 48 del Disciplinare Tecnico, non trovando informazioni di riferimento su tale servizio nelle tabelle degli standard minimi prestazionali (interventi remunerati a base d'asta per singolo comune, frequenze, etc.) si chiede conferma che tale servizio non risulti compreso nell'importo posto a base di gara e che sarà remunerato come servizio complementare a misura secondo le modalità indicate all'articolo 23 di CSA.
Pagine RELAZIONE TECNICA
In riferimento all'art. 16 del Disciplinare di Gara - "OFFERTA TECNICA (BUSTA DIGITALE B)" si chiede di chiarire se il numero di pagine totali riportate "(ad. Esempio pag. 3 di 50)" risulta indicazione vincolante o se il numero di pagine della relazione tecnica è da intendersi libero ed a discrezione dell'offerente.
Forniture SACCHI
In riferimento alla Tabella 34-Attrezzature riportata alle pagine 62 e 63 del Disciplinare Tecnico, in riferimento ai quantitativi dei sacchi in polietilene da lt. 110 e da lt. 50 (cestini), si chiede conferma che i quantitativi indicati si riferiscano all'intero appalto (8 anni). Si chiede inoltre in quale voce del conto economico sia stata valorizzata questa fornitura non trovandone un riferimento esplicito nella Relazione Economica.
Servizio trasporto scarrabili
In riferimento al servizio di trasporto scarrabili riportato a pag. 48 del Disciplinare Tecnico, non trovando informazioni di riferimento nelle tabelle degli standard minimi prestazionali (tranne che per i comuni di Militello e Grammichele), si chiede di specificare gli interventi minimi per singolo comune considerati nell'importo a base di gara e di chiarire se gli interventi aggiuntivi saranno remunerati come servizi extra.
15/05/2025 09:48
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato
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riscontro-quesito-7-12.05.2025.pdf SHA-256: c953aefeb81280aab9e1d87b243b7ffcefb69e12e5f2d170937295d3939e30b2 15/05/2025 09:40 |
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12/05/2025 15:53
Quesito #8
Spett.le Ente,
Il Disciplinare di Gara (pag. 34 - Par.18.1) prevede, per i diversi criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, l'attribuzione di punteggi quantitativi (Qmax) mediante l'applicazione di una formula matematica basata su valori numerici da inserire tramite la piattaforma telematica di gara. Tuttavia, la natura intrinseca di alcuni di questi criteri (quali, ad esempio, modalità organizzative, qualità del servizio proposto, gestione delle attività, risorse impiegate) sembrerebbe richiedere anche una valutazione di carattere qualitativo/discrezionale, illustrata nella Relazione Tecnica di Offerta.
Ciò premesso, si chiede di chiarire:
1) Se l'attribuzione del punteggio per i criteri quantitativi avverrà esclusivamente sulla base del calcolo matematico derivante dai valori numerici inseriti in piattaforma, oppure se e in che modo la Commissione giudicatrice terrà conto, ai fini dell'assegnazione del punteggio, anche degli elementi descrittivi e qualitativi illustrati nella Relazione Tecnica (ad es. per verificare la coerenza e la sostenibilità dei valori numerici offerti o per valutare aspetti non meramente numerici).
Si richiede, inoltre, di fornire le seguenti specifiche per i criteri di seguito elencati, al fine di garantire la corretta compilazione dell'offerta e l'inserimento dei dati richiesti in piattaforma:
Criterio 1.3)
a) Si chiede conferma che il valore numerico da inserire in piattaforma corrisponda alla percentuale (%) di Raccolta Differenziata che l'operatore si impegna a raggiungere all’anno successivo alla data di avvio del servizio superata la fase di start up pari a sei mesi (art.2 del CSA).
Criterio 4.1)
Si chiede di precisare l'unità di misura richiesta per il valore numerico da inserire in piattaforma delle frequenze degli sversamenti abusivi (es. giorni a settimana, giorni all’anno, ore annue, etc…)?
Criterio 4.3)
a) Si chiede di chiarire se il valore numerico richiesto in piattaforma debba riferirsi alla quantità dei servizi aggiuntivi offerti oppure alle tempistiche di attivazione/erogazione degli stessi.
b) In base alla risposta precedente, si chiede di specificare l'unità di misura richiesta per tale valore (es. numero servizi offerti, ore/anno di servizio aggiuntivo, giorni lavorativi per l'attivazione, etc.).
Criterio 5.2)
a) Si chiede di specificare l'unità di misura richiesta per esprimere l'incremento delle frequenze (es. incremento percentuale rispetto alle frequenze minime di progetto, numero di passaggi aggiuntivi settimanali/mensili/annui, ore/anno aggiuntive di servizio, etc.).
b) Si chiede di chiarire se il valore numerico da inserire debba rappresentare un incremento complessivo unico per tutti i servizi indicati (spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggio) o se sia possibile/richiesto indicare valori distinti per tipologia di servizio.
