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CHIARIMENTO SULL'AVVALIMENTO (punto 7 del disciplinare di gara).

In ordine alla clausola sull’avvalimento (art. 7 del Disciplinare), la disposizione contenuta nel secondo comma, nella parte in cui esclude l’avvalimento per i requisiti di ordine speciale, deve essere qualificata quale mero refuso materiale e per la quale sarà effettuato apposito avviso in piattaforma. La volontà della Stazione Appaltante, desumibile dall’intero impianto della lex specialis, è chiaramente conforme all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’istituto dell’avvalimento quale strumento di ampliamento della partecipazione. La clausola in questione: • non è coerente con il sistema normativo vigente; • non trova riscontro nella restante disciplina di gara; • deve pertanto intendersi come non apposta. Pertanto, si ribadisce che la suddetta disposizione, contenuta nel secondo comma dell’art. 7 del Disciplinare, è frutto di mero refuso materiale. La Stazione Appaltante conferma che l’avvalimento è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la non avvalibilità dei requisiti espressamente esclusi dalla normativa (quali, a titolo esemplificativo, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 D.Lgs. 152/2006). La clausola in questione deve pertanto intendersi come non apposta. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia effetto lesivo o escludente derivante dalla suddetta formulazione. Il RUP Arch. Nicolò Mazza


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