Pubblicato
Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a.
Gara #1536
Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
Informazioni appalto
24/03/2025
Aperta
Servizi
€ 115.055.899,00
Ragusa Salvatore Gabriele
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
9061
-
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
907141
-
Sistemi di informazione ambientale
Lotti
1
B6219F4239
Qualità prezzo
Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
Affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud
€ 35.472.235,00
€ 79.551.664,00
€ 32.000,00
Scadenze
16/05/2025 12:00
26/05/2025 12:00
27/05/2025 09:00
Allegati
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449.16 kB | |
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0.97 MB | |
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2.42 MB | |
duvri.pdf SHA-256: dbab088ee8fa9d39d5ed4d222fc5a20d5e2ef01f777ea17e681911c32f2b1515 13/03/2025 13:03 |
692.53 kB | |
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817.98 kB | |
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1.36 MB | |
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652.32 kB | |
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1.03 MB | |
2025-0000423-2025-disciplinare-di-gara-kalat-ambiente-s.r.r.pdf SHA-256: 60d1dde4d1d67ef5b53ebf9c0dd2325d206b41dc279437aea5eaf8bd2b74d524 21/03/2025 10:22 |
656.63 kB |
Chiarimenti
02/04/2025 19:23
Quesito #1
Spett.le Ente,
nella considerazione che all’art. 24 del CSA “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente” viene espressamente riportato che il gestore entrante, entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, dovrà corrispondere i costi di subentro al gestore uscente, si chiede di specificare dettagliare a cosa siano riferiti tali costi.
Nel caso in cui tali costi siano riconducibili a beni materiali o immateriali si chiede di pubblicare un elenco dettagliato ed il relativo piano di ammortamento nonché, per ogni bene in consegna:
- la data di acquisto
- la data di immatricolazione o produzione (ovvero se acquistano nuovo o usato)
- il costo d’acquisto
- lo stato d’uso
- il valore unitario residuo stimato
Inoltre si chiede di pubblicare eventuali documenti di stima in merito o verbali e quant’altro necessario al fine di rendere ogni concorrente pienamente edotto su i dettagli dei costi di subentro.
Distinti Saluti
nella considerazione che all’art. 24 del CSA “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente” viene espressamente riportato che il gestore entrante, entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, dovrà corrispondere i costi di subentro al gestore uscente, si chiede di specificare dettagliare a cosa siano riferiti tali costi.
Nel caso in cui tali costi siano riconducibili a beni materiali o immateriali si chiede di pubblicare un elenco dettagliato ed il relativo piano di ammortamento nonché, per ogni bene in consegna:
- la data di acquisto
- la data di immatricolazione o produzione (ovvero se acquistano nuovo o usato)
- il costo d’acquisto
- lo stato d’uso
- il valore unitario residuo stimato
Inoltre si chiede di pubblicare eventuali documenti di stima in merito o verbali e quant’altro necessario al fine di rendere ogni concorrente pienamente edotto su i dettagli dei costi di subentro.
Distinti Saluti
07/04/2025 11:22
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si comunica che il valore di subentro previsto dall’art. 24 del CSA è descritto nella Relazione economica, che al punto 6 stabilisce “L’ETC ha determinato in riferimento all’affidamento del servizio di igiene urbana nei comuni dell’ATO, il valore di subentro costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata, validati dall’Ente territorialmente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025, rimodulati anche successivamente al 2025, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti, secondo quanto indicato nella tabella seguente in funzione della data di effettivo avvio del servizio appaltato.”
Pertanto, stante le previsioni contenute negli atti di gara, si conferma che il suddetto valore di subentro non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante.
Il RUP
Pertanto, stante le previsioni contenute negli atti di gara, si conferma che il suddetto valore di subentro non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante.
Il RUP
10/04/2025 10:21
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente per trasmettere la richiesta di chiarimento in allegato.