Criterio 6.2)
Si chiede conferma che il punteggio massimo (Qmax) verrà attribuito all'offerta che propone il maggior numero di interventi annui per singola caditoia.
Criterio 7.1)
Si chiede di specificare quale sia esattamente il parametro numerico oggetto di valutazione quantitativa e la relativa unità di misura richiesta.
Criteri 10.1 e 10.2)
Si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio nel caso specifico di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). In particolare, si chiede se i parametri numerici richiesti debbano essere soddisfatti dalla sola Capogruppo o dalle singole imprese raggruppate.
In attesa di Vs. cortese riscontro si porgono Distinti Saluti
Il Disciplinare di Gara (pag. 34 - Par.18.1) prevede, per i diversi criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, l'attribuzione di punteggi quantitativi (Qmax) mediante l'applicazione di una formula matematica basata su valori numerici da inserire tramite la piattaforma telematica di gara. Tuttavia, la natura intrinseca di alcuni di questi criteri (quali, ad esempio, modalità organizzative, qualità del servizio proposto, gestione delle attività, risorse impiegate) sembrerebbe richiedere anche una valutazione di carattere qualitativo/discrezionale, illustrata nella Relazione Tecnica di Offerta.
Ciò premesso, si chiede di chiarire:
1) Se l'attribuzione del punteggio per i criteri quantitativi avverrà esclusivamente sulla base del calcolo matematico derivante dai valori numerici inseriti in piattaforma, oppure se e in che modo la Commissione giudicatrice terrà conto, ai fini dell'assegnazione del punteggio, anche degli elementi descrittivi e qualitativi illustrati nella Relazione Tecnica (ad es. per verificare la coerenza e la sostenibilità dei valori numerici offerti o per valutare aspetti non meramente numerici).
Si richiede, inoltre, di fornire le seguenti specifiche per i criteri di seguito elencati, al fine di garantire la corretta compilazione dell'offerta e l'inserimento dei dati richiesti in piattaforma:
Criterio 1.3)
a) Si chiede conferma che il valore numerico da inserire in piattaforma corrisponda alla percentuale (%) di Raccolta Differenziata che l'operatore si impegna a raggiungere all’anno successivo alla data di avvio del servizio superata la fase di start up pari a sei mesi (art.2 del CSA).
Criterio 4.1)
Si chiede di precisare l'unità di misura richiesta per il valore numerico da inserire in piattaforma delle frequenze degli sversamenti abusivi (es. giorni a settimana, giorni all’anno, ore annue, etc…)?
Criterio 4.3)
a) Si chiede di chiarire se il valore numerico richiesto in piattaforma debba riferirsi alla quantità dei servizi aggiuntivi offerti oppure alle tempistiche di attivazione/erogazione degli stessi.
b) In base alla risposta precedente, si chiede di specificare l'unità di misura richiesta per tale valore (es. numero servizi offerti, ore/anno di servizio aggiuntivo, giorni lavorativi per l'attivazione, etc.).
Criterio 5.2)
a) Si chiede di specificare l'unità di misura richiesta per esprimere l'incremento delle frequenze (es. incremento percentuale rispetto alle frequenze minime di progetto, numero di passaggi aggiuntivi settimanali/mensili/annui, ore/anno aggiuntive di servizio, etc.).
b) Si chiede di chiarire se il valore numerico da inserire debba rappresentare un incremento complessivo unico per tutti i servizi indicati (spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggio) o se sia possibile/richiesto indicare valori distinti per tipologia di servizio.
Criterio 6.2)
Si chiede conferma che il punteggio massimo (Qmax) verrà attribuito all'offerta che propone il maggior numero di interventi annui per singola caditoia.
Criterio 7.1)
Si chiede di specificare quale sia esattamente il parametro numerico oggetto di valutazione quantitativa e la relativa unità di misura richiesta.
Criteri 10.1 e 10.2)
Si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio nel caso specifico di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). In particolare, si chiede se i parametri numerici richiesti debbano essere soddisfatti dalla sola Capogruppo o dalle singole imprese raggruppate.
In attesa di Vs. cortese riscontro si porgono Distinti Saluti
15/05/2025 12:18
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato
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riscontro-quesito-8-12.05.2025.pdf SHA-256: 9b113d0ebbfd37ad24509b7d096ea297fb37c798bb72c60c13f575570b4dbd82 15/05/2025 12:18 |
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14/05/2025 15:35
Quesito #9
Con la presente si chiede conferma che il beneficiario della garanzia provvisoria sia kalat Ambiente S.R.R. S..c.p.a..
Inoltre, in relazione alle possibili riduzioni dell'importo garantito, il comma 8 dell'art. 106 D.Lgs 36/2023 prevede che:
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo. secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13.
Si chiede pertanto conferma che oltre alla riduzione di cui al 1 punto possa anche aggiungersi la riduzione del 20% quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
Inoltre, in relazione alle possibili riduzioni dell'importo garantito, il comma 8 dell'art. 106 D.Lgs 36/2023 prevede che:
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo. secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13.
