CHIARIMENTO SULL'AVVALIMENTO (punto 7 del disciplinare di gara).
In ordine alla clausola sull’avvalimento (art. 7 del Disciplinare), la disposizione contenuta nel secondo comma, nella parte in cui esclude l’avvalimento per i requisiti di ordine speciale, deve essere qualificata quale mero refuso materiale e per la quale sarà effettuato apposito avviso in piattaforma.
La volontà della Stazione Appaltante, desumibile dall’intero impianto della lex specialis, è chiaramente conforme all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’istituto dell’avvalimento quale strumento di ampliamento della partecipazione.
La clausola in questione:
• non è coerente con il sistema normativo vigente;
• non trova riscontro nella restante disciplina di gara;
• deve pertanto intendersi come non apposta.
Pertanto, si ribadisce che la suddetta disposizione, contenuta nel secondo comma dell’art. 7 del Disciplinare, è frutto di mero refuso materiale.
La Stazione Appaltante conferma che l’avvalimento è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la non avvalibilità dei requisiti espressamente esclusi dalla normativa (quali, a titolo esemplificativo, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 D.Lgs. 152/2006).
La clausola in questione deve pertanto intendersi come non apposta.
Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia effetto lesivo o escludente derivante dalla suddetta formulazione. Il RUP
Arch. Nicolò Mazza