Cordiali saluti
L'Amministrazione
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – Richiesta di chiarimenti ex art. 93, comma 9, D.Lgs. 36/2023 – Valore di subentro
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente società, in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione, formula istanza di chiarimento in merito a quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante la disciplina della “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente”. In merito, si prende atto della risposta resa al quesito n. 1, pubblicata in data 07/04/2025, con la quale codesta Stazione Appaltante ha chiarito che il valore di subentro “non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante”, specificando altresì che detto valore sarebbe desumibile dalla Relazione economica, nella quale viene definito come “costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata […] validati dall’Ente territorialmente competente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025 […]”. Tuttavia, la genericità della suddetta formulazione, unitamente all’assenza di documentazione esplicativa o giustificativa di dettaglio, nonché l’utilizzo di terminologia tecnica non direttamente riconducibile ad obblighi certi ed esigibili da parte dell’aggiudicatario, non consentono di determinare con sufficiente certezza e trasparenza a cosa effettivamente si riferisca, in concreto, il valore di subentro né come lo stesso possa impattare sull’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Considerato, inoltre, quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, all’art. 191, almeno nella parte in cui si prevede che: 1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. […]. Viste le previsioni di cui all’art. 24 del CSA nella parte in cui prevede: “… il Gestore entrante dovrà corrispondere al Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento … In caso di mancato pagamento del valore di subentro, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di servizio normativo.” Viste le previsioni della bozza di contratto normativo nella parte in cui prevede “Articolo 7 Valore di subentro: 7.1 Il Gestore ___________ dovrà corrispondere al Gestore uscente, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, ossia entro il _________________, il valore di subentro determinato dall’Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, nella misura pari a € ____________________. 7.2 Il mancato pagamento del valore di subentro al Gestore uscente, come previsto nel precedente comma 7.1., comporterà l’applicazione di una penale, a carico del Gestore entrante, corrispondente al all’importo del valore di subentro, tramite escussione della fideiussione all’uopo prestata, allegata al presente contratto.” Visto quanto riportato nella Relazione Economica di gara, al punto 7, voce L, del quadro economico complessivo, che, escludendo i vari step di calcolo del valore di subentro tra giugno 2025 e dicembre 2025, prevede, quale importo inserito in gara, la somma minima di €. 841.971,28 oltre IVA, senza la previsione, tra gli altri: 1 - - della quota IVA come per legge; della quota interessi su capitale; Considerato che tale formulazione, per quanto apprezzabile nell’intento di garantire continuità amministrativa e sostenibilità tariffaria, appare tuttavia suscettibile di generare incertezza e asimmetrie informative tra i concorrenti, atteso che: - - - il valore indicato non è supportato da un piano analitico o documenti ufficiali allegati alla documentazione di gara; l’obbligo di pagamento è posto a carico dell’aggiudicatario, pur non essendo collegato a prestazioni o beni di cui questi beneficerà in sede di esecuzione; l’onere economico, in quanto non connesso all’effettiva operatività del contratto, potrebbe alterare l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Posto che appare fortemente discutibile l’onere imposto al gestore entrante di corrispondere somme derivanti da costi operativi pregressi del gestore uscente, in assenza di cespiti o servizi ricevuti, in quanto sarebbe più corretto che la Stazione Appaltante o l’Ente Committente intervenisse direttamente, anche in forma dilazionata, per coprire tali costi, evitando che gli oneri ricadano su soggetti estranei alla loro formazione. Per quanto sopra, e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, si chiede di voler meglio chiarire: 1. A cosa si riferisce in termini puntuali e analitici il “valore di subentro” indicato all’art. 24 CSA e richiamato nella Relazione economica; si renderebbe necessario rendere