Si chiede pertanto conferma che oltre alla riduzione di cui al 1 punto possa anche aggiungersi la riduzione del 20% quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
15/05/2025 12:22
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si espone quanto segue.
Si conferma che il beneficiario della garanzia provvisoria è l’Ente di Governo dell’Ambito Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a., come previsto dall’art. 15 del CSA.
Le riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria sono unicamente quelle indicate nel punto 10 del Disciplinare di gara, come di seguito richiamato:
“Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. a.a Riduzione del 30% per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a.a).
Per fruire delle riduzioni di cui sopra (punti a.a ed a.b.), il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.”
Il RUP
Si conferma che il beneficiario della garanzia provvisoria è l’Ente di Governo dell’Ambito Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a., come previsto dall’art. 15 del CSA.
Le riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria sono unicamente quelle indicate nel punto 10 del Disciplinare di gara, come di seguito richiamato:
“Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. a.a Riduzione del 30% per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a.a).
Per fruire delle riduzioni di cui sopra (punti a.a ed a.b.), il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.”
Il RUP
15/05/2025 16:54
Quesito #11
Buongiorno,
con la presente si chiede conferma, per poter permettere la trasmissione di tutta la documentazione necessaria, della validità del caricamento in formato .zip
Cordiali saluti
con la presente si chiede conferma, per poter permettere la trasmissione di tutta la documentazione necessaria, della validità del caricamento in formato .zip
Cordiali saluti
16/05/2025 09:56
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si conferma che la documentazione di gara potrà essere caricata in piattaforma anche in formato .zip
Il RUP
Il RUP
16/05/2025 09:58
Quesito #12
Buongiorno,
con la presente si trasmettono in allegato le nostre richieste di chiarimento.
Cordiali saluti
Servizio di derattizzazione:
Relativamente al servizio di derattizzazione (pag.51 Disciplinare Tecnico) pari a n.20 interventi/mese per Comune e n.50 per il Comune di Caltagirone, si chiede conferma che, come si evince dalle schede degli Standard Minimi Prestazionali di ogni Comune, tali valori corrispondano al numero di erogatori da posizionare sul territorio e al numero di ricariche delle esche da eseguire annualmente.
Sopralluogo:
In riferimento a quanto indicato dall’art 11 del Disciplinare di gara, ove viene indicato che il sopralluogo è obbligatorio e la mancata esecuzione è causa di esclusione, si chiede che tipo di documento al fine di comprovare l’esecuzione del sopralluogo e dove debba essere caricato sul portale.
Fattore di sharing:
Il Capitolato Speciale di Appalto all’articolo 23 prevede che:
“Il gestore verrà delegato alla percezione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera per la raccolta delle frazioni soggette a responsabilità estesa del produttore (multimateriale leggero plastica/metalli, carta, cartone, vetro), sui quali verrà applicato il fattore di sharing, in applicazione del metodo tariffario pro tempore vigente, come indicato nella “Relazione economica” allegata agli atti di gara, con attribuzione del maggiore beneficio in favore dell’utenza.”
Nell’allegato Relazione Economica viene indicato che:
“L’utile d’impresa, stimato come incidenza del 4,50% rispetto ai costi operativi e alle spese generali, garantisce la redditività della gestione, fermo restando la valutazione di eventuali condizioni migliorative derivanti dalle specifiche offerte di affidamento. In particolare, si precisa che l’utile tiene conto anche della quota di sharing sui ricavi derivanti dalla raccolta delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, in funzione del dato storico di raccolta differenziata nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud e dei correlati ricavi, come indicato nell’analisi di cui al par. 4 della presente Relazione.”
I fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, sono determinati “anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo”. Pertanto i corrispettivi a favore del Gestore determinati tramite i fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, costituiscono un importo nei confronti del Gestore di incentivo per il miglioramento degli standard di raccolta differenziata. Tali fattori sono stabiliti secondo le disposizioni di ARERA e non sono quindi assoggettabili a un ribasso.
Inoltre, dal momento che in risposta a specifico quesito la Stazione Appaltante ha indicato che i ricavi di competenza del Gestore sono inclusi nell’importo a base d’asta, pari a 115.055.899, ai fini di determinare univocamente l’offerta si espongono i seguenti quesiti:
-si domanda come l’indicazione di assoggettare a ribasso tali importi possa coordinarsi con le determinazioni regolamentari di Arera, in base alle quali i corrispettivi derivanti dal fattore di sharing sono determinati dall'ETC secondo le regole dell’MTR vigente e quindi su questi importi l’operatore economico non abbia la possibilità di determinare ribassi economici.
-si chiede di chiarire quale sia l’importo stimato dalla Stazione Appaltante per la quota di ricavi di competenza del gestore.
-dal momento che tali valori debbano essere oggetto di ribasso in quanto inclusi nell’importo a base d’asta, si chiede se tali valori possano essere determinati liberamente dall'operatore economico all'interno della propria offerta in ragione di quanto stabilito dal proprio progetto, in termini di miglioramento delle performance della raccolta differenziata.