disponibile, ai fini della par condicio, una rappresentazione tabellare contenente l’importo suddiviso per Comune con indicazione specifica e puntuale delle singole componenti di costo riferite ai cosiddetti “costi operativi non ancora recuperati”; 2. Quali siano gli atti e i documenti amministrativi o contabili a fondamento della quantificazione di tale valore; 3. Se detto valore debba essere considerato come un corrispettivo obbligatorio da corrispondere al gestore uscente, e, in tal caso, in base a quale norma giuridica e secondo quale documentazione probatoria a supporto; 4. Se è ammissibile prevedere differenti modalità di versamento rispetto a quanto indicato nei documenti di gara; 5. Se la previsione contenute nell’art. 24 del C.S.A. e nell’art. 7 della bozza di contratto normativo, come sopra richiamate, non siano da considerarsi ulteriore requisito di partecipazione, suscettibile di comprimere il principio di favor partecipationis, idoneo altresì a determinare una diseguaglianza alla partecipazione tra l’operatore economico uscente e gli altri operatori economici; 6. In che modo si intenda gestire l’eventualità in cui il subentro dovesse avvenire prima di gennaio 2026; 7. Entro quale termine si prevede l’eventuale rimborso, in favore del gestore subentrante, delle somme versate a titolo di valore di subentro; 8. Con quali modalità si intendano eventualmente riconoscere gli interessi sul valore di subentro versato; 9. Come sarà trattato, sotto il profilo contabile e fiscale, il versamento del valore di subentro: quale sarà la contropartita fornita dal gestore uscente, quali documenti saranno rilasciati e come sarà gestita l’IVA; 2 Tale richiesta si rende opportuna al fine di garantire la massima trasparenza, parità di trattamento e piena conoscibilità delle condizioni economiche della gara, evitando il rischio che taluni concorrenti interpretino in modo difforme l’effettiva portata economica e giuridica del suddetto valore, con potenziali ripercussioni sull’elaborazione dell’offerta tecnica ed economica oltre che sulla rinuncia alla partecipazione alla procedura. Confidando in un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 3
con la presente per trasmettere la richiesta di chiarimento in allegato.
Cordiali saluti
L'Amministrazione
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – Richiesta di chiarimenti ex art. 93, comma 9, D.Lgs. 36/2023 – Valore di subentro
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente società, in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione, formula istanza di chiarimento in merito a quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante la disciplina della “Corresponsione del valore di subentro al gestore uscente”. In merito, si prende atto della risposta resa al quesito n. 1, pubblicata in data 07/04/2025, con la quale codesta Stazione Appaltante ha chiarito che il valore di subentro “non è riferito a immobilizzazioni, in quanto l’appalto non prevede beni da trasferire dal gestore uscente al gestore subentrante”, specificando altresì che detto valore sarebbe desumibile dalla Relazione economica, nella quale viene definito come “costituito da costi operativi, per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata […] validati dall’Ente territorialmente competente nell’aggiornamento PEF 2024 – 2025 […]”. Tuttavia, la genericità della suddetta formulazione, unitamente all’assenza di documentazione esplicativa o giustificativa di dettaglio, nonché l’utilizzo di terminologia tecnica non direttamente riconducibile ad obblighi certi ed esigibili da parte dell’aggiudicatario, non consentono di determinare con sufficiente certezza e trasparenza a cosa effettivamente si riferisca, in concreto, il valore di subentro né come lo stesso possa impattare sull’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Considerato, inoltre, quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, all’art. 191, almeno nella parte in cui si prevede che: 1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. […]. Viste le previsioni di cui all’art. 24 del CSA nella parte in cui prevede: “… il Gestore entrante dovrà corrispondere al Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento … In caso di mancato pagamento del valore di subentro, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di servizio normativo.” Viste le previsioni della bozza di contratto normativo nella parte in cui prevede “Articolo 7 Valore di subentro: 7.1 Il Gestore ___________ dovrà corrispondere al Gestore uscente, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, ossia entro il _________________, il valore di subentro determinato dall’Ente territorialmente competente, Kalat Ambiente SRR, nella misura pari a € ____________________. 