-Valutato che il capitolato all’articolo 23 prevede che il gestore verrà delegato alla percezione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi e che la quota che tratterrà viene determinata al momento della redazione del PEF, si chiede come verrà determinato ad avvio appalto il canone di servizio ai fini della fatturazione mensile alle amministrazioni comunali (art.23 e 26 di CSA) dato che una parte della remunerazione dell’operatore economico è costituita dai ricavi di competenza derivanti dallo sharing che non sono noti all’avvio dell’appalto.
-Si chiede inoltre conferma che nel caso i quantitativi valorizzati e gli indicatori di qualità del servizio previsti da ARERA portino a introiti a favore del Gestore superiori a quelli previsti in fase progettuale l’operatore trattenga il relativo importo come da determinazioni di ARERA.
Subcriterio di valutazione 10.2
In riferimento a quanto chiarito con risposta a specifico quesito relativamente al subcriterio di valutazione 10.2, in cui la Stazione Appaltante ha chiarito che la comprova del requisito “è fornita mediante certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, del bacino di utenza servito, dell’importo, del periodo di esecuzione e della percentuale di raccolta differenziata annua raggiunta”, si espongono i seguenti quesiti:
-valutato che le modalità di comprova del requisito vengono dichiarate ad appena 7 giorni lavorativi dalla consegna dell’offerta, considerato che le tempistiche per ottenere tale certificazione sono piuttosto lunghe e dipendono in modo prevalente dai tempi di risposta di enti/amministrazioni, si chiede conferma che le stesse possano essere presentate anche in soccorso istruttorio, fornendo autocertificazione dei dati per l’offerta tecnica.
-si chiede conferma che non sia strettamente necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione anche l’importo dei contratti dal momento che il criterio di valutazione è incentrato sul risultato di raccolta differenziata.
-Si chiede di chiarire meglio il periodo a cui fare riferimento (ad esempio ultimo triennio) e quale valore sia da considerare (ad esempio il valore di punta raggiunto, o il valore medio ottenuto su più affidamenti per un bacino di utenze pari a quello di Kalat o altro)
-si chiede conferma che il bacino di utenza servito debba fare riferimento a uno o più contratti per una popolazione complessivamente servita almeno superiore ai 130.000 abitanti
-si chiede conferma che, nel caso di partecipazione in RTI, il requisito possa essere dimostrato indifferentemente dalla mandataria e/o dalle mandanti
Elenco prezzi unitari
In riferimento alla risposta ai quesiti del 15-5-2025 relativamente al “Servizio di trasporto scarrabili” in cui la Stazione Appaltante indica che i costi per i servizi complementari a misura sono quantificati in base all’Elenco prezzi presentato dall’Operatore economico in sede di offerta economica, si chiede conferma che si faccia riferimento all’elenco prezzi previsto al punto B della busta di offerta economica e si chiede di pubblicare un modello di elenco prezzi a cui fare riferimento.
con la presente si trasmettono in allegato le nostre richieste di chiarimento.
Cordiali saluti
Servizio di derattizzazione:
Relativamente al servizio di derattizzazione (pag.51 Disciplinare Tecnico) pari a n.20 interventi/mese per Comune e n.50 per il Comune di Caltagirone, si chiede conferma che, come si evince dalle schede degli Standard Minimi Prestazionali di ogni Comune, tali valori corrispondano al numero di erogatori da posizionare sul territorio e al numero di ricariche delle esche da eseguire annualmente.
Sopralluogo:
In riferimento a quanto indicato dall’art 11 del Disciplinare di gara, ove viene indicato che il sopralluogo è obbligatorio e la mancata esecuzione è causa di esclusione, si chiede che tipo di documento al fine di comprovare l’esecuzione del sopralluogo e dove debba essere caricato sul portale.
Fattore di sharing:
Il Capitolato Speciale di Appalto all’articolo 23 prevede che:
“Il gestore verrà delegato alla percezione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera per la raccolta delle frazioni soggette a responsabilità estesa del produttore (multimateriale leggero plastica/metalli, carta, cartone, vetro), sui quali verrà applicato il fattore di sharing, in applicazione del metodo tariffario pro tempore vigente, come indicato nella “Relazione economica” allegata agli atti di gara, con attribuzione del maggiore beneficio in favore dell’utenza.”
Nell’allegato Relazione Economica viene indicato che:
“L’utile d’impresa, stimato come incidenza del 4,50% rispetto ai costi operativi e alle spese generali, garantisce la redditività della gestione, fermo restando la valutazione di eventuali condizioni migliorative derivanti dalle specifiche offerte di affidamento. In particolare, si precisa che l’utile tiene conto anche della quota di sharing sui ricavi derivanti dalla raccolta delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, in funzione del dato storico di raccolta differenziata nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud e dei correlati ricavi, come indicato nell’analisi di cui al par. 4 della presente Relazione.”
I fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, sono determinati “anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo”. Pertanto i corrispettivi a favore del Gestore determinati tramite i fattori di sharing, secondo la normativa ARERA, costituiscono un importo nei confronti del Gestore di incentivo per il miglioramento degli standard di raccolta differenziata. Tali fattori sono stabiliti secondo le disposizioni di ARERA e non sono quindi assoggettabili a un ribasso.
Inoltre, dal momento che in risposta a specifico quesito la Stazione Appaltante ha indicato che i ricavi di competenza del Gestore sono inclusi nell’importo a base d’asta, pari a 115.055.899, ai fini di determinare univocamente l’offerta si espongono i seguenti quesiti:
-si domanda come l’indicazione di assoggettare a ribasso tali importi possa coordinarsi con le determinazioni regolamentari di Arera, in base alle quali i corrispettivi derivanti dal fattore di sharing sono determinati dall'ETC secondo le regole dell’MTR vigente e quindi su questi importi l’operatore economico non abbia la possibilità di determinare ribassi economici.
-si chiede di chiarire quale sia l’importo stimato dalla Stazione Appaltante per la quota di ricavi di competenza del gestore.
-dal momento che tali valori debbano essere oggetto di ribasso in quanto inclusi nell’importo a base d’asta, si chiede se tali valori possano essere determinati liberamente dall'operatore economico all'interno della propria offerta in ragione di quanto stabilito dal proprio progetto, in termini di miglioramento delle performance della raccolta differenziata.
-Valutato che il capitolato all’articolo 23 prevede che il gestore verrà delegato alla percezione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi e che la quota che tratterrà viene determinata al momento della redazione del PEF, si chiede come verrà determinato ad avvio appalto il canone di servizio ai fini della fatturazione mensile alle amministrazioni comunali (art.23 e 26 di CSA) dato che una parte della remunerazione dell’operatore economico è costituita dai ricavi di competenza derivanti dallo sharing che non sono noti all’avvio dell’appalto.
-Si chiede inoltre conferma che nel caso i quantitativi valorizzati e gli indicatori di qualità del servizio previsti da ARERA portino a introiti a favore del Gestore superiori a quelli previsti in fase progettuale l’operatore trattenga il relativo importo come da determinazioni di ARERA.
Subcriterio di valutazione 10.2
In riferimento a quanto chiarito con risposta a specifico quesito relativamente al subcriterio di valutazione 10.2, in cui la Stazione Appaltante ha chiarito che la comprova del requisito “è fornita mediante certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, del bacino di utenza servito, dell’importo, del periodo di esecuzione e della percentuale di raccolta differenziata annua raggiunta”, si espongono i seguenti quesiti:
-valutato che le modalità di comprova del requisito vengono dichiarate ad appena 7 giorni lavorativi dalla consegna dell’offerta, considerato che le tempistiche per ottenere tale certificazione sono piuttosto lunghe e dipendono in modo prevalente dai tempi di risposta di enti/amministrazioni, si chiede conferma che le stesse possano essere presentate anche in soccorso istruttorio, fornendo autocertificazione dei dati per l’offerta tecnica.
-si chiede conferma che non sia strettamente necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione anche l’importo dei contratti dal momento che il criterio di valutazione è incentrato sul risultato di raccolta differenziata.
-Si chiede di chiarire meglio il periodo a cui fare riferimento (ad esempio ultimo triennio) e quale valore sia da considerare (ad esempio il valore di punta raggiunto, o il valore medio ottenuto su più affidamenti per un bacino di utenze pari a quello di Kalat o altro)
-si chiede conferma che il bacino di utenza servito debba fare riferimento a uno o più contratti per una popolazione complessivamente servita almeno superiore ai 130.000 abitanti
-si chiede conferma che, nel caso di partecipazione in RTI, il requisito possa essere dimostrato indifferentemente dalla mandataria e/o dalle mandanti
Elenco prezzi unitari
In riferimento alla risposta ai quesiti del 15-5-2025 relativamente al “Servizio di trasporto scarrabili” in cui la Stazione Appaltante indica che i costi per i servizi complementari a misura sono quantificati in base all’Elenco prezzi presentato dall’Operatore economico in sede di offerta economica, si chiede conferma che si faccia riferimento all’elenco prezzi previsto al punto B della busta di offerta economica e si chiede di pubblicare un modello di elenco prezzi a cui fare riferimento.
19/05/2025 18:09
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato
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riscontro-quesito-12-16.05.2025.pdf SHA-256: 4e8b8547c758be3affadda417aebab666a0d49197c7caea0221e699740dfb359 19/05/2025 18:09 |
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16/05/2025 10:40
Quesito #13
Richiesta di chiarimento
1) Stando a quanto riportato a p. 31 del Disciplinare di Gara “l’offerta tecnica contiene una proposta tecnico – organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella”. A p. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto – “Art. 10 – Contenuti dell’ Offerta Tecnica” - viene specificato che “l’offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in un progetto per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento articolato come segue: I concorrenti dovranno descrivere per singolo comune appartenente alla SRR le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, in osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico e dei suoi allegati.”. Successivamente viene riportata la struttura della relazione:
a. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO;
b. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO;
c. PROPOSTE MIGLIORATIVE.