7.2 Il mancato pagamento del valore di subentro al Gestore uscente, come previsto nel precedente comma 7.1., comporterà l’applicazione di una penale, a carico del Gestore entrante, corrispondente al all’importo del valore di subentro, tramite escussione della fideiussione all’uopo prestata, allegata al presente contratto.” Visto quanto riportato nella Relazione Economica di gara, al punto 7, voce L, del quadro economico complessivo, che, escludendo i vari step di calcolo del valore di subentro tra giugno 2025 e dicembre 2025, prevede, quale importo inserito in gara, la somma minima di €. 841.971,28 oltre IVA, senza la previsione, tra gli altri: 1 - - della quota IVA come per legge; della quota interessi su capitale; Considerato che tale formulazione, per quanto apprezzabile nell’intento di garantire continuità amministrativa e sostenibilità tariffaria, appare tuttavia suscettibile di generare incertezza e asimmetrie informative tra i concorrenti, atteso che: - - - il valore indicato non è supportato da un piano analitico o documenti ufficiali allegati alla documentazione di gara; l’obbligo di pagamento è posto a carico dell’aggiudicatario, pur non essendo collegato a prestazioni o beni di cui questi beneficerà in sede di esecuzione; l’onere economico, in quanto non connesso all’effettiva operatività del contratto, potrebbe alterare l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Posto che appare fortemente discutibile l’onere imposto al gestore entrante di corrispondere somme derivanti da costi operativi pregressi del gestore uscente, in assenza di cespiti o servizi ricevuti, in quanto sarebbe più corretto che la Stazione Appaltante o l’Ente Committente intervenisse direttamente, anche in forma dilazionata, per coprire tali costi, evitando che gli oneri ricadano su soggetti estranei alla loro formazione. Per quanto sopra, e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, si chiede di voler meglio chiarire: 1. A cosa si riferisce in termini puntuali e analitici il “valore di subentro” indicato all’art. 24 CSA e richiamato nella Relazione economica; si renderebbe necessario rendere disponibile, ai fini della par condicio, una rappresentazione tabellare contenente l’importo suddiviso per Comune con indicazione specifica e puntuale delle singole componenti di costo riferite ai cosiddetti “costi operativi non ancora recuperati”; 2. Quali siano gli atti e i documenti amministrativi o contabili a fondamento della quantificazione di tale valore; 3. Se detto valore debba essere considerato come un corrispettivo obbligatorio da corrispondere al gestore uscente, e, in tal caso, in base a quale norma giuridica e secondo quale documentazione probatoria a supporto; 4. Se è ammissibile prevedere differenti modalità di versamento rispetto a quanto indicato nei documenti di gara; 5. Se la previsione contenute nell’art. 24 del C.S.A. e nell’art. 7 della bozza di contratto normativo, come sopra richiamate, non siano da considerarsi ulteriore requisito di partecipazione, suscettibile di comprimere il principio di favor partecipationis, idoneo altresì a determinare una diseguaglianza alla partecipazione tra l’operatore economico uscente e gli altri operatori economici; 6. In che modo si intenda gestire l’eventualità in cui il subentro dovesse avvenire prima di gennaio 2026; 7. Entro quale termine si prevede l’eventuale rimborso, in favore del gestore subentrante, delle somme versate a titolo di valore di subentro; 8. Con quali modalità si intendano eventualmente riconoscere gli interessi sul valore di subentro versato; 9. Come sarà trattato, sotto il profilo contabile e fiscale, il versamento del valore di subentro: quale sarà la contropartita fornita dal gestore uscente, quali documenti saranno rilasciati e come sarà gestita l’IVA; 2 Tale richiesta si rende opportuna al fine di garantire la massima trasparenza, parità di trattamento e piena conoscibilità delle condizioni economiche della gara, evitando il rischio che taluni concorrenti interpretino in modo difforme l’effettiva portata economica e giuridica del suddetto valore, con potenziali ripercussioni sull’elaborazione dell’offerta tecnica ed economica oltre che sulla rinuncia alla partecipazione alla procedura. Confidando in un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 3
16/04/2025 15:01
Risposta
Per la risposta al quesito vedi allegato.