Non è chiaro, dunque, se l’impostazione dell’offerta tecnica debba avere come paragrafi e sottoparagrafi i criteri e sub – criteri di valutazione o se, invece, bisogna seguire la suddivisione riportata all’ art. 12 del CSA. Si richiede, pertanto, di chiarire in modo univoco le modalità di organizzazione e di impostazione dell’offerta tecnica.
2) Il paragrafo 17 “Offerta Economica (Busta Digitale C)” del Disciplinare di gara, al punto D, prescrive la presentazione del “Piano Economico e Finanziario di affidamento (PEFA) per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e per ogni singolo comune. Il PEFA redatto ai sensi dell’art. 25 del CSA dovrà essere accompagnato da una Relazione illustrativa. Il PEFA deve essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali e redatto secondo quanto previsto dal CSA e dalle delibere Arera”.
Nell’ elaborato “Relazione Economica” è riportato il paragrafo “6. Valore di subentro” e nella tabella 14 è riportata la “Tabella 14 – Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile + Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025”. Al fine di procedere alla corretta redazione dei PEFA, richiesti per ciascun Comune e per l’intero ambito, si chiede di indicare separatamente la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile” e la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025.”
3) Il paragrafo 17 “Offerta Economica (Busta Digitale C)” del Disciplinare di gara, al punto D, prescrive la presentazione del “Piano Economico e Finanziario di affidamento (PEFA) per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e per ogni singolo comune. Il PEFA redatto ai sensi dell’art. 25 del CSA dovrà essere accompagnato da una Relazione illustrativa. Il PEFA deve essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali e redatto secondo quanto previsto dal CSA e dalle delibere Arera”. Nell’ elaborato “Relazione Economica” è riportato il paragrafo “6. Valore di subentro” e nella tabella 14 è riportata la “Tabella 14 – Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile + Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025”. Al fine di procedere alla corretta redazione dei PEFA, richiesti per ciascun Comune e per l’intero ambito, si chiede di indicare separatamente la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile” e la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025.”
4) Si chiede di fornire il numero di utenze domestiche presenti in ciascun Comune, distinto fra utenza domestica residente e non residente. Si chiede, inoltre, di fornire il dettaglio del numero di utenze non domestiche distinto per Categoria secondo il dpr 158/99). Tale informazione risulta essenziale per un corretto dimensionamento di tutti i servizi previsti.
5) Si chiede conferma che nel presente appalto è prevista la Gestione dei soli Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Caltagirone e Scordia, come da indicazione contenuta nelle schede “Standard minimi prestazionali”, riportate per ciascun Comune.
6) A pag. 15 dell’elaborato “Relazione Economica” è riportato, al paragrafo 7, il “Quadro Economico complessivo” dell’appalto. Con riferimento al punto “C. Costi attrezzature”, il valore riportato è pari a 2.488.971,00 € per la durata dell’appalto pari a 8 anni che corrisponde, quindi, ad un importo annuale pari a 311.121,38 €/anno. Il valore annuale indicato nel quadro economico finale non corrisponde però alla somma dei valori riportati a pag. 7, paragrafo “3. Costo di acquisto attrezzature”, e riferiti ad ammortamento (pari a 345.304,00 €/anno) e costo del capitale (pari a 71.103,89 €/anno). La somma dei valori riferita alle due voci contenute nella tabella di pagina 7 della Relazione Economica è pari a 416.407,90 €/anno e non 311.121,38 €/anno come riportato nel quadro economico. Si chiede, quindi, di rettificare il quadro economico inserendo la somma mancante pari a 105.286,53 €/anno relativa all’ ammortamento delle attrezzature previste a base gara.
7) Stando a quanto riportato a p. 32 e a p. 48 del Disciplinare Tecnico nei comuni facenti parte dell’ATO esistono sia Centri Comunali di Raccolta sia isole ecologiche. Tuttavia, nei documenti di gara si fa menzione della sola gestione dei CCR di Caltagirone e Scordia, senza alcun riferimento alla gestione di isole ecologiche di altri comuni. Pertanto, si richiede di specificare in quali comuni sussistono tali isole ecologiche e gli standard minimi di gestione richiesti per le stesse.
8) Si chiede conferma che quanto indicato nella risposta al quesito n. 7 in merito ai contenuti dell’Offerta Economica comprenda tutte le richieste di cui al paragrafo 7 “Quadro economico del servizio” della Relazione Economica.
9) Al punto 17 del Disciplinare di Gara “Offerta Economica (Busta Digitale C) è richiesto, alla lettera D) “Il Piano Economico Finanziario di affidamento (PEFA) ….asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali”. Il Capitolato Speciale d’Appalto, all’ art. “25.PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO” indica che “Il Gestore, in sede di offerta, presenta il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.” Si chiede conferma che, compatibilmente alle indicazioni del Disciplinare di gara, il PEFA possa essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali.