riscontro-quesito-2-10.04.2025.pdf SHA-256: 97e45c4b1a83802e7a85b5cde0d895635e97ad13e0f996c738c923209101c1a1 16/04/2025 14:12 |
206.87 kB |
15/04/2025 15:06
Quesito #3
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. in riferimento al punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (busta digitale A) del disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i seguenti modelli in quanto non presenti tra la documentazione di gara caricata a portale:
a) Domanda di partecipazione;
b) Patto di integrità ai sensi all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
c) Protocollo di legalità ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio2005 (secondo il modello allegato);
d) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato);
1. in riferimento al punto 15 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa (busta digitale A) del disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i seguenti modelli in quanto non presenti tra la documentazione di gara caricata a portale:
a) Domanda di partecipazione;
b) Patto di integrità ai sensi all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 (secondo il modello allegato);
c) Protocollo di legalità ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio2005 (secondo il modello allegato);
d) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (secondo il modello allegato);
16/04/2025 09:06
Risposta
In riferimento al quesito cui si risponde si rappresenta che la modulistica richiesta è già presente in piattaforma e verrà resa fruibile a tutti gli O.E. che manifesteranno la volontà di partecipare alla procedura de qua facendo click sul pulsante " PARTECIPA".
Ad ogni buon fine si rammenta quanto riportato all'ultimo capoverso del punto 15. del disciplinare di gara che recita:
AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.
Ad ogni buon fine si rammenta quanto riportato all'ultimo capoverso del punto 15. del disciplinare di gara che recita:
AVVERTENZE Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica, non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dello stesso verificare di avere fornito tutte dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.
16/04/2025 14:52
Quesito #4
16/04/2025 - Prot. n. 3493-25 DB/dv
Spett.le
KALAT AMBIENTE SRR
Largo Caduti di Nassirya
95042 Grammichele (CT)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – CIG B6219F4239 – Richiesta di chiarimenti 2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. Relativamente al valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e all’art.7 lettera L della relazione economica, si chiede conferma che tale importo non sia incluso nell’importo totale del servizio indicato pari a 115.055.899,00 €.
2. Visto quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara relativamente al costo del personale, degli oneri per la sicurezza da interferenze ed al valore di subentro:
“I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.”
si chiede conferma che il ribasso offerto sarà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni) come anche indicato in piattaforma alla voce Importo base, derivante dall’importo totale del servizio detratti i costi del personale e oneri della sicurezza, come da seguente schema (da cui si evince inoltre che il valore di subentro non rientra nell’importo totale del servizio di 115.055.899,00 €, come evidenziato anche nel chiarimento precedente)
Voci di Costo
Importi (8 anni)
Importo totale del servizio
115.055.899,00 €
Costo del personale (non soggetto a ribasso)
79.551.664,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)
32.000,00 €
Importo a cui verrà applicato il ribasso offerto (relativo agli 8 anni di appalto) - valore subentro non rientrante nell’importo totale del servizio
35.472.235,00 €
Si chiede quindi altresì di chiarire se l’importo di 841.971,28 € sia da aggiungersi all’importo di affidamento ottenuto dall’aggiudicatario.
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto) + 841.971,28 €
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
Spett.le
KALAT AMBIENTE SRR
Largo Caduti di Nassirya
95042 Grammichele (CT)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Servizi di spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed altri servizi di igiene pubblica dei comuni dell’ATO Catania Provincia Sud – CIG B6219F4239 – Richiesta di chiarimenti 2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. Relativamente al valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e all’art.7 lettera L della relazione economica, si chiede conferma che tale importo non sia incluso nell’importo totale del servizio indicato pari a 115.055.899,00 €.
2. Visto quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara relativamente al costo del personale, degli oneri per la sicurezza da interferenze ed al valore di subentro:
“I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.”
si chiede conferma che il ribasso offerto sarà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni) come anche indicato in piattaforma alla voce Importo base, derivante dall’importo totale del servizio detratti i costi del personale e oneri della sicurezza, come da seguente schema (da cui si evince inoltre che il valore di subentro non rientra nell’importo totale del servizio di 115.055.899,00 €, come evidenziato anche nel chiarimento precedente)
Voci di Costo
Importi (8 anni)
Importo totale del servizio
115.055.899,00 €
Costo del personale (non soggetto a ribasso)
79.551.664,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)
32.000,00 €
Importo a cui verrà applicato il ribasso offerto (relativo agli 8 anni di appalto) - valore subentro non rientrante nell’importo totale del servizio
35.472.235,00 €
Si chiede quindi altresì di chiarire se l’importo di 841.971,28 € sia da aggiungersi all’importo di affidamento ottenuto dall’aggiudicatario.