10) Con riferimento al criterio 10.2, si evidenzia che il portale permette il caricamento di un solo valore. Si chiede, pertanto, come possono essere rappresentati, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), i requisiti posseduti dalle singole imprese raggruppate.
11) La Stazione Appaltante ha quantificato gli “oneri per la sicurezza da rischi interferenziali” in 32.000€/appalto sull’ intero ATO. Si chiede di indicare l’importo previsto per ciascun Comune riferito agli “oneri per la sicurezza interferenziali”.
Visto che i chiarimenti richiesti riguardano elementi fondamentali per la predisposizione dell’offerta tecnica ed economica e vista la risposta n. 7 del 12.05.25 in merito al criterio di valutazione 10.2 che, di fatto, modifica le richieste del disciplinare di gara introducendo l’ obbligo di presentazione di “certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, del bacino di utenza servito, dell’importo, del periodo di esecuzione e della percentuale di raccolta differenziata annua raggiunta”, si chiede contestualmente anche un’adeguata proroga dei termini di presentazione delle offerte.
1) Stando a quanto riportato a p. 31 del Disciplinare di Gara “l’offerta tecnica contiene una proposta tecnico – organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella”. A p. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto – “Art. 10 – Contenuti dell’ Offerta Tecnica” - viene specificato che “l’offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in un progetto per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento articolato come segue: I concorrenti dovranno descrivere per singolo comune appartenente alla SRR le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, in osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico e dei suoi allegati.”. Successivamente viene riportata la struttura della relazione:
a. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO;
b. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO;
c. PROPOSTE MIGLIORATIVE.
Non è chiaro, dunque, se l’impostazione dell’offerta tecnica debba avere come paragrafi e sottoparagrafi i criteri e sub – criteri di valutazione o se, invece, bisogna seguire la suddivisione riportata all’ art. 12 del CSA. Si richiede, pertanto, di chiarire in modo univoco le modalità di organizzazione e di impostazione dell’offerta tecnica.
2) Il paragrafo 17 “Offerta Economica (Busta Digitale C)” del Disciplinare di gara, al punto D, prescrive la presentazione del “Piano Economico e Finanziario di affidamento (PEFA) per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e per ogni singolo comune. Il PEFA redatto ai sensi dell’art. 25 del CSA dovrà essere accompagnato da una Relazione illustrativa. Il PEFA deve essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali e redatto secondo quanto previsto dal CSA e dalle delibere Arera”.
Nell’ elaborato “Relazione Economica” è riportato il paragrafo “6. Valore di subentro” e nella tabella 14 è riportata la “Tabella 14 – Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile + Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025”. Al fine di procedere alla corretta redazione dei PEFA, richiesti per ciascun Comune e per l’intero ambito, si chiede di indicare separatamente la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile” e la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025.”
3) Il paragrafo 17 “Offerta Economica (Busta Digitale C)” del Disciplinare di gara, al punto D, prescrive la presentazione del “Piano Economico e Finanziario di affidamento (PEFA) per l’intera durata dell’affidamento, complessivo dell’appalto e per ogni singolo comune. Il PEFA redatto ai sensi dell’art. 25 del CSA dovrà essere accompagnato da una Relazione illustrativa. Il PEFA deve essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali e redatto secondo quanto previsto dal CSA e dalle delibere Arera”. Nell’ elaborato “Relazione Economica” è riportato il paragrafo “6. Valore di subentro” e nella tabella 14 è riportata la “Tabella 14 – Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile + Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025”. Al fine di procedere alla corretta redazione dei PEFA, richiesti per ciascun Comune e per l’intero ambito, si chiede di indicare separatamente la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE variabile” e la quota riferita a “Riparto per comune valore subentro: Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA_ PEF 2024 _ 2025.”
4) Si chiede di fornire il numero di utenze domestiche presenti in ciascun Comune, distinto fra utenza domestica residente e non residente. Si chiede, inoltre, di fornire il dettaglio del numero di utenze non domestiche distinto per Categoria secondo il dpr 158/99). Tale informazione risulta essenziale per un corretto dimensionamento di tutti i servizi previsti.
5) Si chiede conferma che nel presente appalto è prevista la Gestione dei soli Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Caltagirone e Scordia, come da indicazione contenuta nelle schede “Standard minimi prestazionali”, riportate per ciascun Comune.
6) A pag. 15 dell’elaborato “Relazione Economica” è riportato, al paragrafo 7, il “Quadro Economico complessivo” dell’appalto. Con riferimento al punto “C. Costi attrezzature”, il valore riportato è pari a 2.488.971,00 € per la durata dell’appalto pari a 8 anni che corrisponde, quindi, ad un importo annuale pari a 311.121,38 €/anno. Il valore annuale indicato nel quadro economico finale non corrisponde però alla somma dei valori riportati a pag. 7, paragrafo “3. Costo di acquisto attrezzature”, e riferiti ad ammortamento (pari a 345.304,00 €/anno) e costo del capitale (pari a 71.103,89 €/anno). La somma dei valori riferita alle due voci contenute nella tabella di pagina 7 della Relazione Economica è pari a 416.407,90 €/anno e non 311.121,38 €/anno come riportato nel quadro economico. Si chiede, quindi, di rettificare il quadro economico inserendo la somma mancante pari a 105.286,53 €/anno relativa all’ ammortamento delle attrezzature previste a base gara.
7) Stando a quanto riportato a p. 32 e a p. 48 del Disciplinare Tecnico nei comuni facenti parte dell’ATO esistono sia Centri Comunali di Raccolta sia isole ecologiche. Tuttavia, nei documenti di gara si fa menzione della sola gestione dei CCR di Caltagirone e Scordia, senza alcun riferimento alla gestione di isole ecologiche di altri comuni. Pertanto, si richiede di specificare in quali comuni sussistono tali isole ecologiche e gli standard minimi di gestione richiesti per le stesse.
8) Si chiede conferma che quanto indicato nella risposta al quesito n. 7 in merito ai contenuti dell’Offerta Economica comprenda tutte le richieste di cui al paragrafo 7 “Quadro economico del servizio” della Relazione Economica.
9) Al punto 17 del Disciplinare di Gara “Offerta Economica (Busta Digitale C) è richiesto, alla lettera D) “Il Piano Economico Finanziario di affidamento (PEFA) ….asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali”. Il Capitolato Speciale d’Appalto, all’ art. “25.PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO” indica che “Il Gestore, in sede di offerta, presenta il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.” Si chiede conferma che, compatibilmente alle indicazioni del Disciplinare di gara, il PEFA possa essere asseverato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali.
10) Con riferimento al criterio 10.2, si evidenzia che il portale permette il caricamento di un solo valore. Si chiede, pertanto, come possono essere rappresentati, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), i requisiti posseduti dalle singole imprese raggruppate.
11) La Stazione Appaltante ha quantificato gli “oneri per la sicurezza da rischi interferenziali” in 32.000€/appalto sull’ intero ATO. Si chiede di indicare l’importo previsto per ciascun Comune riferito agli “oneri per la sicurezza interferenziali”.
Visto che i chiarimenti richiesti riguardano elementi fondamentali per la predisposizione dell’offerta tecnica ed economica e vista la risposta n. 7 del 12.05.25 in merito al criterio di valutazione 10.2 che, di fatto, modifica le richieste del disciplinare di gara introducendo l’ obbligo di presentazione di “certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, del bacino di utenza servito, dell’importo, del periodo di esecuzione e della percentuale di raccolta differenziata annua raggiunta”, si chiede contestualmente anche un’adeguata proroga dei termini di presentazione delle offerte.
19/05/2025 18:11
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato
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riscontro-quesito-13-16.05.2025.pdf SHA-256: 8cbd144125aacbfb880ffd04898ff2cf413b31441bce176c23ac518db21d872d 19/05/2025 18:11 |
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16/05/2025 10:52
Quesito #14
Buongiorno,
con la presente si richiede il seguente chiarimento:
Fattori di sharing:
A integrazione di quanto già trasmesso con riferimento al fattore di sharing, a supporto del fondamento delle nostre osservazioni, si evidenzia che ARERA, nello schema di Bando tipo, per la costruzione dell’offerta economica esclude espressamente il fattore di sharing ed indica i coefficiente X , QL , PG e Coi come oggetto di possibile offerta. Ne consegue che, nelle more dell’entrata in vigore dello schema tipo di bando, le procedure di gara devono essere coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente e va rispettato il principio statuito dalla medesima Autorità nella delibera n. 596/2024. Si domanda se sono stati considerati questi aspetti nell’inserimento delle quote di ricavi da sharing all’interno dell’importo a base d’asta.
Cordiali saluti
con la presente si richiede il seguente chiarimento:
Fattori di sharing:
A integrazione di quanto già trasmesso con riferimento al fattore di sharing, a supporto del fondamento delle nostre osservazioni, si evidenzia che ARERA, nello schema di Bando tipo, per la costruzione dell’offerta economica esclude espressamente il fattore di sharing ed indica i coefficiente X , QL , PG e Coi come oggetto di possibile offerta. Ne consegue che, nelle more dell’entrata in vigore dello schema tipo di bando, le procedure di gara devono essere coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente e va rispettato il principio statuito dalla medesima Autorità nella delibera n. 596/2024. Si domanda se sono stati considerati questi aspetti nell’inserimento delle quote di ricavi da sharing all’interno dell’importo a base d’asta.
Cordiali saluti
19/05/2025 18:14
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si rinvia a quanto chiarito in risposta al quesito n. 7 del 12.05.2025 pubblicato in data 15.05.2025 e al quesito n. 12 del 16.05.2025 pubblicato in data 19.05.2025.
Il RUP
Il RUP