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto) + 841.971,28 €
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
23/04/2025 11:21
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, si precisa quanto segue:
1. Si conferma che il valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e al punto 7 lett. L) del Q.E. della Relazione economica non è ricompreso nell’importo totale del servizio pari a € 115.055.899,00.
2. Si richiama quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara “I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c. 14 del Codice). Pertanto, nel caso in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta “offerta economica” nell’apposito slot “Giustificativi manodopera” una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l’immediata attivazione delle verifiche di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”.
Pertanto, mentre per i costi della manodopera rimane ferma la possibilità prevista dall’art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, come sopra richiamato, gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso.
Si precisa, altresì, che il valore di subentro rappresenta un importo ulteriore, non soggetto a ribasso, rispetto all’importo totale del servizio.
Il RUP
1. Si conferma che il valore di subentro indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara e al punto 7 lett. L) del Q.E. della Relazione economica non è ricompreso nell’importo totale del servizio pari a € 115.055.899,00.
2. Si richiama quanto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara “I costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza da interferenze e il valore di subentro non sono soggetti al ribasso.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c. 14 del Codice). Pertanto, nel caso in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico concorrente dovrà inserire nella busta “offerta economica” nell’apposito slot “Giustificativi manodopera” una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l’immediata attivazione delle verifiche di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”.
Pertanto, mentre per i costi della manodopera rimane ferma la possibilità prevista dall’art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, come sopra richiamato, gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso.
Si precisa, altresì, che il valore di subentro rappresenta un importo ulteriore, non soggetto a ribasso, rispetto all’importo totale del servizio.
Il RUP
23/04/2025 14:22
Quesito #5
Visto quanto riportato alla risposta dei chiarimenti n.4 pubblicata il 23/04/2025 risultano ancora inevasi i seguenti quesiti:
1. Si chiede di indicare in modo inequivocabile se il ribasso offerto verrà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni), in caso contrario si chiede di specificare a quale importo sarà applicato il ribasso offerto dagli operatori economici.
2. Si chiede di specificare come sarà calcolato l’importo di affidamento del servizio:
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario) + 841.971,28 € (valore di subentro non soggetto a ribasso, indicato nella risposta n. 4 quale importo ulteriore rispetto all’importo totale del servizio).
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
1. Si chiede di indicare in modo inequivocabile se il ribasso offerto verrà applicato all’importo di 35.472.235,00 € (importo relativo alla durata contrattuale di 8 anni), in caso contrario si chiede di specificare a quale importo sarà applicato il ribasso offerto dagli operatori economici.
2. Si chiede di specificare come sarà calcolato l’importo di affidamento del servizio:
Importo di affidamento: 79.551.664,00 € (costo del personale non soggetto a ribasso) + 32.000,00 € (Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) + 35.472.235,00 € (a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario) + 841.971,28 € (valore di subentro non soggetto a ribasso, indicato nella risposta n. 4 quale importo ulteriore rispetto all’importo totale del servizio).
In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti
24/04/2025 11:36
Risposta
In riscontro al quesito in oggetto, nel confermare quanto precisato con la risposta n. 4 pubblicata in data 23.04.2025, ad ulteriore chiarimento si specifica quanto segue:
1. I costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, pari a € 115.023.899,00, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti.
2. L’importo di affidamento sarà calcolato nel seguente modo:
[(Importo base/Servizi € 35.472.235,00 + Costi della manodopera € 79.551.664,00) – ribasso percentuale] + Oneri sicurezza € 32.000,00 non soggetti a ribasso + Valore di subentro al 31.12.2025 € 841.971,28 non soggetto a ribasso.
Il RUP
1. I costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, pari a € 115.023.899,00, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti.
2. L’importo di affidamento sarà calcolato nel seguente modo:
[(Importo base/Servizi € 35.472.235,00 + Costi della manodopera € 79.551.664,00) – ribasso percentuale] + Oneri sicurezza € 32.000,00 non soggetti a ribasso + Valore di subentro al 31.12.2025 € 841.971,28 non soggetto a ribasso.
Il RUP